Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 13 agosto 1967 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 26 maggio 1990 |
Commentari • 8
- 1. Permessi, assenze, congedi dipendenti Enti localiGiuseppe Fiorillo · https://www.filodiritto.com/ · 10 luglio 2022
Abstract Questo approfondimento, che segue quello sull'istituto delle ferie e connessa problematica afferente la monetizzazione delle stesse apparso su “Filodiritto” il 6 luglio 2022 al seguente link, intende offrire una rassegna delle diverse ipotesi contemplate dal Capo V (articoli dal 31 al 49) titolato “Permessi, assenze e congedi” del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Funzioni Locali 2016-2018 dedicato appunto alle assenze e permessi del dipendente dell'Ente locale. Tale materia rinviene la propria disciplina sia nella legge che nella contrattazione collettiva e si descriveranno, quindi, i diritti che la legge riconosce ai lavoratori che hanno necessità di assentarsi dal …
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Giurisprudenza • 43
- 1. Trib. Larino, sentenza 10/12/2024, n. 238Provvedimento: RG 169/2022 BU DI LA SEZIONE LAVORO UDIENZA DEL 10 dicembre 2024 PROC. N. 169/2022 R.G.L. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 10 dicembre 2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA DEFINITIVA TRA Parte_1 (C.F.: C.F._1 ), rappresentata e difesa dall'Avv. IE SE e UC RC ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. SE Di TO sito in Venafro (IS) alla Via Nicandro Iosso n.6, in virtù di procura in calce al ricorso ricorrente contro Controparte_1 (C.F. , P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore dott. …Leggi di più...
- prescrizione crediti·
- art. 36 D.Lgs. n. 198/2006·
- improcedibilità domanda·
- art. 23 D.Lgs. n. 151/2001·
- art. 22 D.Lgs. n. 151/2001·
- retribuzione media globale giornaliera·
- compensazione spese di lite·
- discriminazione di genere·
- calcolo indennità di maternità·
- indennità di maternità
Versioni del testo
- Art. 1. (( 1. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell' articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 ))
- Art. 2.
Ai lavoratori dipendenti, i quali cedano il loro sangue gratuitamente, compete la corresponsione della normale retribuzione per la giornata di riposo di cui all'articolo precedente. La retribuzione viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facolta' di chiedere il rimborso all'Istituto di assicurazione contro le malattie al quale e' iscritto il donatore, anche in deroga alle vigenti norme che prevedano limitazioni dell'indennita' economica di malattia per durata e ammontare. - Art. 3.
All'onere derivante dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori donatori di sangue concorre lo Stato con un contributo annuo di lire 100 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il contributo statale di cui sopra viene ripartito annualmente tra gli enti di assicurazione di malattia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in proporzione ai rimborsi effettuati dagli enti medesimi ai datori di lavoro.