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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/06/2025, n. 2142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2142 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 574/2024 R.G. promossa
DA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi in giudizio dall'avv.to Giovanni C.F._2
Alfonsi, con domicilio telematico eletto come indicato in atti, in forza di procura alle liti unita all'atto di citazione in appello;
APPELLANTI PRINCIPALI
CONTRO
1 (c.f. ) e CP_1 C.F._3 Controparte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi i giudizio dall'avv.to Giancarlo C.F._4
Zanin, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso sito in OG EN
(TV), via G. Marconi n. 14/2, in forza di procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLANTI INCIDENTALI
Oggetto: appello rimesso al Collegio per la decisione ex art. 352 cpc in data 26 maggio 2025, avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 525/2024 pubblicata in data 29 febbraio 2024.
CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI PRINCIPALI:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello incidentale avanzato dagli appellati SI
[...]
e poiché proposto fuori dai termini di cui all'art. 473 CP_1 Controparte_2
bis 32 cpc e, pertanto, tardivo. In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 525/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Treviso – Sezione Seconda Civile, in persona della G.O.T. dott.ssa Marica Loschi, nell'ambito del giudizio N.R.G.
5391/2023, pubblicata il 29.02.2024, Repertorio n. 647/2024 del 29.02.2024 e notificata il di 01.03.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano. Nel merito, accertare e dichiarare nulla e/o inefficace la revoca del mandato operata dai mandanti SI e CP_1
con lettera raccomandata a.r. del 22 luglio 2021 (ricevuta i Controparte_2
successivi 27 luglio dal NO e 2 agosto dalla NOa Parte_1 Parte_2
, per tutti i motivi di cui alla narrativa. Accertare e dichiarare il corretto ed
[...]
esatto adempimento dei SI e delle Parte_1 Parte_2
obbligazioni assunte con il mandato loro conferito dai SI e CP_1
e di cui al contratto ai rogiti del Notaio Controparte_2 Persona_1 del 15 gennaio 2021 Repertorio n. 3261. Per l'effetto, rigettare tutte le domande
2 proposte dai SI e in quanto infondate in CP_1 Controparte_2
fatto e in diritto e, comunque, sfornite di prova. Pronunciarsi dichiarando la nullità della clausola posta a pagina 5 (penultimo capoverso) dell'atto a rogito del Notaio di OG EN del 15 gennaio 2021 Repertorio n. 3261, Persona_1
per le ragioni tutte esposte in narrativa. In via riconvenzionale, accertato e dichiarato il corretto ed esatto adempimento da parte dei SI e Parte_1 Parte_2
delle obbligazioni assunte con il mandato loro conferito dai SI
[...] [...]
e e di cui al contratto a rogito del Notaio CP_1 Controparte_2 Per_1
del 15 gennaio 2021 Repertorio n. 326; accertato e dichiarato
[...]
l'inadempimento dei SI e CP_1 Controparte_2 dell'obbligazione del pagamento del saldo prezzo di cui al contratto a rogito del
Notaio del 15 gennaio 2021 Repertorio n. 3261, pari ad euro Persona_1
19.000,00.=, per l'effetto, condannare i SI e CP_1 CP_2
al pagamento del ridetto importo di euro 19.000,00.=, oltre interessi legali
[...]
maturati da dì del dovuto al saldo, in favore dei SI e Parte_1
per tutti i motivi esposti in narrativa. In via riconvenzionale Parte_2 subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi dell'accoglimento delle domande avversarie o di parte delle stesse, accertata e dichiarata l'avvenuta realizzazione ad opera dei SI e dei due posti auto sul MN Parte_1 Parte_2
681 del Foglio 25 del Catasto Terreni del Comune di San Tomaso Agordino, per l'effetto, condannare la NOa al pagamento della somma di Controparte_2
euro 15.000,00.= o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di ragione e di giustizia, in favore dei SI e quale Parte_1 Parte_2 incremento del valore dell'area stessa in conseguenza dei realizzati numero due posti auto e delle spese sostenute nonché dell'unità immobiliare compravenduta per l'esistenza degli stessi, per tutti i motivi esposti in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di avvocato della presente causa, oltre al rimborso delle spese forfetarie ed accessori di legge e successive occorrende. Con vittoria di spese e
3 compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, per le quali l'avv. Giovanni Alfonsi si dichiara procuratore antistatario. In via istruttoria, si chiede, ai sensi dell'art. 347, ultimo co., c.p.c. ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di primo grado del Tribunale Ordinario di Treviso – Sezione Seconda Civile, R.G. n.
5391/2021; si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello che, per quanto attiene alle prove testimoniali qui si riportano con la stessa numerazione progressiva delle memorie ex art. 183, 6° comma, n. 2 e n. 3, c.p.c. espunti i capitoli già assunti alle udienze del 6.03.2023 e del 16.05.2023 in sede di primo grado, e nello specifico. Prova per testi sui seguenti capitoli: 3) D.V.C. il 12 dicembre 2020 avete accompagnato personalmente i SI e CP_1
, presso l'unità abitativa di proprietà dei SI Controparte_2 Parte_3
sita in San Tomaso Agordino (BL), Frazione Chiea con ingresso dal numero 18, per eseguire una sopralluogo/visita dell'immobile; 6) D.V.C. a seguito del sopralluogo effettuato i SI e Vi comunicarono di essere CP_1 Controparte_2
disposti ad avanzare una proposta di acquisto ai proprietari, SI Parte_1
e 7) D.V.C. aveTe predisposto la proposta irrevocabile Parte_2
d'acquisto, che Vi si mostra (ALL. 18), che aveTe sottoposto ai SI
[...]
e e dai medesimi sottoscritta per l'immobile sito in CP_1 Controparte_2
San Tomaso Agordino, Frazione Chiea con ingresso dal numero 18 di proprietà dei SI e e frazionanda limitrofa porzione di Parte_1 Parte_2
terreno; 8) D.V.C. aveTe provveduto ad inviare ai SI e Parte_1
e che questi hanno accettato, la proposta irrevocabile d'acquisto Parte_2
sottoscritta dai SI e . Si indica a teste sui suddetti capitoli il CP_1 CP_2
NO , presso Agenzia House Dolomiti, Via Azzoni n. 8, (35127) Tes_1
VA. 16) D.V.C. il Comune di San Tomaso Agordino nell'anno 2019 ha dato attuazione ad un intervento denominato “Messa in sicurezza della sede stradale della
4 strada vicinale di Chiea”; 17) D.V.C. per l'attuazione e realizzazione del predetto intervento si è reso necessario acquisire da parte del Comune di San Tomaso
Agordino alcune superfici di terreno, tra cui anche quelle di proprietà dei SI
, e 18) D.V.C. che nel periodo Persona_2 Persona_3 Parte_4
compreso tra i giorni 21 e 30 agosto 2019 i SI , e Persona_2 Persona_3
hanno ceduto bonariamente al Parte_4 Controparte_3
delle aree di loro proprietà per la realizzazione dell'intervento denominato
[...]
“Messa in sicurezza della sede stradale della strada vicinale di Chiea” insistenti sul
Foglio 25 MN. 595 e MN. 560 del Catasto terreni del ridetto Comune;
19) D.V.C. confermate il punto due e precisamente < realizzazione dell'intervento denominato “Messa in Sicurezza della sede stradale della strada vicinale di Chiea” sui mappali fg. 25 m.n. 595 e m.n. 560 degli allora proprietari , e risalgono al Persona_2 Persona_3 Parte_4
periodo tra il 21 agosto 2019 e il 30 agosto 2019 che si allegano in unico file>> della
Vostra e-mail del 6 luglio 2022, che Vi si mostra (ALL. 19). Si indica a teste sui suddetti capitoli il Geom. presso Comune di San Tomaso Agordino Tes_2
(BL), Area Tecnica e Patrimonio, Via Celat n. 16 - 32010 San Tomaso Agordino
(BL). 26) D.V.C. le numero tre fotografie che Vi si mostrano (vedi all. 21), sono le stesse che erano state fornite al Notaio per essere allegate alla Persona_4 stipula delle costituzioni di servitù; 27) D.V.C. l'intervento sulla Vostra proprietà diretto ad ampliare l'angolo di svolta, venne tolto dall'atto autenticato nelle firme in data 4 agosto 2021 dal Notaio , perché nessuno dei partecipanti alla Persona_4
costituzione della servitù aveva particolare interesse a detto ampliamento per proprie esigenze di transito sulla strada. Si indica a testimone sui suddetti capitoli il NO
, residente in [...], frazione Chiea n. 25/B. 41) Testimone_3
D.V.C. in data 5 gennaio 2021 avete ricevuto incarico dai SI e Parte_1
promissari acquirenti dei SI , Parte_2 Persona_2 Parte_4
e , di procedere al frazionamento della particella 560 di
[...] Parte_5
5 proprietà di questi ultimi e creare il MN 681 del Foglio 25 del Catasto Terreni del
Comune di San Tomaso Agordino;
42) D.V.C. aveTe frazionato la particella 560 del foglio 25 creando il MN 681 del Foglio 25 del Catasto Terreni del Comune di San
Tomaso Agordino della superficie di 111 mq.; 43) D.V.C. i SI Parte_1 ed Vi hanno saldato l'importo di € 1.170,00 di cui alla Vostra Parte_2
fattura n. 21 del 24.09.2021 che Vi si mostra (vedi all. 04, pag. 2). Si indica a teste sui suddetti capitoli il Geom. con studio in Falcade (BL), Via Testimone_4
Tabiadon di Val n. 8; 53) D.V.C. l'azione di tutela della parte venditrice SI
ed in caso di inadempimento dei SI Parte_1 Parte_2
e in base alla clausola posta a pagina 5 ultimo CP_1 Controparte_2 capoverso dell'atto di compravendita del 15.01.2021 Repertorio 3261 a Vostro rogito, che Vi si mostra (vedi all. 02 comparsa di costituzione e risposta), deve essere oggetto a trascrizione o iscrizione presso l'Agenzia delle Entrate -Ufficio Provinciale di Belluno- Territorio Servizi Pubblicità Immobiliare;
54) D.V.C. le domande trascrivibili sono elencate tassativamente dagli articoli 2652 c.c. 2653 c.c. e 2690
c.c.; 55) D.V.C. nell'elencazione delle domande trascrivibili tassativamente elencate dagli art. 2652 e 2653 del codice civile è assente la domanda di adempimento;
56)
D.V.C. la planimetria da Voi allegata sotto la lettera “C” al contratto di compravendita del 15.01.2021 Repertorio n. 3261 a Vostro rogito, è stata in sede di compravendita depositata e/o fornita dal Geom. 57) D.V.C. al CP_1
momento della costituzione della servitù da parte dei SI , Persona_2 [...]
e su di una striscia di terreno rappresentata Parte_4 Parte_5 graficamente nell'allegato “C” del contratto di compravendita del 15.01.2021
Repertorio n. 3261 a Vostro rogito, hanno fatto presente che parte di detta striscia di terreno nel mese di agosto 2019 era stata oggetto di cessione volontaria in favore del
Comune di San Tomaso Agordino per permettere la realizzazione dell'intervento per la messa in sicurezza della sede stradale della strada vicinale di Chiea. Si indica a testimone sui suddetti capitoli il Notaio con studio in Persona_1
6 OG EN (Treviso), Via IV Novembre n. 6/1. Ispezione dei luoghi oggetto
Contro della controversia e più precisamente: del 81 del Foglio 25 del Catasto Terreni del Comune San Tomaso Agordino, frazione Chiea in cui, previa urbanizzazione della stessa, sono stati realizzati dai SI ed Parte_1 Parte_2
a loro totale cura e spese numero due posti auto;
del MN 60 Sub. 2 del Foglio 25 del
Catasto Fabbricati di San Tomaso Agordino in cui è ubicata l'unità immobiliare acquistata dai SI e posta in frazione Chiea;
CP_1 Controparte_2
della strada insistente su porzione delle corti del fabbricato urbano distinto al foglio
25, mappale 596, del fabbricato urbano distinto al foglio 25, mappale 560 e del fabbricato urbano distinto al foglio 25, mappale 36, tutti censiti al Catasto Fabbricati del Comune di San Tomaso Agordino, consente sia un accesso pedonale sia un accesso carrabile all'area urbana contraddistinta dal MN 681 del foglio 25 del
Catasto Terreni ed all'unità immobiliare censita al foglio 25, MN 60, Sub. 2 del
Catasto Fabbricati, acquistate rispettivamente dalla NOa e dai Controparte_2
SI e , siti in Comune di San Tomaso CP_1 Controparte_2
Agordino (BL), frazione Chiea;
della fascia di terreno lungo il confine Ovest e Sud del MN 560 sub. 7 del foglio 25 oggetto di costituzione di servitù con contratto ai rogiti Notaio del 15.01.2021 Repertorio n. 3261. In subordine Persona_1 in caso di mancata ammissione dell'ispezione dei luoghi si chiede ammettersi c.t.u. tesa ad accertare la realizzazione a cure e spese dei SI ed Parte_1
Cont di numero due posti auto sul 681 del foglio 25 del Catasto Parte_2
Terreni del Comune di San Tomaso Agordino, frazione Chiea;
la presentazione della pratica edilizia CILA in data 26 luglio 2021 ad opera dell'Ing. su incarico Per_5
dei SI ed avente ad oggetto la Parte_1 Parte_2
realizzazione di numero due posti auto sul MN. 681 del foglio 25 del Catasto Terreni del Comune di San Tomaso Agordino, frazione Chiea;
la congruità dei costi sostenuti dai SI ed per la realizzazione di numero Parte_1 Parte_2
due posti auto sul MN. 681 del foglio 25 del Catasto Terreni del Comune di San
7 Tomaso Agordino, frazione Chiea;
l'incremento di valore subito dal MN. 681 del foglio 25 del Catasto Terreni del Comune di San Tomaso Agordino, frazione Chiea,
a seguito della realizzazione di numero due posti auto;
che alla data del 15.01.2021 la fascia di terreno posta lungo il confine Ovest e Sud del MN 560 sub. 7 oggetto di costituzione di servitù con contratto ai rogiti Notaio del Persona_1
15.01.2021 Repertorio n. 3261 era già stata oggetto di parziale cessione volontaria in favore del Comune di San Tomaso Agordino ad opera dei SI , Persona_2
e e, pertanto, non presentava una larghezza di 3 Parte_4 Persona_3
metri come indicato nella planimetria allegato “C” del rogito del 15.01.2021
Repertorio 3261; che la strada sita San Tomaso Agordino, frazione Chiea, che insiste sulle corti del fabbricato urbano distinto al foglio 25, mappale 596, del fabbricato urbano distinto al foglio 25, mappale 560 e del fabbricato urbano distinto al foglio
25, mappale 36, tutti censiti al Catasto Fabbricati del Comune di San Tomaso
Agordino, consente sia un accesso pedonale sia un accesso carrabile all'area urbana contraddistinta dal MN 681 del foglio 25 del Catasto Terreni ed all'unità immobiliare censita al foglio 25, MN 60, Sub. 2 del Catasto Fabbricati, acquistate rispettivamente dalla NOa e dai SI e Controparte_2 CP_1 CP_2
, siti in Comune di San Tomaso Agordino (BL), frazione Chiea. In prova
[...] contraria, vista l'ammissione del capitolo 1 di cui alla seconda memoria ex art. 183,
VI co., c.p.c. di parte attrice, chiede ammettersi in controprova il NO
[...]
di VA (PV) sui seguenti capitoli: 58) D.V.C. la visita dei SI Tes_1
e presso l'abitazione di proprietà dei SI Controparte_2 CP_1
e sita in San Tomaso Agordini, frazione Chiea, è stata effettuata con Pt_1 Pt_2
la sola Vostra presenza il giorno sabato 12 dicembre 2020; 59) D.V.C. aveTe accompagnato il giorno sabato 12 dicembre 2020 solamente i SI e CP_1
presso l'abitazione dei SI e in San Tomaso Agordini, CP_2 Pt_1 Pt_2
frazione Chiea;
60) D.V.C. a seguito del sopralluogo effettuato, i SI e CP_1
comunicarono che erano disposti a procedere all'acquisto della sola Parte_6
8 abitazione di proprietà dei SI e sita in San Tomaso Agordino, Pt_1 Pt_2
frazione Chiea, entro la settimana successiva al 12 dicembre 2020. Vista
l'ammissione del capitolo 5 di cui alla seconda memoria ex art. 183, VI co., c.p.c. di parte attrice, chiede ammettersi in controprova il Notaio di Controparte_5
OG EN (TV), sul seguente capitolo: 62) D.V.C. la planimetria allegato C al rogito notarile del Notaio 15.01.2021 che Vi si mostra (all. 02 Persona_1
- comparsa costituzione e risposta è stata predisposta dal Geom. Parte_3
e dal medesimo consegnata solo al momento del rogito notarile. E, CP_1
comunque, chiede di essere ammessi alla prova contraria per come avanzate e capitolate nella terza memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. di parte convenuta sui capitoli che dovessero essere reiterati da parte attrice qualora il Magistrato dovesse ritenere gli stessi ammissibili. Sempre in controprova, chiede ammettersi alla prova contraria con l'Ing. Nino Bonan di Feltre (BL), sui seguenti capitoli: 67) D.V.C. in data 8.02.222 siete stato incaricato dal Tribunale di Belluno nel ricorso per A.T.P. n
1308/2021 R.G. di verificare lo stato dei luoghi per cui è causa, tra cui accertare l'avvenuta realizzazione di numero due posti auto sull'area contraddistinta dal MN
681 del Foglio 25 del Catasto Terreni del Comune di San Tomaso Agordino,
Frazione Chiea, di proprietà̀ della NOa;
68) D.V.C. in data Controparte_2
3.03.2022 avete eseguito un sopralluogo in San Tomaso Agordino, frazione Chiea, al fine di dare corso alle operazioni peritali relative all'ATP n. 1308/2021 R.G. pendente innanzi al tribunale di Belluno alla presenza della NOa CP_2
, del geom. dell'Ing. dell'Ing.
[...] CP_1 CP_6 CP_7
e dell'Ing. 69) D.V.C. in data 3.03.2022 in occasione
[...] Parte_7
dello svolgimento delle operazioni peritali la NOa ha preso Controparte_2
più̀ volte la parola impedendo il regolare svolgimento delle operazioni peritali ed utilizzando toni sconvenienti nei Vostri confronti;
70) D.V.C. in data 3.03.2022, all'esito del primo sopralluogo, aveTe inviato ai CC.TT.PP. gli atti delle pratiche edilizie relative all'unità immobiliare acquistata dai SI e dai CP_1 CP_2
9 SI e con la e-mail di pari data che vi si mostra (vedi all. n. 5 Pt_1 Pt_2 dell'all. 28); 71) D.V.C. in data 3.03.2022 in occasione dello svolgimento delle operazioni peritali aveTe verificato che erano stati realizzati i posti auto sul MN. 681
Foglio 25 in Comune di San Tomaso Agordino, frazione Chiea, con CILA presentata il 27.07.2021; 72) D.V.C. in data 3.03.2022 in occasione dello svolgimento delle operazioni peritali aveTe verificato che i due posti auto realizzati sul MN. 681 Foglio
25 in Comune di San Tomaso Agordino, frazione Chiea, sono accessibili da una strada che si diparte da quella comunale e costeggia lambisce il ridetto MN 681 per giungere in prossimità dell'abitazione acquistata dai SI e dai CP_1 CP_2
SI e 73) D.V.C. in data 3.03.2022 in occasione dello Pt_1 Pt_2
svolgimento delle operazioni peritali aveTe verificato che la strada insistente su porzione delle corti del fabbricato urbano distinto al foglio 25, mappale 596, del fabbricato urbano distinto al foglio 25, mappale 560 e del fabbricato urbano distinto al foglio 25, mappale 36, tutti censiti al Catasto Fabbricati del Comune di San
Tomaso Agordino, consente sia un accesso pedonale sia un accesso carrabile all'area urbana contraddistinta dal MN 681 del foglio 25 ed all'unità immobiliare censita al foglio 25, MN 60, Sub. 2 del Catasto Fabbricati;
74) D.V.C. in adempimento dell'incarico professionale conferitoVi avete accertato che è stato depositato con
CILA presentata il 27.07.2021 il progetto relativo all'urbanizzazione della particella
MN 681 posta nel Comune di San Tomaso Agordino Frazione Chiea.
Considerato che
controparte insiste nel ritenere inaccessibili i posti auto realizzati sul MN 681 del
Foglio 25 del Comune di San Tomaso Agordino, frazione Chiea, e che tale circostanza, invece, risulti smentita dalle prove testimoniali richieste e dai documenti
(vedi all. 23 - seconda memoria ex art. 183, VI co., c.p.c. prodotti Parte_3
dai deducenti, potendo la NOa partecipare alla costituzione di Controparte_2
servitù̀ (vedi all. n. 1 dell'all. 20 - seconda memoria ex art. 183, VI co., c.p.c. Per_6
alla quale unilateralmente e volontariamente non ha poi preso parte,
[...] chiedono ammettersi C.T.U. diretta ad accertare se l'uso della strada che insiste ed in
10 Tes_ parte confina con le corti dei fabbricati di proprietà dei SI Parte_8
, e (vedi all. n. 1 dell'all. 20 - seconda memoria ex art. Per_7 Parte_3 Pt_9
183, VI co., c.p.c. , avrebbe permesso alla NOa di Parte_3 CP_2
Cont accedere al ridetto 681 e, di conseguenza, ai posti auto sullo stesso realizzati”.
CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI INCIDENTALI:
“In via preliminare, per i motivi esposti in narrativa, dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. l'impugnazione proposta dai SI e Parte_1
avverso la sentenza n. 525/2024 del Tribunale di Treviso. Nel Parte_2
merito, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dagli appellanti NO e confermando la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 525/2024 resa dal Tribunale di Treviso in data 27.02.24 e pubblicata in data 29.02.24 oggetto di gravame. In via di appello incidentale, riformare la sentenza del Tribunale di Treviso n. 525/2024 relativamente al capo delle spese di lite per tutti i motivi esposti. Con vittoria di spese e competenze di causa per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, ci si oppone alle istanze istruttorie come richieste in atto di citazione in appello in quanto inammissibili per tutti i motivi dedotti. In denegata ipotesi di loro ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria con tutti i testi indicati nelle memorie istruttorie”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e CP_1 CP_2
convenivano dinanzi al Tribunale di Treviso e
[...] Parte_1 Parte_2 per ottenere l'accertamento dell'inadempimento dei convenuti alle
[...]
obbligazioni assunte con il contratto di mandato contenuto nel rogito notarile del 15 gennaio 2021 e il conseguente venir meno dell'obbligo di corrispondere agli stessi la somma di euro 19.000,00.=.
11 A fondamento della domanda di accertamento negativo, gli attori chiedevano di dichiarare la legittimità della loro revoca del mandato, intervenuta con lettera raccomandata del 22 luglio 2021, posto che a loro dire era rimasto inadempiuto l'obbligo per i convenuti mandatari di porre in essere i necessari interventi di urbanizzazione dell'area urbana oggetto della compravendita (mappale n. 681) al fine della realizzazione di due posti auto. Gli attori, inoltre, chiedevano la condanna delle controparti al pagamento dell'importo di euro 15.000,00.= a titolo di risarcimento dei danni asseritamente subiti.
e si costituivano in giudizio, chiedendo Parte_1 Parte_2
la declaratoria di nullità e/o inefficacia della revoca del mandato, oltre che la declaratoria del proprio corretto adempimento delle obbligazioni da essi assunte con tale negozio, nonché in via riconvenzionale pretendendo la condanna degli attori al pagamento della somma di euro 19.000,00.=, la declaratoria di nullità della clausola posta a pag. 5 penultimo capoverso del rogito notarile e, in via subordinata, la condanna al pagamento della somma di euro 15.000,00.=, quale incremento del valore dell'area stessa (mappale n. 681) in conseguenza dei comunque realizzati posti auto.
A seguito dell'assunzione delle prove testimoniali ammesse, con la sentenza n.
525/2024 pubblicata in data 29 febbraio 2024, il Tribunale di Treviso accoglieva la domanda di accertamento negativo degli attori. In particolare, il Giudice di primo grado riteneva legittima la revoca del mandato contenuto nel rogito notarile, avvenuta in data 22 luglio 2021, atteso che dalla data della stipula del rogito fino al giorno della revoca non era stata rinvenuta alcuna documentazione inerente lo stato di avanzamento dei lavori;
che era stata resa nota dai mandatari una comunicazione del 16 giugno 2021 relativa alla strada di accesso ai parcheggi, generica, sommaria e priva di approfondimento. Il Giudice di prime cure accertava che i mandatari non avevano effettuato nessuna attività di urbanizzazione, in quanto soltanto dopo il ricevimento della revoca dell'incarico avevano provveduto a depositare la
12 comunicazione di inizio lavori asseverata ( ) in data 26 luglio 2021, corredata Pt_10
dalla relazione tecnica e dalle foto dei luoghi. Secondo il Giudice di prime cure,
l'attività di urbanizzazione in questione concerneva tutte le attività dirette e finalizzate al corretto uso dei posti auto, ivi compresa l'apposita segnaletica,
l'illuminazione e la generale messa in sicurezza, attività richiedenti tempi piuttosto prolungati, incompatibili con l'arco temporale previsto per l'esecuzione dei lavori, dal 27 luglio 2021 al 31 luglio 2021. Il Tribunale, inoltre, osservava che il mandato si sarebbe potuto considerare perfettamente adempiuto soltanto con la presentazione della dichiarazione di fine lavori, in realtà mai intervenuta. Ciò posto, il primo
Giudice riteneva che, benché non fosse ancora scaduto il termine del 31 luglio 2021 per l'esecuzione del mandato, la revoca dello stesso avvenuta in data 22 luglio 2021 non poteva che considerarsi legittima, ricorrendo l'ipotesi della giusta causa. Il
Tribunale di Treviso, tuttavia, rigettava la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, compensando le spese di lite nella misura del 50%, vista comunque la parziale attività svolta dai mandatari, con condanna di quest'ultimi alla rifusione in favore degli attori del residuo.
Avverso detta sentenza, hanno proposto appello principale e Parte_1
riproponendo le medesime domande avanzate nel giudizio di Parte_2
primo grado. Con il primo motivo di gravame, gli impugnanti hanno censurato la sentenza di primo grado in relazione alla qualificazione della natura del contratto, rappresentando la gratuità dello stesso e la conseguente illegittimità della revoca. In particolare, parte appellante ha evidenziato che nel rogito notarile non era stato concluso un contratto sussumibile come mandato, in quanto l'oggetto dell'incarico era quello di compiere atti materiali volti alla realizzazione di più posti auto e non atti giuridici. e hanno evidenziato, inoltre, che Parte_1 Parte_2
l'eventuale mandato avrebbe dovuto considerarsi a titolo gratuito, dovendo i mandatari procedere a realizzare i posti auto a loro completa cura e spese, sia per quanto riguarda le spese tecniche, le opere e gli oneri concessori. Gli appellanti
13 hanno anche asserito che il mandato avrebbe dovuto considerarsi in rem propriam, sussistendo un interesse giuridico ulteriore del mandatario consistente nel conseguimento del prezzo residuo della compravendita non corrisposto in sede di rogito notarile ciò comportando, a loro dire, l'illegittimità della revoca ai sensi dell'art. 1723 comma 2 cc, non sussistendo nella fattispecie una giusta causa, essendo essa revoca intervenuta nove giorni prima della scadenza del mandato, rendendosi impossibile il verificarsi della condizione per la corresponsione del prezzo residuo di euro 19.000,00.=, pur essendo stati pacificamente realizzati i due posti auto. Parte impugnante ha riproposto, altresì, la questione della nullità e inoperatività di quanto disposto a pag. 5 del rogito notarile, prevedente che costituirebbe prova dell'avvenuto pagamento la mancata proposizione di un'azione di tutela trascritta presso la conservatoria dei registri immobiliari da parte dei venditori-mandatari. L'appellante ha evidenziato che l'azione di adempimento, proposta in via riconvenzionale, non sarebbe soggetta a trascrizione, la quale è ammessa solo nei casi di cui all'art. 2652 cc e seguenti, così non potendosi trarre la prova dell'avvenuto pagamento del corrispettivo di euro 19.000,00.= dalla mancata trascrizione dell'azione. Proprio in ragione della affermata gratuità del mandato,
e hanno affermato l'insussistenza di un loro Parte_1 Parte_2
obbligo di rendicontazione e informativa, in quanto i mandanti avrebbero delegato ai mandatari ogni attività, ovvero di procedere a loro completa cura e spese.
Con il secondo motivo di gravame, parte l'appellante ha censurato l'erronea valutazione ed interpretazione delle intenzioni delle parti risultanti dal contratto di compravendita immobiliare del 15 gennaio 2021 e sull'accezione di urbanizzazione.
Secondo gli impugnanti, l'oggetto del mandato sarebbe stato lo svolgimento di un'attività materiale volta alla realizzazione di due posti auto e relativi interventi di urbanizzazione dell'area urbana di cui al mappale 681. Inoltre, gli appellanti hanno evidenziato che il Giudice di prime cure avrebbe operato illegittimamente un'interpretazione estensiva del termine “urbanizzazione” contenuto nella clausola
14 del contratto di compravendita oltre le reali intenzioni delle parti, ampliando così
l'oggetto del mandato: la realizzazione di una strada e delle opere ulteriori indicate dal Giudice di prime cure, quali l'illuminazione e la segnaletica verticale, non rientrerebbero nell'oggetto dell'incarico, senza contare che per le aree di sosta private non troverebbero applicazione le disposizioni del codice della strada. Parte appellante ha evidenziato che le risultanze testimoniali avrebbero dimostrato che i mandatari avevano correttamente trasformato ed urbanizzato il mappale 681, avendovi realizzato due posti auto, mentre nel mandato di cui nell'atto di compravendita non era specificato da quale strada dovesse essere consentito l'accesso ai realizzandi posti auto, né quali fossero le opere di urbanizzazione ritenute indispensabili. In punto, e Parte_1 Parte_2
sottolineano che gli acquirenti avrebbero ingiustificatamente omesso di partecipare all'atto di costituzione della servitù di passo carrabile in data 4 agosto 2021, la quale avrebbe permesso l'accesso al fondo urbanizzato, affermando l'inutilità della formalizzazione della dichiarazione di fine lavori, essendo sufficiente per quella tipologia di opere la presentazione della CILA.
Si sono costituiti nel giudizio di gravame e CP_1 CP_2
, eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc ed
[...] ai sensi dell'art. 348 bis cpc e, nel merito, concludendo per il rigetto del gravame perché infondato in fatto ed in diritto. I convenuti hanno, altresì, proposto appello incidentale in relazione alla statuizione del giudice di prime cure sulle spese di lite.
Sotto questo profilo, e hanno contestato la CP_1 Controparte_2
compensazione nella misura del 50 % così come motivata dal Tribunale, evidenziando che i lavori eseguiti da controparte non avevano avuto alcuna utilità e comunque non essendovi conformità tra quanto parzialmente eseguito e la relazione tecnica allegata alla CILA del 26 luglio 2021.
*****
15 1 – Preliminarmente non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art. 342 cpc. L'impugnazione rispetta i connotati di cui all'art. 342 cpc, in quanto si sono individuate le specifiche parti della decisione impugnata, i vari motivi di fatto e di diritto, denunciando così la violazione di legge, gli asseriti errori compiuti dal Giudice di primo grado in ordine alla ricostruzione del fatto, alla qualificazione giuridica del contratto e della loro rilevanza ai fini della decisione. Secondo la giurisprudenza di legittimità valevole anche a seguito della nuova formulazione della norma in commento, “per la sussistenza del requisito della specificità dei motivi di gravame, prescritto dall'art. 342 cpc, occorre indicare nell'atto di appello, anche mediante un'esposizione sommaria, le doglianze in modo tale che il Giudice del gravame sia posto in grado non solo di identificare i punti impugnati, ma anche le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali viene richiesta la riforma della pronuncia di primo grado” (Cass. n. 22123/2009).
1.1 – Parimenti non è accoglibile l'eccezione di inammissibilità dell'atto di gravame principale ai sensi dell'art. 348 bis cpc. Infatti, la declaratoria di inammissibilità dell'appello per insussistenza di una ragionevole possibilità di accoglimento deve essere emanata all'esito dell'udienza ex art. 350 bis, con sentenza motivata in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi. La richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello principale, reiterata in sede di deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni non può essere accolta, in quanto la sua emananzione non è più possibile, dovendo necessariamente avvenire all'esito dell'udienza ex art. 350 bis cpc.
3 – Nel merito vanno sommariamente riepilogati i rapporti intercorsi tra le parti al fine della migliore comprensione della fattispecie sottoposta l'attenzione dell'intestata Corte.
16 Con il rogito notarile del 15 gennaio 2021, e CP_1 Controparte_2 hanno acquistato da e l'unità immobiliare Parte_1 Parte_2 consistente in un'abitazione sita nel Comune di San Tomaso Agordino (mappale n.
60). Con il medesimo rogito, ha altresì acquistato da Controparte_2 _2
, e terzi intervenuti nell'atto di
[...] Parte_4 Persona_3 compravendita, un'area urbana di 111 mq. (mappale n. 681) sulla quale avrebbero dovuto essere realizzati due posti auto. Contestualmente, per consentire l'accesso al mappale n. 681, è stata costituita servitù di passaggio per tutti gli usi e con tutti i mezzi da esercitarsi su una fascia di terreno della larghezza di 3 metri lineari
(mappale n. 560 sub. 7) di proprietà degli intervenuti nella compravendita ed a beneficio del fondo mappale n. 681.
Nel medesimo rogito si prevede altresì che parte del corrispettivo pari a euro
19.000,00.= deve essere corrisposto dagli acquirenti a e a Parte_1
entro e non oltre il 31 luglio 2021, a condizione che i venditori, Parte_2
entro tale data, abbiano adempiuto al contratto di mandato. In particolare, gli acquirenti (mandanti) hanno conferito incarico a e Parte_1 Parte_2
(mandatari) di procedere all'urbanizzazione dell'area mappale n. 681 al fine
[...]
della realizzazione dei due posti auto, intendendosi il mandato adempiuto con la presentazione agli uffici comunali della dichiarazione di fine lavori entro il termine del 31 luglio 2021.
4 – Ciò posto, i due motivi di appello principale possono essere esaminati congiuntamente in quanto vertenti su questioni tra loro collegate. Gli odierni appellanti principali, il cui gravame deve reputarsi infondato, non hanno adempiuto correttamente al contratto di mandato in quanto non hanno svolto le attività di urbanizzazione necessarie per la fruizione e l'accesso ai due posti auto situati nel terreno mappale n. 681.
4.1 – L'accordo negoziale contenuto a pag. 4 del rogito notarile va qualificato come mandato. Priva di pregio risulta essere l'argomentazione di parte appellante
17 principale in base alla quale l'incarico in questione avrebbe ad oggetto l'esercizio di attività meramente materiale così da escludersi la qualificabilità del rapporto nei termini suddetti, avendo il mandato ad oggetto esclusivamente atti giuridici. Infatti,
l'incarico contenuto nel rogito notarile ha ad oggetto la realizzazione di due posti auto, ma anche lo svolgimento di tutte le attività prodromiche, ivi compresi i rapporti con le pubbliche amministrazioni e la presentazione di documenti. In particolare,
l'incarico è consistito nel “predisporre la documentazione tecnica, presentare qualsiasi domanda o documento presso i competenti Uffici”, prevedendosi la necessità, al fine di considerare il mandato correttamente adempiuto, di presentare la dichiarazione di fine lavori ai competenti uffici comunali sempre entro il termine del
31 luglio 2021. Dette pattuizioni, unitamente al fatto che fossero “a completa cura e spesa” dei venditori “per tecnici, professionisti, opere e oneri concessori e quant'altro necessario”, dimostrano che l'incarico non aveva ad oggetto esclusivamente attività esecutiva e materiale, ma anche il compimento di atti giuridici funzionali alla corretta realizzazione dell'urbanizzazione del fondo.
4.2 – Il contratto di mandato che viene in rilievo nella presente fattispecie è oneroso, diversamente da quanto asserito dagli impugnanti. Benché l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e la realizzazione dei posti auto fossero, come detto, “a completa cura e spesa” dei venditori, non si può trascurare la previsione dell'obbligo per i mandanti di corrispondere ai mandatari la somma di euro 19.000,00.= per il caso di adempimento. La previsione del corrispettivo, inteso come parte del prezzo complessivo stabilito per la compravendita, determina la qualificazione del mandato come oneroso.
4.3 – Inoltre, il mandato non può essere considerato in rem propriam, posta l'assenza di un interesse ulteriore in capo al mandatario. Secondo la Cassazione “il mandato in rem propriam si distingue dall'ordinario mandato in quanto è diretto al soddisfacimento di un interesse anche del mandatario (diverso da quello strettamente limitato all'esecuzione del mandato o, in ipotesi di mandato oneroso, al
18 conseguimento del corrispettivo) e costituisce il negozio-mezzo per l'attuazione di uno scopo ulteriore rispetto a quello tipico, connesso alla realizzazione di un diverso rapporto tra mandante e mandatario (o terzo), concomitante al conferimento e tale da imprimere a questo il carattere di atto obbligatorio, essenziale per la realizzazione dell'utilità specifica della combinazione negoziale di cui il mandato è componente”
(ex multis Cass. n. 3568/2024). Nella specie, non vi è un interesse ulteriore del mandatario che vada oltre all'interesse tipico del mandato oneroso di conseguire il già citato corrispettivo.
5 – È legittima la revoca del mandato operata dai mandanti con lettera raccomandata in data 22 luglio 2021. I mandatari non hanno adempiuto all'incarico conferitogli, come accertato dalla CTU svolta in sede di accertamento tecnico preventivo. La revoca, pur intervenuta in data 22 luglio 2021 e, quindi, in un momento anteriore rispetto alla scadenza del termine per l'adempimento del mandato fissato il 31 luglio
2021, è legittima in quanto i mandatari non si sono attivati prontamente per l'esecuzione del mandato e per l'effettuazione delle necessarie opere di urbanizzazione. In data 22 luglio 2021, nove giorni prima della scadenza del termine fissato, i mandatari si erano già posti nella condizione di non riuscire ad adempiere, tenuto conto della complessità dell'attività di urbanizzazione, comprendente la documentazione tecnica, il conferimento di incarichi ai professionisti e la dichiarazione di fine lavori.
5.1 – In effetti, il mandato, contrariamente a quanto asserito dagli appellanti principali, non aveva ad oggetto la mera realizzazione dei posti auto, ma anche tutte quelle attività strumentali per renderli accessibili e fruibili, ciò desumendosi chiaramente dal tenore letterale della clausola contrattuale che fa riferimento in generale “all'urbanizzazione”, finalizzata “alla realizzazione di due posti auto”, con l'incarico altresì di compiere “quant'altro necessario”. Così e configurato l'interesse degli acquirenti-mandanti di godere e fruire dei due posti auto, interesse che per
19 essere soddisfatto necessitava non solo della loro realizzazione materiale, ma anche di tutte quelle attività finalizzate per il loro godimento.
5.2 – Non risulta essere stata presentata dai mandatari la dichiarazione di fine lavori, prevista come condizione necessaria per l'adempimento del mandato. La mancata presentazione è confermata dalle risultanze delle prove testimoniali, come si riscontra dal verbale d'udienza del 6 marzo 2023 e del 16 maggio 2023. Sul punto, il teste ha dichiarato che “era stata presentata una CILA dai SI CP_6
e confermo che era necessaria una fine lavori, che non ho visto essere stata Pt_1 fatta” (risposta al cap. 30 di parte appellante principale). Dello stesso tenore sono le dichiarazioni dei testi e i quali dichiarano che era Tes_1 Testimone_5
stata presentata la ma mai depositata una fine lavori necessaria per verificare la Pt_10
corrispondenza tra il progetto iniziale e quanto realizzato. Inoltre, da dette deposizioni emerge che i posti di parcheggio non erano neppure raggiungibili con l'auto in quanto la stradina godeva solo di servitù di passo pedonale, neppure sussistendo passaggio alterativo. In sostanza, per affermare il corretto adempimento degli obblighi del mandatario non era sufficiente la presentazione della e della Pt_10
correlata relazione tecnica, essendo necessario per il corretto espletamento del mandato la presentazione della dichiarazione di fine lavori, mai avvenuta, anche per verificare la rispondenza dei lavori effettuati a quanto descritto nella comunicazione di inizio lavori.
5.3 – La consulenza tecnica disposta in sede di accertamento preventivo ha riscontrato che i lavori svolti non sono stati idonei a rendere i due posti auto accessibili per gli acquirenti. Secondo quanto previsto a pag. 4 dell'atto sopra richiamato in data 2021, e avevano l'onere di procedere Pt_1 Pt_2 all'urbanizzazione dell'area del mappale 681 incaricando tecnici, professionisti, a presentare domanda o documenti presso i competenti uffici nonché di eseguire i lavori al fine di realizzare due posti auto a completa cura e spese per tecnici, professionisti, opere e oneri concessori e quant'altro necessario e, nel caso, non è
20 stato possibile realizzare la servitù di passaggio sul mappale 560 sub. 7 (allegato C del contratto) prevista nel rogito notarile e costituita a favore del fondo mappale 681.
Sul punto il CTU a pag. 25 afferma che “la servitù di passaggio di cui all'allegato C dell'atto del Notaio del 15.01.2021 si ritiene non sia idonea al Persona_1
passaggio di un eventuale strada di accesso al map. 681 sia per i dislivelli in gioco (la pendenza della scarpata) sia per la mancata possibilità di realizzare l'accesso rappresentato alla servitù di 3 metri in corrispondenza del map. 667 (allegato C dell'atto del Notaio del 15.01.2021)”. Inoltre, si deve rilevare Persona_1
che la fascia di terreno di 3 metri lineari, sul quale avrebbe dovuto essere costituita la servitù di passaggio carraio è diminuita a 1.15-1,20 metri, posta la cessione bonaria avvenuta in data agosto 2019, antecedentemente alla stipula del rogito, per la sistemazione della strada comunale sovrastante. I mandatari-venditori avrebbero dovuto essere a conoscenza di questo impedimento per la realizzazione della servitù di passaggio, posta la sua importanza dirimente per il godimento da parte degli acquirenti-mandanti dei due posti auto. È accertato dalla CTU che attualmente non è possibile fruire dei realizzati posti auto, mancando altresì le “opere di urbanizzazione necessarie al corretto uso (strada, raccolta scarico acqua, illuminazione, segnaletica e quant'altro)”.
5.4 – I due posti auto sono attualmente accessibili mediante una servitù di passaggio solo pedonale attraverso una strada privata asfaltata. Tale soluzione, prospettata in via alternativa dai mandatari ed unilateralmente, non è stata accettata dagli acquirenti che non si sono presentati dal notaio per la costituzione della servitù di passaggio carraio detto rifiuto da parte degli acquirenti deve reputarsi giustificato, non potendo inficiare la legittimità della revoca del mandato. La prospettazione della soluzione alternativa non determina l'adempimento del mandato, il quale rimane comunque non correttamente eseguito posto che aveva ad oggetto l'urbanizzazione del mappale n. 681 al fine della realizzazione dei due posti auto, che non è pacificamente avvenuta. Il mandato riguardava l'urbanizzazione attraverso l'esercizio della servitù
21 sul fondo mappale 560 sub 7, che non può essere esercitata per le ragioni anzidette
(metri limitati a seguito della cessione bonaria). La soluzione alternativa non risulta essere stata concordata con gli acquirenti, essendo stata prospettata unilateralmente solo con la mail del 28 luglio 2021 in risposta all'avvenuta revoca del mandato (doc.
9 fascicolo di primo grado appellante principale), con l'invito di presentarsi dinanzi al notaio in data 4 agosto 2021 (pag. 5 atto di appello). Si rileva anche l'inidoneità della soluzione alternativa prospettata, tenuto conto che il CTU sul punto ha accertato la larghezza limitata della strada e la conseguente difficoltà a transitare con un'auto. In particolare, ha sperimentato che “attualmente l'accesso all'area parzialmente sistemata a parcheggio è possibile solo attraverso una servitù di passaggio pedonale attraverso una strada privata asfaltata dove mi è stato possibile transitare (senza diritto essendoci solo una servitù di passaggio pedonale) con il mio
SUV con l'assistenza esterna, dell'ausiliario Geom. , per la larghezza limitata Per_8
in alcuni punti e la tortuosità in corrispondenza della curva iniziale e di un muretto a spigolo” (pag. 25 CTU). Ciò posto, deve concludersi che il mandato non può dirsi correttamente adempiuto, con conseguente insussistenza dell'obbligo di corrispondere il saldo del prezzo pari a euro 19.000,00.= e legittimità del recesso dei mandanti. Conclude il CTU “attualmente non esiste un progetto di urbanizzazione dell'area parcheggio, non sono stati eseguiti i lavori di urbanizzazione e i posti auto parzialmente realizzati non sono legittimamente accessibili con l'auto e utilizzabili a parcheggio”.
5.5 – In argomento non sono meritevoli di accoglimento i capitoli di prova per testi in quanto vertenti su circostanze superate dagli obiettivi rilievi del consulente dell'ufficio, rilevi che rendono superflua la stessa richiesta di nuova consulenza tecnica reiterata dagli appellanti principali nella presente sede, ovvero di ispezione dello stato dei luoghi.
6 – Non rileva la questione relativa alla nullità della clausola contenuta a pag. 5 del rogito notarile, posto che la mancata trascrizione della domanda non può essere
22 considerata come elemento per desumere l'avvenuto pagamento del corrispettivo di euro 19.000,00.=: la corresponsione di tale prezzo residuo non è dovuta per l'accertato inadempimento del contratto da parte dei mandatari.
7 – Anche l'appello incidentale non è fondato e va respinto, dovendosi confermare la sentenza di prime cure anche in punto spese di lite, seppur con diversa motivazione.
La compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado nella misura della metà non può trovare giustificazione nella parziale attività svolta dai convenuti nell'espletamento del mandato. L'incarico non è stato adempiuto, neppure parzialmente, in quanto non sono stati eseguiti i lavori di urbanizzazione necessari, anche essi oggetto del mandato, che avrebbero permesso il godimento per gli acquirenti dei due posti auto siti nel mappale 681. Gli odierni appellanti principali risultano completamente soccombenti in relazione alla domanda di pagamento del prezzo residuo pari a euro 19.000,00=, non potendosi giustificare alcun tipo di compensazione. La compensazione nella misura operata dal Giudice di prime cure risulta comunque corretta avuto riguardo del rigetto della domanda risarcitoria quantificata in euro 15.000,00.= proposta dagli odierni appellanti incidentali, non oggetto di specifico motivo di impugnazione. È condivisibile quanto statuito dagli appellanti principali nella comparsa conclusionale (pag. 4). La domanda risarcitoria, non riproposta nel giudizio di gravame, è stata rigettata per mancanza della prova del danno conseguenza, “essendo i danni generici e non provati”. Posta la prevalente soccombenza di e va comunque considerato il Parte_1 Parte_2
rigetto della domanda risarcitoria che giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
8 – Le spese di lite del presente giudizio di gravame debbono essere integralmente compensate, considerato l'esito complessivo della lite ed il rigetto, non solo dell'appello principale, ma anche dell'appello incidentale. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuti
23 gli appellanti principali e gli appellanti incidentali a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale ed incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da e e Parte_1 Parte_2
l'appello incidentale dei convenuti e;
CP_1 Controparte_2
2. conferma, per l'effetto, la sentenza del Tribunale di Treviso n. 525/2024, pubblicata in data 29 febbraio 2024;
3. compensa integralmente le spese del presente giudizio di gravame;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuti gli appellanti principali a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale, nonché essendo tenuti gli appellanti incidentali a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello incidentale;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 11 giugno 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 574/2024 R.G. promossa
DA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi in giudizio dall'avv.to Giovanni C.F._2
Alfonsi, con domicilio telematico eletto come indicato in atti, in forza di procura alle liti unita all'atto di citazione in appello;
APPELLANTI PRINCIPALI
CONTRO
1 (c.f. ) e CP_1 C.F._3 Controparte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi i giudizio dall'avv.to Giancarlo C.F._4
Zanin, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso sito in OG EN
(TV), via G. Marconi n. 14/2, in forza di procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLANTI INCIDENTALI
Oggetto: appello rimesso al Collegio per la decisione ex art. 352 cpc in data 26 maggio 2025, avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 525/2024 pubblicata in data 29 febbraio 2024.
CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI PRINCIPALI:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello incidentale avanzato dagli appellati SI
[...]
e poiché proposto fuori dai termini di cui all'art. 473 CP_1 Controparte_2
bis 32 cpc e, pertanto, tardivo. In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 525/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Treviso – Sezione Seconda Civile, in persona della G.O.T. dott.ssa Marica Loschi, nell'ambito del giudizio N.R.G.
5391/2023, pubblicata il 29.02.2024, Repertorio n. 647/2024 del 29.02.2024 e notificata il di 01.03.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano. Nel merito, accertare e dichiarare nulla e/o inefficace la revoca del mandato operata dai mandanti SI e CP_1
con lettera raccomandata a.r. del 22 luglio 2021 (ricevuta i Controparte_2
successivi 27 luglio dal NO e 2 agosto dalla NOa Parte_1 Parte_2
, per tutti i motivi di cui alla narrativa. Accertare e dichiarare il corretto ed
[...]
esatto adempimento dei SI e delle Parte_1 Parte_2
obbligazioni assunte con il mandato loro conferito dai SI e CP_1
e di cui al contratto ai rogiti del Notaio Controparte_2 Persona_1 del 15 gennaio 2021 Repertorio n. 3261. Per l'effetto, rigettare tutte le domande
2 proposte dai SI e in quanto infondate in CP_1 Controparte_2
fatto e in diritto e, comunque, sfornite di prova. Pronunciarsi dichiarando la nullità della clausola posta a pagina 5 (penultimo capoverso) dell'atto a rogito del Notaio di OG EN del 15 gennaio 2021 Repertorio n. 3261, Persona_1
per le ragioni tutte esposte in narrativa. In via riconvenzionale, accertato e dichiarato il corretto ed esatto adempimento da parte dei SI e Parte_1 Parte_2
delle obbligazioni assunte con il mandato loro conferito dai SI
[...] [...]
e e di cui al contratto a rogito del Notaio CP_1 Controparte_2 Per_1
del 15 gennaio 2021 Repertorio n. 326; accertato e dichiarato
[...]
l'inadempimento dei SI e CP_1 Controparte_2 dell'obbligazione del pagamento del saldo prezzo di cui al contratto a rogito del
Notaio del 15 gennaio 2021 Repertorio n. 3261, pari ad euro Persona_1
19.000,00.=, per l'effetto, condannare i SI e CP_1 CP_2
al pagamento del ridetto importo di euro 19.000,00.=, oltre interessi legali
[...]
maturati da dì del dovuto al saldo, in favore dei SI e Parte_1
per tutti i motivi esposti in narrativa. In via riconvenzionale Parte_2 subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi dell'accoglimento delle domande avversarie o di parte delle stesse, accertata e dichiarata l'avvenuta realizzazione ad opera dei SI e dei due posti auto sul MN Parte_1 Parte_2
681 del Foglio 25 del Catasto Terreni del Comune di San Tomaso Agordino, per l'effetto, condannare la NOa al pagamento della somma di Controparte_2
euro 15.000,00.= o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di ragione e di giustizia, in favore dei SI e quale Parte_1 Parte_2 incremento del valore dell'area stessa in conseguenza dei realizzati numero due posti auto e delle spese sostenute nonché dell'unità immobiliare compravenduta per l'esistenza degli stessi, per tutti i motivi esposti in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di avvocato della presente causa, oltre al rimborso delle spese forfetarie ed accessori di legge e successive occorrende. Con vittoria di spese e
3 compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, per le quali l'avv. Giovanni Alfonsi si dichiara procuratore antistatario. In via istruttoria, si chiede, ai sensi dell'art. 347, ultimo co., c.p.c. ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di primo grado del Tribunale Ordinario di Treviso – Sezione Seconda Civile, R.G. n.
5391/2021; si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello che, per quanto attiene alle prove testimoniali qui si riportano con la stessa numerazione progressiva delle memorie ex art. 183, 6° comma, n. 2 e n. 3, c.p.c. espunti i capitoli già assunti alle udienze del 6.03.2023 e del 16.05.2023 in sede di primo grado, e nello specifico. Prova per testi sui seguenti capitoli: 3) D.V.C. il 12 dicembre 2020 avete accompagnato personalmente i SI e CP_1
, presso l'unità abitativa di proprietà dei SI Controparte_2 Parte_3
sita in San Tomaso Agordino (BL), Frazione Chiea con ingresso dal numero 18, per eseguire una sopralluogo/visita dell'immobile; 6) D.V.C. a seguito del sopralluogo effettuato i SI e Vi comunicarono di essere CP_1 Controparte_2
disposti ad avanzare una proposta di acquisto ai proprietari, SI Parte_1
e 7) D.V.C. aveTe predisposto la proposta irrevocabile Parte_2
d'acquisto, che Vi si mostra (ALL. 18), che aveTe sottoposto ai SI
[...]
e e dai medesimi sottoscritta per l'immobile sito in CP_1 Controparte_2
San Tomaso Agordino, Frazione Chiea con ingresso dal numero 18 di proprietà dei SI e e frazionanda limitrofa porzione di Parte_1 Parte_2
terreno; 8) D.V.C. aveTe provveduto ad inviare ai SI e Parte_1
e che questi hanno accettato, la proposta irrevocabile d'acquisto Parte_2
sottoscritta dai SI e . Si indica a teste sui suddetti capitoli il CP_1 CP_2
NO , presso Agenzia House Dolomiti, Via Azzoni n. 8, (35127) Tes_1
VA. 16) D.V.C. il Comune di San Tomaso Agordino nell'anno 2019 ha dato attuazione ad un intervento denominato “Messa in sicurezza della sede stradale della
4 strada vicinale di Chiea”; 17) D.V.C. per l'attuazione e realizzazione del predetto intervento si è reso necessario acquisire da parte del Comune di San Tomaso
Agordino alcune superfici di terreno, tra cui anche quelle di proprietà dei SI
, e 18) D.V.C. che nel periodo Persona_2 Persona_3 Parte_4
compreso tra i giorni 21 e 30 agosto 2019 i SI , e Persona_2 Persona_3
hanno ceduto bonariamente al Parte_4 Controparte_3
delle aree di loro proprietà per la realizzazione dell'intervento denominato
[...]
“Messa in sicurezza della sede stradale della strada vicinale di Chiea” insistenti sul
Foglio 25 MN. 595 e MN. 560 del Catasto terreni del ridetto Comune;
19) D.V.C. confermate il punto due e precisamente < realizzazione dell'intervento denominato “Messa in Sicurezza della sede stradale della strada vicinale di Chiea” sui mappali fg. 25 m.n. 595 e m.n. 560 degli allora proprietari , e risalgono al Persona_2 Persona_3 Parte_4
periodo tra il 21 agosto 2019 e il 30 agosto 2019 che si allegano in unico file>> della
Vostra e-mail del 6 luglio 2022, che Vi si mostra (ALL. 19). Si indica a teste sui suddetti capitoli il Geom. presso Comune di San Tomaso Agordino Tes_2
(BL), Area Tecnica e Patrimonio, Via Celat n. 16 - 32010 San Tomaso Agordino
(BL). 26) D.V.C. le numero tre fotografie che Vi si mostrano (vedi all. 21), sono le stesse che erano state fornite al Notaio per essere allegate alla Persona_4 stipula delle costituzioni di servitù; 27) D.V.C. l'intervento sulla Vostra proprietà diretto ad ampliare l'angolo di svolta, venne tolto dall'atto autenticato nelle firme in data 4 agosto 2021 dal Notaio , perché nessuno dei partecipanti alla Persona_4
costituzione della servitù aveva particolare interesse a detto ampliamento per proprie esigenze di transito sulla strada. Si indica a testimone sui suddetti capitoli il NO
, residente in [...], frazione Chiea n. 25/B. 41) Testimone_3
D.V.C. in data 5 gennaio 2021 avete ricevuto incarico dai SI e Parte_1
promissari acquirenti dei SI , Parte_2 Persona_2 Parte_4
e , di procedere al frazionamento della particella 560 di
[...] Parte_5
5 proprietà di questi ultimi e creare il MN 681 del Foglio 25 del Catasto Terreni del
Comune di San Tomaso Agordino;
42) D.V.C. aveTe frazionato la particella 560 del foglio 25 creando il MN 681 del Foglio 25 del Catasto Terreni del Comune di San
Tomaso Agordino della superficie di 111 mq.; 43) D.V.C. i SI Parte_1 ed Vi hanno saldato l'importo di € 1.170,00 di cui alla Vostra Parte_2
fattura n. 21 del 24.09.2021 che Vi si mostra (vedi all. 04, pag. 2). Si indica a teste sui suddetti capitoli il Geom. con studio in Falcade (BL), Via Testimone_4
Tabiadon di Val n. 8; 53) D.V.C. l'azione di tutela della parte venditrice SI
ed in caso di inadempimento dei SI Parte_1 Parte_2
e in base alla clausola posta a pagina 5 ultimo CP_1 Controparte_2 capoverso dell'atto di compravendita del 15.01.2021 Repertorio 3261 a Vostro rogito, che Vi si mostra (vedi all. 02 comparsa di costituzione e risposta), deve essere oggetto a trascrizione o iscrizione presso l'Agenzia delle Entrate -Ufficio Provinciale di Belluno- Territorio Servizi Pubblicità Immobiliare;
54) D.V.C. le domande trascrivibili sono elencate tassativamente dagli articoli 2652 c.c. 2653 c.c. e 2690
c.c.; 55) D.V.C. nell'elencazione delle domande trascrivibili tassativamente elencate dagli art. 2652 e 2653 del codice civile è assente la domanda di adempimento;
56)
D.V.C. la planimetria da Voi allegata sotto la lettera “C” al contratto di compravendita del 15.01.2021 Repertorio n. 3261 a Vostro rogito, è stata in sede di compravendita depositata e/o fornita dal Geom. 57) D.V.C. al CP_1
momento della costituzione della servitù da parte dei SI , Persona_2 [...]
e su di una striscia di terreno rappresentata Parte_4 Parte_5 graficamente nell'allegato “C” del contratto di compravendita del 15.01.2021
Repertorio n. 3261 a Vostro rogito, hanno fatto presente che parte di detta striscia di terreno nel mese di agosto 2019 era stata oggetto di cessione volontaria in favore del
Comune di San Tomaso Agordino per permettere la realizzazione dell'intervento per la messa in sicurezza della sede stradale della strada vicinale di Chiea. Si indica a testimone sui suddetti capitoli il Notaio con studio in Persona_1
6 OG EN (Treviso), Via IV Novembre n. 6/1. Ispezione dei luoghi oggetto
Contro della controversia e più precisamente: del 81 del Foglio 25 del Catasto Terreni del Comune San Tomaso Agordino, frazione Chiea in cui, previa urbanizzazione della stessa, sono stati realizzati dai SI ed Parte_1 Parte_2
a loro totale cura e spese numero due posti auto;
del MN 60 Sub. 2 del Foglio 25 del
Catasto Fabbricati di San Tomaso Agordino in cui è ubicata l'unità immobiliare acquistata dai SI e posta in frazione Chiea;
CP_1 Controparte_2
della strada insistente su porzione delle corti del fabbricato urbano distinto al foglio
25, mappale 596, del fabbricato urbano distinto al foglio 25, mappale 560 e del fabbricato urbano distinto al foglio 25, mappale 36, tutti censiti al Catasto Fabbricati del Comune di San Tomaso Agordino, consente sia un accesso pedonale sia un accesso carrabile all'area urbana contraddistinta dal MN 681 del foglio 25 del
Catasto Terreni ed all'unità immobiliare censita al foglio 25, MN 60, Sub. 2 del
Catasto Fabbricati, acquistate rispettivamente dalla NOa e dai Controparte_2
SI e , siti in Comune di San Tomaso CP_1 Controparte_2
Agordino (BL), frazione Chiea;
della fascia di terreno lungo il confine Ovest e Sud del MN 560 sub. 7 del foglio 25 oggetto di costituzione di servitù con contratto ai rogiti Notaio del 15.01.2021 Repertorio n. 3261. In subordine Persona_1 in caso di mancata ammissione dell'ispezione dei luoghi si chiede ammettersi c.t.u. tesa ad accertare la realizzazione a cure e spese dei SI ed Parte_1
Cont di numero due posti auto sul 681 del foglio 25 del Catasto Parte_2
Terreni del Comune di San Tomaso Agordino, frazione Chiea;
la presentazione della pratica edilizia CILA in data 26 luglio 2021 ad opera dell'Ing. su incarico Per_5
dei SI ed avente ad oggetto la Parte_1 Parte_2
realizzazione di numero due posti auto sul MN. 681 del foglio 25 del Catasto Terreni del Comune di San Tomaso Agordino, frazione Chiea;
la congruità dei costi sostenuti dai SI ed per la realizzazione di numero Parte_1 Parte_2
due posti auto sul MN. 681 del foglio 25 del Catasto Terreni del Comune di San
7 Tomaso Agordino, frazione Chiea;
l'incremento di valore subito dal MN. 681 del foglio 25 del Catasto Terreni del Comune di San Tomaso Agordino, frazione Chiea,
a seguito della realizzazione di numero due posti auto;
che alla data del 15.01.2021 la fascia di terreno posta lungo il confine Ovest e Sud del MN 560 sub. 7 oggetto di costituzione di servitù con contratto ai rogiti Notaio del Persona_1
15.01.2021 Repertorio n. 3261 era già stata oggetto di parziale cessione volontaria in favore del Comune di San Tomaso Agordino ad opera dei SI , Persona_2
e e, pertanto, non presentava una larghezza di 3 Parte_4 Persona_3
metri come indicato nella planimetria allegato “C” del rogito del 15.01.2021
Repertorio 3261; che la strada sita San Tomaso Agordino, frazione Chiea, che insiste sulle corti del fabbricato urbano distinto al foglio 25, mappale 596, del fabbricato urbano distinto al foglio 25, mappale 560 e del fabbricato urbano distinto al foglio
25, mappale 36, tutti censiti al Catasto Fabbricati del Comune di San Tomaso
Agordino, consente sia un accesso pedonale sia un accesso carrabile all'area urbana contraddistinta dal MN 681 del foglio 25 del Catasto Terreni ed all'unità immobiliare censita al foglio 25, MN 60, Sub. 2 del Catasto Fabbricati, acquistate rispettivamente dalla NOa e dai SI e Controparte_2 CP_1 CP_2
, siti in Comune di San Tomaso Agordino (BL), frazione Chiea. In prova
[...] contraria, vista l'ammissione del capitolo 1 di cui alla seconda memoria ex art. 183,
VI co., c.p.c. di parte attrice, chiede ammettersi in controprova il NO
[...]
di VA (PV) sui seguenti capitoli: 58) D.V.C. la visita dei SI Tes_1
e presso l'abitazione di proprietà dei SI Controparte_2 CP_1
e sita in San Tomaso Agordini, frazione Chiea, è stata effettuata con Pt_1 Pt_2
la sola Vostra presenza il giorno sabato 12 dicembre 2020; 59) D.V.C. aveTe accompagnato il giorno sabato 12 dicembre 2020 solamente i SI e CP_1
presso l'abitazione dei SI e in San Tomaso Agordini, CP_2 Pt_1 Pt_2
frazione Chiea;
60) D.V.C. a seguito del sopralluogo effettuato, i SI e CP_1
comunicarono che erano disposti a procedere all'acquisto della sola Parte_6
8 abitazione di proprietà dei SI e sita in San Tomaso Agordino, Pt_1 Pt_2
frazione Chiea, entro la settimana successiva al 12 dicembre 2020. Vista
l'ammissione del capitolo 5 di cui alla seconda memoria ex art. 183, VI co., c.p.c. di parte attrice, chiede ammettersi in controprova il Notaio di Controparte_5
OG EN (TV), sul seguente capitolo: 62) D.V.C. la planimetria allegato C al rogito notarile del Notaio 15.01.2021 che Vi si mostra (all. 02 Persona_1
- comparsa costituzione e risposta è stata predisposta dal Geom. Parte_3
e dal medesimo consegnata solo al momento del rogito notarile. E, CP_1
comunque, chiede di essere ammessi alla prova contraria per come avanzate e capitolate nella terza memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. di parte convenuta sui capitoli che dovessero essere reiterati da parte attrice qualora il Magistrato dovesse ritenere gli stessi ammissibili. Sempre in controprova, chiede ammettersi alla prova contraria con l'Ing. Nino Bonan di Feltre (BL), sui seguenti capitoli: 67) D.V.C. in data 8.02.222 siete stato incaricato dal Tribunale di Belluno nel ricorso per A.T.P. n
1308/2021 R.G. di verificare lo stato dei luoghi per cui è causa, tra cui accertare l'avvenuta realizzazione di numero due posti auto sull'area contraddistinta dal MN
681 del Foglio 25 del Catasto Terreni del Comune di San Tomaso Agordino,
Frazione Chiea, di proprietà̀ della NOa;
68) D.V.C. in data Controparte_2
3.03.2022 avete eseguito un sopralluogo in San Tomaso Agordino, frazione Chiea, al fine di dare corso alle operazioni peritali relative all'ATP n. 1308/2021 R.G. pendente innanzi al tribunale di Belluno alla presenza della NOa CP_2
, del geom. dell'Ing. dell'Ing.
[...] CP_1 CP_6 CP_7
e dell'Ing. 69) D.V.C. in data 3.03.2022 in occasione
[...] Parte_7
dello svolgimento delle operazioni peritali la NOa ha preso Controparte_2
più̀ volte la parola impedendo il regolare svolgimento delle operazioni peritali ed utilizzando toni sconvenienti nei Vostri confronti;
70) D.V.C. in data 3.03.2022, all'esito del primo sopralluogo, aveTe inviato ai CC.TT.PP. gli atti delle pratiche edilizie relative all'unità immobiliare acquistata dai SI e dai CP_1 CP_2
9 SI e con la e-mail di pari data che vi si mostra (vedi all. n. 5 Pt_1 Pt_2 dell'all. 28); 71) D.V.C. in data 3.03.2022 in occasione dello svolgimento delle operazioni peritali aveTe verificato che erano stati realizzati i posti auto sul MN. 681
Foglio 25 in Comune di San Tomaso Agordino, frazione Chiea, con CILA presentata il 27.07.2021; 72) D.V.C. in data 3.03.2022 in occasione dello svolgimento delle operazioni peritali aveTe verificato che i due posti auto realizzati sul MN. 681 Foglio
25 in Comune di San Tomaso Agordino, frazione Chiea, sono accessibili da una strada che si diparte da quella comunale e costeggia lambisce il ridetto MN 681 per giungere in prossimità dell'abitazione acquistata dai SI e dai CP_1 CP_2
SI e 73) D.V.C. in data 3.03.2022 in occasione dello Pt_1 Pt_2
svolgimento delle operazioni peritali aveTe verificato che la strada insistente su porzione delle corti del fabbricato urbano distinto al foglio 25, mappale 596, del fabbricato urbano distinto al foglio 25, mappale 560 e del fabbricato urbano distinto al foglio 25, mappale 36, tutti censiti al Catasto Fabbricati del Comune di San
Tomaso Agordino, consente sia un accesso pedonale sia un accesso carrabile all'area urbana contraddistinta dal MN 681 del foglio 25 ed all'unità immobiliare censita al foglio 25, MN 60, Sub. 2 del Catasto Fabbricati;
74) D.V.C. in adempimento dell'incarico professionale conferitoVi avete accertato che è stato depositato con
CILA presentata il 27.07.2021 il progetto relativo all'urbanizzazione della particella
MN 681 posta nel Comune di San Tomaso Agordino Frazione Chiea.
Considerato che
controparte insiste nel ritenere inaccessibili i posti auto realizzati sul MN 681 del
Foglio 25 del Comune di San Tomaso Agordino, frazione Chiea, e che tale circostanza, invece, risulti smentita dalle prove testimoniali richieste e dai documenti
(vedi all. 23 - seconda memoria ex art. 183, VI co., c.p.c. prodotti Parte_3
dai deducenti, potendo la NOa partecipare alla costituzione di Controparte_2
servitù̀ (vedi all. n. 1 dell'all. 20 - seconda memoria ex art. 183, VI co., c.p.c. Per_6
alla quale unilateralmente e volontariamente non ha poi preso parte,
[...] chiedono ammettersi C.T.U. diretta ad accertare se l'uso della strada che insiste ed in
10 Tes_ parte confina con le corti dei fabbricati di proprietà dei SI Parte_8
, e (vedi all. n. 1 dell'all. 20 - seconda memoria ex art. Per_7 Parte_3 Pt_9
183, VI co., c.p.c. , avrebbe permesso alla NOa di Parte_3 CP_2
Cont accedere al ridetto 681 e, di conseguenza, ai posti auto sullo stesso realizzati”.
CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI INCIDENTALI:
“In via preliminare, per i motivi esposti in narrativa, dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. l'impugnazione proposta dai SI e Parte_1
avverso la sentenza n. 525/2024 del Tribunale di Treviso. Nel Parte_2
merito, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dagli appellanti NO e confermando la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 525/2024 resa dal Tribunale di Treviso in data 27.02.24 e pubblicata in data 29.02.24 oggetto di gravame. In via di appello incidentale, riformare la sentenza del Tribunale di Treviso n. 525/2024 relativamente al capo delle spese di lite per tutti i motivi esposti. Con vittoria di spese e competenze di causa per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, ci si oppone alle istanze istruttorie come richieste in atto di citazione in appello in quanto inammissibili per tutti i motivi dedotti. In denegata ipotesi di loro ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria con tutti i testi indicati nelle memorie istruttorie”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e CP_1 CP_2
convenivano dinanzi al Tribunale di Treviso e
[...] Parte_1 Parte_2 per ottenere l'accertamento dell'inadempimento dei convenuti alle
[...]
obbligazioni assunte con il contratto di mandato contenuto nel rogito notarile del 15 gennaio 2021 e il conseguente venir meno dell'obbligo di corrispondere agli stessi la somma di euro 19.000,00.=.
11 A fondamento della domanda di accertamento negativo, gli attori chiedevano di dichiarare la legittimità della loro revoca del mandato, intervenuta con lettera raccomandata del 22 luglio 2021, posto che a loro dire era rimasto inadempiuto l'obbligo per i convenuti mandatari di porre in essere i necessari interventi di urbanizzazione dell'area urbana oggetto della compravendita (mappale n. 681) al fine della realizzazione di due posti auto. Gli attori, inoltre, chiedevano la condanna delle controparti al pagamento dell'importo di euro 15.000,00.= a titolo di risarcimento dei danni asseritamente subiti.
e si costituivano in giudizio, chiedendo Parte_1 Parte_2
la declaratoria di nullità e/o inefficacia della revoca del mandato, oltre che la declaratoria del proprio corretto adempimento delle obbligazioni da essi assunte con tale negozio, nonché in via riconvenzionale pretendendo la condanna degli attori al pagamento della somma di euro 19.000,00.=, la declaratoria di nullità della clausola posta a pag. 5 penultimo capoverso del rogito notarile e, in via subordinata, la condanna al pagamento della somma di euro 15.000,00.=, quale incremento del valore dell'area stessa (mappale n. 681) in conseguenza dei comunque realizzati posti auto.
A seguito dell'assunzione delle prove testimoniali ammesse, con la sentenza n.
525/2024 pubblicata in data 29 febbraio 2024, il Tribunale di Treviso accoglieva la domanda di accertamento negativo degli attori. In particolare, il Giudice di primo grado riteneva legittima la revoca del mandato contenuto nel rogito notarile, avvenuta in data 22 luglio 2021, atteso che dalla data della stipula del rogito fino al giorno della revoca non era stata rinvenuta alcuna documentazione inerente lo stato di avanzamento dei lavori;
che era stata resa nota dai mandatari una comunicazione del 16 giugno 2021 relativa alla strada di accesso ai parcheggi, generica, sommaria e priva di approfondimento. Il Giudice di prime cure accertava che i mandatari non avevano effettuato nessuna attività di urbanizzazione, in quanto soltanto dopo il ricevimento della revoca dell'incarico avevano provveduto a depositare la
12 comunicazione di inizio lavori asseverata ( ) in data 26 luglio 2021, corredata Pt_10
dalla relazione tecnica e dalle foto dei luoghi. Secondo il Giudice di prime cure,
l'attività di urbanizzazione in questione concerneva tutte le attività dirette e finalizzate al corretto uso dei posti auto, ivi compresa l'apposita segnaletica,
l'illuminazione e la generale messa in sicurezza, attività richiedenti tempi piuttosto prolungati, incompatibili con l'arco temporale previsto per l'esecuzione dei lavori, dal 27 luglio 2021 al 31 luglio 2021. Il Tribunale, inoltre, osservava che il mandato si sarebbe potuto considerare perfettamente adempiuto soltanto con la presentazione della dichiarazione di fine lavori, in realtà mai intervenuta. Ciò posto, il primo
Giudice riteneva che, benché non fosse ancora scaduto il termine del 31 luglio 2021 per l'esecuzione del mandato, la revoca dello stesso avvenuta in data 22 luglio 2021 non poteva che considerarsi legittima, ricorrendo l'ipotesi della giusta causa. Il
Tribunale di Treviso, tuttavia, rigettava la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, compensando le spese di lite nella misura del 50%, vista comunque la parziale attività svolta dai mandatari, con condanna di quest'ultimi alla rifusione in favore degli attori del residuo.
Avverso detta sentenza, hanno proposto appello principale e Parte_1
riproponendo le medesime domande avanzate nel giudizio di Parte_2
primo grado. Con il primo motivo di gravame, gli impugnanti hanno censurato la sentenza di primo grado in relazione alla qualificazione della natura del contratto, rappresentando la gratuità dello stesso e la conseguente illegittimità della revoca. In particolare, parte appellante ha evidenziato che nel rogito notarile non era stato concluso un contratto sussumibile come mandato, in quanto l'oggetto dell'incarico era quello di compiere atti materiali volti alla realizzazione di più posti auto e non atti giuridici. e hanno evidenziato, inoltre, che Parte_1 Parte_2
l'eventuale mandato avrebbe dovuto considerarsi a titolo gratuito, dovendo i mandatari procedere a realizzare i posti auto a loro completa cura e spese, sia per quanto riguarda le spese tecniche, le opere e gli oneri concessori. Gli appellanti
13 hanno anche asserito che il mandato avrebbe dovuto considerarsi in rem propriam, sussistendo un interesse giuridico ulteriore del mandatario consistente nel conseguimento del prezzo residuo della compravendita non corrisposto in sede di rogito notarile ciò comportando, a loro dire, l'illegittimità della revoca ai sensi dell'art. 1723 comma 2 cc, non sussistendo nella fattispecie una giusta causa, essendo essa revoca intervenuta nove giorni prima della scadenza del mandato, rendendosi impossibile il verificarsi della condizione per la corresponsione del prezzo residuo di euro 19.000,00.=, pur essendo stati pacificamente realizzati i due posti auto. Parte impugnante ha riproposto, altresì, la questione della nullità e inoperatività di quanto disposto a pag. 5 del rogito notarile, prevedente che costituirebbe prova dell'avvenuto pagamento la mancata proposizione di un'azione di tutela trascritta presso la conservatoria dei registri immobiliari da parte dei venditori-mandatari. L'appellante ha evidenziato che l'azione di adempimento, proposta in via riconvenzionale, non sarebbe soggetta a trascrizione, la quale è ammessa solo nei casi di cui all'art. 2652 cc e seguenti, così non potendosi trarre la prova dell'avvenuto pagamento del corrispettivo di euro 19.000,00.= dalla mancata trascrizione dell'azione. Proprio in ragione della affermata gratuità del mandato,
e hanno affermato l'insussistenza di un loro Parte_1 Parte_2
obbligo di rendicontazione e informativa, in quanto i mandanti avrebbero delegato ai mandatari ogni attività, ovvero di procedere a loro completa cura e spese.
Con il secondo motivo di gravame, parte l'appellante ha censurato l'erronea valutazione ed interpretazione delle intenzioni delle parti risultanti dal contratto di compravendita immobiliare del 15 gennaio 2021 e sull'accezione di urbanizzazione.
Secondo gli impugnanti, l'oggetto del mandato sarebbe stato lo svolgimento di un'attività materiale volta alla realizzazione di due posti auto e relativi interventi di urbanizzazione dell'area urbana di cui al mappale 681. Inoltre, gli appellanti hanno evidenziato che il Giudice di prime cure avrebbe operato illegittimamente un'interpretazione estensiva del termine “urbanizzazione” contenuto nella clausola
14 del contratto di compravendita oltre le reali intenzioni delle parti, ampliando così
l'oggetto del mandato: la realizzazione di una strada e delle opere ulteriori indicate dal Giudice di prime cure, quali l'illuminazione e la segnaletica verticale, non rientrerebbero nell'oggetto dell'incarico, senza contare che per le aree di sosta private non troverebbero applicazione le disposizioni del codice della strada. Parte appellante ha evidenziato che le risultanze testimoniali avrebbero dimostrato che i mandatari avevano correttamente trasformato ed urbanizzato il mappale 681, avendovi realizzato due posti auto, mentre nel mandato di cui nell'atto di compravendita non era specificato da quale strada dovesse essere consentito l'accesso ai realizzandi posti auto, né quali fossero le opere di urbanizzazione ritenute indispensabili. In punto, e Parte_1 Parte_2
sottolineano che gli acquirenti avrebbero ingiustificatamente omesso di partecipare all'atto di costituzione della servitù di passo carrabile in data 4 agosto 2021, la quale avrebbe permesso l'accesso al fondo urbanizzato, affermando l'inutilità della formalizzazione della dichiarazione di fine lavori, essendo sufficiente per quella tipologia di opere la presentazione della CILA.
Si sono costituiti nel giudizio di gravame e CP_1 CP_2
, eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc ed
[...] ai sensi dell'art. 348 bis cpc e, nel merito, concludendo per il rigetto del gravame perché infondato in fatto ed in diritto. I convenuti hanno, altresì, proposto appello incidentale in relazione alla statuizione del giudice di prime cure sulle spese di lite.
Sotto questo profilo, e hanno contestato la CP_1 Controparte_2
compensazione nella misura del 50 % così come motivata dal Tribunale, evidenziando che i lavori eseguiti da controparte non avevano avuto alcuna utilità e comunque non essendovi conformità tra quanto parzialmente eseguito e la relazione tecnica allegata alla CILA del 26 luglio 2021.
*****
15 1 – Preliminarmente non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art. 342 cpc. L'impugnazione rispetta i connotati di cui all'art. 342 cpc, in quanto si sono individuate le specifiche parti della decisione impugnata, i vari motivi di fatto e di diritto, denunciando così la violazione di legge, gli asseriti errori compiuti dal Giudice di primo grado in ordine alla ricostruzione del fatto, alla qualificazione giuridica del contratto e della loro rilevanza ai fini della decisione. Secondo la giurisprudenza di legittimità valevole anche a seguito della nuova formulazione della norma in commento, “per la sussistenza del requisito della specificità dei motivi di gravame, prescritto dall'art. 342 cpc, occorre indicare nell'atto di appello, anche mediante un'esposizione sommaria, le doglianze in modo tale che il Giudice del gravame sia posto in grado non solo di identificare i punti impugnati, ma anche le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali viene richiesta la riforma della pronuncia di primo grado” (Cass. n. 22123/2009).
1.1 – Parimenti non è accoglibile l'eccezione di inammissibilità dell'atto di gravame principale ai sensi dell'art. 348 bis cpc. Infatti, la declaratoria di inammissibilità dell'appello per insussistenza di una ragionevole possibilità di accoglimento deve essere emanata all'esito dell'udienza ex art. 350 bis, con sentenza motivata in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi. La richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello principale, reiterata in sede di deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni non può essere accolta, in quanto la sua emananzione non è più possibile, dovendo necessariamente avvenire all'esito dell'udienza ex art. 350 bis cpc.
3 – Nel merito vanno sommariamente riepilogati i rapporti intercorsi tra le parti al fine della migliore comprensione della fattispecie sottoposta l'attenzione dell'intestata Corte.
16 Con il rogito notarile del 15 gennaio 2021, e CP_1 Controparte_2 hanno acquistato da e l'unità immobiliare Parte_1 Parte_2 consistente in un'abitazione sita nel Comune di San Tomaso Agordino (mappale n.
60). Con il medesimo rogito, ha altresì acquistato da Controparte_2 _2
, e terzi intervenuti nell'atto di
[...] Parte_4 Persona_3 compravendita, un'area urbana di 111 mq. (mappale n. 681) sulla quale avrebbero dovuto essere realizzati due posti auto. Contestualmente, per consentire l'accesso al mappale n. 681, è stata costituita servitù di passaggio per tutti gli usi e con tutti i mezzi da esercitarsi su una fascia di terreno della larghezza di 3 metri lineari
(mappale n. 560 sub. 7) di proprietà degli intervenuti nella compravendita ed a beneficio del fondo mappale n. 681.
Nel medesimo rogito si prevede altresì che parte del corrispettivo pari a euro
19.000,00.= deve essere corrisposto dagli acquirenti a e a Parte_1
entro e non oltre il 31 luglio 2021, a condizione che i venditori, Parte_2
entro tale data, abbiano adempiuto al contratto di mandato. In particolare, gli acquirenti (mandanti) hanno conferito incarico a e Parte_1 Parte_2
(mandatari) di procedere all'urbanizzazione dell'area mappale n. 681 al fine
[...]
della realizzazione dei due posti auto, intendendosi il mandato adempiuto con la presentazione agli uffici comunali della dichiarazione di fine lavori entro il termine del 31 luglio 2021.
4 – Ciò posto, i due motivi di appello principale possono essere esaminati congiuntamente in quanto vertenti su questioni tra loro collegate. Gli odierni appellanti principali, il cui gravame deve reputarsi infondato, non hanno adempiuto correttamente al contratto di mandato in quanto non hanno svolto le attività di urbanizzazione necessarie per la fruizione e l'accesso ai due posti auto situati nel terreno mappale n. 681.
4.1 – L'accordo negoziale contenuto a pag. 4 del rogito notarile va qualificato come mandato. Priva di pregio risulta essere l'argomentazione di parte appellante
17 principale in base alla quale l'incarico in questione avrebbe ad oggetto l'esercizio di attività meramente materiale così da escludersi la qualificabilità del rapporto nei termini suddetti, avendo il mandato ad oggetto esclusivamente atti giuridici. Infatti,
l'incarico contenuto nel rogito notarile ha ad oggetto la realizzazione di due posti auto, ma anche lo svolgimento di tutte le attività prodromiche, ivi compresi i rapporti con le pubbliche amministrazioni e la presentazione di documenti. In particolare,
l'incarico è consistito nel “predisporre la documentazione tecnica, presentare qualsiasi domanda o documento presso i competenti Uffici”, prevedendosi la necessità, al fine di considerare il mandato correttamente adempiuto, di presentare la dichiarazione di fine lavori ai competenti uffici comunali sempre entro il termine del
31 luglio 2021. Dette pattuizioni, unitamente al fatto che fossero “a completa cura e spesa” dei venditori “per tecnici, professionisti, opere e oneri concessori e quant'altro necessario”, dimostrano che l'incarico non aveva ad oggetto esclusivamente attività esecutiva e materiale, ma anche il compimento di atti giuridici funzionali alla corretta realizzazione dell'urbanizzazione del fondo.
4.2 – Il contratto di mandato che viene in rilievo nella presente fattispecie è oneroso, diversamente da quanto asserito dagli impugnanti. Benché l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e la realizzazione dei posti auto fossero, come detto, “a completa cura e spesa” dei venditori, non si può trascurare la previsione dell'obbligo per i mandanti di corrispondere ai mandatari la somma di euro 19.000,00.= per il caso di adempimento. La previsione del corrispettivo, inteso come parte del prezzo complessivo stabilito per la compravendita, determina la qualificazione del mandato come oneroso.
4.3 – Inoltre, il mandato non può essere considerato in rem propriam, posta l'assenza di un interesse ulteriore in capo al mandatario. Secondo la Cassazione “il mandato in rem propriam si distingue dall'ordinario mandato in quanto è diretto al soddisfacimento di un interesse anche del mandatario (diverso da quello strettamente limitato all'esecuzione del mandato o, in ipotesi di mandato oneroso, al
18 conseguimento del corrispettivo) e costituisce il negozio-mezzo per l'attuazione di uno scopo ulteriore rispetto a quello tipico, connesso alla realizzazione di un diverso rapporto tra mandante e mandatario (o terzo), concomitante al conferimento e tale da imprimere a questo il carattere di atto obbligatorio, essenziale per la realizzazione dell'utilità specifica della combinazione negoziale di cui il mandato è componente”
(ex multis Cass. n. 3568/2024). Nella specie, non vi è un interesse ulteriore del mandatario che vada oltre all'interesse tipico del mandato oneroso di conseguire il già citato corrispettivo.
5 – È legittima la revoca del mandato operata dai mandanti con lettera raccomandata in data 22 luglio 2021. I mandatari non hanno adempiuto all'incarico conferitogli, come accertato dalla CTU svolta in sede di accertamento tecnico preventivo. La revoca, pur intervenuta in data 22 luglio 2021 e, quindi, in un momento anteriore rispetto alla scadenza del termine per l'adempimento del mandato fissato il 31 luglio
2021, è legittima in quanto i mandatari non si sono attivati prontamente per l'esecuzione del mandato e per l'effettuazione delle necessarie opere di urbanizzazione. In data 22 luglio 2021, nove giorni prima della scadenza del termine fissato, i mandatari si erano già posti nella condizione di non riuscire ad adempiere, tenuto conto della complessità dell'attività di urbanizzazione, comprendente la documentazione tecnica, il conferimento di incarichi ai professionisti e la dichiarazione di fine lavori.
5.1 – In effetti, il mandato, contrariamente a quanto asserito dagli appellanti principali, non aveva ad oggetto la mera realizzazione dei posti auto, ma anche tutte quelle attività strumentali per renderli accessibili e fruibili, ciò desumendosi chiaramente dal tenore letterale della clausola contrattuale che fa riferimento in generale “all'urbanizzazione”, finalizzata “alla realizzazione di due posti auto”, con l'incarico altresì di compiere “quant'altro necessario”. Così e configurato l'interesse degli acquirenti-mandanti di godere e fruire dei due posti auto, interesse che per
19 essere soddisfatto necessitava non solo della loro realizzazione materiale, ma anche di tutte quelle attività finalizzate per il loro godimento.
5.2 – Non risulta essere stata presentata dai mandatari la dichiarazione di fine lavori, prevista come condizione necessaria per l'adempimento del mandato. La mancata presentazione è confermata dalle risultanze delle prove testimoniali, come si riscontra dal verbale d'udienza del 6 marzo 2023 e del 16 maggio 2023. Sul punto, il teste ha dichiarato che “era stata presentata una CILA dai SI CP_6
e confermo che era necessaria una fine lavori, che non ho visto essere stata Pt_1 fatta” (risposta al cap. 30 di parte appellante principale). Dello stesso tenore sono le dichiarazioni dei testi e i quali dichiarano che era Tes_1 Testimone_5
stata presentata la ma mai depositata una fine lavori necessaria per verificare la Pt_10
corrispondenza tra il progetto iniziale e quanto realizzato. Inoltre, da dette deposizioni emerge che i posti di parcheggio non erano neppure raggiungibili con l'auto in quanto la stradina godeva solo di servitù di passo pedonale, neppure sussistendo passaggio alterativo. In sostanza, per affermare il corretto adempimento degli obblighi del mandatario non era sufficiente la presentazione della e della Pt_10
correlata relazione tecnica, essendo necessario per il corretto espletamento del mandato la presentazione della dichiarazione di fine lavori, mai avvenuta, anche per verificare la rispondenza dei lavori effettuati a quanto descritto nella comunicazione di inizio lavori.
5.3 – La consulenza tecnica disposta in sede di accertamento preventivo ha riscontrato che i lavori svolti non sono stati idonei a rendere i due posti auto accessibili per gli acquirenti. Secondo quanto previsto a pag. 4 dell'atto sopra richiamato in data 2021, e avevano l'onere di procedere Pt_1 Pt_2 all'urbanizzazione dell'area del mappale 681 incaricando tecnici, professionisti, a presentare domanda o documenti presso i competenti uffici nonché di eseguire i lavori al fine di realizzare due posti auto a completa cura e spese per tecnici, professionisti, opere e oneri concessori e quant'altro necessario e, nel caso, non è
20 stato possibile realizzare la servitù di passaggio sul mappale 560 sub. 7 (allegato C del contratto) prevista nel rogito notarile e costituita a favore del fondo mappale 681.
Sul punto il CTU a pag. 25 afferma che “la servitù di passaggio di cui all'allegato C dell'atto del Notaio del 15.01.2021 si ritiene non sia idonea al Persona_1
passaggio di un eventuale strada di accesso al map. 681 sia per i dislivelli in gioco (la pendenza della scarpata) sia per la mancata possibilità di realizzare l'accesso rappresentato alla servitù di 3 metri in corrispondenza del map. 667 (allegato C dell'atto del Notaio del 15.01.2021)”. Inoltre, si deve rilevare Persona_1
che la fascia di terreno di 3 metri lineari, sul quale avrebbe dovuto essere costituita la servitù di passaggio carraio è diminuita a 1.15-1,20 metri, posta la cessione bonaria avvenuta in data agosto 2019, antecedentemente alla stipula del rogito, per la sistemazione della strada comunale sovrastante. I mandatari-venditori avrebbero dovuto essere a conoscenza di questo impedimento per la realizzazione della servitù di passaggio, posta la sua importanza dirimente per il godimento da parte degli acquirenti-mandanti dei due posti auto. È accertato dalla CTU che attualmente non è possibile fruire dei realizzati posti auto, mancando altresì le “opere di urbanizzazione necessarie al corretto uso (strada, raccolta scarico acqua, illuminazione, segnaletica e quant'altro)”.
5.4 – I due posti auto sono attualmente accessibili mediante una servitù di passaggio solo pedonale attraverso una strada privata asfaltata. Tale soluzione, prospettata in via alternativa dai mandatari ed unilateralmente, non è stata accettata dagli acquirenti che non si sono presentati dal notaio per la costituzione della servitù di passaggio carraio detto rifiuto da parte degli acquirenti deve reputarsi giustificato, non potendo inficiare la legittimità della revoca del mandato. La prospettazione della soluzione alternativa non determina l'adempimento del mandato, il quale rimane comunque non correttamente eseguito posto che aveva ad oggetto l'urbanizzazione del mappale n. 681 al fine della realizzazione dei due posti auto, che non è pacificamente avvenuta. Il mandato riguardava l'urbanizzazione attraverso l'esercizio della servitù
21 sul fondo mappale 560 sub 7, che non può essere esercitata per le ragioni anzidette
(metri limitati a seguito della cessione bonaria). La soluzione alternativa non risulta essere stata concordata con gli acquirenti, essendo stata prospettata unilateralmente solo con la mail del 28 luglio 2021 in risposta all'avvenuta revoca del mandato (doc.
9 fascicolo di primo grado appellante principale), con l'invito di presentarsi dinanzi al notaio in data 4 agosto 2021 (pag. 5 atto di appello). Si rileva anche l'inidoneità della soluzione alternativa prospettata, tenuto conto che il CTU sul punto ha accertato la larghezza limitata della strada e la conseguente difficoltà a transitare con un'auto. In particolare, ha sperimentato che “attualmente l'accesso all'area parzialmente sistemata a parcheggio è possibile solo attraverso una servitù di passaggio pedonale attraverso una strada privata asfaltata dove mi è stato possibile transitare (senza diritto essendoci solo una servitù di passaggio pedonale) con il mio
SUV con l'assistenza esterna, dell'ausiliario Geom. , per la larghezza limitata Per_8
in alcuni punti e la tortuosità in corrispondenza della curva iniziale e di un muretto a spigolo” (pag. 25 CTU). Ciò posto, deve concludersi che il mandato non può dirsi correttamente adempiuto, con conseguente insussistenza dell'obbligo di corrispondere il saldo del prezzo pari a euro 19.000,00.= e legittimità del recesso dei mandanti. Conclude il CTU “attualmente non esiste un progetto di urbanizzazione dell'area parcheggio, non sono stati eseguiti i lavori di urbanizzazione e i posti auto parzialmente realizzati non sono legittimamente accessibili con l'auto e utilizzabili a parcheggio”.
5.5 – In argomento non sono meritevoli di accoglimento i capitoli di prova per testi in quanto vertenti su circostanze superate dagli obiettivi rilievi del consulente dell'ufficio, rilevi che rendono superflua la stessa richiesta di nuova consulenza tecnica reiterata dagli appellanti principali nella presente sede, ovvero di ispezione dello stato dei luoghi.
6 – Non rileva la questione relativa alla nullità della clausola contenuta a pag. 5 del rogito notarile, posto che la mancata trascrizione della domanda non può essere
22 considerata come elemento per desumere l'avvenuto pagamento del corrispettivo di euro 19.000,00.=: la corresponsione di tale prezzo residuo non è dovuta per l'accertato inadempimento del contratto da parte dei mandatari.
7 – Anche l'appello incidentale non è fondato e va respinto, dovendosi confermare la sentenza di prime cure anche in punto spese di lite, seppur con diversa motivazione.
La compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado nella misura della metà non può trovare giustificazione nella parziale attività svolta dai convenuti nell'espletamento del mandato. L'incarico non è stato adempiuto, neppure parzialmente, in quanto non sono stati eseguiti i lavori di urbanizzazione necessari, anche essi oggetto del mandato, che avrebbero permesso il godimento per gli acquirenti dei due posti auto siti nel mappale 681. Gli odierni appellanti principali risultano completamente soccombenti in relazione alla domanda di pagamento del prezzo residuo pari a euro 19.000,00=, non potendosi giustificare alcun tipo di compensazione. La compensazione nella misura operata dal Giudice di prime cure risulta comunque corretta avuto riguardo del rigetto della domanda risarcitoria quantificata in euro 15.000,00.= proposta dagli odierni appellanti incidentali, non oggetto di specifico motivo di impugnazione. È condivisibile quanto statuito dagli appellanti principali nella comparsa conclusionale (pag. 4). La domanda risarcitoria, non riproposta nel giudizio di gravame, è stata rigettata per mancanza della prova del danno conseguenza, “essendo i danni generici e non provati”. Posta la prevalente soccombenza di e va comunque considerato il Parte_1 Parte_2
rigetto della domanda risarcitoria che giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
8 – Le spese di lite del presente giudizio di gravame debbono essere integralmente compensate, considerato l'esito complessivo della lite ed il rigetto, non solo dell'appello principale, ma anche dell'appello incidentale. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuti
23 gli appellanti principali e gli appellanti incidentali a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale ed incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da e e Parte_1 Parte_2
l'appello incidentale dei convenuti e;
CP_1 Controparte_2
2. conferma, per l'effetto, la sentenza del Tribunale di Treviso n. 525/2024, pubblicata in data 29 febbraio 2024;
3. compensa integralmente le spese del presente giudizio di gravame;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuti gli appellanti principali a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale, nonché essendo tenuti gli appellanti incidentali a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello incidentale;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 11 giugno 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
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