TRIB
Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 01/06/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 334/2025 introdotta con ricorso depositato in data 24.03.2025 da
, C.F. nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Benedetto del Tronto (AP) e , C.F. , Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Isabel Marchegiani;
Avente ad oggetto: separazione consensuale;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. esprimeva parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.03.2025, i ricorrenti sulla premessa che: - ricorrenti avevano contratto matrimonio in data 12.07.2014 a San Benedetto del
Tronto (AP), scegliendo come regime patrimoniale quello della separazione dei beni;
- l'atto di matrimonio veniva trascritto nei Registri di matrimonio del Comune di
San Benedetto del Tronto (AP) dell'anno 2014, atto n. 12, parte 2, serie A;
- dalla loro unione erano nati due figli: , C.F. Persona_1
, il 27.02.2016 a San Benedetto del Tronto (AP) ed C.F._3
, C.F. , il 31.01.2019 a San Parte_3 C.F._4
Benedetto del Tronto (AP);
- la casa famigliare in cui risiedevano i coniugi ed i figli è sita a San Benedetto del Tronto (AP), alla via Oberdan n. 13;
- l'unione tra i coniugi, inizialmente felice ed improntata sul reciproco rispetto e sull'osservanza dei doveri nascenti dal matrimonio, con il tempo era divenuta difficile, dimostrandosi sempre più distante dai contenuti che dovrebbero sorreggere e rendere vitale il rapporto coniugale, anche a causa della diversità di carattere, abitudini ed aspirazioni da parte di ciascuno dei due coniugi;
- l'attuale situazione, malgrado diversi tentativi sostenuti per recuperare il rapporto, poteva turbare la tranquillità degli esponenti ed il loro equilibrio psico- fisico, oltre ad arrecare grave pregiudizio all'educazione dei figli, tanto da aver reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. i coniugi vivranno separati. Il sig. , trasferirà altrove la propria Parte_2
residenza, mentre la sig.ra continuerà a risiedere con i figli presso Parte_1
l'attuale abitazione familiare.
2. I figli e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Pt_3
collocamento prevalente presso la madre, con la quale continueranno ad abitare presso l'attuale residenza familiare, sita in San Benedetto del Tronto (AP) alla Via
Oberdan n. 13, per evitare traumi ai minori e consentire loro di abituarsi gradualmente alla nuova situazione, senza sradicarli dall'ambiente in cui sono sempre vissuti.
3. Il sig. verserà a favore dei figli minori la somma di € 350,00, a titolo di Pt_2
mantenimento degli stessi, da corrispondere entro il quindici di ogni mese sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra Parte_1
4. L'assegno di mantenimento sarà rivalutato annualmente, secondo le variazioni dell'indice FOI ISTAT, senza necessità di preventiva richiesta.
5. I coniugi contribuiranno, a favore dei figli, ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie;
le spese suindicate saranno rimborsate all'altro coniuge previa presentazione di adeguata documentazione, entro il mese successivo all'esibizione dei documenti attestanti l'avvenuto pagamento.
6. Relativamente, invece, alla gestione dei figli, la stessa verrà attuata, nell'interesse esclusivo della prole, in base al piano genitoriale redatto e sottoscritto da entrambi i coniugi ed allegato al ricorso.
7. I coniugi si danno atto di essere economicamente indipendenti l'uno dall'altro e per l'effetto rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento.
Gli assegni familiari spettanti ai coniugi verranno suddivisi tra gli stessi al 50 %;
