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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3441/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3441/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NUTI PAMELA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in CORSO DIAZ, N. 62, 47100 FORLI' presso il difensore avv. NUTI
PAMELA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NUTI Parte_2 C.F._2
PAMELA, elettivamente domiciliato in CORSO DIAZ, N. 62, 47100 FORLI' presso il difensore avv.
NUTI PAMELA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NUTI PAMELA, Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliato in CORSO DIAZ, N. 62, FORLI' presso il difensore avv. NUTI PAMELA
OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRAPPI CESARE e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CASTELLAN RENATA, elettivamente domiciliato in VIA ALBERTO PANSA, N. 1, 42124 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. GRAPPI CESARE
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 11 settembre 2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con ordinanza a verbale del 25.01.2024 e, in particolare:
- parte opponente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 10.09.2024, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis: in via preliminare di rito dichiarare inefficace, revocare, e o annullare, e o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.
883/2022 emesso dal Tribunale di Forlì in data 03-06/09/2022 all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 2046/2022 attesa l'assenza di prova circa la regolarità, efficacia ed effettiva cessione del credito azionato e stante il difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente Controparte_1 per tutti i motivi esposti in narrativa;
Nel merito in via principale Accertare e dichiarare che il credito azionato risulta indeterminato attesa l'assenza di prova certa della sua effettiva e reale sussistenza
pagina 1 di 20 come indicato in narrativa e per l'effetto revocare e/o annullare, e o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 883/2022 emesso dal Tribunale di Forlì in data 03-06/09/2022 all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 2046/2022 dichiarando non dovuta la somma ivi indicata oltre ad interessi al tasso richiesto e spese legali del giudizio monitorio;
Accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato mediante il decreto ingiuntivo opposto, stante l'intervenuta integrale soddisfazione dello stesso a fronte della liquidazione ottenuta da in sede di riparto del Controparte_2 fallimento n. 25/08 ed a fronte della cessione in garanzia a Controparte_2 dei crediti relativi ai titoli presentati all'incasso come argomentato in narrativa e dimostrato documentalmente e per l'effetto revocare e o annullare, e o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.
883/2022 emesso dal Tribunale di Forlì in data 03-06/09/2022 all'esito del procedimento monitorio
R.G. n. 2046/2022 dichiarando non dovuta la somma ivi indicata oltre ad interessi al tasso richiesto e spese legali del giudizio monitorio;
Accertare e dichiarare che il credito azionato mediante il decreto ingiuntivo opposto si è estinto per intervenuta prescrizione secondo quanto indicato in narrativa e per l'effetto revocare e o annullare, e o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 883/2022 emesso dal Tribunale di Forlì in data 03-06/09/2022 all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 2046/2022 e dichiarando non dovuta la somma ivi indicata oltre ad interessi al tasso richiesto e spese legali del giudizio monitorio;
In via subordinata, nella denegata e davvero non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non ritenga il credito de quo estinto per tutti i motivi sino ad ora indicati, accertare e dichiarare che il credito richiesto dalla non risulta essere stato dimostrato nel suo Controparte_1 ammontare effettivo stante l'approssimazione degli estratti conto in cui non viene dato conto degli interessi effettivamente applicati – ivi compresa una incontrovertibile esclusione di applicazione di interessi di natura anatocistica- e per l'effetto revocare e o annullare, e o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 883/2022 emesso dal Tribunale di Forlì in data 03-06/09/2022 all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 2046/2022 e dichiarando non dovuta la somma ivi indicata oltre ad interessi al tasso richiesto e spese legali del giudizio monitorio. Accertare e dichiarare l'inefficacia, l'invalidità e, o inattività della fideiussione omnibus con limitazione d'importo del 02-27/07/2004 sottoscritta da
[...]
stante il difetto di prova dell'ingiungente circa l'avvenuta acquisizione della titolarità del Pt_3 rapporto bancario per cui è giudizio e della circostanza del subentro nel rapporto dedotto in via monitoria – difetto di legittimazione attiva- come argomentato in narrativa e per l'effetto revocare e o annullare, e o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 883/2022 emesso dal Tribunale di Forlì in data
03-06/09/2022 all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 2046/2022 e dichiarando non dovuta la somma ivi indicata oltre ad interessi al tasso richiesto e spese legali del giudizio monitorio Accertare e dichiarare per effetto dell'estinzione del debito principale – adempimento dell'obbligazione garantita- che la fideiussione omnibus con limitazione d'importo sottoscritta da del 02- Parte_3
27/07/2004 è estinta e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto a titolo di garanzia da
[...]
e per l'effetto revocare e o annullare, e o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 883/2022 Pt_3 emesso dal Tribunale di Forlì in data 03-06/09/2022 all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 2046/2022 e dichiarando non dovuta la somma ivi indicata oltre ad interessi al tasso richiesto e spese legali del giudizio monitorio, Accertare e dichiarare, dato atto del principio di diritto di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 30/12/2021 n. 41994 che stante la nullità della clausola n. 6 delle condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie sottoscritte dalla sig.ra deve considerarsi operante la disposizione di cui Parte_3 all'art. 1957 c.c., per l'effetto dichiarare la fideiussione inefficace per i motivi esposti in narrativa e per
l'effetto revocare e o annullare, e o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 883/2022 emesso dal
Tribunale di Forlì in data 03-06/09/2022 all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 2046/2022 e dichiarando non dovuta la somma ivi indicata oltre ad interessi al tasso richiesto e spese legali del giudizio monitorio. Rigettare tutte le domande avversarie siccome infondate in fatto ed in diritto a ragione di tutti i motivi indicati in atti. Con vittoria di spese e compenso professionale oltre IVA e CPA come per legge. In via istruttoria, la scrivente conclude insistendo per l'ammissione dei mezzi di prova
pagina 2 di 20 come richiesti in atti, nessuno escluso, e, insiste nella richiesta esibizione documentale ex art 210 c.p.c. (RIBA) come formulata nella seconda memoria ex art 183 VI co. c.p.c. del 16/11/2023”;
- parte opposta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 6.08.2024, ovvero: “IN VIA PRELIMINARE: Concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 883/2022, RG n. 2046/2022 del Tribunale di Forlì. IN VIA
PRINCIPALE: Accertare e dichiarare la totale infondatezza, in fatto ed in diritto, della spiegata opposizione per tutte le ragioni sopra illustrate e, per l'effetto, rigettarla, con la conseguenza di Confermare e dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 883/2022, RG n. 2046/2022 del
Tribunale di Forlì. IN VIA SUBORDINATA: Accertare e dichiarare che le Sig.re Parte_2
(C.F. ), nata a [...] il [...]; (C.F. C.F._2 Parte_1
), nata a [...] il [...] e (C.F. C.F._1 Parte_3
), nata il [...] a [...] al Vomano (TE), quest'ultima in qualità di C.F._3 garante nei limiti della fideiussione omnibus prestata, sono debitrici in solido tra loro di CP_1
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Padova (PD), Via San Marco n. 11/C, della
[...] P.IVA_1 somma di € 42.266,03 oltre ai successivi interessi maturati sino al saldo effettivo e, comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio e, conseguentemente,
Condannare le suddette debitrici al pagamento a favore di (C.F. e P.IVA Controparte_3
), con sede legale in Padova (PD), Via San Marco n. 11/C, della predetta somma come P.IVA_1 risultata dall'istruttoria, oltre interessi legali maturati fino all'effettivo soddisfo. IN OGNI CASO: Con vittoria di compenso professionale, anticipazioni, spese generali, Cpa e IVA come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, e (in Parte_2 Parte_1 seguito anche solo debitori principali e/o socie illimitatamente responsabili della società
[...]
nonché (in seguito anche solo garante) proponevano Parte_4 Parte_3 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 883/2022, con cui il Tribunale di Forlì, su ricorso di
(di seguito anche senza indicazione del tipo sociale o anche solo cessionario), Controparte_1 ingiungeva il pagamento in solido del saldo debitorio complessivo pari ad euro 42.266,03, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo debitore del c/c n. 10133/F di appoggio del portafoglio commerciale e degli affidamenti concessi, nonché del mutuo chirografario n.
06504033356 già in essere tra la banca finanziatrice e la società, poi fallita, Parte_4
di cui le prime due opponenti erano socie illimitatamente responsabili ed in forza
[...] della garanzia personale di fideiussione omnibus sottoscritta in data 27.07.2004 dall'ultima opponente fino a concorrenza dell'importo massimo di euro 175.000,00.
Preliminarmente, parte opponente contestava la ricostruzione fattuale fornita dal cessionario nell'ambito del proprio ricorso per decreto ingiuntivo ed eccepiva la mancanza di legittimazione attiva in capo alla , rilevando la carenza di valida prova documentale che tutti gli avvicendamenti CP_1 nella titolarità del credito siano state efficacemente notificate alle opponenti e l'assenza di idonea prova delle solo dedotte cessioni del credito azionato in sede monitoria. Parte opponente si doleva, inoltre, dell'assoluta indeterminatezza del credito azionato, in assenza di documenti specifici dimostrativi della dedotta esposizione debitoria a sofferenza ed in ragione dell'avvenuta completa soddisfazione del credito azionato nel corso della procedura concorsuale di fallimento della società debitrice principale negli Parte_4 Pt_5 anni 2008-2015 con soddisfazione in sede di riparto di Parte Controparte_2 opponente eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione del presunto credito azionato, in quanto l'insinuazione al passivo di non vale ad interrompere la prescrizione Controparte_2 nei confronti dell'odierna parte opposta . CP_1
Inoltre, parte opponente deduceva la conseguente estinzione e/o inefficacia e/o invalidità della fideiussione omnibus prestata da in data 27.07.2004, peraltro su modello conforme Parte_3 pagina 3 di 20 allo schema negoziale predisposto dall'A.B.I., con conseguente nullità delle specifiche clausole 2, 6 e 8. Sempre con riferimento alla garanzia personale, parte opponente affermava l'operatività, quindi, della disciplina di cui all'art. 1957 c.c. ed eccepiva la decadenza del creditore. Per tutte le predette ragioni, parte opponente si opponeva alla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.03.2023, si costituiva CP_1
contestando l'avversario atto introduttivo in quanto infondato in fatto ed in diritto.
[...]
Preliminarmente, parte opposta ribadiva la propria titolarità attiva del credito azionato in sede monitoria, in virtù delle fusioni bancarie intervenute e dei mutamenti di denominazione, nonché dei contratti di cessione di crediti in blocco stipulati nel corso degli anni tra cui era ricompreso il credito chirografario vantato nei confronti di e risultato Parte_4 insoddisfatto alla data di chiusura della relativa procedura fallimentare del 18.12.2015. In particolare, poi parte opposta deduceva che i fatti posti alla base del credito azionato in sede monitoria devono considerarsi provati e di aver azionato il proprio credito ancora esigibile tempestivamente in sede monitoria, a fronte di un termine di prescrizione ordinaria con scadenza nel mese di dicembre 2025.
Parte opposta evidenziava, altresì, di aver offerto in comunicazione documentazione sufficiente ai fini della determinazione del credito bancario e che in ogni caso in forza di un riparto fallimentare parziale ha incassato somme assistite da ipoteca volontaria di primo grado, CP_2 Controparte_2 ovviamente diverse rispetto alla posizione debitoria a sofferenza oggetto del presente giudizio.
Da ultimo e con riferimento all'asserita nullità delle clausole della fideiussione omnibus prestata da parte opposta, da un lato, evidenziava la mancata produzione in giudizio del modello Parte_3 A.B.I. ad opera di parte opponente e, dall'altro lato, documentava il rispetto da parte del creditore del termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c..
Con ordinanza del 30.04.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.04.2023, il giudice respingeva l'istanza preliminare di concessione di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo opposto e, rilevato che la causa dovesse essere sottoposta a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010, assegnava termine di giorni quindici alle parti per depositare la domanda di mediazione, nonché assegnava, sempre su richiesta delle parti, i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3, c.p.c., con decorrenza differita, al fine di consentire l'instaurazione e il compiuto svolgimento della mediazione, fissando udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie. All'udienza del 25.01.2024, sentiti i difensori delle parti e verificato l'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda, il giudice non ammetteva le istanze istruttorie formulate da parte opponente e ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 11.09.2024, dando atto del carico del ruolo e della prosecuzione del proprio ulteriore impegno in forza della disposta assegnazione a tempo parziale quale giudice a latere del
Collegio Penale, nonché della necessità di definire preventivamente i fascicoli recanti anno di iscrizione al ruolo anteriore e quelli rientranti nel campo di applicazione del nuovo C.C.I.I..
All'udienza del 11.09.2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con ordinanza del 25.01.2024, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 12.09.2024, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che venivano poi tempestivamente depositate dalle parti.
***
L'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 883/2022 dai debitori principali e e dal garante nei confronti dell'ultimo Parte_2 Parte_1 Parte_3
pagina 4 di 20 cessionario del credito deteriorato è infondata e va rigettata, con conseguente Controparte_1 conferma dell'ingiunzione di pagamento opposta, per tutte le ragioni di seguito esposte che, al fine di una più chiara esposizione, è opportuno trattate in distinti paragrafi di motivazione.
1. In merito alle questioni preliminari in rito e di merito necessarie ai fini del decidere Preliminarmente e prima di passare all'analisi dei motivi di opposizione propriamente di merito proposti dalle odierne parti opponenti, al fine di fornire una completa valutazione della complessiva vicenda processuale e sostanziale intercorsa tra le parti processuali, nonché delle molteplici questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari sia in fatto che in diritto in relazione alla specifica controversia in esame.
1.1 Sotto un primo profilo di analisi e per completezza espositiva, si ribadisce che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010 si è ritualmente avverata, come da verbale di mediazione con esito negativo avendo le parti concordemente dichiarato che “che allo stato non sussistono i presupposti per iniziare la procedura di mediazione” (cfr. nota di deposito di parte opposta del 16.06.2023), peraltro, in assenza di tempestive e rituali eccezioni sul punto ad opera delle parti alla successiva udienza istruttoria svoltasi in presenza il
25.01.2025.
1.2 Sempre in via preliminare e sotto un secondo profilo di analisi, ci si limita a ricordare che, come noto, in generale “con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte. E, poiché le condizioni dell'azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, si deve ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorché insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sull'opposizione” (cfr. Cass. n. 32792 del 9.11.2021
e Cass. S.U. n. 927 del 13.01.2022). Dunque, parte opposta ovvero l'attore in senso sostanziale è legittimato a fornire adeguata prova della propria pretesa creditoria – già riconosciuta in sede monitoria - nel corso del giudizio di cognizione, nei limiti e nel rispetto delle preclusioni probatorie.
1.3 Sotto un terzo profilo d'analisi e per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, si rende necessaria una breve premessa in merito al generale principio codicistico di non contestazione, nonché in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito del contenzioso bancario. 1.3.1 Per un verso, infatti, come noto, l'art. 115 c.p.c. prescrive al giudice di “porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita” enucleando così in sostanza il principio dispositivo processuale in materia di prove che regola l'intero ordinamento processualcivilistico. Per principio di non contestazione, dunque, si intende la regola processuale per cui, nell'ambito di un processo civile che abbia ad oggetto rapporti disponibili tra le parti, non hanno bisogno di essere provati i fatti che, allegati in modo specifico da una parte, non sono stati espressamente contestati dall'altra. Ciò sostanzialmente configura una importante deviazione rispetto alla regola generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., legislativamente prevista per evidenti finalità di economia processuale. Si impone, pertanto, un preciso onere di specifica contestazione a carico della parte contro la quale la pretesa è rivolta, a patto che la stessa parte sia già costituita in giudizio.
Parallelamente, ci si limita, inoltre, a richiamare una recente e condivisibile interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità nel senso di ritenere che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 17889 del 27.08.2020 e in precedenza anche Cass. n. 22701 del 28.09.2017 e Cass. n. 13830 del 23.07.2004).
Quindi, solo a fronte di una contestazione specifica dei fatti storici, posti alla base della pretesa fatta pagina 5 di 20 valere in giudizio, ad opera della controparte costituita, mediante deduzione di altro fatto diverso e/o logicamente incompatibile nonché mediante una tempestiva difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati, sulla parte processuale che li ha in precedenza allegati, grava, poi, il relativo onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c.. 1.3.2 Per altro verso, occorre evidenziare che la ripartizione dell'onere della prova segue anche in questa specifica materia la regola generale e, pertanto, è sempre doveroso tener presente chi ha intrapreso l'iniziativa giudiziaria. È evidente, infatti, che, a seconda che l'iniziativa giudiziaria venga presa dalla banca, o come nella specie dal cessionario del credito, oppure dal cliente, l'onere della prova sarà inevitabilmente destinato a ripartirsi in maniera diversa tra le parti. Si ricorda che secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, il normale regime dell'onere probatorio non risulta modificato neanche quando venga proposta una domanda di mero accertamento negativo del credito di controparte, dal momento che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr. Cass. n. 500 del 11.01.2017, Cass. n. 14854 del 13.06.2013).
Quindi, nei giudizi promossi dal cliente – correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova. Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. n. 7501 del 14.05.2012).
Pertanto, il correntista o il mutuatario che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive
– assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre voci non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto, salvo specifica allegazione della mancata stipulazione per iscritto del contratto o di mancata ricezione degli estratti conto periodici.
In sostanziale analogia, nei giudizi promossi dalla banca che si afferma creditrice nei confronti del proprio cliente, la giurisprudenza di legittimità può dirsi ormai sufficientemente consolidata con riferimento agli oneri probatori gravanti sulla banca/cessionario del credito, prima, in sede monitoria e, poi, nel successivo ed eventuale giudizio contenzioso di opposizione. Se, infatti, l'art. 50 T.U.B. (d.lgs. n. 385 del 1.09.1993) prevede a favore di tutti gli istituti di credito un particolare privilegio probatorio per cui accanto al titolo negoziale è sufficiente la produzione de
“l'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”, ciò non vale nella successiva fase di cognizione ordinaria di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. ex multis Cass. n. 7020 del 12.03.2019 e Cass. n. 32792 del 9.11.2021).
Infatti, una volta proposta dal correntista, dal mutuatario o dal garante comunque coobbligato, l'opposizione a decreto ingiuntivo, essendo la banca o il cessionario del credito, attrice in senso sostanziale, a fronte di specifiche e puntuali contestazioni di nullità delle clausole negoziali da parte dell'opponente, è proprio quest'ultima a dover provare rigorosamente il credito vantato in sede pagina 6 di 20 monitoria, producendo in giudizio la fonte negoziale del proprio diritto di credito ovvero il contratto di apertura del rapporto bancario, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, conforme Cass. n. 826 del 20.01.2015), gravando in ogni caso sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo, modificativo e/o impeditivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento e/o da altre circostanze impeditive. A tal proposito, infatti, si ricorda la consolidata impostazione giurisprudenziale per cui “qualora venga eccepita la nullità di alcune clausole contrattuali, è necessario rideterminare il saldo finale del conto, mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del medesimo, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio” (cfr. Cass. n. 21466 del 21.09.2013). Pertanto, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data dell'originaria apertura del conto corrente, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, “sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi” (cfr. Cass. n. 20693 del 13.10.2016, nonché più di recente sul punto anche Cass. n. 11543 del 2.05.2019 e Cass. n. 1077 del 21.01.2021). In particolare, si richiama altresì la recente massima giurisprudenziale in base alla quale
“qualora una banca intenda far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni” (cfr. Cass. n. 23856 del 3.09.2021). Conseguentemente in caso di mancata integrale e continuativa produzione degli estratti conto dalla data di insorgenza del rapporto contrattuale alla chiusura dello stesso, la domanda di pagamento formulata originariamente dalla banca in sede monitoria deve essere rigettata, non potendosi verificare la giustificazione contabile del saldo richiesto e depurarlo dagli interessi e dagli altri addebiti illegittimi eventualmente posti in essere.
1.3.3 Fatta questa doverosa premessa in diritto, da un lato, le comunque generiche eccezioni di nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza del credito azionato in quella sede dal cessionario non colgono in ogni caso nel segno in quanto, ferma la facilitazione probatoria prevista CP_1 unicamente per la fase monitoria dall'art. 50 T.U.B., in base alla ragione più liquida, si deve osservare sin d'ora come il cessionario non si sia limitato alla produzione delle predette certificazioni (cfr. doc. n. 13 monitorio), bensì già in allegato al proprio ricorso per decreto ingiuntivo abbia, altresì, offerto in comunicazione ulteriore e plurima documentazione a sostegno della propria pretesa creditoria e a dimostrazione delle specifiche fonti del proprio complessivo credito – rapporto di conto corrente n.
10133/F di appoggio per le linee di credito concesse al debitore principale tra cui il rapporto di castelletto bancario n. 727/351022, nonché il rapporto di mutuo chirografario n. 06504033356, rapporti tutti intestati alla società (cfr. doc. nn. 3 e 4 monitorio) -, Parte_4 allegando gli specifici inadempimenti contestati alle controparti contrattuali.
In particolare e per quanto di specifico interesse ai fini della presente decisione, integrano circostanze fattuali non specificamente contestate tanto la conclusione, in data 22.12.1998, da parte della correntista con Banca Nazionale dell'Agricoltura, Parte_4 un contratto di portafoglio commerciale con utilizzo anticipato del ricavato in conto corrente n. 10133/F, quanto la stipulazione del rapporto di castelletto bancario n. 727/351022 e poi anche del mutuo chirografario n. 06504033356 con erogazione dell'importo mutuato pari ad euro 45.000,00 in data 1.08.2002 sempre in favore della predetta società mutuataria;
rapporti bancari continuativamente proseguiti sino all'anno 2008 ovvero sino alla declaratoria di fallimento della società
[...]
nonché dei soci illimitatamente responsabili , Parte_4 Parte_4 Parte_2
e con sentenza del Tribunale di Forlì, n. 25/2008 del 31.05.2008 (cfr. doc.
[...] Parte_1 nn. 3, 4, 6 e 7 monitorio).
pagina 7 di 20 Dall'altro, si deve evidenziare che, nel caso di specie, parte opposta , costituendosi nel CP_1 presente procedimento di opposizione, ha comunque riprodotto integralmente la documentazione già offerta in comunicazione in sede monitoria, nonché depositato in allegato alla propria comparsa di costituzione e alla propria seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. documentazione relativa alla specifica identificazione dei rapporti bancari a sofferenza (cfr. doc. nn. 4, 5, 6 e 9 parte opposta), nonché all'intervenuta successione di cessioni in blocco del credito per cui è causa.
2. In merito ai preliminari motivi di opposizione proposti: mancanza di legittimazione attiva in capo alla in relazione al credito azionato in sede monitoria ed Controparte_1 eccezione di prescrizione dell'azione introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo Passando poi all'analisi delle questioni più propriamente di merito, in primo luogo, tenuto conto delle plurime contestazioni sul punto mosse da parte opponente e alla luce della complessiva documentazione presente in atti, occorre rilevare la sussistenza di piena legittimazione sostanziale (titolarità attiva dei crediti oggetto di cessione in blocco da ultimo da parte del cedente Controparte_4 in favore del cessionario in capo all'odierna parte opposta .
[...] Controparte_5 CP_1
2.1 Sotto un primo profilo di analisi, occorre certamente evidenziare che, in considerazione delle allegazioni assertive e probatorie delle parti, risultano in atti senza dubbio provati documentalmente le varie operazioni di trasformazione e di mutamento delle relative denominazioni che hanno interessato nel corso degli anni gli istituti di credito avvicendatisi nei rapporti bancari di finanziamento in favore della società poi fallita Dapprima Parte_4 la documentata fusione per incorporazione della – originaria Controparte_6 controparte negoziale della società finanziata - in Controparte_7 a responsabilità limitata nell'anno 2000, successivamente denominata
[...] [...]
e fusasi poi a propria volta per incorporazione in Controparte_8 Controparte_9
– prima cedente del credito deteriorato per cui è causa (cfr. doc. nn. 1, 2 e 7 parte opposta).
[...]
Parimenti, debitamente documentati in atti sono poi l'avvenuta fusione per incorporazione in data 04.10.2021, dell'ultimo cessionario del credito in e il Controparte_5 Controparte_10 successivo cambio di denominazione sociale in a far data dall'anno 2022 (cfr. doc. CP_1 CP_1 nn. 11 e 12 monitorio).
2.2 Sotto un secondo profilo di analisi e con specifico riferimento alle operazioni di cessione di crediti in blocco intercorse, prima, tra e Controparte_9 Controparte_4 in data 20.12.2017, nonché poi tra quest'ultima e in data 31.05.2021 (cfr. doc. nn. 3 e Controparte_5
10 monitorio), non risulta condivisibile né, dunque, accoglibile l'eccezione di carenza di titolarità attiva dei crediti azionati in capo alla società opposta, che si è affermata cessionario anche di tali specifici crediti, in quanto in radice smentita dalla documentazione prodotta dall'odierna parte opposta, nel rispetto delle preclusioni processuali, in allegato alla propria seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.. Parte opposta , infatti, è certamente soggetto giuridico dotato di CP_1 sostanziale titolarità attiva di tutti gli specifici crediti, azionati in sede monitoria, nei confronti dei debitori principali e – socie illimitatamente responsabili e fallite in Parte_2 Parte_1 proprio, nell'ambito della procedura concorsuale di fallimento della società Parte_4 chiusasi in data 18.12.2015 (cfr. doc. nn.
6-8 monitorio) – e delle persone fisiche
[...] che hanno rilasciato garanzie personali tra cui l'opponente (cfr. doc. n. 5 monitorio). Parte_3
A tal proposito, si rende necessario, senza dubbio, precisare che, alla luce della disciplina di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l'estratto della pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale produce sì gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione in blocco di crediti, ma che la stessa norma non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, in favore del cessionario.
Una tale normativa di settore, infatti, ha unicamente l'effetto di derogare, nell'ambito della specifica materia bancaria, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco;
pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del pagina 8 di 20 credito – come avvenuto nel caso di specie sia nell'ambito della comparsa di costituzione e risposta del disponente, sia nell'ambito dell'atto di citazione in opposizione del garante -, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione
(cfr. Cass. n. 4116/2016). In via generale, infatti, occorre rilevare che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio – a differenza della condizione dell'azione costituita dalla legittimazione ad agire - è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando, quindi, a colui che agisce di allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto (cfr. Cass. n. 2951 del 16.02.2016), nonché, anche in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. è esonerato della dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui non egent probatione i fatti pacifici o incontroversi (cfr. Cass. n. 15759 del 10.07.2014). Ancora in tale senso, si ritiene opportuno richiamare anche i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità per cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798 del 5.11.2020, nonché Cass. n. 5617 del 28.02.2020 in un caso di insinuazione al passivo e di recente anche Cass. n. 22754 del 20.07.2022), nonché “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (cfr. Cass. n. 4277 del 10.02.2023) e “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (cfr. Cass. n. 3405 del 6.02.2024). Ciò premesso e richiamato, nel caso di specie, innanzitutto, si deve rilevare che il cessionario che nell'ambito della fase monitoria si è sostanzialmente limitata ad offrire in CP_1 comunicazione i due rispettivi avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale, ha poi fornito sufficiente e documentale prova dell'effettiva inclusione dei crediti bancari posti alla base del decreto ingiuntivo opposto n. 883/2022, nell'ambito delle predette operazioni di cartolarizzazione e di cessione in blocco di crediti che si sono susseguite negli anni 2017 e 2021.
Infatti, facendo applicazione dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità precedentemente richiamati, si deve osservare che il cessionario ha offerto in comunicazione, oltre al contratto di cessione di cessione in blocco stipulato da ultimo in data 31.05.2021 tra il cedente
[...] e (cfr. doc. n. 9 monitorio), anche copia dell'allegato A elenco dei Controparte_4 Controparte_5 crediti ceduti nel quale compare anche la specifica e complessiva posizione debitoria del debitore principale individuato come da n. Parte_4 CP_11
pagina 9 di 20 e con espresso indicazione del numero interno identificativo dei rapporti PartitaIVA_2 bancari ceduti NDG Originator n. 165512051 (cfr. doc. n.
8.2 pag. 56 parte opposta seconda memoria). Tali numeri identificativi della posizione debitoria a sofferenza oggetto di cessione, peraltro, corrispondono all'individuazione numerica presente sull'ulteriore documentazione bancaria presente in atti relativa all'estratto conto di periodo (cfr. doc. n. 9 parte opposta seconda memoria), nonché alla certificazione ex art. 50 T.U.B. redatta dalla prima banca cedente (cfr. Controparte_9 doc. n. 13 monitorio). Sempre a tal proposito, inoltre, si rileva che deve essere valorizzato senza dubbio anche il comportamento tenuto dall'originario e dai successivi soggetti divenuti titolari, a titolo particolare, dello specifico credito bancario, quali Controparte_12
(denominata poi e successivamente fusasi per
[...] Controparte_8 incorporazione in e ultimo soggetto Controparte_9 Controparte_4 cedente, in quanto la giurisprudenza tanto di legittimità quanto di merito, tende a riconoscere efficacia probatoria, quantomeno indiziaria, al successivo contegno stragiudiziale e processuale dell'originario creditore cedente (cfr. Cass. n. 10200 del 16.04.2021 e Cass. n. 5997 del 17.03.2006).
Nel caso di specie, si deve pertanto evidenziare in ogni caso la circostanza fattuale del possesso da parte dell'odierna parte opposta di tutta la documentazione bancaria, a carattere riservato, CP_1 concernente le vicende fattuali precedenti all'intervenuta cessione dei crediti sottesi alla pretesa creditoria azionata in sede monitoria, compresi quelli relativi alle precedenti banche finanziatrici (cfr. doc. nn. 7 e 13 monitorio, nonché doc. nn. 4, 5, 6 9 parte opposta).
In ultima analisi e con specifico riguardo alla titolarità attiva in capo al cessionario anche in relazione alla lettera di fideiussione omnibus sottoscritta dal garante in data Parte_3
27.07.2004, odierna parte opponente, ci si limita unicamente a richiamare il dettato testuale dell'art. 58 T.U.B. che al comma 3 prevede che “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”. Pertanto e in sintesi, le preliminari doglianze sollevate dall'odierna parte opponente sul punto sono infondate, essendo soggetto giuridico dotato di idonea legittimazione attiva CP_1 sostanziale nel caso di specie in relazione agli specifici crediti azionati in sede monitoria e riconducibili nell'alveo della cessione in blocco intervenuta in data 31.05.2021. 2.3 In secondo luogo, parimenti destituita di fondamento è certamente l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, in quanto l'azione di accertamento e di condanna al pagamento del saldo debitorio derivante dal contatto di conto corrente n. 10133/F di appoggio per le linee di credito concesse al debitore principale, tra cui il rapporto di castelletto bancario n. 727/351022,
e dal contratto di mutuo chirografario n. 06504033356 erogato con accredito in conto corrente in data 1.08.2002, entrambi revocati “causa dell'insoddisfacente andamento del rapporto” in data 20.04.2007 (cfr. doc. n. 4 parte opposta), alla data di proposizione giudiziale della domanda (18.07.2022), non può certamente ritenersi prescritta, facendo corretta applicazione della disciplina e dei principi generali in materia di estinzione per inattività delle parti del diritto ed in particolare con riferimento alla fattispecie contrattuale tipica del contratto di mutuo.
Innanzitutto, ci si limita a ricordare che, come noto, la fattispecie tipizzata della cessione di un credito, integra una modificazione del lato attivo del rapporto obbligatorio e, quindi, comporta la successione a titolo particolare nel diritto di credito del cessionario che acquista i diritti e le azioni rivolti alla realizzazione del credito ceduto ed all'adempimento della prestazione, compresi privilegi e garanzie reali e personali, senza soluzione di continuità. In aggiunta, si rende opportuno brevemente evidenziare che, in tema di estinzione dell'obbligazione, l'istituto della prescrizione di cui all'art. 2934, comma 1, c.c. è causa generale di estinzione dei diritti per mancanza di esercizio prolungato nel tempo determinato dalla legge, anche per ragioni di ordine pagina 10 di 20 pubblico, volte in particolare a garantire la certezza dei rapporti giuridici. Il termine legale di prescrizione previsto per le diverse categorie di diritti, nell'ambito dell'ordinamento, inizia a decorrere dal giorno in cui in cui il diritto può essere fatto valere ovvero - con specifico riferimento al caso di interesse ai fini della presente decisione - dal giorno in cui ha scadenza l'ultima rata di rimborso della somma mutuata oppure dalla data di chiusura del rapporto di conto corrente.
Senza dubbio, poi, il termine di prescrizione nella specie applicabile è quello ordinario decennale, in assenza di una specifica previsione di legge di prescrizione breve applicabile. Inoltre, tenuto conto dell'ulteriore argomento giuridico introdotto nel presente procedimento da parte opponente, si rende altresì necessario richiamare testualmente l'istituto sostanziale dell'interruzione della prescrizione di cui ai successivi artt. 2943 e ss. c.c., parimenti applicabile al caso di specie, in base al quale “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. (…) La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (…)”. Per condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la domanda di insinuazione al passivo fallimentare costituisce atto interruttivo della prescrizione del credito, con effetti permanenti dalla data di proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale, con successivo decorso di un nuovo termine prescrizionale da quel momento in relazione alla posizione del debitore, ove, ritornato in bonis (cfr. ex multis Cass. n. 16415 del 9.06.2023).
Ciò premesso, alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo del 18.07.2022 da parte del creditore , succeduto nel diritto di credito per cui è causa, il termine decennale di CP_1 prescrizione applicabile al caso di specie non era certamente ancora scaduto, in quanto era già stato ritualmente interrotto con raccomandata A/R inviata via posta ordinaria in data 20.04.2007 anche alle odierne opponenti (cfr. doc. nn. 4 parte opposta) e con la domanda di insinuazione allo stato passivo del
22.07.2008, nonché, in ogni caso, nuovamente decorrente dal dies a quo della chiusura della procedura concorsuale di fallimento della società avvenuta con Parte_4 provvedimento giudiziale del 18.12.2015 (cfr. doc. nn.
6-8 monitorio). Pertanto ed in sintesi, l'azione proposta con deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 18.07.2022 – decreto ingiuntivo n. 883/2022 emesso in data 6.09.2022 e notificato alle odierne parti opponenti nel mese di ottobre 202e - è da considerarsi senza dubbio in alcun modo prescritta, non essendo decorso il termine di legge e anzi sussistendo la prova di idonei atti interruttivi.
3. In merito ai motivi dell'opposizione proposti in relazione ai contratti bancari intestati alla società fallita e ora ai debitori principali e . Prova del Parte_2 Parte_1 credito. Qualificazione giuridica del rapporto contrattuale di garanzia in capo al garante
[...]
e disciplina di cui all'art. 1957 c.c. Pt_3
Tutto ciò doverosamente premesso e ricostruito in fatto ed in diritto, non vi è dubbio che il cessionario sia dotato della necessaria titolarità sostanziale attiva dei crediti azionati in CP_1 sede monitoria tanto nei confronti delle socie illimitatamente responsabili della società fallita
[...]
- originariamente correntista e mutuatario -, quanto nei Parte_4 confronti del garante ovviamente, con riferimento a quest'ultima, entro e non oltre il Parte_3 limite massimo pari ad euro 175.000,00 della fideiussione omnibus dalla stessa prestata, con sottoscrizione della relativa lettera contrattuale in data 27.07.2004. 3.1 Innanzitutto, si precisa che la questione dell'effettiva sussistenza di adeguata prova del credito vantato dal cessionario a titolo di complessivo saldo debitorio derivante dal contratto di mutuo chirografario e dal contratto di conto corrente con di aperture di credito concessi originariamente dalla (cfr. doc. nn. 3 e 4 monitorio) risulta del tutto preordinata. Controparte_6
In primo luogo e con riferimento al contratto di mutuo chirografario stipulato ed erogato dalla banca finanziatrice per l'importo di euro 45.000,00 in data 1.08.2002 (doc. n. 4 monitorio), in atti, vi è idonea prova della debenza del credito vantato a tale titolo, avendo il cessionario assolto al proprio pagina 11 di 20 onere della prova con riferimento alla pretesa creditoria azionata in sede monitoria.
Nello specifico, la parte onerata ne ha fornito copia del relativo regolamento contrattuale n. 06504033356, completo delle condizioni economiche generali e particolari di contratto, sottoscritto in calce dalla società mutuataria, peraltro con plurime apposizioni del proprio timbro sociale. Inoltre, in ordine alla natura reale di un tale contratto tipico, si osserva come la circostanza fattuale dell'effettiva erogazione della somma mutuata di euro 45.000,00 non ha formato oggetto di alcuna specifica contestazione, dovendo quindi essere posta a fondamento della presente decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (cfr. Cass. n. 30944 del 29.11.2018, nonché anche Cass. n. 10507 del 15.04.2019 con riferimento ad un mutuo fondiario).
La conclusione, in via anticipata e con passaggio a sofferenza della relativa posizione, anche di tale specifico rapporto bancario di mutuo chirografario è avvenuta, a seguito della ricezione da parte del debitore principale – inviata personalmente anche ai soci illimitatamente responsabili e ai garanti - della raccomandata A/R datata 20.04.2007 con cui la banca mutuante, in ragione dell'inadempimento della società debitrice principale, comunicava la decadenza dal beneficio del termine e la revoca immediata dei rapporti di finanziamento, con contestuale messa in mora nei confronti sia del mutuatario medesimo che dei garanti (cfr. doc. n. 4 parte opposta).
In secondo luogo, parte opposta ha, altresì, fornito adeguata prova del proprio diritto di credito rimasto inadempiuto, a titolo di saldo debitorio del contratto di conto corrente n. 10133/F, per prestazioni di portafoglio commerciale, su cui la banca finanziatrice negli anni ha concesso alla società debitrice principale plurime linee di credito, compreso il rapporto di castelletto bancario n. 727/351022, alla luce della complessiva documentazione in atti ovvero producendo in giudizio copia dei relativi contratti sottoscritti dalla società correntista che non sono Parte_4 stati oggetto di specifica contestazione ad opera di parte opponente in sede di opposizione (cfr. doc. nn.
3, 4 e 13 monitorio, nonché doc. n. 9 parte opposta). Ciò è senz'altro in linea con il generale principio che in materia bancaria richiede la forma scritta ad substantiam del contratto ex art. 117 T.U.B..
3.2 Ciò puntualmente accertato, al contrario, parte opponente non ha fornito adeguata prova di un eventuale, circostanziato ed effettivo pagamento, anche parziale, del saldo debitorio pari a complessivi euro 42.266,03, allegato specificamente al cessionario – che afferma che CP_1
l'allora creditore non ha trovato soddisfazione insinuandosi Controparte_2 allo stato passivo del fallimento per tali specifici crediti Parte_4 chirografari -, in forza del generale principio dell'onere della prova per cui la parte convenuta in giudizio ha l'onere di specifica allegazione e prova dei fatti estintivi, modificativi ed impeditivi dell'avversaria pretesa (cfr. Cass. n. 440 del 11.01.2017 e Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001). Parte opponente, convenuto in senso sostanziale nel presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha compiutamente assolto al proprio onere di specifica allegazione dei fatti modificativi, estintivi e/o impeditivi, prima, né al proprio onere probatorio in merito all'intervenuto pagamento parziale di ulteriori rate di rimborso e/o di ulteriori effetti oggetto di anticipazione non considerate dal creditore ovvero alla eventuale illegittimità di addebiti da parte della in relazione CP_9 alle condizioni contrattuali pattuite, formulando unicamente generiche doglianze, peraltro prive di idonei elementi probatori a sostegno delle stesse e non avendo quantomeno offerto in comunicazione una propria consulenza tecnica di parte tesa a ricostruire i rapporti dare / avere tra le parti. Per un verso, infatti, priva di pregio dirimente è l'eccezione sollevata da parte opponente in merito alla cessione a garanzia da parte del debitore principale Controparte_13
per un ammontare complessivo di euro 118.386,73. In via assorbente, infatti, si deve rilevare
[...] come la parte onerata non abbia fornito alcuna prova in ordine all'effettivo incasso dei crediti ceduti da parte della banca finanziatrice e ribadire l'inammissibilità dell'istanza istruttoria formulata da parte opponente ai sensi dell'art. 210 c.p.c. in quanto relativa ad un oggetto generico “tutte le ulteriori RIBA ad oggi non prodotte e riferite al rapporto di conto corrente in essere con la e Parte_4
pagina 12 di 20 sostanzialmente volta a sopperire ad un'inerzia della medesima parte che non ha dimostrato alcuna causa del mancato possesso delle relativa documentazione non imputabile al debitore principale ed in ogni caso non ha nemmeno provato di aver precedentemente richiesto tale documentazione alla banca e che quest'ultima, senza giustificazione, non vi abbia ottemperato (cfr. Cass. n. 24641 del 13.09.2021). Per altro verso, parimenti non condivisibile è l'ulteriore doglianza sollevata da parte opponente circa la pretesa integrale soddisfazione dell'allora creditore Controparte_2 nell'ambito della procedura esecutiva dalla stessa promossa innanzi al Tribunale di Forlì e recante R.G.Es. n. 91/2028 (cfr. doc. nn. 2, 3, 7 e 8 parte opponente). Sul punto, infatti, ci si limita ad osservare che dall'esame della documentazione offerta in comunicazione emerge chiaramente come le somme ricavate dalla vendita dell'immobile di proprietà di e del garante Parte_1 [...]
, abbiano titolo in altro distinto rapporto bancario in essere con il medesimo istituto di credito, Per_1 avente ad oggetto un contratto di mutuo ipotecario, garantito da ipoteca volontaria di primo grado, il cui saldo debitorio è poi confluito nel diverso conto a sofferenza n. 27060706 (cfr. doc. n. 6 parte opposta). Analoghe considerazioni valgono altresì per l'ulteriore e comunque generica allegazione di parte opponente circa l'ottenimento da parte della banca di ulteriori somme parzialmente estintive del credito azionato in sede monitoria nel corso della procedura concorsuale di fallimento della società
.. Parte_4 Parte_4 Parte_4 In estrema sintesi e per tutte le sopracitate ragioni, l'opposizione proposta dai debitori principali e è infondata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato. Parte_2 Parte_1
3.3 Sempre in base alla documentazione in atti, il cessionario è, inoltre, creditore CP_1 per il medesimo importo oggetto di ingiunzione di pagamento anche nei confronti del garante
[...]
obbligato in solido, in forza della lettera di fideiussione omnibus, sino a concorrenza Pt_3 dell'importo di euro 175.000,00, sottoscritta dallo stesso in data 27.07.2004 (cfr. doc. n. 5 monitorio). L'esistenza di tali pattuizioni contrattuali di garanzia personale non è mai stata specificamente contestata dalla parte opponente ai sensi dell'art. 115 c.p.c. ed, inoltre, la suddetta fideiussione, regolarmente pattuita per iscritto e sottoscritta di pugno, non è mai stata formalmente disconosciuta ex art. 214 c.p.c., salvo le eccezioni di nullità sollevate sotto diversi profili e le questioni interpretative proposte da parte opponente, che verranno poi esaminate nel dettaglio.
Alla luce di questa necessaria premessa fattuale, quanto alla prova della legittimità della pretesa creditoria vantata dal cessionario anche nei confronti dell'odierna opponente si ritiene Parte_3 opportuno procedere alla corretta qualificazione del rapporto contrattuale di garanzia personale che lega il singolo garante all'originaria banca cedente, anche al fine di meglio delineare le questioni relative alla legittimazione passiva di quest'ultima. Come noto, infatti, è pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (cfr. già Cass. S.U. n. 3947 del 18.02.2010, nello stesso senso anche Cass. n. 22233 del 20.10.2014 e Cass. n. 27619 del 3.12.2020). Il contratto autonomo di garanzia, quale espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., si caratterizza rispetto alla fideiussione codicisticamente prevista per l'assenza dell'accessorietà della garanzia rispetto all'obbligazione principale garantita, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c.. Pertanto, anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito come l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto tipico di fideiussione (cfr. Cass. n. 27619 del 03.12.2020 e Cass. n. 16213 del 31.07.2015), essendo l'obbligazione del garante autonomo qualitativamente diversa da quella garantita e la causa concreta del contratto autonomo quella di pagina 13 di 20 trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, tanto in caso di inadempimento colpevole quanto non colpevole. Nel contratto autonomo di garanzia, quindi, il garante si impegna verso il creditore ad effettuare nei suoi confronti una data prestazione nel caso in cui il debitore principale non adempia la propria, contestualmente rinunciando in via preventiva a sollevare eccezioni relative al rapporto principale, salva in ogni caso la possibilità di sollevare l'exceptio doli generalis che per costante orientamento della giurisprudenza viene integrata da questioni circa la nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative di legge (cfr. Cass. n. 20397 del 25.08.2017) o in caso di manifesta abusività della richiesta di garanzia (cfr. Cass. n. 30509 del 22.11.2019).
A tal proposito, inoltre, stante la sostanziale atipicità che caratterizza nella prassi la materia delle garanzie personali con inserzione di clausole che rafforzano la pretesa creditoria del beneficiario, occorre precisare comunque che il solo inserimento della clausola di pagamento a prima richiesta non può, invece, essere di per sé indice della volontà delle parti e dell'esatta estensione che le stesse hanno dato al contratto. In ciò, infatti, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “per distinguere il contratto autonomo di garanzia da un contratto di fideiussione, nello stipulare il quale siano state utilizzate le espressioni a prima richiesta e ogni eccezione rimossa, risulta fondamentale la relazione in cui le parti abbiano inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, potendosi considerare, ai fini della qualificazione della garanzia, anche il contenuto dell'accordo tra il debitore principale e il garante” (cfr. Cass. n. 23900 del 6.11.2006). In ultima analisi, si ricorda altresì che le predette figure autonome di garanzia personale si distinguono dalla garanzia “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, nella quale le parti, da un lato, concordano che il creditore sia legittimato a richiedere l'adempimento ai soggetti obbligati sulla base di una semplice richiesta scritta e non già mediante instaurazione di procedimento giudiziario e, dall'altro, il fideiussore si impegna a rinunciare ad opporre, prima del pagamento, le eccezioni che gli competono, in deroga all'art. 1945 c.c., integrando una clausola solve et repete ai sensi dell'art. 1462 c.c.. Occorre pertanto, prioritariamente effettuare un'interpretazione complessiva dei regolamenti contrattuali di garanzia personale in esame alla luce del tenore letterale e complessivo di tutte le clausole in esso contenute per ricostruire l'effettiva volontà delle parti. Posti tali ineludibili principi interpretativi della volontà negoziale delle parti, nel caso di specie, emerge dagli atti che l'opponente si sia costituita fideiussore “a semplice richiesta Parte_3 scritta”, con espressa rinuncia alla facoltà di opporre eccezioni, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore principale Parte_4
Tale lettera di fideiussione omnibus, oggetto di analisi, infatti, presenta le espresse previsioni di pagare immediatamente “a semplice richiesta scritta” ed indipendentemente dalla facoltà rinunciata di proporre eventuali eccezioni e prescindendo dalla “validità ed efficacia degli atti generanti le obbligazioni principali”, come contenute agli artt. 2, 6, 7 e 8 del relativo regolamento contrattuale. Pertanto, il predetto regolamento di fideiussione contiene tutte e tre le cd. clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia da parte del fideiussore al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. d è, sul piano testuale, pienamente conforme al modello di fideiussione standard predisposto dall'Associazione Bancaria TAna nel 2003, censurato con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 dalla Banca d'TA, in quanto ritenuto contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali. In ogni caso, avendo il garante preventivamente ed espressamente rinunciato ad eccepire questioni in ordine alla validità dell'obbligazione principale, nonché al termine di decadenza e anche alla luce di inevitabili rapporti funzionali che dovevano intercorrere tra il garante e la società debitrice principale, tutto ciò induce a qualificare la garanzia personale prestata come contratto autonomo di garanzia, che quindi antepone l'effettivo pagamento da parte del garante alla proposizione delle eccezioni, salva in ogni caso la possibilità per quest'ultimo di esperire l'exceptio doli in caso di manifesta abusività della richiesta di garanzia (cfr. Cass. n. 30509 del 22.11.2019). In ultima analisi, si deve comunque sin da ora porre in evidenza – in quanto presupposto logico di fondamentale importanza ai fini della presente pagina 14 di 20 decisione – l'indiscussa presenza nell'ambito del regolamento contrattuale di garanzia personale della clausola pattizia “a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta” (art. 7). 3.4 Accertata l'esistenza dell'obbligazione di garanzia assunta dall'odierna parte opponente, si deve procedere ora con l'analisi delle specifiche doglianze sollevate nella presente sede giudiziale. Ferma, dunque, l'astratta sussistenza di adeguata prova circa l'an del credito vantato nei confronti del garante, avendo parte opposta, nella propria qualità di creditore, provato la fonte negoziale del proprio diritto – lettere di fideiussione specifica e omnibus sottoscritte - nonché puntualmente allegato la circostanza dell'inadempimento della controparte (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, conforme Cass. n. 826 del 20.01.2015), si deve rilevare che parte opponente, debitore sostanzialmente convenuto in giudizio, non ha assolto al proprio onere della prova circa idonei fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'altrui pretesa, anche tenuto conto delle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite, nonché di merito, applicabili al caso di specie. 3.4.1 Con specifico riferimento all'eccezione riconvenzionale di nullità relativa delle singole clausole contrattuali conformi al modello di fideiussione standard predisposto dall'Associazione
Bancaria TAna, per contrarietà alla normativa antitrust ed in particolare in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/1990, le doglianze sollevate da parte opponente non risultano adeguatamente sostenute da indici probatori, né sono supportate da orientamenti giurisprudenziali pienamente condivisibili, alla luce del complessivo panorama giurisprudenziale di riferimento.
In merito alla nota questione della sorte del contratto di fideiussione – tanto omnibus, quanto specifica - che recepisce in maniera totalmente conforme gli artt. 2, 6 e 8 del modello predisposto nell'anno 2003 dall'Associazione Bancaria TAna, ritenuto poi lesivo dell'art. 2, l. n. 287/1990 (normativa antitrust) dalla Banca d'TA con successivo provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.05.2005, si deve certamente ricordare che proprio in forza del provvedimento amministrativo adottato dall'autorità di vigilanza in materia bancaria, è stato verificato ed accertato che le predette tre clausole sono state applicate nei contratti di garanzia personale in maniera uniforme dagli istituti bancari nazionali, nel periodo oggetto d'indagine, non offrendo ai clienti la possibilità di scegliere liberamente le condizioni contrattuali, nemmeno rivolgendosi ad altre banche. In ogni caso, a tale specifico proposito, si deve altresì ricordare che, in forza dei generali principi codicistici della domanda e dell'onere della prova, il garante / fideiussore che invochi tale nullità parziale è pur sempre soggetto a rigorosi oneri di puntuale allegazione e prova, non potendosi limitare alla semplice allegazione in ordine alla mera conformità testuale tra contratto di fideiussione omnibus e/o specifica stipulato con la banca e lo schema contrattuale di cui al modello standard di fideiussione omnibus predisposto dall'Associazione Bancaria TAna in data 7.03.2003. In aggiunta, ci si limita ad osservare che l'onere di allegare in maniera specifica e provare la sussistenza e/o persistenza di una concreta intesa anticoncorrenziale in relazione allo specifico contratto di fideiussione a valle, oltre alla persistente applicazione uniforme del modello standard predisposto dall'A.B.I. contenente le tre clausole sanzionate in via amministrativa con provvedimento n. 55/2005 della Banca d'TA), grava comunque integralmente sul fideiussore, in linea tanto con le prescrizioni con cui la Banca d'TA ha censurato non già le sole tre clausole in sé, bensì l'utilizzo uniforme delle stesse da parte degli istituti bancari su tutto il territorio nazionale, quanto con il recente approdo interpretativo della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U. n. 41994 del 30.12.2021). Certamente condivisibile ed incontestabile è, infatti, l'espresso principio di diritto enucleato dalle Sezioni Unite di Cassazione per cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr. Cass. S.U. n. 41994 del 30.12.2021) e l'affermazione enucleata dalle stesse Sezioni Unite
pagina 15 di 20 per cui tra l'intesa restrittiva della concorrenza a monte e la fideiussione bancaria a valle sussiste un collegamento funzionale idoneo ad estendere la nullità sancita dall'art. 2 della legge n. 287/1990 per l'intesa a monte sul contratto di fideiussione a valle, essendo l'interesse protetto dalla normativa antitrust in ogni caso non solo un interesse individuale del singolo contraente pregiudicato ma quello del mercato in senso oggettivo. Tali specifici e puntuali arresti giurisprudenziali, in ogni caso, però – lo si ribadisce – devono essere contestualizzati nell'ambito dei principi generali che regolano il processo civile e, quindi, non possono in alcun modo sollevare la parte che agisce in giudizio dagli oneri di specifica allegazione e prova dei fatti posti alla base delle proprie pretese.
Inoltre, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, si deve precisare che il provvedimento sanzionatorio della Banca di TA può, senza dubbio, avere valore di cd. prova privilegiata, comunque, soltanto con riferimento alle garanzie personali prestate nel periodo di tempo oggetto che in concreto è stato sottoposto all'esame dell'organo di vigilanza bancaria competente. Pacifico è, infatti, che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'TA abbia riguardato unicamente il modello standard predisposto dall'A.B.I. di fideiussione omnibus e non già anche un eventuale modello standard di fideiussione specifica, ovvero posta a garanzia di una determinata operazione.
Pertanto, ferma la generale applicazione dei principi di diritto forniti dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite anche alle fideiussioni specifiche, con riferimento a tali diverse ed autonome forme di garanzia personale, specie se sottoscritte a distanza di anni rispetto al cd. periodo sospetto (anni 2003 –
2005), vigono certamente oneri di allegazione e prova più rigorosi e, dunque, il garante che agisce in giudizio per ottenere la declaratoria di nullità parziale delle clausole è tenuto alla dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale, dedotta in giudizio, di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, essendo carente già a monte la prova che esista un modello standard di fideiussione specifica - ovvero un'intesa anticoncorrenziale illegittima tra istituti bancari nazionali e già sanzionata da un'autorità amministrativa competente -, che sia stato diffuso ed applicato in maniera sistematica dalle banche in violazione della normativa antitrust e della libertà negoziale dei clienti garanti (cfr. ex multis Tribunale Padova del 7.04.2021).
3.4.2 Tutto ciò premesso e ricostruito in diritto, nel caso di specie, non può ritenersi integrata la lamentata nullità parziale delle clausole contrattuali di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia/deroga al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. - presenti nello schema di contratto predisposto dall'A.B.I. nel 2003, secondo il modello standard che la Banca d'TA, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, in via generale aveva ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali - contenute nella lettera di fideiussione omnibus impugnata (cfr. doc. n. 5 monitorio), in quanto parte opponente si è limitata ad allegare e a provare unicamente la presenza e la conformità delle tre clausole all'interno del singolo regolamento contrattuale sottoscritto in data 27.07.2004, facendo pur sempre espresso riferimento al modello standard di fideiussione omnibus del 2003, senza in alcun modo dimostrare, nemmeno in via quantomeno indiziaria e/o presuntiva, l'esistenza e la persistenza della prassi sostanzialmente diffusa tra vari istituti bancari a livello nazionale di utilizzare moduli di fideiussione conformi allo schema A.B.I., essendone la banca stata parte attiva.
In aggiunta ed in via dirimente, si osserva che parte opponente non ha quantomeno allegato in maniera specifica né tantomeno fornito idonea prova, nel rispetto delle preclusioni processuali, né che l'istituto di credito garantito - che ha predisposto lo specifico contratto di fideiussione omnibus a valle - fosse aderente alle intese dichiarate anticoncorrenziali a monte, né circa l'esistenza e/o la persistenza di un'intesa anticoncorrenziale con riferimento ai successivi rapporti bancari per cui è causa. In mancanza di specifiche allegazioni e prove in ordine alla sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale a valle che riguardi anche l'istituto di credito coinvolto nella specie Controparte_2
con riguardo alle clausole impugnate da parte opponente contenute nella lettera di fideiussione
[...] sottoscritta liberamente dal garante, non si ravvisano profili di nullità derivanti dalla dedotta lesione della libera concorrenza.
In sintesi, quindi, stante la piena validità tanto delle clausole di reviviscenza e di sopravvivenza,
pagina 16 di 20 quanto, nello specifico, della clausola convenzionale di deroga al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c., si rileva l'infondatezza in radice delle conseguenti doglianze relative all'intervenuta estinzione della garanzia personale prestata per inattività della banca nei confronti del debitore principale e, dunque, di liberazione del garante Parte_3
3.4.3 Sempre con riferimento all'eccepita nullità della clausola di deroga convenzionale al termine di decadenza previste dall'art. 1957 c.c., si deve, in ogni caso, in questa sede, rilevare ed esaminare anche d'ufficio la questione relativa alla eventuale violazione della disciplina consumeristica di cui all'art. 33 del d. lgs. n. 206 del 6.09.2005 e alla conseguente abusività della relativa pattuizione convenzionale di deroga, in ragione dei più recenti approdi interpretativi della giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con riferimento all'applicazione della direttiva 93/13/CEE.
A tal proposito, sulla base della limitata documentazione presente in atti e alla luce delle allegazioni assertive formulate dalle parti, il garante nell'ambito dell'operazione di finanziamento Parte_3 bancario della società assume senza dubbio la qualifica di Parte_4 consumatore e, dunque, la garanzia personale rilasciata in favore della banca finanziatrice, rientra certamente, per quanto emerge dagli atti del presente giudizio di merito, nell'ambito dei cd. contratti tra professionista e consumatore, disciplinati dal d. lgs. n. 206 del 6.09.2005 (codice del consumo). Infatti, l'odierna opponente garante, che ha prestato, in solido con altri, la fideiussione omnibus oggetto di causa, risulta in atti una “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), cod. cons., che non può quindi rientrare nell'ambito della nozione di professionista, tenuto conto del fatto che parte opposta non ha allegato specificamente né provato eventuali cariche sociali dallo stesso ricoperte nell'ambito della società di persone garantita ovvero il fatto che l'odierna opponente fosse portatrice di propri interessi economici, quantomeno indiretti, strettamente connessi e funzionali alle operazioni di finanziamento della società garantita e poi fallita.
Sul punto, per un verso, si ricorda che la qualità della parte contraente che ha stipulato il contratto di garanzia e/o di fideiussione deve senza dubbio essere valutata unicamente con riferimento ad un tale autonomo e distinto rapporto contrattuale e, per altro verso, si richiama il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità che, tenendo conto degli approdi interpretativi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, va affermando che nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni assunte da una società commerciale nei confronti di una banca, è necessario determinare se tale persona fisica contraente, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova presenti in atti, abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se invece abbia agito per scopi di natura privata (Cass. n. 8662 del 8.05.2020, nonché Cass. n. 28162 del
31.10.2019). Per completezza espositiva, inoltre, si ricorda che la nozione di consumatore prevista dal già richiamato art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005 è il frutto della fedele trasposizione da parte del legislatore nazionale della direttiva 93/13/CEE del 05/04/1993 che all'art. 2, lett. b) definisce consumatore “qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale”. Ed inoltre, si osserva come una tale definizione abbia trovato analoga trasposizione all'interno dell'ordinamento nazionale, in altre discipline di settore, una tra tutte l'art. 121, primo comma, lett. b) del d.lgs. n. 385 del 01.09.1993. In assenza di specifica prova circa il fatto che la clausola contrattuale di deroga all'art. 1957 c.c. – senza dubbio, particolarmente onerosa, in quanto estende l'oggetto della garanzia personale per il fideiussore, aumentando il rischio di pregiudizio per il patrimonio di quest'ultimo, nonché in concreto contraria al generale principio del favor fideiussoris che caratterizza anche la disciplina codicistica - sia stata oggetto di trattativa individuale ai sensi dell'art. 34, comma 4, cod. cons., essendosi il garante pagina 17 di 20 consumatore limitato a sottoscrivere sul punto un modulo predisposto unilateralmente dalla banca, nel caso di specie, le relative clausole contrattuali di rinuncia preventiva del fideiussore al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., presenti nella lettera di fideiussione sottoscritta da
[...]
devono essere considerate affette dalla nullità parziale di protezione di cui agli artt. 33, Pt_3 comma 1 e comma 2, lett. t) e 36 cod. cons.. Dall'eliminazione della predetta clausola che, in sostanza, limita le difese del consumatore discende, pertanto, il pieno rispristino delle facoltà difensive del consumatore medesimo (ovvero, nella specie, la facoltà di sollevare l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria prestata a causa dell'inattività del creditore nei confronti del debitore principale garantito nei termini di legge).
Inoltre, si osserva che, per quanto di specifico interesse al fine della presente decisione, non è sufficiente la circostanza allegata sul punto da parte opposta per cui una tale clausola è stata specificamente approvata dai contraenti cogaranti per iscritto ex art. 1341, comma 2, c.c., rilevando certamente tale disciplina in generale nell'ambito dei contratti conclusi mediante condizioni generali di contratto, ma non potendosi ritenere di per sé dirimente una tale circostanza fattuale alla luce delle peculiarità della disciplina consumeristica di matrice eurounitaria.
Ancora, in relazione ad eventuali profili ulteriori di nullità, rilevabili anche in via officiosa, per completezza espositiva, si ritiene necessario esplicitare, altresì, in ogni caso, la non abusività e la non vessatorietà della distinta clausola contrattuale “a semplice richiesta scritta”, presente nel regolamento di garanzia personale in esame, nella parte in cui integra una deroga convenzionale al solo onere di attivazione giudiziale previsto dall'art. 1957 c.c. (cfr. Cass. 7345/1995 e Cass. 13078/2008). Una tale clausola pattizia, infatti, ha la funzione non di limitare la proponibilità di eccezioni o difese da parte del consumatore – funzione invece tipica della clausola solve et repete - bensì di affermare in via convenzionale la sufficienza di una modalità alternativa di informazione del garante ovvero la sufficienza di una intimazione stragiudiziale indirizzata al garante.
Peraltro, si deve osservare che una tale specifica clausola pattizia, a differenza delle cd. clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga ai termini decadenziali di cui all'art. 1957 c.c., non rientra nemmeno nell'ambito di analisi e di accertamento condotto dalla Banca d'TA con proprio provvedimento del 2005 sul modello standard di fideiussione predisposto dall'A.B.I. nel 2003.
3.4.4 Dunque, stante quantomeno l'accertata nullità di natura consumeristica della clausola contenuta nel regolamento contrattuale di fideiussione omnibus sottoscritto in data 27.07.2004 dal garante che espressamente deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c., e tenendo in Parte_3 considerazione la complessiva documentazione prodotta dalle parti nell'ambito del presente giudizio di cognizione ordinaria, l'odierna opponente non può, comunque, ritenersi liberata dall'obbligazione di garanzia personale assunta nei confronti dell'originaria banca finanziatrice e poi del subentrato cessionario del credito bancario chirografario, rimasto insoddisfatto in sede fallimentare.
In via di ragione maggiormente liquida, infatti, tenuto conto dello specifico contenuto della raccomandata A/R, datata 20.04.2007 ed inviata da al debitore principale e Controparte_8 contestualmente anche ai soci e ai garanti (cfr. doc. n. 4 monitorio) – circostanza fattuale peraltro non oggetto di specifica contestazione ad opera delle parti nell'ambito del presente giudizio di opposizione
- non si ritiene configurabile alcuna decadenza della società opposta ai sensi dell'art. 1957 c.c. né alcuna conseguente liberazione del cogarante opponente in relazione al saldo debitorio complessivo derivante dai rapporti bancari in essere, sino alla revoca anticipata degli stessi e al relativo passaggio a sofferenza dell'intera posizione debitoria insoluta. A tal proposito, ci si limita a richiamare, da un lato, l'orientamento sostanzialmente pacifico della giurisprudenza di legittimità nel ritenere che “il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta
pagina 18 di 20 prestazione del debitore;
ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali” (cfr. Cass. n. 7883 del 28.03.2017 nonché già Cass. n. 27333 del 12.12.2005) e, dall'altro, a ricordare brevemente che la norma in esame è espressione proprio dell'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria a quella principale garantita e del generale principio del cd. favor fideiussoris, per cui, nell'ambito della disciplina della fattispecie tipizzata di cui agli artt. 1936 e ss. c.c., è previsto che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Consolidata è senza dubbio l'interpretazione giurisprudenziale in merito al campo di applicazione di tale fattispecie codicistica e alla nozione di “istanza” che, a pena di decadenza, deve essere proposta contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore e che si riferisce unicamente a mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, sia di cognizione sia di esecuzione (cfr. Cass. n. 1724 del 29.01.2016).
Diversamente, però, con specifico riferimento alla figura atipica (di creazione giurisprudenziale) di fideiussione a prima e/o semplice richiesta scritta – quindi, caratterizzata da accessorietà limitata e da un maggior rischio assunto ontologicamente dal fideiussore in sede di libera scelta di assunzione della garanzia personale – si condivide l'interpretazione fornita da parte della giurisprudenza di legittimità che ammette una deroga alla norma in commento nel senso di ritenere che il creditore, in questi specifici casi, non ha l'onere di intraprendere tempestivamente un'azione giudiziale contro il debitore principale, essendo sufficiente una richiesta scritta di formale messa in mora del debitore principale per evitare la decadenza comminata al creditore che resti inattivo (cfr. Cass. nn. 27333/2005 e 2742/2002). Ciò risulta, a fortiori, valido con riferimento ad un contratto autonomo di garanzia – del tutto privo del carattere dell'accessorietà rispetto all'obbligazione principale garantita – come confermato dall'orientamento giurisprudenziale per cui “in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (cfr. Cass. n. 22346 del 26.09.2017). Da tutto ciò consegue, senza dubbio, che la richiesta scritta e stragiudiziale di pagamento, inoltrata dalla banca cedente alla società garantita in data Parte_4
20.04.2007, per un verso, determina il dies a quo del termine di decadenza semestrale, in quanto la in forza delle clausole convenzionali, comunica che “le linee di credito a Controparte_8 suo tempo accordateVi devono intendersi revocate con effetto immediato” ovvero di tutti i rapporti bancari ivi elencati e che coincidono con quelli oggetto del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
mentre, per altro verso, la medesima raccomandata integra una formale costituzione in mora del debitore principale in relazione al complessivo saldo debitorio derivante dai rapporti contrattuali ivi espressamente menzionati, con contestuale diffida ad adempiere a tutti i soggetti obbligati in solido, e quindi in primis alla società garantita, all'epoca in bonis, nonché ai soci della stessa. A quest'ultimo proposito e sulla base del dato testuale, infatti, si osserva che una tale comunicazione contiene senza dubbio l'esplicitazione di una pretesa economica debitamente titolata da parte del creditore, nonché un'intimazione scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile ed oggettiva volontà del titolare del credito, ovvero all'epoca della banca finanziatrice, di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora.
pagina 19 di 20 Una tale istanza scritta e stragiudiziale di pagamento contro il debitore principale è certamente idonea nel caso di specie ad evitare la decadenza del creditore nei confronti dei cogaranti ex art. 1957 c.c.. Inoltre, l'odierna parte opposta ha documentato di aver poi proseguito con la necessaria diligenza nel recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale, insinuandosi allo stato passivo del fallimento della società senza ottenere soddisfazione (cfr. Parte_4 doc. nn.
6-8 monitorio).
Pertanto e per tutte le ragioni in precedenza evidenziate, la lettera di fideiussione omnibus sottoscritta in data 27.07.2004 (cfr. doc. n. 5 monitorio) risulta pienamente valida ed efficace nei termini in precedenza descritti ed impone all'odierna opponente di adempiere alle Parte_3 obbligazioni di garanzia personale assunte, ovviamente nel rispetto dei limiti convenzionali e di legge, stante l'incontestato inadempimento della società debitrice principale Parte_4
prima, e, poi, delle socie illimitatamente responsabili, a chiusura della procedura
[...] concorsuale di fallimento, e . Parte_2 Parte_1
4. In merito alla liquidazione delle spese di lite
Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi in tutte le fasi processuali, ad eccezione della fase istruttoria / trattazione, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata, che deve essere liquidata nei valori minimi;
il tutto in relazione al valore della controversia (domanda), ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Nel caso di specie, con riferimento al presente procedimento di cognizione ordinaria non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza delle parti opponenti, come meglio chiarito in motivazione e tenuto conto dell'integrale rigetto dei plurimi motivi di opposizione proposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa recante numero 3441/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'opposizione proposta dalle parti opponenti e Parte_2 Parte_1 per le ragioni di cui in motivazione. Parte_3
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 883/2022 in ogni sua parte: capitale, interessi quali ivi indicati, spese di lite quali ivi liquidate E LO DICHIARA ESECUTIVO.
3. CONDANNA le parti opponenti e in solido Parte_2 Parte_1 Parte_3 tra loro, al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite del presente Controparte_1 procedimento di opposizione – che si aggiungono quindi a quelle già liquidate in decreto ingiuntivo - che si liquidano in euro 6.713,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge.
Forlì, 16 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3441/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NUTI PAMELA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in CORSO DIAZ, N. 62, 47100 FORLI' presso il difensore avv. NUTI
PAMELA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NUTI Parte_2 C.F._2
PAMELA, elettivamente domiciliato in CORSO DIAZ, N. 62, 47100 FORLI' presso il difensore avv.
NUTI PAMELA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NUTI PAMELA, Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliato in CORSO DIAZ, N. 62, FORLI' presso il difensore avv. NUTI PAMELA
OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRAPPI CESARE e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CASTELLAN RENATA, elettivamente domiciliato in VIA ALBERTO PANSA, N. 1, 42124 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. GRAPPI CESARE
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 11 settembre 2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con ordinanza a verbale del 25.01.2024 e, in particolare:
- parte opponente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 10.09.2024, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis: in via preliminare di rito dichiarare inefficace, revocare, e o annullare, e o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.
883/2022 emesso dal Tribunale di Forlì in data 03-06/09/2022 all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 2046/2022 attesa l'assenza di prova circa la regolarità, efficacia ed effettiva cessione del credito azionato e stante il difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente Controparte_1 per tutti i motivi esposti in narrativa;
Nel merito in via principale Accertare e dichiarare che il credito azionato risulta indeterminato attesa l'assenza di prova certa della sua effettiva e reale sussistenza
pagina 1 di 20 come indicato in narrativa e per l'effetto revocare e/o annullare, e o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 883/2022 emesso dal Tribunale di Forlì in data 03-06/09/2022 all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 2046/2022 dichiarando non dovuta la somma ivi indicata oltre ad interessi al tasso richiesto e spese legali del giudizio monitorio;
Accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato mediante il decreto ingiuntivo opposto, stante l'intervenuta integrale soddisfazione dello stesso a fronte della liquidazione ottenuta da in sede di riparto del Controparte_2 fallimento n. 25/08 ed a fronte della cessione in garanzia a Controparte_2 dei crediti relativi ai titoli presentati all'incasso come argomentato in narrativa e dimostrato documentalmente e per l'effetto revocare e o annullare, e o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.
883/2022 emesso dal Tribunale di Forlì in data 03-06/09/2022 all'esito del procedimento monitorio
R.G. n. 2046/2022 dichiarando non dovuta la somma ivi indicata oltre ad interessi al tasso richiesto e spese legali del giudizio monitorio;
Accertare e dichiarare che il credito azionato mediante il decreto ingiuntivo opposto si è estinto per intervenuta prescrizione secondo quanto indicato in narrativa e per l'effetto revocare e o annullare, e o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 883/2022 emesso dal Tribunale di Forlì in data 03-06/09/2022 all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 2046/2022 e dichiarando non dovuta la somma ivi indicata oltre ad interessi al tasso richiesto e spese legali del giudizio monitorio;
In via subordinata, nella denegata e davvero non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non ritenga il credito de quo estinto per tutti i motivi sino ad ora indicati, accertare e dichiarare che il credito richiesto dalla non risulta essere stato dimostrato nel suo Controparte_1 ammontare effettivo stante l'approssimazione degli estratti conto in cui non viene dato conto degli interessi effettivamente applicati – ivi compresa una incontrovertibile esclusione di applicazione di interessi di natura anatocistica- e per l'effetto revocare e o annullare, e o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 883/2022 emesso dal Tribunale di Forlì in data 03-06/09/2022 all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 2046/2022 e dichiarando non dovuta la somma ivi indicata oltre ad interessi al tasso richiesto e spese legali del giudizio monitorio. Accertare e dichiarare l'inefficacia, l'invalidità e, o inattività della fideiussione omnibus con limitazione d'importo del 02-27/07/2004 sottoscritta da
[...]
stante il difetto di prova dell'ingiungente circa l'avvenuta acquisizione della titolarità del Pt_3 rapporto bancario per cui è giudizio e della circostanza del subentro nel rapporto dedotto in via monitoria – difetto di legittimazione attiva- come argomentato in narrativa e per l'effetto revocare e o annullare, e o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 883/2022 emesso dal Tribunale di Forlì in data
03-06/09/2022 all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 2046/2022 e dichiarando non dovuta la somma ivi indicata oltre ad interessi al tasso richiesto e spese legali del giudizio monitorio Accertare e dichiarare per effetto dell'estinzione del debito principale – adempimento dell'obbligazione garantita- che la fideiussione omnibus con limitazione d'importo sottoscritta da del 02- Parte_3
27/07/2004 è estinta e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto a titolo di garanzia da
[...]
e per l'effetto revocare e o annullare, e o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 883/2022 Pt_3 emesso dal Tribunale di Forlì in data 03-06/09/2022 all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 2046/2022 e dichiarando non dovuta la somma ivi indicata oltre ad interessi al tasso richiesto e spese legali del giudizio monitorio, Accertare e dichiarare, dato atto del principio di diritto di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 30/12/2021 n. 41994 che stante la nullità della clausola n. 6 delle condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie sottoscritte dalla sig.ra deve considerarsi operante la disposizione di cui Parte_3 all'art. 1957 c.c., per l'effetto dichiarare la fideiussione inefficace per i motivi esposti in narrativa e per
l'effetto revocare e o annullare, e o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 883/2022 emesso dal
Tribunale di Forlì in data 03-06/09/2022 all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 2046/2022 e dichiarando non dovuta la somma ivi indicata oltre ad interessi al tasso richiesto e spese legali del giudizio monitorio. Rigettare tutte le domande avversarie siccome infondate in fatto ed in diritto a ragione di tutti i motivi indicati in atti. Con vittoria di spese e compenso professionale oltre IVA e CPA come per legge. In via istruttoria, la scrivente conclude insistendo per l'ammissione dei mezzi di prova
pagina 2 di 20 come richiesti in atti, nessuno escluso, e, insiste nella richiesta esibizione documentale ex art 210 c.p.c. (RIBA) come formulata nella seconda memoria ex art 183 VI co. c.p.c. del 16/11/2023”;
- parte opposta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 6.08.2024, ovvero: “IN VIA PRELIMINARE: Concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 883/2022, RG n. 2046/2022 del Tribunale di Forlì. IN VIA
PRINCIPALE: Accertare e dichiarare la totale infondatezza, in fatto ed in diritto, della spiegata opposizione per tutte le ragioni sopra illustrate e, per l'effetto, rigettarla, con la conseguenza di Confermare e dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 883/2022, RG n. 2046/2022 del
Tribunale di Forlì. IN VIA SUBORDINATA: Accertare e dichiarare che le Sig.re Parte_2
(C.F. ), nata a [...] il [...]; (C.F. C.F._2 Parte_1
), nata a [...] il [...] e (C.F. C.F._1 Parte_3
), nata il [...] a [...] al Vomano (TE), quest'ultima in qualità di C.F._3 garante nei limiti della fideiussione omnibus prestata, sono debitrici in solido tra loro di CP_1
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Padova (PD), Via San Marco n. 11/C, della
[...] P.IVA_1 somma di € 42.266,03 oltre ai successivi interessi maturati sino al saldo effettivo e, comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio e, conseguentemente,
Condannare le suddette debitrici al pagamento a favore di (C.F. e P.IVA Controparte_3
), con sede legale in Padova (PD), Via San Marco n. 11/C, della predetta somma come P.IVA_1 risultata dall'istruttoria, oltre interessi legali maturati fino all'effettivo soddisfo. IN OGNI CASO: Con vittoria di compenso professionale, anticipazioni, spese generali, Cpa e IVA come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, e (in Parte_2 Parte_1 seguito anche solo debitori principali e/o socie illimitatamente responsabili della società
[...]
nonché (in seguito anche solo garante) proponevano Parte_4 Parte_3 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 883/2022, con cui il Tribunale di Forlì, su ricorso di
(di seguito anche senza indicazione del tipo sociale o anche solo cessionario), Controparte_1 ingiungeva il pagamento in solido del saldo debitorio complessivo pari ad euro 42.266,03, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo debitore del c/c n. 10133/F di appoggio del portafoglio commerciale e degli affidamenti concessi, nonché del mutuo chirografario n.
06504033356 già in essere tra la banca finanziatrice e la società, poi fallita, Parte_4
di cui le prime due opponenti erano socie illimitatamente responsabili ed in forza
[...] della garanzia personale di fideiussione omnibus sottoscritta in data 27.07.2004 dall'ultima opponente fino a concorrenza dell'importo massimo di euro 175.000,00.
Preliminarmente, parte opponente contestava la ricostruzione fattuale fornita dal cessionario nell'ambito del proprio ricorso per decreto ingiuntivo ed eccepiva la mancanza di legittimazione attiva in capo alla , rilevando la carenza di valida prova documentale che tutti gli avvicendamenti CP_1 nella titolarità del credito siano state efficacemente notificate alle opponenti e l'assenza di idonea prova delle solo dedotte cessioni del credito azionato in sede monitoria. Parte opponente si doleva, inoltre, dell'assoluta indeterminatezza del credito azionato, in assenza di documenti specifici dimostrativi della dedotta esposizione debitoria a sofferenza ed in ragione dell'avvenuta completa soddisfazione del credito azionato nel corso della procedura concorsuale di fallimento della società debitrice principale negli Parte_4 Pt_5 anni 2008-2015 con soddisfazione in sede di riparto di Parte Controparte_2 opponente eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione del presunto credito azionato, in quanto l'insinuazione al passivo di non vale ad interrompere la prescrizione Controparte_2 nei confronti dell'odierna parte opposta . CP_1
Inoltre, parte opponente deduceva la conseguente estinzione e/o inefficacia e/o invalidità della fideiussione omnibus prestata da in data 27.07.2004, peraltro su modello conforme Parte_3 pagina 3 di 20 allo schema negoziale predisposto dall'A.B.I., con conseguente nullità delle specifiche clausole 2, 6 e 8. Sempre con riferimento alla garanzia personale, parte opponente affermava l'operatività, quindi, della disciplina di cui all'art. 1957 c.c. ed eccepiva la decadenza del creditore. Per tutte le predette ragioni, parte opponente si opponeva alla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.03.2023, si costituiva CP_1
contestando l'avversario atto introduttivo in quanto infondato in fatto ed in diritto.
[...]
Preliminarmente, parte opposta ribadiva la propria titolarità attiva del credito azionato in sede monitoria, in virtù delle fusioni bancarie intervenute e dei mutamenti di denominazione, nonché dei contratti di cessione di crediti in blocco stipulati nel corso degli anni tra cui era ricompreso il credito chirografario vantato nei confronti di e risultato Parte_4 insoddisfatto alla data di chiusura della relativa procedura fallimentare del 18.12.2015. In particolare, poi parte opposta deduceva che i fatti posti alla base del credito azionato in sede monitoria devono considerarsi provati e di aver azionato il proprio credito ancora esigibile tempestivamente in sede monitoria, a fronte di un termine di prescrizione ordinaria con scadenza nel mese di dicembre 2025.
Parte opposta evidenziava, altresì, di aver offerto in comunicazione documentazione sufficiente ai fini della determinazione del credito bancario e che in ogni caso in forza di un riparto fallimentare parziale ha incassato somme assistite da ipoteca volontaria di primo grado, CP_2 Controparte_2 ovviamente diverse rispetto alla posizione debitoria a sofferenza oggetto del presente giudizio.
Da ultimo e con riferimento all'asserita nullità delle clausole della fideiussione omnibus prestata da parte opposta, da un lato, evidenziava la mancata produzione in giudizio del modello Parte_3 A.B.I. ad opera di parte opponente e, dall'altro lato, documentava il rispetto da parte del creditore del termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c..
Con ordinanza del 30.04.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.04.2023, il giudice respingeva l'istanza preliminare di concessione di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo opposto e, rilevato che la causa dovesse essere sottoposta a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010, assegnava termine di giorni quindici alle parti per depositare la domanda di mediazione, nonché assegnava, sempre su richiesta delle parti, i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3, c.p.c., con decorrenza differita, al fine di consentire l'instaurazione e il compiuto svolgimento della mediazione, fissando udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie. All'udienza del 25.01.2024, sentiti i difensori delle parti e verificato l'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda, il giudice non ammetteva le istanze istruttorie formulate da parte opponente e ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 11.09.2024, dando atto del carico del ruolo e della prosecuzione del proprio ulteriore impegno in forza della disposta assegnazione a tempo parziale quale giudice a latere del
Collegio Penale, nonché della necessità di definire preventivamente i fascicoli recanti anno di iscrizione al ruolo anteriore e quelli rientranti nel campo di applicazione del nuovo C.C.I.I..
All'udienza del 11.09.2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con ordinanza del 25.01.2024, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 12.09.2024, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che venivano poi tempestivamente depositate dalle parti.
***
L'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 883/2022 dai debitori principali e e dal garante nei confronti dell'ultimo Parte_2 Parte_1 Parte_3
pagina 4 di 20 cessionario del credito deteriorato è infondata e va rigettata, con conseguente Controparte_1 conferma dell'ingiunzione di pagamento opposta, per tutte le ragioni di seguito esposte che, al fine di una più chiara esposizione, è opportuno trattate in distinti paragrafi di motivazione.
1. In merito alle questioni preliminari in rito e di merito necessarie ai fini del decidere Preliminarmente e prima di passare all'analisi dei motivi di opposizione propriamente di merito proposti dalle odierne parti opponenti, al fine di fornire una completa valutazione della complessiva vicenda processuale e sostanziale intercorsa tra le parti processuali, nonché delle molteplici questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari sia in fatto che in diritto in relazione alla specifica controversia in esame.
1.1 Sotto un primo profilo di analisi e per completezza espositiva, si ribadisce che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010 si è ritualmente avverata, come da verbale di mediazione con esito negativo avendo le parti concordemente dichiarato che “che allo stato non sussistono i presupposti per iniziare la procedura di mediazione” (cfr. nota di deposito di parte opposta del 16.06.2023), peraltro, in assenza di tempestive e rituali eccezioni sul punto ad opera delle parti alla successiva udienza istruttoria svoltasi in presenza il
25.01.2025.
1.2 Sempre in via preliminare e sotto un secondo profilo di analisi, ci si limita a ricordare che, come noto, in generale “con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte. E, poiché le condizioni dell'azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, si deve ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorché insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sull'opposizione” (cfr. Cass. n. 32792 del 9.11.2021
e Cass. S.U. n. 927 del 13.01.2022). Dunque, parte opposta ovvero l'attore in senso sostanziale è legittimato a fornire adeguata prova della propria pretesa creditoria – già riconosciuta in sede monitoria - nel corso del giudizio di cognizione, nei limiti e nel rispetto delle preclusioni probatorie.
1.3 Sotto un terzo profilo d'analisi e per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, si rende necessaria una breve premessa in merito al generale principio codicistico di non contestazione, nonché in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito del contenzioso bancario. 1.3.1 Per un verso, infatti, come noto, l'art. 115 c.p.c. prescrive al giudice di “porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita” enucleando così in sostanza il principio dispositivo processuale in materia di prove che regola l'intero ordinamento processualcivilistico. Per principio di non contestazione, dunque, si intende la regola processuale per cui, nell'ambito di un processo civile che abbia ad oggetto rapporti disponibili tra le parti, non hanno bisogno di essere provati i fatti che, allegati in modo specifico da una parte, non sono stati espressamente contestati dall'altra. Ciò sostanzialmente configura una importante deviazione rispetto alla regola generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., legislativamente prevista per evidenti finalità di economia processuale. Si impone, pertanto, un preciso onere di specifica contestazione a carico della parte contro la quale la pretesa è rivolta, a patto che la stessa parte sia già costituita in giudizio.
Parallelamente, ci si limita, inoltre, a richiamare una recente e condivisibile interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità nel senso di ritenere che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 17889 del 27.08.2020 e in precedenza anche Cass. n. 22701 del 28.09.2017 e Cass. n. 13830 del 23.07.2004).
Quindi, solo a fronte di una contestazione specifica dei fatti storici, posti alla base della pretesa fatta pagina 5 di 20 valere in giudizio, ad opera della controparte costituita, mediante deduzione di altro fatto diverso e/o logicamente incompatibile nonché mediante una tempestiva difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati, sulla parte processuale che li ha in precedenza allegati, grava, poi, il relativo onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c.. 1.3.2 Per altro verso, occorre evidenziare che la ripartizione dell'onere della prova segue anche in questa specifica materia la regola generale e, pertanto, è sempre doveroso tener presente chi ha intrapreso l'iniziativa giudiziaria. È evidente, infatti, che, a seconda che l'iniziativa giudiziaria venga presa dalla banca, o come nella specie dal cessionario del credito, oppure dal cliente, l'onere della prova sarà inevitabilmente destinato a ripartirsi in maniera diversa tra le parti. Si ricorda che secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, il normale regime dell'onere probatorio non risulta modificato neanche quando venga proposta una domanda di mero accertamento negativo del credito di controparte, dal momento che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr. Cass. n. 500 del 11.01.2017, Cass. n. 14854 del 13.06.2013).
Quindi, nei giudizi promossi dal cliente – correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova. Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. n. 7501 del 14.05.2012).
Pertanto, il correntista o il mutuatario che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive
– assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre voci non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto, salvo specifica allegazione della mancata stipulazione per iscritto del contratto o di mancata ricezione degli estratti conto periodici.
In sostanziale analogia, nei giudizi promossi dalla banca che si afferma creditrice nei confronti del proprio cliente, la giurisprudenza di legittimità può dirsi ormai sufficientemente consolidata con riferimento agli oneri probatori gravanti sulla banca/cessionario del credito, prima, in sede monitoria e, poi, nel successivo ed eventuale giudizio contenzioso di opposizione. Se, infatti, l'art. 50 T.U.B. (d.lgs. n. 385 del 1.09.1993) prevede a favore di tutti gli istituti di credito un particolare privilegio probatorio per cui accanto al titolo negoziale è sufficiente la produzione de
“l'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”, ciò non vale nella successiva fase di cognizione ordinaria di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. ex multis Cass. n. 7020 del 12.03.2019 e Cass. n. 32792 del 9.11.2021).
Infatti, una volta proposta dal correntista, dal mutuatario o dal garante comunque coobbligato, l'opposizione a decreto ingiuntivo, essendo la banca o il cessionario del credito, attrice in senso sostanziale, a fronte di specifiche e puntuali contestazioni di nullità delle clausole negoziali da parte dell'opponente, è proprio quest'ultima a dover provare rigorosamente il credito vantato in sede pagina 6 di 20 monitoria, producendo in giudizio la fonte negoziale del proprio diritto di credito ovvero il contratto di apertura del rapporto bancario, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, conforme Cass. n. 826 del 20.01.2015), gravando in ogni caso sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo, modificativo e/o impeditivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento e/o da altre circostanze impeditive. A tal proposito, infatti, si ricorda la consolidata impostazione giurisprudenziale per cui “qualora venga eccepita la nullità di alcune clausole contrattuali, è necessario rideterminare il saldo finale del conto, mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del medesimo, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio” (cfr. Cass. n. 21466 del 21.09.2013). Pertanto, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data dell'originaria apertura del conto corrente, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, “sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi” (cfr. Cass. n. 20693 del 13.10.2016, nonché più di recente sul punto anche Cass. n. 11543 del 2.05.2019 e Cass. n. 1077 del 21.01.2021). In particolare, si richiama altresì la recente massima giurisprudenziale in base alla quale
“qualora una banca intenda far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni” (cfr. Cass. n. 23856 del 3.09.2021). Conseguentemente in caso di mancata integrale e continuativa produzione degli estratti conto dalla data di insorgenza del rapporto contrattuale alla chiusura dello stesso, la domanda di pagamento formulata originariamente dalla banca in sede monitoria deve essere rigettata, non potendosi verificare la giustificazione contabile del saldo richiesto e depurarlo dagli interessi e dagli altri addebiti illegittimi eventualmente posti in essere.
1.3.3 Fatta questa doverosa premessa in diritto, da un lato, le comunque generiche eccezioni di nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza del credito azionato in quella sede dal cessionario non colgono in ogni caso nel segno in quanto, ferma la facilitazione probatoria prevista CP_1 unicamente per la fase monitoria dall'art. 50 T.U.B., in base alla ragione più liquida, si deve osservare sin d'ora come il cessionario non si sia limitato alla produzione delle predette certificazioni (cfr. doc. n. 13 monitorio), bensì già in allegato al proprio ricorso per decreto ingiuntivo abbia, altresì, offerto in comunicazione ulteriore e plurima documentazione a sostegno della propria pretesa creditoria e a dimostrazione delle specifiche fonti del proprio complessivo credito – rapporto di conto corrente n.
10133/F di appoggio per le linee di credito concesse al debitore principale tra cui il rapporto di castelletto bancario n. 727/351022, nonché il rapporto di mutuo chirografario n. 06504033356, rapporti tutti intestati alla società (cfr. doc. nn. 3 e 4 monitorio) -, Parte_4 allegando gli specifici inadempimenti contestati alle controparti contrattuali.
In particolare e per quanto di specifico interesse ai fini della presente decisione, integrano circostanze fattuali non specificamente contestate tanto la conclusione, in data 22.12.1998, da parte della correntista con Banca Nazionale dell'Agricoltura, Parte_4 un contratto di portafoglio commerciale con utilizzo anticipato del ricavato in conto corrente n. 10133/F, quanto la stipulazione del rapporto di castelletto bancario n. 727/351022 e poi anche del mutuo chirografario n. 06504033356 con erogazione dell'importo mutuato pari ad euro 45.000,00 in data 1.08.2002 sempre in favore della predetta società mutuataria;
rapporti bancari continuativamente proseguiti sino all'anno 2008 ovvero sino alla declaratoria di fallimento della società
[...]
nonché dei soci illimitatamente responsabili , Parte_4 Parte_4 Parte_2
e con sentenza del Tribunale di Forlì, n. 25/2008 del 31.05.2008 (cfr. doc.
[...] Parte_1 nn. 3, 4, 6 e 7 monitorio).
pagina 7 di 20 Dall'altro, si deve evidenziare che, nel caso di specie, parte opposta , costituendosi nel CP_1 presente procedimento di opposizione, ha comunque riprodotto integralmente la documentazione già offerta in comunicazione in sede monitoria, nonché depositato in allegato alla propria comparsa di costituzione e alla propria seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. documentazione relativa alla specifica identificazione dei rapporti bancari a sofferenza (cfr. doc. nn. 4, 5, 6 e 9 parte opposta), nonché all'intervenuta successione di cessioni in blocco del credito per cui è causa.
2. In merito ai preliminari motivi di opposizione proposti: mancanza di legittimazione attiva in capo alla in relazione al credito azionato in sede monitoria ed Controparte_1 eccezione di prescrizione dell'azione introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo Passando poi all'analisi delle questioni più propriamente di merito, in primo luogo, tenuto conto delle plurime contestazioni sul punto mosse da parte opponente e alla luce della complessiva documentazione presente in atti, occorre rilevare la sussistenza di piena legittimazione sostanziale (titolarità attiva dei crediti oggetto di cessione in blocco da ultimo da parte del cedente Controparte_4 in favore del cessionario in capo all'odierna parte opposta .
[...] Controparte_5 CP_1
2.1 Sotto un primo profilo di analisi, occorre certamente evidenziare che, in considerazione delle allegazioni assertive e probatorie delle parti, risultano in atti senza dubbio provati documentalmente le varie operazioni di trasformazione e di mutamento delle relative denominazioni che hanno interessato nel corso degli anni gli istituti di credito avvicendatisi nei rapporti bancari di finanziamento in favore della società poi fallita Dapprima Parte_4 la documentata fusione per incorporazione della – originaria Controparte_6 controparte negoziale della società finanziata - in Controparte_7 a responsabilità limitata nell'anno 2000, successivamente denominata
[...] [...]
e fusasi poi a propria volta per incorporazione in Controparte_8 Controparte_9
– prima cedente del credito deteriorato per cui è causa (cfr. doc. nn. 1, 2 e 7 parte opposta).
[...]
Parimenti, debitamente documentati in atti sono poi l'avvenuta fusione per incorporazione in data 04.10.2021, dell'ultimo cessionario del credito in e il Controparte_5 Controparte_10 successivo cambio di denominazione sociale in a far data dall'anno 2022 (cfr. doc. CP_1 CP_1 nn. 11 e 12 monitorio).
2.2 Sotto un secondo profilo di analisi e con specifico riferimento alle operazioni di cessione di crediti in blocco intercorse, prima, tra e Controparte_9 Controparte_4 in data 20.12.2017, nonché poi tra quest'ultima e in data 31.05.2021 (cfr. doc. nn. 3 e Controparte_5
10 monitorio), non risulta condivisibile né, dunque, accoglibile l'eccezione di carenza di titolarità attiva dei crediti azionati in capo alla società opposta, che si è affermata cessionario anche di tali specifici crediti, in quanto in radice smentita dalla documentazione prodotta dall'odierna parte opposta, nel rispetto delle preclusioni processuali, in allegato alla propria seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.. Parte opposta , infatti, è certamente soggetto giuridico dotato di CP_1 sostanziale titolarità attiva di tutti gli specifici crediti, azionati in sede monitoria, nei confronti dei debitori principali e – socie illimitatamente responsabili e fallite in Parte_2 Parte_1 proprio, nell'ambito della procedura concorsuale di fallimento della società Parte_4 chiusasi in data 18.12.2015 (cfr. doc. nn.
6-8 monitorio) – e delle persone fisiche
[...] che hanno rilasciato garanzie personali tra cui l'opponente (cfr. doc. n. 5 monitorio). Parte_3
A tal proposito, si rende necessario, senza dubbio, precisare che, alla luce della disciplina di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l'estratto della pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale produce sì gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione in blocco di crediti, ma che la stessa norma non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, in favore del cessionario.
Una tale normativa di settore, infatti, ha unicamente l'effetto di derogare, nell'ambito della specifica materia bancaria, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco;
pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del pagina 8 di 20 credito – come avvenuto nel caso di specie sia nell'ambito della comparsa di costituzione e risposta del disponente, sia nell'ambito dell'atto di citazione in opposizione del garante -, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione
(cfr. Cass. n. 4116/2016). In via generale, infatti, occorre rilevare che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio – a differenza della condizione dell'azione costituita dalla legittimazione ad agire - è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando, quindi, a colui che agisce di allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto (cfr. Cass. n. 2951 del 16.02.2016), nonché, anche in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. è esonerato della dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui non egent probatione i fatti pacifici o incontroversi (cfr. Cass. n. 15759 del 10.07.2014). Ancora in tale senso, si ritiene opportuno richiamare anche i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità per cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798 del 5.11.2020, nonché Cass. n. 5617 del 28.02.2020 in un caso di insinuazione al passivo e di recente anche Cass. n. 22754 del 20.07.2022), nonché “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (cfr. Cass. n. 4277 del 10.02.2023) e “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (cfr. Cass. n. 3405 del 6.02.2024). Ciò premesso e richiamato, nel caso di specie, innanzitutto, si deve rilevare che il cessionario che nell'ambito della fase monitoria si è sostanzialmente limitata ad offrire in CP_1 comunicazione i due rispettivi avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale, ha poi fornito sufficiente e documentale prova dell'effettiva inclusione dei crediti bancari posti alla base del decreto ingiuntivo opposto n. 883/2022, nell'ambito delle predette operazioni di cartolarizzazione e di cessione in blocco di crediti che si sono susseguite negli anni 2017 e 2021.
Infatti, facendo applicazione dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità precedentemente richiamati, si deve osservare che il cessionario ha offerto in comunicazione, oltre al contratto di cessione di cessione in blocco stipulato da ultimo in data 31.05.2021 tra il cedente
[...] e (cfr. doc. n. 9 monitorio), anche copia dell'allegato A elenco dei Controparte_4 Controparte_5 crediti ceduti nel quale compare anche la specifica e complessiva posizione debitoria del debitore principale individuato come da n. Parte_4 CP_11
pagina 9 di 20 e con espresso indicazione del numero interno identificativo dei rapporti PartitaIVA_2 bancari ceduti NDG Originator n. 165512051 (cfr. doc. n.
8.2 pag. 56 parte opposta seconda memoria). Tali numeri identificativi della posizione debitoria a sofferenza oggetto di cessione, peraltro, corrispondono all'individuazione numerica presente sull'ulteriore documentazione bancaria presente in atti relativa all'estratto conto di periodo (cfr. doc. n. 9 parte opposta seconda memoria), nonché alla certificazione ex art. 50 T.U.B. redatta dalla prima banca cedente (cfr. Controparte_9 doc. n. 13 monitorio). Sempre a tal proposito, inoltre, si rileva che deve essere valorizzato senza dubbio anche il comportamento tenuto dall'originario e dai successivi soggetti divenuti titolari, a titolo particolare, dello specifico credito bancario, quali Controparte_12
(denominata poi e successivamente fusasi per
[...] Controparte_8 incorporazione in e ultimo soggetto Controparte_9 Controparte_4 cedente, in quanto la giurisprudenza tanto di legittimità quanto di merito, tende a riconoscere efficacia probatoria, quantomeno indiziaria, al successivo contegno stragiudiziale e processuale dell'originario creditore cedente (cfr. Cass. n. 10200 del 16.04.2021 e Cass. n. 5997 del 17.03.2006).
Nel caso di specie, si deve pertanto evidenziare in ogni caso la circostanza fattuale del possesso da parte dell'odierna parte opposta di tutta la documentazione bancaria, a carattere riservato, CP_1 concernente le vicende fattuali precedenti all'intervenuta cessione dei crediti sottesi alla pretesa creditoria azionata in sede monitoria, compresi quelli relativi alle precedenti banche finanziatrici (cfr. doc. nn. 7 e 13 monitorio, nonché doc. nn. 4, 5, 6 9 parte opposta).
In ultima analisi e con specifico riguardo alla titolarità attiva in capo al cessionario anche in relazione alla lettera di fideiussione omnibus sottoscritta dal garante in data Parte_3
27.07.2004, odierna parte opponente, ci si limita unicamente a richiamare il dettato testuale dell'art. 58 T.U.B. che al comma 3 prevede che “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”. Pertanto e in sintesi, le preliminari doglianze sollevate dall'odierna parte opponente sul punto sono infondate, essendo soggetto giuridico dotato di idonea legittimazione attiva CP_1 sostanziale nel caso di specie in relazione agli specifici crediti azionati in sede monitoria e riconducibili nell'alveo della cessione in blocco intervenuta in data 31.05.2021. 2.3 In secondo luogo, parimenti destituita di fondamento è certamente l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, in quanto l'azione di accertamento e di condanna al pagamento del saldo debitorio derivante dal contatto di conto corrente n. 10133/F di appoggio per le linee di credito concesse al debitore principale, tra cui il rapporto di castelletto bancario n. 727/351022,
e dal contratto di mutuo chirografario n. 06504033356 erogato con accredito in conto corrente in data 1.08.2002, entrambi revocati “causa dell'insoddisfacente andamento del rapporto” in data 20.04.2007 (cfr. doc. n. 4 parte opposta), alla data di proposizione giudiziale della domanda (18.07.2022), non può certamente ritenersi prescritta, facendo corretta applicazione della disciplina e dei principi generali in materia di estinzione per inattività delle parti del diritto ed in particolare con riferimento alla fattispecie contrattuale tipica del contratto di mutuo.
Innanzitutto, ci si limita a ricordare che, come noto, la fattispecie tipizzata della cessione di un credito, integra una modificazione del lato attivo del rapporto obbligatorio e, quindi, comporta la successione a titolo particolare nel diritto di credito del cessionario che acquista i diritti e le azioni rivolti alla realizzazione del credito ceduto ed all'adempimento della prestazione, compresi privilegi e garanzie reali e personali, senza soluzione di continuità. In aggiunta, si rende opportuno brevemente evidenziare che, in tema di estinzione dell'obbligazione, l'istituto della prescrizione di cui all'art. 2934, comma 1, c.c. è causa generale di estinzione dei diritti per mancanza di esercizio prolungato nel tempo determinato dalla legge, anche per ragioni di ordine pagina 10 di 20 pubblico, volte in particolare a garantire la certezza dei rapporti giuridici. Il termine legale di prescrizione previsto per le diverse categorie di diritti, nell'ambito dell'ordinamento, inizia a decorrere dal giorno in cui in cui il diritto può essere fatto valere ovvero - con specifico riferimento al caso di interesse ai fini della presente decisione - dal giorno in cui ha scadenza l'ultima rata di rimborso della somma mutuata oppure dalla data di chiusura del rapporto di conto corrente.
Senza dubbio, poi, il termine di prescrizione nella specie applicabile è quello ordinario decennale, in assenza di una specifica previsione di legge di prescrizione breve applicabile. Inoltre, tenuto conto dell'ulteriore argomento giuridico introdotto nel presente procedimento da parte opponente, si rende altresì necessario richiamare testualmente l'istituto sostanziale dell'interruzione della prescrizione di cui ai successivi artt. 2943 e ss. c.c., parimenti applicabile al caso di specie, in base al quale “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. (…) La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (…)”. Per condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la domanda di insinuazione al passivo fallimentare costituisce atto interruttivo della prescrizione del credito, con effetti permanenti dalla data di proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale, con successivo decorso di un nuovo termine prescrizionale da quel momento in relazione alla posizione del debitore, ove, ritornato in bonis (cfr. ex multis Cass. n. 16415 del 9.06.2023).
Ciò premesso, alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo del 18.07.2022 da parte del creditore , succeduto nel diritto di credito per cui è causa, il termine decennale di CP_1 prescrizione applicabile al caso di specie non era certamente ancora scaduto, in quanto era già stato ritualmente interrotto con raccomandata A/R inviata via posta ordinaria in data 20.04.2007 anche alle odierne opponenti (cfr. doc. nn. 4 parte opposta) e con la domanda di insinuazione allo stato passivo del
22.07.2008, nonché, in ogni caso, nuovamente decorrente dal dies a quo della chiusura della procedura concorsuale di fallimento della società avvenuta con Parte_4 provvedimento giudiziale del 18.12.2015 (cfr. doc. nn.
6-8 monitorio). Pertanto ed in sintesi, l'azione proposta con deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 18.07.2022 – decreto ingiuntivo n. 883/2022 emesso in data 6.09.2022 e notificato alle odierne parti opponenti nel mese di ottobre 202e - è da considerarsi senza dubbio in alcun modo prescritta, non essendo decorso il termine di legge e anzi sussistendo la prova di idonei atti interruttivi.
3. In merito ai motivi dell'opposizione proposti in relazione ai contratti bancari intestati alla società fallita e ora ai debitori principali e . Prova del Parte_2 Parte_1 credito. Qualificazione giuridica del rapporto contrattuale di garanzia in capo al garante
[...]
e disciplina di cui all'art. 1957 c.c. Pt_3
Tutto ciò doverosamente premesso e ricostruito in fatto ed in diritto, non vi è dubbio che il cessionario sia dotato della necessaria titolarità sostanziale attiva dei crediti azionati in CP_1 sede monitoria tanto nei confronti delle socie illimitatamente responsabili della società fallita
[...]
- originariamente correntista e mutuatario -, quanto nei Parte_4 confronti del garante ovviamente, con riferimento a quest'ultima, entro e non oltre il Parte_3 limite massimo pari ad euro 175.000,00 della fideiussione omnibus dalla stessa prestata, con sottoscrizione della relativa lettera contrattuale in data 27.07.2004. 3.1 Innanzitutto, si precisa che la questione dell'effettiva sussistenza di adeguata prova del credito vantato dal cessionario a titolo di complessivo saldo debitorio derivante dal contratto di mutuo chirografario e dal contratto di conto corrente con di aperture di credito concessi originariamente dalla (cfr. doc. nn. 3 e 4 monitorio) risulta del tutto preordinata. Controparte_6
In primo luogo e con riferimento al contratto di mutuo chirografario stipulato ed erogato dalla banca finanziatrice per l'importo di euro 45.000,00 in data 1.08.2002 (doc. n. 4 monitorio), in atti, vi è idonea prova della debenza del credito vantato a tale titolo, avendo il cessionario assolto al proprio pagina 11 di 20 onere della prova con riferimento alla pretesa creditoria azionata in sede monitoria.
Nello specifico, la parte onerata ne ha fornito copia del relativo regolamento contrattuale n. 06504033356, completo delle condizioni economiche generali e particolari di contratto, sottoscritto in calce dalla società mutuataria, peraltro con plurime apposizioni del proprio timbro sociale. Inoltre, in ordine alla natura reale di un tale contratto tipico, si osserva come la circostanza fattuale dell'effettiva erogazione della somma mutuata di euro 45.000,00 non ha formato oggetto di alcuna specifica contestazione, dovendo quindi essere posta a fondamento della presente decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (cfr. Cass. n. 30944 del 29.11.2018, nonché anche Cass. n. 10507 del 15.04.2019 con riferimento ad un mutuo fondiario).
La conclusione, in via anticipata e con passaggio a sofferenza della relativa posizione, anche di tale specifico rapporto bancario di mutuo chirografario è avvenuta, a seguito della ricezione da parte del debitore principale – inviata personalmente anche ai soci illimitatamente responsabili e ai garanti - della raccomandata A/R datata 20.04.2007 con cui la banca mutuante, in ragione dell'inadempimento della società debitrice principale, comunicava la decadenza dal beneficio del termine e la revoca immediata dei rapporti di finanziamento, con contestuale messa in mora nei confronti sia del mutuatario medesimo che dei garanti (cfr. doc. n. 4 parte opposta).
In secondo luogo, parte opposta ha, altresì, fornito adeguata prova del proprio diritto di credito rimasto inadempiuto, a titolo di saldo debitorio del contratto di conto corrente n. 10133/F, per prestazioni di portafoglio commerciale, su cui la banca finanziatrice negli anni ha concesso alla società debitrice principale plurime linee di credito, compreso il rapporto di castelletto bancario n. 727/351022, alla luce della complessiva documentazione in atti ovvero producendo in giudizio copia dei relativi contratti sottoscritti dalla società correntista che non sono Parte_4 stati oggetto di specifica contestazione ad opera di parte opponente in sede di opposizione (cfr. doc. nn.
3, 4 e 13 monitorio, nonché doc. n. 9 parte opposta). Ciò è senz'altro in linea con il generale principio che in materia bancaria richiede la forma scritta ad substantiam del contratto ex art. 117 T.U.B..
3.2 Ciò puntualmente accertato, al contrario, parte opponente non ha fornito adeguata prova di un eventuale, circostanziato ed effettivo pagamento, anche parziale, del saldo debitorio pari a complessivi euro 42.266,03, allegato specificamente al cessionario – che afferma che CP_1
l'allora creditore non ha trovato soddisfazione insinuandosi Controparte_2 allo stato passivo del fallimento per tali specifici crediti Parte_4 chirografari -, in forza del generale principio dell'onere della prova per cui la parte convenuta in giudizio ha l'onere di specifica allegazione e prova dei fatti estintivi, modificativi ed impeditivi dell'avversaria pretesa (cfr. Cass. n. 440 del 11.01.2017 e Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001). Parte opponente, convenuto in senso sostanziale nel presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha compiutamente assolto al proprio onere di specifica allegazione dei fatti modificativi, estintivi e/o impeditivi, prima, né al proprio onere probatorio in merito all'intervenuto pagamento parziale di ulteriori rate di rimborso e/o di ulteriori effetti oggetto di anticipazione non considerate dal creditore ovvero alla eventuale illegittimità di addebiti da parte della in relazione CP_9 alle condizioni contrattuali pattuite, formulando unicamente generiche doglianze, peraltro prive di idonei elementi probatori a sostegno delle stesse e non avendo quantomeno offerto in comunicazione una propria consulenza tecnica di parte tesa a ricostruire i rapporti dare / avere tra le parti. Per un verso, infatti, priva di pregio dirimente è l'eccezione sollevata da parte opponente in merito alla cessione a garanzia da parte del debitore principale Controparte_13
per un ammontare complessivo di euro 118.386,73. In via assorbente, infatti, si deve rilevare
[...] come la parte onerata non abbia fornito alcuna prova in ordine all'effettivo incasso dei crediti ceduti da parte della banca finanziatrice e ribadire l'inammissibilità dell'istanza istruttoria formulata da parte opponente ai sensi dell'art. 210 c.p.c. in quanto relativa ad un oggetto generico “tutte le ulteriori RIBA ad oggi non prodotte e riferite al rapporto di conto corrente in essere con la e Parte_4
pagina 12 di 20 sostanzialmente volta a sopperire ad un'inerzia della medesima parte che non ha dimostrato alcuna causa del mancato possesso delle relativa documentazione non imputabile al debitore principale ed in ogni caso non ha nemmeno provato di aver precedentemente richiesto tale documentazione alla banca e che quest'ultima, senza giustificazione, non vi abbia ottemperato (cfr. Cass. n. 24641 del 13.09.2021). Per altro verso, parimenti non condivisibile è l'ulteriore doglianza sollevata da parte opponente circa la pretesa integrale soddisfazione dell'allora creditore Controparte_2 nell'ambito della procedura esecutiva dalla stessa promossa innanzi al Tribunale di Forlì e recante R.G.Es. n. 91/2028 (cfr. doc. nn. 2, 3, 7 e 8 parte opponente). Sul punto, infatti, ci si limita ad osservare che dall'esame della documentazione offerta in comunicazione emerge chiaramente come le somme ricavate dalla vendita dell'immobile di proprietà di e del garante Parte_1 [...]
, abbiano titolo in altro distinto rapporto bancario in essere con il medesimo istituto di credito, Per_1 avente ad oggetto un contratto di mutuo ipotecario, garantito da ipoteca volontaria di primo grado, il cui saldo debitorio è poi confluito nel diverso conto a sofferenza n. 27060706 (cfr. doc. n. 6 parte opposta). Analoghe considerazioni valgono altresì per l'ulteriore e comunque generica allegazione di parte opponente circa l'ottenimento da parte della banca di ulteriori somme parzialmente estintive del credito azionato in sede monitoria nel corso della procedura concorsuale di fallimento della società
.. Parte_4 Parte_4 Parte_4 In estrema sintesi e per tutte le sopracitate ragioni, l'opposizione proposta dai debitori principali e è infondata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato. Parte_2 Parte_1
3.3 Sempre in base alla documentazione in atti, il cessionario è, inoltre, creditore CP_1 per il medesimo importo oggetto di ingiunzione di pagamento anche nei confronti del garante
[...]
obbligato in solido, in forza della lettera di fideiussione omnibus, sino a concorrenza Pt_3 dell'importo di euro 175.000,00, sottoscritta dallo stesso in data 27.07.2004 (cfr. doc. n. 5 monitorio). L'esistenza di tali pattuizioni contrattuali di garanzia personale non è mai stata specificamente contestata dalla parte opponente ai sensi dell'art. 115 c.p.c. ed, inoltre, la suddetta fideiussione, regolarmente pattuita per iscritto e sottoscritta di pugno, non è mai stata formalmente disconosciuta ex art. 214 c.p.c., salvo le eccezioni di nullità sollevate sotto diversi profili e le questioni interpretative proposte da parte opponente, che verranno poi esaminate nel dettaglio.
Alla luce di questa necessaria premessa fattuale, quanto alla prova della legittimità della pretesa creditoria vantata dal cessionario anche nei confronti dell'odierna opponente si ritiene Parte_3 opportuno procedere alla corretta qualificazione del rapporto contrattuale di garanzia personale che lega il singolo garante all'originaria banca cedente, anche al fine di meglio delineare le questioni relative alla legittimazione passiva di quest'ultima. Come noto, infatti, è pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (cfr. già Cass. S.U. n. 3947 del 18.02.2010, nello stesso senso anche Cass. n. 22233 del 20.10.2014 e Cass. n. 27619 del 3.12.2020). Il contratto autonomo di garanzia, quale espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., si caratterizza rispetto alla fideiussione codicisticamente prevista per l'assenza dell'accessorietà della garanzia rispetto all'obbligazione principale garantita, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c.. Pertanto, anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito come l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto tipico di fideiussione (cfr. Cass. n. 27619 del 03.12.2020 e Cass. n. 16213 del 31.07.2015), essendo l'obbligazione del garante autonomo qualitativamente diversa da quella garantita e la causa concreta del contratto autonomo quella di pagina 13 di 20 trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, tanto in caso di inadempimento colpevole quanto non colpevole. Nel contratto autonomo di garanzia, quindi, il garante si impegna verso il creditore ad effettuare nei suoi confronti una data prestazione nel caso in cui il debitore principale non adempia la propria, contestualmente rinunciando in via preventiva a sollevare eccezioni relative al rapporto principale, salva in ogni caso la possibilità di sollevare l'exceptio doli generalis che per costante orientamento della giurisprudenza viene integrata da questioni circa la nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative di legge (cfr. Cass. n. 20397 del 25.08.2017) o in caso di manifesta abusività della richiesta di garanzia (cfr. Cass. n. 30509 del 22.11.2019).
A tal proposito, inoltre, stante la sostanziale atipicità che caratterizza nella prassi la materia delle garanzie personali con inserzione di clausole che rafforzano la pretesa creditoria del beneficiario, occorre precisare comunque che il solo inserimento della clausola di pagamento a prima richiesta non può, invece, essere di per sé indice della volontà delle parti e dell'esatta estensione che le stesse hanno dato al contratto. In ciò, infatti, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “per distinguere il contratto autonomo di garanzia da un contratto di fideiussione, nello stipulare il quale siano state utilizzate le espressioni a prima richiesta e ogni eccezione rimossa, risulta fondamentale la relazione in cui le parti abbiano inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, potendosi considerare, ai fini della qualificazione della garanzia, anche il contenuto dell'accordo tra il debitore principale e il garante” (cfr. Cass. n. 23900 del 6.11.2006). In ultima analisi, si ricorda altresì che le predette figure autonome di garanzia personale si distinguono dalla garanzia “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, nella quale le parti, da un lato, concordano che il creditore sia legittimato a richiedere l'adempimento ai soggetti obbligati sulla base di una semplice richiesta scritta e non già mediante instaurazione di procedimento giudiziario e, dall'altro, il fideiussore si impegna a rinunciare ad opporre, prima del pagamento, le eccezioni che gli competono, in deroga all'art. 1945 c.c., integrando una clausola solve et repete ai sensi dell'art. 1462 c.c.. Occorre pertanto, prioritariamente effettuare un'interpretazione complessiva dei regolamenti contrattuali di garanzia personale in esame alla luce del tenore letterale e complessivo di tutte le clausole in esso contenute per ricostruire l'effettiva volontà delle parti. Posti tali ineludibili principi interpretativi della volontà negoziale delle parti, nel caso di specie, emerge dagli atti che l'opponente si sia costituita fideiussore “a semplice richiesta Parte_3 scritta”, con espressa rinuncia alla facoltà di opporre eccezioni, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore principale Parte_4
Tale lettera di fideiussione omnibus, oggetto di analisi, infatti, presenta le espresse previsioni di pagare immediatamente “a semplice richiesta scritta” ed indipendentemente dalla facoltà rinunciata di proporre eventuali eccezioni e prescindendo dalla “validità ed efficacia degli atti generanti le obbligazioni principali”, come contenute agli artt. 2, 6, 7 e 8 del relativo regolamento contrattuale. Pertanto, il predetto regolamento di fideiussione contiene tutte e tre le cd. clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia da parte del fideiussore al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. d è, sul piano testuale, pienamente conforme al modello di fideiussione standard predisposto dall'Associazione Bancaria TAna nel 2003, censurato con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 dalla Banca d'TA, in quanto ritenuto contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali. In ogni caso, avendo il garante preventivamente ed espressamente rinunciato ad eccepire questioni in ordine alla validità dell'obbligazione principale, nonché al termine di decadenza e anche alla luce di inevitabili rapporti funzionali che dovevano intercorrere tra il garante e la società debitrice principale, tutto ciò induce a qualificare la garanzia personale prestata come contratto autonomo di garanzia, che quindi antepone l'effettivo pagamento da parte del garante alla proposizione delle eccezioni, salva in ogni caso la possibilità per quest'ultimo di esperire l'exceptio doli in caso di manifesta abusività della richiesta di garanzia (cfr. Cass. n. 30509 del 22.11.2019). In ultima analisi, si deve comunque sin da ora porre in evidenza – in quanto presupposto logico di fondamentale importanza ai fini della presente pagina 14 di 20 decisione – l'indiscussa presenza nell'ambito del regolamento contrattuale di garanzia personale della clausola pattizia “a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta” (art. 7). 3.4 Accertata l'esistenza dell'obbligazione di garanzia assunta dall'odierna parte opponente, si deve procedere ora con l'analisi delle specifiche doglianze sollevate nella presente sede giudiziale. Ferma, dunque, l'astratta sussistenza di adeguata prova circa l'an del credito vantato nei confronti del garante, avendo parte opposta, nella propria qualità di creditore, provato la fonte negoziale del proprio diritto – lettere di fideiussione specifica e omnibus sottoscritte - nonché puntualmente allegato la circostanza dell'inadempimento della controparte (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, conforme Cass. n. 826 del 20.01.2015), si deve rilevare che parte opponente, debitore sostanzialmente convenuto in giudizio, non ha assolto al proprio onere della prova circa idonei fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'altrui pretesa, anche tenuto conto delle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite, nonché di merito, applicabili al caso di specie. 3.4.1 Con specifico riferimento all'eccezione riconvenzionale di nullità relativa delle singole clausole contrattuali conformi al modello di fideiussione standard predisposto dall'Associazione
Bancaria TAna, per contrarietà alla normativa antitrust ed in particolare in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/1990, le doglianze sollevate da parte opponente non risultano adeguatamente sostenute da indici probatori, né sono supportate da orientamenti giurisprudenziali pienamente condivisibili, alla luce del complessivo panorama giurisprudenziale di riferimento.
In merito alla nota questione della sorte del contratto di fideiussione – tanto omnibus, quanto specifica - che recepisce in maniera totalmente conforme gli artt. 2, 6 e 8 del modello predisposto nell'anno 2003 dall'Associazione Bancaria TAna, ritenuto poi lesivo dell'art. 2, l. n. 287/1990 (normativa antitrust) dalla Banca d'TA con successivo provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.05.2005, si deve certamente ricordare che proprio in forza del provvedimento amministrativo adottato dall'autorità di vigilanza in materia bancaria, è stato verificato ed accertato che le predette tre clausole sono state applicate nei contratti di garanzia personale in maniera uniforme dagli istituti bancari nazionali, nel periodo oggetto d'indagine, non offrendo ai clienti la possibilità di scegliere liberamente le condizioni contrattuali, nemmeno rivolgendosi ad altre banche. In ogni caso, a tale specifico proposito, si deve altresì ricordare che, in forza dei generali principi codicistici della domanda e dell'onere della prova, il garante / fideiussore che invochi tale nullità parziale è pur sempre soggetto a rigorosi oneri di puntuale allegazione e prova, non potendosi limitare alla semplice allegazione in ordine alla mera conformità testuale tra contratto di fideiussione omnibus e/o specifica stipulato con la banca e lo schema contrattuale di cui al modello standard di fideiussione omnibus predisposto dall'Associazione Bancaria TAna in data 7.03.2003. In aggiunta, ci si limita ad osservare che l'onere di allegare in maniera specifica e provare la sussistenza e/o persistenza di una concreta intesa anticoncorrenziale in relazione allo specifico contratto di fideiussione a valle, oltre alla persistente applicazione uniforme del modello standard predisposto dall'A.B.I. contenente le tre clausole sanzionate in via amministrativa con provvedimento n. 55/2005 della Banca d'TA), grava comunque integralmente sul fideiussore, in linea tanto con le prescrizioni con cui la Banca d'TA ha censurato non già le sole tre clausole in sé, bensì l'utilizzo uniforme delle stesse da parte degli istituti bancari su tutto il territorio nazionale, quanto con il recente approdo interpretativo della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U. n. 41994 del 30.12.2021). Certamente condivisibile ed incontestabile è, infatti, l'espresso principio di diritto enucleato dalle Sezioni Unite di Cassazione per cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr. Cass. S.U. n. 41994 del 30.12.2021) e l'affermazione enucleata dalle stesse Sezioni Unite
pagina 15 di 20 per cui tra l'intesa restrittiva della concorrenza a monte e la fideiussione bancaria a valle sussiste un collegamento funzionale idoneo ad estendere la nullità sancita dall'art. 2 della legge n. 287/1990 per l'intesa a monte sul contratto di fideiussione a valle, essendo l'interesse protetto dalla normativa antitrust in ogni caso non solo un interesse individuale del singolo contraente pregiudicato ma quello del mercato in senso oggettivo. Tali specifici e puntuali arresti giurisprudenziali, in ogni caso, però – lo si ribadisce – devono essere contestualizzati nell'ambito dei principi generali che regolano il processo civile e, quindi, non possono in alcun modo sollevare la parte che agisce in giudizio dagli oneri di specifica allegazione e prova dei fatti posti alla base delle proprie pretese.
Inoltre, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, si deve precisare che il provvedimento sanzionatorio della Banca di TA può, senza dubbio, avere valore di cd. prova privilegiata, comunque, soltanto con riferimento alle garanzie personali prestate nel periodo di tempo oggetto che in concreto è stato sottoposto all'esame dell'organo di vigilanza bancaria competente. Pacifico è, infatti, che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'TA abbia riguardato unicamente il modello standard predisposto dall'A.B.I. di fideiussione omnibus e non già anche un eventuale modello standard di fideiussione specifica, ovvero posta a garanzia di una determinata operazione.
Pertanto, ferma la generale applicazione dei principi di diritto forniti dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite anche alle fideiussioni specifiche, con riferimento a tali diverse ed autonome forme di garanzia personale, specie se sottoscritte a distanza di anni rispetto al cd. periodo sospetto (anni 2003 –
2005), vigono certamente oneri di allegazione e prova più rigorosi e, dunque, il garante che agisce in giudizio per ottenere la declaratoria di nullità parziale delle clausole è tenuto alla dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale, dedotta in giudizio, di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, essendo carente già a monte la prova che esista un modello standard di fideiussione specifica - ovvero un'intesa anticoncorrenziale illegittima tra istituti bancari nazionali e già sanzionata da un'autorità amministrativa competente -, che sia stato diffuso ed applicato in maniera sistematica dalle banche in violazione della normativa antitrust e della libertà negoziale dei clienti garanti (cfr. ex multis Tribunale Padova del 7.04.2021).
3.4.2 Tutto ciò premesso e ricostruito in diritto, nel caso di specie, non può ritenersi integrata la lamentata nullità parziale delle clausole contrattuali di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia/deroga al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. - presenti nello schema di contratto predisposto dall'A.B.I. nel 2003, secondo il modello standard che la Banca d'TA, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, in via generale aveva ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali - contenute nella lettera di fideiussione omnibus impugnata (cfr. doc. n. 5 monitorio), in quanto parte opponente si è limitata ad allegare e a provare unicamente la presenza e la conformità delle tre clausole all'interno del singolo regolamento contrattuale sottoscritto in data 27.07.2004, facendo pur sempre espresso riferimento al modello standard di fideiussione omnibus del 2003, senza in alcun modo dimostrare, nemmeno in via quantomeno indiziaria e/o presuntiva, l'esistenza e la persistenza della prassi sostanzialmente diffusa tra vari istituti bancari a livello nazionale di utilizzare moduli di fideiussione conformi allo schema A.B.I., essendone la banca stata parte attiva.
In aggiunta ed in via dirimente, si osserva che parte opponente non ha quantomeno allegato in maniera specifica né tantomeno fornito idonea prova, nel rispetto delle preclusioni processuali, né che l'istituto di credito garantito - che ha predisposto lo specifico contratto di fideiussione omnibus a valle - fosse aderente alle intese dichiarate anticoncorrenziali a monte, né circa l'esistenza e/o la persistenza di un'intesa anticoncorrenziale con riferimento ai successivi rapporti bancari per cui è causa. In mancanza di specifiche allegazioni e prove in ordine alla sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale a valle che riguardi anche l'istituto di credito coinvolto nella specie Controparte_2
con riguardo alle clausole impugnate da parte opponente contenute nella lettera di fideiussione
[...] sottoscritta liberamente dal garante, non si ravvisano profili di nullità derivanti dalla dedotta lesione della libera concorrenza.
In sintesi, quindi, stante la piena validità tanto delle clausole di reviviscenza e di sopravvivenza,
pagina 16 di 20 quanto, nello specifico, della clausola convenzionale di deroga al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c., si rileva l'infondatezza in radice delle conseguenti doglianze relative all'intervenuta estinzione della garanzia personale prestata per inattività della banca nei confronti del debitore principale e, dunque, di liberazione del garante Parte_3
3.4.3 Sempre con riferimento all'eccepita nullità della clausola di deroga convenzionale al termine di decadenza previste dall'art. 1957 c.c., si deve, in ogni caso, in questa sede, rilevare ed esaminare anche d'ufficio la questione relativa alla eventuale violazione della disciplina consumeristica di cui all'art. 33 del d. lgs. n. 206 del 6.09.2005 e alla conseguente abusività della relativa pattuizione convenzionale di deroga, in ragione dei più recenti approdi interpretativi della giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con riferimento all'applicazione della direttiva 93/13/CEE.
A tal proposito, sulla base della limitata documentazione presente in atti e alla luce delle allegazioni assertive formulate dalle parti, il garante nell'ambito dell'operazione di finanziamento Parte_3 bancario della società assume senza dubbio la qualifica di Parte_4 consumatore e, dunque, la garanzia personale rilasciata in favore della banca finanziatrice, rientra certamente, per quanto emerge dagli atti del presente giudizio di merito, nell'ambito dei cd. contratti tra professionista e consumatore, disciplinati dal d. lgs. n. 206 del 6.09.2005 (codice del consumo). Infatti, l'odierna opponente garante, che ha prestato, in solido con altri, la fideiussione omnibus oggetto di causa, risulta in atti una “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), cod. cons., che non può quindi rientrare nell'ambito della nozione di professionista, tenuto conto del fatto che parte opposta non ha allegato specificamente né provato eventuali cariche sociali dallo stesso ricoperte nell'ambito della società di persone garantita ovvero il fatto che l'odierna opponente fosse portatrice di propri interessi economici, quantomeno indiretti, strettamente connessi e funzionali alle operazioni di finanziamento della società garantita e poi fallita.
Sul punto, per un verso, si ricorda che la qualità della parte contraente che ha stipulato il contratto di garanzia e/o di fideiussione deve senza dubbio essere valutata unicamente con riferimento ad un tale autonomo e distinto rapporto contrattuale e, per altro verso, si richiama il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità che, tenendo conto degli approdi interpretativi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, va affermando che nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni assunte da una società commerciale nei confronti di una banca, è necessario determinare se tale persona fisica contraente, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova presenti in atti, abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se invece abbia agito per scopi di natura privata (Cass. n. 8662 del 8.05.2020, nonché Cass. n. 28162 del
31.10.2019). Per completezza espositiva, inoltre, si ricorda che la nozione di consumatore prevista dal già richiamato art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005 è il frutto della fedele trasposizione da parte del legislatore nazionale della direttiva 93/13/CEE del 05/04/1993 che all'art. 2, lett. b) definisce consumatore “qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale”. Ed inoltre, si osserva come una tale definizione abbia trovato analoga trasposizione all'interno dell'ordinamento nazionale, in altre discipline di settore, una tra tutte l'art. 121, primo comma, lett. b) del d.lgs. n. 385 del 01.09.1993. In assenza di specifica prova circa il fatto che la clausola contrattuale di deroga all'art. 1957 c.c. – senza dubbio, particolarmente onerosa, in quanto estende l'oggetto della garanzia personale per il fideiussore, aumentando il rischio di pregiudizio per il patrimonio di quest'ultimo, nonché in concreto contraria al generale principio del favor fideiussoris che caratterizza anche la disciplina codicistica - sia stata oggetto di trattativa individuale ai sensi dell'art. 34, comma 4, cod. cons., essendosi il garante pagina 17 di 20 consumatore limitato a sottoscrivere sul punto un modulo predisposto unilateralmente dalla banca, nel caso di specie, le relative clausole contrattuali di rinuncia preventiva del fideiussore al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., presenti nella lettera di fideiussione sottoscritta da
[...]
devono essere considerate affette dalla nullità parziale di protezione di cui agli artt. 33, Pt_3 comma 1 e comma 2, lett. t) e 36 cod. cons.. Dall'eliminazione della predetta clausola che, in sostanza, limita le difese del consumatore discende, pertanto, il pieno rispristino delle facoltà difensive del consumatore medesimo (ovvero, nella specie, la facoltà di sollevare l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria prestata a causa dell'inattività del creditore nei confronti del debitore principale garantito nei termini di legge).
Inoltre, si osserva che, per quanto di specifico interesse al fine della presente decisione, non è sufficiente la circostanza allegata sul punto da parte opposta per cui una tale clausola è stata specificamente approvata dai contraenti cogaranti per iscritto ex art. 1341, comma 2, c.c., rilevando certamente tale disciplina in generale nell'ambito dei contratti conclusi mediante condizioni generali di contratto, ma non potendosi ritenere di per sé dirimente una tale circostanza fattuale alla luce delle peculiarità della disciplina consumeristica di matrice eurounitaria.
Ancora, in relazione ad eventuali profili ulteriori di nullità, rilevabili anche in via officiosa, per completezza espositiva, si ritiene necessario esplicitare, altresì, in ogni caso, la non abusività e la non vessatorietà della distinta clausola contrattuale “a semplice richiesta scritta”, presente nel regolamento di garanzia personale in esame, nella parte in cui integra una deroga convenzionale al solo onere di attivazione giudiziale previsto dall'art. 1957 c.c. (cfr. Cass. 7345/1995 e Cass. 13078/2008). Una tale clausola pattizia, infatti, ha la funzione non di limitare la proponibilità di eccezioni o difese da parte del consumatore – funzione invece tipica della clausola solve et repete - bensì di affermare in via convenzionale la sufficienza di una modalità alternativa di informazione del garante ovvero la sufficienza di una intimazione stragiudiziale indirizzata al garante.
Peraltro, si deve osservare che una tale specifica clausola pattizia, a differenza delle cd. clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga ai termini decadenziali di cui all'art. 1957 c.c., non rientra nemmeno nell'ambito di analisi e di accertamento condotto dalla Banca d'TA con proprio provvedimento del 2005 sul modello standard di fideiussione predisposto dall'A.B.I. nel 2003.
3.4.4 Dunque, stante quantomeno l'accertata nullità di natura consumeristica della clausola contenuta nel regolamento contrattuale di fideiussione omnibus sottoscritto in data 27.07.2004 dal garante che espressamente deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c., e tenendo in Parte_3 considerazione la complessiva documentazione prodotta dalle parti nell'ambito del presente giudizio di cognizione ordinaria, l'odierna opponente non può, comunque, ritenersi liberata dall'obbligazione di garanzia personale assunta nei confronti dell'originaria banca finanziatrice e poi del subentrato cessionario del credito bancario chirografario, rimasto insoddisfatto in sede fallimentare.
In via di ragione maggiormente liquida, infatti, tenuto conto dello specifico contenuto della raccomandata A/R, datata 20.04.2007 ed inviata da al debitore principale e Controparte_8 contestualmente anche ai soci e ai garanti (cfr. doc. n. 4 monitorio) – circostanza fattuale peraltro non oggetto di specifica contestazione ad opera delle parti nell'ambito del presente giudizio di opposizione
- non si ritiene configurabile alcuna decadenza della società opposta ai sensi dell'art. 1957 c.c. né alcuna conseguente liberazione del cogarante opponente in relazione al saldo debitorio complessivo derivante dai rapporti bancari in essere, sino alla revoca anticipata degli stessi e al relativo passaggio a sofferenza dell'intera posizione debitoria insoluta. A tal proposito, ci si limita a richiamare, da un lato, l'orientamento sostanzialmente pacifico della giurisprudenza di legittimità nel ritenere che “il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta
pagina 18 di 20 prestazione del debitore;
ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali” (cfr. Cass. n. 7883 del 28.03.2017 nonché già Cass. n. 27333 del 12.12.2005) e, dall'altro, a ricordare brevemente che la norma in esame è espressione proprio dell'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria a quella principale garantita e del generale principio del cd. favor fideiussoris, per cui, nell'ambito della disciplina della fattispecie tipizzata di cui agli artt. 1936 e ss. c.c., è previsto che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Consolidata è senza dubbio l'interpretazione giurisprudenziale in merito al campo di applicazione di tale fattispecie codicistica e alla nozione di “istanza” che, a pena di decadenza, deve essere proposta contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore e che si riferisce unicamente a mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, sia di cognizione sia di esecuzione (cfr. Cass. n. 1724 del 29.01.2016).
Diversamente, però, con specifico riferimento alla figura atipica (di creazione giurisprudenziale) di fideiussione a prima e/o semplice richiesta scritta – quindi, caratterizzata da accessorietà limitata e da un maggior rischio assunto ontologicamente dal fideiussore in sede di libera scelta di assunzione della garanzia personale – si condivide l'interpretazione fornita da parte della giurisprudenza di legittimità che ammette una deroga alla norma in commento nel senso di ritenere che il creditore, in questi specifici casi, non ha l'onere di intraprendere tempestivamente un'azione giudiziale contro il debitore principale, essendo sufficiente una richiesta scritta di formale messa in mora del debitore principale per evitare la decadenza comminata al creditore che resti inattivo (cfr. Cass. nn. 27333/2005 e 2742/2002). Ciò risulta, a fortiori, valido con riferimento ad un contratto autonomo di garanzia – del tutto privo del carattere dell'accessorietà rispetto all'obbligazione principale garantita – come confermato dall'orientamento giurisprudenziale per cui “in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (cfr. Cass. n. 22346 del 26.09.2017). Da tutto ciò consegue, senza dubbio, che la richiesta scritta e stragiudiziale di pagamento, inoltrata dalla banca cedente alla società garantita in data Parte_4
20.04.2007, per un verso, determina il dies a quo del termine di decadenza semestrale, in quanto la in forza delle clausole convenzionali, comunica che “le linee di credito a Controparte_8 suo tempo accordateVi devono intendersi revocate con effetto immediato” ovvero di tutti i rapporti bancari ivi elencati e che coincidono con quelli oggetto del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
mentre, per altro verso, la medesima raccomandata integra una formale costituzione in mora del debitore principale in relazione al complessivo saldo debitorio derivante dai rapporti contrattuali ivi espressamente menzionati, con contestuale diffida ad adempiere a tutti i soggetti obbligati in solido, e quindi in primis alla società garantita, all'epoca in bonis, nonché ai soci della stessa. A quest'ultimo proposito e sulla base del dato testuale, infatti, si osserva che una tale comunicazione contiene senza dubbio l'esplicitazione di una pretesa economica debitamente titolata da parte del creditore, nonché un'intimazione scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile ed oggettiva volontà del titolare del credito, ovvero all'epoca della banca finanziatrice, di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora.
pagina 19 di 20 Una tale istanza scritta e stragiudiziale di pagamento contro il debitore principale è certamente idonea nel caso di specie ad evitare la decadenza del creditore nei confronti dei cogaranti ex art. 1957 c.c.. Inoltre, l'odierna parte opposta ha documentato di aver poi proseguito con la necessaria diligenza nel recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale, insinuandosi allo stato passivo del fallimento della società senza ottenere soddisfazione (cfr. Parte_4 doc. nn.
6-8 monitorio).
Pertanto e per tutte le ragioni in precedenza evidenziate, la lettera di fideiussione omnibus sottoscritta in data 27.07.2004 (cfr. doc. n. 5 monitorio) risulta pienamente valida ed efficace nei termini in precedenza descritti ed impone all'odierna opponente di adempiere alle Parte_3 obbligazioni di garanzia personale assunte, ovviamente nel rispetto dei limiti convenzionali e di legge, stante l'incontestato inadempimento della società debitrice principale Parte_4
prima, e, poi, delle socie illimitatamente responsabili, a chiusura della procedura
[...] concorsuale di fallimento, e . Parte_2 Parte_1
4. In merito alla liquidazione delle spese di lite
Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi in tutte le fasi processuali, ad eccezione della fase istruttoria / trattazione, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata, che deve essere liquidata nei valori minimi;
il tutto in relazione al valore della controversia (domanda), ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Nel caso di specie, con riferimento al presente procedimento di cognizione ordinaria non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza delle parti opponenti, come meglio chiarito in motivazione e tenuto conto dell'integrale rigetto dei plurimi motivi di opposizione proposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa recante numero 3441/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'opposizione proposta dalle parti opponenti e Parte_2 Parte_1 per le ragioni di cui in motivazione. Parte_3
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 883/2022 in ogni sua parte: capitale, interessi quali ivi indicati, spese di lite quali ivi liquidate E LO DICHIARA ESECUTIVO.
3. CONDANNA le parti opponenti e in solido Parte_2 Parte_1 Parte_3 tra loro, al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite del presente Controparte_1 procedimento di opposizione – che si aggiungono quindi a quelle già liquidate in decreto ingiuntivo - che si liquidano in euro 6.713,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge.
Forlì, 16 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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