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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/06/2025, n. 1994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1994 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8595 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Francesca De Angelis, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta alla via Caduti sul Lavoro n. 31;
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Rita Marotta presso Controparte_1
il cui studio elettivamente domicilia in Caserta alla via Turati n. 83;
CONVENUTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_1
- premettendo di essere proprietaria di un terreno sito in Piana di Monte Verna, località
[...]
Pioppitelli, alla via Vecchia Sannitica, identificato in catasto al foglio 19, particella 184, e che detto terreno è utilizzato senza titolo da - ha citato in giudizio Controparte_1 Controparte_1
chiedendo al Tribunale adito di accertare e dichiarare che il convenuto occupa e utilizza sine titulo il fondo per cui è causa e, per l'effetto, di condannarlo al rilascio immediato dello stesso e al pagamento dell'indennità di occupazione dal mese di gennaio del 2007.
Si è costituito il convenuto , il quale ha chiesto il rigetto della domanda proposta, Controparte_1
per non avere la società attrice dimostrato di essere proprietaria del terreno in questione e stante l'esistenza di un contratto agrario in suo favore relativo al terreno per cui è causa.
Ha, quindi, anche chiesto, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza del giudice adito in favore della Sezione Specializzata.
La causa, ritenuta meramente documentale, è stata rinviata all'udienza del 16.6.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza proposta dal convenuto.
Invero, in primo luogo, il convenuto ha eccepito l'esistenza di un contratto agrario non con la società attrice ma con un terzo e la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la causa promossa per ottenere il rilascio di un fondo rustico perché detenuto senza titolo, nella quale il convenuto eccepisca di possedere il fondo in virtù di un rapporto di affitto intercorrente con una terza persona, appartiene non alla competenza della sezione specializzata agraria, bensì a quella del tribunale in composizione ordinaria, in quanto, in mancanza di un rapporto tra la parte che chiede il rilascio e il terzo preteso affittante, è irrilevante, ai fini della decisione, l'eventuale sussistenza del rapporto agrario” (Cass. 19137/05).
Inoltre, quanto alla competenza della Sezione Specializza, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “qualora nel giudizio instaurato dall'attore con domanda di rilascio di un bene immobile il convenuto eccepisca l'incompetenza del giudice adito, deducendo la competenza della sezione specializzata agraria, il giudice deve rimettere a questa la decisione della causa, rientrando nella competenza della medesima anche l'accertamento della natura del rapporto, tranne che, sulla base delle deduzioni delle parti e senza necessità di attività istruttoria, risulti
"prima facie" che la materia del contendere è diversa da quella devoluta alla cognizione del giudice specializzato. L'infondatezza "prima facie" dell'eccezione di incompetenza in questione sollevata da una delle parti deve ritenersi sussistente, tra l'altro, allorché l'eccezione medesima risulti in insanabile contrasto con la ricostruzione della situazione di fatto e di diritto operata dalla parte a sostegno delle proprie tesi difensive, ovvero manchi del supporto argomentativo minimo indispensabile per chiarire i dati essenziali del rapporto agrario dedotto (quali la specifica natura, la data di inizio, il corrispettivo, l'oggetto)” (Cass. 2069/15; Cass. 25686/17) e, nel caso di specie, per quanto si dirà, l'eccezione di esistenza di un contratto agrario risulta prima facie infondata.
Ciò premesso, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta, nei limiti e per le ragioni che seguono.
In primo luogo, occorre evidenziare che parte istante ha dimostrato di essere proprietaria del terreno di cui chiede il rilascio, mediante il deposito dell'atto notarile di acquisto dello stesso redatto dal notaio , rep. N. 24506, racc. n. 7949, registrato a Caserta il 6.08.2003 al n. 226. Persona_1 Inoltre, la deduzione in giudizio della sussistenza del contratto agrario da parte del convenuto avvalora la titolarità del fondo di Piana di Monte Verna in capo alla società attrice, attenuando notevolmente l'onere della probatio diabolica in capo alla stessa.
Invero, controparte riconosce espressamente che il fondo era di proprietà di Controparte_2
con il quale il padre ha stipulato il contratto agrario, prodotto in atti. Persona_2
Ebbene, dalla documentazione in atti, in particolare dall'atto di divisione del 16.6.2003, risulta che coloro che hanno conferito il fondo in questione alla società attrice con l'atto di conferimento prodotto sono aventi causa, anche se non diretti, di . Controparte_2
Pertanto, non essendovi contestazione da parte del convenuto sulla provenienza del bene, ossia la precedente titolarità in capo a , il criterio di massima secondo cui l'attore deve Controparte_2
fornire la prova rigorosa della proprietà sua e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, subisce, nel caso di specie, quegli opportuni temperamenti che la giurisprudenza ammette in virtù della linea difensiva adottata dal convenuto.