8. I coniugi dichiarano, infine, di non aver ulteriori questioni patrimoniali da definire.
Il Presidente del Tribunale nominava sé stesso quale giudice relatore e fissava, per la comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 28.05.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Dott. Luigi Cirillo,
Presidente dell'intestato Tribunale, veniva disposta la ridistribuzione degli incarichi amministrativi e giurisdizionali svolti, fino alla data 13.04.2025, dallo stesso;
pertanto, con provvedimento n. 44/2025 diveniva assegnataria e relatrice di tutti i procedimenti, anche pendenti, di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. iscritti, dopo l'entrata in vigore con
D.Lvo n. 149/2022, con domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., comprese le domande congiunte di modifica, nonché dei procedimenti di divorzi e separazioni contenziosi, la Dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento in quanto è venuta meno l'affezione, nonché la convivenza tra i coniugi, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti. Osserva, altresì, il
Collegio che le condizioni della separazione domandate dal ricorrente nel ricorso introduttivo appaiono idonee a tutelare gli interessi di ambedue i coniugi, nonché dei loro figli minori.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni concordate tra i medesimi per come sopra riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Benedetto del
Tronto in quanto l'atto è stato trascritto nel Registro Atti di matrimonio del Comune di San Benedetto del Tronto (AP) dell'anno 2014, atto n. 12, parte 2, serie A;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 30.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 334/2025 introdotta con ricorso depositato in data 24.03.2025 da
, C.F. nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Benedetto del Tronto (AP) e , C.F. , Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Isabel Marchegiani;
Avente ad oggetto: separazione consensuale;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. esprimeva parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.03.2025, i ricorrenti sulla premessa che: - ricorrenti avevano contratto matrimonio in data 12.07.2014 a San Benedetto del
Tronto (AP), scegliendo come regime patrimoniale quello della separazione dei beni;
- l'atto di matrimonio veniva trascritto nei Registri di matrimonio del Comune di
San Benedetto del Tronto (AP) dell'anno 2014, atto n. 12, parte 2, serie A;
- dalla loro unione erano nati due figli: , C.F. Persona_1
, il 27.02.2016 a San Benedetto del Tronto (AP) ed C.F._3
, C.F. , il 31.01.2019 a San Parte_3 C.F._4
Benedetto del Tronto (AP);
- la casa famigliare in cui risiedevano i coniugi ed i figli è sita a San Benedetto del Tronto (AP), alla via Oberdan n. 13;
- l'unione tra i coniugi, inizialmente felice ed improntata sul reciproco rispetto e sull'osservanza dei doveri nascenti dal matrimonio, con il tempo era divenuta difficile, dimostrandosi sempre più distante dai contenuti che dovrebbero sorreggere e rendere vitale il rapporto coniugale, anche a causa della diversità di carattere, abitudini ed aspirazioni da parte di ciascuno dei due coniugi;
- l'attuale situazione, malgrado diversi tentativi sostenuti per recuperare il rapporto, poteva turbare la tranquillità degli esponenti ed il loro equilibrio psico- fisico, oltre ad arrecare grave pregiudizio all'educazione dei figli, tanto da aver reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. i coniugi vivranno separati. Il sig. , trasferirà altrove la propria Parte_2
residenza, mentre la sig.ra continuerà a risiedere con i figli presso Parte_1
l'attuale abitazione familiare.
2. I figli e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Pt_3
collocamento prevalente presso la madre, con la quale continueranno ad abitare presso l'attuale residenza familiare, sita in San Benedetto del Tronto (AP) alla Via
Oberdan n. 13, per evitare traumi ai minori e consentire loro di abituarsi gradualmente alla nuova situazione, senza sradicarli dall'ambiente in cui sono sempre vissuti.
3. Il sig. verserà a favore dei figli minori la somma di € 350,00, a titolo di Pt_2
mantenimento degli stessi, da corrispondere entro il quindici di ogni mese sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra Parte_1
4. L'assegno di mantenimento sarà rivalutato annualmente, secondo le variazioni dell'indice FOI ISTAT, senza necessità di preventiva richiesta.
5. I coniugi contribuiranno, a favore dei figli, ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie;
le spese suindicate saranno rimborsate all'altro coniuge previa presentazione di adeguata documentazione, entro il mese successivo all'esibizione dei documenti attestanti l'avvenuto pagamento.
6. Relativamente, invece, alla gestione dei figli, la stessa verrà attuata, nell'interesse esclusivo della prole, in base al piano genitoriale redatto e sottoscritto da entrambi i coniugi ed allegato al ricorso.
7. I coniugi si danno atto di essere economicamente indipendenti l'uno dall'altro e per l'effetto rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento.
Gli assegni familiari spettanti ai coniugi verranno suddivisi tra gli stessi al 50 %;
8. I coniugi dichiarano, infine, di non aver ulteriori questioni patrimoniali da definire.
Il Presidente del Tribunale nominava sé stesso quale giudice relatore e fissava, per la comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 28.05.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Dott. Luigi Cirillo,
Presidente dell'intestato Tribunale, veniva disposta la ridistribuzione degli incarichi amministrativi e giurisdizionali svolti, fino alla data 13.04.2025, dallo stesso;
pertanto, con provvedimento n. 44/2025 diveniva assegnataria e relatrice di tutti i procedimenti, anche pendenti, di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. iscritti, dopo l'entrata in vigore con
D.Lvo n. 149/2022, con domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., comprese le domande congiunte di modifica, nonché dei procedimenti di divorzi e separazioni contenziosi, la Dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento in quanto è venuta meno l'affezione, nonché la convivenza tra i coniugi, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti. Osserva, altresì, il
Collegio che le condizioni della separazione domandate dal ricorrente nel ricorso introduttivo appaiono idonee a tutelare gli interessi di ambedue i coniugi, nonché dei loro figli minori.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni concordate tra i medesimi per come sopra riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Benedetto del
Tronto in quanto l'atto è stato trascritto nel Registro Atti di matrimonio del Comune di San Benedetto del Tronto (AP) dell'anno 2014, atto n. 12, parte 2, serie A;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 30.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi