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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/04/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 5826/2023 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Circolazione stradale-risarcimento danni ”
VERTENTE
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Jacopo Piampiani Parte_1
-Appellante- E
rappresentata e difesa Controparte_1
-Appellata-
CP_2
-Appellato contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Empoli, Parte_1
convenne in giudizio e la il CP_2 Controparte_1
pagina 1 di 11
FA233YF e la seconda compagnia assicuratrice per la rca, al fine di sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni alla persona subiti in conseguenza di un sisnistro in cui era stato coinvolto.
Sostenne parte attrice, a fondamento della propria domanda, che il giorno 15
Ottobre 2017, alle ore 18.30 circa, in Empoli, mentre stava percorrendo Via
Monteboro a bordo della vettura DA tg. DF 366ZW, di proprietà di tale si era visto invadere la propria corsia di marcia Persona_1
dall'autovettura condotta da . CP_2
Quest'ultimo, provenendo da Via del Terrafino, non aveva rispettato il segnale di stop, così che , nel tentativo di evitare la collisione tra i due mezzi, Parte_1
si era visto costretto ad una manovra di emergenza che gli aveva fatto urtare il guard rail, finendo la propria corsa in un fosso laterale alla strada percorsa.
Sostenne che, in seguito al sinistro, aveva riportato lesioni personali, ivi compreso un disturbo post traumatico da stress, quantificabili in 7% di invalidità permanente, ed era stato costretto ad un periodo di inabilità temporanea totale di 14 gg., di 16 gg. parziale al 75% e di 13 gg. a decrescere.
Dedusse, infine, che proprio per la sintomatologia ansiosa sviluppata in esito al sinistro, quale insonnia totale, difficoltà di concentrazione, condotte di evitamento della guida, aveva dovuto abbandonare il proprio lavoro di autista di autobus e quantificò l'ammonatrre del danno risarcibile in € 10.267,52, già al netto della somma ricevuta dalla compagnia convenuta, pari ad € 4.350.
Rimase contumace . CP_2
Resistette, invece, la argomentando che la Controparte_1
somma corrisposta in sede stragiudiziale era satisfattiva del danno.
La causa venne istruita anche mediante CTU medico legale sulla persona dell'attore ed estimativa dei danni dallo stesso riportati.
pagina 2 di 11 Il Giudice di pace di Firenze, con sentenza n. 241/2022, rigettò la domanda e condannò parte attrice al pagamento delle spese legali per € 3.000, oltre accessori.
Osservò il primo Giudice, a fondamento del proprio decisum, che «parte attrice, pur rimanendo a suo dire, estremamente scossa dal sinistro tanto da dover ricorrere a cure psichiatriche […] dichiara però, con estrema precisione, la velocità tenuta prima dell'incidente
e cioè 45 km/h»; che «non risulta alcun intervento di personale di soccorso sanitario e non risulta alcun intervento delle Forze dell'Ordine per i rilievi dell'incidente. […] a ciò si aggiunga che neppure è stata richiesta la citazione di nessun testimone in grado di dare riscontro anche indiretto all'effettivo verificarsi del sinistro. In atti è stata prodotta fattura relativa al soccorso stradale del veicolo condotto dall'attore ma non è stato anche richiesto
l'esame quale teste del personale che ha materialmente provveduto all'operazione di soccorso stradale».
Evidenziò, ancora, che «parte attrice dichiara che un danno al veicolo è stato prodotto ma non risulta in atti nessun tipo di prova in ordine al danno medesimo».
Affermò infine che «in conclusione: il sinistro stradale per cui è causa risulta solo ed esclusivamente dalle mere dichiarazioni e allegazioni di parte attrice senza che sia fornito alcun tipo di riscontro (rilievo del sinistro ad opera delle Forze dell'Ordine, intervento di personale del 118 sul luogo dell'incidente, documentazione dei danni a carico del veicolo). La parte convenuta che risulta aver sottoscritto il modulo cid non è presente e quindi neppure sotto tale profilo è possibile ottenere riscontro. Alla luce delle numerose anomalie evidenziate neppure può darsi per provata la circostanza in quanto non contestata da parte convenuta».
Avverso la predetta sentenza proponeva appello , affidando le Parte_1
proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:
1) Erronea valutazione degli elementi del fatto costitutivo e degli elementi di prova allegati dall'attore e comunque erronea mancata affermazione di responsabilità del nella causazione del sinistro de quo CP_2
2) Violazione e/o comunque falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.
pagina 3 di 11 Il Giudice di prime cure aveva ritenuto non provato il verificarsi del sinistro in ragione di un'errata interpretazione del CID e senza valorizzare, in base al principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc, il contegno processuale della parte convenuta la quale non aveva fornito, né provato, una diversa dinamica del sinistro stesso e, anzi, in sede preprocessuale aveva anche formulato un'offerta reale, ritenuta non congrua, per il risarcimento del danno conseguente proprio al sinistro in questione.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, evidenziando come le somme corrisposte dall'appellata nelle fasi precedenti il giudizio non potessero considerarsi satisfattive del danno patito da parte dallo e ciò anche Pt_1
laddove si fossero prese a riferimento le risultanze della CTU spiegata in corso di causa, peraltro riduttiva in ordine all'accertamento e ai danni alla salute da egli patiti, residuando a proprio favore comunque un credito minimo di €
594,01.
Si costituiva la contestando Controparte_1
quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Sosteneva la correttezza della sentenza resa dal primo giudice, evidenziando di avere già corrisposto all'attore, a titolo di risarcimento del danno, una somma addirittura maggiore rispetto alla quantificazione del danno operata in sede di
CTU nel corso del giudizio di primo grado.
La causa, sulle conclusioni delle pati così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10.12.2024, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento, e le domande attoree non possono essere accolte, ancorché sulla pagina 4 di 11 scorta di una motivazione diversa rispetto a quella fornita dal giudice di primo grado.
Ed invero, ha errato il primo giudice nel ritenere non provato il verificarsi del sinistro in discorso.
È in atti, infatti, fin dal primo grado (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione in giudizio per il primo grado), il modulo di constatazione amichevole di incidente, a doppia firma di entrambe gli automobilisti coinvolti nel sinistro per cui è causa, il quale ne riferisce chiaramente la dinamica.
Si riscontra, infatti, sul documento in questione, a descrizione della condotta del veicolo A (la Golf tg. FA233YF, una crocetta in CP_3
corrispondenza della voce n. 17 “non aveva osservato il segnale di precedenza o il semaforo rosso” e, a descrizione della condotta del veicolo B (la DA tg. DF 366 ZW condotta dall'attore), una crocetta in corrispondenza della voce n. 16 “proveniva da destra”.
Al fine di valutare al rilevanza probatoria di detto documento, è del tutto irrilevante la circostanza che la parte convenuta in primo grado (regolarmente e, pertanto, correttamente dichiarata contumace) non fosse presente in giudizio.
Giova rammentare, infatti, che, a livello normativo, l'art. 143, comma
2, Codice Assicurazioni Private, prevede che: "Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso".
I problemi interpretativi sorti in merito alla opponibilità di tale dichiarazione all'assicuratore, quale soggetto diverso dai conducenti che hanno firmato la dichiarazione, sono stati risolti dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
10311/2006, con la quale le Sezioni Unite hanno chiarito che il giudizio, a tal riguardo, deve essere uniforme e unitario per tutte le parti (danneggiato, responsabile e assicuratore), senza che il modulo possa valere in maniera pagina 5 di 11 differente tra questi, alla luce dell'art. 2733 c.p.c., comma 3 secondo cui, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice, con l'ulteriore precisazione che «in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti»(Cass. n.
15431/2024; Cass. n. 29146/2017).
Nel caso di specie, tuttavia, parte appellata non ha fornito alcun elemento indiziario utile a fare supporre che il sinistro stradale potesse essersi verificato secondo modalità diverse da quelle dell'attore, men che mai tale prova contraria è emersa in maniera chiara e incontrovertibile.
Lo stesso contegno dalla stessa tenuto in sede stragiudiziale (con il riconoscimento, in favore di parte attrice, di una somma a titolo di risarcimento del danno) sconfessa una simile ricostruzione.
La semmai, ha contestato unicamente (e Controparte_1
sulla base delle medesime allegazioni fattuali dell'attrice, in ordine alla dinamica) l'ascrivibilità dell'integrale responsabilità ad , in CP_2
particolare assumendo che, non essendovi stata collisione tra i due mezzi ed essendo la DA uscita fuori strada in conseguenza della manovra emergenziale dell'attore appellante, proprio la condotta di quest'ultimo avrebbe avuto un ruolo nella causazione del danno così come in effetti prodottosi.
Va anche rilevato che la numerosa serie di circostanze ritenute dal Giudice di pace di Empoli incongruenti con il verificarsi di un sinistro nei termini descritti ed allegati dalle parti (la mancanza di testimoni, l'omessa richiesta di sentire un teste a conferma della fattura del soccorso stradale prodotta in atti, le pagina 6 di 11 considerazioni sul danno arrecato alla DA nel sinistro per cui è causa,
l'esistenza di altri sinistri riferibili all'attore), non appaiono, a parere di questo giudice, superare il vaglio dell'art. 2729 c.c. in quanto, in verità, non univocamente interpretabili.
In ordine all'attribuzione della responsabilità per il sinistro in oggetto, va fatta applicazione dell'art. 2054 c.c. I comma e della regola generale per la quale il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di specie è pacifica l'infrazione alle norme del codice della strada compiuta da il quale si immetteva nella strada percorsa CP_4
dall'appellante, omettendo di arrestarsi al segnale di STOP ed invadendo la corsia di marcia percorsa da quest'ultimo.
In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo per andare esente da responsabilità deve guidare nel rispetto di tutte le regole di prudenza e diligenza, come espressamente previste dagli artt. 140 c.d.s. (ai sensi del quale gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione), 141 c.d.s. (il quale impone di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza) e 145 c.d.s. (il quale espressamente prescrive che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione o intercettando la traiettoria di altro veicolo devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti).
Non vi sono, al contrario, elementi concreti (non provati, ma a ben vedere neppure specificamente allegati dalla compagnia convenuta ed odierna appellata) che possano condurre ad ascrivere anche a parte appellante un'eventuale inosservanza delle regole della strada e comportare l'affermazione di una sua colpa concorrente nella causazione del sinistro.
Né può trovare applicazione, nel caso concreto, la regola di cui al secondo comma della richiamata disposizione, che in via sussidiaria sussidiaria fonda pagina 7 di 11 una presunzione di pari corresponsabilità, non da ultimo in quanto norma precipuamente dettata con riferimento all'ipotesi dello scontro tra veicoli
(scontro in verità non verificatosi nel caso di specie).
Premesso ciò in punto di an, occorre, pertanto procedere alla quantificazione del danno patito da , in accordo con le risultanze della CTU medico Parte_1
legale effettuata nel corso del giudizio di primo grado dal Dott. che Per_2
si ritiene ben argomentata a seguito di un percorso di analisi e di verifica razionale, ben motivato ed immune da vizi logici.
Orbene, il CTU rilevava nell'attore un trauma contusivo con relativa frattura della F1, complicato da moderata alterazione reattiva dello stato psichico, oltre alla frattura del I raggio del V dito della mano destra, valutandone gli esiti alla luce «del ruolo funzionalmente più rilevante svolto dalla mano destra in presenza di amputazione delle falangi del II, III e IV della mano sinistra» e quantificando, in definitiva, il danno subito dallo in 3% di postumi permanenti, con inabilità Pt_1
temporanea in totali 43 giorni, da suddividere in 14 giorni a totale, 16 al 50% e
13 giorni al 25%, giudicando congrue le spese allegate pari ad € 750,20.
Si procede, quindi, alla quantificazione del danno biologico da inabilità sia temporanea che permanente secondo il disposto di cui all'art. 139 Codice
Assicurazioni Private(D.lgs. n. 209/2005) per il risarcimento del danno delle lesioni c.d. micro permanenti da circolazione stradale, ottenendo i seguenti importi:
- 14 giorni di inabilità temporanea assoluta: € 773,36;
- 16 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%: € 441,92;
- 13 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%: € 173,53.
Totale degli importi come sopra determinati pari ad € 1.394,81.
Per quanto attiene al danno non patrimoniale relativo alla invalidità permanente, questo viene liquidato sulla base dei criteri previsti dalla predetta norma, con importo crescente "in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità", calcolato in base all'applicazione a pagina 8 di 11 ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente e ridotto con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5% per ogni anno a partire dall'undicesimo anno di età.
Tenuto conto, appunto, dell'età del danneggiato al momento del sinistro (anni
55) e della percentuale di invalidità permanente riscontrata dal CTU (3%), si ottiene un importo di € 2.642,97.
Ne consegue che l'importo da liquidarsi a titolo di danno non patrimoniale è pari ad € 4.037,78 (€ 1.394,81 per la inabilità assoluta e temporanea;
€ 2.642,97
a titolo di danno non patrimoniale di natura permanente).
Devono riconoscersi, altresì, le spese documentate e ritenute congrue dal CTU per € 750,20.
In definitiva, il danno da liquidarsi in favore di parte appellante è pari ad €
4.787,98.
Trattandosi di importo espresso in moneta attuale niente sarà dovuto a titolo di rivalutazione monetaria (Cass. n. 3131/2010; Cass. n. 16237/2005).
Non può essere liquidato un ulteriore importo a titolo di incremento previsto dal co 3 del citato art. 139 in quanto lo ha allegato di avere dovuto Pt_1
allontanarsi temporaneamente dal lavoro in conseguenza del disturbo post traumatico da stress insorto in esito al sinistro, ma tale nesso causale non è stato, in verità, poi effettivamente dimostrato in corso di causa e le risultanze della CTU, che pure ha affrontato la tematica della compromissione dell'integrità psichica dell'appellante in esito al sinistro, non autorizza ad alcun incremento degli importi come sopra determinati a questo titolo, né al riconoscimento di diverse voci di danno (per esempio con riferimento alla cd. perdita della capacità lavorativa specifica).
Si rammenta che tale incremento, fino al 20%, è normativamente previsto se la menomazione incide in misura rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali documentati e accertati in modo obiettivo o quando la stessa ha causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità. pagina 9 di 11 Parte attrice in primo grado si è sottratta a tale rigoroso onere probatorio.
Quanto, infine, al risarcimento del danno morale si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che «in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento»(Cass. n. 339/2016).
Anche per tale aspetto del danno alla salute, parte attrice non fornito alcun adeguato riscontro probatorio a fronte della propria pretesa risarcitoria.
Come evidenziato supra, lo ha già perecepito ante causama la somma di € Pt_1
4.350 corrispostagli in data 3 Novembre 2018 e che, attualizzata secondo rivalutazione monetaria storica, corrisponde alla data odierna ad € 5.155.
Poiché il predetto importo(attualizzato) è superiore all'importo(anch'esso attualizzato) del risarcimento riconosciuto a parte attrice nelle fasi delle trattative precedenti all'introduzione del giudizio di prime cure, parte appellata non potrà essere condannata al versamento di alcuna somma ulteriore in favore della parte appellante.
Tanto comporta il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 5.200,01 ed € 10.000
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
pagina 10 di 11 S.A. avverso la sentenza n. 241 resa dal Giudice di pace di Empoli in data
27.12.2022, che integralmente conferma;
condanna parte appellante alla rifusione, in favore della appellata, delle spese processuali del presente grado del giudizio che liquidano, complessivamente, in
€ 3.397 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
visto l'art. 13 co 1 quater DPR n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 9.IV.2025
Il Giudice
-dr. Massimo Maione Mannamo-
pagina 11 di 11