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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 18/11/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
La Corte d'Appello di Lecce prima sezione civile composta dai magistrati: dr. Maurizio Petrelli Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista Consigliere rel. dr.ssa Virginia Zuppetta Consigliere ha emesso la seguente:
SENTENZA nel procedimento di reclamo ex art. 183 L.F. n. 319/2023 V.G. promosso
DA
(C.F. Parte_1
), in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
CREDITORE – RECLAMANTE avverso il decreto di omologa di concordato preventivo emesso dal Tribunale di
Brindisi in data 1.07.2022 nella procedura promossa
DA
(P.I. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Faggiano;
ISTANTE-RECLAMATA
Con la partecipazione del P.G. presso la Corte d'Appello che ha emesso il proprio parere in data 12.09.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
La ha presentato, il 6.6.2022, domanda di Parte_2
ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità indiretta, ai sensi dell'art. 161 comma 6 e 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare). Con decreto dell' 1.7.2022, il Tribunale di Brindisi ha ammesso la società alla procedura di concordato, fissando per l'udienza del 6 dicembre 2022
l'adunanza dei creditori, differita poi al 7 febbraio 2023, per consentire al commissario giudiziale di depositare la propria relazione ex art. 172 L. Fall. Il
24.1.2023, al fine di recepire le risultanze della relazione depositata dal commissario giudiziale e a seguito delle interlocuzioni con gli enti creditori, la società ha presentato un'integrazione al piano di concordato. Pertanto, per consentire la valutazione delle modifiche sia da parte del commissario giudiziale sia da parte dei creditori, l'adunanza dei creditori è stata rinviata al 21 febbraio
2023. Valutata la documentazione presentata dalla parte ed ottenuto il conforme parere della Direzione Regionale, l' , con nota prot. 27093 Parte_1
del 10 marzo 2023, ha comunicato il proprio voto contrario. Fissata la comparizione delle parti e del commissario giudiziale ai fini dell'omologa del concordato, l'Amministrazione si è ritualmente costituita, spiegando opposizione alla omologazione della domanda di concordato preventivo con istanza di trattamento dei crediti tributari proposta da Parte_2
segnalando talune criticità della proposta concordataria. L' Pt_1 Parte_1
evidenziava la reiterata violazione degli obblighi tributari di versamento delle imposte, nonché la presenza di attività distrattive e/o decettive poste in essere dalla società, con eliminazione di poste attive e rilievo di passività non indicate nei precedenti esercizi, che avrebbero determinato, nel corso degli esercizi sociali antecedenti quello chiuso al 2021, l'esposizione di fatti non rispondenti al vero, falsando i risultati economici e la struttura patrimoniale, così fornendo ai creditori sociali, tra cui l'Erario, una rappresentazione non veritiera e corretta dei bilanci d'esercizio ed impedendo una corretta valutazione in ordine all'eventuale alternativa liquidatoria. Con decreto del 27 giugno 2023, n. 17, il Tribunale di
Brindisi ha omologato, ai sensi dell'articolo 180, comma 4, L.F. il concordato preventivo proposto da in mancanza di adesione Parte_2
(determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 177
L.F.), da parte dell'amministrazione finanziaria e, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista di cui all'art. 161 co.3 L.F., non confutate dal
Commissario Giudiziale, ha ritenuto sussistente sia l'efficacia determinante del voto (negativo) espresso dagli Enti, come calcolato dal C.G., sia la convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria.
Con ricorso depositato in data 25.07.2023 l ha proposto Parte_1
reclamo avverso il decreto di omologa del concordato preventivo di
[...]
del 27.6.2023 per i motivi di cui appresso. Parte_2
Fissata udienza cartolare di comparizione delle parti per il 28.09.2023, poi differita al 19.10.2023 per assicurare il rispetto del termine di 30 gg. liberi tra la notifica, da parte della reclamante, alla controparte, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, a seguito del deposito delle note difensive sostitutive della comparizione all'udienza, è stata riserva la decisione sul reclamo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' reclamante ha formulato un unico motivo di reclamo Parte_1
(rubricato: “Violazione dell'art. 180 comma 4 della legge fallimentare: applicazione dell'istituto dell'omologazione forzosa del concordato in assenza delle prescritte condizioni di legge”) sottoarticolato nelle sezioni: “Condotta del contribuente”, “Sistematica e deliberata violazione degli obblighi tributari” e “Attività distrattive e decettive”.
Nel decreto reclamato il Tribunale, oltre a ritenere soddisfatta la condizione, prevista dall'art. 180 L.F., de “l'efficacia determinate del voto “negativo” espresso dagli
Enti, come calcolato dal C.G. …” ha riscontrato “…la convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria, attestata dal Professionista e non confutata dal Commissario
Giudiziale, né – sostanzialmente - da (e ciò sia nella nota di espressione del voto contrario, sia nell'opposizione all'omologa, sostanzialmente incentrate sull'insussistenza di una
- non rilevante – valutazione di “meritevolezza” )
Ha ritenuto, il Tribunale di Brindisi, al riguardo, che, stante il favor della legge per la miglior soddisfazione possibile, allo stato, dei crediti tributari - a prescindere da ogni valutazione in chiave di “meritevolezza” - in ogni caso le prospettazioni dell'ADE in ordine alle violazioni degli obblighi tributari nel tempo ed in ordine al “mancato riscontro relativo alla gestione ed alle attività distrattive”, non risultassero sorrette da un impianto logico-argomentativo idoneo a rendere plausibile una valutazione di maggior convenienza dell'alternativa liquidatoria, sia sotto il profilo dell'an sia sotto il profilo del quantum.
Ebbene, l' con il proposto reclamo, ha dedotto, Parte_1
innanzitutto, che: “…la violazione sistematica e deliberata degli obblighi tributari, integrando anche i presupposti della concorrenza sleale nei confronti degli altri operatori del settore, non può essere in nessun caso degna di tutela da parte dell'ordinamento giuridico perché rappresenterebbe un evidente vulnus al rispetto delle leggi dello Stato in materia di imposte dovute da tutti i contribuenti.” (p. 7 del reclamo).
Ed ha sostenuto che: “Nello specifico, non corrisponde al vero che l' Parte_1
non abbia confutato convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria, in quanto
– come detto – qualsivoglia valutazione sull'alternativa liquidatoria è risultata inibita dalla rappresentazione non veritiera e non corretta, nei bilanci d'esercizio, della situazione patrimoniale e dei risultati economici della società dalla stessa falsati in conseguenza delle attività distrattive poste in essere.” (p. 15 del reclamo).
Si tratta, tenuto conto del complessivo impianto argomentativo dell'atto di reclamo, “della riproposizione delle motivazioni già esposte all'udienza ex art. 180 L.F. del
20.06.2023, incentrate sostanzialmente sull'insussistenza di una valutazione di meritevolezza”, come rilevato dal Commissario Giudiziale, nella richiesta, inoltrata il 21.09.2023, al Giudice Delegato, di autorizzazione (in calce accordata) “a non costituirsi in nome e per conto della procedura nel reclamo avverso il decreto di omologa del
Concordato preventivo ”. Parte_3
Al riguardo, osserva la Corte che i motivi di reclamo non risultano idonei a contrastare le valutazioni operate dal Tribunale di Brindisi nel provvedimento reclamato. Ed infatti, posto che, come si legge nel provvedimento reclamato, “la legge favorisce comunque (a prescindere da ogni valutazione di meritevolezza, pragmaticamente, la miglior soddisfazione possibile, allo stato, dei crediti tributari…” si ritiene che - tenuto conto dell'attestazione da parte del professionista incaricato di redigere la relazione di cui all'articolo 161 comma 3 L.F., della convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa fallimentare (essendosi, lo stesso, espresso nei seguenti termini: “La proposta concordataria risulta idonea a realizzare certamente il miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali di giacché dalla Parte_2
proposta viene offerto un pagamento, seppur parziale, dei creditori privilegiati, nei limiti dell'esercizio delle cause legittime di prelazione, ed il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 14%. Il piano concordatario proposto deve quindi ritenersi conveniente anche per gli
Enti rispetto a un'ipotesi di liquidazione giudiziale (scenario alternativo al concordato preventivo con continuità aziendale)”, attestando che “la prosecuzione dell'attività aziendale
è funzionale al miglior soddisfacimento del creditori ex art186-bis L.F.
considerato che
il piano prevede per gli Enti la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”) e considerato che il Commissario giudiziale, nella relazione ex art.172 L.F. ha evidenziato che:
“In ogni caso, sulla scorta delle considerazioni e valutazioni tutte espresse nella presente relazione, può affermarsi che nessun vantaggio in termini di aumento dell'attivo appare prevedibile in caso di dichiarazione di fallimento della , dichiarando Parte_2
di ritenere (sulla base di argomenti razionali) “…remota, per i creditori, la possibilità di intravedere significativi vantaggi nell'alternativa fallimentare” – si rileva (si diceva) che neanche con i dati offerti con il proposto reclamo l' risulta Parte_1
avere dimostrato (o anche solo tentato di dimostrare), attraverso precise ed argomentate valutazioni tecniche comparate, la maggior convenienza economica dell'alternativa liquidatoria rispetto a quella attribuita al piano approvato.
Può, ancora, rilevarsi che non risultano, dall'esame dei successivi atti della procedura, elementi di significatività contraria rispetto alle valutazioni operate dal tribunale nel provvedimento reclamato e che qui si conferma, osservandosi che le vendite previste nella procedura avvengono comunque con procedura ad evidenza pubblica che assicura il conseguimento del miglior prezzo possibile sul mercato immobiliare.
Le spese di questa fase, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
p.q.m.
rigetta il reclamo e condanna l' – Direzione provinciale di Parte_1
al pagamento delle spese processuali in favore di Pt_1 Controparte_2
che liquida in complessivi € 3.000,00 per compenso, oltre IVA e CAP e rimborso forfettario in misura del 15%.
Lecce, 18.11.2025
Il cons.est. Il Presidente
dott.ssa Patrizia Evangelista dott. Maurizio Petrelli
SENTENZA nel procedimento di reclamo ex art. 183 L.F. n. 319/2023 V.G. promosso
DA
(C.F. Parte_1
), in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
CREDITORE – RECLAMANTE avverso il decreto di omologa di concordato preventivo emesso dal Tribunale di
Brindisi in data 1.07.2022 nella procedura promossa
DA
(P.I. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Faggiano;
ISTANTE-RECLAMATA
Con la partecipazione del P.G. presso la Corte d'Appello che ha emesso il proprio parere in data 12.09.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
La ha presentato, il 6.6.2022, domanda di Parte_2
ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità indiretta, ai sensi dell'art. 161 comma 6 e 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare). Con decreto dell' 1.7.2022, il Tribunale di Brindisi ha ammesso la società alla procedura di concordato, fissando per l'udienza del 6 dicembre 2022
l'adunanza dei creditori, differita poi al 7 febbraio 2023, per consentire al commissario giudiziale di depositare la propria relazione ex art. 172 L. Fall. Il
24.1.2023, al fine di recepire le risultanze della relazione depositata dal commissario giudiziale e a seguito delle interlocuzioni con gli enti creditori, la società ha presentato un'integrazione al piano di concordato. Pertanto, per consentire la valutazione delle modifiche sia da parte del commissario giudiziale sia da parte dei creditori, l'adunanza dei creditori è stata rinviata al 21 febbraio
2023. Valutata la documentazione presentata dalla parte ed ottenuto il conforme parere della Direzione Regionale, l' , con nota prot. 27093 Parte_1
del 10 marzo 2023, ha comunicato il proprio voto contrario. Fissata la comparizione delle parti e del commissario giudiziale ai fini dell'omologa del concordato, l'Amministrazione si è ritualmente costituita, spiegando opposizione alla omologazione della domanda di concordato preventivo con istanza di trattamento dei crediti tributari proposta da Parte_2
segnalando talune criticità della proposta concordataria. L' Pt_1 Parte_1
evidenziava la reiterata violazione degli obblighi tributari di versamento delle imposte, nonché la presenza di attività distrattive e/o decettive poste in essere dalla società, con eliminazione di poste attive e rilievo di passività non indicate nei precedenti esercizi, che avrebbero determinato, nel corso degli esercizi sociali antecedenti quello chiuso al 2021, l'esposizione di fatti non rispondenti al vero, falsando i risultati economici e la struttura patrimoniale, così fornendo ai creditori sociali, tra cui l'Erario, una rappresentazione non veritiera e corretta dei bilanci d'esercizio ed impedendo una corretta valutazione in ordine all'eventuale alternativa liquidatoria. Con decreto del 27 giugno 2023, n. 17, il Tribunale di
Brindisi ha omologato, ai sensi dell'articolo 180, comma 4, L.F. il concordato preventivo proposto da in mancanza di adesione Parte_2
(determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 177
L.F.), da parte dell'amministrazione finanziaria e, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista di cui all'art. 161 co.3 L.F., non confutate dal
Commissario Giudiziale, ha ritenuto sussistente sia l'efficacia determinante del voto (negativo) espresso dagli Enti, come calcolato dal C.G., sia la convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria.
Con ricorso depositato in data 25.07.2023 l ha proposto Parte_1
reclamo avverso il decreto di omologa del concordato preventivo di
[...]
del 27.6.2023 per i motivi di cui appresso. Parte_2
Fissata udienza cartolare di comparizione delle parti per il 28.09.2023, poi differita al 19.10.2023 per assicurare il rispetto del termine di 30 gg. liberi tra la notifica, da parte della reclamante, alla controparte, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, a seguito del deposito delle note difensive sostitutive della comparizione all'udienza, è stata riserva la decisione sul reclamo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' reclamante ha formulato un unico motivo di reclamo Parte_1
(rubricato: “Violazione dell'art. 180 comma 4 della legge fallimentare: applicazione dell'istituto dell'omologazione forzosa del concordato in assenza delle prescritte condizioni di legge”) sottoarticolato nelle sezioni: “Condotta del contribuente”, “Sistematica e deliberata violazione degli obblighi tributari” e “Attività distrattive e decettive”.
Nel decreto reclamato il Tribunale, oltre a ritenere soddisfatta la condizione, prevista dall'art. 180 L.F., de “l'efficacia determinate del voto “negativo” espresso dagli
Enti, come calcolato dal C.G. …” ha riscontrato “…la convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria, attestata dal Professionista e non confutata dal Commissario
Giudiziale, né – sostanzialmente - da (e ciò sia nella nota di espressione del voto contrario, sia nell'opposizione all'omologa, sostanzialmente incentrate sull'insussistenza di una
- non rilevante – valutazione di “meritevolezza” )
Ha ritenuto, il Tribunale di Brindisi, al riguardo, che, stante il favor della legge per la miglior soddisfazione possibile, allo stato, dei crediti tributari - a prescindere da ogni valutazione in chiave di “meritevolezza” - in ogni caso le prospettazioni dell'ADE in ordine alle violazioni degli obblighi tributari nel tempo ed in ordine al “mancato riscontro relativo alla gestione ed alle attività distrattive”, non risultassero sorrette da un impianto logico-argomentativo idoneo a rendere plausibile una valutazione di maggior convenienza dell'alternativa liquidatoria, sia sotto il profilo dell'an sia sotto il profilo del quantum.
Ebbene, l' con il proposto reclamo, ha dedotto, Parte_1
innanzitutto, che: “…la violazione sistematica e deliberata degli obblighi tributari, integrando anche i presupposti della concorrenza sleale nei confronti degli altri operatori del settore, non può essere in nessun caso degna di tutela da parte dell'ordinamento giuridico perché rappresenterebbe un evidente vulnus al rispetto delle leggi dello Stato in materia di imposte dovute da tutti i contribuenti.” (p. 7 del reclamo).
Ed ha sostenuto che: “Nello specifico, non corrisponde al vero che l' Parte_1
non abbia confutato convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria, in quanto
– come detto – qualsivoglia valutazione sull'alternativa liquidatoria è risultata inibita dalla rappresentazione non veritiera e non corretta, nei bilanci d'esercizio, della situazione patrimoniale e dei risultati economici della società dalla stessa falsati in conseguenza delle attività distrattive poste in essere.” (p. 15 del reclamo).
Si tratta, tenuto conto del complessivo impianto argomentativo dell'atto di reclamo, “della riproposizione delle motivazioni già esposte all'udienza ex art. 180 L.F. del
20.06.2023, incentrate sostanzialmente sull'insussistenza di una valutazione di meritevolezza”, come rilevato dal Commissario Giudiziale, nella richiesta, inoltrata il 21.09.2023, al Giudice Delegato, di autorizzazione (in calce accordata) “a non costituirsi in nome e per conto della procedura nel reclamo avverso il decreto di omologa del
Concordato preventivo ”. Parte_3
Al riguardo, osserva la Corte che i motivi di reclamo non risultano idonei a contrastare le valutazioni operate dal Tribunale di Brindisi nel provvedimento reclamato. Ed infatti, posto che, come si legge nel provvedimento reclamato, “la legge favorisce comunque (a prescindere da ogni valutazione di meritevolezza, pragmaticamente, la miglior soddisfazione possibile, allo stato, dei crediti tributari…” si ritiene che - tenuto conto dell'attestazione da parte del professionista incaricato di redigere la relazione di cui all'articolo 161 comma 3 L.F., della convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa fallimentare (essendosi, lo stesso, espresso nei seguenti termini: “La proposta concordataria risulta idonea a realizzare certamente il miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali di giacché dalla Parte_2
proposta viene offerto un pagamento, seppur parziale, dei creditori privilegiati, nei limiti dell'esercizio delle cause legittime di prelazione, ed il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 14%. Il piano concordatario proposto deve quindi ritenersi conveniente anche per gli
Enti rispetto a un'ipotesi di liquidazione giudiziale (scenario alternativo al concordato preventivo con continuità aziendale)”, attestando che “la prosecuzione dell'attività aziendale
è funzionale al miglior soddisfacimento del creditori ex art186-bis L.F.
considerato che
il piano prevede per gli Enti la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”) e considerato che il Commissario giudiziale, nella relazione ex art.172 L.F. ha evidenziato che:
“In ogni caso, sulla scorta delle considerazioni e valutazioni tutte espresse nella presente relazione, può affermarsi che nessun vantaggio in termini di aumento dell'attivo appare prevedibile in caso di dichiarazione di fallimento della , dichiarando Parte_2
di ritenere (sulla base di argomenti razionali) “…remota, per i creditori, la possibilità di intravedere significativi vantaggi nell'alternativa fallimentare” – si rileva (si diceva) che neanche con i dati offerti con il proposto reclamo l' risulta Parte_1
avere dimostrato (o anche solo tentato di dimostrare), attraverso precise ed argomentate valutazioni tecniche comparate, la maggior convenienza economica dell'alternativa liquidatoria rispetto a quella attribuita al piano approvato.
Può, ancora, rilevarsi che non risultano, dall'esame dei successivi atti della procedura, elementi di significatività contraria rispetto alle valutazioni operate dal tribunale nel provvedimento reclamato e che qui si conferma, osservandosi che le vendite previste nella procedura avvengono comunque con procedura ad evidenza pubblica che assicura il conseguimento del miglior prezzo possibile sul mercato immobiliare.
Le spese di questa fase, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
p.q.m.
rigetta il reclamo e condanna l' – Direzione provinciale di Parte_1
al pagamento delle spese processuali in favore di Pt_1 Controparte_2
che liquida in complessivi € 3.000,00 per compenso, oltre IVA e CAP e rimborso forfettario in misura del 15%.
Lecce, 18.11.2025
Il cons.est. Il Presidente
dott.ssa Patrizia Evangelista dott. Maurizio Petrelli