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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 3502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3502 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 2^
IL GIUDICE, dott. Ottavio Picozzi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 24 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11858/2024 R.G e vertente
, elettivamente domiciliato in Roma, Largo Toniolo Parte_1
n. 6, presso studio legale, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Elia CP_1
e dall'avv. Daniela De Salvatore giusta mandato in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
- , Controparte_2
in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Metropolitano dell'Istituto, sito in
Roma, via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Teti in virtù di procura generale alle liti rep n. 37590 rogito 7131 del 22 marzo 2024 per atto notaio di Roma. Persona_1
RESISTENTE
Oggetto: ripetizione dell'indebito su trattamento di assegno sociale n. 078-
701204238458 per l'importo di euro 8.442,85 relativamente al periodo da gennaio 2019 a dicembre 2019 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso rubricato con R.G. n. 11858/2024 depositato il 24 marzo 2024 e regolarmente notificato conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_2
esponendo che era titolare dell'assegno sociale n. 078-701204238458 con decorrenza dal 1° gennaio 2017; che non disponeva di altri redditi ad eccezione dell'assegno sociale in questione;
che era coniugato con la cui unica Per_2
fonte di reddito era rappresentata dalla prestazione di INVCIV pure erogata dall' ; che, con nota del 21 giugno 2023, avente ad oggetto CP_2
“Rideterminazione dell'assegno n. 078-701204238458 Cat. AS ...” la controparte gli aveva comunicato quanto segue: “… nonostante i solleciti e
l'avvenuta sospensione delle prestazioni collegate al reddito, la sua dichiarazione relativa all'anno 2018 non ci è pervenuta entro il previsto termine del 15 settembre 2021. Per effetto di tale inadempimento, come comunicato,
l' è tenuto a procedere alla revoca definitiva della prestazione collegata CP_2
al reddito dell'anno 2018 ai sensi dell'articolo 35 comma 10/bis D.L. 217/2008 conv. in legge n. 14/2009. ... Pertanto, da gennaio 2019 a dicembre 2019 sulla pensione numero 078-701204238458 Cat. AS l' ha corrisposto un CP_2
pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro
8.442,85 ...”; che dal dettaglio posto a pag. 4 della medesima nota emergeva che il debito sorgeva dall'azzeramento per l'anno 2019 sia della linea capitale del rateo dell'assegno sociale sia dell'importo corrisposto a titolo di maggiorazione sociale;
che, anteriormente alla predetta nota non gli era mai pervenuta comunicazione alcuna;
che l' non aveva mai provveduto CP_2
all'autoannullamento, neppure parziale, del debito in questione;
che la richiesta restitutoria avanzata dalla controparte era illegittima e infondata;
che in base all'art. 52 della Legge n. 88/89, tra le altre prestazioni, la pensione sociale, oggi assegno sociale, era irripetibile salvo che l'indebita percezione fosse dovuta a dolo dell'interessato; che nel caso di specie, l'indebito assistenziale da assegno 2 sociale era irripetibile non sussistendo alcun profilo doloso in capo a esso ricorrente, in quanto il reddito personale da assegno sociale era erogato direttamente dall' come pure il trattamento INVCIV percepito dalla moglie CP_2
che tali prestazioni assistenziali erano per il nucleo familiare l'unica Per_2
fonte di reddito;
che la regola generale dell'indebito assistenziale per motivi diversi da quello sanitario era quella dell'irripetibilità; che la disciplina del c.d. indebito assistenziale assumeva natura speciale e derogatoria del regime ex art. 2033 c.c., configurando un vero e proprio autonomo sistema normativo che differiva e si distingueva dal c.d. sottosistema in materia previdenziale;
che le norme che componevano tale sistema non attenevano all'inesistenza dello stesso bensì alla retentio dei ratei indebitamente erogati, valorizzando ed attribuendo prevalenza alla “causa accipiendi” rispetto alla “causa solvendi”; che, stante la natura alimentare delle somme erogate in materia assistenziale, anche in caso di assenza della causa di attribuzione patrimoniale era riconosciuto all'accipiens il diritto a trattenersi tali somme di denaro in applicazione del principio di settore di necessaria tutela del percettore di buona fede;
che, in merito all'indebito assistenziale per sopravvenuta carenza dei requisiti diversi da quelli sanitari la
Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28771/2018, nel solco protettivo sopra delineato, aveva stabilito “ ... Sicché la regola che ne deriva è quella per cui
l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra, beneficio ed esigenze assistenziali
(Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo
3 comprovato dell'accipiens.
4.3 Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari ...; che del settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si era affermato il principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trovava applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che escludeva la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, aventi tuttavia come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e una situazione idonea a generare l'affidamento; che in più occasioni la Suprema Corte si era pronunciata in tal senso: che l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che disponessero diversamente, era ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenisse il provvedimento che accertava il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorressero ipotesi che escludessero qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non avesse avanzato domanda o non fosse parte di un rapporto assistenziale o, infine, di dolo comprovato;
che le decisioni della Suprema Corte in materia confermavano che l'indebito assistenziale e l'indebito previdenziale erano due figure differenti non regolate dalle stesse norme;
che le sentenze della Suprema
Corte e di merito sulla questione, partendo proprio dall'esame della normativa applicabile in tema d'indebito assistenziale riconnesso alla carenza del c.d. requisito reddituale, avevano in motivazione chiarito che poteva esservi ripetibilità solamente ove ricorressero ipotesi che a priori escludessero un qualsivoglia affidamento o vi fosse dolo comprovato dell'accipiens; che il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presentava aspetti derogatori rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, erano normalmente destinate al
4 soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia;
che la disciplina derogatoria individuava, alla luce dell'art. 38 della Costituzione, un principio di settore, che escludeva la ripetizione se l'erogazione non fosse addebitabile al percettore, per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che disponessero diversamente, era ripetibile solo successivamente al momento in cui fosse intervenuto il provvedimento che accertava il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorressero ipotesi che a priori escludevano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non fosse parte di alcun rapporto assistenziale, né ne avesse mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens; che il dolo del percipiente si atteggiava quale fatto impeditivo del diritto alla ripetibilità per cui lo stesso doveva essere allegato, eccepito e provato dall'aspirante creditore;
che secondo la giurisprudenza di legittimità la disciplina della ripetibilità della maggiorazione della pensione (ora assegno) sociale corrisposta agli invalidi civili a seguito del compimento del 65 anno di età andava ricercata nella normativa appositamente dettata in materia assistenziale, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, derogando esse stesse alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c., per cui i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale andavano restituiti, conformemente al disposto del Decreto
Legge n. 850 del 1976, articolo 3 - ter (conv. con Legge n. 29 del 1977) e del
Decreto Legge n. 173 del 1988, articolo 3, comma 9 (conv. con Legge n. 291 del
1988), a partire dalla data del provvedimento che accertava che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita fosse addebitabile al percipiente e non sussistessero le condizioni di un legittimo affidamento;
che l'articolo 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, aveva modificato l'art. 35 del D.L. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, introducendo
5 il comma 10 bis, che così disponeva: “... Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione … ”; che, in sostanza, erano due le forme comunicative: o mediante la dichiarazione tributaria ovvero, in mancanza, mediante modello RED, salvo quanto previsto dalla Circolare n. 195/2015, punto 3.3., per cui era CP_2
esonerato da qualsivoglia comunicazione chi riceveva trattamenti pensionistici erogati dal medesimo ente destinatario della comunicazione;
che la Circolare
n. 195/2015 stabiliva che “ ... Inoltre, nel caso in cui, ai fini della CP_2
comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall e, più in CP_2
generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei
Pensionati e conosciute dall' il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna CP_2
dichiarazione reddituale all' ...”; che nel caso di specie 1) le somme CP_2
erogate avevano natura assistenziale ed erano oggetto dell'avversa pretesa restitutoria;
2) i debiti erano stati notificati relativamente a somme pregresse, per Cont sopravvenuti motivi di carattere reddituale;
3) i redditi da venivano erogati direttamente dalla controparte;
4) Non disponendo di redditi diversi da quelli erogati da controparte, non gravava né a carico di esso ricorrente né a carico della moglie del medesimo alcun obbligo dichiarativo, per cui nella condotta degli stessi non era dato intravedere alcun profilo di dolo e/o di omissione;
5)
l' aveva azzerato sia la linea capitale del rateo sia la maggiorazione sociale CP_2
solo per l'anno 2019 e non per le altre annualità
(2018-2020-2021-2022-2023), senza avvedersi però che il reddito coniugale del ricorrente per gli anni da ultimo citati era omologo a quello dell'anno per cui era
6 stata affermata l'esistenza dell'indebito, con la conseguenza che ciò aveva ingenerato in esso ricorrente l'affidamento, meritevole di tutela, in ordine alla spettanza delle somme percepite;
che, quindi, le somme oggetto di contestazione erano irripetibili perché anteriori alla lettera di accertamento del debito;
che l'art. 3, 6 comma, della L. n. 335/95 stabiliva che “... con effetto dall'1.01.96, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L.
6.240.000, denominato assegno sociale. Se il soggetto possiede redditi propri
l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno
e il reddito della casa di abitazione ...”; che per l'anno 2019 il limite di reddito era pari a euro 5.983,64 annui ed euro 11.907,74 annui, se il soggetto era coniugato;
che l'importo dell'assegno era pari ad euro 457,99 per 13 mensilità;
7 che dall'art. 35, comma 8, del D.L. n. 207/2008 non poteva derivare che ai fini della determinazione della prestazione legata al reddito potessero essere sommati i redditi dell'anno precedente con i redditi dell'anno in corso in quanto ciò avrebbe comportato un artificioso incremento dei redditi non giustificato dal tenore letterale delle disposizioni in esame (c.d. divieto di rilevanza biennale del reddito); che nel caso di specie, nell'anno 2019, oggetto di ripresa, esso Cont ricorrente disponeva quale unica fonte di reddito della prestazione di e la moglie del medesimo della prestazione INVCIV;
che nulla ostava, pertanto, né alla linea capitale del rateo né alla maggiorazione ex art. 38 Legge Finanziaria
2002; che la controparte aveva errato nell'azzerare sia la linea capitale del rateo sia l'importo corrisposto a titolo di maggiorazione sociale;
che il debito contestato era quindi destituito di fondatezza perché erroneo e inesistente.
Concludeva, nel merito, per l'accertamento e la declaratoria dell'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di euro 8.442,85 preteso dall' nei confronti di esso ricorrente;
con vittoria di onorari, diritti e spese CP_2
di lite a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Si costituiva l' contestando le avverse deduzioni e assumendo che il debito CP_2
oggetto di causa derivava dal superamento reddituale;
che le prestazioni assistenziali di invalidità civile e l'assegno sociale erano prestazioni collegate al reddito che venivano corrisposte nel caso in cui il soggetto beneficiario dimostrasse di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge;
che, in particolare, per la concessione di alcune prestazioni economiche, tra le quali rientravano le pensioni d'invalidità civile e l'assegno sociale di cui il ricorrente era titolare, la legge non solo stabiliva un limite reddituale, ma imponeva anche ai soggetti beneficiari di comunicare all la propria CP_2
situazione reddituale, qualora non fossero tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria ovvero non la comunicassero integralmente (cfr. l'articolo 35, comma 10-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14); che,
8 pertanto, i pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito avevano l'obbligo di dichiarare all' i redditi personali e, qualora previsto dalla normativa, CP_2
anche quelli del coniuge e dei componenti del nucleo rilevanti per la prestazione;
che, nella fattispecie, nonostante i numerosi solleciti, il , Pt_1
titolare dal 2017 di assegno sociale - prestazione dipendente dal requisito reddituale, -aveva omesso di comunicare all' i propri dati reddituali CP_2
relativi all'anno 2018; che, inoltre, il ricorrente, avrebbe dovuto comunicare altresì i dati reddituali del coniuge, in quanto il reddito personale, unitamente a quello del coniuge, rilevavano ai fini del riconoscimento sia dell'assegno sociale
(essendo prevista una soglia reddituale - il superamento della quale faceva venir meno il diritto alla prestazione), sia della maggiorazione sociale che veniva riconosciuta in misura proporzionale al reddito o agli introiti percepiti dal beneficiario cumulati a quelli del coniuge, fino ad azzerarsi del tutto allorchè tali redditi superassero una determinata soglia;
che, conseguentemente, non avendo il ricorrente provveduto alle comunicazioni reddituali previste dalla legge, esso aveva effettuato le lavorazioni necessarie alla revoca sia dell'assegno CP_2
sociale che della maggiorazione sociale in godimento;
che l'art. 2033 c.c. stabiliva che chi eseguiva un pagamento non dovuto aveva diritto di ripetere quanto corrisposto indebitamente;
che, non potendosi applicare alla fattispecie in esame l'art. 13 della Legge n. 412/91, di interpretazione autentica dell'art. 52 della Legge n. 88/89, si doveva applicare il generale principio enunciato nell'art. 2033 c.c., secondo cui «chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato»; che, pertanto, il recupero dell'indebito era pienamente legittimo;
che le informazioni reddituali che confluivano nel data base dell' potevano provenire da diversi soggetti e con tempi CP_2
diversificati; che tra i soggetti che concorrevano ad alimentare il data base dei redditi dei pensionati vi erano l'Agenzia delle Entrate, il flusso di comunicazione RED ad opera del cittadino, le dichiarazioni rese in fase di ricostituzione ad iniziativa di parte e i dati inseriti nel casellario centrale delle
9 pensioni ad opera delle amministrazioni competenti;
che da tale eterogeneità delle fonti dei dati reddituali derivavano i termini per il recupero degli eventuali indebiti che erano distinti a seconda che il procedimento di accertamento riguardasse “redditi non conosciuti” da esso Istituto ovvero “redditi conosciuti”; che in tal caso la disamina della posizione si basava sulla corretta valutazione di dati “conosciuti” direttamente dall' in quanto il superamento del limite CP_2
reddituale era determinato dalla liquidazione di nuova prestazione pensionistica;
che le verifiche reddituali erano predisposte in modo da poter soddisfare le disposizioni dell'art 13 comma 2 della Legge 412/91 e procedere alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo all'acquisizione del dato reddituale in cui lo stesso era conosciuto da esso;
che il comma 2 dell'art. 13 della Legge CP_2
n. 412, in particolare, stabiliva che l' procedeva annualmente alla verifica CP_2
delle situazioni reddituali incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali e fissava un termine entro il quale si doveva procedere al recupero delle somme indebitamente erogate;
che alla luce del principio enunciato con la sentenza della Corte Costituzionale n. 166/96, così come applicato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 11484 del 23 dicembre 1996, il termine indicato al citato comma 2 era stato assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui poteva essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui esso Istituto aveva avuto conoscenza;
che il principio espresso dalla sentenza riconosceva l'esistenza di una “fisiologica sfasatura temporale” tra il momento del pagamento della prestazione e quello nel quale l' poteva effettuare il CP_2
ricalcolo dell'importo erogato e procedere al suo recupero;
che alla luce del principio enunciato con la sentenza della Corte Costituzionale n. 166/96, così come applicato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 11484 del 23 dicembre 1996, il termine indicato al citato comma 2 era stato assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui poteva essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea
10 valutazione di redditi di cui l'Istituto ha avuto conoscenza;
che il principio espresso dalla sentenza riconosceva l'esistenza di una “fisiologica sfasatura temporale” tra il momento del pagamento della prestazione e quello nel quale l' poteva effettuare il ricalcolo dell'importo erogato e procedere al suo CP_2
recupero; che, anche facendo riferimento ai criteri espressi in giurisprudenza dalla sentenza della Cass n 28771 del Novembre 2018, nel caso di fisiologica sfasatura temporale dell'accertamento del superamento dei requisiti reddituali, la pretesa di restituzione dell'importo indebito, fermo restando il limite temporale stabilito dalla norma, era legittima;
che, nella fattispecie, non si ravvisavano nell'iter della formazione del provvedimento di indebito e nei tempi di lavorazione né errori imputabili all' né un'errata interpretazione del CP_2
dettato normativo;
che, infatti, il ricalcolo era scaturito in modo fisiologico dall'insorgere di un elemento nuovo quale la concessione di una nuova pensione che l' aveva provveduto a elaborare nei modi e nei tempi dettati dalla CP_2
normativa vigente;
che, secondo la Suprema Corte, incombeva sulla controparte l'onere di dimostrare la legittimità del suo presunto credito;
che, nell'ipotesi di provvedimento dell'Istituto con il quale si accertava l'insussistenza dei requisiti legali previsti per l'attribuzione di un trattamento nella misura erogata e di contestuale richiesta di restituzione delle somme a tale titolo indebitamente corrisposte, l'eventuale azione giudiziaria promossa dall'interessato era diretta non a far dichiarare l'illegittimità del provvedimento di annullamento della prestazione e di recupero di quanto erogato, bensì all'accertamento dei presupposti posti dalla legge a fondamento del diritto preteso dall'attore; che in proposito la Corte di Cassazione aveva affermato quanto segue: “nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'articolo 2697 c.c., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito (nella fattispecie
11 decisa, in particolare, che non era stato superato un determinato limite di reddito stabilito dalla legge per il conseguimento della prestazione”; che le prestazioni previdenziali costituivano l'oggetto di obbligazioni derivanti dalla legge, che l'ente previdenziale accertava mediante procedimenti amministrativi meramente ricognitivi e con funzione di liquidazione del quantum in base ad elementi predeterminati, per cui tutti gli atti di gestione del rapporto obbligatorio in nessun caso incidevano sul diritto di credito, il quale spettava all'assicurato o assistito soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi. Concludeva per il rigetto di tutte le domande proposte con il ricorso avversario in quanto infondate in fatto ed in diritto nonché sfornite di prova, con vittoria di spese e competenze.
All'odierna udienza la causa era decisa con sentenza contestuale di cui viene data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
Nella specie, si tratta di indebito assistenziale relativo alla corresponsione di prestazioni di invalidità civile - in particolare dell'assegno sociale - non dovute a seguito del venir meno del requisito reddituale, che sono ripetibili limitatamente a quelle versate indebitamente dopo la comunicazione di revoca della prestazione per il venir meno dei predetti requisiti. In relazione all'ipotesi specifica di indebito relativo a prestazioni assistenziali come l'assegno sociale determinato dall'accertamento del venir meno dei requisiti reddituali, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito l'irripetibilità delle somme erogate prima della comunicazione dell' . Ai sensi dell'art. 52 della CP_2
Legge n. 88/1989, “le pensioni ... possono essere rettificate in ogni momento dagli enti o fondi erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della stessa … nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di
12 pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Secondo quanto disposto dall'art. della 13 Legge n. 412/1991, le disposizioni di cui all' articolo 52, comma 2, della Legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. Il ricorrente assume che deve trovare applicazione la normativa concernente l'indebito in materia di prestazioni assistenziali in generale per cui vige il principio di irripetibilità delle somme incamerate precedentemente alla data di comunicazione nei suoi confronti dell'accertamento della carenza dei requisiti per il riconoscimento della provvidenza, una volta esclusa ogni sua responsabilità sulla erroneità del relativo provvedimento di erogazione e stante il generale principio di tutela dell'affidamento. In tale ipotesi non può trovare applicazione l'art 2033 c.c. essendovi l'irripetibilità delle somme riscosse dal pensionato. La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che
“il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art.
2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua
«alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte
13 Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)”. (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza
n. 28771 del 9 novembre 2018). La Corte di Cassazione ha anche chiarito che, in generale, “In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" (Cass. 1° ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n.
8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il Decreto Legge n. 850 del 1976, articolo 3-ter, convertito in L. n.
29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il Decreto Legge
n. 173 del 1988, articolo 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988
(secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1, e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'articolo 11, comma 4, e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 1994, articolo 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio,
Cass. 7048/2006, cit.)” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., Ordinanza n. 17644 del 25 agosto 2020).
La suprema Corte ha anche affermato che “in tema di indebito assistenziale questa Corte di Cassazione non ha mai affermato che si tratti di materia soggetta integralmente al principio generale dell'art. 2033 c.c. avendo per contro individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate,
14 una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, questa Corte ha infatti sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est.
Pi., sentenza n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni natura/iter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del
1993; n. 431 del 1993)".
3. In effetti, lo stesso Giudice delle leggi - pronunciandosi anche con successive ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, con specifico riferimento all'indebito assistenziale - pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile"
(ord. n. 264/2004). Ed ha pure rilevato - in relazione alla regolamentazione apprestata proprio dall'art. 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.323,
15 convertito in legge 8 agosto 1996, n.425 - come si tratti di una disciplina che "si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale" "nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento" erogate prima della visita di verifica. Mentre, per le somme erogate dopo la visita di verifica - le uniche a porre quindi il "problema della ripetibilità" - la stessa Corte Cost. N.
448/2000 ha evidenziato che esista pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' avendo evidenziato come la legge vuole evitare che la CP_2
percezione indebita di somme dopo la visita di verifica, "possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione". Ed è per tali ragioni, pure richiamate nella sentenza impugnata - per il fatto cioè di escludere la ripetizione delle somme percepite indebitamente prima della data della visita di revisione avvicinandosi all'indebito previdenziale e di curarsi di non gravare, con la previsione dell'immediata sospensione, sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente, in relazione alle somme percepite dopo la stessa visita - che la stessa disciplina è stata ritenuta complessivamente "diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost.” (cfr Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza n. 29419 del 15 novembre
2018). Si ritiene di condividere pienamente gli insegnamenti della Suprema
Corte sopra riportati in quanto il principio dell'affidamento è posto alla base della disciplina specifica dell'indebito assistenziale e, più in generale, dei principi fondamentali dell'Unione, come affermato dalla Corte E.D.U., sezione
1, Sentenza Ca. c. Italia, 11 febbraio 2021, R.G. n. 4893/13. Nella fattispecie in esame, non vi è prova che sia mai stata comunicata al ricorrente - in epoca antecedente la nota datata 21 giugno 2023 - la circostanza che, a seguito del superamento dei limiti di reddito per l'anno 2018 (fissato in euro 5.889,00 annui
16 per i soggetti non sposati e in euro 11.778,00 annui per i coniugati), non gli spettava più la maggiorazione sociale, avendo il titolare prodotto redditi superiori ai predetti limiti per cui la misura della prestazione andava ricalcolata.
Peraltro, con riferimento all'obbligo di comunicazione dei redditi in una fattispecie analoga a quella in esame, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di, quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' CP_2
21.- Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi esso l' già conosce. CP_2 CP_2
21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato CP_2
della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in
L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via CP_2
telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l conosce o ha l'onere di conoscere. CP_2
21.2. Inoltre come già detto, il D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e CP_2
la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
17 Il comma 2 stabilisce " Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."
22.- Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n.
8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del
1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).
23. Va pertanto affermato che la Corte territoriale del tutto legittimamente ha riconosciuto che anche le prestazioni assistenziali successive al 2 ottobre 2003 non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito
18 dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens non potendosi applicare l'art.
2033 c.c., e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di una comunicazione di dati reddituali che l già conosce o ha l'onere di CP_2
conoscere” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav. n. 16088 del 28 luglio 2020).
Indubbiamente tali principi, condivisi in toto da questo giudicante, trovano applicazione con riferimento anche alle fattispecie, come quella in esame, in cui l'indebito riguarda l'assegno sociale per superamento del limite di reddito.
Infatti, l' era in grado di conoscere i dati reddituali del ricorrente e della CP_2
moglie (erogando nei confronti dei coniugi entrambe le prestazioni Per_2
che costituiscono i loro unici redditi) e di provvedere tempestivamente alla revoca, cosicchè nessun profilo di dolo può ravvisarsi nella condotta dell'accipiens che è stato ragionevolmente indotto a ritenere la legittimità dell'erogazione, anche in base al convincimento che l fosse a conoscenza CP_2
dei redditi di cui egli e la moglie erano titolari. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è fondato e pertanto va accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 2.200,00, oltre spese generali, oltre C.P.A ed IVA da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione di cui alla nota del 21 giugno 2023 per l'importo CP_2
di euro 8.442,85 relativamente alla pensione n. 078-701204238458 Cat. AS di cui è beneficiario Parte_1
19 - condanna l al pagamento, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei CP_2
procuratori dichiaratisi antistatari, delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 2.200,00, oltre spese generali al 15%, oltre C.P.A. ed IVA.
Roma 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Ottavio Picozzi
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 2^
IL GIUDICE, dott. Ottavio Picozzi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 24 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11858/2024 R.G e vertente
, elettivamente domiciliato in Roma, Largo Toniolo Parte_1
n. 6, presso studio legale, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Elia CP_1
e dall'avv. Daniela De Salvatore giusta mandato in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
- , Controparte_2
in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Metropolitano dell'Istituto, sito in
Roma, via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Teti in virtù di procura generale alle liti rep n. 37590 rogito 7131 del 22 marzo 2024 per atto notaio di Roma. Persona_1
RESISTENTE
Oggetto: ripetizione dell'indebito su trattamento di assegno sociale n. 078-
701204238458 per l'importo di euro 8.442,85 relativamente al periodo da gennaio 2019 a dicembre 2019 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso rubricato con R.G. n. 11858/2024 depositato il 24 marzo 2024 e regolarmente notificato conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_2
esponendo che era titolare dell'assegno sociale n. 078-701204238458 con decorrenza dal 1° gennaio 2017; che non disponeva di altri redditi ad eccezione dell'assegno sociale in questione;
che era coniugato con la cui unica Per_2
fonte di reddito era rappresentata dalla prestazione di INVCIV pure erogata dall' ; che, con nota del 21 giugno 2023, avente ad oggetto CP_2
“Rideterminazione dell'assegno n. 078-701204238458 Cat. AS ...” la controparte gli aveva comunicato quanto segue: “… nonostante i solleciti e
l'avvenuta sospensione delle prestazioni collegate al reddito, la sua dichiarazione relativa all'anno 2018 non ci è pervenuta entro il previsto termine del 15 settembre 2021. Per effetto di tale inadempimento, come comunicato,
l' è tenuto a procedere alla revoca definitiva della prestazione collegata CP_2
al reddito dell'anno 2018 ai sensi dell'articolo 35 comma 10/bis D.L. 217/2008 conv. in legge n. 14/2009. ... Pertanto, da gennaio 2019 a dicembre 2019 sulla pensione numero 078-701204238458 Cat. AS l' ha corrisposto un CP_2
pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro
8.442,85 ...”; che dal dettaglio posto a pag. 4 della medesima nota emergeva che il debito sorgeva dall'azzeramento per l'anno 2019 sia della linea capitale del rateo dell'assegno sociale sia dell'importo corrisposto a titolo di maggiorazione sociale;
che, anteriormente alla predetta nota non gli era mai pervenuta comunicazione alcuna;
che l' non aveva mai provveduto CP_2
all'autoannullamento, neppure parziale, del debito in questione;
che la richiesta restitutoria avanzata dalla controparte era illegittima e infondata;
che in base all'art. 52 della Legge n. 88/89, tra le altre prestazioni, la pensione sociale, oggi assegno sociale, era irripetibile salvo che l'indebita percezione fosse dovuta a dolo dell'interessato; che nel caso di specie, l'indebito assistenziale da assegno 2 sociale era irripetibile non sussistendo alcun profilo doloso in capo a esso ricorrente, in quanto il reddito personale da assegno sociale era erogato direttamente dall' come pure il trattamento INVCIV percepito dalla moglie CP_2
che tali prestazioni assistenziali erano per il nucleo familiare l'unica Per_2
fonte di reddito;
che la regola generale dell'indebito assistenziale per motivi diversi da quello sanitario era quella dell'irripetibilità; che la disciplina del c.d. indebito assistenziale assumeva natura speciale e derogatoria del regime ex art. 2033 c.c., configurando un vero e proprio autonomo sistema normativo che differiva e si distingueva dal c.d. sottosistema in materia previdenziale;
che le norme che componevano tale sistema non attenevano all'inesistenza dello stesso bensì alla retentio dei ratei indebitamente erogati, valorizzando ed attribuendo prevalenza alla “causa accipiendi” rispetto alla “causa solvendi”; che, stante la natura alimentare delle somme erogate in materia assistenziale, anche in caso di assenza della causa di attribuzione patrimoniale era riconosciuto all'accipiens il diritto a trattenersi tali somme di denaro in applicazione del principio di settore di necessaria tutela del percettore di buona fede;
che, in merito all'indebito assistenziale per sopravvenuta carenza dei requisiti diversi da quelli sanitari la
Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28771/2018, nel solco protettivo sopra delineato, aveva stabilito “ ... Sicché la regola che ne deriva è quella per cui
l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra, beneficio ed esigenze assistenziali
(Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo
3 comprovato dell'accipiens.
4.3 Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari ...; che del settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si era affermato il principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trovava applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che escludeva la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, aventi tuttavia come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e una situazione idonea a generare l'affidamento; che in più occasioni la Suprema Corte si era pronunciata in tal senso: che l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che disponessero diversamente, era ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenisse il provvedimento che accertava il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorressero ipotesi che escludessero qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non avesse avanzato domanda o non fosse parte di un rapporto assistenziale o, infine, di dolo comprovato;
che le decisioni della Suprema Corte in materia confermavano che l'indebito assistenziale e l'indebito previdenziale erano due figure differenti non regolate dalle stesse norme;
che le sentenze della Suprema
Corte e di merito sulla questione, partendo proprio dall'esame della normativa applicabile in tema d'indebito assistenziale riconnesso alla carenza del c.d. requisito reddituale, avevano in motivazione chiarito che poteva esservi ripetibilità solamente ove ricorressero ipotesi che a priori escludessero un qualsivoglia affidamento o vi fosse dolo comprovato dell'accipiens; che il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presentava aspetti derogatori rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, erano normalmente destinate al
4 soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia;
che la disciplina derogatoria individuava, alla luce dell'art. 38 della Costituzione, un principio di settore, che escludeva la ripetizione se l'erogazione non fosse addebitabile al percettore, per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che disponessero diversamente, era ripetibile solo successivamente al momento in cui fosse intervenuto il provvedimento che accertava il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorressero ipotesi che a priori escludevano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non fosse parte di alcun rapporto assistenziale, né ne avesse mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens; che il dolo del percipiente si atteggiava quale fatto impeditivo del diritto alla ripetibilità per cui lo stesso doveva essere allegato, eccepito e provato dall'aspirante creditore;
che secondo la giurisprudenza di legittimità la disciplina della ripetibilità della maggiorazione della pensione (ora assegno) sociale corrisposta agli invalidi civili a seguito del compimento del 65 anno di età andava ricercata nella normativa appositamente dettata in materia assistenziale, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, derogando esse stesse alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c., per cui i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale andavano restituiti, conformemente al disposto del Decreto
Legge n. 850 del 1976, articolo 3 - ter (conv. con Legge n. 29 del 1977) e del
Decreto Legge n. 173 del 1988, articolo 3, comma 9 (conv. con Legge n. 291 del
1988), a partire dalla data del provvedimento che accertava che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita fosse addebitabile al percipiente e non sussistessero le condizioni di un legittimo affidamento;
che l'articolo 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, aveva modificato l'art. 35 del D.L. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, introducendo
5 il comma 10 bis, che così disponeva: “... Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione … ”; che, in sostanza, erano due le forme comunicative: o mediante la dichiarazione tributaria ovvero, in mancanza, mediante modello RED, salvo quanto previsto dalla Circolare n. 195/2015, punto 3.3., per cui era CP_2
esonerato da qualsivoglia comunicazione chi riceveva trattamenti pensionistici erogati dal medesimo ente destinatario della comunicazione;
che la Circolare
n. 195/2015 stabiliva che “ ... Inoltre, nel caso in cui, ai fini della CP_2
comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall e, più in CP_2
generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei
Pensionati e conosciute dall' il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna CP_2
dichiarazione reddituale all' ...”; che nel caso di specie 1) le somme CP_2
erogate avevano natura assistenziale ed erano oggetto dell'avversa pretesa restitutoria;
2) i debiti erano stati notificati relativamente a somme pregresse, per Cont sopravvenuti motivi di carattere reddituale;
3) i redditi da venivano erogati direttamente dalla controparte;
4) Non disponendo di redditi diversi da quelli erogati da controparte, non gravava né a carico di esso ricorrente né a carico della moglie del medesimo alcun obbligo dichiarativo, per cui nella condotta degli stessi non era dato intravedere alcun profilo di dolo e/o di omissione;
5)
l' aveva azzerato sia la linea capitale del rateo sia la maggiorazione sociale CP_2
solo per l'anno 2019 e non per le altre annualità
(2018-2020-2021-2022-2023), senza avvedersi però che il reddito coniugale del ricorrente per gli anni da ultimo citati era omologo a quello dell'anno per cui era
6 stata affermata l'esistenza dell'indebito, con la conseguenza che ciò aveva ingenerato in esso ricorrente l'affidamento, meritevole di tutela, in ordine alla spettanza delle somme percepite;
che, quindi, le somme oggetto di contestazione erano irripetibili perché anteriori alla lettera di accertamento del debito;
che l'art. 3, 6 comma, della L. n. 335/95 stabiliva che “... con effetto dall'1.01.96, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L.
6.240.000, denominato assegno sociale. Se il soggetto possiede redditi propri
l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno
e il reddito della casa di abitazione ...”; che per l'anno 2019 il limite di reddito era pari a euro 5.983,64 annui ed euro 11.907,74 annui, se il soggetto era coniugato;
che l'importo dell'assegno era pari ad euro 457,99 per 13 mensilità;
7 che dall'art. 35, comma 8, del D.L. n. 207/2008 non poteva derivare che ai fini della determinazione della prestazione legata al reddito potessero essere sommati i redditi dell'anno precedente con i redditi dell'anno in corso in quanto ciò avrebbe comportato un artificioso incremento dei redditi non giustificato dal tenore letterale delle disposizioni in esame (c.d. divieto di rilevanza biennale del reddito); che nel caso di specie, nell'anno 2019, oggetto di ripresa, esso Cont ricorrente disponeva quale unica fonte di reddito della prestazione di e la moglie del medesimo della prestazione INVCIV;
che nulla ostava, pertanto, né alla linea capitale del rateo né alla maggiorazione ex art. 38 Legge Finanziaria
2002; che la controparte aveva errato nell'azzerare sia la linea capitale del rateo sia l'importo corrisposto a titolo di maggiorazione sociale;
che il debito contestato era quindi destituito di fondatezza perché erroneo e inesistente.
Concludeva, nel merito, per l'accertamento e la declaratoria dell'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di euro 8.442,85 preteso dall' nei confronti di esso ricorrente;
con vittoria di onorari, diritti e spese CP_2
di lite a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Si costituiva l' contestando le avverse deduzioni e assumendo che il debito CP_2
oggetto di causa derivava dal superamento reddituale;
che le prestazioni assistenziali di invalidità civile e l'assegno sociale erano prestazioni collegate al reddito che venivano corrisposte nel caso in cui il soggetto beneficiario dimostrasse di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge;
che, in particolare, per la concessione di alcune prestazioni economiche, tra le quali rientravano le pensioni d'invalidità civile e l'assegno sociale di cui il ricorrente era titolare, la legge non solo stabiliva un limite reddituale, ma imponeva anche ai soggetti beneficiari di comunicare all la propria CP_2
situazione reddituale, qualora non fossero tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria ovvero non la comunicassero integralmente (cfr. l'articolo 35, comma 10-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14); che,
8 pertanto, i pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito avevano l'obbligo di dichiarare all' i redditi personali e, qualora previsto dalla normativa, CP_2
anche quelli del coniuge e dei componenti del nucleo rilevanti per la prestazione;
che, nella fattispecie, nonostante i numerosi solleciti, il , Pt_1
titolare dal 2017 di assegno sociale - prestazione dipendente dal requisito reddituale, -aveva omesso di comunicare all' i propri dati reddituali CP_2
relativi all'anno 2018; che, inoltre, il ricorrente, avrebbe dovuto comunicare altresì i dati reddituali del coniuge, in quanto il reddito personale, unitamente a quello del coniuge, rilevavano ai fini del riconoscimento sia dell'assegno sociale
(essendo prevista una soglia reddituale - il superamento della quale faceva venir meno il diritto alla prestazione), sia della maggiorazione sociale che veniva riconosciuta in misura proporzionale al reddito o agli introiti percepiti dal beneficiario cumulati a quelli del coniuge, fino ad azzerarsi del tutto allorchè tali redditi superassero una determinata soglia;
che, conseguentemente, non avendo il ricorrente provveduto alle comunicazioni reddituali previste dalla legge, esso aveva effettuato le lavorazioni necessarie alla revoca sia dell'assegno CP_2
sociale che della maggiorazione sociale in godimento;
che l'art. 2033 c.c. stabiliva che chi eseguiva un pagamento non dovuto aveva diritto di ripetere quanto corrisposto indebitamente;
che, non potendosi applicare alla fattispecie in esame l'art. 13 della Legge n. 412/91, di interpretazione autentica dell'art. 52 della Legge n. 88/89, si doveva applicare il generale principio enunciato nell'art. 2033 c.c., secondo cui «chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato»; che, pertanto, il recupero dell'indebito era pienamente legittimo;
che le informazioni reddituali che confluivano nel data base dell' potevano provenire da diversi soggetti e con tempi CP_2
diversificati; che tra i soggetti che concorrevano ad alimentare il data base dei redditi dei pensionati vi erano l'Agenzia delle Entrate, il flusso di comunicazione RED ad opera del cittadino, le dichiarazioni rese in fase di ricostituzione ad iniziativa di parte e i dati inseriti nel casellario centrale delle
9 pensioni ad opera delle amministrazioni competenti;
che da tale eterogeneità delle fonti dei dati reddituali derivavano i termini per il recupero degli eventuali indebiti che erano distinti a seconda che il procedimento di accertamento riguardasse “redditi non conosciuti” da esso Istituto ovvero “redditi conosciuti”; che in tal caso la disamina della posizione si basava sulla corretta valutazione di dati “conosciuti” direttamente dall' in quanto il superamento del limite CP_2
reddituale era determinato dalla liquidazione di nuova prestazione pensionistica;
che le verifiche reddituali erano predisposte in modo da poter soddisfare le disposizioni dell'art 13 comma 2 della Legge 412/91 e procedere alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo all'acquisizione del dato reddituale in cui lo stesso era conosciuto da esso;
che il comma 2 dell'art. 13 della Legge CP_2
n. 412, in particolare, stabiliva che l' procedeva annualmente alla verifica CP_2
delle situazioni reddituali incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali e fissava un termine entro il quale si doveva procedere al recupero delle somme indebitamente erogate;
che alla luce del principio enunciato con la sentenza della Corte Costituzionale n. 166/96, così come applicato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 11484 del 23 dicembre 1996, il termine indicato al citato comma 2 era stato assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui poteva essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui esso Istituto aveva avuto conoscenza;
che il principio espresso dalla sentenza riconosceva l'esistenza di una “fisiologica sfasatura temporale” tra il momento del pagamento della prestazione e quello nel quale l' poteva effettuare il CP_2
ricalcolo dell'importo erogato e procedere al suo recupero;
che alla luce del principio enunciato con la sentenza della Corte Costituzionale n. 166/96, così come applicato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 11484 del 23 dicembre 1996, il termine indicato al citato comma 2 era stato assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui poteva essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea
10 valutazione di redditi di cui l'Istituto ha avuto conoscenza;
che il principio espresso dalla sentenza riconosceva l'esistenza di una “fisiologica sfasatura temporale” tra il momento del pagamento della prestazione e quello nel quale l' poteva effettuare il ricalcolo dell'importo erogato e procedere al suo CP_2
recupero; che, anche facendo riferimento ai criteri espressi in giurisprudenza dalla sentenza della Cass n 28771 del Novembre 2018, nel caso di fisiologica sfasatura temporale dell'accertamento del superamento dei requisiti reddituali, la pretesa di restituzione dell'importo indebito, fermo restando il limite temporale stabilito dalla norma, era legittima;
che, nella fattispecie, non si ravvisavano nell'iter della formazione del provvedimento di indebito e nei tempi di lavorazione né errori imputabili all' né un'errata interpretazione del CP_2
dettato normativo;
che, infatti, il ricalcolo era scaturito in modo fisiologico dall'insorgere di un elemento nuovo quale la concessione di una nuova pensione che l' aveva provveduto a elaborare nei modi e nei tempi dettati dalla CP_2
normativa vigente;
che, secondo la Suprema Corte, incombeva sulla controparte l'onere di dimostrare la legittimità del suo presunto credito;
che, nell'ipotesi di provvedimento dell'Istituto con il quale si accertava l'insussistenza dei requisiti legali previsti per l'attribuzione di un trattamento nella misura erogata e di contestuale richiesta di restituzione delle somme a tale titolo indebitamente corrisposte, l'eventuale azione giudiziaria promossa dall'interessato era diretta non a far dichiarare l'illegittimità del provvedimento di annullamento della prestazione e di recupero di quanto erogato, bensì all'accertamento dei presupposti posti dalla legge a fondamento del diritto preteso dall'attore; che in proposito la Corte di Cassazione aveva affermato quanto segue: “nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'articolo 2697 c.c., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito (nella fattispecie
11 decisa, in particolare, che non era stato superato un determinato limite di reddito stabilito dalla legge per il conseguimento della prestazione”; che le prestazioni previdenziali costituivano l'oggetto di obbligazioni derivanti dalla legge, che l'ente previdenziale accertava mediante procedimenti amministrativi meramente ricognitivi e con funzione di liquidazione del quantum in base ad elementi predeterminati, per cui tutti gli atti di gestione del rapporto obbligatorio in nessun caso incidevano sul diritto di credito, il quale spettava all'assicurato o assistito soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi. Concludeva per il rigetto di tutte le domande proposte con il ricorso avversario in quanto infondate in fatto ed in diritto nonché sfornite di prova, con vittoria di spese e competenze.
All'odierna udienza la causa era decisa con sentenza contestuale di cui viene data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
Nella specie, si tratta di indebito assistenziale relativo alla corresponsione di prestazioni di invalidità civile - in particolare dell'assegno sociale - non dovute a seguito del venir meno del requisito reddituale, che sono ripetibili limitatamente a quelle versate indebitamente dopo la comunicazione di revoca della prestazione per il venir meno dei predetti requisiti. In relazione all'ipotesi specifica di indebito relativo a prestazioni assistenziali come l'assegno sociale determinato dall'accertamento del venir meno dei requisiti reddituali, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito l'irripetibilità delle somme erogate prima della comunicazione dell' . Ai sensi dell'art. 52 della CP_2
Legge n. 88/1989, “le pensioni ... possono essere rettificate in ogni momento dagli enti o fondi erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della stessa … nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di
12 pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Secondo quanto disposto dall'art. della 13 Legge n. 412/1991, le disposizioni di cui all' articolo 52, comma 2, della Legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. Il ricorrente assume che deve trovare applicazione la normativa concernente l'indebito in materia di prestazioni assistenziali in generale per cui vige il principio di irripetibilità delle somme incamerate precedentemente alla data di comunicazione nei suoi confronti dell'accertamento della carenza dei requisiti per il riconoscimento della provvidenza, una volta esclusa ogni sua responsabilità sulla erroneità del relativo provvedimento di erogazione e stante il generale principio di tutela dell'affidamento. In tale ipotesi non può trovare applicazione l'art 2033 c.c. essendovi l'irripetibilità delle somme riscosse dal pensionato. La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che
“il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art.
2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua
«alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte
13 Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)”. (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza
n. 28771 del 9 novembre 2018). La Corte di Cassazione ha anche chiarito che, in generale, “In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" (Cass. 1° ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n.
8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il Decreto Legge n. 850 del 1976, articolo 3-ter, convertito in L. n.
29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il Decreto Legge
n. 173 del 1988, articolo 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988
(secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1, e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'articolo 11, comma 4, e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 1994, articolo 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio,
Cass. 7048/2006, cit.)” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., Ordinanza n. 17644 del 25 agosto 2020).
La suprema Corte ha anche affermato che “in tema di indebito assistenziale questa Corte di Cassazione non ha mai affermato che si tratti di materia soggetta integralmente al principio generale dell'art. 2033 c.c. avendo per contro individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate,
14 una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, questa Corte ha infatti sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est.
Pi., sentenza n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni natura/iter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del
1993; n. 431 del 1993)".
3. In effetti, lo stesso Giudice delle leggi - pronunciandosi anche con successive ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, con specifico riferimento all'indebito assistenziale - pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile"
(ord. n. 264/2004). Ed ha pure rilevato - in relazione alla regolamentazione apprestata proprio dall'art. 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.323,
15 convertito in legge 8 agosto 1996, n.425 - come si tratti di una disciplina che "si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale" "nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento" erogate prima della visita di verifica. Mentre, per le somme erogate dopo la visita di verifica - le uniche a porre quindi il "problema della ripetibilità" - la stessa Corte Cost. N.
448/2000 ha evidenziato che esista pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' avendo evidenziato come la legge vuole evitare che la CP_2
percezione indebita di somme dopo la visita di verifica, "possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione". Ed è per tali ragioni, pure richiamate nella sentenza impugnata - per il fatto cioè di escludere la ripetizione delle somme percepite indebitamente prima della data della visita di revisione avvicinandosi all'indebito previdenziale e di curarsi di non gravare, con la previsione dell'immediata sospensione, sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente, in relazione alle somme percepite dopo la stessa visita - che la stessa disciplina è stata ritenuta complessivamente "diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost.” (cfr Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza n. 29419 del 15 novembre
2018). Si ritiene di condividere pienamente gli insegnamenti della Suprema
Corte sopra riportati in quanto il principio dell'affidamento è posto alla base della disciplina specifica dell'indebito assistenziale e, più in generale, dei principi fondamentali dell'Unione, come affermato dalla Corte E.D.U., sezione
1, Sentenza Ca. c. Italia, 11 febbraio 2021, R.G. n. 4893/13. Nella fattispecie in esame, non vi è prova che sia mai stata comunicata al ricorrente - in epoca antecedente la nota datata 21 giugno 2023 - la circostanza che, a seguito del superamento dei limiti di reddito per l'anno 2018 (fissato in euro 5.889,00 annui
16 per i soggetti non sposati e in euro 11.778,00 annui per i coniugati), non gli spettava più la maggiorazione sociale, avendo il titolare prodotto redditi superiori ai predetti limiti per cui la misura della prestazione andava ricalcolata.
Peraltro, con riferimento all'obbligo di comunicazione dei redditi in una fattispecie analoga a quella in esame, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di, quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' CP_2
21.- Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi esso l' già conosce. CP_2 CP_2
21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato CP_2
della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in
L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via CP_2
telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l conosce o ha l'onere di conoscere. CP_2
21.2. Inoltre come già detto, il D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e CP_2
la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
17 Il comma 2 stabilisce " Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."
22.- Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n.
8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del
1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).
23. Va pertanto affermato che la Corte territoriale del tutto legittimamente ha riconosciuto che anche le prestazioni assistenziali successive al 2 ottobre 2003 non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito
18 dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens non potendosi applicare l'art.
2033 c.c., e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di una comunicazione di dati reddituali che l già conosce o ha l'onere di CP_2
conoscere” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav. n. 16088 del 28 luglio 2020).
Indubbiamente tali principi, condivisi in toto da questo giudicante, trovano applicazione con riferimento anche alle fattispecie, come quella in esame, in cui l'indebito riguarda l'assegno sociale per superamento del limite di reddito.
Infatti, l' era in grado di conoscere i dati reddituali del ricorrente e della CP_2
moglie (erogando nei confronti dei coniugi entrambe le prestazioni Per_2
che costituiscono i loro unici redditi) e di provvedere tempestivamente alla revoca, cosicchè nessun profilo di dolo può ravvisarsi nella condotta dell'accipiens che è stato ragionevolmente indotto a ritenere la legittimità dell'erogazione, anche in base al convincimento che l fosse a conoscenza CP_2
dei redditi di cui egli e la moglie erano titolari. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è fondato e pertanto va accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 2.200,00, oltre spese generali, oltre C.P.A ed IVA da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione di cui alla nota del 21 giugno 2023 per l'importo CP_2
di euro 8.442,85 relativamente alla pensione n. 078-701204238458 Cat. AS di cui è beneficiario Parte_1
19 - condanna l al pagamento, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei CP_2
procuratori dichiaratisi antistatari, delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 2.200,00, oltre spese generali al 15%, oltre C.P.A. ed IVA.
Roma 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Ottavio Picozzi
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