Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/04/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2843/2016 R.G.A.C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 2843/2016 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del
18.11.2024 previa concessione dei termini di cui all'art. 190 co. 2 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
, (c.f.: ), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
sé stesso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Armando Cirigliano al viale Marconi n. 75, in Potenza;
[...]
[...]
(c.f./P.Iva: , in persona del procuratore p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Limatola, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio De Falco al C.so Italia n. 144, in Bella (PZ);
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 22/2016 del Giudice di Pace di Melfi (PZ);
CONCLUSIONI: i difensori delle parti costituite hanno concluso come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza di rimessione della causa in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'Avv. ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 22/2016, emessa dal Giudice di Pace di Melfi in data 09.02.2016, con cui veniva rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, ex art. 1218 c.c., per non essere stata: “fornita alcuna prova circa
In particolare, il agiva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Parte_1
Melfi, per vedersi riconoscere dalla (GI , Controparte_1 Controparte_2
quale incorporante della società , il risarcimento del danno conseguente alla CP_3
mancata attivazione, per il periodo di 87 giorni, del servizio di telefonia fissa erogato dalla incorporata, risultando vano il tentativo di conciliazione stragiudiziale esperito presso il CP_4
Nella comparsa conclusionale del 27.10.2015, l'attore deduceva che l'entità del danno poteva essere quantificata: “in euro 40,00 per ogni giorno di ritardo”, e che detta somma avrebbe dovuto aggiungentesi un importo per: “il danno esistenziale, conseguente allo svolgimento dell'attività professionale”.
La costituitasi in giudizio, eccepiva, nel merito, l'infondatezza Controparte_1
della domanda per il mancato perfezionamento del contratto relativamente al servizio voce, sostenendo che il disservizio fosse da imputare esclusivamente al Parte_1
per aver fornito un codice di migrazione errato, evidenziando, altresì, che nelle procedure di migrazione il precedente gestore della linea è obbligato a fornire il servizio di telefonia fino al subentro del nuovo gestore;
inoltre, deduceva l'infondatezza della pretesa risarcitoria in ragione della mancanza di qualsivoglia prova in ordine alla sussistenza di un danno conseguenza.
Il Giudice di Pace, istruita la causa, rigettava la domanda per le ragioni GI indicate.
Il ha proposto, pertanto, il presente giudizio di appello deducendo: Parte_1
- la violazione dell'art. 112 c.p.c., per vizio di omessa pronuncia nella parte in cui il giudice di prime cure non si è pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, ritenendola tardiva;
- la violazione dell'art. 1218 c.c. per non avere condannato la società Controparte_1 al risarcimento del danno, nonostante sia stato ritenuto provato l'inadempimento
[...]
del contrato di fornitura del servizio di telefonia da parte del gestore.
Costituitasi in giudizio, l'appellata ha contrastato le avverse pretese, chiedendo il rigetto pag. 2/7 del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
Ricostruito il fascicolo di primo grado ad opera dell'appellante, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. ratione temporis vigente.
§2. L'appello è infondato.
Circa la presunta violazione dell'art. 112 c.p.c. non merita di essere condivisa l'affermazione dell'appellante secondo cui: “le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza gravata, erano quindi relative al “risarcimento del danno” nella sua interezza ovvero a tutte le voci di danno
(morale, esistenziale, etc) comprensivo del lucro cessante e non limitate a tale voce di danno come erroneamente sostenuto nella sentenza gravata”.
Invero, sebbene la giurisprudenza abbia chiarito che: “l'art. 1218 c.c., nella parte in cui dispone che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, non può quindi essere riferito al solo danno patrimoniale, ma deve ritenersi comprensivo del danno non patrimoniale, qualora l'inadempimento abbia determinato lesione di diritti inviolabili della persona. Ed eguale più ampio contenuto va individuato nell'art. 1223 c.c., secondo cui il risarcimento del danno per
l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta, riconducendo tra le perdite e le mancate utilità anche i pregiudizi non patrimoniali determinati dalla lesione dei menzionati diritti” (Cass. Civ., sez. Un., n. 26972 del
11/11/2008, in particolare il considerato 4.7; sull'inesistenza di un diritto fondamentale della persona a comunicare con un solo telefono, vedasi: Cass. Civ., sez. III, n. 6957 del
14.03.2024), deve comunque rilevarsi che ciò non esime il danneggiato dall'esplicita proposizione della relativa domanda risarcitoria e dall'espressa allegazione del pregiudizio esistenziale del quale si chiede il ristoro.
Orbene, dalla documentazione in atti, emerge che nel giudizio di primo grado l'attore con la domanda originaria chiedeva: “il risarcimento del danno comprensivo del lucro cessante, concretizzatosi nella perdita di clientela per l'impossibilità di ricevere i quotidiani contatti mediante l'uso del mezzo telefonico e del danno emergente, ammontante ad € 5.000,00, o a quella diversa somma che sarà accertata anche ai
pag. 3/7 sensi dell'art. 1226 c.c.”, senza alcuna specificazione della natura del danno emergente richiesto.
Evidentemente, l'attore agiva per il risarcimento del solo danno patrimoniale, nelle sue componenti di danno emergente e lucro cessante, lamentando con riferimento a quest'ultimo una diminuzione dei guadagni e la perdita di clientela.
Ebbene, deve rilevarsi che solo in sede di memorie conclusionali, il per la Parte_1
prima volta e peraltro in maniera del tutto generica, deduceva che dall'inadempimento fosse scaturito un danno non patrimoniale, allegando l'esistenza di un pregiudizio di natura “esistenziale conseguente alle difficoltà nello svolgimento delle quotidiane attività professionale, causato dall'inadempimento del gestore telefonico che ha coinvolto la sfera relazionale dello scrivente, la cui valutazione, può essere equitativamente determinata in € 900,00”.
Pertanto, correttamente il Giudice di pace ha ritenuto di non poter esaminare la richiesta di risarcimento del danno esistenziale, poiché proposta solo “con la comparsa conclusionale” di primo grado.
Infatti, nel caso di specie la nuova voce di danno è stata introdotta quando era GI maturata la preclusione di cui all'art. 320 c.p.c.; dunque, correttamente la relativa domanda è stata ritenuta inammissibile, non potendo il Giudice di prime cure ai fini della domanda di risarcimento pronunciarsi su quelle voci di danno indicate solo nella comparsa conclusionale, non altrimenti desumibili dalle allegazioni di fatto contenute nell'atto di citazione (Cass. Civ., sez. II, n.20840 del 06/09/2017; arg.: Trib. Roma del
01/12/2003).
Invero, per le medesime ragioni non meritano di essere condivise le argomentazioni dell'appellante secondo cui: “il giudice può ritenere implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda anche un'istanza non espressamente e formalmente proposta purché si trovi in rapporto di connessione necessaria con il petitum e la causa petendi”.
Infatti, al contrario di quanto sostenuto dal la richiesta di risarcimento del Parte_1
danno esistenziale non può dirsi ricompresa né implicitamente né virtualmente nell'ambito della domanda o delle richieste originarie avanzate dell'attore, in quanto essa introduce nel processo di primo grado un nuovo tema d'indagine, nel caso di pag. 4/7 specie, non presente nella domanda e nelle allegazioni originariamente proposte.
Tant'è vero che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado non era contenuto alcun riferimento, neppure implicito, a pregiudizi di natura non patrimoniale scaturiti dall'inadempimento.
Parimenti, non meritano condivisione le ulteriori censure sollevate dall'appellante.
Invero, deve rilevarsi che l'obbligazione risarcitoria presuppone e viene commisurata al danno-conseguenza; dunque, alcuna tutela risarcitoria può aversi se non c'è un danno risarcibile.
Infatti, un conto è la lesione o la violazione del diritto, oppure, come nel caso in esame,
l'inadempimento dell'obbligo (c.d. danno-evento), altro è il danno risarcibile, quale conseguenza del danno evento (c.d. danno-conseguenza).
