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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/05/2025, n. 2980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2980 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1641/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1641 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 11.3.2025, vertente
pagina 1 di 8
già (P.IVA Parte_1 Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Rossi. P.IVA_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
APPELLATA
E
P. IVA ), contumace. Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATA
CONCLUSIONI
L' appellante ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattese, in accoglimento dei motivi di impugnazione sopra illustrati, così provvedere:
NEL MERITO, IN VIA PRELIMINARE: in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del gravame proposto accogliere l'eccezione di compromesso e, conseguentemente, annullare o revocare l'ingiunzione di pagamento in via amministrativa e, per l'effetto, respingere ogni domanda proposta da nei confronti di (oggi Controparte_2 Parte_1 Controparte_3
;
[...]
pagina 2 di 8 NEL MERITO: in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del gravame proposto, accertato il giudicato medio tempore sceso sulla sentenza n. 13117/2020 del Tribunale di Roma con cui è stata annullata la distinta ingiunzione di pagamento n. 2013/25995/giochi/BNG notificata alla
annullare o revocare anche la ingiunzione di pagamento in via amministrativa n. Parte_1
2013/15878/giochi/BNG notificata alla e, per l'effetto, respingere ogni domanda Controparte_2 proposta da nei confronti di (oggi Controparte_2 Parte_1 Controparte_3
;
[...]
SEMPRE NEL MERITO E SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del gravame proposto, annullare o revocare la ingiunzione di pagamento in via amministrativa n. 2013/15878/giochi/BNG notificata alla per assenza dei requisiti Controparte_2 della certezza, della liquidità e dell'esigibilità del preteso credito azionato con la medesima e, per
l'effetto, respingere ogni domanda proposta da nei confronti di Controparte_2 Parte_1
(oggi Fallimento n. 103/2019 di;
Parte_1
SEMPRE NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: in riforma della sentenza impugnata annullare la predetta ingiunzione di pagamento in via amministrativa, accertando e dichiarando che
[...]
(oggi non è debitrice di alcuna somma nei Parte_1 Controparte_3 confronti dell' a titolo di risarcimento del danno pretesamente Controparte_1 legato all'anticipata chiusura della in Bari e, per l'effetto, anche disporre la restituzione Parte_2 della fidejussione prestata da , di importo pari ad € 516.456,89, illegittimamente CP_2 incamerata dall' respingendo di conseguenza ogni domanda Controparte_1 proposta da nei confronti di (oggi Controparte_2 Parte_1 CP_3 Controparte_3
e soggetti collegati.
[...]
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
L' ha così concluso: Controparte_1
“Voglia l'On. Corte adita rigettare l'appello proposto da siccome inammissibile e Parte_1 infondato, e quindi confermare, in ogni suo punto e capo, la sentenza impugnata.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolta l'avversa eccezione di illegittimità dell'ingiunzione opposta, accogliere la domanda riconvenzionale riproposta con il presente atto e, per l'effetto, condannare la al pagamento, in favore dell'Agenzia Controparte_2 esponente, della somma di euro 516.456,89, oltre interessi legali dalla costituzione in mora
(12.6.2013), per le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del grado”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
pagina 3 di 8 La Corte, visti gli atti e sentito il Relatore, osserva quanto segue.
1. La società proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Roma, Controparte_2
avverso l'ordinanza ingiunzione del 2.8.2013, n. prot. 2013/15878/giochi/BNG con cui l' (d'ora in poi anche solo ADM o Agenzia) aveva Controparte_1
ingiunto alla il pagamento dell'importo di € 516.456,89, in escussione della polizza CP_2
fideiussoria n. 101249F, costituita a garanzia del rapporto concessorio tra l'
[...]
e la in bonis. Controparte_1 Parte_1
L'opponente chiedeva di pronunciare dichiarazione di nullità, annullamento, inefficacia ed invalidità dell'ordinanza ingiunzione notificata nei suoi confronti e, in subordine, per la denegata ipotesi di mancato accoglimento della predetta domanda principale, di condannare direttamente la chiamata in causa della stessa opponente, al Pt_1 Parte_1
pagamento degli importi richiesti dall'Amministrazione ovvero alla restituzione degli importi che la avesse dovuto pagare in favore dell'Amministrazione. CP_2
L' eccepiva in via preliminare l'incompetenza del giudice adito, stante Parte_1
l'esistenza di una clausola compromissoria nell'atto di concessione. Sempre in via preliminare chiedeva annullare o revocare la predetta ingiunzione per assenza dei requisiti della certezza, della liquidità e dell'esigibilità del preteso credito.
Nel merito chiedeva annullare l'ingiunzione, previo accertamento che essa non era
Contr debitrice di alcuna somma nei confronti dell' a titolo di risarcimento del danno pretesamente legato all'anticipata chiusura della sala Bingo in Bari a seguito della revoca della concessione per inadempimento della concessionaria e, per l'effetto, anche disporre la restituzione della fidejussione prestata da illegittimamente incamerata. Controparte_2
Nel merito chiedeva inoltre il rigetto di ogni domanda proposta da nei Controparte_2
propri confronti.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16653/2018, rigettava l'opposizione proposta dalla , ritenuta infondata, in quanto basata esclusivamente sull'eccezione di CP_2
illegittimità dell'ingiunzione fiscale opposta per carenza delle condizioni alle quali l'art. 2
del R.D. n. 639/1910, eccezione infondata stante la natura pubblicistica del credito ingiunto.
pagina 4 di 8 Non erano invece ammissibili le altre eccezioni relative alla mancata dimostrazione della congruità della somma richiesta, in quanto tardive.
Accoglieva quindi la domanda di rivalsa proposta nei confronti di che veniva Parte_1
condannata a tenere indenne la di quanto questa fosse stata costretta a sborsare CP_2
in adempimento dell'ordinanza ingiunzione, essendo la richiesta di rigetto dalla stessa proposta del tutto immotivata.
3. L' ha proposto appello, mentre la , pur chiamata in giudizio, Parte_1 CP_2
è rimasta contumace.
ha lamentato che il Tribunale aveva omesso di pronunciare su tutte le Parte_1
eccezioni proposte dalla stessa, tra cui l'eccezione di compromesso, la mancanza dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione, l'errata quantificazione del credito risarcitorio, l'illegittimità del provvedimento presupposto di revoca della concessione e l'exceptio doli per avere comunque l' emesso l'ordinanza di ingiunzione nonostante CP_1
l'impugnazione della revoca della concessione.
L'appellante ha quindi riproposto l'eccezione di compromesso, l'eccezione di nullità del provvedimento di revoca della concessione, esponendone i vari profili di illegittimità.
Ha inoltre ribadito l'assenza di una previsione nella concessione che legittimasse la pretesa risarcitoria e la arbitraria e unilaterale liquidazione del risarcimento effettuata nel provvedimento di revoca della concessione.
4. Infine l'appellante ha chiesto sospendere il presente processo in attesa della definizione del pregiudiziale distinto processo pendente tra la e l Parte_1 Controparte_1
di opposizione all'ingiunzione di pagamento emessa nei propri confronti per
[...]
la stessa causale, nonché di sospendere il presente giudizio anche in virtù del rapporto di pregiudizialità con il giudizio di impugnazione del provvedimento di revoca della concessione proposto dinanzi al giudice amministrativo.
Contr
5. L' ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse all'impugnazione, perché volto a contestare i requisiti di ammissibilità dell'escussione della garanzia rispetto al cui rapporto l'appellante era estraneo e perché invece i motivi di pagina 5 di 8 contestazione riguardanti la revoca della concessione e il conseguente obbligo di risarcimento non potevano incidere sull'escussione della garanzia a prima richiesta.
6. Nel corso del giudizio, a seguito del fallimento di , si è costituita in Parte_1
riassunzione la curatela.
Inoltre sono state depositate le sentenze che hanno definito i due giudizi indicati al paragrafo 4.
7. Preliminarmente si dà atto della regolare instaurazione del contraddittorio, nonostante risultassero citati nel primo grado di giudizio da , oltre , altri soggetti CP_2 Parte_1
e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
che, in sede di stipula della polizza, avevano
contro
-garantito
[...] Parte_1
[...]
La sentenza del Tribunale non menziona tali soggetti, ma sul punto non è stato proposto appello, dovendosi quindi ritenere che né nei confronti di tali soggetti né da parte di questi vi sia un interesse a partecipare al giudizio di appello.
8. Sempre preliminarmente, si ritiene che le sentenze che hanno definito i giudizi indicati al paragrafo 4. siano ammissibili, in quanto sopravvenute nel corso del giudizio e riguardanti giudizi connessi con il presente giudizio.
9. Ancora in via preliminare, quanto all'eccezione di compromesso, si osserva che il provvedimento di concessione consente alle parti di rivolgersi a un arbitro ma non le vincola in tal senso.
10. Al fine di valutare l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello occorre ricordare che
“L'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 non ha ad oggetto soltanto l'atto
amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante;
pertanto, la cognizione del
giudice non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti, ma
involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e
sull'entità del credito recato dal provvedimento, con conseguente inammissibilità, per difetto di
interesse, dell'opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione
dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa.” (Cass. n. 3843/2023, Rv. 666803 -
01).
pagina 6 di 8 Sulla base di questi principi il Tribunale ha ritenuto che dal punto di vista formale,
trattandosi di una garanzia munita della clausola “a prima richiesta”, si trattava di un titolo che attribuiva al garantito un credito certo, liquido ed esigibile;
da un punto di vista sostanziale ha invece ritenuto tardive le contestazioni di . CP_2
Essendo l'appellante estraneo al rapporto di garanzia e non destinatario in prima battuta dell'ingiunzione fiscale oggetto del presente giudizio, in assenza di appello da parte di
, esso non può reiterare eccezioni relative ai vizi formali dell'ingiunzione, mentre, CP_2
essendo stato chiamato in giudizio quale debitore principale del rapporto concessorio, esso ha titolo per contestare il merito del credito.
11. Nel merito occorre tuttavia tenere conto dello sviluppo dei giudizi connessi con il presente e definiti con sentenze il cui passaggio in giudicato non è contestato dalle parti le quali invece sono in contrasto sulle conseguenze di tali pronunce nel presente giudizio.
Il provvedimento di revoca della concessione è stato confermato e divenuto definitivo a seguito della sentenza del TAR n. 10644/2020 che ha rigettato l'impugnazione proposta dall' , così come è divenuta definitiva la determinazione del danno risarcibile Parte_1
nella misura di € 516.456,89, in base a quanto accertato tra le parti con la sentenza n.
13117/2020 del Tribunale di Roma, che ha definito il giudizio di opposizione all'ingiunzione
Contr fiscale emessa da nei confronti dell' e che ha ritenuto che la previsione Parte_1
dell'incameramento della polizza fideiussoria debba essere considerata alla stregua di una clausola penale.
Nella stessa sentenza si dà atto che l'opposizione ex art. 3 del R.D. n. 639/10 è diretta all'accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere dall'amministrazione, con il conseguente potere e dovere del giudice di accertare comunque il rapporto sostanziale nonostante l'accertata illegittimità dell'ingiunzione.
Infine non può essere ritenuta fondata l'exceptio doli, dato che il provvedimento di revoca della concessione aveva immediata efficacia seppure nelle more del giudizio di annullamento, in assenza di un provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva di tale provvedimento da parte del giudice amministrativo.
12. Pertanto l'appello deve essere integralmente rigettato.
pagina 7 di 8 Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata al pagamento delle spese di lite che liquida in € 14.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 13.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
pagina 8 di 8