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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/06/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2675/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2675/2024, promossa in grado d'appello da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
CORSO MAGENTA n. 46 - 20123 MILANO, presso lo studio dell'avv. RESTA MANUELA, che la rappresenta e difende come da delega in atti appellante contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA LUIGI CP_1 C.F._2
VANVITELLI n. 3 – 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. DI TELLA MARCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti appellato
avente ad oggetto: servitù
Conclusioni per : Parte_1
In via principale:
pagina 1 di 10 - riformare la sentenza N. 683/2024 pubblicata in data 27/02/2024 nel procedimento avanti il Tribunale di Monza, RG N. 9899/2021, Giudice Dott.ssa Maddalena Ciccone e, per
l'effetto, in accoglimento delle conclusioni formulate nel giudizio di I grado:
Nel merito:
- dichiarare infondata in fatto e in diritto e per l'effetto rigettare la richiesta formulata dalla signora CP_1
In via subordinata istruttoria:
- Pur dirimenti gli argomenti esposti ai fini della riforma della sentenza e dell'integrale accoglimento delle richieste dell'appellante, qualora l'Ecc.ma Corte dovesse ritenerlo necessario, disporre rinnovazione della CTU;
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Conclusioni per : CP_1
Voglia questa Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, così giudicare:
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis e ter c.p.c. dichiarare l'appello proposto dalla Signora improcedibile per manifesta infondatezza Parte_1
non avendo lo stesso ragionevoli probabilità di essere accolto.
2. In subordine rigettare l'appello e tutte le domande ivi proposte dalla Signora
e confermare in toto la sentenza di primo grado. Parte_1
3. In ogni caso condannare la Signora a corrispondere alla Signor Parte_1
l'importo di €. 2.000,00 – o quell'altro maggiore o minore importo CP_1
ritenuto di giustizia – a titolo di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
4. Sempre in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 683/2024, ha dichiarato costituito - ai sensi dell'art. 1052
c.c. - in favore del fondo di proprietà di (identificato nel catasto del Comune di CP_1
Vimodrone al Foglio 3, Particella 183, Subalterno 705), il diritto di servitù di passaggio di tubazioni per raggiungere la rete fognaria pubblica, nonché per raggiungere la rete idrica pubblica, pagina 2 di 10 a carico del fondo di proprietà di (identificato nel catasto terreni del Parte_1
Comune di Vimodrone a Foglio 3, Particella 183, Subalterno 5, cat. C/3); ha, altresì, ordinato la trascrizione della sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari di Vimodrone, compensato le spese di lite nella misura della metà tra le parti, condannando alla Parte_1
refusione della restante parte in favore della controparte - liquidate in €259,00 per esborsi, €600,00 per spese di mediazione obbligatoria, €3.356,50 per compensi - e posto a carico della convenuta le spese di CTU.
2. Per quanto di interesse in questo grado, il procedimento veniva instaurato la quale CP_1
agiva in giudizio, deducendo: di essere proprietaria di un immobile sito in Vimodrone, alla via
Carducci n. 24, collegato ad una rete fognaria, ad un metanodotto, alla rete idrica e alla rete elettrica che originariamente attraversavano la proprietà per congiungersi alla rete Parte_1 pubblica;
che nel 2015, nell'ambito della procedura esecutiva nella quale si CP_1 aggiudicava la proprietà dell'immobile, si appurava la rottura/eliminazione degli allacci delle tubature all'interno della proprietà della convenuta, la quale non permetteva l'accesso al suo fondo per la riparazione del danno;
atteso che continuava a negare alla Parte_1
ricorrente la possibilità di accedere alla sua proprietà per riparare le condotte, la conveniva in giudizio agendo ex art. 1079 c.c. al fine di ottenerne la condanna alla rimessione in pristino, previo accertamento della servitù di condotta fognaria, nonché condotte relative a gas ed acqua, oppure la costituzione di servitù coattiva.
3. Il convenuto si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda attorea, allegando che gli allacci alla rete idrica, elettrice e del gas erano collegati ad altri immobili, ad uso capannone, di proprietà della società Alysara Company s.r.l., di cui chiedeva la chiamata in causa.
4. Rigettata la chiamata del terzo, non potendo il suo fondo essere individuato quale fondo servente, la causa veniva istruita mediante l'espletamento di CTU diretta a verificare le modalità di allaccio alla rete fognaria, idrica, elettrica e al metanodotto, nonché la necessità del passaggio delle tubature attraverso l'immobile di proprietà della convenuta al fine di raggiungere l'allaccio pubblico.
5. Il giudice di prime cure escludeva, in primo luogo, l'acquisto da parte della ricorrente della servitù per atto volontario, destinazione del padre di famiglia e usucapione;
di conseguenza, esaminava la sussistenza dei presupposti per la costituzione di servitù coattiva, come richiesto in subordine dalla ricorrente. Dalle risultanze della CTU emergeva che l'appartamento di proprietà della ricorrente fosse già connesso alla rete elettrica, senza gravami sul fondo della convenuta, e il collegamento al pagina 3 di 10 metanodotto fosse facilmente praticabile;
quanto invece a fognatura e rete idrica, il consulente individuava per l'accesso all'allaccio pubblico come percorso più breve quello attraverso l'immobile di proprietà della resistente. Il nominato perito concludeva poi per l'assenza di danni, deprezzamenti, riduzioni o limitazioni d'uso del fondo tali da giustificare la corresponsione di un'indennità ex art. 1053 c.c. in favore di parte resistente. Pertanto, conformandosi alle conclusioni del CTU, il primo giudice dichiarava la costituzione della servitù di tubazioni per l'allaccio alla rete fognaria e idrica in favore dell'immobile della ricorrente e gravante su quello della convenuta.
6. Avverso la decisione di primo grado ha interposto appello , chiedendo di Parte_1
riformare la sentenza impugnata, rigettando le domande proposte da CP_1
7. ha dedotto l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'appello, chiedendone il CP_1
rigetto.
8. Dopo l'udienza di prima comparizione tenutasi in data 25.2.2025, la causa veniva rimessa in decisione ai sensi degli artt. 127 ter e 350 bis c.p.c. per l'udienza del 6.5.2025 e, all'esito della stessa, trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
9. I motivi sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
9.1. erronea ricostruzione del fatto e dello stato dei luoghi e mancata valutazione delle contestazioni specifiche e circostanziate del CTP e della difesa della convenuta;
9.2. erronea interpretazione da parte del tribunale delle risultanze della CTU e sua acritica adesione ad esse in punto:
⎯ rete fognaria idrica;
⎯ indennità ex art. 1053 c.c.
10. Quanto al motivo sub n. 9.1, l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe fatto proprie le risultanze della CTU in ordine all'individuazione del luogo di esercizio della servitù, senza tener conto delle osservazioni del CTP, secondo cui “il cortile in questione e l'intera proprietà della convenuta sono “inagibili e prive di collaudo stabile e come tali non occupate come da art. 75
TUE” (v. doc. 5 ). Parte_1
Si duole poi del rigetto della richiesta formulata in primo grado dalla resistente di chiamata del terzo Alysara Company Srl, proprietaria degli immobili cui erano collegati gli allacci impiantistici della proprietà attorea;
ciò avrebbe infatti consentito di accertare i soggetti responsabili del sezionamento delle tubature dell'immobile della ricorrente.
pagina 4 di 10 11. In ordine al motivo sub n. 9.2, parte appellante lamenta, innanzitutto, che il primo giudice avrebbe omesso un'adeguata e dettagliata motivazione in ordine alla propria adesione alle risultanze della
CTU, quanto all'individuazione del luogo di passaggio della servitù. Invero, sia il consulente che il giudicante non avrebbero tenuto in considerazione la soluzione alternativa di passaggio proposta dal CTP di parte convenuta.
In secondo luogo, si duole della mancata previsione della corresponsione dell'indennità ex art. 1053 c.c., sostenendo che il primo giudice e il consulente avrebbero erroneamente interpretato tale disposizione, violando, altresì, i principi espressi in materia dalla Suprema Corte. Peraltro, il
Tribunale si sarebbe limitato a riportare le affermazioni del consulente al riguardo, omettendo di spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria decisione.
Da ultimo, afferma che nel caso di specie l'opportunità dell'indennità di occupazione rileverebbe ancor più in ragione dell'inagibilità del fondo di proprietà della resistente, nonché per lo stato di invalidità della stessa, i quali determinerebbero una maggiorazione del pregiudizio subito dal fondo servente.
12. Opinione della Corte quanto ai motivi di appello.
I motivi di gravame, in quanto logicamente connessi, vengono trattati congiuntamente.
Secondo un consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, qualora il giudice del merito aderisca al parere del CTU, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni, in quanto l'accettazione del parere ne costituisce adeguata motivazione, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato peritale, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici adottati dal consulente (cfr. Cass. civ., sez. III,
n.6328/2019; Cass. civ., sez. III, n. 7947/2020).
Peraltro, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del CTU che nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, replicando agli stessi, esaurisce l'obbligo di motivazione indicando le fonti del proprio convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti di parte che - seppur non espressamente confutate - restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, poiché le critiche di parte, le quali tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal CTU, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cfr. Cass. civ., sez. VI, n.
1815/2015; Cass. civ., S.U. n. 5624/2022).
pagina 5 di 10 Nel caso di specie, il Tribunale ha osservato che: “escluso in capo alla ricorrente l'acquisto della servitù per atto volontario, destinazione del padre di famiglia e usucapione occorre verificare se sussistano i presupposti affinché tale servitù sia costituita coattivamente.
A tale fine assume la ricorrente l'interclusione del proprio fondo e la necessità, per allacciarsi alla fognatura comunale, alla rete gas, acqua ed elettrica, che le condotte attraversino il fondo della convenuta.
Sul punto è stata svolta una CTU in corso di causa, le cui conclusioni non sono state efficacemente contestate dalle parti in causa se non sotto profili ininfluenti ai fini del giudizio.
Le conclusioni del CTU sono, peraltro, coerenti, logiche, correttamente argomentate, motivo per cui lo scrivente giudice le condivide e le fa proprie” (p. 5 sentenza impugnata).
Ciò premesso, il primo giudice ha riportato testualmente i passi della CTU riguardanti l'interclusione del fondo, l'individuazione del percorso di accesso alla rete idrica e fognaria e le relative conclusioni, nonché l'assenza dei presupposti per l'assegnazione dell'indennità ex art. 1053 c.c.
È evidente, dunque, come la decisione del Tribunale sia adeguatamente motivata, tramite il richiamo per relationem alla CTU, ritenuta esente da vizi logico-argomentativi, dichiarando espressamente di condividerne le conclusioni, non scalfite dalle contestazioni delle parti, considerate irrilevanti ai fini decisori.
La questione della asserita inagibilità del cortile e la mancanza di collaudo dell'intera proprietà convenuta è stata riportata dal consulente, allegando alla relazione peritale le osservazioni di parte convenuta (v. All. D p. 45 CTU).
Sul punto, il perito ha inoltre osservato che: “Il CTP ricorda inoltre che le proprietà della
Convenuta risultano prive di collaudo statico e pertanto non occupate. Tale aspetto, già verbalizzato durante le operazioni peritali, non rileva ai fini della presente CTU” (v. o. 16 CTU).
La presunta problematica è stata quindi espressamente confutata dal consulente e ritenuta irrilevante.
In ordine poi alla richiesta di chiamata in causa del terzo, il primo giudice rilevava quanto segue:
“Le domande non giustificano la chiamata in causa di ALYSARA COMPANY S.r.l., non potendo il suo fondo essere individuato quale fondo servente, come del resto dimostrato anche dagli esiti della c.t.u. A ciò aggiungasi che l'actio confessoria servitutis, avendo lo scopo di accertare
l'esistenza del rapporto di servitù contestato, deve essere proposta solo nei confronti del
pagina 6 di 10 proprietario del fondo aggravato che contesti l'esistenza della servitù, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei proprietari degli altri fondi che non contestino la servitù e non pongano impedimento al suo esercizio (Cass. n.13818/2019; Cass. n.6622/2016)”
(v. p. 3 sentenza impugnata).
Anche tale statuizione è corretta ed esente da vizi di sorta.
Invero, la chiamata in causa di Alysara Company S.r.l. sarebbe stata totalmente irrilevante, posto che la CTU individuava chiaramente quello di proprietà della convenuta come fondo servente, osservando che: “Il fondo di proprietà della Ricorrente si presenta intercluso alla rete fognaria, idrica, elettrica e al metanodotto. Tutte le reti transitano lungo la via Carducci, sulla quale
l'immobile della Ricorrente non ha accesso diretto essendovi interposti il cortile di proprietà della
Convenuta, il relativo androne e l'immobile alla Part. 300” (v. p. 17 CTU).
Quanto poi all'individuazione del percorso per l'accesso sia alla rete fognaria che a quella idrica, il consulente così concludeva: “Il percorso più breve e tecnicamente più semplice per raggiungere la rete fognaria pubblica dalla Part. 183 prevede la posa di nuove tubazioni interrate o aeree all'interno del laboratorio sub. 5 e la realizzazione di un collettore interrato nel cortile di proprietà della Convenuta che, attraversando l'androne, confluisca poi nel collettore fognario pubblico di via Carducci. Il percorso della nuova tubazione può ricalcare quello delle condotte già presenti, in parte dismesse e in parte sostituendo il tratto a servizio dell'immobile alla Part.
300. La tubazione idrica può seguire il medesimo percorso posata nello stesso scavo, fermo restando il rispetto delle profondità e distanze previste dal Regolamento del Servizio Idrico
Integrato dell'Ente Gestore” (v. p. 17 CTU).
Le osservazioni del CTP di parte convenuta afferenti ad un possibile percorso alternativo venivano tenute in debito conto dal perito - quanto alla rete idrica - nei seguenti termini: “tubazione acquedotto (par.
2.2 e 3.1):il CTP propone il passaggio della tubazione attraverso il locale contatori del alla part. 300 e successivo attraversamento del cortile di proprietà della CP_2
Convenuta. Il sottoscritto non ritiene tale soluzione tecnicamente conveniente, in quanto la tubazione dovrebbe attraversare le parti comuni condominiali, una cantina di proprietà di terzi della quale non sono note le condizioni e la parete est del fabbricato. La soluzione proposta dal sottoscritto per la posa della tubazione dell'acqua prevede invece di sfruttare lo scavo per il posizionamento della fognatura, la cui realizzazione ha un'unica alternativa, evitando quindi ulteriori interventi invasivi” (v. p. 15 CTU).
pagina 7 di 10 Parimenti, in ordine alle contestazioni del medesimo CTP quanto alla rete fognaria, l'ausiliare ha chiarito che: “per quanto riguarda il percorso ipotizzato per la rete fognaria, il CTP ritiene che la soluzione proposta nella presente CTU renda “il piccolo cortile di proprietà della convenuta completamente vandalizzato” e richiede la realizzazione di una rete fognaria comune a servizio di tutte le unità dei mappali 300 e 183 individuando un percorso alternativo a quello proposto da sottoporre all'approvazione della Convenuta.
