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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 18/02/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1202 /2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1202 /2024 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], Palombaia di Tornimparte (AQ) ed elettivamente domiciliato in L'Aquila (AQ), presso lo studio del difensore Avv. Fabiana Panitti
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], Palombaia di Tornimparte (AQ) ed elettivamente domiciliata, in L'Aquila (AQ), presso lo studio dei difensori Avv.ti Claudio Verini e Guido Alfonsi
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 26/08/2024, e Parte_1 [...]
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Lucoli (AQ) CP_1 in data 09.10.2010 e che dall'unione matrimoniale sono nati tre figli, il Per_1
22.01.2011 (dunque minorenne), , il 09.06.2012 (dunque minorenne) e Per_2
, il 7.12.2015 (dunque minorenne) chiedevano congiuntamente pronunciarsi Per_3 la separazione personale dei coniugi.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 13.11.2024 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e le condizioni proposte appaiono correttamente regolare i diritti della prole di minore età, soddisfacendo il suo primario interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio in Lucoli (AQ) in data 09.10.2010, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (anno 2010 - n. 12 - Parte 2 – Serie A), dalla cui unione matrimoniale sono nati tre figli, il 22.01.2011 (dunque minorenne), , il 09.06.2012 Per_1 Per_2
(dunque minorenne) e , il 7.12.2015 (dunque minorenne), alle condizioni del Per_3 ricorso, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lucoli (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1. dispone che i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
2. dispone che i figli minori e Persona_4 Controparte_2
verranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori, Controparte_3 con stabile e prevalente collocamento presso la madre, cui CP_1 viene assegnata la casa coniugale sita in Tornimparte (AQ), via L'Aquila, 52.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei minori, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli;
3. stabilisce che il padre, Sig. , potrà esercitare il diritto di Parte_1
visita dei minori nella misura di: a) due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dalle ore 16:30 (o dall'uscita di scuola ) alle ore 20:00, nelle settimane in cui non è previsto pernotto nel weekend;
b) un pomeriggio a settimana
(mercoledì) dalle ore 16:30 (o dall'uscita di scuola) alle ore 20:00, nelle settimane in cui è previsto pernotto nel weekend;
c) a fine settimana alterni, dalle ore 16:30 del venerdì alle ore 20:00 della domenica d) la festa del papà e il giorno del compleanno paterno;
4. stabilisce che entrambi i genitori avranno diritto di trascorrere con i minori, ad anni alterni, compatibilmente con l'auspicabile lavoro di entrambi , le festività di Natale divise in due sottoperiodi (24 – 30 dicembre;
31 dicembre – 6 gennaio) e quelle pasquali ovvero entrambi i due giorni festivi (la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo) ad anni alterni;
;
5. stabilisce che i coniugi si impegnano a trascorrere insieme ai loro figli il giorno del loro compleanno e solo in caso di disaccordo e laddove non fosse possibile, ad anni alterni.;
6. stabilisce che, il sig. , attualmente dimorante in Napoli, Parte_1
presso i genitori, eserciterà il diritto di visita generale, finché lo stesso non trasferirà la sua residenza a Tornimparte o in un comune limitrofo: a) tre fine settimana su 4, dalle ore 16:30 del venerdì alle ore 20:00 della domenica b) la festa del papà e il giorno del compleanno paterno;
7. stabilisce che il padre dei minori, a prescindere dal diritto di visita generale, potrà tenere i bambini ad agosto per un periodo continuativo di 14 (quattordici) giorni, suddivisibile anche in due sottoperiodi da 7 giorni cadauno, da concordarsi con la moglie entro il 31 maggio di ogni anno;
8. dispone che il sig. verserà alla Sig.ra Parte_1 CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, in via anticipata, la somma di €. 200,00
(duecento/00), per ciascun figlio, rivalutabile ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario, comprendente tutte le spese di cui alle Linee Guida del CNF del
29.11.2017;
9. ordina che i coniugi contribuiranno alle spese straordinarie dei figli nella misura del 50% cadauno. Pertanto, in ossequio alle suddette Linee Guida del
CNF, qualora uno dei due genitori abbia anticipato la quota di spese straordinarie imputabile all'altro genitore, questi invierà una richiesta scritta di restituzione (anche a mezzo mail, sms o messaggistica istantanea). In caso di opposizione dell'altro genitore, il dissenso dovrà essere motivato e dovrà pervenire entro e non oltre 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta, atteso che il silenzio sarà considerato come consenso. Il rimborso della quota anticipata dovrà avvenire entro il mese successivo alla richiesta;
10. dispone che, relativamente alle detrazioni delle spese straordinarie ai fini
IRPEF, i coniugi le ripartiranno nella misura del 50% ciascuno e che, in caso di rimborso statale, pubblico e/o privato delle spese straordinarie, questo sarà ripartito tra i genitori nella misura del 50%, salvo che la spesa rimborsata sia stata sostenuta da uno solo dei genitori e non sia stata ancora rimborsata la quota a carico dell'altro genitore;
11. prende atto che i coniugi sono concordi nel ritenere che i figli si considerino fiscalmente a carico della Sig.ra genitore prevalentemente CP_1 collocatario;
12. dispone che il sig. verserà l'Assegno Unico riconosciuto Parte_1 dall'INPS in favore dei minori, trattandosi di misura a favore dei bambini, ed anche in ragione del contributo dato per il mantenimento integralmente sul conto corrente della madre collocataria;
13. prende atto che i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
14. spese legali compensate.
Così deciso in videoconferenza il 30 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1202 /2024 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], Palombaia di Tornimparte (AQ) ed elettivamente domiciliato in L'Aquila (AQ), presso lo studio del difensore Avv. Fabiana Panitti
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], Palombaia di Tornimparte (AQ) ed elettivamente domiciliata, in L'Aquila (AQ), presso lo studio dei difensori Avv.ti Claudio Verini e Guido Alfonsi
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 26/08/2024, e Parte_1 [...]
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Lucoli (AQ) CP_1 in data 09.10.2010 e che dall'unione matrimoniale sono nati tre figli, il Per_1
22.01.2011 (dunque minorenne), , il 09.06.2012 (dunque minorenne) e Per_2
, il 7.12.2015 (dunque minorenne) chiedevano congiuntamente pronunciarsi Per_3 la separazione personale dei coniugi.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 13.11.2024 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e le condizioni proposte appaiono correttamente regolare i diritti della prole di minore età, soddisfacendo il suo primario interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio in Lucoli (AQ) in data 09.10.2010, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (anno 2010 - n. 12 - Parte 2 – Serie A), dalla cui unione matrimoniale sono nati tre figli, il 22.01.2011 (dunque minorenne), , il 09.06.2012 Per_1 Per_2
(dunque minorenne) e , il 7.12.2015 (dunque minorenne), alle condizioni del Per_3 ricorso, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lucoli (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1. dispone che i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
2. dispone che i figli minori e Persona_4 Controparte_2
verranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori, Controparte_3 con stabile e prevalente collocamento presso la madre, cui CP_1 viene assegnata la casa coniugale sita in Tornimparte (AQ), via L'Aquila, 52.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei minori, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli;
3. stabilisce che il padre, Sig. , potrà esercitare il diritto di Parte_1
visita dei minori nella misura di: a) due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dalle ore 16:30 (o dall'uscita di scuola ) alle ore 20:00, nelle settimane in cui non è previsto pernotto nel weekend;
b) un pomeriggio a settimana
(mercoledì) dalle ore 16:30 (o dall'uscita di scuola) alle ore 20:00, nelle settimane in cui è previsto pernotto nel weekend;
c) a fine settimana alterni, dalle ore 16:30 del venerdì alle ore 20:00 della domenica d) la festa del papà e il giorno del compleanno paterno;
4. stabilisce che entrambi i genitori avranno diritto di trascorrere con i minori, ad anni alterni, compatibilmente con l'auspicabile lavoro di entrambi , le festività di Natale divise in due sottoperiodi (24 – 30 dicembre;
31 dicembre – 6 gennaio) e quelle pasquali ovvero entrambi i due giorni festivi (la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo) ad anni alterni;
;
5. stabilisce che i coniugi si impegnano a trascorrere insieme ai loro figli il giorno del loro compleanno e solo in caso di disaccordo e laddove non fosse possibile, ad anni alterni.;
6. stabilisce che, il sig. , attualmente dimorante in Napoli, Parte_1
presso i genitori, eserciterà il diritto di visita generale, finché lo stesso non trasferirà la sua residenza a Tornimparte o in un comune limitrofo: a) tre fine settimana su 4, dalle ore 16:30 del venerdì alle ore 20:00 della domenica b) la festa del papà e il giorno del compleanno paterno;
7. stabilisce che il padre dei minori, a prescindere dal diritto di visita generale, potrà tenere i bambini ad agosto per un periodo continuativo di 14 (quattordici) giorni, suddivisibile anche in due sottoperiodi da 7 giorni cadauno, da concordarsi con la moglie entro il 31 maggio di ogni anno;
8. dispone che il sig. verserà alla Sig.ra Parte_1 CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, in via anticipata, la somma di €. 200,00
(duecento/00), per ciascun figlio, rivalutabile ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario, comprendente tutte le spese di cui alle Linee Guida del CNF del
29.11.2017;
9. ordina che i coniugi contribuiranno alle spese straordinarie dei figli nella misura del 50% cadauno. Pertanto, in ossequio alle suddette Linee Guida del
CNF, qualora uno dei due genitori abbia anticipato la quota di spese straordinarie imputabile all'altro genitore, questi invierà una richiesta scritta di restituzione (anche a mezzo mail, sms o messaggistica istantanea). In caso di opposizione dell'altro genitore, il dissenso dovrà essere motivato e dovrà pervenire entro e non oltre 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta, atteso che il silenzio sarà considerato come consenso. Il rimborso della quota anticipata dovrà avvenire entro il mese successivo alla richiesta;
10. dispone che, relativamente alle detrazioni delle spese straordinarie ai fini
IRPEF, i coniugi le ripartiranno nella misura del 50% ciascuno e che, in caso di rimborso statale, pubblico e/o privato delle spese straordinarie, questo sarà ripartito tra i genitori nella misura del 50%, salvo che la spesa rimborsata sia stata sostenuta da uno solo dei genitori e non sia stata ancora rimborsata la quota a carico dell'altro genitore;
11. prende atto che i coniugi sono concordi nel ritenere che i figli si considerino fiscalmente a carico della Sig.ra genitore prevalentemente CP_1 collocatario;
12. dispone che il sig. verserà l'Assegno Unico riconosciuto Parte_1 dall'INPS in favore dei minori, trattandosi di misura a favore dei bambini, ed anche in ragione del contributo dato per il mantenimento integralmente sul conto corrente della madre collocataria;
13. prende atto che i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
14. spese legali compensate.
Così deciso in videoconferenza il 30 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli