CA
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/06/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 542 R.G.A. 2023 , promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dagli Avvocati SPARACINO MARIA GRAZIA e Pt_1
RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- Appellante - C O N T R O
, Controparte_1 Controparte_2
e Controparte_3 CP_4
- Appellati contumaci - E
e , rappresentati e difesi dall' Controparte_5 CP_6
Avvocato OLIVERI GABRIELE EMILIO
- Appellati – All'udienza del 29/05/2025 le parti costituite hanno concluso come in atti IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza n. 3977/2022 del 7/12/2022 il Tribunale di Palermo G.L., previa riunione dei distinti ricorsi, ha accolto le domande proposte dai su nominati ricorrenti, tutti autisti titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi, nei confronti dei quali l' sulla scorta del verbale ispettivo n. 000683548/DDL del 4.10.2016 Pt_1 redatto nei confronti della Cooperativa AutoradioTaxi di Palermo, previo disconoscimento degli enunciati rapporti di lavoro subordinato, aveva riqualificato l'attività da costoro svolta in lavoro autonomo e richiesto, attraverso autonomi accertamenti ispettivi trasfusi negli impugnati avvisi di addebito, il versamento della contribuzione alla gestione artigiana.
1 Dissentendo dalla tesi formulata dall' - siccome poggiante sulla natura CP_7 giuridica della cooperativa di servizi e delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva - il G.L. ha recepito la proposta qualificazione di cooperativa di produzione e lavoro e considerato non ostative le circostanze emerse – dal verbale ispettivo e dalla compiuta istruzione - del mancato conferimento alla proprietà collettiva degli automezzi e delle licenze individuali;
quindi, avendo tributato maggiore attendibilità alle contrastanti versioni rilasciate dai lavoratori in occasione della prova testimoniale, ha ritenuto che la natura subordinata o autonoma dei rapporti di lavoro andasse verificata dal giudice in concreto sulla scorta delle accertate modalità di espletamento del rapporto di lavoro. Ha concluso pertanto che queste ultime erano risultate indicative della sussistenza del vincolo di soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro;
in particolare, dalle dichiarazioni degli autisti e degli informatori escussi, era emerso che i turni di servizio venivano predisposti dal Presidente della cooperativa e che essi autisti, quali soci lavoratori, erano vincolati all'osservanza degli orari e delle zone di servizio ivi stabilite;
che, inoltre, i ricorrenti avevano l'obbligo di avvisare la cooperativa in caso di assenza e, se questa fosse dipesa da malattia, di allegare un certificato medico;
che, ancora, i lavoratori fruivano delle giornate di ferie previamente concordate con il Presidente della cooperativa. Quanto alla forma della retribuzione, questa era corrisposta alla fine di ogni mese ed accompagnata dalla consegna della busta paga redatta dal consulente del lavoro che curava il versamento all' dei contributi previdenziali in conformità al Pt_1 regime orario – full time o part-time - contrattualizzato. Sul punto, fin dalla fase ispettiva, gli autisti avevano dichiarato che erano soliti consegnare una volta al mese gli incassi delle corse percepiti in contanti o le ricevute dei pagamenti POS, trattenendo gli importi relativi alle spese sostenute per i rifornimenti e per le manutenzioni che erano a carico della cooperativa;
quest'ultima si addossava pure l'onere economico delle tasse di proprietà e delle polizze assicurative. Pertanto, l'operazione di conguaglio mensile, imposta dalla necessità di scorporare gli introiti dipendenti dalle operazioni in convenzione con terzi e dai pagamenti POS, si traduceva pur sempre nella erogazione di una retribuzione fissa e predeterminata pari all'importo riportato nella busta paga redatta dal consulente. Con il che si riportava a coerenza quanto dichiarato dagli autisti durante la fase ispettiva a proposito del fatto che il loro compenso corrispondeva agli incassi,
2 essendo ciò incompatibile con la variabilità dell'importo di volta in volta percepito nell'arco di un mese. Avverso questa sentenza ha interposto appello l' che ne mette a nudo le Pt_1 antinomie logiche e le irrisolte contraddizioni interpretative della vicenda processuale in disamina. Premette l' che, quanto alle posizioni dei lavoratori e CP_7 CP_3
essi avevano già proposto opposizione avverso distinti avvisi di addebito CP_4 relativi a pretese contributive per periodi pregressi (fondate sui medesimi presupposti dei crediti per cui oggi si procede) e che tali giudizi si erano estinti perché abbandonati dai ricorrenti, ciò consolidando non solo la pretesa azionata dall' ma anche l'accertamento dei suoi presupposti giuridici. CP_7
In linea generale, poi, l'appello dell' censura l'impianto logico- CP_7 valutativo della sentenza di primo grado e segnatamente la scelta aprioristica di tributare credibilità alle dichiarazioni rese in sede giudiziale dai lavoratori - e/o da colleghi di costoro titolari di interesse indiretto quali parti in altri complanari giudizi
– a fronte del dato del tutto antinomico e inconciliabile discendente da plurimi elementi indiziari. In primo luogo, l'appellante invoca gli argomenti procedenti dalle fonti regolatorie del servizio di auto pubblica - (Legge n. 21/1992 e Regolamento del Comune di Palermo - in ragione delle quali lo svolgimento in forma associata del servizio ammetteva alternativamente l'opzione giuridica dell'esercizio in cooperativa di produzione e lavoro o della cooperativa di servizi, postulando tuttavia la prima ipotesi la necessità del conferimento alla proprietà collettiva della titolarità del mezzo, circostanza quest'ultima assente nella fattispecie in esame. In secondo luogo, si sottolinea la carenza nel corredo documentale dei contratti di lavoro di natura subordinata – di fatto soltanto enunciati – e/o di registrazioni asseverative delle dichiarate modalità di pagamento della retribuzione ed il patente ed irrisolto conflitto tra quanto dichiarato dai lavoratori agli ispettori dell' e le contrastanti versioni, equivalenti a vere e proprie ritrattazioni, rese in Pt_1 sede giudiziale dagli stessi autisti, volte a offrire un quadro inverosimile e corrivo ad una rappresentazione dei fatti in nessun modo riscontrata o supportata da altre autonome fonti di prova.
*** Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di Controparte_1
, e , regolarmente
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4 citati e non comparsi. Ciò posto, l'appello è fondato.
3 Il servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici rinviene la propria fonte regolatoria nella Legge n. 21/1992 la quale all'art. 7 inquadra soggettivamente gli operatori autorizzati all'esercizio dell'attività nelle seguenti categorie: a) titolari di impresa artigiana di trasporto, iscritti all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443; b) cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) consorzi tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1. E' precisato che nei casi di esercizio in forma associata dell'attività è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Secondo la giurisprudenza amministrativa pronunciatasi in ordine alla gestione collettiva del servizio taxi, una cooperativa di produzione e lavoro si caratterizza per la gestione complessiva del servizio taxi, ponendosi come datore di lavoro dei soci-lavoratori, e deve pertanto avere non solo la disponibilità delle licenze conferite ma anche la proprietà o l'usufrutto dei mezzi di produzione. Il conferimento della licenza avviene attraverso un conferimento funzionale autenticato dalla pubblica amministrazione, mentre il trasferimento del veicolo si attua mediante passaggio di proprietà o costituzione di usufrutto. La titolarità della licenza rimane in capo alla persona fisica, che può rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza o esclusione dalla cooperativa, ma la disponibilità del veicolo deve necessariamente essere trasferita alla cooperativa, non essendo compatibile con la natura della cooperativa di produzione e lavoro una proprietà individuale del mezzo. Tale assetto è funzionale alla qualificazione della cooperativa come datore di lavoro e alla realizzazione della "proprietà collettiva" che caratterizza questa forma di esercizio del servizio taxi, diversamente da quanto accade nelle cooperative di servizi dove il servizio è gestito direttamente dal titolare della licenza (v. Consiglio di Stato n.9853/2023). Orbene, nel giudizio di primo grado i lavoratori avevano dedotto che la cooperativa Autoradiotaxi si era costituita in forma di cooperativa di produzione e lavoro ma che, a causa della difettosa disciplina secondaria adottata dal Comune di Palermo non fosse previsto un sistema di autenticazione per il conferimento
4 funzionale delle licenze onde si era preferito adottare lo schema del comodato d'uso del mezzo alla cooperativa. Tale argomento prova troppo. Va premesso che il principale scopo sociale della cooperativa Autoradiotaxi, quale risulta dalla visura camerale in atti (v. allegato 2 produzione appellati costituiti), ne definisce il connotato tipico di organismo di servizio realizzato mediante l'esercizio “per i propri soci, senza fine di lucro, (di) una stazione ricevente e trasmittente, collegata con autotaxi”, funzionale all'assegnazione delle corse in tempo reale;
la previsioni statutarie aggiungono che “per il raggiungimento dello scopo sociale i soci possono dare prestazioni lavorative personali, temporanee o continuative, la cui natura e modalità ed il cui compenso saranno stabiliti dall'assemblea ordinaria”; ciò posto, non risulta dagli atti l'esistenza di alcuna clausola societaria e/o alcun atto di conferimento attestante il passaggio della titolarità del mezzo alla proprietà collettiva, elemento quest'ultimo che la legislazione menzionata individua come quid discretivo per l'inquadramento dell'organismo nel novero delle cooperative di produzione e lavoro. Né la carenza regolatoria riguardante il sistema di autenticazione degli atti di conferimento delle licenze individuali all'ente collettivo poteva configurare variabile idonea a caratterizzare diversamente l'identità del soggetto giuridico come risultante dalla tipizzazione legale. L'analisi delle clausole statutarie conduce piuttosto a negare la natura giuridica di cooperativa di produzione e lavoro e per l'effetto preclude l'astratto inquadramento degli autisti di taxi nella nozione di soci lavoratori intorno alla quale legittimare la costruzione di un rapporto di carattere subordinato. Ad ogni modo, anche a voler aderire all'impostazione tracciata dalla sentenza di primo grado, l'incompatibilità sul piano statutario ed astratto della figura giuridica adottata con il concetto di subordinazione non esclude che in concreto l'assetto dei rapporti interni al sodalizio possa avere assunto i connotati dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico degli organi della cooperativa. Su tale premessa si fonda tutto l'impianto della decisione di primo grado allorquando riferisce dell'orientamento giurisprudenziale per il quale ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall'effettivo svolgimento del rapporto, essendo il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto
5 elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione (ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, c.c.), ma anche ai fini dell'accertamento di una nuova e diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare singole sue clausole e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista, da autonoma a subordinata;
con la conseguenza che, in caso di contrasto fra i dati formali iniziali di individuazione della natura del rapporto e quelli di fatto emergenti dal suo concreto svolgimento, a questi ultimi deve darsi necessariamente rilievo prevalente nell'ambito di una richiesta di tutela formulata tra le parti del contratto (Cass. n. 23324/2021). Ed ha pertanto soggiunto il G.L. che, nel caso che occupa, gli indici di subordinazione sono dati dalla “retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
l'orario di lavoro fisso e continuativo;
la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali;
il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia;
l'inserimento nell'organizzazione aziendale.” In tale direzione la sentenza ha valorizzato il responso delle prove testimoniali convergenti nel fornire un quadro dei rapporti intrasocietari, caratterizzato dall'ingerenza pervasiva del Presidente della Cooperativa il quale disponeva le concrete modalità di esecuzione della prestazione da parte dei ricorrenti sulla base della predisposizione di un calendario dei turni onde assicurare l'integrale copertura degli orari e delle zone adibite a parcheggio;
gli autisti escussi hanno precisato che costoro erano tenuti a comunicare per tempo gli impedimenti e a giustificare le eventuali assenze anche mediante l'invio di certificazione medica;
hanno, ancora, dichiarato che le spese connesse all'attività lavorativa erano interamente a carico della cooperativa ed, analogamente, sulla cooperativa ricadevano i costi di manutenzione, di circolazione e di assicurazione dei veicoli. Quanto alla retribuzione, è stato riferito che la stessa veniva erogata in misura fissa a cadenza periodica, anche se poteva accadere che gli autisti trattenevano le somme che risultavano a proprio favore in sede di conguaglio mediante compensazione tra quanto complessivamente incassato e le somme anticipate per rifornimenti e/o manutenzioni a carico della cooperativa. Tale essendo il contenuto sintetico delle versioni unanimemente offerte in sede di giudizio, questa Corte non può fare a meno di sottolineare e stigmatizzare la clamorosa dissonanza con quanto da alcuni testi dichiarato agli ispettori, laddove la realtà rappresentata riproduceva un quadro fattuale decisamente antitetico.
6 Rilevante ai fini della formazione del convincimento di questo giudice si presenta in particolare la dichiarazione a suo tempo resa agli ispettori dal legale rappresentante della cooperativa, , laddove lo stesso precisava Testimone_1 che “… ogni tassista paga l'assicurazione del suo veicolo, si occupa personalmente e a proprio carico dei lavori di meccanica, carrozzeria e revisione del veicolo, dell'approvvigionamento del carburante e provvede a versare all' la contribuzione dovuta …preciso che noi tassisti Pt_1 godiamo di piena autonomia, ci gestiamo le ore di lavoro come vogliamo ma dobbiamo lavorare 24 (ventiquattro) giorni al mese ed eventuali assenze le recuperiamo…”.”. Convergevano con tale dichiarazioni anche le informazioni rese dai tassisti, i quali altresì precisavano di lavorare in autonomia, nel senso che davano, di volta in volta, la propria disponibilità a lavorare al mattino o al pomeriggio, di sostenere a proprio esclusivo carico le spese di manutenzione, carburante, bollo e assicurazione del mezzo, di versare mensilmente una quota associativa per le spese della cooperativa;
che, a fine mese, gli incassi, al netto delle spese, del versamento della suddetta quota e di una somma che versavano alla cooperativa per il pagamento dei contributi, restavano ai tassisti, senza garanzia di una retribuzione minima fissa (cfr. dichiarazioni rese da , Tes_2 Per_1 Per_2 Tes_3
e, in termini analoghi, tutti gli altri sentiti dagli ispettori). Per_3
Orbene, l'evidente discrasia tra le contrapposte versioni rilasciate a distanza di tempo dai soci lavoratori da un lato restituiscono un quadro probatorio altamente contaminato da fattori extra-processuali, dall'altro, in assenza di plausibili giustificazioni di siffatto ribaltamento, non possono non suscitare legittime perplessità in ordine alle ragioni delle ritrattazioni operate. Soccorre in tale contesto la giurisprudenza di legittimità la quale, a proposito del contrasto tra le dichiarazioni rese in sede ispettiva e quelle rilasciate davanti al giudicante ha avuto modo di precisare che, ferma restando l'efficacia probatoria riservata dalla legge ai verbali ispettivi – i quali fanno piena prova soltanto dei fatti che i funzionari attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti – si possa riconoscere valenza probatoria alle dichiarazioni rilasciate agli ispettori dai lavoratori anche in difetto di una loro specifica conferma in giudizio. Ciò in quanto
“ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche (…) il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità” (Cass. n. 10427/2014; Cass. n. 15703/2008). Tanto che “le dichiarazioni rese dai dipendenti, in sede di ispezione, possono bastare da sole a sanzionare il datore di lavoro per il suo comportamento contrario alla legge;
infatti, sebbene i verbali redatti dagli ispettori facciano piena prova - fino a querela di falso - solo dei fatti che i
7 funzionari attestano avvenuti in loro presenza, tuttavia, per le altre circostanze riferite dai verbalizzanti e per le dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro contenuto in concorso di altri elementi e la mancata richiesta di altri mezzi istruttori, consentano al giudice di ritenere provati i fatti in questione"( Cass. 24416/2008). In disparte, allora, la querelle intorno alla distribuzione dell'onere della prova – se a carico dell'ente che ha effettuato il disconoscimento dei rapporti di lavoro o se in capo ai lavoratori che mirino a fare valere l'esistenza di quei rapporti di lavoro e ricavarne la legittimità dei correlati obblighi previdenziali – nell'assoluto difetto di evidenze documentali non surrogabili dalle sole comunicazioni Unilav e dalle buste paga prodotte, il meccanismo messo in luce della dichiarazioni in atti è risultato comunque rivelatore di uno schema finalizzato a fornire l'apparenza di una retribuzione fissa e continuativa corrispondente al dato attestato in busta paga, unicamente funzionale a fornire la base contabile per il computo e il versamento della contribuzione previdenziale, al netto degli altri importi extra-contrattuali incassati fuori busta dall'operatore che rimanevano sottratti all'imposizione fiscale e contributiva. La sostanziale carenza di vincoli gerarchici e/o funzionali e, viceversa, il trasferimento del rischio economico dell'attività a carico dei singoli operatori in quanto titolari dei mezzi utilizzati per la prestazione e delle licenze di esercizio, consente, pertanto, di qualificarne l'attività nella cornice del lavoro autonomo così da legittimare la pretesa insita negli avvisi di addebito impugnati. L'accoglimento del motivo principale di gravame consente di ritenere assorbito quello concernente la sola posizione degli appellati e . CP_4 CP_3
Soltanto nei confronti dell'appellato i crediti posti in Controparte_5 riscossione vanno ridotti in ragione del parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione dallo stesso tempestivamente sollevata. A tale proposito va ricordato che “l'obbligazione tributaria e l'obbligazione contributiva, quand'anche l'efficacia del rispettivo fatto costitutivo sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento … sono pur sempre obbligazioni la cui genesi è collegata dalla legge ad un fatto la produzione di un certo reddito da parte del lavoratore autonomo (art. 1, comma 4, I. n. 233/1990). Ed essendo pur sempre questo fatto economico giuridicamente rilevante a costituire il fatto costitutivo dell'obbligazione, oltre che il fatto determinativo della misura del debito, il procedimento di accertamento, che è procedimento di verificazione del presupposto del debito, non attinge mai la sostanza di accertamento con valore costitutivo, non creandosi per suo tramite certezze legali di alcun tipo, ma resta semplicemente un
8 elemento condizionante l'efficacia del fatto costitutivo dell'obbligazione, nel senso che, qualora esso non sia stato definito entro il termine di prescrizione all'uopo previsto dalla legge, il fatto costitutivo dell'obbligazione legale non può più produrre i suoi effetti, salvo quelli eventualmente prodottisi per iniziativa del contribuente.” (Cass. n. 13463 del 29/05/2017 e successive conformi). Ne consegue che la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e, quindi, dalla scadenza dei termini di pagamento di essa, in armonia, del resto, con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935); è, inoltre, operativa in materia la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 233/1990, “I contributi previdenziali calcolati ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 e quelli di cui alla legge 4 giugno 1973, n. 311, (contributi fissi dovuti sul minimale di reddito, n.d.e.) sono versati in quattro rate uguali, a scadenza trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare al quale si riferiscono”. Ne consegue che essi vanno versati alle seguenti scadenze: 16 maggio (I° trimestre), 16 agosto (II° trimestre), 16 novembre (III° trimestre) e 16 febbraio (IV° trimestre). Nel caso del i contributi posti in riscossione con l'avviso di CP_5 addebito opposto riguardano il periodo dal mese di ottobre 2011 a dicembre 2018; ne consegue che, alla data del primo atto interruttivo (notifica del verbale unico di accertamento e notificazione del 3.05.2017, notificato il 16.05.2017), erano decorsi cinque anni dalla scadenza del pagamento dell'ultimo trimestre del 2011, non invece di quello successivo (16.05.2012); sicché vanno dichiarati prescritti i contributi maturati sino al 31.12.2011 e dovuti, invece, quelli relativi al periodo successivo (dal 1.01.2012). La medesima eccezione, pure sollevata da , non è, invece CP_6 accoglibile nei suoi confronti: infatti i contributi da lui dovuti si riferiscono al periodo decorrente dal mese di gennaio 2012, sicché la scadenza per il loro pagamento era il 16.05.2012; conseguentemente, alla data della notifica del verbale unico di notificazione e accertamento (6.05.2017), il termine quinquennale di prescrizione non era ancora decorso.
9 Va, infine, disatteso il motivo di opposizione, riproposto ex art. 346 c.p.c. dagli appellati costituiti, circa la debenza delle sanzioni, secondo cui le stesse non sarebbero dovute o, in subordine, si sarebbero dovute commisurare alla meno grave ipotesi di omissione contributiva, sanzionata ex art. 116 comma 8 lett. a) L. n. 388/2000. Ricorre qui, al contrario, un'ipotesi di evasione, avendo di fatto il datore di lavoro provveduto a confezionare registrazioni e denunce obbligatorie infedeli, in quanto dissimulanti un rapporto di lavoro subordinato, diverso da quello effettivo, con conseguente occultamento dell'obbligazione contributiva a carico dei lavoratori: la fattispecie dell'omissione contributiva deve infatti ritenersi limitata all'ipotesi del (solo) mancato pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie e regolari, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessari adempimenti - in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti di istituto dell'Ente previdenziale - è sufficiente ad integrare gli estremi della evasione. Dovendosi pronunciare l'integrale riforma della sentenza di primo grado le spese dovranno regolarsi secondo soccombenza e liquidarsi come da dispositivo, in calce.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nella contumacia di , Controparte_1
e , qui dichiarata, in riforma Controparte_2 Controparte_3 CP_4 della sentenza n. 3977/2022 emessa il 7.12.2022 dal Tribunale G.L. di Palermo:
- rigetta il ricorso di primo grado proposto da , CP_6 CP_1 CP_1
, e;
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4
- dichiara prescritta la contribuzione previdenziale richiesta dall' a Pt_1 CP_5
con l'avviso di addebito n.59620210001262286000 limitatamente al
[...] periodo contributivo da ottobre a dicembre 2011 e condanna al Controparte_5 pagamento della contribuzione previdenziale, degli interessi e delle sanzioni relativi al restante periodo, come determinati nel medesimo avviso di addebito. Condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante che liquida, per il primo grado, in complessi euro 3.809,00 e, per il secondo grado, in complessivi euro 3.473,00, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge. Palermo, 29/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Michele De Maria
10