Sentenza 13 settembre 1977
Massime • 2
Il datore di lavoro che non abbia trattenuto sulla retribuzione corrisposta al pensionato che ha continuato a lavorare, l'importo corrispondente all'aliquota di pensione, non puo esercitare la rivalsa nei confronti del dipendente qualora abbia coscientemente e volontariamente omesso di prelevare e versare i relativi importi all'INPS (art 12 legge 4 aprile 1952, n 218).*
Il datore di lavoro che non abbia operato, sulla retribuzione corrisposta al lavoratore, la trattenuta della quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore, puo esercitare il diritto di rivalsa mediante Azione giudiziaria, tranne che egli abbia coscientemente e volontariamente omesso il versamento nel termine o vi abbia provveduto in misura inferiore al dovuto, poiche in tal caso egli e obbligato al pagamento dei contributi anche per la quota a carico del dipendente (art 23 legge 4 aprile 1952, n 218).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/09/1977, n. 3969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3969 |
| Data del deposito : | 13 settembre 1977 |
Testo completo
Il datore di lavoro che non abbia operato, sulla retribuzione corrisposta al lavoratore, la trattenuta della quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore, puo esercitare il diritto di rivalsa mediante Azione giudiziaria, tranne che egli abbia coscientemente e volontariamente omesso il versamento nel termine o vi abbia provveduto in misura inferiore al dovuto, poiche in tal caso egli e obbligato al pagamento dei contributi anche per la quota a carico del dipendente (art 23 legge 4 aprile 1952, n 218).*