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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 07/12/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME La dott.ssa IA IN, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 6.11.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1214/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Francavilla Parte_1 C.F._1
Marittima alla Via Nazionale n. 16 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Cinicola, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.10.2023 esponeva di aver lavorato alle dipendenze Parte_1 della nel periodo ottobre/novembre 2022 e, precisamente, dal 4.10.2022 al CP_2
7.10.2022 e dal 10.10.2022 al 30.11.2022, escluse le domeniche, quale custode del centro sportivo
Ginepri sito in Lamezia Terme, di aver osservato un orario pari ad una media di otto ore giornaliere, di aver provveduto, in ossequio a precise disposizioni del datore di lavoro, alla pulizia degli ambienti, alla tracciatura dei campi di calcio ed al trasporto delle divise dei calciatori sporche per il lavaggio, che, nonostante le rassicurazioni ricevute dalla società, il rapporto lavorativo non era stato regolarizzato e di essersi dimesso per il mancato pagamento della retribuzione spettante per i due mesi di lavoro espletati.
Deduceva, inoltre, che, in base alle mansioni svolte di addetto ai campi, avrebbe dovuto essere inquadrato nel VI livello del CCNL di settore e di accreditare la complessiva somma di € 2.277,00.
Chiedeva, pertanto, che la parte resistente venisse condannata al pagamento dell'importo sopraindicato o di quello maggiore o minore accertato in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., con eventuale liquidazione equitativa di quanto dovuto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Rigettate le richieste istruttorie, con ordinanza depositata l'8.01.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 6.11.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che soltanto la parte ricorrente ha provveduto al tempestivo deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia della la quale non ha inteso CP_2 costituirsi in giudizio nonostante la regolare e tempestiva notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
Nel merito, la domanda è infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il ricorrente assume di aver lavorato alle dipendenze della nei mesi di ottobre e CP_2 novembre 2022, svolgendo le mansioni di custode del centro sportivo Ginepri e di addetto ai campi, riconducibili al 6° livello del contratto collettivo di settore (non specificato), osservando un orario pari ad una media di otto ore giornaliere (con esclusione delle domeniche) e lamentando la mancata regolarizzazione del rapporto da parte della società, nonché il mancato pagamento delle spettanze maturate per il lavoro espletato.
Ciò posto, a fronte della mancata formalizzazione del rapporto di lavoro, incombe sul ricorrente l'onere di dimostrare la natura subordinata della prestazione lavorativa resa.
Ai sensi dell'art. 2094 c.c., “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione
a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Già la lettera stessa della legge sottolinea la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente descritte dagli artt. 2099 e ss., 2104, 2105, 2106, c.c., tratteggiano la concreta fisionomia del rapporto, prevedendo che il lavoratore subordinato, attenendosi ad un dovere di diligenza qualificata, debba osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende.
Tale dipendenza è resa più intensa dalla previsione di un obbligo di fedeltà e dalla soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Chiamata ripetutamente a pronunciarsi sull'individuazione degli elementi distintivi tra rapporto di lavoro autonomo e lavoro subordinato, la giurisprudenza oramai consolidata della Suprema Corte - premesso che il tipo di attività costituente oggetto del rapporto è scarsamente rilevante poiché pressoché qualsiasi prestazione, di norma, può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma
(Cass. n. 7966/2006) – ha da sempre rimarcato il valore determinante dell'elemento della subordinazione, inteso come un vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera ad un potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Per integrare il requisito della subordinazione, nello specifico, non è sufficiente che il datore di lavoro abbia il potere di adottare direttive generali, finalizzate al soddisfacimento di esigenze organizzative e funzionali, occorrendo che lo stesso si esplichi nell'imposizione di direttive tali da inerire di volta in volta all'intrinseco svolgimento della funzione (Cass. n. 2970/2001).
2 Oltre che nell'emanazione di ordini specifici, tale potere deve estrinsecarsi nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, da apprezzarsi concretamente con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione (Cass. n. 13884/2004).
Lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro, anzi, è compatibile con ambedue le forme di rapporti, sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando per oggetto e per modalità i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare (Cass. n. 5534/2003).
È, inoltre, pacifico che altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, potendo essere valutati globalmente come indizi (cfr. ad es. Cass. n. 3745/1995; Cass. n. 21028/2006), restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza dell'elemento determinante della subordinazione (Cass.
21.01.1987 n. 548).
Ciò che rileva ai fini della prova circa l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro, infatti, non è tanto il fatto che il lavoratore esegua la propria prestazione nell'ambito di un orario predeterminato, quanto piuttosto il fatto che tale comportamento gli sia imposto, nel senso che egli non possa discostarsene senza ottenere la previa autorizzazione del datore di lavoro e che, in mancanza di autorizzazione, vada ad esporsi a reazioni sanzionatorie poste in essere dalla controparte nell'esercizio del potere disciplinare.
Approfondendo le argomentazioni della Corte di Cassazione sopra riportate, va rimarcato che nel diritto vigente l'esistenza di obblighi giuridici è prioritariamente, se non esclusivamente, dimostrata dalla correlata sussistenza di sanzioni.
La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, evidenziato che l'assoggettamento del lavoratore al potere datoriale (direttivo, disciplinare e di controllo) non può esaurirsi in una mera situazione di fatto, dovendo invece costituire l'espressione di un diritto e di un correlativo obbligo. Per integrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, dunque, occorre non solo che il lavoratore sia assoggettato al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore, bensì che ciò faccia in adempimento di un obbligo contrattuale (così, in motivazione, Cass. n. 17549/2003).
La regola residuale di chiusura del sistema, destinata ad operare nei casi in cui all'esito dell'istruttoria permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, è infine quella per cui il Giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (Cass. n. 21028/2006).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, occorre rilevare che il ricorrente, pur avendo indicato le mansioni espletate, l'orario di lavoro osservato, la qualifica ed il livello di inquadramento in base al CCNL ritenuto applicabile ma non indicato, non ha offerto alcun elemento idoneo ad affermare che tra le parti sia intercorso un rapporto di natura subordinata nell'arco temporale di interesse.
3 Quanto agli indici sintomatici del vincolo di subordinazione, infatti, il si è limitato ad Pt_1 affermare di aver eseguito la pulizia degli ambienti, la tracciatura dei campi di calcio ed il trasporto delle divise dei calciatori sporche per il lavaggio “su precise disposizioni del datore di lavoro”; tuttavia, tali asserzioni risultano estremamente generiche, non sono contestualizzate nel tempo e nello spazio e, soprattutto, non contengono alcun puntuale riferimento a tempi e modalità di esercizio del presunto potere direttivo esercitato dal datore di lavoro;
né il ricorrente ha indicato il/i soggetto/i che gli avrebbero impartito disposizioni circa le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e/o che avrebbero, eventualmente, sottoposto a controllo il suo operato;
né, ancora, emerge dal tenore dell'atto introduttivo che un potere disciplinare sia stato mai esercitato, minacciato o solo astrattamente previsto, anche tenuto conto dell'esigua durata del rapporto lavorativo.
A ciò si aggiunga che il ha omesso di indicare il contratto collettivo di settore, pur avendo Pt_1 allegato un CCNL applicabile agli impianti sportivi ed alle attività sportive, né, tantomeno, ha riportato la declaratoria contrattuale relativa al 6° livello al fine di consentire al Tribunale di operare la necessaria comparazione tra le mansioni asseritamente espletate, ascritte al profilo professionale dell'addetto ai campi/custode degli impianti, e quelle previste dal preteso livello di inquadramento, nonché di verificare, anche solo in astratto, l'eventuale applicabilità del CCNL al rapporto dedotto in giudizio.
Per quel che attiene, poi, all'orario, non risultano specificati le fasce orarie nelle quali sarebbe stata svolta la prestazione lavorativa, né il monte ore settimanale, né la distribuzione delle ore lavorate nell'arco della settimana (soltanto nel capitolo di prova 2) si fa riferimento alla collocazione dell'attività lavorativa dal lunedì al sabato, ad eccezione della prima settimana, durante la quale il ricorrente avrebbe lavorato da martedì a venerdì).
Giova, inoltre, osservare che la richiesta economica formulata in ricorso, pari a complessivi €
2.277,00, non è stata supportata da alcun conteggio, sicché non appare possibile valutarne la congruità rispetto alla quantità del lavoro espletato ed all'inquadramento contrattuale asseritamente applicabile.
Quanto, infine, alle richieste istruttorie, le medesime non sono state ritenute ammissibili, atteso che le circostanze articolate, quand'anche confermate dai testimoni indicati, non avrebbero, comunque, consentito di superare le ravvisate lacune in punto di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa.
Le considerazioni che precedono inducono, quindi, all'integrale rigetto della domanda.
Nessun provvedimento va assunto in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio, stante la contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nella contumacia della così CP_2 provvede:
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese di lite.
Lamezia Terme, 7.12.2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa IA IN
4
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1214/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Francavilla Parte_1 C.F._1
Marittima alla Via Nazionale n. 16 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Cinicola, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.10.2023 esponeva di aver lavorato alle dipendenze Parte_1 della nel periodo ottobre/novembre 2022 e, precisamente, dal 4.10.2022 al CP_2
7.10.2022 e dal 10.10.2022 al 30.11.2022, escluse le domeniche, quale custode del centro sportivo
Ginepri sito in Lamezia Terme, di aver osservato un orario pari ad una media di otto ore giornaliere, di aver provveduto, in ossequio a precise disposizioni del datore di lavoro, alla pulizia degli ambienti, alla tracciatura dei campi di calcio ed al trasporto delle divise dei calciatori sporche per il lavaggio, che, nonostante le rassicurazioni ricevute dalla società, il rapporto lavorativo non era stato regolarizzato e di essersi dimesso per il mancato pagamento della retribuzione spettante per i due mesi di lavoro espletati.
Deduceva, inoltre, che, in base alle mansioni svolte di addetto ai campi, avrebbe dovuto essere inquadrato nel VI livello del CCNL di settore e di accreditare la complessiva somma di € 2.277,00.
Chiedeva, pertanto, che la parte resistente venisse condannata al pagamento dell'importo sopraindicato o di quello maggiore o minore accertato in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., con eventuale liquidazione equitativa di quanto dovuto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Rigettate le richieste istruttorie, con ordinanza depositata l'8.01.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 6.11.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che soltanto la parte ricorrente ha provveduto al tempestivo deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia della la quale non ha inteso CP_2 costituirsi in giudizio nonostante la regolare e tempestiva notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
Nel merito, la domanda è infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il ricorrente assume di aver lavorato alle dipendenze della nei mesi di ottobre e CP_2 novembre 2022, svolgendo le mansioni di custode del centro sportivo Ginepri e di addetto ai campi, riconducibili al 6° livello del contratto collettivo di settore (non specificato), osservando un orario pari ad una media di otto ore giornaliere (con esclusione delle domeniche) e lamentando la mancata regolarizzazione del rapporto da parte della società, nonché il mancato pagamento delle spettanze maturate per il lavoro espletato.
Ciò posto, a fronte della mancata formalizzazione del rapporto di lavoro, incombe sul ricorrente l'onere di dimostrare la natura subordinata della prestazione lavorativa resa.
Ai sensi dell'art. 2094 c.c., “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione
a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Già la lettera stessa della legge sottolinea la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente descritte dagli artt. 2099 e ss., 2104, 2105, 2106, c.c., tratteggiano la concreta fisionomia del rapporto, prevedendo che il lavoratore subordinato, attenendosi ad un dovere di diligenza qualificata, debba osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende.
Tale dipendenza è resa più intensa dalla previsione di un obbligo di fedeltà e dalla soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Chiamata ripetutamente a pronunciarsi sull'individuazione degli elementi distintivi tra rapporto di lavoro autonomo e lavoro subordinato, la giurisprudenza oramai consolidata della Suprema Corte - premesso che il tipo di attività costituente oggetto del rapporto è scarsamente rilevante poiché pressoché qualsiasi prestazione, di norma, può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma
(Cass. n. 7966/2006) – ha da sempre rimarcato il valore determinante dell'elemento della subordinazione, inteso come un vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera ad un potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Per integrare il requisito della subordinazione, nello specifico, non è sufficiente che il datore di lavoro abbia il potere di adottare direttive generali, finalizzate al soddisfacimento di esigenze organizzative e funzionali, occorrendo che lo stesso si esplichi nell'imposizione di direttive tali da inerire di volta in volta all'intrinseco svolgimento della funzione (Cass. n. 2970/2001).
2 Oltre che nell'emanazione di ordini specifici, tale potere deve estrinsecarsi nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, da apprezzarsi concretamente con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione (Cass. n. 13884/2004).
Lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro, anzi, è compatibile con ambedue le forme di rapporti, sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando per oggetto e per modalità i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare (Cass. n. 5534/2003).
È, inoltre, pacifico che altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, potendo essere valutati globalmente come indizi (cfr. ad es. Cass. n. 3745/1995; Cass. n. 21028/2006), restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza dell'elemento determinante della subordinazione (Cass.
21.01.1987 n. 548).
Ciò che rileva ai fini della prova circa l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro, infatti, non è tanto il fatto che il lavoratore esegua la propria prestazione nell'ambito di un orario predeterminato, quanto piuttosto il fatto che tale comportamento gli sia imposto, nel senso che egli non possa discostarsene senza ottenere la previa autorizzazione del datore di lavoro e che, in mancanza di autorizzazione, vada ad esporsi a reazioni sanzionatorie poste in essere dalla controparte nell'esercizio del potere disciplinare.
Approfondendo le argomentazioni della Corte di Cassazione sopra riportate, va rimarcato che nel diritto vigente l'esistenza di obblighi giuridici è prioritariamente, se non esclusivamente, dimostrata dalla correlata sussistenza di sanzioni.
La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, evidenziato che l'assoggettamento del lavoratore al potere datoriale (direttivo, disciplinare e di controllo) non può esaurirsi in una mera situazione di fatto, dovendo invece costituire l'espressione di un diritto e di un correlativo obbligo. Per integrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, dunque, occorre non solo che il lavoratore sia assoggettato al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore, bensì che ciò faccia in adempimento di un obbligo contrattuale (così, in motivazione, Cass. n. 17549/2003).
La regola residuale di chiusura del sistema, destinata ad operare nei casi in cui all'esito dell'istruttoria permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, è infine quella per cui il Giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (Cass. n. 21028/2006).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, occorre rilevare che il ricorrente, pur avendo indicato le mansioni espletate, l'orario di lavoro osservato, la qualifica ed il livello di inquadramento in base al CCNL ritenuto applicabile ma non indicato, non ha offerto alcun elemento idoneo ad affermare che tra le parti sia intercorso un rapporto di natura subordinata nell'arco temporale di interesse.
3 Quanto agli indici sintomatici del vincolo di subordinazione, infatti, il si è limitato ad Pt_1 affermare di aver eseguito la pulizia degli ambienti, la tracciatura dei campi di calcio ed il trasporto delle divise dei calciatori sporche per il lavaggio “su precise disposizioni del datore di lavoro”; tuttavia, tali asserzioni risultano estremamente generiche, non sono contestualizzate nel tempo e nello spazio e, soprattutto, non contengono alcun puntuale riferimento a tempi e modalità di esercizio del presunto potere direttivo esercitato dal datore di lavoro;
né il ricorrente ha indicato il/i soggetto/i che gli avrebbero impartito disposizioni circa le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e/o che avrebbero, eventualmente, sottoposto a controllo il suo operato;
né, ancora, emerge dal tenore dell'atto introduttivo che un potere disciplinare sia stato mai esercitato, minacciato o solo astrattamente previsto, anche tenuto conto dell'esigua durata del rapporto lavorativo.
A ciò si aggiunga che il ha omesso di indicare il contratto collettivo di settore, pur avendo Pt_1 allegato un CCNL applicabile agli impianti sportivi ed alle attività sportive, né, tantomeno, ha riportato la declaratoria contrattuale relativa al 6° livello al fine di consentire al Tribunale di operare la necessaria comparazione tra le mansioni asseritamente espletate, ascritte al profilo professionale dell'addetto ai campi/custode degli impianti, e quelle previste dal preteso livello di inquadramento, nonché di verificare, anche solo in astratto, l'eventuale applicabilità del CCNL al rapporto dedotto in giudizio.
Per quel che attiene, poi, all'orario, non risultano specificati le fasce orarie nelle quali sarebbe stata svolta la prestazione lavorativa, né il monte ore settimanale, né la distribuzione delle ore lavorate nell'arco della settimana (soltanto nel capitolo di prova 2) si fa riferimento alla collocazione dell'attività lavorativa dal lunedì al sabato, ad eccezione della prima settimana, durante la quale il ricorrente avrebbe lavorato da martedì a venerdì).
Giova, inoltre, osservare che la richiesta economica formulata in ricorso, pari a complessivi €
2.277,00, non è stata supportata da alcun conteggio, sicché non appare possibile valutarne la congruità rispetto alla quantità del lavoro espletato ed all'inquadramento contrattuale asseritamente applicabile.
Quanto, infine, alle richieste istruttorie, le medesime non sono state ritenute ammissibili, atteso che le circostanze articolate, quand'anche confermate dai testimoni indicati, non avrebbero, comunque, consentito di superare le ravvisate lacune in punto di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa.
Le considerazioni che precedono inducono, quindi, all'integrale rigetto della domanda.
Nessun provvedimento va assunto in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio, stante la contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nella contumacia della così CP_2 provvede:
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese di lite.
Lamezia Terme, 7.12.2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa IA IN
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