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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/05/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
EPVBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 2271/2021 Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei
Magistrati:
dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG n. 2271/2021, introdotta con ricorso depositato in data 02.04.2021,
da con il patrocinio dell'avv. C.F. 1 Parte 1
BONIFACIO FRANCESCO
ricorrente contro
CP 1 C.F. 2 ), con il patrocinio dell'avv.
FRONZONI SARA
resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
- Cessazione effetti civili decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
ER parte ricorrente:
“ER tutti i motivi suesposti, oltre che per quelli meglio dedotti nel ricorso introduttivo e nelle successive memorie, considerato che le domande del sig. Pt 1 risultano compiutamente fondate e, come
tali, meritevoli d'accoglimento, il procuratore del ricorrente
insiste per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni e dunque per il rigetto delle domande avversarie, oltre che per la rifusione delle spese del giudizio di merito e di quello cautelare.”
ER parte resistente:
"Contrariis reiectis
1) Porsi a carico del Sig. Parte 1 l'integrale mantenimento ordinario e straordinario dell'ultimogenito ER 1 oggi ventitreenne studente universitario.
2) Porsi a carico del Sig. Parte 1 l'obbligo di corrispondere quale assegno divorzile, la somma di € alla Sig.ra CP_1
6.000,00. mensili, a decorrere da settembre 2022; detta somma dovrà
essere versata in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con
rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di lite."
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe indicato, il sig. Parte 1 ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27.10.1991 con la Sig.ra CP 1 ; unione dalla
quale nascevano i figli ER 2 (il 02.04.1992), RA (il 02.09.1997)
e ER 1 (il 26.10.2001).
Il ricorrente ha riferito che coniugi si sono separati in data 01.10.2020,consensualmente prevendendo le seguenti condizioni: l'obbligo del sig. Pt 1 di provvedere al mantenimento integrale (comprensivo delle spese straordinarie) dei figli RA e
ER 1 ; la rinuncia delle parti a reciproche pretese economiche;
l'impegno della sig.ra CP 1 al trasferimento della propria quota di proprietà della casa familiare (50%) al sig. Pt 1 a fronte del pagamento da parte di quest'ultimo della somma di € 130.000; la concessione in comodato, da parte della sig.ra CP 1 al marito, dei mobili della cucina, fino a quando tutti i figli avranno
raggiunto l'autosufficienza economica.
In questa sede, l'attore ha chiesto la conferma delle condizioni sopra indicate. Con memoria del 17.09.2021 si è costituita in giudizio la sig.ra
CP_1 la quale ha chiesto l'attribuzione in suo favore di
assegno divorzile pari ad € 6.000 mensili, sia in funzione un compensativa che in funzione assistenziale.
All'udienza del 08.10.2021 i coniugi sono comparsi dinnanzi al
Presidente del Tribunale, il quale ha proposto di consensualizzare la procedura tramite il versamento di € 100.000 una tantum alla
signora CP 1 da parte del marito. Preso atto della contrarietà di entrambe le parti a definire la
controversia in tali termini, il Presidente non ha assunto alcun provvedimento provvisorio ed urgente, in ragione del tempo trascorso della separazione (un anno) e delle risorse finanziarie in possesso della CP 1 (almeno € 87.000 quale rimanenza del ricavato dalla vendita della propria quota della casa familiare).
Con la sentenza parziale n. 478 del 22.03.2022, il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- a modifica Con istanza del 22.11.2022, la resistente ha chiesto delle condizioni stabilite in sede presidenziale che fosse riconosciuto un assegno in suo favore, allegando di dover fare fronte alle spese di locazione per il venir meno della disponibilità
dell'immobile datole in comodato dalla sorella dopo la separazione. Il Giudice ha rigettato la domanda, ritenendo non sussistenti
mutamenti di rilievo nella condizione economica della sig.ra CP 1
ed evidenziando altresì che parte degli elementi posti a fondamento dell'istanza costituivano oggetto di prova non ancora espletata.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di prova orale, è stata trattenuta in decisione sulle condizioni sopra trascritte.
1. Sull'assegno di divorzio
Con sentenza parziale n. 478/2022 pubbl. il 24.03.2022, il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio
contratto tra le parti.
