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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/06/2025, n. 3099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3099 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20330/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 20330/2017 promossa da:
, (C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. MARINO BARNOBI giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ), domiciliata come in atti;
Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. CINZIA CHIARENZA giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato come in Parte_2 C.F._3
atti; rappresentato e difeso dall'avv. BARBARA FIORITO giusta procura in atti.
(C.F. , domiciliata come in atti;
Parte_3 C.F._4
rappresentata e difesa dall'avv. MARIA RITA VITALE giusta procura in atti.
pagina 1 di 8 (C.F. , domiciliato come in atti;
rappresentato e Parte_4 C.F._5
difeso dall'avv. SALVATORE NERI giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/01/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
(art. 132 c.p.c.).
Orbene, giova subito evidenziare che, a norma del vigente art. 115 c.p.c., modificato dalla l. n.
69/2009, non è necessario che siano provati i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite.
La novella è evidentemente orientata ad una semplificazione dell'istruttoria in conformità al principio di economia processuale. Invero, nell'assetto novellato, la mancata presa di posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso comporta di per sé una linea di difesa incompatibile con la negazione della pretesa, rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio.
Va allora osservato che da ultimo le parti, utilmente assistite dai rispettivi difensori, oltre a superare autonomamente eventuali questioni rilevabili d'ufficio (che in mancanza si sarebbero certamente poste, considerando gli adempimenti complessi posti in essere con i necessari atti di assenso del Genio Civile e della locale Soprintendenza BB.CC.AA.), hanno sostanzialmente raggiunto un accordo sulle modalità di scioglimento della comunione e sulle questioni accessorie, precisando le conclusioni congiuntamente in tal senso e determinando una fattispecie non dissimile dalla non pagina 2 di 8 contestazione del progetto di divisione nella fase istruttoria.
Segnatamente le parti hanno ribadito che sono pienamente concordi sulla necessità di sciogliere la comunione sussistente sulle tre unità immobiliari site in Catania alla Via Carcaci n. 7, piano primo,
censite nel Catasto Fabbricati del Comune di Catania al Foglio 69, Particella 8005, Subalterni 19, 22 e
23, per cui è pendente l'odierno giudizio, convenendo che:
2) il valore complessivo del compendio immobiliare comune è di Euro 630.000,00 (Euro
seicentotrentamila/00);
3) in via transattiva, alle quote spettanti a ciascuno dei condividenti si attribuiscono i seguenti valori:
- una quota del valore di Euro 137.000,00 (Euro centotrentasettemila/00) ciascuno per i germani
, , e per il IG. Parte_5 Parte_3 Controparte_1
, titolari, ognuno, di quote corrispondenti ai 13/60 dell'intero compendio comune;
Parte_4
- una quota del valore di Euro 82.000,00 (Euro ottantaduemila/00) per la IG.ra Parte_1
titolare di una quota pari agli 8/60 dell'intero compendio comune;
[...]
4) la sig.ra rinunzia all'assegnazione di una porzione del compendio Parte_1
immobiliare comune per acquisire un conguaglio in denaro di Euro 82.000,00 (Euro
ottantaduemila/00).
Il sig. acquisisce la porzione del compendio comune identificata nel Catasto Parte_4
Fabbricati del Comune di Catania al Foglio 69, particella 8005, subalterno 22 e conferisce un conguaglio di Euro 154.000,00 (Euro centocinquantaquattromila/00).
La sig.ra rinunzia all'attribuzione di una porzione dell'immobile Controparte_1
comune per acquisire un conguaglio in denaro che, "a mero scopo transattivo", viene determinato in
Euro 130.000,00 (Euro centotrentamila/00).
pagina 3 di 8 Il sig. acquisisce la porzione del compendio immobiliare Parte_5
comune originariamente identificata nel Catasto Fabbricati del Comune di Catania al Foglio 69,
particella 8005, sub 23, e, precisamente, vano con affaccio sulla Via Etnea, ingresso, disimpegno e primo vano con affaccio sul cortile interno condominiale e versa un conguaglio in denaro di Euro
28.000,00 (Euro ventottomila/00).
Alla sig.ra si attribuiscono la rimanente porzione dell'originario Parte_3
subalterno 23 e l'intero subalterno 19 e la stessa conferisce un conguaglio in denaro di Euro 30.000,00
(Euro trentamila/00).
Ferma la volontà delle parti di sciogliere la comunione, si è poi proceduto agli adempimenti tecnici ed ai lavori edili necessari per il frazionamento e per la fusione dei subalterni 19 e 23.
A conclusione dei lavori edili e del procedimento catastale per il frazionamento e la fusione sono stati soppressi gli originari Subalterni 19 e 23 e sono stati costituiti i nuovi Subalterni 67 e 68; da ciò, sempre in base all'accordo divisionale intervenuto all'udienza del 3 Luglio 2019, deriva che:
- al IG. viene attribuita l'unità immobiliare identificata nel Catasto Parte_4
Fabbricati del Comune di Catania al Foglio 69, Particella 8005, Subalterno 22.
Il Dott. in ordine all'acquisizione di tale immobile, dichiara di volersi avvalere delle Pt_4
c.d. "agevolazioni prima casa" (agevolazioni fiscali previste dall'art. 69, comma 3 della l. n. 342/2000),
riservandosi di depositare telematicamente la correlata dichiarazione sostitutiva di notorietà tramite il proprio difensore di fiducia o, alternativamente, nelle modalità indicate dal IGnor Giudice;
- al IG. viene attribuita l'unità immobiliare identificata nel Parte_5
Catasto Fabbricati del Comune di Catania al Foglio 69, Particella 8005, Subalterno 67 (come da
Ricevuta di Avvenuta Denuncia di Variazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Catania - Ufficio Provinciale del Territorio, Catasto Fabbricati, Pratica n. CT0221484,
pagina 4 di 8 esibita in udienza, con riserva di provvedere al deposito telematico). Il Prof. , in ordine Pt_5
all'acquisizione di tale immobile, dichiara di volersi avvalere delle c.d. "agevolazioni prima casa"
(agevolazioni fiscali previste dall'art. 69, comma 3 della l. n. 342/2000), riservandosi di depositare telematicamente la correlata dichiarazione sostitutiva di notorietà tramite il proprio difensore di fiducia o, alternativamente, nelle modalità indicate dal IGnor Giudice;
- alla IG.ra viene attribuita l'unità immobiliare identificata nel Parte_3
Catasto Fabbricati del Comune di Catania al Foglio 69, Particella 8005, Subalterno 68 (come da
Ricevuta di Avvenuta Denuncia di Variazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Catania - Ufficio Provinciale del Territorio, Catasto Fabbricati, Pratica n. CT0221484,
esibita in udienza, con riserva di provvedere al deposito telematico). La IGnora , in Parte_3
ordine all'acquisizione di tale immobile, dichiara di volersi avvalere delle c.d. "agevolazioni prima casa" (agevolazioni fiscali previste dall'art. 69, comma 3 della l. n. 342/2000), riservandosi di depositare telematicamente la correlata dichiarazione sostitutiva di notorietà tramite il proprio difensore di fiducia o, alternativamente, nelle modalità indicate dal IGnor Giudice.
Come sopra già evidenziato, la IG.ra e la IG.ra Parte_1 Controparte_1
, ciascuna per la propria quota di spettanza, rinunziano all'attribuzione di una porzione del
[...]
compendio immobiliare comune a fronte della ricezione di un conguaglio in denaro.
Per quanto concerne i conguagli in denaro:
A) la IG.ra riceve un conguaglio in denaro - fissato transattivamente in Parte_1
Euro 82.000,00 (Euro ottantaduemila/00) - tale conguaglio viene così corrisposto:
● Euro 65.000,00 (Euro sessantacinquemila/00) le sono già stati versati, in separata sede dal
Dott. ; Parte_4
● Euro 14.000,00 (Euro quattordicimila/00) vengono versati dal Prof. Parte_5
pagina 5 di 8 , mediante assegni circolari n. 037350301603 e n. 0373503015-02, emessi da Poste Italiane, Pt_5
che sono stati consegnati in udienza nelle mani della IG.ra ; Parte_1
● Euro 3.000,00 (Euro tremila/00) sono stati versati dalla IG.ra , Parte_3
mediante assegno circolare n. 7020916090-06, emesso dalla Banca CREDEM, consegnato in udienza nelle mani della IG.ra Parte_1
B) la IGra riceve un conguaglio in denaro - fissato Controparte_1
transattivamente - in Euro 130.000,00 (Euro ottantaduemila/00), tale conguaglio viene così corrisposto:
● Euro 89.000,00 (Euro ottantanovemila/00). dal Dott. , di cui € 72.000,00 già Parte_4
versati con bonifico del 13.03.2024, che le parti hanno inizialmente dichiarato da intendersi quale acconto sul conguaglio di € 89.000,00, restando debitore dell'importo di € 17.000,00.
Tuttavia, anche con riferimento al suddetto importo di € 17.000,00, il pagamento è stato effettuato in udienza per € 5.000,00 con bonifico istantaneo accreditato sul conto di CP
; per la restante parte, € 12.000,00, con assegno bancario tratto su MPS n. 0938267266-01 non
[...]
trasferibili.
● Euro 14.000,00 (Euro quattordicimila/00) sono stati versati dal Prof. Parte_5
, mediante 2 assegni circolari n. 0373503014-01 n. 0373503013-00, emessi da Poste Italiane,
[...]
consegnati in udienza nelle mani della IG.ra ; Controparte_1
● Euro 27.000,00 (Euro ventisettemila/00) sono stati versati dalla IG.ra Parte_3
mediante assegno circolare n. 8020281244-01., emesso dalla Banca Credem, che è stato
[...]
consegnato in udienza nelle mani della IG.ra . Controparte_1
Le parti hanno dichiarato che ciascun soggetto assegnatario è già in possesso dell'immobile dal primo settembre 2019.
Preso atto di quanto sopra, nessun altro provvedimento deve essere allora adottato. Difatti, in pagina 6 di 8 primo luogo, i conguagli sono stati non solo stabiliti, ma anche già versati;
sulla dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa alle agevolazioni prima casa non è previsto alcun intervento di questo giudicante e comunque gli interessati hanno depositato la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
per acquisto con agevolazioni prima casa;
le questioni relative al riparto dei debiti nei confronti del
Condominio e dei creditori in generale sono regolate, salvo diversa accordo, dalla legge e, in assenza di specifica e tempestiva domanda, non sono comprese nella domanda di scioglimento della comunione e non sono quindi oggetto del giudizio.
Sussistono infine gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi del comma 2 dell'art. 92 c.p.c., per compensare integralmente le spese processuali, considerando non solo l'espressa richiesta dei difensori in tal senso, con rinuncia anche alla solidarietà professionale, ma anche l'assenza di soccombenza alcuna, visto che le parti, pur con le difficoltà del caso, hanno collaborato nell'interesse comune.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 20330/2017 R.G.
1) dispone lo scioglimento della comunione sussistente inter partes sulle tre unità immobiliari site in Catania alla Via Carcaci n. 7, piano primo, censite nel Catasto Fabbricati del Comune di Catania
al Foglio 69, Particella 8005, Subalterni 19, 22 e 23, meglio descritte in atti, e per l'effetto dispone l'attribuzione;
- a dell'unità immobiliare identificata nel Catasto Fabbricati del Comune di Parte_4
Catania al Foglio 69, Particella 8005, Subalterno 22;
- a dell'unità immobiliare identificata nel Catasto Fabbricati del Parte_5
Comune di Catania al Foglio 69, Particella 8005, Subalterno 67;
- a dell'unità immobiliare identificata nel Catasto Fabbricati del Parte_3
pagina 7 di 8 Comune di Catania al Foglio 69, Particella 8005, Subalterno 68.
2) dispone la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari,
3) compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Così deciso in Catania, il 13 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 20330/2017 promossa da:
, (C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. MARINO BARNOBI giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ), domiciliata come in atti;
Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. CINZIA CHIARENZA giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato come in Parte_2 C.F._3
atti; rappresentato e difeso dall'avv. BARBARA FIORITO giusta procura in atti.
(C.F. , domiciliata come in atti;
Parte_3 C.F._4
rappresentata e difesa dall'avv. MARIA RITA VITALE giusta procura in atti.
pagina 1 di 8 (C.F. , domiciliato come in atti;
rappresentato e Parte_4 C.F._5
difeso dall'avv. SALVATORE NERI giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/01/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
(art. 132 c.p.c.).
Orbene, giova subito evidenziare che, a norma del vigente art. 115 c.p.c., modificato dalla l. n.
69/2009, non è necessario che siano provati i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite.
La novella è evidentemente orientata ad una semplificazione dell'istruttoria in conformità al principio di economia processuale. Invero, nell'assetto novellato, la mancata presa di posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso comporta di per sé una linea di difesa incompatibile con la negazione della pretesa, rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio.
Va allora osservato che da ultimo le parti, utilmente assistite dai rispettivi difensori, oltre a superare autonomamente eventuali questioni rilevabili d'ufficio (che in mancanza si sarebbero certamente poste, considerando gli adempimenti complessi posti in essere con i necessari atti di assenso del Genio Civile e della locale Soprintendenza BB.CC.AA.), hanno sostanzialmente raggiunto un accordo sulle modalità di scioglimento della comunione e sulle questioni accessorie, precisando le conclusioni congiuntamente in tal senso e determinando una fattispecie non dissimile dalla non pagina 2 di 8 contestazione del progetto di divisione nella fase istruttoria.
Segnatamente le parti hanno ribadito che sono pienamente concordi sulla necessità di sciogliere la comunione sussistente sulle tre unità immobiliari site in Catania alla Via Carcaci n. 7, piano primo,
censite nel Catasto Fabbricati del Comune di Catania al Foglio 69, Particella 8005, Subalterni 19, 22 e
23, per cui è pendente l'odierno giudizio, convenendo che:
2) il valore complessivo del compendio immobiliare comune è di Euro 630.000,00 (Euro
seicentotrentamila/00);
3) in via transattiva, alle quote spettanti a ciascuno dei condividenti si attribuiscono i seguenti valori:
- una quota del valore di Euro 137.000,00 (Euro centotrentasettemila/00) ciascuno per i germani
, , e per il IG. Parte_5 Parte_3 Controparte_1
, titolari, ognuno, di quote corrispondenti ai 13/60 dell'intero compendio comune;
Parte_4
- una quota del valore di Euro 82.000,00 (Euro ottantaduemila/00) per la IG.ra Parte_1
titolare di una quota pari agli 8/60 dell'intero compendio comune;
[...]
4) la sig.ra rinunzia all'assegnazione di una porzione del compendio Parte_1
immobiliare comune per acquisire un conguaglio in denaro di Euro 82.000,00 (Euro
ottantaduemila/00).
Il sig. acquisisce la porzione del compendio comune identificata nel Catasto Parte_4
Fabbricati del Comune di Catania al Foglio 69, particella 8005, subalterno 22 e conferisce un conguaglio di Euro 154.000,00 (Euro centocinquantaquattromila/00).
La sig.ra rinunzia all'attribuzione di una porzione dell'immobile Controparte_1
comune per acquisire un conguaglio in denaro che, "a mero scopo transattivo", viene determinato in
Euro 130.000,00 (Euro centotrentamila/00).
pagina 3 di 8 Il sig. acquisisce la porzione del compendio immobiliare Parte_5
comune originariamente identificata nel Catasto Fabbricati del Comune di Catania al Foglio 69,
particella 8005, sub 23, e, precisamente, vano con affaccio sulla Via Etnea, ingresso, disimpegno e primo vano con affaccio sul cortile interno condominiale e versa un conguaglio in denaro di Euro
28.000,00 (Euro ventottomila/00).
Alla sig.ra si attribuiscono la rimanente porzione dell'originario Parte_3
subalterno 23 e l'intero subalterno 19 e la stessa conferisce un conguaglio in denaro di Euro 30.000,00
(Euro trentamila/00).
Ferma la volontà delle parti di sciogliere la comunione, si è poi proceduto agli adempimenti tecnici ed ai lavori edili necessari per il frazionamento e per la fusione dei subalterni 19 e 23.
A conclusione dei lavori edili e del procedimento catastale per il frazionamento e la fusione sono stati soppressi gli originari Subalterni 19 e 23 e sono stati costituiti i nuovi Subalterni 67 e 68; da ciò, sempre in base all'accordo divisionale intervenuto all'udienza del 3 Luglio 2019, deriva che:
- al IG. viene attribuita l'unità immobiliare identificata nel Catasto Parte_4
Fabbricati del Comune di Catania al Foglio 69, Particella 8005, Subalterno 22.
Il Dott. in ordine all'acquisizione di tale immobile, dichiara di volersi avvalere delle Pt_4
c.d. "agevolazioni prima casa" (agevolazioni fiscali previste dall'art. 69, comma 3 della l. n. 342/2000),
riservandosi di depositare telematicamente la correlata dichiarazione sostitutiva di notorietà tramite il proprio difensore di fiducia o, alternativamente, nelle modalità indicate dal IGnor Giudice;
- al IG. viene attribuita l'unità immobiliare identificata nel Parte_5
Catasto Fabbricati del Comune di Catania al Foglio 69, Particella 8005, Subalterno 67 (come da
Ricevuta di Avvenuta Denuncia di Variazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Catania - Ufficio Provinciale del Territorio, Catasto Fabbricati, Pratica n. CT0221484,
pagina 4 di 8 esibita in udienza, con riserva di provvedere al deposito telematico). Il Prof. , in ordine Pt_5
all'acquisizione di tale immobile, dichiara di volersi avvalere delle c.d. "agevolazioni prima casa"
(agevolazioni fiscali previste dall'art. 69, comma 3 della l. n. 342/2000), riservandosi di depositare telematicamente la correlata dichiarazione sostitutiva di notorietà tramite il proprio difensore di fiducia o, alternativamente, nelle modalità indicate dal IGnor Giudice;
- alla IG.ra viene attribuita l'unità immobiliare identificata nel Parte_3
Catasto Fabbricati del Comune di Catania al Foglio 69, Particella 8005, Subalterno 68 (come da
Ricevuta di Avvenuta Denuncia di Variazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Catania - Ufficio Provinciale del Territorio, Catasto Fabbricati, Pratica n. CT0221484,
esibita in udienza, con riserva di provvedere al deposito telematico). La IGnora , in Parte_3
ordine all'acquisizione di tale immobile, dichiara di volersi avvalere delle c.d. "agevolazioni prima casa" (agevolazioni fiscali previste dall'art. 69, comma 3 della l. n. 342/2000), riservandosi di depositare telematicamente la correlata dichiarazione sostitutiva di notorietà tramite il proprio difensore di fiducia o, alternativamente, nelle modalità indicate dal IGnor Giudice.
Come sopra già evidenziato, la IG.ra e la IG.ra Parte_1 Controparte_1
, ciascuna per la propria quota di spettanza, rinunziano all'attribuzione di una porzione del
[...]
compendio immobiliare comune a fronte della ricezione di un conguaglio in denaro.
Per quanto concerne i conguagli in denaro:
A) la IG.ra riceve un conguaglio in denaro - fissato transattivamente in Parte_1
Euro 82.000,00 (Euro ottantaduemila/00) - tale conguaglio viene così corrisposto:
● Euro 65.000,00 (Euro sessantacinquemila/00) le sono già stati versati, in separata sede dal
Dott. ; Parte_4
● Euro 14.000,00 (Euro quattordicimila/00) vengono versati dal Prof. Parte_5
pagina 5 di 8 , mediante assegni circolari n. 037350301603 e n. 0373503015-02, emessi da Poste Italiane, Pt_5
che sono stati consegnati in udienza nelle mani della IG.ra ; Parte_1
● Euro 3.000,00 (Euro tremila/00) sono stati versati dalla IG.ra , Parte_3
mediante assegno circolare n. 7020916090-06, emesso dalla Banca CREDEM, consegnato in udienza nelle mani della IG.ra Parte_1
B) la IGra riceve un conguaglio in denaro - fissato Controparte_1
transattivamente - in Euro 130.000,00 (Euro ottantaduemila/00), tale conguaglio viene così corrisposto:
● Euro 89.000,00 (Euro ottantanovemila/00). dal Dott. , di cui € 72.000,00 già Parte_4
versati con bonifico del 13.03.2024, che le parti hanno inizialmente dichiarato da intendersi quale acconto sul conguaglio di € 89.000,00, restando debitore dell'importo di € 17.000,00.
Tuttavia, anche con riferimento al suddetto importo di € 17.000,00, il pagamento è stato effettuato in udienza per € 5.000,00 con bonifico istantaneo accreditato sul conto di CP
; per la restante parte, € 12.000,00, con assegno bancario tratto su MPS n. 0938267266-01 non
[...]
trasferibili.
● Euro 14.000,00 (Euro quattordicimila/00) sono stati versati dal Prof. Parte_5
, mediante 2 assegni circolari n. 0373503014-01 n. 0373503013-00, emessi da Poste Italiane,
[...]
consegnati in udienza nelle mani della IG.ra ; Controparte_1
● Euro 27.000,00 (Euro ventisettemila/00) sono stati versati dalla IG.ra Parte_3
mediante assegno circolare n. 8020281244-01., emesso dalla Banca Credem, che è stato
[...]
consegnato in udienza nelle mani della IG.ra . Controparte_1
Le parti hanno dichiarato che ciascun soggetto assegnatario è già in possesso dell'immobile dal primo settembre 2019.
Preso atto di quanto sopra, nessun altro provvedimento deve essere allora adottato. Difatti, in pagina 6 di 8 primo luogo, i conguagli sono stati non solo stabiliti, ma anche già versati;
sulla dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa alle agevolazioni prima casa non è previsto alcun intervento di questo giudicante e comunque gli interessati hanno depositato la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
per acquisto con agevolazioni prima casa;
le questioni relative al riparto dei debiti nei confronti del
Condominio e dei creditori in generale sono regolate, salvo diversa accordo, dalla legge e, in assenza di specifica e tempestiva domanda, non sono comprese nella domanda di scioglimento della comunione e non sono quindi oggetto del giudizio.
Sussistono infine gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi del comma 2 dell'art. 92 c.p.c., per compensare integralmente le spese processuali, considerando non solo l'espressa richiesta dei difensori in tal senso, con rinuncia anche alla solidarietà professionale, ma anche l'assenza di soccombenza alcuna, visto che le parti, pur con le difficoltà del caso, hanno collaborato nell'interesse comune.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 20330/2017 R.G.
1) dispone lo scioglimento della comunione sussistente inter partes sulle tre unità immobiliari site in Catania alla Via Carcaci n. 7, piano primo, censite nel Catasto Fabbricati del Comune di Catania
al Foglio 69, Particella 8005, Subalterni 19, 22 e 23, meglio descritte in atti, e per l'effetto dispone l'attribuzione;
- a dell'unità immobiliare identificata nel Catasto Fabbricati del Comune di Parte_4
Catania al Foglio 69, Particella 8005, Subalterno 22;
- a dell'unità immobiliare identificata nel Catasto Fabbricati del Parte_5
Comune di Catania al Foglio 69, Particella 8005, Subalterno 67;
- a dell'unità immobiliare identificata nel Catasto Fabbricati del Parte_3
pagina 7 di 8 Comune di Catania al Foglio 69, Particella 8005, Subalterno 68.
2) dispone la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari,
3) compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Così deciso in Catania, il 13 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8