Sentenza 22 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 22/05/2023, n. 3095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3095 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2023
N. 03095/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00824/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 824 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Amerigo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Bacoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Capolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE n. 126 datata 03.12.2018 e notificata in data 04.12.2018 con la quale la P.A. ordina al ricorrente la demolizione di opere site in Bacoli alla via -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bacoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 marzo 2023 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’ordinanza n. 126 datata 03.12.2018 il Comune di bacoli ha ingiunto alla ricorrente la demolizione di opere site in Bacoli alla via -OMISSIS-.
Risulta incontestato tra le parti che la ricorrente aveva presentato una istanza di condono edilizio ai sensi della L. 724/94 per aver realizzato, in Bacoli alla Via W. A. -OMISSIS-, un immobile di un piano fuori terra adibito a civile abitazione di superficie complessiva mq. 112,79 pari a mc. 391,27, identificata in catasto nel Comune di Bacoli al F.14, p.lla n.14 sub.3 e 4.
Il suddetto immobile veniva sottoposto a RESA n. 444/1998, confermata da Sentenza penale di condanna n. 953/98 del 12/10/1998 divenuta irrevocabile in data 12/12/1998.
Con nota Prot. n. 22263 del 10/12/04 la ricorrente presentava una ulteriore istanza di condono ai sensi della L. 326/03 per aver realizzato, mediante scavo, ulteriori opere al piano seminterrato con la realizzazione di due locali deposito e una zona giorno per civile abitazione di superficie complessiva mq. 55,00.
La Procura della Repubblica chiedeva al Comune di Bacoli accertamenti in ordine alla RESA n. 444/98.
In quella occasione, in data 05/09/2018, l’amministrazione riscontrava la realizzazione di ulteriori opere abusive rispetto all'istanza di condono Prot. n. 22263 del 10/12/04 ed in particolare, la chiusura di un balcone all'ingresso dell'appartamento, lato Sud, ricavando una superficie utile di mq. 6,00 circa tari a mc. 22,00 circa; un ampliamento al piano seminterrato, oggetto di condono legge 326/03, mediante scavo, e sottostante parte della balconata ed oltre la stessa per circa ml. 3,00, posta sul versante est, di superficie utile di mq. 60,00 circa, rispetto ai mq. 55,00 dichiarati, pari ad un volume di circa mc. 160,00; la realizzazione al piano seminterrato di due tettoie con struttura in ferro tubolare con la copertura in lamiere coibentate di cui una posta all'angolo Sud/Est del fabbricato di dimensioni ml. 6,00 per ml. 4,00 alta mt. 2,50 e l'altra, con tetto spiovente, situata all'angolo Nord/Est del fabbricato di dimensioni ml. 5,00 per ml. 4,00 con altezza minima mt. 1,80 e max mt. 2,50; entrambe pavimentate con battuto in cls; sistemazione esterna il fabbricato con battuto di cls, muri di contenimento in muratura e n. 3 scale in cls per contenimento dei terrazzamenti esistenti e per raggiungere i vari dislivelli degli stessi.
Per tali ragioni, in considerazione della realizzazione di nuova volumetria in zona vincolata, il Comune ha adottato l’ordinanza di demolizione, oggetto del ricorso in esame.
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la illegittimità della misura repressiva che risulta adottata in pendenza di una domanda di condono.
Il motivo non è fondato.
Le suddette opere, identificate al C.T. Foglio 14 p.lla 14 sub 3 e 4, sono state realizzate in una zona che:
- il P.T.P. dei Campi Flegrei indentifica come zona P.I.R. (Protezione Integrale con restauro paesistico ambientale) e all'art. 12 stabilisce che è vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti;
- il Piano regolatore Generale identifica come “Zona Verde Vincolato” al cui art 20 stabilisce che tutte le superficie scoperte dovranno essere mantenute alla conduzione agricola del fondo impegnato.
A seguito della istanza di condono del dicembre 2004, avente ad oggetto opere abusive al piano seminterrato con la realizzazione di due locali deposito e una zona giorno per civile abitazione di superficie complessiva mq. 55,00, la ricorrente ha eseguito ulteriori lavori, come accertato nel corso dei sopralluoghi del 2009 e del 2018.
Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione, gli interventi edilizi successivi eseguiti su un immobile per il quale pende la domanda di condono edilizio ripetono le caratteristiche di abusività dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione di lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive. Non è dunque consentito intervenire su manufatti oggetto dell'istanza di condono al di fuori del procedimento disciplinato dall' art. 35, comma 13, l. n. 47/1985 (da ultimo TAR Campania, sez. VI, 14 marzo 2022, n. 1683; sez. VII, 4 agosto 2020, n. 3500; vedi anche Cons. St., sez. II, 5 dicembre 2019, n. 8314).
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce che per la realizzazione delle opere contestate non occorre il permesso di costruire ma, al massimo, era necessaria la presentazione di una SCIA.
Il motivo non è fondato.
La ricorrente ha realizzato, in zona vincolata, aumenti di volumetria come si evince dalla lettura dell’atto impugnato e la natura e l’entità degli interventi avrebbe richiesto la previa acquisizione del permesso di costruire.
Da tanto discende la doverosità dell’intervento repressivo in quanto a prescindere dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l’intervento edilizio in zona vincolata (DIA, Scia o permesso di costruire) ciò che rileva è il fatto che lo stesso intervento è stato posto in essere in assoluta carenza di titolo abilitativo e, pertanto, ai sensi dell’art. 27 comma 2, DPR 380/2001, deve essere sanzionato (cfr. CdS, sez. VI, 9.01.2013, n. 62). Ed infatti, detto art. 27 comma 2, DPR n. 380/2001, riconosce all’Amministrazione comunale un generale potere di vigilanza e controllo su tutta l’attività urbanistica ed edilizia, imponendo l’adozione di provvedimenti di demolizione in presenza di opere realizzate in zone vincolate, in assenza dei relativi titoli abilitativi – come nella specie – al fine di ripristinare la legalità violata dall’intervento edilizio non autorizzato. E ciò mediante l’esercizio di un potere-dovere del tutto privo di margini di discrezionalità in quanto rivolto solo a reprimere gli abusi accertati (cfr. TAR Na, sez. VI, 28.01.16, n. 310). In presenza di opere edificate senza titolo edilizio e, a maggior ragione, in zona vincolata, l’ordinanza di demolizione è da ritenersi provvedimento rigidamente vincolato (cfr. ex multis, TAR Campania-Napoli, sez. VI, sent. 1.08.2013, n. 40-OMISSIS-; n. 5801/2016).
Ad ogni modo le opere in parola si inseriscono in un contesto territoriale protetto.
Per giurisprudenza costante (da ultimo Consiglio di Stato 8.11.2021 n. 7426), in caso di vincolo paesaggistico, qualsiasi intervento idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi deve essere preceduto da autorizzazione paesaggistica (con conseguente sanzione demolitoria in caso di titolo carente), e ciò anche quando trattasi di opere realizzabili mediante d.i.a; infatti l’articolo 27 del DPR n. 380 del 2001 (applicato dal Comune intimato) impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano comunque costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico (Tar Campania Napoli sez. VI 11.6.2021 n. 3940) a prescindere dalla classificazione degli abusi valevole nel diverso contesto dei titoli edilizi.
Con i motivi secondo e terzo, parte ricorrente lamenta la violazione del giusto procedimento, in quanto l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto individuare, nella gamma delle sanzioni contemplate, quella più adatta a reprimere l’abuso, contestando altresì il difetto di motivazione.
I rilievi non colgono nel segno.
In conformità con molteplici arresti giurisprudenziali consolidati nell’orientamento della Sezione (cfr. da ultimo, TAR Campania, sez. VI, 10 marzo 2021, n. 1625 e giurisprudenza ivi citata), l'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione. In altri termini, nel modello legale di riferimento non vi è spazio per apprezzamenti discrezionali, atteso che l’esercizio del potere repressivo mediante applicazione della misura ripristinatoria costituisce atto dovuto, per il quale è “in re ipsa” l’interesse pubblico alla sua rimozione (cfr. TAR Campania Napoli, sez. VI, 26 agosto 2010 n. 17240); ciò è tanto più vero in contesti, come quello di specie, sui quali è impresso il vincolo di inedificabilità, per la straordinaria importanza della tutela reale dei beni paesaggistici ed ambientali che elide, in radice, qualsivoglia doglianza circa la pretesa non proporzionalità della sanzione ablativa, fermo comunque che, in presenza dell'operata qualificazione delle opere realizzate, bisognevoli dei prescritti titoli abilitativi e non essendo rilasciabile a posteriori – nei casi di incremento di volumi e superfici - l'autorizzazione paesaggistica, alcuno spazio vi è per far luogo alla sola sanzione pecuniaria (da ultimo cfr. TAR Campania, sempre questa sesta sezione, 21 marzo 2022, n. 1883).
Peraltro, il testo dell’art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380/2001, per le aree vincolate, stabilisce espressamente che: “La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima”, senza che quindi residui, in capo all’Amministrazione, alcuna discrezionalità.
Con il quarto motivo di doglianza parte ricorrente invoca la violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, in quanto l’Amministrazione intimata non avrebbe comunicato l’avvio del procedimento, precludendo al sig. -OMISSIS- di partecipare al procedimento.
Anche tale censura è infondata.
Rileva quanto già osservato nello scrutinio dei precedenti motivi, atteso che mancando il momento valutativo tipicamente discrezionale della P.A., si dimostra superfluo qualsiasi tipo di partecipazione del privato cittadino al procedimento amministrativo. Non dipendendo dalla volontà della P.A. la decisione, ma essendo subordinata alla mera ricorrenza di presupposti previsti dalla legge, non è necessario che, attraverso la comunicazione di avvio del procedimento, si instauri un contraddittorio con l’interessato (cfr. sul punto la sentenza di questa Sezione 7 aprile 2022, n. 2392).
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 9 del 2017 ha precisato che al fine di disporre la demolizione è, infatti, sufficiente il richiamo dell’abusività dell’opera in rapporto alla strumentazione urbanistica e di tutela paesaggistica, senza che occorra, per la piana applicazione della normativa di settore alcuna altra precisazione.
Per quanto sin qui esposto, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento nei confronti dell’amministrazione delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.