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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 11/06/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2770 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: istituti relativi alla successione, riservata in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c., previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) E (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), rappresentate e difese dagli avv.ti Emanuele Gatti ed Enrico C.F._3
Mele, come da incarico in atti.
ATTRICI
E
(C.F. ) E (C.F. CO C.F._4 CP_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Catani, come da C.F._5
investitura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c., da intendersi nella presente sede integralmente richiamate.
FATTO E DIRITTO
Deve trovare accoglimento la domanda sperimentata dalle attrici nella qualità di eredi sottentrate per rappresentazione del premorto genitore nella successione in morte della loro nonna, con cui, lamentata la lesione dei diritti di legittima Persona_1 perpetrata per effetto del combinato disposto della scheda testamentaria dell'1 dicembre
2004 (oggetto di apposita azione di riduzione) e dell'atto di “compravendita” del 13 dicembre 2002, per notar (rep. n. 69981; Racc. n. 13848), di questo ultimo Persona_2
hanno richiesto, in capite, accertarsi la simulazione relativa, sì come occultante una donazione, della quale, a seguito di segnalazione ex art. 101 c.p.c., hanno domandato la declaratoria di nullità per inosservanza della forma.
1 Procedendo con andatura ordinata, in punto alla eccepita carenza della condizione della azione della accettazione con beneficio di inventario, nei limiti entro cui importi ora considerare la questione, si è in linea generale stabilito che, in tema di successione mortis causa, la disposizione di cui all'art. 564 c.c., che subordina la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte del legittimario alla sua accettazione con beneficio d'inventario, opera solo quando la stessa sia esercitata nei confronti dei terzi e non anche nei confronti di persone chiamate come coeredi.
Nella fattispecie considerata, va negato che si rendesse necessaria la accettazione beneficiata, in quanto, se è vero che, esclusa la loro pretermissione in quanto espressamente delate nella scheda testamentaria quali beneficiarie della legittima
(qualificazione in chiave ereditaria che, peraltro, non ha costituito oggetto di specifica contestazione tra le parti), esse, lamentata una lesione della relativa quota di riserva, sono divenute - già solo per aver svolto la domanda di riduzione della scheda testamentaria - eredi di , agendo almeno nei confronti di una coerede, Persona_1
ossia di , evocata in giudizio quale ulteriore avente causa della ridetta CO
. Persona_1
Tanto premesso, per far immediato ritorno alla azione volta a portare in emersione la simulazione relativa della “compravendita” in quanto occultante una donazione nulla, rispetto a tale azione, non è seriamente disputabile la legittimazione passiva in senso sostanziale intesa, affissa in capo, oltre che a , anche del di lei coniuge CO
(in regime di comunione dei beni), . CP_2
Al pari della moglie , anche questi, infatti, figura in rogito quale parte CO
acquirente e pur egli è stato evocato nel presente giudizio, quale destinatario della domanda tesa a slatentizzare il carattere dissimulato della operazione.
A chiusura del discorso, gli è che l'esperimento dell'azione di simulazione da parte degli eredi, relativamente ad un negozio apparentemente oneroso compiuto dal "de cuius", preordinato al successivo eventuale esercizio dell'azione di riduzione e diretto contro persone estranee all'eredità non è condizionato all'accettazione con beneficio d'inventario nei soli casi in cui venga in questione la simulazione assoluta di un negozio giuridico o in cui, pur prospettandosi la simulazione come relativa, il negozio dissimulato sia nullo per vizio di forma o per incapacità di uno dei soggetti o per altra causa, non potendo in tali casi negarsi l'interesse del legittimario a fare accertare, indipendentemente dall'azione di riduzione, l'intervenuta simulazione e cioè
2 l'inesistenza dell'apparente negozio giuridico posto in essere dal "de cuius" (Cass.
2294/1996).
Senza trascurare, soprattutto valorizzando la effettiva ratio sorreggente l'onere di accettazione beneficiata (come noto, la disposizione di cui all'art. 546 c.c. è dettata principalmente dalla esigenza di tutelare i terzi da occultamenti e sottrazioni di beni ereditari, tali da far apparire un relictum inferiore al reale), che non sembra propriamente costituibile come terzo il ove se ne metta in risalto la relativa CP_2 veste, indossata a far tempo dalla “compravendita” e sino alla attualità, di coniuge, in regime di comunione dei beni, di colei che, oltre a figurare come coacquirente in seno all'atto di scambio, ha senza meno accettato la eredità relitta della Per_1
Di qui, il rigetto della domanda di “estromissione”, coltivata anche in relazione alla domanda di simulazione.
Va disattesa del pari la eccezione di prescrizione della domanda.
Secondo un ormai acquisito insegnamento (Cass. civ., Sez. un., 25 ottobre 2004, n.
20644 in Vita Notar., 2005, 714), il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di riduzione deve essere distinto a seconda che la lesione della legittima sia causata da una donazione oppure da disposizioni testamentarie. Nel primo caso (donazione), il termine e' di dieci anni dall'apertura della successione, in quanto e' possibile immediatamente stabilire l'entità della lesione, posto che il relictum non e' sufficiente a soddisfare le pretese del legittimario. Nel secondo caso (disposizioni testamentarie), invece, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità da parte del chiamato, in quanto diviene attuale la lesione che altrimenti rimane solo potenziale.
Né sembra cogliere nel segno la eccezione di tardività sollevata in base all'art. 563, comma IV, c.c.. Di vero, è bensì ammissibile un'azione di simulazione, ma non in quanto direttamente finalizzata all'esercizio dell'azione di riduzione (conf. Cass. n.
4523/2022), che presuppone, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass., 30 luglio 2004, n. 14562; Cass., 21 febbraio 2007, n. 4021), l'apertura della successione dell'alienante, ma al diverso fine di notificare - e poi trascrivere - l'atto di opposizione previsto dal richiamato art. 563 cod. civ., comma 4, che è preordinato alla sospensione del termine per l'eventuale proposizione della domanda di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti, e non richiede, quindi, l'accertamento anche dell'effettiva lesione delle ragioni del legittimario (il cui riscontro presuppone l'apertura della successione e la possibilità quindi di individuare la quota di riserva all'esito delle operazioni di riunione fittizia).
3 Sennonché, nella fattispecie giudicata, non è stata promossa una azione di restituzione nei confronti del terzo: la non ha alienato a alcunché, avendo questi CP_1 CP_2 coacquistato il diritto di proprietà sull'immobile di cui alla “compravendita”.
Qui giunti, nel merito, la domanda di simulazione è fondata.
Serve premettere che l'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita compiuta dal "de cuius" siccome celante una donazione, assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all'intangibilità della quota di riserva, proponendo in concreto una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata. In tale situazione, infatti, la lesione della quota di riserva assurge a "causa petendi" accanto al fatto della simulazione ed il legittimario - benché successore del defunto - non può essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 cod. civ. (Cass.
24134/2009). Sulla stessa linea, si è sostenuto che il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal "de cuius" per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia;
egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia preordinato solamente all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a determinare l'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione "ab intestato", in conformità a quanto dispone l'art. 553 c.c. (Cass.
12317/2019).
Tanto venuto chiarendo, una serie di convergenti elementi di giudizio consente di far affiorare la natura simulata dalla “compravendita” del 13 dicembre 2002, in quanto occultante una donazione.
Anzitutto, a cospirare nel senso or ora indicato è la natura dei rapporti intercorrenti tra la gli odierni convenuti, quale viene emergendo dalla lettura della sentenza Per_1 parziale dell'1 luglio 2002 di questo Tribunale, n. 543/02 che, in parte qua, si riporta nel sottostante riquadro:
4 Del resto, dall'esame dell'atto di mutuo (doc. n. 6 all. comparsa di costituzione, atto in cui la si costituiva gratuitamente fideiubente per permettere alla figlia di Pt_4
finanziare quello che almeno in apparenza sembra un atto di scambio oneroso), viene emergendo che i convenuti coabitavano con la Il rapporto insomma sembra Per_1
travalicare il normale livello della formale frequentazione tra genitore anziano e figli.
In questa direzione, merita senz'altro di essere posto in luce anche il prezzo della
“compravendita” quale dichiarato in contratto (euro 165.000,00). Simile valore, per un immobile collocato in Roma, al Lungotevere dei Mellini, zona Prati, e relativo ad una vendita tra privati, appare affatto privo di serietà. Il rilievo si basa su quanto emerge dall'esame della “perizia tecnica giurata” a firma del geom. del 19 marzo CP_3
2019 relativamente al diverso sub 42, depositata dagli stessi convenuti, nella quale si perviene ad attribuire agli immobili siti in detta zona un valore al mq. sino a euro
5.300,00. Tale valore trova peraltro conferma in quanto affiora dai valori indicati dalle attrici.
Val bene aggiungere che, non solo tale valore dichiarato in contratto non è in linea con il livello dei prezzi delle vendite in situ, ma neppure è stata ammissibilmente fornita la dimostrazione del pagamento dell'importo in discorso, né di quella di circa 90.000,00 euro.
Costituisce infatti ferma opinione dei convenuti quella per cui la prova del pagamento del prezzo e, per detta strada, della causa non liberale ma mercantile della alienazione troverebbe un inoccultabile punto di riferimento nella “scrittura privata di transazione” del “19/12/2002”, sottoscritta dalle stesse attrici nel quadro e a definizione di un diverso contenzioso aperto in seguito alla successione del nonno paterno;
vertenza che si era
5 chiusa con la mentovata sentenza parziale dell'1 luglio 2002, che riconosceva a ciascuna delle istanti una quota ereditaria di euro 42.712,79.
Ebbene, si sostiene che, al fine di impedire la pronuncia della sentenza definitiva, si convenne che la (sola) (la quale era stata convenuta in quel giudizio con la Per_1
figlia ) si sarebbe fatta carico del pagamento di euro 90.417,06. CO
Per onorare l'obbligo derivante dalla transazione, e quindi per procurarsi la provvista, la sarebbe stata costretta (in questi termini si esprime la comparsa di Per_1 costituzione) a cedere, attraverso la “compravendita” adesso contestata, l'immobile in
Roma alla figlia e al di lei coniuge: ecco dunque dimostrata la onerosità della vendita. A loro volta, allo scopo di adempiere la obbligazione di pagamento del prezzo di vendita in favore della detta i coniugi odierni convenuti avrebbero stipulato il Per_1
summenzionato mutuo con una banca, per conseguire il quale, infine, la Per_1
medesima ha fatto da garante, costituendosi come fideiubente.
La vendita dell'immobile romano per conseguirne il pagamento del prezzo sarebbe dunque avvenuta per onorare il debito assunto in sede di transazione dalla madre, per porre fine ad una lite della quale era parte, in veste di ulteriore convenuta, la stessa
CP_1
Ora, pur volendo ammettere che il pagamento (di euro 90.000,00) a titolo transattivo sia effettivamente avvenuto, ciò non ancora dimostra la natura corrispettivata dello scambio del bene (neppure per il modesto valore di 165.000,00 euro).
Insomma, già alla luce delle considerazioni poco più in alto svolte, la prova (della stipulazione e della esecuzione) della “scrittura privata di transazione” non necessariamente è prova della onerosità del contratto di scambio.
Che la fosse priva di sostanze al punto da dover accettare obtorto collo di Per_1
vendere alla figlia ad un prezzo modestissimo (in atti non vi è neppure la dimostrazione del frustraneo tentativo di cedere ad un terzo un immobile nel centro di Roma per un importo superiore;
né è seriamente dimostrata la urgenza nel provvedere alla cessione, in assenza di un titolo esecutivo: non lo era la sentenza parziale) è il prodotto della libera esplicazione della linea difensiva articolata dai convenuti.
In altri termini, anche a dare per ammesso l'adempimento dell'obbligo di pagare
90.000,00 euro quale traente vita dalla transazione, ciò sarebbe potuto avvenire tramite altre sostanze nella disponibilità della L'idea di una indigenza della stessa Per_1 non persuade, soprattutto se la banca mutuante ha accettato di erogare l'importo indicato in atti, non già accontentandosi della ipoteca legale da prendere su un
6 immobile, ma preferendo essere garantita in veste di fideiussore dalla E se è Per_1
così, se cioè il relativo patrimonio è tale da garantire la azienda di credito, ciò è indice di una certa solidità economica che non le impediva di attingere a ricchezze custodite o di attingere a canali di credito.
In ogni caso, si conferma in questa sede il rigetto della prova dichiarativa volta a dar conto dell'effettivo pagamento brevi manu dell'importo de quo. Fermo restando che in linea teorica, tra intermediario e cliente, può avvenire il passaggio di denaro in contanti
(ciò che sarebbe avvenuto in concreto con la riscossione dalle mani dell'argentarius in quelle della , il cliente, una volta in possesso del contante, non può a sua Per_1
volta versarlo nelle mani di un privato (erede o relativo avvocato) prescindendo dalla intermediazione. L'art. 1 del D.L. 03/05/1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla l. 197/91, come modificato dall'art. 1 D.M. 17 ottobre 2002, statuiva infatti che “È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro”. La violazione di detto divieto, così come l'omessa segnalazione dell'operazione vietata, prevedeva l'applicazione di sanzioni amministrative e penali.
Un tema di prova che si proponesse di dimostrare una simile traditio sarebbe inammissibile perché il suo esito inutilizzabile a fondare una motivazione.
Le considerazioni che precedono escludono che possa discorrersi di vendita mista a donazione. In disparte quanto si è venuto sin qui sostenendo, gli è inoltre che, presa alla lettera, la tesi dei convenuti non appare plausibile, giacchè non si cura neppure di spiegare in quale modo mai possa convivere in una operazione del tipo in esame un animus liberale ossia la spontaneità della attribuzione, una volta che la detta operazione, nel suo complessa, sarebbe stata mossa dallo svettante intento, così essi hanno dedotto, di reperire una provvista per adempiere un debito altrui.
In definitiva, deve essere dichiarata la simulazione dell'atto di “compravendita” del 13 dicembre 2002, per notar (rep. n. 69981; Racc. n. 13848), in quanto Persona_2
occultante una donazione della quale deve essere dichiarata la nullità per difetto di forma.
È infsatti ricevuto insegnamento che «se in un negozio di trasferimento […] non è avvenuto alcun pagamento di prezzo, si configura una vendita dissimulante una donazione e non una donazione indiretta, con conseguente necessità della forma di atto pubblico con la presenza di due testimoni ai fini della validità dell'atto» (Cass., sez. II,
7 02/07/2014, n. 15095), giusta il disposto dell'art. 48, comma 1, L. 16/02/1913, n. 89, come modificato dall'art. 12, comma 1, L. 28/11/2005, n. 246.
Ne consegue la riattrazione nel relictum della massa ereditaria dell'immobile sito in
Roma, Lungotevere dei Mellini n.7, composto indicato nel Catasto del detto Comune al
Foglio 407, part. 97, sub. 43, zona cens. 2, cat. A/2, classe 3, vani 4,5.
La presente sentenza, limitandosi a dichiarare la nullità del contratto dissimulato inter vivos, deve intendersi non definitiva, occorrendo che la causa sia rimessa in istruttoria, per gli incombenti istruttori e la definizione delle ulteriori domande.
Di conserva, le spese di giudizio saranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, non definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2770 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) accertata la simulazione dell'atto di “compravendita” del 13 dicembre 2002, per notar (rep. n. 69981; Racc. n. 13848), siccome dissimulante una Persona_2
donazione, ne dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, la nullità;
2) dispone con separata ordinanza per l'ulteriore istruzione del giudizio;
3) riserva al definitivo la pronuncia sulle spese.
Macerata, 11 giugno 2025.
Il Giudice
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2770 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: istituti relativi alla successione, riservata in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c., previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) E (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), rappresentate e difese dagli avv.ti Emanuele Gatti ed Enrico C.F._3
Mele, come da incarico in atti.
ATTRICI
E
(C.F. ) E (C.F. CO C.F._4 CP_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Catani, come da C.F._5
investitura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c., da intendersi nella presente sede integralmente richiamate.
FATTO E DIRITTO
Deve trovare accoglimento la domanda sperimentata dalle attrici nella qualità di eredi sottentrate per rappresentazione del premorto genitore nella successione in morte della loro nonna, con cui, lamentata la lesione dei diritti di legittima Persona_1 perpetrata per effetto del combinato disposto della scheda testamentaria dell'1 dicembre
2004 (oggetto di apposita azione di riduzione) e dell'atto di “compravendita” del 13 dicembre 2002, per notar (rep. n. 69981; Racc. n. 13848), di questo ultimo Persona_2
hanno richiesto, in capite, accertarsi la simulazione relativa, sì come occultante una donazione, della quale, a seguito di segnalazione ex art. 101 c.p.c., hanno domandato la declaratoria di nullità per inosservanza della forma.
1 Procedendo con andatura ordinata, in punto alla eccepita carenza della condizione della azione della accettazione con beneficio di inventario, nei limiti entro cui importi ora considerare la questione, si è in linea generale stabilito che, in tema di successione mortis causa, la disposizione di cui all'art. 564 c.c., che subordina la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte del legittimario alla sua accettazione con beneficio d'inventario, opera solo quando la stessa sia esercitata nei confronti dei terzi e non anche nei confronti di persone chiamate come coeredi.
Nella fattispecie considerata, va negato che si rendesse necessaria la accettazione beneficiata, in quanto, se è vero che, esclusa la loro pretermissione in quanto espressamente delate nella scheda testamentaria quali beneficiarie della legittima
(qualificazione in chiave ereditaria che, peraltro, non ha costituito oggetto di specifica contestazione tra le parti), esse, lamentata una lesione della relativa quota di riserva, sono divenute - già solo per aver svolto la domanda di riduzione della scheda testamentaria - eredi di , agendo almeno nei confronti di una coerede, Persona_1
ossia di , evocata in giudizio quale ulteriore avente causa della ridetta CO
. Persona_1
Tanto premesso, per far immediato ritorno alla azione volta a portare in emersione la simulazione relativa della “compravendita” in quanto occultante una donazione nulla, rispetto a tale azione, non è seriamente disputabile la legittimazione passiva in senso sostanziale intesa, affissa in capo, oltre che a , anche del di lei coniuge CO
(in regime di comunione dei beni), . CP_2
Al pari della moglie , anche questi, infatti, figura in rogito quale parte CO
acquirente e pur egli è stato evocato nel presente giudizio, quale destinatario della domanda tesa a slatentizzare il carattere dissimulato della operazione.
A chiusura del discorso, gli è che l'esperimento dell'azione di simulazione da parte degli eredi, relativamente ad un negozio apparentemente oneroso compiuto dal "de cuius", preordinato al successivo eventuale esercizio dell'azione di riduzione e diretto contro persone estranee all'eredità non è condizionato all'accettazione con beneficio d'inventario nei soli casi in cui venga in questione la simulazione assoluta di un negozio giuridico o in cui, pur prospettandosi la simulazione come relativa, il negozio dissimulato sia nullo per vizio di forma o per incapacità di uno dei soggetti o per altra causa, non potendo in tali casi negarsi l'interesse del legittimario a fare accertare, indipendentemente dall'azione di riduzione, l'intervenuta simulazione e cioè
2 l'inesistenza dell'apparente negozio giuridico posto in essere dal "de cuius" (Cass.
2294/1996).
Senza trascurare, soprattutto valorizzando la effettiva ratio sorreggente l'onere di accettazione beneficiata (come noto, la disposizione di cui all'art. 546 c.c. è dettata principalmente dalla esigenza di tutelare i terzi da occultamenti e sottrazioni di beni ereditari, tali da far apparire un relictum inferiore al reale), che non sembra propriamente costituibile come terzo il ove se ne metta in risalto la relativa CP_2 veste, indossata a far tempo dalla “compravendita” e sino alla attualità, di coniuge, in regime di comunione dei beni, di colei che, oltre a figurare come coacquirente in seno all'atto di scambio, ha senza meno accettato la eredità relitta della Per_1
Di qui, il rigetto della domanda di “estromissione”, coltivata anche in relazione alla domanda di simulazione.
Va disattesa del pari la eccezione di prescrizione della domanda.
Secondo un ormai acquisito insegnamento (Cass. civ., Sez. un., 25 ottobre 2004, n.
20644 in Vita Notar., 2005, 714), il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di riduzione deve essere distinto a seconda che la lesione della legittima sia causata da una donazione oppure da disposizioni testamentarie. Nel primo caso (donazione), il termine e' di dieci anni dall'apertura della successione, in quanto e' possibile immediatamente stabilire l'entità della lesione, posto che il relictum non e' sufficiente a soddisfare le pretese del legittimario. Nel secondo caso (disposizioni testamentarie), invece, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità da parte del chiamato, in quanto diviene attuale la lesione che altrimenti rimane solo potenziale.
Né sembra cogliere nel segno la eccezione di tardività sollevata in base all'art. 563, comma IV, c.c.. Di vero, è bensì ammissibile un'azione di simulazione, ma non in quanto direttamente finalizzata all'esercizio dell'azione di riduzione (conf. Cass. n.
4523/2022), che presuppone, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass., 30 luglio 2004, n. 14562; Cass., 21 febbraio 2007, n. 4021), l'apertura della successione dell'alienante, ma al diverso fine di notificare - e poi trascrivere - l'atto di opposizione previsto dal richiamato art. 563 cod. civ., comma 4, che è preordinato alla sospensione del termine per l'eventuale proposizione della domanda di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti, e non richiede, quindi, l'accertamento anche dell'effettiva lesione delle ragioni del legittimario (il cui riscontro presuppone l'apertura della successione e la possibilità quindi di individuare la quota di riserva all'esito delle operazioni di riunione fittizia).
3 Sennonché, nella fattispecie giudicata, non è stata promossa una azione di restituzione nei confronti del terzo: la non ha alienato a alcunché, avendo questi CP_1 CP_2 coacquistato il diritto di proprietà sull'immobile di cui alla “compravendita”.
Qui giunti, nel merito, la domanda di simulazione è fondata.
Serve premettere che l'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita compiuta dal "de cuius" siccome celante una donazione, assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all'intangibilità della quota di riserva, proponendo in concreto una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata. In tale situazione, infatti, la lesione della quota di riserva assurge a "causa petendi" accanto al fatto della simulazione ed il legittimario - benché successore del defunto - non può essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 cod. civ. (Cass.
24134/2009). Sulla stessa linea, si è sostenuto che il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal "de cuius" per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia;
egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia preordinato solamente all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a determinare l'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione "ab intestato", in conformità a quanto dispone l'art. 553 c.c. (Cass.
12317/2019).
Tanto venuto chiarendo, una serie di convergenti elementi di giudizio consente di far affiorare la natura simulata dalla “compravendita” del 13 dicembre 2002, in quanto occultante una donazione.
Anzitutto, a cospirare nel senso or ora indicato è la natura dei rapporti intercorrenti tra la gli odierni convenuti, quale viene emergendo dalla lettura della sentenza Per_1 parziale dell'1 luglio 2002 di questo Tribunale, n. 543/02 che, in parte qua, si riporta nel sottostante riquadro:
4 Del resto, dall'esame dell'atto di mutuo (doc. n. 6 all. comparsa di costituzione, atto in cui la si costituiva gratuitamente fideiubente per permettere alla figlia di Pt_4
finanziare quello che almeno in apparenza sembra un atto di scambio oneroso), viene emergendo che i convenuti coabitavano con la Il rapporto insomma sembra Per_1
travalicare il normale livello della formale frequentazione tra genitore anziano e figli.
In questa direzione, merita senz'altro di essere posto in luce anche il prezzo della
“compravendita” quale dichiarato in contratto (euro 165.000,00). Simile valore, per un immobile collocato in Roma, al Lungotevere dei Mellini, zona Prati, e relativo ad una vendita tra privati, appare affatto privo di serietà. Il rilievo si basa su quanto emerge dall'esame della “perizia tecnica giurata” a firma del geom. del 19 marzo CP_3
2019 relativamente al diverso sub 42, depositata dagli stessi convenuti, nella quale si perviene ad attribuire agli immobili siti in detta zona un valore al mq. sino a euro
5.300,00. Tale valore trova peraltro conferma in quanto affiora dai valori indicati dalle attrici.
Val bene aggiungere che, non solo tale valore dichiarato in contratto non è in linea con il livello dei prezzi delle vendite in situ, ma neppure è stata ammissibilmente fornita la dimostrazione del pagamento dell'importo in discorso, né di quella di circa 90.000,00 euro.
Costituisce infatti ferma opinione dei convenuti quella per cui la prova del pagamento del prezzo e, per detta strada, della causa non liberale ma mercantile della alienazione troverebbe un inoccultabile punto di riferimento nella “scrittura privata di transazione” del “19/12/2002”, sottoscritta dalle stesse attrici nel quadro e a definizione di un diverso contenzioso aperto in seguito alla successione del nonno paterno;
vertenza che si era
5 chiusa con la mentovata sentenza parziale dell'1 luglio 2002, che riconosceva a ciascuna delle istanti una quota ereditaria di euro 42.712,79.
Ebbene, si sostiene che, al fine di impedire la pronuncia della sentenza definitiva, si convenne che la (sola) (la quale era stata convenuta in quel giudizio con la Per_1
figlia ) si sarebbe fatta carico del pagamento di euro 90.417,06. CO
Per onorare l'obbligo derivante dalla transazione, e quindi per procurarsi la provvista, la sarebbe stata costretta (in questi termini si esprime la comparsa di Per_1 costituzione) a cedere, attraverso la “compravendita” adesso contestata, l'immobile in
Roma alla figlia e al di lei coniuge: ecco dunque dimostrata la onerosità della vendita. A loro volta, allo scopo di adempiere la obbligazione di pagamento del prezzo di vendita in favore della detta i coniugi odierni convenuti avrebbero stipulato il Per_1
summenzionato mutuo con una banca, per conseguire il quale, infine, la Per_1
medesima ha fatto da garante, costituendosi come fideiubente.
La vendita dell'immobile romano per conseguirne il pagamento del prezzo sarebbe dunque avvenuta per onorare il debito assunto in sede di transazione dalla madre, per porre fine ad una lite della quale era parte, in veste di ulteriore convenuta, la stessa
CP_1
Ora, pur volendo ammettere che il pagamento (di euro 90.000,00) a titolo transattivo sia effettivamente avvenuto, ciò non ancora dimostra la natura corrispettivata dello scambio del bene (neppure per il modesto valore di 165.000,00 euro).
Insomma, già alla luce delle considerazioni poco più in alto svolte, la prova (della stipulazione e della esecuzione) della “scrittura privata di transazione” non necessariamente è prova della onerosità del contratto di scambio.
Che la fosse priva di sostanze al punto da dover accettare obtorto collo di Per_1
vendere alla figlia ad un prezzo modestissimo (in atti non vi è neppure la dimostrazione del frustraneo tentativo di cedere ad un terzo un immobile nel centro di Roma per un importo superiore;
né è seriamente dimostrata la urgenza nel provvedere alla cessione, in assenza di un titolo esecutivo: non lo era la sentenza parziale) è il prodotto della libera esplicazione della linea difensiva articolata dai convenuti.
In altri termini, anche a dare per ammesso l'adempimento dell'obbligo di pagare
90.000,00 euro quale traente vita dalla transazione, ciò sarebbe potuto avvenire tramite altre sostanze nella disponibilità della L'idea di una indigenza della stessa Per_1 non persuade, soprattutto se la banca mutuante ha accettato di erogare l'importo indicato in atti, non già accontentandosi della ipoteca legale da prendere su un
6 immobile, ma preferendo essere garantita in veste di fideiussore dalla E se è Per_1
così, se cioè il relativo patrimonio è tale da garantire la azienda di credito, ciò è indice di una certa solidità economica che non le impediva di attingere a ricchezze custodite o di attingere a canali di credito.
In ogni caso, si conferma in questa sede il rigetto della prova dichiarativa volta a dar conto dell'effettivo pagamento brevi manu dell'importo de quo. Fermo restando che in linea teorica, tra intermediario e cliente, può avvenire il passaggio di denaro in contanti
(ciò che sarebbe avvenuto in concreto con la riscossione dalle mani dell'argentarius in quelle della , il cliente, una volta in possesso del contante, non può a sua Per_1
volta versarlo nelle mani di un privato (erede o relativo avvocato) prescindendo dalla intermediazione. L'art. 1 del D.L. 03/05/1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla l. 197/91, come modificato dall'art. 1 D.M. 17 ottobre 2002, statuiva infatti che “È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro”. La violazione di detto divieto, così come l'omessa segnalazione dell'operazione vietata, prevedeva l'applicazione di sanzioni amministrative e penali.
Un tema di prova che si proponesse di dimostrare una simile traditio sarebbe inammissibile perché il suo esito inutilizzabile a fondare una motivazione.
Le considerazioni che precedono escludono che possa discorrersi di vendita mista a donazione. In disparte quanto si è venuto sin qui sostenendo, gli è inoltre che, presa alla lettera, la tesi dei convenuti non appare plausibile, giacchè non si cura neppure di spiegare in quale modo mai possa convivere in una operazione del tipo in esame un animus liberale ossia la spontaneità della attribuzione, una volta che la detta operazione, nel suo complessa, sarebbe stata mossa dallo svettante intento, così essi hanno dedotto, di reperire una provvista per adempiere un debito altrui.
In definitiva, deve essere dichiarata la simulazione dell'atto di “compravendita” del 13 dicembre 2002, per notar (rep. n. 69981; Racc. n. 13848), in quanto Persona_2
occultante una donazione della quale deve essere dichiarata la nullità per difetto di forma.
È infsatti ricevuto insegnamento che «se in un negozio di trasferimento […] non è avvenuto alcun pagamento di prezzo, si configura una vendita dissimulante una donazione e non una donazione indiretta, con conseguente necessità della forma di atto pubblico con la presenza di due testimoni ai fini della validità dell'atto» (Cass., sez. II,
7 02/07/2014, n. 15095), giusta il disposto dell'art. 48, comma 1, L. 16/02/1913, n. 89, come modificato dall'art. 12, comma 1, L. 28/11/2005, n. 246.
Ne consegue la riattrazione nel relictum della massa ereditaria dell'immobile sito in
Roma, Lungotevere dei Mellini n.7, composto indicato nel Catasto del detto Comune al
Foglio 407, part. 97, sub. 43, zona cens. 2, cat. A/2, classe 3, vani 4,5.
La presente sentenza, limitandosi a dichiarare la nullità del contratto dissimulato inter vivos, deve intendersi non definitiva, occorrendo che la causa sia rimessa in istruttoria, per gli incombenti istruttori e la definizione delle ulteriori domande.
Di conserva, le spese di giudizio saranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, non definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2770 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) accertata la simulazione dell'atto di “compravendita” del 13 dicembre 2002, per notar (rep. n. 69981; Racc. n. 13848), siccome dissimulante una Persona_2
donazione, ne dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, la nullità;
2) dispone con separata ordinanza per l'ulteriore istruzione del giudizio;
3) riserva al definitivo la pronuncia sulle spese.
Macerata, 11 giugno 2025.
Il Giudice
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