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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/04/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 878/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito all'udienza del 10 aprile 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3870/2023 R.G., avente ad oggetto: “liquidazione assegno ordinario invalidità”;
PROMOSSO DA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giulia Parte_1
Calcagno;
- RICORRENTE -
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Maria
Cammaroto;
- RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ Con ricorso depositato in data 13.07.2023 conveniva in giudizio l' Parte_1
Esponeva: che aveva proposto ricorso ex art. 445-bis c.p.c. al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità; che giusto decreto di omologa del 10.03.2023 pronunciato nel procedimento recante il n. 3166/2020 R.G. del
1 Tribunale di Messina Sez. Lav. era stato riconosciuto alla stessa il requisito sanitario richiesto con decorrenza ottobre 2020; che il decreto era stato notificato all' in data CP_1
13.3.2023; che la stessa aveva pertanto diritto alla corresponsione da parte dell' CP_1 dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere da ottobre, considerata anche la sussistenza dei requisiti socio-reddituali richiesti dalla legge al fine di conseguire la prestazione
CP_ richiesta;
che l' a partire da giugno 2023 aveva esso in pagamento mensile, ma non anche gli arretrati;
che era invano trascorso il termine di 120 giorni di cui all'art. 445 bis c.p.c.
Tanto premesso chiedeva la condanna dell' al pagamento della prestazione dal 1 CP_1
Ottobre 2020 fino al 31 Maggio 2023. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' , attestando di avere provveduto a liquidare gli arretrati il 5 CP_1 ottobre 2023 poiché la ricorrente aveva trasmesso il modello te09 con l'indicazione del reddito percepito, soltanto il 4 ottobre 2023. Gli arretrati sono stati riscossi dalla pensionata insieme con la rata del successivo novembre. Chiedeva pertanto di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
All'udienza odierna la causa veniva discussa dalle parti e decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
-----------------------
Il ricorso ha ad oggetto la domanda di liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità, riconosciuto come spettante alla ricorrente giusto decreto di omologa del 10.03.2023di questo Tribunale, notificato in data 13.03.2023.
In via preliminare va rilevato che nella propria memoria di costituzione l' ha dato atto CP_1 di aver provveduto al pagamento degli arretrati in data 5 ottobre 2023, a seguito dell'invio del modello Te09 da parte della ricorrente in data 4 ottobre 2023.
Pertanto, sulla base di quanto allegato e documentato dalle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti
2 per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.”
(Cass. n. 10553 del 7.5.2009).
Tanto premesso, in punto di spese si evidenzia che parte ricorrente ha notificato il decreto
CP_ di omologa all' in data 13.3.2023. Quanto al modello TE09 datato 4.10.2023, che CP_ CP_ l' produce, si rileva che non vi è prova di una relativa richiesta da parte dell' non eseguita dalla ricorrente.
Ciò posto, va osservato che l'art. 445-bis comma 6 prevede che a seguito della notifica del decreto di omologa, l'ente previdenziale provvede al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. Alla luce delle superiori considerazioni, le spese vanno poste a carico dell' in base al principio di soccombenza virtuale, avendo lo stesso provveduto alla CP_1
liquidazione degli arretrati solo dopo la proposizione del ricorso, avvenuta in data
13.07.2023, ben oltre il termine di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 4.636,50 CP_1
oltre Iva e c.p.a. come per legge e spese forfettarie al 15%, che distrae in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Messina, 10.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito all'udienza del 10 aprile 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3870/2023 R.G., avente ad oggetto: “liquidazione assegno ordinario invalidità”;
PROMOSSO DA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giulia Parte_1
Calcagno;
- RICORRENTE -
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Maria
Cammaroto;
- RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ Con ricorso depositato in data 13.07.2023 conveniva in giudizio l' Parte_1
Esponeva: che aveva proposto ricorso ex art. 445-bis c.p.c. al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità; che giusto decreto di omologa del 10.03.2023 pronunciato nel procedimento recante il n. 3166/2020 R.G. del
1 Tribunale di Messina Sez. Lav. era stato riconosciuto alla stessa il requisito sanitario richiesto con decorrenza ottobre 2020; che il decreto era stato notificato all' in data CP_1
13.3.2023; che la stessa aveva pertanto diritto alla corresponsione da parte dell' CP_1 dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere da ottobre, considerata anche la sussistenza dei requisiti socio-reddituali richiesti dalla legge al fine di conseguire la prestazione
CP_ richiesta;
che l' a partire da giugno 2023 aveva esso in pagamento mensile, ma non anche gli arretrati;
che era invano trascorso il termine di 120 giorni di cui all'art. 445 bis c.p.c.
Tanto premesso chiedeva la condanna dell' al pagamento della prestazione dal 1 CP_1
Ottobre 2020 fino al 31 Maggio 2023. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' , attestando di avere provveduto a liquidare gli arretrati il 5 CP_1 ottobre 2023 poiché la ricorrente aveva trasmesso il modello te09 con l'indicazione del reddito percepito, soltanto il 4 ottobre 2023. Gli arretrati sono stati riscossi dalla pensionata insieme con la rata del successivo novembre. Chiedeva pertanto di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
All'udienza odierna la causa veniva discussa dalle parti e decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Il ricorso ha ad oggetto la domanda di liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità, riconosciuto come spettante alla ricorrente giusto decreto di omologa del 10.03.2023di questo Tribunale, notificato in data 13.03.2023.
In via preliminare va rilevato che nella propria memoria di costituzione l' ha dato atto CP_1 di aver provveduto al pagamento degli arretrati in data 5 ottobre 2023, a seguito dell'invio del modello Te09 da parte della ricorrente in data 4 ottobre 2023.
Pertanto, sulla base di quanto allegato e documentato dalle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti
2 per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.”
(Cass. n. 10553 del 7.5.2009).
Tanto premesso, in punto di spese si evidenzia che parte ricorrente ha notificato il decreto
CP_ di omologa all' in data 13.3.2023. Quanto al modello TE09 datato 4.10.2023, che CP_ CP_ l' produce, si rileva che non vi è prova di una relativa richiesta da parte dell' non eseguita dalla ricorrente.
Ciò posto, va osservato che l'art. 445-bis comma 6 prevede che a seguito della notifica del decreto di omologa, l'ente previdenziale provvede al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. Alla luce delle superiori considerazioni, le spese vanno poste a carico dell' in base al principio di soccombenza virtuale, avendo lo stesso provveduto alla CP_1
liquidazione degli arretrati solo dopo la proposizione del ricorso, avvenuta in data
13.07.2023, ben oltre il termine di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 4.636,50 CP_1
oltre Iva e c.p.a. come per legge e spese forfettarie al 15%, che distrae in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Messina, 10.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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