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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12706/2024 V.G.
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 12706/2024 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data 05/11/2024 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Mara Moressa Parte_1
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Alfredo Auciello Controparte_1 con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: scioglimento del matrimonio
Per i ricorrenti: “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile dei ricorrenti in data
09.03.2002 in Padova, trascritto nel registro dello stato civile del predetto comune al n. 54 Parte I vol.
01 anno 2002 ordinando ai competenti Uffici dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge ed agli ulteriori incombenti di rito;
2. prendere atto degli accordi tra le parti;
3. darsi atto che i ricorrenti riconoscono reciprocamente di godere ciascuno di sufficienti ed autonomi redditi propri, derivanti dalle rispettive attività lavorative e di nulla pretendere reciprocamente l'uno dall'altro;
4. dichiarare che i ricorrenti si danno atto di aver già regolamentato ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente, nonché ogni rapporto creditorio, e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
5. spese integralmente compensate tra le parti.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Controparte_1
09.03.2002 in Padova, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di
Padova al n. 54, parte I dell'anno 2002. Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del. del Tribunale di Padova in data 21.02.2024 e la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 542/2024 pubblicata in data
05.03.2024.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto al punto 4. delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 Controparte_1
matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Padova al n. 54, parte I dell'anno 2002.
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 14.01.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 12706/2024 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data 05/11/2024 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Mara Moressa Parte_1
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Alfredo Auciello Controparte_1 con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: scioglimento del matrimonio
Per i ricorrenti: “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile dei ricorrenti in data
09.03.2002 in Padova, trascritto nel registro dello stato civile del predetto comune al n. 54 Parte I vol.
01 anno 2002 ordinando ai competenti Uffici dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge ed agli ulteriori incombenti di rito;
2. prendere atto degli accordi tra le parti;
3. darsi atto che i ricorrenti riconoscono reciprocamente di godere ciascuno di sufficienti ed autonomi redditi propri, derivanti dalle rispettive attività lavorative e di nulla pretendere reciprocamente l'uno dall'altro;
4. dichiarare che i ricorrenti si danno atto di aver già regolamentato ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente, nonché ogni rapporto creditorio, e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
5. spese integralmente compensate tra le parti.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Controparte_1
09.03.2002 in Padova, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di
Padova al n. 54, parte I dell'anno 2002. Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del. del Tribunale di Padova in data 21.02.2024 e la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 542/2024 pubblicata in data
05.03.2024.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto al punto 4. delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 Controparte_1
matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Padova al n. 54, parte I dell'anno 2002.
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 14.01.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari