TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 25/03/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alex
Costanza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1367 R.G.A.C. dell'anno 2021
T R A
nato a [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Ilario Lo Giudice, giusta procura in atti,
ATTORE
CONTRO
elettivamente domiciliata presso la Controparte_1
Sede Provinciale di SS, sita in Viale della Regione n.
79/C, in persona del legale rappresentante pro tempore,
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento e accertamento negativo del credito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione della
Commissione Tributaria provinciale di SS (cfr. sentenza allegata da parte attrice), Parte_1
impugnava la cartella di pagamento n. n.29220190006707164000 emessa da nonché l'atto presupposto, Controparte_1 ossia l'ingiunzione n. 7861004919-6 emessa dall'
[...]
) sulla base Controparte_2 CP_3
dell'asserito mancato pagamento delle rate di un mutuo agevolato concesso all'attore.
Le censure di parte attrice venivano così articolate: nullità della notifica telematica della cartella di pagamento, in quanto la firma della cartella di pagamento sarebbe stata in formato pdf anziché in formato p7m; nullità della notifica telematica, poiché il file della cartella di pagamento non sarebbe un file nativo digitale
(pdf/a); nullità della notifica della cartella di pagamento per assenza della relata di notifica e mancanza dell'attestazione di conformità della copia notificata, nonché mancanza della firma digitale del documento, cosicché non sarebbe identificabile l'autore e non sarebbero garantite l'integrità e l'immodificabilità dello stesso;
assenza di valida notifica dell'atto presupposto, in quanto asseritamente consegnata in luogo diverso da quello di residenza e non consegnata a mani del destinatario;
nullità della notifica della cartella di pagamento per assenza del preordinato avviso bonario;
nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione;
prescrizione del diritto di credito, non essendo valide le notifiche compiute dell'atto presupposto
(l'ingiunzione); inesistenza della pretesa creditizia.
Alla luce dei superiori motivi di impugnazione, parte attrice chiedeva di dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento impugnata e dell'atto presupposto, nonché dell'iscrizione a ruolo e conseguentemente, di annullare o dichiarare nulli o inefficaci tali atti;
ritenere
2 maturata la prescrizione del diritto;
infine, ritenere non dovuta la pretesa tributaria nel merito.
Istruita la causa con le produzioni documentali di parte attrice, all'udienza del 27 novembre 2024, la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Parte attrice concludeva come da comparsa conclusionale agli atti.
2. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di
[...]
regolarmente citata in giudizio in riassunzione e CP_1
non costituitasi.
3. Sempre in via preliminare, in punto di diritto, si osserva che l'azione proposta è stata correttamente proposta nei confronti della sola in qualità di agente della Controparte_1
riscossione, in virtù dell'orientamento giurisprudenziale, applicabile anche nel caso di specie, per cui “In tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore” (Cass. Sez. 5,
Ordinanza n. 10528 del 28/04/2017 - Rv. 644101 - 01).
Tale orientamento risulta senz'altro applicabile anche alla presente controversia, pur se avente ad oggetto il pagamento di un credito avente natura civilistica, attesa l'esportabilità anche a
3 questo caso della ratio enunciata dalla Corte di legittimità.
Appare appena il caso di osservare che non può trovare invece applicazione l'art. 58, comma 7, del d.lgs. 175/2024 Testo unico della giustizia tributaria (preceduto dall'introduzione del comma 6 bis dell'art. 14, d.lgs. 546/1992 in forza del d.lgs. 220/2023) secondo cui “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”, non avendo tale norma efficacia retroattiva e non risultando applicabile al caso di specie.
4.1 Passando alle doglianze proposte da parte attrice ed iniziando dalle questioni attinente all'asserita invalidità della notifica dell'atto presupposto, ossia dell'ingiunzione n. 7861004919-6 emessa da , osserva il giudicante che la notifica in CP_3
questione risulta affetta dal vizio denunciato dall'attore.
Sul punto, giova rammentare che l'art. 139 c.p.c. prescrive che la notifica diversa da quella compiuta a mani del destinatario debba avvenire nei luoghi di cui alla norma stessa: nel comune di residenza, presso l'abitazione, l'ufficio o il luogo dove esercita l'attività, consegnando l'atto nelle mani delle persone indicate dalla norma.
Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che “La notificazione mediante consegna a una delle persone enumerate nell'art. 139 c.p.c. deve essere necessariamente eseguita nei luoghi nella norma stessa indicati, giacché la certezza che la persona legata da rapporti di famiglia
o di collaborazione con il destinatario provveda a trasmettergli l'atto ricevuto può ritenersi pienamente raggiunta soltanto se la consegna
4 avvenga in un luogo comune al consegnatario e al destinatario e nel quale, quindi, si presuma che costoro abbiano degli incontri quotidiani.
Ne consegue, quindi, la nullità della notificazione per mancanza di detta certezza, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario espressamente risulti che l'atto sia stato consegnato a una delle dette persone, ma in un luogo diverso da quelli previsti dalla norma…”
(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24681 del 08/10/2018 - Rv. 650658 -
01).
Nel caso di specie, la notifica dell'ingiunzione emessa da
, asseritamente notificata il 17 novembre 2017, è avvenuta CP_3
a SS (Comune di residenza), ma in via Niscemi, n. 295
(cfr. documento di accesso agli atti di parte attrice) nelle mani della madre dell'odierno attore.
Tale luogo risulta però essere solo l'abitazione della madre, ma non l'attuale residenza di Parte_1
Infatti, quest'ultimo è residente in [...], a far tempo già dal 2009 (cfr. certificato storico di residenza allegato dall'attore), e non più in via Niscemi n. 295.
Orbene, tenuto conto della giurisprudenza dianzi citata ed in mancanza di ulteriori elementi che militano nel segno della bontà della notifica, la notifica dell'atto presupposto, ossia dell'ingiunzione n. 7861004919-6 emessa da , deve CP_3
ritenersi nulla.
4.2 Alla nullità della notifica dell'atto presupposto segue la nullità anche della cartella di pagamento consequenziale successivamente notificata.
Infatti, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “«In
5 materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale
(con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa» (v. ex pluribus, da ultimo,
Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte è dunque senz'altro consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire
6 l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo.” (cfr. Cass., Sez. Un.,
Sentenza n. 10012 del 15/04/2021, in parte motiva).
Anche tale principio di diritto deve ritenersi applicabile anche nel caso di specie per identità di ratio nella formazione del procedimento amministrativo di riscossione, seppur trattasi di crediti di natura civilistica (non tributaria).
Pertanto, deve ritenersi nulla la cartella di pagamento n.
29220190006707164000 emessa da Controparte_1
restando assorbite le restanti e ulteriori censure relative al vizio di notifica della stessa.
5. Con riguardo, invece, alla domanda diretta alla declaratoria della prescrizione del diritto di credito derivante dal mancato pagamento delle rate del contratto di finanziamento agevolato stipulato con , la stessa risulta in questa sede CP_3
inammissibile. Ed infatti questa domanda avrebbe dovuto essere diretta contro , titolare del diritto di credito contestato, CP_3
parte invece non citata nel presente giudizio.
A parte tale troncante osservazione, ad abundantiam si osserva che non può dirsi raggiunta la prova dell'intervenuta prescrizione.
Sul punto, giova rammentare che “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi
7 la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..” (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023 - Rv. 666773 - 01).
Ora, nel caso di specie, parte attrice si è limita ad eccepire la prescrizione, senza curarsi di rilevare e provare il termine di inizio del relativo decorso.
Da quanto allegato da parte attrice (cfr. documento di accesso agli atti contenuto nel fascicolo di parte attrice), può solo osservarsi che il contratto sarebbe stato stipulato in data 17 dicembre 2007 e che ha determinato la somma dovuta alla data del 15 CP_3
giugno 2016, ma non è dato conoscere quale sia l'ultima rata scaduta e impagata da cui inizia a decorrere il termine di prescrizione. Conseguentemente, non essendovi certezza sul dies
a quo della prescrizione (il cui onere probatorio ricadeva su parte attrice) non può affermarsi che la prescrizione medesima- decennale nel caso di specie, attesa la natura civilistica del credito- sia effettivamente maturata.
6. Quanto alle spese di lite, stante l'accoglimento solo parziale delle domande attoree, si reputano esservi ragioni tali per disporne la compensazione per ½, ponendo la restante quota a carico di nella misura indicata in Controparte_1
dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14, applicata una riduzione dei compensi in ragione della non elevata complessità delle questioni trattate e della limitata attività processuale in concreto svolta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
8 1) dichiara la nullità della notifica dell'ingiunzione n.
7861004919-6 emessa da;
CP_3
2) per l'effetto, dichiara la nullità la cartella di pagamento n.
29220190006707164000 emessa da Controparte_1
3) dichiara inammissibile la domanda di parte attrice diretta ad ottenere la declaratoria di prescrizione del credito vantato da;
CP_3
4) compensa per ½ le spese di lite, condannando
[...]
alla rifusione della restante quota in favore di CP_1
che si liquida in euro 1.269,25, oltre Parte_1
I.V.A., C.P.A. e spese forfettarie nella misura del 15% come per legge.
SS, 24 marzo 2025
IL GIUDICE
Alex Costanza
9