E' pacifico, infatti, un affievolimento dell'onere della prova limitatamente all'ipotesi in cui il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene rivendicato a uno dei danti causa dell'attore, con la conseguenza che in tal caso il rivendicante possa limitarsi alla dimostrazione di come il bene in contestazione sia stato oggetto di un valido titolo d'acquisto in suo favore.
In secondo luogo, risulta dimostrata l'occupazione del predetto terreno da parte del convenuto, non avendo quest'ultimo contestato tale circostanza.
Al contrario il convenuto ha eccepito di utilizzare legittimamente il terreno in questione, come detto, in virtù di un autonomo contratto sorto nell'anno 2000 con TR BA EN o, in via subordinata, in virtù di subentro nell'originario contratto intestato al genitore, per essere stato sempre con lo stesso convivente e facente parte della stessa famiglia contadina.
Tale eccezione risulta infondata.
In primo luogo, il convenuto non ha fornito idonea prova dell'esistenza di un rapporto agrario sorto nel 2000 con TR BA EN.
Invero, le sole due ricevute a firma di TR BA EN del 23.10.2003 e del 16.10.2000 non sono sufficienti a dimostrare l'esistenza di un contratto agrario tra questo e l'odierno convenuto, mancando in esse alcun riferimento al terreno in questione ed al rapporto agrario, né alcuna prova orale è stata articolata sull'esistenza di tale rapporto agrario.
Inoltre, il contratto agrario stipulato tra e il padre del convenuto, prodotto in Controparte_2
atti, è stato disdettato, come dimostrato da parte attrice. In ogni caso, il contratto agrario asseritamente esistente non intercorrerebbe con l'odierna attrice e non sarebbe alla stessa opponibile, non essendo trascritto.
Il convenuto va, quindi, condannato al rilascio immediato del terreno in oggetto, sito in Piana di
Monte Verna, località Pioppitelli, alla via Vecchia Sannitica, identificato in catasto al foglio 19, particella 184, in favore della società attrice.
Per quanto riguarda la domanda proposta dalla società attrice tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'illegittima occupazione del terreno in questione, va richiamata la recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 33645 del 2022.
In particolare, con la sentenza in questione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta.
Pertanto, il diritto al risarcimento nasce con l'occupazione senza titolo, o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo, ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto o indiretto.
Inoltre, la sentenza in questione ha chiarito che in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Ebbene, nel caso di specie, il danno può essere quantificato in via equitativa, in considerazione del luogo in cui si trova l'immobile, dell'ampiezza e della destinazione dello stesso, del tempo trascorso dall'inizio dell'occupazione, dei parametri di canoni di locazione forniti per analoghi immobili in analoghi periodi, nonché della possibilità di locare il bene ad un canone di mercato, valutata anche la notoria crisi economica in atto nel nostro paese nel recente periodo, esaminati i parametri forniti dal mercato relativi ad immobili della medesima tipologia e categoria, riducendo il detto valore del
30%, in considerazione del risparmio di imposta a favore dell'attore (l'indennità di occupazione non
è soggetta come il canone di locazione al pagamento delle relative tasse), in euro 35,00 mensili.
Pertanto, il convenuto va condannato al pagamento della somma di € 7.770,00, considerando l'occupazione dal mese di gennaio del 2007, data in cui sono iniziate da parte della società attrice le richieste di rilascio del terreno, al mese di giugno del 2025. Sulle predette somme vanno calcolati gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo effettivo, in quanto è pacifico che “l'indennità di occupazione immobiliare costituisce l'oggetto di un'obbligazione extracontrattuale, connessa all'occupazione di fatto di un immobile …; ne consegue che gli interessi sulle somme liquidate a tale titolo decorrono dalla data del verificarsi del danno e, quindi, dalle scadenze mensili di occupazione” (cfr. Cassazione civile, sez. II,
15/05/2013, n. 11736).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico di parte convenuta.
Esse si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, così provvede:
a) accerta che occupa e utilizza sine titulo il terreno sito in Piana di Monte Controparte_1
Verna, località Pioppitelli, alla via Vecchia Sannitica, identificato in catasto al foglio 19, particella 184;
b) per l'effetto, condanna il convenuto al rilascio immediato del detto terreno in favore dell'attrice e al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 7.770,00, oltre interessi da calcolare come indicato in motivazione;
c) condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore delle attrici che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 16.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8595 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Francesca De Angelis, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta alla via Caduti sul Lavoro n. 31;
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Rita Marotta presso Controparte_1
il cui studio elettivamente domicilia in Caserta alla via Turati n. 83;
CONVENUTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_1
- premettendo di essere proprietaria di un terreno sito in Piana di Monte Verna, località
[...]
Pioppitelli, alla via Vecchia Sannitica, identificato in catasto al foglio 19, particella 184, e che detto terreno è utilizzato senza titolo da - ha citato in giudizio Controparte_1 Controparte_1
chiedendo al Tribunale adito di accertare e dichiarare che il convenuto occupa e utilizza sine titulo il fondo per cui è causa e, per l'effetto, di condannarlo al rilascio immediato dello stesso e al pagamento dell'indennità di occupazione dal mese di gennaio del 2007.
Si è costituito il convenuto , il quale ha chiesto il rigetto della domanda proposta, Controparte_1
per non avere la società attrice dimostrato di essere proprietaria del terreno in questione e stante l'esistenza di un contratto agrario in suo favore relativo al terreno per cui è causa.
Ha, quindi, anche chiesto, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza del giudice adito in favore della Sezione Specializzata.
La causa, ritenuta meramente documentale, è stata rinviata all'udienza del 16.6.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza proposta dal convenuto.
Invero, in primo luogo, il convenuto ha eccepito l'esistenza di un contratto agrario non con la società attrice ma con un terzo e la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la causa promossa per ottenere il rilascio di un fondo rustico perché detenuto senza titolo, nella quale il convenuto eccepisca di possedere il fondo in virtù di un rapporto di affitto intercorrente con una terza persona, appartiene non alla competenza della sezione specializzata agraria, bensì a quella del tribunale in composizione ordinaria, in quanto, in mancanza di un rapporto tra la parte che chiede il rilascio e il terzo preteso affittante, è irrilevante, ai fini della decisione, l'eventuale sussistenza del rapporto agrario” (Cass. 19137/05).
Inoltre, quanto alla competenza della Sezione Specializza, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “qualora nel giudizio instaurato dall'attore con domanda di rilascio di un bene immobile il convenuto eccepisca l'incompetenza del giudice adito, deducendo la competenza della sezione specializzata agraria, il giudice deve rimettere a questa la decisione della causa, rientrando nella competenza della medesima anche l'accertamento della natura del rapporto, tranne che, sulla base delle deduzioni delle parti e senza necessità di attività istruttoria, risulti
"prima facie" che la materia del contendere è diversa da quella devoluta alla cognizione del giudice specializzato. L'infondatezza "prima facie" dell'eccezione di incompetenza in questione sollevata da una delle parti deve ritenersi sussistente, tra l'altro, allorché l'eccezione medesima risulti in insanabile contrasto con la ricostruzione della situazione di fatto e di diritto operata dalla parte a sostegno delle proprie tesi difensive, ovvero manchi del supporto argomentativo minimo indispensabile per chiarire i dati essenziali del rapporto agrario dedotto (quali la specifica natura, la data di inizio, il corrispettivo, l'oggetto)” (Cass. 2069/15; Cass. 25686/17) e, nel caso di specie, per quanto si dirà, l'eccezione di esistenza di un contratto agrario risulta prima facie infondata.
Ciò premesso, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta, nei limiti e per le ragioni che seguono.
In primo luogo, occorre evidenziare che parte istante ha dimostrato di essere proprietaria del terreno di cui chiede il rilascio, mediante il deposito dell'atto notarile di acquisto dello stesso redatto dal notaio , rep. N. 24506, racc. n. 7949, registrato a Caserta il 6.08.2003 al n. 226. Persona_1 Inoltre, la deduzione in giudizio della sussistenza del contratto agrario da parte del convenuto avvalora la titolarità del fondo di Piana di Monte Verna in capo alla società attrice, attenuando notevolmente l'onere della probatio diabolica in capo alla stessa.
Invero, controparte riconosce espressamente che il fondo era di proprietà di Controparte_2
con il quale il padre ha stipulato il contratto agrario, prodotto in atti. Persona_2
Ebbene, dalla documentazione in atti, in particolare dall'atto di divisione del 16.6.2003, risulta che coloro che hanno conferito il fondo in questione alla società attrice con l'atto di conferimento prodotto sono aventi causa, anche se non diretti, di . Controparte_2
Pertanto, non essendovi contestazione da parte del convenuto sulla provenienza del bene, ossia la precedente titolarità in capo a , il criterio di massima secondo cui l'attore deve Controparte_2
fornire la prova rigorosa della proprietà sua e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, subisce, nel caso di specie, quegli opportuni temperamenti che la giurisprudenza ammette in virtù della linea difensiva adottata dal convenuto.
E' pacifico, infatti, un affievolimento dell'onere della prova limitatamente all'ipotesi in cui il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene rivendicato a uno dei danti causa dell'attore, con la conseguenza che in tal caso il rivendicante possa limitarsi alla dimostrazione di come il bene in contestazione sia stato oggetto di un valido titolo d'acquisto in suo favore.
In secondo luogo, risulta dimostrata l'occupazione del predetto terreno da parte del convenuto, non avendo quest'ultimo contestato tale circostanza.
Al contrario il convenuto ha eccepito di utilizzare legittimamente il terreno in questione, come detto, in virtù di un autonomo contratto sorto nell'anno 2000 con TR BA EN o, in via subordinata, in virtù di subentro nell'originario contratto intestato al genitore, per essere stato sempre con lo stesso convivente e facente parte della stessa famiglia contadina.
Tale eccezione risulta infondata.
In primo luogo, il convenuto non ha fornito idonea prova dell'esistenza di un rapporto agrario sorto nel 2000 con TR BA EN.
Invero, le sole due ricevute a firma di TR BA EN del 23.10.2003 e del 16.10.2000 non sono sufficienti a dimostrare l'esistenza di un contratto agrario tra questo e l'odierno convenuto, mancando in esse alcun riferimento al terreno in questione ed al rapporto agrario, né alcuna prova orale è stata articolata sull'esistenza di tale rapporto agrario.
Inoltre, il contratto agrario stipulato tra e il padre del convenuto, prodotto in Controparte_2
atti, è stato disdettato, come dimostrato da parte attrice. In ogni caso, il contratto agrario asseritamente esistente non intercorrerebbe con l'odierna attrice e non sarebbe alla stessa opponibile, non essendo trascritto.
Il convenuto va, quindi, condannato al rilascio immediato del terreno in oggetto, sito in Piana di
Monte Verna, località Pioppitelli, alla via Vecchia Sannitica, identificato in catasto al foglio 19, particella 184, in favore della società attrice.
Per quanto riguarda la domanda proposta dalla società attrice tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'illegittima occupazione del terreno in questione, va richiamata la recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 33645 del 2022.
In particolare, con la sentenza in questione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta.
Pertanto, il diritto al risarcimento nasce con l'occupazione senza titolo, o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo, ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto o indiretto.
Inoltre, la sentenza in questione ha chiarito che in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Ebbene, nel caso di specie, il danno può essere quantificato in via equitativa, in considerazione del luogo in cui si trova l'immobile, dell'ampiezza e della destinazione dello stesso, del tempo trascorso dall'inizio dell'occupazione, dei parametri di canoni di locazione forniti per analoghi immobili in analoghi periodi, nonché della possibilità di locare il bene ad un canone di mercato, valutata anche la notoria crisi economica in atto nel nostro paese nel recente periodo, esaminati i parametri forniti dal mercato relativi ad immobili della medesima tipologia e categoria, riducendo il detto valore del
30%, in considerazione del risparmio di imposta a favore dell'attore (l'indennità di occupazione non
è soggetta come il canone di locazione al pagamento delle relative tasse), in euro 35,00 mensili.
Pertanto, il convenuto va condannato al pagamento della somma di € 7.770,00, considerando l'occupazione dal mese di gennaio del 2007, data in cui sono iniziate da parte della società attrice le richieste di rilascio del terreno, al mese di giugno del 2025. Sulle predette somme vanno calcolati gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo effettivo, in quanto è pacifico che “l'indennità di occupazione immobiliare costituisce l'oggetto di un'obbligazione extracontrattuale, connessa all'occupazione di fatto di un immobile …; ne consegue che gli interessi sulle somme liquidate a tale titolo decorrono dalla data del verificarsi del danno e, quindi, dalle scadenze mensili di occupazione” (cfr. Cassazione civile, sez. II,
15/05/2013, n. 11736).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico di parte convenuta.
Esse si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, così provvede:
a) accerta che occupa e utilizza sine titulo il terreno sito in Piana di Monte Controparte_1
Verna, località Pioppitelli, alla via Vecchia Sannitica, identificato in catasto al foglio 19, particella 184;
b) per l'effetto, condanna il convenuto al rilascio immediato del detto terreno in favore dell'attrice e al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 7.770,00, oltre interessi da calcolare come indicato in motivazione;
c) condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore delle attrici che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 16.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco