CASS
Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
Massime • 1
Nel contratto di apprendistato professionalizzante, finalizzato all'acquisizione di una specifica qualificazione professionale, l'inidoneità fisica o psichica dell'apprendista rispetto alle mansioni afferenti a tale qualificazione legittima il datore di lavoro a recedere dal contratto, senza che possa configurarsi un obbligo di ricercare mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore, essendone vietata l'adibizione a mansioni diverse da quelle contrattualmente pattuite e finalizzate all'acquisizione delle specifiche competenze professionali.
Commentario • 1
- 1. Apprendistato: repechage a seguito di giudizio di inidoneità, la Cassazione fa chiarezzaAccesso limitatoClaudio Chiarella · https://www.altalex.com/ · 13 dicembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/11/2024, n. 30657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30657 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento