Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/11/2024, n. 30657
CASS
Sentenza 28 novembre 2024

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Nel contratto di apprendistato professionalizzante, finalizzato all'acquisizione di una specifica qualificazione professionale, l'inidoneità fisica o psichica dell'apprendista rispetto alle mansioni afferenti a tale qualificazione legittima il datore di lavoro a recedere dal contratto, senza che possa configurarsi un obbligo di ricercare mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore, essendone vietata l'adibizione a mansioni diverse da quelle contrattualmente pattuite e finalizzate all'acquisizione delle specifiche competenze professionali.

Commentario1

  • 1Apprendistato: repechage a seguito di giudizio di inidoneità, la Cassazione fa chiarezzaAccesso limitato
    Claudio Chiarella · https://www.altalex.com/ · 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/11/2024, n. 30657
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30657
Data del deposito : 28 novembre 2024

Testo completo