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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/06/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 504/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 504/2018 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. FUSCA' ANTONIO ed elettivamente domiciliato in Vibo Valentia Via Giacomo Matteotti presso il difensore;
ATTORE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
DI RENZO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via Lacquari, 1
Trav. Pal. B presso il difensore;
CONVENUTO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 C.F._2
SCHIMIO FRANCESCO e dell'avv. ARENA GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato in
ER via Barriera presso il difensore;
CONVENUTO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._3 dall'avv. SCHIMIO FRANCESCO ed elettivamente domiciliato in ER Via Barriera presso il difensore;
CONVENUTO
pagina 1 di 20 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4 C.F._4
COLISTRA ALESSIO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato in Vibo Valentia Piazza
L. Razza 25 presso il difensore;
CONVENUTA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_5 C.F._5
PASQUA ANTONIO ed elettivamente domiciliato in Vibo Valentia Piazza L. Razza 25 presso il difensore;
CONVENUTO
nato a [...] (V.V.) il 19.1.1957 Controparte_3
nato a [...] (V.V.) il 7.11.1970 Controparte_6
nato a [...] (V.V.) il 3.11.1966 Controparte_7
nato a [...] (V.V.) il 3.3. 1966 Controparte_8
nato a [...] (V.V.)25.8.1949 Controparte_9
nato a [...] (V.V.) il 27.8.1961 Controparte_10
nato a [...] (V.V.) il 10.9.1961 Controparte_10
nato a [...] il [...] Parte_2
nato a [...] (V.V.) il 28.6.1951 Controparte_11
nato a [...] (V.V.) il 28.5.1938 Parte_3
nato a [...] (V.V.) il 7.7.1962 Parte_4
nato a [...] (V.V.) il 29.11.1971 Parte_5
pagina 2 di 20 nato a [...] il [...] Controparte_12
nato a [...] (V.V.) il 2.1.1952 Controparte_13
nato a [...] il [...] Controparte_9
nata a [...] (V.V.) il 3.4.1959 CP_14
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: risarcimento dei danni
CONCLUSIONI: come da notte scritte di precisazione delle conclusioni
IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione regolarmente notificato il ha evocato in Parte_1 giudizio gli odierni convenuti al fine di sentirli condannare al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale già riconosciuto e accertato in sede penale con sentenza passata in giudicato formulando le seguenti conclusioni:
“Prendere atto dei seguenti provvedimenti giurisdizionali definitivi in quanto passati in giudicato con i quali i convenuti sono stati condannati, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non in favore del da determinarsi in sede Parte_1 civile: - sentenza n. 46/05 del G.U.P. di Catanzaro in data 15.03.2005 (giudizio abbreviato); - sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro – Sezione Prima Penale – in data 12.6.2006; - sentenza n. 14618 della Suprema Corte di Cassazione – Sezione
Quinta Penale – in data 25.3.2008, depositata l'8.4.2008; - sentenza n. 865/08 della
Corte d'Appello di Catanzaro – Sezione Seconda Penale – del 9.10.2008 relativa a depositata il 21.11.2008 (giudizio di rinvio); - sentenza della Controparte_9
Suprema Corte di Cassazione in data 2.7.2009 nei confronti di _9
; - sentenza n. 173/07 del Tribunale di Vibo Valentia in data 30.3.2007
[...]
(giudizio ordinario); - sentenza n. 643/08 della Corte d'Appello di Catanzaro – Sezione
Seconda Penale – in data 24.6.2008 depositata il 18.9.2008;ù - sentenza n. 1710 della Suprema Corte di Cassazione – Sezione Quinta Penale – in data 1.10.2009, depositata l'8.2.2010 e per l'effetto: condannare i convenuti, in solido, al risarcimento in favore del come legalmente rappresentato, della somma nella Parte_1
pagina 3 di 20 misura che sarà ritenuta di giustizia, da determinarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, già accertati e riconosciuti in sede penale con sentenza passata in giudicato. Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalle sentenze di primo grado fino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
A fondamento della domanda ha esposto che:
- gli odierni convenuti venivano indagati nel proc. Pen. N.3204/2002 per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. in quanto facenti parte di un sodalizio criminoso che controllava e condizionava le attività imprenditoriali pubbliche e private del territorio della provincia di Vibo Valentia;
- richiesto il rinvio a giudizio da parte del Pubblico Ministero, veniva fissata udienza preliminare ove veniva ammessa la costituzione di parte civile del Parte_1 finalizzata ad ottenere la condanna dei responsabili del reato associativo e il conseguente risarcimento del danno materiale e morale subito dall'Ente;
- durante la stessa udienza preliminare alcuni dei convenuti optavano per il giudizio abbreviato mentre i rimanenti venivano rinviati a giudizio dinnanzi al Tribunale di
Vibo Valentia per la celebrazione del giudizio ordinario;
- quanto agli esiti processuali del rito abbreviato, il Gup Distrettuale del Tribunale di
Catanzaro con sentenza n. 46/05 del 15.3.2005 riconosceva _9
( classe 1961), ( classe 1971),
[...] Controparte_10 Controparte_3
, , , Parte_2 Controparte_11 Parte_3 Parte_4 [...]
, , , e Parte_5 Controparte_5 Controparte_15 Controparte_12 CP_13
responsabili del reato di cui all'art. 416 bis c.p.c. con contestuale condanna
[...] al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separato giudizio civile;
- svoltosi il giudizio di appello, con sentenza del 12.06.2006 veniva confermata per i predetti imputati la condanna ex art. 416 bis c.p. con rideterminazione per alcuni delle pene e conferma della condanna al risarcimento dei danni a favore delle parti civili;
pagina 4 di 20 - avverso la sentenza di appello il Procuratore generale e tutti gli imputati proponevano ricorso in Cassazione e il relativo procedimento veniva definito con sentenza n. 14618 del 25.3.2008 con la quale per accolto Controparte_9 il ricorso, veniva annullata la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio dinnanzi alla Corte di Appello di Catanzaro mentre per gli altri imputati veniva rigettato il gravame divenendo definitive le relative statuizioni in ordine al risarcimento dei danni a favore delle parti civili;
- a seguito giudizio di rinvio dinanzi alla Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 865/2008 del 9.10.2008, poi confermata anche in Cassazione con sentenza del
2.7.2009, veniva riconosciuto responsabile del reato ex art. Controparte_9
416 bis c.p.c. con conferma della sentenza emessa dal GUP di Catanzaro e con le pene stabilite dalla stessa Corte di Appello con sentenza del 12.06.2006 anche in relazione alle statuizioni civili;
- quanto al giudizio ordinario di primo grado n. 68/05 RG celebrato dinnanzi al
Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza n.173/07 del 30.03.2007 gli imputati
(classe 1947), Controparte_1 Controparte_10 CP_2 [...]
(classe 57), , e CP_3 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 venivano riconosciuti responsabili del reato ex art. 416 bis c.p. con condanna al risarcimento dei danni a favore delle parti civili;
- la responsabilità ex art. 416 bis c.p. veniva confermata sia in grado di appello con sentenza n.643/08 del 24.6.2008 la quale condannava gli imputati, seppure con rideterminazione delle pene per alcuni, anche al risarcimento dei danni a favore delle parti civili nonché in Cassazione ove venivano rigettati tutti i gravami proposti con sentenza n. 1710 del 1.10.2009.
Il ha dedotto in diritto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Parte_1
T.U.E.L. il è titolare di tutte le funzioni amministrative che Parte_1 riguardano la popolazione ed il territorio comunale, e specificatamente l'assetto e l'utilizzazione territoriale e lo sviluppo delle attività economiche produttive e commerciali e che in tale ottica l'Amministrazione comunale ha sempre posto come obiettivo fondamentale della propria azione amministrativa il contrasto alle condotte illecite e prevaricatrici proprie della criminalità organizzata impegnandosi nell'opera pagina 5 di 20 di difesa della legalità quale elemento imprescindibile per il progresso civile, economico e sociale della comunità, soprattutto anche al fine di favorire lo sviluppo della persona umana, contro ogni forma di sopraffazione e di violenza.
Pertanto ha rilevato che, in forza del principio del pluralismo territoriale, l'Ente costituisce autonomo soggetto giuridico in grado di rendersi portatore di propri ed autonomi interessi politico-amministrativi nella misura in cui rappresenta, con più immediata vicinanza, le popolazioni locali e ha pertanto precisato che la presenza della consorteria, attiva capillarmente anche sul territorio del , ha Parte_1 recato diretto pregiudizio all'Ente per il fatto stesso dell'operatività del sodalizio mafioso ed ha inciso negativamente sullo sviluppo economico e civile della comunità denigrandone, da un lato, l'onorabilità e l'immagine e, dall'altro, scoraggiando investimenti e flussi turistici in quanto è stata proiettata all'esterno un'immagine fortemente deteriore, che si è espansa in maniera dirompente su tutto il territorio italiano ed anche all'estero, amplificata dai mezzi di comunicazione di massa.
Si è costituito con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata in data 29.11.2018 eccependo la non risarcibilità del danno-evento in re ipsa poichè il danno all'immagine è un danno-conseguenza e richiede una specifica prova e che, nella specie, il non ha fornito adeguata prova Parte_1 dell'effettiva erogazione di una spesa per il ripristino dei beni immateriali asseritamente lesi, né tantomeno ha indicato parametri ovvero elementi utili per la quantificazione del danno lamentato. Ha inoltre specificato il ruolo marginale del convenuto alla stregua delle sentenze allegate in atti. Ha quindi chiesto di rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e la condanna del
, in persona del Sindaco suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_3 risposta depositata in data 22.11.18 eccependo in via preliminare la prescrizione della pretesa risarcitoria in quanto l'azione per il risarcimento del danno doveva essere azionata entro il termine di 10 anni dal giorno in cui la sentenza di condanna
è passata in giudicato. Ha poi dedotto la totale genericità dell'atto di citazione e la pagina 6 di 20 mancata allegazione di alcun elemento probatorio e circostanza di fatto alla base della richiesta di quantificazione del danno. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Si è altresì costituito in giudizio con comparsa di costituzione e CP_2 risposta depositata in data 22.11.18 parimenti deducendo la totale genericità dell'atto di citazione e la mancata allegazione di elementi probatori a sostegno della richiesta di quantificazione del danno e concludendo per il rigetto della avversa domanda.
Si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_5 risposta depositata in data 30.10.18 eccependo l'intervenuta prescrizione dell'azione, la non risarcibilità del danno-evento in re ipsa poichè il danno all'immagine costituisce un danno-conseguenza che deve costituire oggetto di allegazione e prova nonché il ruolo marginale del a cui non è stato contestato alcun reato fine. CP_5
Si è infine costituita con comparsa di costituzione e risposta Controparte_4 depositata in data 30.10.18 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva sul presupposto di non essere erede del avendo rinunciato Controparte_10 all'eredità nonché, nel merito, l'assenza dei presupposti della responsabilità ex art. 2043 c.c. e, in ogni caso, la prescrizione della pretesa risarcitoria. Ha quindi chiesto in via preliminare dichiararsi il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto della domanda con condanna dell'attore al pagamento delle spese da distrarsi a favore del procuratore costituito.
Con separati atti regolarmente notificati in epoca antecedente all'udienza di prima comparizione depositati nel fascicolo telematico in data 21.11.2018, il Parte_1
ha rinunciato agli atti del giudizio nei confronti di ,
[...] Parte_2 Pt_3
e
[...] Parte_4 Parte_5 Controparte_11 CP_14
(erede legittima di ) sul presupposto che gli stessi non
[...] Persona_1 erano tenuti al risarcimento dei danni nei confronti del in Parte_1 dipendenza delle sentenze emesse nei vari gradi di giudizio nell'ambito del procedimento penale c.d. “Dinasty”.
pagina 7 di 20 Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di _9
, chiamato in giudizio in qualità di erede di e
[...] Controparte_10 concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c. la causa istruita documentalmente veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con la memoria ex art. 183 co.6 n.1 c.p.c. il modificando le Parte_1 conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, ha chiesto:
“In via preliminare -prendere atto della tempestiva rinuncia agli atti del giudizio dell'Ente attore nei confronti di Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , e e quindi disporre la
[...] Parte_5 Controparte_11 CP_14 loro estromissione;
-prendere atto della rinuncia agli atti del giudizio dell'Ente attore nei confronti di
a seguito della formalizzazione, successiva alla notifica dell'atto di Controparte_4 citazione, della rinuncia all'eredità del defunto genitore (cl. 1947) Controparte_10
e pertanto disporre la sua estromissione dal giudizio;
Successivamente con provvedimento presidenziale del 22.01.24 la causa veniva assegnata al sottoscritto magistrato medio tempore subentrato ed successivamente sulle precisate conclusioni, veniva assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata e va pertanto accolta per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente occorre dichiarare l'estinzione parziale del giudizio nei confronti dei convenuti Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, e rimasti contumaci attesa la Parte_5 Controparte_11 CP_14 regolarità della rinuncia agli atti, avvenuta da parte dell'attore.
Sul punto vale specificare che l'art. 306 c.p.c. sotto la rubrica “rinuncia agli atti” al comma primo prevede che “il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite, che potrebbero avere interesse alla prosecuzione”. Se ne deduce che non occorre l'accettazione delle parti non ancora costituite. Oltretutto, anche nel caso in cui la rinuncia agli atti del giudizio non sia formulata in udienza, l'atto che la contiene non deve essere notificato al convenuto pagina 8 di 20 contumace, ai sensi del secondo comma dell'art. 306 c.p.c., non essendo compresa la rinuncia tra gli atti elencati tassativamente nell'art. 292 c.p.c.
Così ricostruita la fattispecie, va dato atto della rinuncia da parte dell'attore con riguardo alla domanda come formulata nelle riportate conclusioni nei confronti dei convenuti sopra indicati e rimasti contumaci.
Sempre preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di CP_4
evocata in giudizio in qualità di erede di stante la
[...] Controparte_10 rinuncia all'eredità del defunto padre intervenuta in data 6 aprile 2018 come risulta dalla documentazione allegata in comparsa di costituzione e risposta. La prova dell'avvenuta rinuncia consente di ritenere che non sia subentrata Controparte_4 nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al defunto genitore.
Tuttavia, occorre altresì precisare che l'attore, essendo la rinuncia intervenuta successivamente alla notifica dell'atto di citazione in data 23-03-2018, non poteva averne effettivamente contezza al momento dell'introduzione del giudizio.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto va disattesa. CP_5
Giova osservare sul punto che “nel caso in cui il giudizio penale si sia concluso con una sentenza che contiene anche la condanna generica al risarcimento dei danni a carico del responsabile civile ed in favore del danneggiato costituitosi parte civile, la successiva azione volta alla quantificazione del danno è soggetta al termine decennale di prescrizione, ex art. 2953 c.c., con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile, in quanto la pronuncia di condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio, strumentale rispetto alla successiva determinazione del "quantum" (fra le altre, si vedano: C. 6901/2015 e C. 8154/2003).
Nell'ipotesi di specie, la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile in data
25.03.2008, al momento della pubblicazione della sentenza di Cassazione, mentre l'atto di citazione da notificare a è stato consegnato all'Ufficiale giudiziario CP_5 addetto all'UNEP del Tribunale di Vibo Valentia il 13.3.2018 e pertanto in tale data pagina 9 di 20 si è verificato l'atto interruttivo del termine prescrizionale a nulla rilevando il ricevimento dell'atto da parte del destinatario avvenuto in data 10.5.2018.
Invero, tale conclusione è conforme a quanto affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con sentenza n. 24822/2015 secondo cui: “La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario”.
Nel caso di specie, ottenuta sentenza di condanna generica al risarcimento del danno in sede penale, l'effettiva quantificazione dello stesso era infatti subordinata al necessario esercizio dell'azione presso il giudice civile, sicché la presente controversia rientra tra quelle relative a un diritto che non possa farsi valere se non con un atto processuale, trovando dunque piana applicazione il principio di diritto della giurisprudenza di vertice summenzionato. Sotto tale profilo, quindi, l'eccezione
è infondata.
Ciò premesso e passando al merito la presente controversia attiene alla domanda risarcitoria avanzata dal all'esito della statuizione di condanna Parte_1 contenuta nelle sentenze sopra richiamate ove gli odierni convenuti venivano riconosciuti quali affiliati all'associazione criminale di stampo mafioso denominata “
AM SO operante nel territorio della provincia di Vibo Valentia e, per quel che di maggiore interesse ai fini del decidere, venivano condannati al risarcimento, in solido tra loro, dei danni in favore delle parti civili costituite, tra le quali figura il con rimessione per la quantificazione innanzi al competente Parte_1 giudice civile.
In primo luogo, quanto all'an della responsabilità degli odierni convenuti, si osserva che il giudizio relativo alla responsabilità civile non può essere messo in discussione nel presente procedimento, attesa l'avvenuta condanna in via definitiva al risarcimento del danno, statuita in sede penale. Si osserva, infatti, che “la sentenza pagina 10 di 20 del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come 'potenzialmente' dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dal danneggiato.” Più, in particolare, la condanna generica al risarcimento, emessa dal giudice penale, contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto reato, ma non del nesso di causalità giuridica fra l'evento dannoso e le sue conseguenze pregiudizievoli, riservato al giudice civile del distinto giudizio, il quale dovrà accertare la potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e l'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato (si vedano, fra le altre, C. 8477/2020 e C. 4318/2019), avendo la condanna generica, entro tali limiti, effetti di giudicato sulla azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, salvo che il giudice non l'abbia formalmente escluso nel proprio dictum (si vedano, fra le altre, C. 8477/2020 e C.
4318/2019). In conclusione “la pronuncia che accogliendo le domande delle parti civili dispone la condanna generica al risarcimento danni, pur se adottata nelle forme del processo penale, implica sempre l'accertamento della responsabilità civile dell'imputato (e del responsabile civile), e costituisce autonomo capo della sentenza penale suscettibile di passaggio in giudicato ove non specificamente impugnato dai soggetti legittimati ai sensi degli artt. 574,575 e 576 cod. proc. pen., con la conseguenza che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al Giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del "quantum", procedere ad una nuova valutazione nell'"an" della responsabilità civile, potendo invece tale
Giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto (potenzialmente) dannoso pagina 11 di 20 attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati.” (C. 5660/2018).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'ambito del presente giudizio è limitato a verificare l'esistenza e la consistenza dei danni-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra l'evento dannoso e questi ultimi.
Nella specie, il ha lamentato danni patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali derivanti da lesione all'immagine dello stesso, inteso come pregiudizio derivante alla comunità di cittadini da questo rappresentata per il fatto stesso di essere comunque associata, nella pubblica opinione, alla presenza di organizzazioni criminali operanti nel medesimo territorio nonché un grave pregiudizio all'ordine pubblico, al normale andamento dell'economia e quindi alla regolarità di una vita pacifica fra i consociati.
In primo luogo, nulla l'attore ha allegato né tantomeno provato in punto di danni patrimoniali. L'attore si è infatti limitato a fare solo un generico riferimento al ricorrere di un danno sul piano patrimoniale, omettendo qualsivoglia allegazione specifica e puntuale circa le effettive e concrete conseguenze economiche correlate ai fatti di reato per cui è causa.
Quanto al danno all'immagine di cui si invoca il risarcimento, va precisato che il danno in questione non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione;
la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di specifica allegazione e prova.
Il danno non patrimoniale da lesione del diritto all'immagine va invero ricondotto nell'alveo del danno ingiusto ex art. 2043 c.c., con la conseguenza che il danneggiato deve fornire la prova del pregiudizio effettivamente subito. Com'è noto, anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione dei diritti immateriali della personalità, compatibili con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono il diritto pagina 12 di 20 al nome, all'identità e all'immagine dell'ente (tra le altre, Cass. civ. 4 giugno 2007, n.
12929; Cass. civ. 25 luglio 2013, n. 18082; Cass. civ. 1 ottobre 2013, n. 22396;
Cass. civ. 16 novembre 2015, n. 23401). Tale pregiudizio non patrimoniale è, dunque, da apprezzare come diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che si esprime, per l'appunto, nella sua immagine, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca.
Siffatto danno non patrimoniale, qualora sussista e, come tale, sia provato, va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Non è predicabile, neppure per il danno all'immagine della persona giuridica, una risarcibilità come mero danno-evento. Una simile impostazione colliderebbe infatti con l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude, in ogni caso, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa (Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 2697; Cass., sez. un.,
22 luglio 2015, n. 15350) sia che esso derivi da reato (Cass. civ. 12 aprile 2011, n.
8421), sia che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, e, tra questi, il diritto all'onore ed alla reputazione della persona fisica (Cass. civ. 18 nov embre
2014, n. 24474) o il diritto all'immagine dell'ente collettivo o della persona giuridica
(Cass. civ., 13 ottobre 2016, n. 20643).
Ciò anche in considerazione del fatto che, nel nostro ordinamento giuridico, in tema di responsabilità civile, al risarcimento del danno non può ascriversi una funzione punitiva, se non nei casi previsti espressamente dalla legge.
Ne consegue che la sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza pregiudizievole (ossia, una perdita ai sensi dell'art. 1223 c.c., quale norma richiamata dall'art. 2056 c.c.) di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione e di prova, sebbene a tale ultimo fine possano ben utilizzarsi anche le presunzioni semplici.
pagina 13 di 20 In sintesi, atteggiandosi il danno all'immagine a danno- conseguenza, l'attore rimane pur sempre gravato dall'onere di provare il concreto pregiudizio subito seppure tale onere risulta agevolato, essendo ammesso il ricorso anche a presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, nella fattispecie per cui è causa può fondatamente sostenersi che tra gli effetti mediati e indiretti connessi alla rafforzamento dell'associazione mafiosa sul territorio, grazie anche all'operato degli odierni convenuti, così come descritto dal Giudice penale, vi è il profondo discredito nei confronti della comunità della Provincia di Vibo Valentia e, in particolare, del
, in ragione della diffusione del potere criminale in tutti i livelli Pt_1 Parte_1 della vita sociale, economica e politica del Comune.
Nell'ambito del procedimento penale, poi suddiviso in due tronconi - quello celebratosi in abbreviato e quello con rito ordinario-, e dalle sentenze passate in giudicato è emersa l'esistenza nell'intero territorio della provincia di Vibo Valentia dell'associazione di stampo mafioso denominata “famiglia SO la quale, operava mediante gestione diretta delle aree territoriali di IM, ER, Vibo
Marina, e gestione decentrata del restante territorio per il tramite delle Pt_1 cosche di San Gregorio, , , CP_16 Controparte_17 Controparte_18
San Giovanni di Mileto, avvalendosi della forza di CP_19 Controparte_20 intimidazione derivante dal vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà della generalità dei cittadini, finalizzata al controllo ed allo sfruttamento delle risorse economiche della zona, al compimento di delitti contro il patrimonio (prevalentemente estorsioni, danneggiamenti, furti, commercio di banconote false ed usura) e contro la persona (omicidi, lesioni), alla intestazione fittizia a terzi delle proprie ricchezze e comunque alla realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti per sé e per altri. La partecipazione dei membri – odierni convenuti
– consisteva per tutti nella totale, preventiva ed effettiva disponibilità a compiere azioni delittuose per garantirsi il controllo del territorio e per stroncare, mediante l'uso della violenza, qualunque ingerenza interna od esterna, con un'articolata distribuzione di compiti e funzioni (prevalentemente in base a criteri territoriali ed pagina 14 di 20 alla tipologia dei reati fine) e la sostanziale fungibilità fra i vari membri e con accordi precisi circa la distribuzione degli utili ricavati dalle imprese criminose.
Tali condotte, per la cui descrizione in dettaglio si rinvia alle sentenze in atti e già in giudicato, hanno provocato un concreto pregiudizio alla immagine del Parte_1
tenuto conto della durata, particolare diffusività e capacità intimidatoria
[...] nonché anche della disponibilità di armi, generando grande discredito verso il territorio del in cui era prevalentemente attiva la cosca Parte_1 CP_10
Anche l'impatto mediatico (cfr. articoli di stampa all. 1 memoria ex art. 183 co.6 n.2
c.p.c. fascicolo parte attrice) non solo in ambito nazionale ma anche internazionale ha certamente avuto rilevanti effetti nocivi sull'intera comunità percepita dall'opinione pubblica come altamente inquinata, su più livelli, dalla pervasività e dalla forza economica del Clan Mancuso.
Nella specie, è inoltre innegabile l'effetto pregiudizievole sugli investimenti e i flussi turistici presumibilmente ricollegabile al condizionamento dell'associazione mafiosa anche sull'economia specie nel settore turistico (cfr. Relazione Commissione
Antimafia all.2 memoria ex art. 183 co.6 n.2 c.p.c. fascicolo parte attrice). Nella relazione della Commissione Antimafia del 2008 in atti si legge che “nelle aree della
Provincia a maggiore vocazione turistico- alberghiera, come EA …, si è evidenziata la famiglia mafiosa che ha acquistato sul territorio costiero un Pt_3 ruolo predominante – specialmente in relazione al fenomeno estorsivo – forte anche della stretta alleanza con l'articolazione dei Mancuso capeggiata da . E _9 ancora “Essa ha consolidato ed ampliato il suo influsso criminale dal Comune di
, paese di origine, nei Comuni di Ricadi, Parghelia …, per il controllo della Pt_1 gestione e della manutenzione di forniture di numerose grosse strutture alberghiere nel tentativo di imporre gli acquisti presso ditte riconducibili alla cosca”.
Alla stregua della articolata ricostruzione riportata nella Relazione della
Commissione Antimafia a cui si rinvia integralmente è senza dubbio ipotizzabile che l'affermazione della Cosca dei Mancuso nel territorio di abbia arrecato Pt_1 tangibile pregiudizio al regolare svolgimento del mercato nell'ambito del settore turistico scoraggiandone gli investimenti da parte delle imprese.
pagina 15 di 20 Di più - come si legge nella sentenza penale di condanna in primo grado - oltre al danno all'immagine “ vi sono profili di danno altrettanti pregnanti che investono direttamente i citati come centro di imputazione di alcuni interessi e Parte_6 valori delle rispettive collettività che vengono pregiudicati dalla criminale attività invasiva dell'associazione mafiosa e che, ove non si imputassero all' , Parte_7 non troverebbero altrimenti tutela. E' il danno derivante dall'implosione sociale, dall'attentato ai valori ed alle libertà democratiche, a volte le più elementari, delle comunità; dall'impoverimento economico e culturale che deriva dalla presenza, particolarmente asfissiante in alcune zone, dell'associazione, e che si risolve in definitiva in un pregiudizio complessivo a quegli obiettivi che gli stessi Enti
Territoriali perseguono e/o si propongono come attività istituzionalmente loro deputata”.
Sotto tale ulteriore prospettiva, le condotte, per la cui descrizione in dettaglio si rinvia alle sentenze in atti, certamente hanno provocato non solo la “messa in pericolo” dell'ordine pubblico, ma una concreta lesione dello stesso. Sono condotte, infatti, che, nel contesto territoriale di coincidente, per lo più, con la zona di Pt_1 influenza del clan, hanno inciso sul tessuto economico, in quanto volte alla realizzazione di estorsioni in danno di imprenditori, tanto piccoli, quali esercenti di piccole rivendite, quanto medi o di grandi dimensioni, nonché ad inquinare il normale svolgersi dell'assetto del mercato, con l'intestazione fittizia di beni frutto del reimpiego di proventi illeciti.
Del resto, è notorio l'incalcolabile pregiudizio che la collettività subisce a causa dei delitti commessi dagli affiliati all'associazione mafiosa e, per quanto concerne l'amministrazione attrice, considerata l'immedesimazione fra l'ente e l'interesse perseguito – tra gli altri, la realizzazione dei principi di legalità, giustizia, ordine pubblico, buon andamento della pubblica amministrazione, libertà di voto– per effetto dell'incorporazione fra sodalizio e suoi membri, in virtù dell'affectio societatis verso l'interesse prescelto e per il pregiudizio intrinseco a questo arrecato, può dirsi che essa ha patito un danno non patrimoniale da reato ( cfr. sul punto anche sentenza Tribunale di Trapani n.365/2025).
pagina 16 di 20 Riconosciuta la configurabilità di un danno non patrimoniale in capo all'ente attore, si osserva che questo, come ogni danno non patrimoniale, dovrà essere liquidato in via equitativa, avendosi riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, in applicazione delle previsioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., in ragione della sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro, nel caso specifico, assolve una funzione non già reintegratrice ma compensativa di un pregiudizio non economico (cfr. Cass. n. 9430/1987 “in tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la liquidazione del danno non patrimoniale sfuggendo a una precisa valutazione analitica resta affidata ad apprezzamenti discrezionale ed equitativi del giudice del merito, il quale nell'effettuare la relativa quantificazione deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi peculiari della fattispecie concreta, in modo da rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto ed evitare che la stessa rappresenti un simulacro di risarcimento”; cfr. anche Cass. 10996/2003).
Per quanto attiene al danno all'immagine dell'ente, possono esser utilizzati ai fini della quantificazione del danno i parametri orientativi indicati in seno alle note tabelle milanesi (2024) per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa.
Ora, nella specie, rileva, in primo luogo, la natura istituzionale dell'ente danneggiato, rappresentativo di un territorio e della sua comunità. In secondo luogo, assume portata determinante, la notevole diffusività nel territorio dell'associazione di stampo mafioso dei e la risonanza mediatica delle fattispecie criminose CP_10 commesse all'associazione mafiosa in ambito sia nazionale che internazionale.
Alla stregua dei predetti parametri e tenuto conto del compendio probatorio in atti, unitamente alla documentazione allegata, nonché del ricorso alla prova per presunzioni, si ritiene congruo determinare la somma dovuta dai convenuti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in complessivi € 150.000,00
(comprensiva di rivalutazione ed interessi fino alla data odierna) con applicazione del parametro n. 5 delle tabelle milanesi riferito alle diffamazioni di eccezionale gravità.
pagina 17 di 20 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al
D.M. 147/2022
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
Dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti dei convenuti , Parte_2 [...]
, , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_11 CP_14
rimasti contumaci;
[...]
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di , in qualità di erede di Controparte_4
(c.l. 47); Controparte_10
In accoglimento della domanda condanna i convenuti al pagamento, in solido tra loro, in favore di parte attrice, della somma di euro 150.000,00, oltre interessi dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
Compensa integralmente le spese di lite tra il e;
Parte_1 Controparte_4
Condanna i convenuti a rimborsare al le spese di lite che si Parte_1 liquidano in complessi euro 8.433 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Vibo Valentia il 16 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 18 di 20 pagina 19 di 20 pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 504/2018 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. FUSCA' ANTONIO ed elettivamente domiciliato in Vibo Valentia Via Giacomo Matteotti presso il difensore;
ATTORE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
DI RENZO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via Lacquari, 1
Trav. Pal. B presso il difensore;
CONVENUTO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 C.F._2
SCHIMIO FRANCESCO e dell'avv. ARENA GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato in
ER via Barriera presso il difensore;
CONVENUTO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._3 dall'avv. SCHIMIO FRANCESCO ed elettivamente domiciliato in ER Via Barriera presso il difensore;
CONVENUTO
pagina 1 di 20 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4 C.F._4
COLISTRA ALESSIO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato in Vibo Valentia Piazza
L. Razza 25 presso il difensore;
CONVENUTA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_5 C.F._5
PASQUA ANTONIO ed elettivamente domiciliato in Vibo Valentia Piazza L. Razza 25 presso il difensore;
CONVENUTO
nato a [...] (V.V.) il 19.1.1957 Controparte_3
nato a [...] (V.V.) il 7.11.1970 Controparte_6
nato a [...] (V.V.) il 3.11.1966 Controparte_7
nato a [...] (V.V.) il 3.3. 1966 Controparte_8
nato a [...] (V.V.)25.8.1949 Controparte_9
nato a [...] (V.V.) il 27.8.1961 Controparte_10
nato a [...] (V.V.) il 10.9.1961 Controparte_10
nato a [...] il [...] Parte_2
nato a [...] (V.V.) il 28.6.1951 Controparte_11
nato a [...] (V.V.) il 28.5.1938 Parte_3
nato a [...] (V.V.) il 7.7.1962 Parte_4
nato a [...] (V.V.) il 29.11.1971 Parte_5
pagina 2 di 20 nato a [...] il [...] Controparte_12
nato a [...] (V.V.) il 2.1.1952 Controparte_13
nato a [...] il [...] Controparte_9
nata a [...] (V.V.) il 3.4.1959 CP_14
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: risarcimento dei danni
CONCLUSIONI: come da notte scritte di precisazione delle conclusioni
IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione regolarmente notificato il ha evocato in Parte_1 giudizio gli odierni convenuti al fine di sentirli condannare al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale già riconosciuto e accertato in sede penale con sentenza passata in giudicato formulando le seguenti conclusioni:
“Prendere atto dei seguenti provvedimenti giurisdizionali definitivi in quanto passati in giudicato con i quali i convenuti sono stati condannati, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non in favore del da determinarsi in sede Parte_1 civile: - sentenza n. 46/05 del G.U.P. di Catanzaro in data 15.03.2005 (giudizio abbreviato); - sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro – Sezione Prima Penale – in data 12.6.2006; - sentenza n. 14618 della Suprema Corte di Cassazione – Sezione
Quinta Penale – in data 25.3.2008, depositata l'8.4.2008; - sentenza n. 865/08 della
Corte d'Appello di Catanzaro – Sezione Seconda Penale – del 9.10.2008 relativa a depositata il 21.11.2008 (giudizio di rinvio); - sentenza della Controparte_9
Suprema Corte di Cassazione in data 2.7.2009 nei confronti di _9
; - sentenza n. 173/07 del Tribunale di Vibo Valentia in data 30.3.2007
[...]
(giudizio ordinario); - sentenza n. 643/08 della Corte d'Appello di Catanzaro – Sezione
Seconda Penale – in data 24.6.2008 depositata il 18.9.2008;ù - sentenza n. 1710 della Suprema Corte di Cassazione – Sezione Quinta Penale – in data 1.10.2009, depositata l'8.2.2010 e per l'effetto: condannare i convenuti, in solido, al risarcimento in favore del come legalmente rappresentato, della somma nella Parte_1
pagina 3 di 20 misura che sarà ritenuta di giustizia, da determinarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, già accertati e riconosciuti in sede penale con sentenza passata in giudicato. Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalle sentenze di primo grado fino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
A fondamento della domanda ha esposto che:
- gli odierni convenuti venivano indagati nel proc. Pen. N.3204/2002 per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. in quanto facenti parte di un sodalizio criminoso che controllava e condizionava le attività imprenditoriali pubbliche e private del territorio della provincia di Vibo Valentia;
- richiesto il rinvio a giudizio da parte del Pubblico Ministero, veniva fissata udienza preliminare ove veniva ammessa la costituzione di parte civile del Parte_1 finalizzata ad ottenere la condanna dei responsabili del reato associativo e il conseguente risarcimento del danno materiale e morale subito dall'Ente;
- durante la stessa udienza preliminare alcuni dei convenuti optavano per il giudizio abbreviato mentre i rimanenti venivano rinviati a giudizio dinnanzi al Tribunale di
Vibo Valentia per la celebrazione del giudizio ordinario;
- quanto agli esiti processuali del rito abbreviato, il Gup Distrettuale del Tribunale di
Catanzaro con sentenza n. 46/05 del 15.3.2005 riconosceva _9
( classe 1961), ( classe 1971),
[...] Controparte_10 Controparte_3
, , , Parte_2 Controparte_11 Parte_3 Parte_4 [...]
, , , e Parte_5 Controparte_5 Controparte_15 Controparte_12 CP_13
responsabili del reato di cui all'art. 416 bis c.p.c. con contestuale condanna
[...] al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separato giudizio civile;
- svoltosi il giudizio di appello, con sentenza del 12.06.2006 veniva confermata per i predetti imputati la condanna ex art. 416 bis c.p. con rideterminazione per alcuni delle pene e conferma della condanna al risarcimento dei danni a favore delle parti civili;
pagina 4 di 20 - avverso la sentenza di appello il Procuratore generale e tutti gli imputati proponevano ricorso in Cassazione e il relativo procedimento veniva definito con sentenza n. 14618 del 25.3.2008 con la quale per accolto Controparte_9 il ricorso, veniva annullata la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio dinnanzi alla Corte di Appello di Catanzaro mentre per gli altri imputati veniva rigettato il gravame divenendo definitive le relative statuizioni in ordine al risarcimento dei danni a favore delle parti civili;
- a seguito giudizio di rinvio dinanzi alla Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 865/2008 del 9.10.2008, poi confermata anche in Cassazione con sentenza del
2.7.2009, veniva riconosciuto responsabile del reato ex art. Controparte_9
416 bis c.p.c. con conferma della sentenza emessa dal GUP di Catanzaro e con le pene stabilite dalla stessa Corte di Appello con sentenza del 12.06.2006 anche in relazione alle statuizioni civili;
- quanto al giudizio ordinario di primo grado n. 68/05 RG celebrato dinnanzi al
Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza n.173/07 del 30.03.2007 gli imputati
(classe 1947), Controparte_1 Controparte_10 CP_2 [...]
(classe 57), , e CP_3 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 venivano riconosciuti responsabili del reato ex art. 416 bis c.p. con condanna al risarcimento dei danni a favore delle parti civili;
- la responsabilità ex art. 416 bis c.p. veniva confermata sia in grado di appello con sentenza n.643/08 del 24.6.2008 la quale condannava gli imputati, seppure con rideterminazione delle pene per alcuni, anche al risarcimento dei danni a favore delle parti civili nonché in Cassazione ove venivano rigettati tutti i gravami proposti con sentenza n. 1710 del 1.10.2009.
Il ha dedotto in diritto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Parte_1
T.U.E.L. il è titolare di tutte le funzioni amministrative che Parte_1 riguardano la popolazione ed il territorio comunale, e specificatamente l'assetto e l'utilizzazione territoriale e lo sviluppo delle attività economiche produttive e commerciali e che in tale ottica l'Amministrazione comunale ha sempre posto come obiettivo fondamentale della propria azione amministrativa il contrasto alle condotte illecite e prevaricatrici proprie della criminalità organizzata impegnandosi nell'opera pagina 5 di 20 di difesa della legalità quale elemento imprescindibile per il progresso civile, economico e sociale della comunità, soprattutto anche al fine di favorire lo sviluppo della persona umana, contro ogni forma di sopraffazione e di violenza.
Pertanto ha rilevato che, in forza del principio del pluralismo territoriale, l'Ente costituisce autonomo soggetto giuridico in grado di rendersi portatore di propri ed autonomi interessi politico-amministrativi nella misura in cui rappresenta, con più immediata vicinanza, le popolazioni locali e ha pertanto precisato che la presenza della consorteria, attiva capillarmente anche sul territorio del , ha Parte_1 recato diretto pregiudizio all'Ente per il fatto stesso dell'operatività del sodalizio mafioso ed ha inciso negativamente sullo sviluppo economico e civile della comunità denigrandone, da un lato, l'onorabilità e l'immagine e, dall'altro, scoraggiando investimenti e flussi turistici in quanto è stata proiettata all'esterno un'immagine fortemente deteriore, che si è espansa in maniera dirompente su tutto il territorio italiano ed anche all'estero, amplificata dai mezzi di comunicazione di massa.
Si è costituito con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata in data 29.11.2018 eccependo la non risarcibilità del danno-evento in re ipsa poichè il danno all'immagine è un danno-conseguenza e richiede una specifica prova e che, nella specie, il non ha fornito adeguata prova Parte_1 dell'effettiva erogazione di una spesa per il ripristino dei beni immateriali asseritamente lesi, né tantomeno ha indicato parametri ovvero elementi utili per la quantificazione del danno lamentato. Ha inoltre specificato il ruolo marginale del convenuto alla stregua delle sentenze allegate in atti. Ha quindi chiesto di rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e la condanna del
, in persona del Sindaco suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_3 risposta depositata in data 22.11.18 eccependo in via preliminare la prescrizione della pretesa risarcitoria in quanto l'azione per il risarcimento del danno doveva essere azionata entro il termine di 10 anni dal giorno in cui la sentenza di condanna
è passata in giudicato. Ha poi dedotto la totale genericità dell'atto di citazione e la pagina 6 di 20 mancata allegazione di alcun elemento probatorio e circostanza di fatto alla base della richiesta di quantificazione del danno. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Si è altresì costituito in giudizio con comparsa di costituzione e CP_2 risposta depositata in data 22.11.18 parimenti deducendo la totale genericità dell'atto di citazione e la mancata allegazione di elementi probatori a sostegno della richiesta di quantificazione del danno e concludendo per il rigetto della avversa domanda.
Si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_5 risposta depositata in data 30.10.18 eccependo l'intervenuta prescrizione dell'azione, la non risarcibilità del danno-evento in re ipsa poichè il danno all'immagine costituisce un danno-conseguenza che deve costituire oggetto di allegazione e prova nonché il ruolo marginale del a cui non è stato contestato alcun reato fine. CP_5
Si è infine costituita con comparsa di costituzione e risposta Controparte_4 depositata in data 30.10.18 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva sul presupposto di non essere erede del avendo rinunciato Controparte_10 all'eredità nonché, nel merito, l'assenza dei presupposti della responsabilità ex art. 2043 c.c. e, in ogni caso, la prescrizione della pretesa risarcitoria. Ha quindi chiesto in via preliminare dichiararsi il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto della domanda con condanna dell'attore al pagamento delle spese da distrarsi a favore del procuratore costituito.
Con separati atti regolarmente notificati in epoca antecedente all'udienza di prima comparizione depositati nel fascicolo telematico in data 21.11.2018, il Parte_1
ha rinunciato agli atti del giudizio nei confronti di ,
[...] Parte_2 Pt_3
e
[...] Parte_4 Parte_5 Controparte_11 CP_14
(erede legittima di ) sul presupposto che gli stessi non
[...] Persona_1 erano tenuti al risarcimento dei danni nei confronti del in Parte_1 dipendenza delle sentenze emesse nei vari gradi di giudizio nell'ambito del procedimento penale c.d. “Dinasty”.
pagina 7 di 20 Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di _9
, chiamato in giudizio in qualità di erede di e
[...] Controparte_10 concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c. la causa istruita documentalmente veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con la memoria ex art. 183 co.6 n.1 c.p.c. il modificando le Parte_1 conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, ha chiesto:
“In via preliminare -prendere atto della tempestiva rinuncia agli atti del giudizio dell'Ente attore nei confronti di Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , e e quindi disporre la
[...] Parte_5 Controparte_11 CP_14 loro estromissione;
-prendere atto della rinuncia agli atti del giudizio dell'Ente attore nei confronti di
a seguito della formalizzazione, successiva alla notifica dell'atto di Controparte_4 citazione, della rinuncia all'eredità del defunto genitore (cl. 1947) Controparte_10
e pertanto disporre la sua estromissione dal giudizio;
Successivamente con provvedimento presidenziale del 22.01.24 la causa veniva assegnata al sottoscritto magistrato medio tempore subentrato ed successivamente sulle precisate conclusioni, veniva assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata e va pertanto accolta per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente occorre dichiarare l'estinzione parziale del giudizio nei confronti dei convenuti Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, e rimasti contumaci attesa la Parte_5 Controparte_11 CP_14 regolarità della rinuncia agli atti, avvenuta da parte dell'attore.
Sul punto vale specificare che l'art. 306 c.p.c. sotto la rubrica “rinuncia agli atti” al comma primo prevede che “il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite, che potrebbero avere interesse alla prosecuzione”. Se ne deduce che non occorre l'accettazione delle parti non ancora costituite. Oltretutto, anche nel caso in cui la rinuncia agli atti del giudizio non sia formulata in udienza, l'atto che la contiene non deve essere notificato al convenuto pagina 8 di 20 contumace, ai sensi del secondo comma dell'art. 306 c.p.c., non essendo compresa la rinuncia tra gli atti elencati tassativamente nell'art. 292 c.p.c.
Così ricostruita la fattispecie, va dato atto della rinuncia da parte dell'attore con riguardo alla domanda come formulata nelle riportate conclusioni nei confronti dei convenuti sopra indicati e rimasti contumaci.
Sempre preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di CP_4
evocata in giudizio in qualità di erede di stante la
[...] Controparte_10 rinuncia all'eredità del defunto padre intervenuta in data 6 aprile 2018 come risulta dalla documentazione allegata in comparsa di costituzione e risposta. La prova dell'avvenuta rinuncia consente di ritenere che non sia subentrata Controparte_4 nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al defunto genitore.
Tuttavia, occorre altresì precisare che l'attore, essendo la rinuncia intervenuta successivamente alla notifica dell'atto di citazione in data 23-03-2018, non poteva averne effettivamente contezza al momento dell'introduzione del giudizio.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto va disattesa. CP_5
Giova osservare sul punto che “nel caso in cui il giudizio penale si sia concluso con una sentenza che contiene anche la condanna generica al risarcimento dei danni a carico del responsabile civile ed in favore del danneggiato costituitosi parte civile, la successiva azione volta alla quantificazione del danno è soggetta al termine decennale di prescrizione, ex art. 2953 c.c., con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile, in quanto la pronuncia di condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio, strumentale rispetto alla successiva determinazione del "quantum" (fra le altre, si vedano: C. 6901/2015 e C. 8154/2003).
Nell'ipotesi di specie, la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile in data
25.03.2008, al momento della pubblicazione della sentenza di Cassazione, mentre l'atto di citazione da notificare a è stato consegnato all'Ufficiale giudiziario CP_5 addetto all'UNEP del Tribunale di Vibo Valentia il 13.3.2018 e pertanto in tale data pagina 9 di 20 si è verificato l'atto interruttivo del termine prescrizionale a nulla rilevando il ricevimento dell'atto da parte del destinatario avvenuto in data 10.5.2018.
Invero, tale conclusione è conforme a quanto affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con sentenza n. 24822/2015 secondo cui: “La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario”.
Nel caso di specie, ottenuta sentenza di condanna generica al risarcimento del danno in sede penale, l'effettiva quantificazione dello stesso era infatti subordinata al necessario esercizio dell'azione presso il giudice civile, sicché la presente controversia rientra tra quelle relative a un diritto che non possa farsi valere se non con un atto processuale, trovando dunque piana applicazione il principio di diritto della giurisprudenza di vertice summenzionato. Sotto tale profilo, quindi, l'eccezione
è infondata.
Ciò premesso e passando al merito la presente controversia attiene alla domanda risarcitoria avanzata dal all'esito della statuizione di condanna Parte_1 contenuta nelle sentenze sopra richiamate ove gli odierni convenuti venivano riconosciuti quali affiliati all'associazione criminale di stampo mafioso denominata “
AM SO operante nel territorio della provincia di Vibo Valentia e, per quel che di maggiore interesse ai fini del decidere, venivano condannati al risarcimento, in solido tra loro, dei danni in favore delle parti civili costituite, tra le quali figura il con rimessione per la quantificazione innanzi al competente Parte_1 giudice civile.
In primo luogo, quanto all'an della responsabilità degli odierni convenuti, si osserva che il giudizio relativo alla responsabilità civile non può essere messo in discussione nel presente procedimento, attesa l'avvenuta condanna in via definitiva al risarcimento del danno, statuita in sede penale. Si osserva, infatti, che “la sentenza pagina 10 di 20 del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come 'potenzialmente' dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dal danneggiato.” Più, in particolare, la condanna generica al risarcimento, emessa dal giudice penale, contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto reato, ma non del nesso di causalità giuridica fra l'evento dannoso e le sue conseguenze pregiudizievoli, riservato al giudice civile del distinto giudizio, il quale dovrà accertare la potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e l'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato (si vedano, fra le altre, C. 8477/2020 e C. 4318/2019), avendo la condanna generica, entro tali limiti, effetti di giudicato sulla azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, salvo che il giudice non l'abbia formalmente escluso nel proprio dictum (si vedano, fra le altre, C. 8477/2020 e C.
4318/2019). In conclusione “la pronuncia che accogliendo le domande delle parti civili dispone la condanna generica al risarcimento danni, pur se adottata nelle forme del processo penale, implica sempre l'accertamento della responsabilità civile dell'imputato (e del responsabile civile), e costituisce autonomo capo della sentenza penale suscettibile di passaggio in giudicato ove non specificamente impugnato dai soggetti legittimati ai sensi degli artt. 574,575 e 576 cod. proc. pen., con la conseguenza che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al Giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del "quantum", procedere ad una nuova valutazione nell'"an" della responsabilità civile, potendo invece tale
Giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto (potenzialmente) dannoso pagina 11 di 20 attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati.” (C. 5660/2018).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'ambito del presente giudizio è limitato a verificare l'esistenza e la consistenza dei danni-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra l'evento dannoso e questi ultimi.
Nella specie, il ha lamentato danni patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali derivanti da lesione all'immagine dello stesso, inteso come pregiudizio derivante alla comunità di cittadini da questo rappresentata per il fatto stesso di essere comunque associata, nella pubblica opinione, alla presenza di organizzazioni criminali operanti nel medesimo territorio nonché un grave pregiudizio all'ordine pubblico, al normale andamento dell'economia e quindi alla regolarità di una vita pacifica fra i consociati.
In primo luogo, nulla l'attore ha allegato né tantomeno provato in punto di danni patrimoniali. L'attore si è infatti limitato a fare solo un generico riferimento al ricorrere di un danno sul piano patrimoniale, omettendo qualsivoglia allegazione specifica e puntuale circa le effettive e concrete conseguenze economiche correlate ai fatti di reato per cui è causa.
Quanto al danno all'immagine di cui si invoca il risarcimento, va precisato che il danno in questione non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione;
la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di specifica allegazione e prova.
Il danno non patrimoniale da lesione del diritto all'immagine va invero ricondotto nell'alveo del danno ingiusto ex art. 2043 c.c., con la conseguenza che il danneggiato deve fornire la prova del pregiudizio effettivamente subito. Com'è noto, anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione dei diritti immateriali della personalità, compatibili con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono il diritto pagina 12 di 20 al nome, all'identità e all'immagine dell'ente (tra le altre, Cass. civ. 4 giugno 2007, n.
12929; Cass. civ. 25 luglio 2013, n. 18082; Cass. civ. 1 ottobre 2013, n. 22396;
Cass. civ. 16 novembre 2015, n. 23401). Tale pregiudizio non patrimoniale è, dunque, da apprezzare come diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che si esprime, per l'appunto, nella sua immagine, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca.
Siffatto danno non patrimoniale, qualora sussista e, come tale, sia provato, va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Non è predicabile, neppure per il danno all'immagine della persona giuridica, una risarcibilità come mero danno-evento. Una simile impostazione colliderebbe infatti con l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude, in ogni caso, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa (Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 2697; Cass., sez. un.,
22 luglio 2015, n. 15350) sia che esso derivi da reato (Cass. civ. 12 aprile 2011, n.
8421), sia che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, e, tra questi, il diritto all'onore ed alla reputazione della persona fisica (Cass. civ. 18 nov embre
2014, n. 24474) o il diritto all'immagine dell'ente collettivo o della persona giuridica
(Cass. civ., 13 ottobre 2016, n. 20643).
Ciò anche in considerazione del fatto che, nel nostro ordinamento giuridico, in tema di responsabilità civile, al risarcimento del danno non può ascriversi una funzione punitiva, se non nei casi previsti espressamente dalla legge.
Ne consegue che la sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza pregiudizievole (ossia, una perdita ai sensi dell'art. 1223 c.c., quale norma richiamata dall'art. 2056 c.c.) di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione e di prova, sebbene a tale ultimo fine possano ben utilizzarsi anche le presunzioni semplici.
pagina 13 di 20 In sintesi, atteggiandosi il danno all'immagine a danno- conseguenza, l'attore rimane pur sempre gravato dall'onere di provare il concreto pregiudizio subito seppure tale onere risulta agevolato, essendo ammesso il ricorso anche a presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, nella fattispecie per cui è causa può fondatamente sostenersi che tra gli effetti mediati e indiretti connessi alla rafforzamento dell'associazione mafiosa sul territorio, grazie anche all'operato degli odierni convenuti, così come descritto dal Giudice penale, vi è il profondo discredito nei confronti della comunità della Provincia di Vibo Valentia e, in particolare, del
, in ragione della diffusione del potere criminale in tutti i livelli Pt_1 Parte_1 della vita sociale, economica e politica del Comune.
Nell'ambito del procedimento penale, poi suddiviso in due tronconi - quello celebratosi in abbreviato e quello con rito ordinario-, e dalle sentenze passate in giudicato è emersa l'esistenza nell'intero territorio della provincia di Vibo Valentia dell'associazione di stampo mafioso denominata “famiglia SO la quale, operava mediante gestione diretta delle aree territoriali di IM, ER, Vibo
Marina, e gestione decentrata del restante territorio per il tramite delle Pt_1 cosche di San Gregorio, , , CP_16 Controparte_17 Controparte_18
San Giovanni di Mileto, avvalendosi della forza di CP_19 Controparte_20 intimidazione derivante dal vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà della generalità dei cittadini, finalizzata al controllo ed allo sfruttamento delle risorse economiche della zona, al compimento di delitti contro il patrimonio (prevalentemente estorsioni, danneggiamenti, furti, commercio di banconote false ed usura) e contro la persona (omicidi, lesioni), alla intestazione fittizia a terzi delle proprie ricchezze e comunque alla realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti per sé e per altri. La partecipazione dei membri – odierni convenuti
– consisteva per tutti nella totale, preventiva ed effettiva disponibilità a compiere azioni delittuose per garantirsi il controllo del territorio e per stroncare, mediante l'uso della violenza, qualunque ingerenza interna od esterna, con un'articolata distribuzione di compiti e funzioni (prevalentemente in base a criteri territoriali ed pagina 14 di 20 alla tipologia dei reati fine) e la sostanziale fungibilità fra i vari membri e con accordi precisi circa la distribuzione degli utili ricavati dalle imprese criminose.
Tali condotte, per la cui descrizione in dettaglio si rinvia alle sentenze in atti e già in giudicato, hanno provocato un concreto pregiudizio alla immagine del Parte_1
tenuto conto della durata, particolare diffusività e capacità intimidatoria
[...] nonché anche della disponibilità di armi, generando grande discredito verso il territorio del in cui era prevalentemente attiva la cosca Parte_1 CP_10
Anche l'impatto mediatico (cfr. articoli di stampa all. 1 memoria ex art. 183 co.6 n.2
c.p.c. fascicolo parte attrice) non solo in ambito nazionale ma anche internazionale ha certamente avuto rilevanti effetti nocivi sull'intera comunità percepita dall'opinione pubblica come altamente inquinata, su più livelli, dalla pervasività e dalla forza economica del Clan Mancuso.
Nella specie, è inoltre innegabile l'effetto pregiudizievole sugli investimenti e i flussi turistici presumibilmente ricollegabile al condizionamento dell'associazione mafiosa anche sull'economia specie nel settore turistico (cfr. Relazione Commissione
Antimafia all.2 memoria ex art. 183 co.6 n.2 c.p.c. fascicolo parte attrice). Nella relazione della Commissione Antimafia del 2008 in atti si legge che “nelle aree della
Provincia a maggiore vocazione turistico- alberghiera, come EA …, si è evidenziata la famiglia mafiosa che ha acquistato sul territorio costiero un Pt_3 ruolo predominante – specialmente in relazione al fenomeno estorsivo – forte anche della stretta alleanza con l'articolazione dei Mancuso capeggiata da . E _9 ancora “Essa ha consolidato ed ampliato il suo influsso criminale dal Comune di
, paese di origine, nei Comuni di Ricadi, Parghelia …, per il controllo della Pt_1 gestione e della manutenzione di forniture di numerose grosse strutture alberghiere nel tentativo di imporre gli acquisti presso ditte riconducibili alla cosca”.
Alla stregua della articolata ricostruzione riportata nella Relazione della
Commissione Antimafia a cui si rinvia integralmente è senza dubbio ipotizzabile che l'affermazione della Cosca dei Mancuso nel territorio di abbia arrecato Pt_1 tangibile pregiudizio al regolare svolgimento del mercato nell'ambito del settore turistico scoraggiandone gli investimenti da parte delle imprese.
pagina 15 di 20 Di più - come si legge nella sentenza penale di condanna in primo grado - oltre al danno all'immagine “ vi sono profili di danno altrettanti pregnanti che investono direttamente i citati come centro di imputazione di alcuni interessi e Parte_6 valori delle rispettive collettività che vengono pregiudicati dalla criminale attività invasiva dell'associazione mafiosa e che, ove non si imputassero all' , Parte_7 non troverebbero altrimenti tutela. E' il danno derivante dall'implosione sociale, dall'attentato ai valori ed alle libertà democratiche, a volte le più elementari, delle comunità; dall'impoverimento economico e culturale che deriva dalla presenza, particolarmente asfissiante in alcune zone, dell'associazione, e che si risolve in definitiva in un pregiudizio complessivo a quegli obiettivi che gli stessi Enti
Territoriali perseguono e/o si propongono come attività istituzionalmente loro deputata”.
Sotto tale ulteriore prospettiva, le condotte, per la cui descrizione in dettaglio si rinvia alle sentenze in atti, certamente hanno provocato non solo la “messa in pericolo” dell'ordine pubblico, ma una concreta lesione dello stesso. Sono condotte, infatti, che, nel contesto territoriale di coincidente, per lo più, con la zona di Pt_1 influenza del clan, hanno inciso sul tessuto economico, in quanto volte alla realizzazione di estorsioni in danno di imprenditori, tanto piccoli, quali esercenti di piccole rivendite, quanto medi o di grandi dimensioni, nonché ad inquinare il normale svolgersi dell'assetto del mercato, con l'intestazione fittizia di beni frutto del reimpiego di proventi illeciti.
Del resto, è notorio l'incalcolabile pregiudizio che la collettività subisce a causa dei delitti commessi dagli affiliati all'associazione mafiosa e, per quanto concerne l'amministrazione attrice, considerata l'immedesimazione fra l'ente e l'interesse perseguito – tra gli altri, la realizzazione dei principi di legalità, giustizia, ordine pubblico, buon andamento della pubblica amministrazione, libertà di voto– per effetto dell'incorporazione fra sodalizio e suoi membri, in virtù dell'affectio societatis verso l'interesse prescelto e per il pregiudizio intrinseco a questo arrecato, può dirsi che essa ha patito un danno non patrimoniale da reato ( cfr. sul punto anche sentenza Tribunale di Trapani n.365/2025).
pagina 16 di 20 Riconosciuta la configurabilità di un danno non patrimoniale in capo all'ente attore, si osserva che questo, come ogni danno non patrimoniale, dovrà essere liquidato in via equitativa, avendosi riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, in applicazione delle previsioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., in ragione della sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro, nel caso specifico, assolve una funzione non già reintegratrice ma compensativa di un pregiudizio non economico (cfr. Cass. n. 9430/1987 “in tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la liquidazione del danno non patrimoniale sfuggendo a una precisa valutazione analitica resta affidata ad apprezzamenti discrezionale ed equitativi del giudice del merito, il quale nell'effettuare la relativa quantificazione deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi peculiari della fattispecie concreta, in modo da rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto ed evitare che la stessa rappresenti un simulacro di risarcimento”; cfr. anche Cass. 10996/2003).
Per quanto attiene al danno all'immagine dell'ente, possono esser utilizzati ai fini della quantificazione del danno i parametri orientativi indicati in seno alle note tabelle milanesi (2024) per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa.
Ora, nella specie, rileva, in primo luogo, la natura istituzionale dell'ente danneggiato, rappresentativo di un territorio e della sua comunità. In secondo luogo, assume portata determinante, la notevole diffusività nel territorio dell'associazione di stampo mafioso dei e la risonanza mediatica delle fattispecie criminose CP_10 commesse all'associazione mafiosa in ambito sia nazionale che internazionale.
Alla stregua dei predetti parametri e tenuto conto del compendio probatorio in atti, unitamente alla documentazione allegata, nonché del ricorso alla prova per presunzioni, si ritiene congruo determinare la somma dovuta dai convenuti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in complessivi € 150.000,00
(comprensiva di rivalutazione ed interessi fino alla data odierna) con applicazione del parametro n. 5 delle tabelle milanesi riferito alle diffamazioni di eccezionale gravità.
pagina 17 di 20 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al
D.M. 147/2022
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
Dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti dei convenuti , Parte_2 [...]
, , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_11 CP_14
rimasti contumaci;
[...]
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di , in qualità di erede di Controparte_4
(c.l. 47); Controparte_10
In accoglimento della domanda condanna i convenuti al pagamento, in solido tra loro, in favore di parte attrice, della somma di euro 150.000,00, oltre interessi dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
Compensa integralmente le spese di lite tra il e;
Parte_1 Controparte_4
Condanna i convenuti a rimborsare al le spese di lite che si Parte_1 liquidano in complessi euro 8.433 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Vibo Valentia il 16 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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