Pertanto, non può dirsi che c'è un danno risarcibile ogniqualvolta si è in presenza della lesione di un diritto, ben potendo la lesione di un interesse meritevole di tutela non avere alcun riflesso economico nella sfera patrimoniale del creditore (sulla irrisarcibilità del danno, in assenza di un danno conseguenza, vedasi: Cass. Civ., sez. III, n. 23086 del
16/11/2005).
Ebbene, nonostante nel caso di specie risulti provata l'esistenza di un inadempimento da parte del gestore del servizio di telefonia fissa, non avendo quest'ultimo provato né di aver adempiuto correttamente all'obbligazione contrattuale su di esso gravante, né che l'inadempimento fosse stato determinato da una causa a egli non imputabile, correttamente il Giudice di pace ha ritenuto di non poter accogliere la domanda di risarcimento proposta dal sul presupposto dell'assenza di prova circa Parte_1
l'esistenza di un danno-conseguenza risarcibile.
In altri termini, l'appellante nel procedimento di primo grado non ha provato che l'inadempimento si era riverberato in maniera negativa sui suoi guadagni oppure che fosse stato causa della perdita di nuovi clienti.
Invero, sul punto il Giudice di pace rilevava che nessuno dei testimoni aveva “affermato di essersi rivolto ad altro legale, stante l'impossibilità comunicare con l'avv.
[...]
in quanto l'utenza telefonica a lui facente capo non era attività”, e che anzi Pt_1 essi avevano precisato “di essere stati informati del disservizio dal che in Parte_1
seguito contattavano sull'utenza indicata dallo stesso avvocato”, evidenziando che da pag. 5/7 ciò non si poteva desumere: “una perdita di clientela”, avendo i predetti dichiarato “di aver comunque avuto in seguito contatti con all'avv. sull'utenza da questi Parte_1 fornita, lasciando così intendere la continuità nel rapporto professionale”.
Peraltro, deve rilevarsi che il nell'atto di appello non ha provveduto a Parte_1
contestare specificamente quanto evidenziato sul punto in motivazione dal Giudice di prime cure.
Dunque, nel rigettare la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, correttamente il Giudice di pace ha osservato che l'attore non aveva fornito “alcuna prova circa
l'effettiva produzione di un pregiudizio economico”.
In ultimo, si osserva che la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. può soccorrere il Giudice solamente nella liquidazione del quantum, nell'eventualità in cui risulti non determinabile nel suo preciso ammontare, purché la parte ne abbia dato piena prova sotto il profilo dell'an.
La giurisprudenza è costante, infatti, nel ritenere che la liquidazione equitativa del danno presuppone l'accertamento dell'esistenza di un danno risarcibile, l'impossibilità o rilevante difficoltà di una stima esatta del danno nonché il fatto che tale impossibilità non dipenda dall'inerzia della parte gravata dell'onere della prova (Cass.
Civ.,14.05.2018 n. 11698); pertanto, la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., secondo un consolidato filone interpretativo anche recentemente ribadito (Cass. Civ.,
23/02/2022, n. 5956; Trib. Taranto, 23/03/2022, n. 757), consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma giammai potrebbe assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento (Cass. Civ., 18/03/2022, n. 8941).
§3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in base alle tariffe di cui al D.M. 140/2012, così come modificato dal D.M.
147 del 13.08.2022, in applicazione dei parametri minimi tenuto conto del valore e della natura della controversia, della modesta attività difensiva svolta dall'appellata, con esclusione della fase istruttoria non espletata nel presente giudizio di appello.
Resta precluso l'esame del capo sulle spese contenuto nella sentenza gravata, in mancanza di rituale impugnazione dello stesso mediante appello incidentale pag. 6/7 dell'appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 22/2016 del Giudice di Pace di Melfi, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 22/2016 del Giudice di
Pace di Melfi;
2) Condanna , al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente giudizio di appello che si CP_1
liquidano complessivamente in € 850,00, oltre IVA CPA e spese generali come per legge;
3) Dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30.5.02 n. 115.
Così deciso in Potenza, il 16/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
pag. 7/7