Il Collegio è ora chiamato a provvedere in ordine all'unica questione alla pretesa di un assegnoaccessoria controversa, relativa divorzile da parte della signora CP 1 1.1. La signora CP 1 ha dedotto che in sede di separazione si è trovata a sottoscrivere condizioni per sé penalizzanti in quanto vittima di forti pressioni psicologiche da parte del marito- uomo dal carattere molto introverso ed enigmatico, nei confronti del quale
è sempre stata in grande soggezione- che ha minacciato di rovinare il suo rapporto con i figli.
Quanto ai presupposti legali di riconoscimento dell'assegno di divorzio, la convenuta ha rilevato che sussiste un notevole divario nella condizione economica delle parti, quale conseguenza dei
sacrifici da lei compiuti nell'interesse della famiglia,
evidenziando altresì la mancanza di adeguati redditi propri per ragioni oggettive.
In particolare, la sig.ra CP_1 ha dedotto che:
il Sig. Parte_1 appartiene ad una nota famiglia trevigiana che dal 1950 opera nel settore del commercio di autovetture di prestigiosi marchi;
a seguito della redistribuzione degli assetti societari nei recenti passaggi generazionali, egli è attualmente
Amministratore e titolare per la quota del 21,5% di CP 2
(19,27% in proprietà e 2,2% in nuda proprietà) e Amministratore Unico
e Socio Unico di Controparte_3 in base ad una perizia di stima depositata in giudizio il patrimonio del sig Pt 1 è di almeno €
4.417.130,00.;
ella invece per tutta la durata del matrimonio non ha svolto attività lavorativa tale da renderla economicamente indipendente:
dopo il diploma di perito commerciale (conseguito nel 1990), reperì
impiego come contabile pressoun il mobilificio "Arredamenti Moretti" di Treviso;
rimasta incinta della primogenita, nel 1992
sospese l'attività sino al compimento dei tre anni della bambina;
per poi riprenderla per un periodo di poco più di un anno,
dall'ottobre 1995 al febbraio 1997, quando, d'accordo con il coniuge,
abbandonò del tutto il lavoro per occuparsi della famiglia;
-il sig. Pt 1 non si fece mai carico di alcuna incombenza relativa all'accudimento dei figli О alla gestione domestica;
solo negli ultimi anni di matrimonio, cresciuti i figli, ella si è dedicata saltuariamente a corsi di cake design in collaborazione con alcuni
Istituti scolastici e alla vendita occasionale di dolci ad amici e conoscenti, pur nella disapprovazione del marito;
- il sig. Pt 1 è stato da sempre contrario a che lei potesse reperire un impegno perché ciò l'avrebbe distolta dai compiti domestici: negli anni 2007-2010, a fronte delle sue ripetute richieste di potersi dedicare al reperimento di una stabile occupazione, il marito le rispose che "avrebbe potuto dedicarsi ad un'attività lavorativa solo se fosse riuscita a guadagnare più di lui"; nel 2016 il marito le impedì di costituire, assieme ad un'amica, una società per la
gestione di un laboratorio di torte a Biancade e nel 2017 di avviare un I.A.D. (impresa alimentare domestica) presso la propria abitazione;
dopo la separazione, ha svolto varie attività: da dicembre 2020
ad agosto 2021 ha avviato una collaborazione di qualche mese con tale ERsona 3 per conto di AGI-RE S.p.A. per la creazione di report fotografici attestanti lo stato conservativo degli immobili,
percependo in tutto solamente € 4.900,00 lordi;
da settembre a dicembre 2021 è stata assunta da Controparte 4 con mansioni di addetta alla distribuzione dei pasti presso la mensa di Eletrolux
di Susegana, percependo complessivamente circa € 1.480,00 lordi per quattro mesi di attività a fronte di spese di trasferta per circa €
150,00 mensili;
da gennaio а luglio 2022 ha intrapreso una
ERsona 4 con mansioni di collaborazione con l'Arch.
con compensi per circa € 600,00 mensili assistenza amministrativa,
lordi; da agosto 2022 a giugno 2023 ha prestato attività lavorativa
ERs presso la CP 5 da per la preparazione di dolci, con
compensi di circa € 850,00 mensili;
da settembre 2023 a maggio 2024
ha presentato numerose domande di assunzione adeguandosi ad ogni tipo di mansione ma senza successo;
dal 07.05.2024 è assunta presso il bar-pasticceria "Il volo del mattino S.n.c. di Villorba, con "/
contratto di lavoro а chiamata e redditi pari a circa € 400,00
mensili netti.
non è proprietaria di immobili;
dall'ottobre 2020 è titolare di
-
un conto corrente- acceso contestualmente alla separazione dal marito ove è stato accreditato il prezzo riscosso dalla vendita della quota della casa familiare di € 130.000; al momento
dell'instaurazione del giudizio il saldo del conto era di circa
87.000,00 (così ridotto a fronte delle spese sostenute dalla deducente per l'acquisto di elettrodomestici e parte degli arredi della casa ove abita, per la riparazione della propria autovettura a seguito di incidente stradale, per l'avvio dell'attività per conto di Pt 2 e per il suo mantenimento); saldo poi progressivamente diminuito sino ad arrivare alla cifra di 909,30 in data 30.06.2024. sostiene esborsi fissi mensili pari ad € 550 per il canone di
locazione (a cui si aggiungono le spese condominiali) e € 200 circa
per le utenze domestiche, oltre ai costi per il proprio sostentamento.
1.2. Il ricorrente ha dichiarato che la fine dell'unione coniugale
è dovuta alla violazione dei doveri di fedeltà coniugale da parte della moglie: un primo tradimento è avvenuto nel 2002, ma egli ha perdonato la moglie;
un secondo tradimento è stato scoperto il 17
agosto del 2020 e già il giorno successivo le parti sottoscrivevano un accordo pre-separativo. Il sig. Pt 1 ha altresì negato di avere indotto la moglie con
minacce a rinunciare a qualsiasi pretesa economica.
Chiarito ciò, l'attore ha contestato le argomentazioni di parte convenuta riguardanti la spettanza dell'assegno divorzile,
sostenendo che:
la propria situazione patrimoniale e reddituale non corrisponde alla valutazione compiuta dal perito della signora CP 1 e comunque
gran parte delle proprie sostanze sono frutto di successione ereditaria;
pertanto, non può discutersi di contribuzione da parte della moglie alla formazione del suo patrimonio;
-sig.ra CP 1 non ha mai accantonato alcuna sua aspirazione, di tipo lavorativo о semplicemente attinente ai suoi hobby, per dedicarsi alla famiglia, agevolando così la carriera del marito;
ciò
trova riscontro nel curriculum della resistente;
ad ogni modo la convenuta non si è dedicata in via prevalente alla gestione dei figli e della casa nel corso della vita matrimoniale. - la produzione di dolci da parte della moglie non aveva carattere semiprofessionale dalla quale ella ludico ma era un'attività
ricavava un reddito, ancorché non in regola, di circa € 2.000/2.500 mensili; e infatti la signora CP 1 in sede di separazione aveva dichiarato di essere economicamente autosufficiente;
la situazione reddituale attuale come descritta dalla sig.ra CP 1
era inverosimile, in ragione della professionalità acquisita e dei guadagni di cui godeva negli ultimi anni di matrimonio.
1.3. Illustrate le argomentazioni delle parti, va anzitutto
richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 18287/2018, secondo cui "Il
riconoscimento dell' assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle
condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto." Sulla base dei criteri indicati nella predetta pronuncia, l'iter logico che il giudice deve seguire per stabilire se attribuire О
meno l'assegno divorzile è articolato nei seguenti termini.
In primo luogo, il giudice deve verificare se sussista un divario rilevante nella situazione economica dei coniugi, con l'esercizio di eventuali poteri istruttori d'ufficio.
Se non vi è uno squilibrio, non c'è alcun diritto al percepimento;
in caso contrario, si dovrà comprendere quale ne siano le ragioni. nella prospettiva della funzione perequativo-In particolare,
compensativa dell'assegno, si dovrà accertare se il divario sia
conseguenza anche dei sacrifici e delle rinunce in funzione della famiglia effettuati dal coniuge richiedente.
In mancanza, la funzione assistenziale dell'istituto consentirà di riconoscere al coniuge un assegno divorzile nel solo caso in cui
questi non abbia mezzi adeguati a vivere e non sia in grado di procurarseli per ragioni di età, salute, situazioni personali О
sociali; ma in tal caso, sotto il profilo del quantum, l'assegno sarà ricondotto ad un importo sostanzialmente "alimentare", ossia tale da garantire le esigenze minime di vita della persona.
Dalle evidenze istruttorie in atti è emerso che il sig. Pt 1
(19,27% in attualmente Amministratore Unico e titolare del 21,5%
proprietà e 2,2% in nuda proprietà) della società CP 2
Amministratore Unico e titolare del 100% di CP_3 in nel febbraio 2020, della partecipazione di seguito all'acquisto,
CP_2 in CP 3 (30%) al valore di bilancio (euro 248.000). La società CP 2 è stata costituita in data 31.12.2007, l'oggetto sociale è il commercio di autoveicoli e motoveicoli, nuovi ed usati,
e di tutti gli accessori ad essi inerenti e pertinenti, mentre l'attività effettivamente svolta dal 10.01.2008 è la locazione di immobili propri.
La società CP 3 è stata costituita in data 05.02.1964,
l'oggetto sociale è l'allestimento e la compravendita di campers e autocaravan, mentre l'attività (artigianale) effettivamente svolta
è la pulizia e disincrostazione di prodotti in metallo e vetroresina quali carrozzerie di autoveicoli, di mezzi navali e apparecchiature varie mediante processo idrodinamico.
ricorrente ha affermato che il patrimonio netto della Lo stesso al 31.12.2023 era di € 3.891.571, mentre il patrimonio CP 2
netto della Controparte_3 al 31.12.2023 era di € 1.986.650.
lavorativa inricorrente, con riguardo alla sua attività Il
CP_3 ha inizialmente dichiarato redditi assai modesti
(euro 16.316,00 per l'anno 2017, euro 13.363,00 per il 2018, euro
15.878,00 per il 2019). In fase istruttoria ha poi specificato che a tali redditi vanno aggiunte queste ulteriori somme: € 23.950,00,
derivati dalla distribuzione di utili non imponibili, nel 2017; €
21.000,00, ugualmente derivanti dalla distribuzione di utili non
imponibili, nel 2018; € 132.350,00, derivanti dalla distribuzione di riserve affrancate, nel 2019; € 68.621,00 netti nel 2020, oltre a derivati dalla distribuzione di utili non euro 80.721,00,
imponibili. Ha altresì sostenuto che le cifre più consistenti, tra gli importi sopra indicati, corrispondono agli introiti di cui la famiglia ha sempre goduto in costanza di matrimonio;
ciò significa che egli ha una capacità reddituale di almeno € 100.000 annui.
Il ricorrente è titolare dei seguenti rapporti bancari:
presso Banca Popolare dell'Alto Adige:
c/c con saldo alla data del 31.12.2020 di € 710.871; saldo al
1.1.2020 di € 646.371, accrediti effettuati nell'anno pari a €
643.573, addebiti effettuati pari a € 579.073, giacenza media di €
658.084;
c/c con saldo alla data del 31.12.2020 di € 20.196; saldo al
1.1.2020 di € 12.927; accrediti effettuati nell'anno pari а €
401.700; addebiti effettuati pari a € 394.431; giacenza media di €
37.582;
presso CP 6 :
C/C con saldo alla data del 31.12.2020 di € 242.582; saldo al
1.1.2020 di € 349.370, accrediti effettuati nell'anno € 1.441.873,
addebiti effettuati 1.548.661, giacenza media € 300.725;
31.12.2020 di € 70.447; saldo al C/C con saldo alla data del
1.1.2020 € 18.835, accrediti effettuati nell'anno € 367.650;
addebiti effettuati € 316.038; giacenza media € 64.586.
All'udienza presidenziale e nel corso del giudizio, il sig. Pt 1
ha affermato che i rapporti bancari presso CP 6 sono riferibili
anche alla madre e alla sorella e vengono utilizzati per distribuire utili della società CP_2 ma non ne ha dato prova tramite la produzione del contratto di conto corrente bancario. Quanto alla situazione reddituale della sig.ra CP 1 quest'ultima ha svolto attività lavorativa in maniera non continuativa dal 1990
sino alla nascita del terzo figlio per poi abbandonarla (si rinvia ai docc. 33 e 34 di parte convenuta e al doc. 11 di parte attrice).
Dal 2011 al 2017 ha seguito vari corsi: nel 2011 corso di ghiaccia con ERsona 6 nel 2014 corso modeling con ERsona 7
corso modeling con ERsona 8 corso rosa antica in gum paste con
ERsona 9 corso fiori realistici con ERsona 10 corso fiori realistici in PDZ con ERsona 11 nel 2015 corso modeling con ERsona 12 corso modeling con ERsona 13 corso modeling con ERsona 14 Corso waterpaper con ERsona 15 Corso
ERsona 16 nel 2016 corso modeling con ER 17modeling con
[...] corso di fiori realistici con RI NO, corso
realizzazione personaggio con caramelle marshmallow (doc.11 di parte attrice- curriculum della sig.ra CP 1
La formazione acquisita le ha permesso di collaborare dal 2015 al
2019 con gli istituti scolastici e pasticcerie nella zona; nello
specifico, con l'Istituto alberghiero Beltrame di Vittorio Veneto,
la scuola media statale ERsona 18 di Treviso, l'Istituto
alberghiero Beltrame di Vittorio Veneto, con la Controparte_7 di
Treviso, con la Controparte 8 con la CP_9
CP 5 CP 10 di Aviano,[...] di Fontanelle, con la "\
pasticceria Mamycakes di OD (doc.11 di parte attrice).
Non solo, la sig.ra CP 1 dal 2014 fino alla fine dell'unione coniugale si è dedicata alla preparazione in casa di creazioni di cake designer percependo un'entrata mensile di circa € 2.000/ 2500. Tale assunto è provato dalla deposizione testimoniale della figlia delle parti, le cui affermazioni attendibili in quanto a sono '
differenza dei fratelli, lei frequenta la madre, essendo riuscita a superare le ragioni di astio nei confronti del genitore per il
tradimento subito dal padre.
In particolare, rispondendo al capitolo 27 della memoria di parte ricorrente (vero che "a decorrere dall'anno 2014 la sig.ra CP_1
per la realizzazione delle sue creazioni artistiche di cakedesigner,
percepisce un reddito medio mensile di circa Euro 2.000/2.500 ?), la teste ha risposto: "è vero, questo è quello che la mamma riferiva a me, alcuni mesi i pagamenti li ho visti anche io, intendo quelli in contanti, soprattutto fino al 2017 quando ero a casa, altre volte come con le consegne non ho preso visione diretta dei pagamenti, e comunque era questo il motivo per cui la mamma aveva pensato di fare un laboratorio in regola a casa vista la quantità di lavoro richiesto, c'era una certa continuità anche settimanale".
Del resto, il desiderio della resistente di costituire una società
con un'amica per la gestione di un laboratorio di torte a Biancade
e di avviare un'impresa familiare domestica- progetti che, secondo la convenuta, non furono realizzati per l'opposizione del marito e dei figli non può che giustificarsi sulla base dell'esistenza di un volume di affari che richiedeva l'ampliamento dell'organizzazione lavorativa.
Dopo la separazione la convenuta ha invece deciso di svolgere lavori occasionali, dai quali ha ricavato entrate inferiori e non in linea con le proprie competenze (tranne per la collaborazione con la Controparte 7 non spiegando per quale ragione non abbia investito parte della somma ricevuta dalla vendita della quota della casa
familiare per l'apertura del laboratorio di torte.
Le scelte professionali della resistente appaiono quindi essere con
ogni probabilità strumentali alle sorti del presente giudizio ed è
altamente probabile che la signora CP 1 abbia comunque continuato a svolgere l'attività di cake designer o che a breve la riprenderà,
vista anche la continuità nell'attività di docenza presso istituti scolastici alberghieri (la teste TEtimone 1 ha dichiarato che di
recente la sorella ha tenuto un corso all'Istituto Beltrame- verbale udienza del 18 aprile 2023).
Quanto ai risparmi della resistente, la medesima ha allegato di aver speso la quasi totalità della somma ricevuta dalla vendita al marito della propria quota della casa familiare, allegando l'estratto conto bancario che riporta alla data del 30.06.2024 un saldo di € 909,30.
In giudizio sono stati prodotti giustificativi di spesa per circa €
13.000 euro (docc. 21, 22, 23, 24, 25, 47) e bisogna tenere conto che dalla separazione (avvenuta ad agosto 2020) a novembre 2022 la
resistente non sosteneva spese di locazione.
È quindi improbabile, anche considerando le ordinarie spese di
mantenimento, che la convenuta in quattro anni abbia esaurito i propri risparmi. Pertanto, può sostenersi che la sig. CP 1 ha una capacità
reddituale di almeno € 2.000/2.500 e gode ancora di parte del ricavato della vendita della propria quota della casa familiare. Constatata quindi la sussistenza di un rilevante divario nella situazione economica delle parti, ne vanno esaminate le ragioni.
Si evidenzia in primo luogo che la convenuta non ha allegato di aver rinunciato, in seguito al matrimonio, a specifiche opportunità di carriera al fine di potere assumere un ruolo trainante nella conduzione della vita familiare.
Parimente indimostrata è l'opposizione del marito a che la moglie,
una volta cresciuti i figli, potesse svolgere attività lavorativa perché ciò l'avrebbe distolta dai suoi compiti domestici.
Invero, l'istruttoria sul punto non ha fatto emergere elementi a sostegno di tale asserzione, trattandosi di fatti appresi de relato dai testimoni di parte convenuta.
Appare invece plausibile quanto dichiarato da TE 2 cioè che il padre, per poter finanziare il laboratorio di torte, aveva
CP 1 un business plan (poi evidentemente non richiesto alla sig.ra fornito) e che la casa coniugale non aveva i requisiti strutturali per l'avvio dell'impresa domestica.
Sulla base della prova testimoniale è poi da escludersi che l'impegno profuso dalla sig.ra CP 1 , nella cura della casa e dei figli,
assorbisse completamente il suo tempo, cosi come da lei descritto negli atti difensivi ("Il marito, infatti, non si fece mai carico relativa all'accudimento dei figli О alla di alcuna incombenza gestione domestica: non accompagnò mai i figli alle visite mediche;
né prestò loro assistenza in caso di ricovero ospedaliero;
non si
mai ai colloqui con gli insegnanti;
non li accompagnò ad recò allenamenti e competizioni sportive;
non li seguì nei compiti;
né organizzò feste di compleanno;
ecc.. Men che meno fu mai suo compito provvedere a spese, pulizie, bucato. Attività tutte che occuparono
- pag.11 e riempirono completamente le giornate della deducente.”
comparsa di costituzione).
Dalle dichiarazioni di TE 2 e TEtimone 3 si evince che il ricorrente non delegava ogni incombenza relativa ai figli alla moglie, essendo invece un genitore presente e premuroso nei confronti dei ragazzi (si rinvia ai verbali del 18.01.2023 e del 21.03.2023).
Dall'altronde, se il sig. Pt 1 si fosse disinteressato completamente ai figli, probabilmente questi non avrebbero scelto,
al momento della separazione dei genitori, di vivere con il padre.
È verosimile, invece, che le incombenze relative alla famiglia fossero parimenti suddivise tra i coniugi, per una pluralità di ragioni: la tipologia di lavoro svolto dall'attore che gli permette di avere flessibilità oraria;
il fatto che la sig.ra CP 1 ha potuto coltivare i propri interessi;
la stessa responsabilità della
resistente nella fine dell'unione coniugale.
Infine, si sottolinea che eventuali aspetti di squilibrio nella gestione del menage familiare a carico della convenuta, sono stati
compensati dalla possibilità per la signora CP 1 di frequentare vari corsi che le hanno permesso di avere all'attualità
un'indipendenza economica. Mancano in definitiva i presupposti per il riconoscimento di un
assegno divorzile, sia in funzione compensativa sia in funzione assistenziale;
la domanda va pertanto respinta.
2. Spese di lite Le spese di lite- liquidate come in dispositivo- sono poste a carico della sig.ra CP_1 in ragione della sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile nr. 2271/2021 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così decide: 1. RIGETTA la domanda di assegno divorzile proposta dalla sig.ra
CP 1 ;
2. CONFERMA per il resto le condizioni già in essere tra le parti;
3. PONE a carico della resistente le spese di lite;
spese che si liquidano in € 10.860, nel loro complessivo ammontare per compenso professionale, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%,
Iva e Cpa di legge;
oltre ad euro 125 per spese.
Così deciso a Treviso nella camera di consiglio del 25/03/2025
Il presidente il giudice estensore dr Susanna Menegazzi dr Daniela Ronzani