A tal proposito, il sottoscritto CTU fa notare che il percorso proposto per la tubazione fognaria esterna (figure 8 e 9) ricalca nel primo tratto quello della tubazione esistente interrata nel cortile
e ora interrotta, mentre nel secondo tratto potrebbe sostituire il tratto esistente che corre sotto la pavimentazione dell'androne e che raccoglie i due scarichi provenienti dalla part. 300, risolvendo peraltro i problemi di tracimazione rilevati in passato. La posizione esatta del collettore e il relativo diametro andranno comunque definite in fase di progettazione esecutiva dell'opera, certamente da sottoporre alla Convenuta ed eventualmente anche al Condominio alla Part. 300, anche in relazione alla presenza di altri manufatti interrati che potranno essere rinvenuti nel cortile o nell'androne, e fermo restando il fatto che il passaggio interesserà obbligatoriamente questi ultimi.
Tale soluzione non aggiunge quindi ulteriori gravami sul fondo della Convenuta, migliorando e razionalizzando la situazione degli scarichi anche a vantaggio della Convenuta stessa e rendendo disponibile un allacciamento fognario per le sue proprietà qualora in futuro dovessero essere riutilizzate” (v. p. 16).
Prive di pregio sono, pertanto, le doglianze dell'appellante, avendo il consulente espressamente considerato e replicato alle osservazioni del perito.
Da ultimo, con riguardo all'indennità ex art. 1053 c.c., il perito evidenziava che: “fermo restando quanto evidenziato per le connessioni dell'immobile della Ricorrente alla rete dell'energia elettrica, già realizzata, e alla rete gas, che non comporta opere ricadenti nella proprietà della
Convenuta salvo l'accesso per l'esecuzione dell'allacciamento, la realizzazione dei nuovi allacciamenti alla rete fognaria e alla rete idrica non comporta danni alla proprietà della
Convenuta. Inoltre, una parte delle opere da realizzare possono essere eseguite su opere precedentemente esistenti e dismesse: in particolare il tratto di collettore fognario in precedenza diretto verso il mappale 167.
pagina 8 di 10 Al contrario, le opere così realizzate possono costituire un vantaggio anche per la Convenuta in quanto possono essere poste a servizio dell'unità immobiliare posta al piano terra al Sub. 5.
Non si ritiene quindi applicabile l'indennità prevista all'art. 1053 c.c.” (v. p. 14 CTU).
Concludeva poi, affermando che: “non sussistono danni, deprezzamenti, riduzioni o limitazioni
d'uso al fondo della Convenuta che possano determinare la definizione di un'indennità ex art.
1053 c.c. a causa della presenza delle tubazioni” (v. p. 17 CTU).
Il primo giudice si rimetteva alle valutazioni del consulente, riportandone testualmente le conclusioni.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, atteso il richiamo per relationem all'elaborato peritale, il primo giudice non aveva alcun obbligo di esplicitare in maniera puntuale le ragioni della propria decisione.
Pertanto, la sentenza può dirsi adeguatamente motivata anche con riguardo all'indennità di servitù.
La decisione è, altresì, conforme ai principi giurisprudenziali in materia.
Difatti, secondo il consolidato orientamento della S.C., “l'indennità dovuta al proprietario del fondo a favore del quale è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente. Ne consegue che, ai fini della determinazione di detta indennità, non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, ma bisogna tener conto, altresì, di ogni altro pregiudizio subìto dal fondo servente in relazione alla sua destinazione a causa del transito di persone e di veicoli”
(Cass. civ., sez. II, n. 3649/2007; conf. Cass. civ., sez. II, n. 10269/2016).
Nel caso di specie, non è stato riconosciuto alcun pregiudizio subito dal fondo servente, pertanto non sussistono i presupposti di legge per la corresponsione dell'indennità ex art. 1053 c.c.
Totalmente inconferenti sono le deduzioni dell'appellante, secondo cui l'opportunità dell'indennità di occupazione assumerebbe maggior rilievo in virtù dell'asserita inagibilità del fondo servente o del presunto stato di invalidità di parte appellante, tali da determinare una maggiorazione del pregiudizio subito, posto che alcun danno viene arrecato al fondo servente dall'esercizio della servitù in esame.
13. Conclusivamente, alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato e la sentenza n. 683/2024 del Tribunale di Monza confermata.
pagina 9 di 10 14. In ragione dell'accertata soccombenza, l'appellante deve rifondere le spese di lite in favore di
– liquidate in complessivi € 6.946,00 - tenuto conto del valore indeterminabile CP_1
di fascia bassa della controversia e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
15. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono per l'appellante i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 2675/2024 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
II. conferma la sentenza n. 683/2024 del Tribunale di Monza, pubblicata in data 27.2.2024;
III. condanna a rimborsare, in favore di Parte_1 CP_1
, le spese processuali del grado, che liquida in € 6.946 per compensi, oltre rimborso
[...]
forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
IV. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 28/05/2025
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2675/2024, promossa in grado d'appello da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
CORSO MAGENTA n. 46 - 20123 MILANO, presso lo studio dell'avv. RESTA MANUELA, che la rappresenta e difende come da delega in atti appellante contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA LUIGI CP_1 C.F._2
VANVITELLI n. 3 – 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. DI TELLA MARCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti appellato
avente ad oggetto: servitù
Conclusioni per : Parte_1
In via principale:
pagina 1 di 10 - riformare la sentenza N. 683/2024 pubblicata in data 27/02/2024 nel procedimento avanti il Tribunale di Monza, RG N. 9899/2021, Giudice Dott.ssa Maddalena Ciccone e, per
l'effetto, in accoglimento delle conclusioni formulate nel giudizio di I grado:
Nel merito:
- dichiarare infondata in fatto e in diritto e per l'effetto rigettare la richiesta formulata dalla signora CP_1
In via subordinata istruttoria:
- Pur dirimenti gli argomenti esposti ai fini della riforma della sentenza e dell'integrale accoglimento delle richieste dell'appellante, qualora l'Ecc.ma Corte dovesse ritenerlo necessario, disporre rinnovazione della CTU;
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Conclusioni per : CP_1
Voglia questa Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, così giudicare:
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis e ter c.p.c. dichiarare l'appello proposto dalla Signora improcedibile per manifesta infondatezza Parte_1
non avendo lo stesso ragionevoli probabilità di essere accolto.
2. In subordine rigettare l'appello e tutte le domande ivi proposte dalla Signora
e confermare in toto la sentenza di primo grado. Parte_1
3. In ogni caso condannare la Signora a corrispondere alla Signor Parte_1
l'importo di €. 2.000,00 – o quell'altro maggiore o minore importo CP_1
ritenuto di giustizia – a titolo di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
4. Sempre in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 683/2024, ha dichiarato costituito - ai sensi dell'art. 1052
c.c. - in favore del fondo di proprietà di (identificato nel catasto del Comune di CP_1
Vimodrone al Foglio 3, Particella 183, Subalterno 705), il diritto di servitù di passaggio di tubazioni per raggiungere la rete fognaria pubblica, nonché per raggiungere la rete idrica pubblica, pagina 2 di 10 a carico del fondo di proprietà di (identificato nel catasto terreni del Parte_1
Comune di Vimodrone a Foglio 3, Particella 183, Subalterno 5, cat. C/3); ha, altresì, ordinato la trascrizione della sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari di Vimodrone, compensato le spese di lite nella misura della metà tra le parti, condannando alla Parte_1
refusione della restante parte in favore della controparte - liquidate in €259,00 per esborsi, €600,00 per spese di mediazione obbligatoria, €3.356,50 per compensi - e posto a carico della convenuta le spese di CTU.
2. Per quanto di interesse in questo grado, il procedimento veniva instaurato la quale CP_1
agiva in giudizio, deducendo: di essere proprietaria di un immobile sito in Vimodrone, alla via
Carducci n. 24, collegato ad una rete fognaria, ad un metanodotto, alla rete idrica e alla rete elettrica che originariamente attraversavano la proprietà per congiungersi alla rete Parte_1 pubblica;
che nel 2015, nell'ambito della procedura esecutiva nella quale si CP_1 aggiudicava la proprietà dell'immobile, si appurava la rottura/eliminazione degli allacci delle tubature all'interno della proprietà della convenuta, la quale non permetteva l'accesso al suo fondo per la riparazione del danno;
atteso che continuava a negare alla Parte_1
ricorrente la possibilità di accedere alla sua proprietà per riparare le condotte, la conveniva in giudizio agendo ex art. 1079 c.c. al fine di ottenerne la condanna alla rimessione in pristino, previo accertamento della servitù di condotta fognaria, nonché condotte relative a gas ed acqua, oppure la costituzione di servitù coattiva.
3. Il convenuto si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda attorea, allegando che gli allacci alla rete idrica, elettrice e del gas erano collegati ad altri immobili, ad uso capannone, di proprietà della società Alysara Company s.r.l., di cui chiedeva la chiamata in causa.
4. Rigettata la chiamata del terzo, non potendo il suo fondo essere individuato quale fondo servente, la causa veniva istruita mediante l'espletamento di CTU diretta a verificare le modalità di allaccio alla rete fognaria, idrica, elettrica e al metanodotto, nonché la necessità del passaggio delle tubature attraverso l'immobile di proprietà della convenuta al fine di raggiungere l'allaccio pubblico.
5. Il giudice di prime cure escludeva, in primo luogo, l'acquisto da parte della ricorrente della servitù per atto volontario, destinazione del padre di famiglia e usucapione;
di conseguenza, esaminava la sussistenza dei presupposti per la costituzione di servitù coattiva, come richiesto in subordine dalla ricorrente. Dalle risultanze della CTU emergeva che l'appartamento di proprietà della ricorrente fosse già connesso alla rete elettrica, senza gravami sul fondo della convenuta, e il collegamento al pagina 3 di 10 metanodotto fosse facilmente praticabile;
quanto invece a fognatura e rete idrica, il consulente individuava per l'accesso all'allaccio pubblico come percorso più breve quello attraverso l'immobile di proprietà della resistente. Il nominato perito concludeva poi per l'assenza di danni, deprezzamenti, riduzioni o limitazioni d'uso del fondo tali da giustificare la corresponsione di un'indennità ex art. 1053 c.c. in favore di parte resistente. Pertanto, conformandosi alle conclusioni del CTU, il primo giudice dichiarava la costituzione della servitù di tubazioni per l'allaccio alla rete fognaria e idrica in favore dell'immobile della ricorrente e gravante su quello della convenuta.
6. Avverso la decisione di primo grado ha interposto appello , chiedendo di Parte_1
riformare la sentenza impugnata, rigettando le domande proposte da CP_1
7. ha dedotto l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'appello, chiedendone il CP_1
rigetto.
8. Dopo l'udienza di prima comparizione tenutasi in data 25.2.2025, la causa veniva rimessa in decisione ai sensi degli artt. 127 ter e 350 bis c.p.c. per l'udienza del 6.5.2025 e, all'esito della stessa, trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
9. I motivi sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
9.1. erronea ricostruzione del fatto e dello stato dei luoghi e mancata valutazione delle contestazioni specifiche e circostanziate del CTP e della difesa della convenuta;
9.2. erronea interpretazione da parte del tribunale delle risultanze della CTU e sua acritica adesione ad esse in punto:
⎯ rete fognaria idrica;
⎯ indennità ex art. 1053 c.c.
10. Quanto al motivo sub n. 9.1, l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe fatto proprie le risultanze della CTU in ordine all'individuazione del luogo di esercizio della servitù, senza tener conto delle osservazioni del CTP, secondo cui “il cortile in questione e l'intera proprietà della convenuta sono “inagibili e prive di collaudo stabile e come tali non occupate come da art. 75
TUE” (v. doc. 5 ). Parte_1
Si duole poi del rigetto della richiesta formulata in primo grado dalla resistente di chiamata del terzo Alysara Company Srl, proprietaria degli immobili cui erano collegati gli allacci impiantistici della proprietà attorea;
ciò avrebbe infatti consentito di accertare i soggetti responsabili del sezionamento delle tubature dell'immobile della ricorrente.
pagina 4 di 10 11. In ordine al motivo sub n. 9.2, parte appellante lamenta, innanzitutto, che il primo giudice avrebbe omesso un'adeguata e dettagliata motivazione in ordine alla propria adesione alle risultanze della
CTU, quanto all'individuazione del luogo di passaggio della servitù. Invero, sia il consulente che il giudicante non avrebbero tenuto in considerazione la soluzione alternativa di passaggio proposta dal CTP di parte convenuta.
In secondo luogo, si duole della mancata previsione della corresponsione dell'indennità ex art. 1053 c.c., sostenendo che il primo giudice e il consulente avrebbero erroneamente interpretato tale disposizione, violando, altresì, i principi espressi in materia dalla Suprema Corte. Peraltro, il
Tribunale si sarebbe limitato a riportare le affermazioni del consulente al riguardo, omettendo di spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria decisione.
Da ultimo, afferma che nel caso di specie l'opportunità dell'indennità di occupazione rileverebbe ancor più in ragione dell'inagibilità del fondo di proprietà della resistente, nonché per lo stato di invalidità della stessa, i quali determinerebbero una maggiorazione del pregiudizio subito dal fondo servente.
12. Opinione della Corte quanto ai motivi di appello.
I motivi di gravame, in quanto logicamente connessi, vengono trattati congiuntamente.
Secondo un consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, qualora il giudice del merito aderisca al parere del CTU, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni, in quanto l'accettazione del parere ne costituisce adeguata motivazione, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato peritale, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici adottati dal consulente (cfr. Cass. civ., sez. III,
n.6328/2019; Cass. civ., sez. III, n. 7947/2020).
Peraltro, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del CTU che nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, replicando agli stessi, esaurisce l'obbligo di motivazione indicando le fonti del proprio convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti di parte che - seppur non espressamente confutate - restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, poiché le critiche di parte, le quali tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal CTU, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cfr. Cass. civ., sez. VI, n.
1815/2015; Cass. civ., S.U. n. 5624/2022).
pagina 5 di 10 Nel caso di specie, il Tribunale ha osservato che: “escluso in capo alla ricorrente l'acquisto della servitù per atto volontario, destinazione del padre di famiglia e usucapione occorre verificare se sussistano i presupposti affinché tale servitù sia costituita coattivamente.
A tale fine assume la ricorrente l'interclusione del proprio fondo e la necessità, per allacciarsi alla fognatura comunale, alla rete gas, acqua ed elettrica, che le condotte attraversino il fondo della convenuta.
Sul punto è stata svolta una CTU in corso di causa, le cui conclusioni non sono state efficacemente contestate dalle parti in causa se non sotto profili ininfluenti ai fini del giudizio.
Le conclusioni del CTU sono, peraltro, coerenti, logiche, correttamente argomentate, motivo per cui lo scrivente giudice le condivide e le fa proprie” (p. 5 sentenza impugnata).
Ciò premesso, il primo giudice ha riportato testualmente i passi della CTU riguardanti l'interclusione del fondo, l'individuazione del percorso di accesso alla rete idrica e fognaria e le relative conclusioni, nonché l'assenza dei presupposti per l'assegnazione dell'indennità ex art. 1053 c.c.
È evidente, dunque, come la decisione del Tribunale sia adeguatamente motivata, tramite il richiamo per relationem alla CTU, ritenuta esente da vizi logico-argomentativi, dichiarando espressamente di condividerne le conclusioni, non scalfite dalle contestazioni delle parti, considerate irrilevanti ai fini decisori.
La questione della asserita inagibilità del cortile e la mancanza di collaudo dell'intera proprietà convenuta è stata riportata dal consulente, allegando alla relazione peritale le osservazioni di parte convenuta (v. All. D p. 45 CTU).
Sul punto, il perito ha inoltre osservato che: “Il CTP ricorda inoltre che le proprietà della
Convenuta risultano prive di collaudo statico e pertanto non occupate. Tale aspetto, già verbalizzato durante le operazioni peritali, non rileva ai fini della presente CTU” (v. o. 16 CTU).
La presunta problematica è stata quindi espressamente confutata dal consulente e ritenuta irrilevante.
In ordine poi alla richiesta di chiamata in causa del terzo, il primo giudice rilevava quanto segue:
“Le domande non giustificano la chiamata in causa di ALYSARA COMPANY S.r.l., non potendo il suo fondo essere individuato quale fondo servente, come del resto dimostrato anche dagli esiti della c.t.u. A ciò aggiungasi che l'actio confessoria servitutis, avendo lo scopo di accertare
l'esistenza del rapporto di servitù contestato, deve essere proposta solo nei confronti del
pagina 6 di 10 proprietario del fondo aggravato che contesti l'esistenza della servitù, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei proprietari degli altri fondi che non contestino la servitù e non pongano impedimento al suo esercizio (Cass. n.13818/2019; Cass. n.6622/2016)”
(v. p. 3 sentenza impugnata).
Anche tale statuizione è corretta ed esente da vizi di sorta.
Invero, la chiamata in causa di Alysara Company S.r.l. sarebbe stata totalmente irrilevante, posto che la CTU individuava chiaramente quello di proprietà della convenuta come fondo servente, osservando che: “Il fondo di proprietà della Ricorrente si presenta intercluso alla rete fognaria, idrica, elettrica e al metanodotto. Tutte le reti transitano lungo la via Carducci, sulla quale
l'immobile della Ricorrente non ha accesso diretto essendovi interposti il cortile di proprietà della
Convenuta, il relativo androne e l'immobile alla Part. 300” (v. p. 17 CTU).
Quanto poi all'individuazione del percorso per l'accesso sia alla rete fognaria che a quella idrica, il consulente così concludeva: “Il percorso più breve e tecnicamente più semplice per raggiungere la rete fognaria pubblica dalla Part. 183 prevede la posa di nuove tubazioni interrate o aeree all'interno del laboratorio sub. 5 e la realizzazione di un collettore interrato nel cortile di proprietà della Convenuta che, attraversando l'androne, confluisca poi nel collettore fognario pubblico di via Carducci. Il percorso della nuova tubazione può ricalcare quello delle condotte già presenti, in parte dismesse e in parte sostituendo il tratto a servizio dell'immobile alla Part.
300. La tubazione idrica può seguire il medesimo percorso posata nello stesso scavo, fermo restando il rispetto delle profondità e distanze previste dal Regolamento del Servizio Idrico
Integrato dell'Ente Gestore” (v. p. 17 CTU).
Le osservazioni del CTP di parte convenuta afferenti ad un possibile percorso alternativo venivano tenute in debito conto dal perito - quanto alla rete idrica - nei seguenti termini: “tubazione acquedotto (par.
2.2 e 3.1):il CTP propone il passaggio della tubazione attraverso il locale contatori del alla part. 300 e successivo attraversamento del cortile di proprietà della CP_2
Convenuta. Il sottoscritto non ritiene tale soluzione tecnicamente conveniente, in quanto la tubazione dovrebbe attraversare le parti comuni condominiali, una cantina di proprietà di terzi della quale non sono note le condizioni e la parete est del fabbricato. La soluzione proposta dal sottoscritto per la posa della tubazione dell'acqua prevede invece di sfruttare lo scavo per il posizionamento della fognatura, la cui realizzazione ha un'unica alternativa, evitando quindi ulteriori interventi invasivi” (v. p. 15 CTU).
pagina 7 di 10 Parimenti, in ordine alle contestazioni del medesimo CTP quanto alla rete fognaria, l'ausiliare ha chiarito che: “per quanto riguarda il percorso ipotizzato per la rete fognaria, il CTP ritiene che la soluzione proposta nella presente CTU renda “il piccolo cortile di proprietà della convenuta completamente vandalizzato” e richiede la realizzazione di una rete fognaria comune a servizio di tutte le unità dei mappali 300 e 183 individuando un percorso alternativo a quello proposto da sottoporre all'approvazione della Convenuta.
