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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/06/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 642/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 642/2025 v.g., promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. VELLUTO ILARIA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. VELLUTO ILARIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/03/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 14/06/1998 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli
effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 13/05/2025 i coniugi, alla presenza del Funzionario che procedeva
all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso
introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio
letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c.,
visto il ricorso congiunto dei coniugi,
letto il parere favorevole del P.M.,
ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Decreto
omologazione n. cronol. 696/2018 del 06/03/2018, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
pagina 2 di 8
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
, provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
MONTESILVANO il 14/06/1998, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di MONTESILVANO, nell'anno 1998 atto numero 39 parte
II, serie A, alle condizioni del ricorso, confermate all'udienza del 13/05/2025:
1. La IG.ra manterrà la propria residenza presso la casa coniugale, sita CP_1
in TE (PE) alla Via Lamarmora 7, e vi abiterà unitamente al figlio minore
. Per_1
2. Il IG. manterrà la propria residenza presso l'abitazione della Parte_1
madre in TE (PE) alla Via Gorizia 10.
3. Il figlio , di anni 17, rimarrà affidato in via condivisa a entrambi i genitori, Per_1
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute
(p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
4. Il figlio continuerà ad essere collocato anagraficamente ed in via Per_1
preferenziale presso la madre, con diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia, almeno secondo il seguente calendario di visita:
pagina 3 di 8 a) durante l'anno scolastico: il padre terrà con sé il figlio minore un pomeriggio a settimana, concordando il giorno direttamente con la madre in base ai propri impegni lavorativi e alle esigenze del minore, sempre con un preavviso di almeno 24 ore, nonché il fine settimana, in alternanza con la madre, dal sabato dopo pranzo sino alla domenica sera, allorquando lo accompagnerà presso la casa materna alle ore 21:00;
b) durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: il minore trascorrerà le festività con ciascuno dei genitori, ad anni alterni.
Precisamente, il Natale con il padre (dal 23 dicembre fino al 31 dicembre) e il
Capodanno con la madre (dal 1° gennaio sino al 6 gennaio);
c) durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: il padre terrà con sé il figlio per tre giorni consecutivi, sempre in alternanza con la madre;
d) durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo: il padre terrà con sé il figlio per almeno 15 giorni anche non consecutivi comunicando alla madre, entro il 31 maggio di ogni anno, i periodi di permanenza del minore presso di sé.
Il tutto fatto salvo un diverso accordo tra i coniugi.
5. Il padre e la madre potranno comunicare telefonicamente con il figlio quotidianamente.
6. I genitori si impegnano a far mantenere buoni i rapporti fra ed i nonni Per_1
paterni e materni, nonché con i rispettivi zii.
7. Il padre e la madre hanno l'obbligo di comunicare eventuali variazioni del proprio recapito, anche telefonico e comunque gli stessi devono essere a conoscenza dei relativi spostamenti in altre località quando hanno con loro il minore.
pagina 4 di 8 8. In caso di viaggio e/o trasferta, ciascun genitore potrà portare con sé il figlio solo previo accordo con l'altro genitore, che potrà negare il proprio consenso solo per giusta causa.
9. I coniugi si concedono scambievolmente l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio degli stessi e del minore.
10. Il IG. corrisponderà, in favore della IG.ra ed a Parte_1 CP_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di €.
500,00, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato a su Il tutto da Controparte_1 Controparte_2
rivalutarsi annualmente in via automatica, a far data dalla domanda, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
11. Il IG. provvederà al pagamento delle spese straordinarie del minore Parte_1
nella misura del 50 (cinquanta/00) %, intendendosi espressamente come “spese straordinarie” quelle indicate come tali nel Protocollo Famiglia del Tribunale di
Pescara, da considerarsi qui, ad opera dei coniugi, integralmente richiamato e condiviso.
12. La IG.ra continuerà a percepire l'assegno unico universale. CP_1
13. I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, per la soluzione della crisi familiare, convengono di ricomprendere tra le condizioni di divorzio le attribuzioni patrimoniali come di seguito meglio specificate.
14. I ricorrenti convengono di sciogliere la comunione legale relativa all'immobile in comproprietà, procedendo all'assegnazione del predetto bene in proprietà esclusiva.
Specificano che il seguente trasferimento immobiliare si inserisce nell'ambito di una più ampia soluzione concordata tra le parti ed assolve ad una funzione parzialmente compensativa rispetto all'obbligazione di mantenimento assunta dal padre in favore del figlio minore, ridotta rispetto alle precedenti condizioni di separazione.
pagina 5 di 8 15. Il IG. assegna in piena proprietà, con ogni garanzia di legge, Parte_1 compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso alla signora che accetta, la quota di comproprietà dei Controparte_1
seguenti beni immobili, siti nel Comune di TE (PE), per la quota di
500/1000:
• appartamento in Via Lamarmora 7, posto ai piani S1-T-1, consistenza 5,5 vani, distinto in NCEU del Comune di TE (PE) al foglio 10, particella 2235, subalterno 4, categoria A/7, classe 7, totale superficie 154 mq, totale superficie escluse aree scoperte 134 mq, con rendita di € 823,77;
• locale uso garage in Via Lamarmora 7, posto al piano S1, consistenza 43 mq, distinto in NCEU al foglio 10, particella 2235, subalterno 5, categoria C/6, classe 2, superficie 49 mq., rendita di € 88,83;
• locale magazzino in Via Lamarmora 7, posto al piano T, consistenza 56 mq, distinto in NCEU al foglio 10, particella 2235, subalterno 3, categoria C/2, classe 3, superficie 62 mq, rendita di € 381,76.
16. Il terreno su cui sono state erette le unità immobiliari descritte è pervenuto al IG.
in comproprietà con la IG.ra , in forza del seguente Parte_1 Controparte_1
atto: donazione del 15.04.2023 a rogito per Notaio , Rep n. 144965, Persona_2
Racc. n. 23914, registrato a Pescara il 24.04.2003 al n. 1559, trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pescara il 29.04.2003 al n. 47114710.
17. Il IG. dichiara che gli immobili oggetto di trasferimento sono stati Parte_1
costruiti in base a permesso di costruire N. 79 del 27.04.2005 rilasciato dal Comune di TE ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001 N. 380 e che dopo la pagina 6 di 8 loro costruzione sono stati oggetto di sanatoria eseguita su Segnalazione Certificata di Inizio Attività Prot. Comune di TE n. 36049 del 06.06.2018.
18. Il IG. dichiara che, a seguito dei lavori eseguiti con la sanatoria sopra Parte_1
indicata, l'Ing. ha asseverato l'agibilità relativa agli immobili Controparte_3
oggetto di trasferimento mediante Segnalazione Certificata per l'Agibilità Prot.
Comune di TE n. 4367 del 20.01.2020.
19. Il IG. dichiara che l'immobile è dotato di attestato di prestazione Parte_1
energetica codice 6802400000116268 del 22.11.2017 a firma dell'Ingegnere
a tutt'oggi in vigore. Persona_3
20. Il IG. quale intestatario della quota degli immobili oggetto di Parte_1
trasferimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiara che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari urbane oggetto del presente atto, raffigurate nelle planimetrie depositate in Catasto, per il subalterno 4, in data 15.01.2019 prot. n. PE0002923, per il subalterno 5, in data 15.01.2019 prot. n. PE0002924 e per il subalterno 3, in data
18.12.2008 prot. n. PE 0264402, che si allegano in copia al presente atto per farne parte integrante sostanziale. La parte alienante dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che i dati catastali e la planimetria sono pienamente conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa. La Parte alienante dichiara altresì che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
21. La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di pagina 7 di 8 ipoteca legale ex art.2817 C.C., con esonero del Conservatore dei Registri
Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
22. Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il trasferimento come innanzi effettuato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art.19 della L.6 marzo 1987, n.74, della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 e della successiva sentenza n.21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
23. I coniugi si impegnano, inoltre, ad effettuare, a propria cura e spese, la trascrizione del presente atto e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando il Giudice ed il Cancelliere da ogni responsabilità, e a depositare presso la cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del Territorio.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 642/2025 v.g., promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. VELLUTO ILARIA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. VELLUTO ILARIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/03/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 14/06/1998 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli
effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 13/05/2025 i coniugi, alla presenza del Funzionario che procedeva
all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso
introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio
letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c.,
visto il ricorso congiunto dei coniugi,
letto il parere favorevole del P.M.,
ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Decreto
omologazione n. cronol. 696/2018 del 06/03/2018, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
pagina 2 di 8
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
, provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
MONTESILVANO il 14/06/1998, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di MONTESILVANO, nell'anno 1998 atto numero 39 parte
II, serie A, alle condizioni del ricorso, confermate all'udienza del 13/05/2025:
1. La IG.ra manterrà la propria residenza presso la casa coniugale, sita CP_1
in TE (PE) alla Via Lamarmora 7, e vi abiterà unitamente al figlio minore
. Per_1
2. Il IG. manterrà la propria residenza presso l'abitazione della Parte_1
madre in TE (PE) alla Via Gorizia 10.
3. Il figlio , di anni 17, rimarrà affidato in via condivisa a entrambi i genitori, Per_1
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute
(p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
4. Il figlio continuerà ad essere collocato anagraficamente ed in via Per_1
preferenziale presso la madre, con diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia, almeno secondo il seguente calendario di visita:
pagina 3 di 8 a) durante l'anno scolastico: il padre terrà con sé il figlio minore un pomeriggio a settimana, concordando il giorno direttamente con la madre in base ai propri impegni lavorativi e alle esigenze del minore, sempre con un preavviso di almeno 24 ore, nonché il fine settimana, in alternanza con la madre, dal sabato dopo pranzo sino alla domenica sera, allorquando lo accompagnerà presso la casa materna alle ore 21:00;
b) durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: il minore trascorrerà le festività con ciascuno dei genitori, ad anni alterni.
Precisamente, il Natale con il padre (dal 23 dicembre fino al 31 dicembre) e il
Capodanno con la madre (dal 1° gennaio sino al 6 gennaio);
c) durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: il padre terrà con sé il figlio per tre giorni consecutivi, sempre in alternanza con la madre;
d) durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo: il padre terrà con sé il figlio per almeno 15 giorni anche non consecutivi comunicando alla madre, entro il 31 maggio di ogni anno, i periodi di permanenza del minore presso di sé.
Il tutto fatto salvo un diverso accordo tra i coniugi.
5. Il padre e la madre potranno comunicare telefonicamente con il figlio quotidianamente.
6. I genitori si impegnano a far mantenere buoni i rapporti fra ed i nonni Per_1
paterni e materni, nonché con i rispettivi zii.
7. Il padre e la madre hanno l'obbligo di comunicare eventuali variazioni del proprio recapito, anche telefonico e comunque gli stessi devono essere a conoscenza dei relativi spostamenti in altre località quando hanno con loro il minore.
pagina 4 di 8 8. In caso di viaggio e/o trasferta, ciascun genitore potrà portare con sé il figlio solo previo accordo con l'altro genitore, che potrà negare il proprio consenso solo per giusta causa.
9. I coniugi si concedono scambievolmente l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio degli stessi e del minore.
10. Il IG. corrisponderà, in favore della IG.ra ed a Parte_1 CP_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di €.
500,00, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato a su Il tutto da Controparte_1 Controparte_2
rivalutarsi annualmente in via automatica, a far data dalla domanda, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
11. Il IG. provvederà al pagamento delle spese straordinarie del minore Parte_1
nella misura del 50 (cinquanta/00) %, intendendosi espressamente come “spese straordinarie” quelle indicate come tali nel Protocollo Famiglia del Tribunale di
Pescara, da considerarsi qui, ad opera dei coniugi, integralmente richiamato e condiviso.
12. La IG.ra continuerà a percepire l'assegno unico universale. CP_1
13. I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, per la soluzione della crisi familiare, convengono di ricomprendere tra le condizioni di divorzio le attribuzioni patrimoniali come di seguito meglio specificate.
14. I ricorrenti convengono di sciogliere la comunione legale relativa all'immobile in comproprietà, procedendo all'assegnazione del predetto bene in proprietà esclusiva.
Specificano che il seguente trasferimento immobiliare si inserisce nell'ambito di una più ampia soluzione concordata tra le parti ed assolve ad una funzione parzialmente compensativa rispetto all'obbligazione di mantenimento assunta dal padre in favore del figlio minore, ridotta rispetto alle precedenti condizioni di separazione.
pagina 5 di 8 15. Il IG. assegna in piena proprietà, con ogni garanzia di legge, Parte_1 compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso alla signora che accetta, la quota di comproprietà dei Controparte_1
seguenti beni immobili, siti nel Comune di TE (PE), per la quota di
500/1000:
• appartamento in Via Lamarmora 7, posto ai piani S1-T-1, consistenza 5,5 vani, distinto in NCEU del Comune di TE (PE) al foglio 10, particella 2235, subalterno 4, categoria A/7, classe 7, totale superficie 154 mq, totale superficie escluse aree scoperte 134 mq, con rendita di € 823,77;
• locale uso garage in Via Lamarmora 7, posto al piano S1, consistenza 43 mq, distinto in NCEU al foglio 10, particella 2235, subalterno 5, categoria C/6, classe 2, superficie 49 mq., rendita di € 88,83;
• locale magazzino in Via Lamarmora 7, posto al piano T, consistenza 56 mq, distinto in NCEU al foglio 10, particella 2235, subalterno 3, categoria C/2, classe 3, superficie 62 mq, rendita di € 381,76.
16. Il terreno su cui sono state erette le unità immobiliari descritte è pervenuto al IG.
in comproprietà con la IG.ra , in forza del seguente Parte_1 Controparte_1
atto: donazione del 15.04.2023 a rogito per Notaio , Rep n. 144965, Persona_2
Racc. n. 23914, registrato a Pescara il 24.04.2003 al n. 1559, trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pescara il 29.04.2003 al n. 47114710.
17. Il IG. dichiara che gli immobili oggetto di trasferimento sono stati Parte_1
costruiti in base a permesso di costruire N. 79 del 27.04.2005 rilasciato dal Comune di TE ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001 N. 380 e che dopo la pagina 6 di 8 loro costruzione sono stati oggetto di sanatoria eseguita su Segnalazione Certificata di Inizio Attività Prot. Comune di TE n. 36049 del 06.06.2018.
18. Il IG. dichiara che, a seguito dei lavori eseguiti con la sanatoria sopra Parte_1
indicata, l'Ing. ha asseverato l'agibilità relativa agli immobili Controparte_3
oggetto di trasferimento mediante Segnalazione Certificata per l'Agibilità Prot.
Comune di TE n. 4367 del 20.01.2020.
19. Il IG. dichiara che l'immobile è dotato di attestato di prestazione Parte_1
energetica codice 6802400000116268 del 22.11.2017 a firma dell'Ingegnere
a tutt'oggi in vigore. Persona_3
20. Il IG. quale intestatario della quota degli immobili oggetto di Parte_1
trasferimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiara che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari urbane oggetto del presente atto, raffigurate nelle planimetrie depositate in Catasto, per il subalterno 4, in data 15.01.2019 prot. n. PE0002923, per il subalterno 5, in data 15.01.2019 prot. n. PE0002924 e per il subalterno 3, in data
18.12.2008 prot. n. PE 0264402, che si allegano in copia al presente atto per farne parte integrante sostanziale. La parte alienante dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che i dati catastali e la planimetria sono pienamente conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa. La Parte alienante dichiara altresì che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
21. La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di pagina 7 di 8 ipoteca legale ex art.2817 C.C., con esonero del Conservatore dei Registri
Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
22. Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il trasferimento come innanzi effettuato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art.19 della L.6 marzo 1987, n.74, della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 e della successiva sentenza n.21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
23. I coniugi si impegnano, inoltre, ad effettuare, a propria cura e spese, la trascrizione del presente atto e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando il Giudice ed il Cancelliere da ogni responsabilità, e a depositare presso la cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del Territorio.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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