Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/01/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00550/2025REG.PROV.COLL.
N. 05288/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5288 del 2024, proposto da
-OMISSIS- in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvio Motta, con domicilio eletto presso lo studio Motta Silvio in Catania, piazza Verga 16;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, avente ad oggetto l’impugnazione degli atti dell’anno scolastico 2022/2023 con cui l’alunno -OMISSIS- è stato giudicato non ammesso alla classe successiva;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 il Cons. Marco Morgantini;
Nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Parte appellante, con atto depositato in giudizio in data 16 dicembre 2024 e 20 gennaio 2025, ha dichiarato di rinunciare all’appello e che la rinuncia è stata previamente notificata all’Amministrazione.
Il giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto per rinuncia.
Essendosi l’Amministrazione costituita in giudizio solo formalmente, le spese dell’appello possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia.
Spese dell’appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.