A tal proposito, il sottoscritto CTU fa notare che il percorso proposto per la tubazione fognaria esterna (figure 8 e 9) ricalca nel primo tratto quello della tubazione esistente interrata nel cortile
e ora interrotta, mentre nel secondo tratto potrebbe sostituire il tratto esistente che corre sotto la pavimentazione dell'androne e che raccoglie i due scarichi provenienti dalla part. 300, risolvendo peraltro i problemi di tracimazione rilevati in passato. La posizione esatta del collettore e il relativo diametro andranno comunque definite in fase di progettazione esecutiva dell'opera, certamente da sottoporre alla Convenuta ed eventualmente anche al Condominio alla Part. 300, anche in relazione alla presenza di altri manufatti interrati che potranno essere rinvenuti nel cortile o nell'androne, e fermo restando il fatto che il passaggio interesserà obbligatoriamente questi ultimi.
Tale soluzione non aggiunge quindi ulteriori gravami sul fondo della Convenuta, migliorando e razionalizzando la situazione degli scarichi anche a vantaggio della Convenuta stessa e rendendo disponibile un allacciamento fognario per le sue proprietà qualora in futuro dovessero essere riutilizzate” (v. p. 16).
Prive di pregio sono, pertanto, le doglianze dell'appellante, avendo il consulente espressamente considerato e replicato alle osservazioni del perito.
Da ultimo, con riguardo all'indennità ex art. 1053 c.c., il perito evidenziava che: “fermo restando quanto evidenziato per le connessioni dell'immobile della Ricorrente alla rete dell'energia elettrica, già realizzata, e alla rete gas, che non comporta opere ricadenti nella proprietà della
Convenuta salvo l'accesso per l'esecuzione dell'allacciamento, la realizzazione dei nuovi allacciamenti alla rete fognaria e alla rete idrica non comporta danni alla proprietà della
Convenuta. Inoltre, una parte delle opere da realizzare possono essere eseguite su opere precedentemente esistenti e dismesse: in particolare il tratto di collettore fognario in precedenza diretto verso il mappale 167.
pagina 8 di 10 Al contrario, le opere così realizzate possono costituire un vantaggio anche per la Convenuta in quanto possono essere poste a servizio dell'unità immobiliare posta al piano terra al Sub. 5.
Non si ritiene quindi applicabile l'indennità prevista all'art. 1053 c.c.” (v. p. 14 CTU).
Concludeva poi, affermando che: “non sussistono danni, deprezzamenti, riduzioni o limitazioni
d'uso al fondo della Convenuta che possano determinare la definizione di un'indennità ex art.
1053 c.c. a causa della presenza delle tubazioni” (v. p. 17 CTU).
Il primo giudice si rimetteva alle valutazioni del consulente, riportandone testualmente le conclusioni.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, atteso il richiamo per relationem all'elaborato peritale, il primo giudice non aveva alcun obbligo di esplicitare in maniera puntuale le ragioni della propria decisione.
Pertanto, la sentenza può dirsi adeguatamente motivata anche con riguardo all'indennità di servitù.
La decisione è, altresì, conforme ai principi giurisprudenziali in materia.
Difatti, secondo il consolidato orientamento della S.C., “l'indennità dovuta al proprietario del fondo a favore del quale è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente. Ne consegue che, ai fini della determinazione di detta indennità, non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, ma bisogna tener conto, altresì, di ogni altro pregiudizio subìto dal fondo servente in relazione alla sua destinazione a causa del transito di persone e di veicoli”
(Cass. civ., sez. II, n. 3649/2007; conf. Cass. civ., sez. II, n. 10269/2016).
Nel caso di specie, non è stato riconosciuto alcun pregiudizio subito dal fondo servente, pertanto non sussistono i presupposti di legge per la corresponsione dell'indennità ex art. 1053 c.c.
Totalmente inconferenti sono le deduzioni dell'appellante, secondo cui l'opportunità dell'indennità di occupazione assumerebbe maggior rilievo in virtù dell'asserita inagibilità del fondo servente o del presunto stato di invalidità di parte appellante, tali da determinare una maggiorazione del pregiudizio subito, posto che alcun danno viene arrecato al fondo servente dall'esercizio della servitù in esame.
13. Conclusivamente, alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato e la sentenza n. 683/2024 del Tribunale di Monza confermata.
pagina 9 di 10 14. In ragione dell'accertata soccombenza, l'appellante deve rifondere le spese di lite in favore di
– liquidate in complessivi € 6.946,00 - tenuto conto del valore indeterminabile CP_1
di fascia bassa della controversia e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
15. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono per l'appellante i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 2675/2024 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
II. conferma la sentenza n. 683/2024 del Tribunale di Monza, pubblicata in data 27.2.2024;
III. condanna a rimborsare, in favore di Parte_1 CP_1
, le spese processuali del grado, che liquida in € 6.946 per compensi, oltre rimborso
[...]
forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
IV. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 28/05/2025
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
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