Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/04/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
RG. n. 1409/2024
UDIENZA del 10/04/2025 tenuta dal giudice dott.ssa Alessandra Pesci
La causa è chiamata alle ore 9:10. Compaiono:
- l'avv. VALENTINA VOLPATO in sostituzione dell'avv. ELISABETTA CANTERI per : Controparte_1
NESSUNO per e Controparte_2 Controparte_3
.
[...]
L'avv. Volpato chiede che venga dichiarata l'estinzione del presente procedimento a spese di lite compensate, come previsto dall'art. 21/5 d.l. 202/2024 conv. L. 15/2025. Il giudice invita quindi l'avv. Volpato a discutere la causa. L'avv. Volpato discute csì la causa e dichiara di rinunciare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice dott.ssa Alessandra Pesci
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
all'udienza del 10/04/2025, il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al RG. n. 1409/2024 tra le parti:
ATTORE: Controparte_1
(cf: C.F._1 con l'avv. ELISABETTA CANTERI
CONVENUTO: Controparte_2
(cf. ) P.IVA_1
Controparte_3
(cf. e P.Iva ) P.IVA_2
NON COSTITUITI
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Il presente giudizio ha ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa irrogata ex art. 4sexies DL. 44/2021 irrogata nei confronti di
, confermata dalla decisione impugnata del Giudice Controparte_1 di Pace di Treviso n. 1067/2023 pub. 22.09.2023.
2. L'art. 21/4 DL. 202/2024 (come convertito dalla L. 15/2025), nel frattempo entrato in vigore, ha previsto: “L'articolo 4sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, relativo a sanzioni pecuniarie per inosservanza dell'obbligo vaccinale è abrogato”.
Il comma 5 della stessa disposizione ha inoltre previsto: “I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l trasmette in via telematica al Ministero della Controparte_4 salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
3. Sussistono quindi i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio a spese compensate;
visto l'art. 338 cpc., l'estinzione del procedimento è dichiarata con sentenza, previa revoca della decisione emessa in primo grado, che aveva confermato la sanzione ex lege annullata.
PQM
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica e in grado di appello, definitivamente pronunciando:
1. DICIHARA l'estinzione del presente procedimento;
2. REVOCA la sentenza del Giudice di Pace di Treviso n. 1067/2023 pub. 22.09.2023, annullando per l'effetto la sanzione irrogata nei confronti di ex art. 4sexies DL 44/2021; Parte_1
3. DICHIARA le spese di lite compensate. Treviso, 10 aprile 2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Pesci