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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/12/2025, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. NT IB OL Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. SE De GO Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1099/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PP AN appellante contro
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti BINI FEDERICA e
IG RG appellata
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 481/2020 del 20/7/2020, il Tribunale di Termini Imerese ha disatteso le pretese avanzate da nei confronti di relative al Parte_2 Controparte_1
contratto di finanziamento n. 20166103216111 dell'11.2.2013, accogliendo la domanda riconvenzionale della con condanna di al pagamento del saldo CP_1 Pt_2
finanziamento, oltre delle spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto gravame, con atto di citazione del 3.8.2020, Parte_2 , contestando la statuizione per diverse ragioni.
[...]
Costituendosi, la società appellata ha contestato il gravame, chiedendone il rigetto.
Accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza avanzata dall'appellante, senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter
c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno così concluso: appellante: “Si insiste in tutte le richieste formulate in atto di appello”; appellata: “affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo Voglia preliminarmente, dichiarare la carenza di interesse ad appellare in capo a;
Parte_2
preliminarmente, dichiarare inammissibile l'appello promosso da per le Parte_2
ragioni eccepite e dedotte in comparsa;
respingere l'appello proposto da Parte_2
per i motivi articolati nella narrativa del presente atto, e respingere in ogni caso tutte le domande avanzate dall'attrice nei riguardi della comparente, anche in via istruttoria, confermando la sentenza impugnata” .
Indi, con ordinanza del 27.6.2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini per lo scambio degli atti difensivi conclusionali ex art. 190 c.p.c.
***
Così riassunti i principali fatti di causa, il gravame risulta infondato, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Preliminarmente, con riguardo alla questione dell'inammissibilità del gravame ex art. 342
c.p.c., sollevata dalla la stessa non può accogliersi, giacché l'impugnazione CP_1
contiene (come richiesto dalla Cassazione nell'interpretazione dello stesso art. 342, sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012; si vedano le pronunce 8926/2004, 9244/2007, 1832/2016 e 27199/2017) tanto il profilo argomentativo
(e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il Tribunale avrebbe dovuto procedere ad una diversa valutazione delle sottoscrizioni del finanziamento e non pervenire a una pronuncia di condanna dell'attrice-oggi appellante) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 Nel merito, con il primo motivo di gravame (“Impugnazione del capo di sentenza che rigettato la domanda di inesistenza - nullità del contratto. Violazione art. 1418 - 1325 c.c.
- 117 - 124 TUB - art. 214 - 215 c.p.c. - 2697 - 115 c.p.c.”), l'appellante lamenta la “nullità
o inesistenza” del contratto di finanziamento prodotto in prime cure da controparte, disconoscendo la paternità delle firme ivi apposte, ed eccepisce l'illegittimità dell'accertamento condotto dal primo giudice sul punto.
In particolare, l'appellante sostiene che “la firma apposta sul contratto è frutto di una evidente falsificazione (l'autore ha dovuto scrivere lettera per lettera, come si vede dalle pause) e non appartiene alla ” (v. atto di appello, p. 18). Pt_2
La censura è infondata.
In primo luogo, vale evidenziare che ancorché non esplicitata con formula specifica, è evidente, diversamente da quanto eccepito dall'appellata, che col gravame ha Pt_2
inteso riproporre la questione del disconoscimento della propria firma, innestandola nel complessivo motivo di appello.
Ciò posto, innanzitutto l'asserita “inesistenza” del contratto, siccome non prodotto in originale, è smentita dalla documentazione versata in atti: in particolare, il testo negoziale del finanziamento di cui è causa risulta essere stato prodotto già nel corso del giudizio di primo grado dalla banca (cfr. all. 4, depositato il 27.11.2015 in primo grado), nelle forme del deposito telematico, con la copia digitale prescritta dalle regole del PCT che fa luogo dell'originale rispetto cui nessuna osservazione è stata mossa dall'appellante. Difatti, all'udienza di prima comparizione in prime cure il difensore di quest'ultima aveva preliminarmente disconosciuto le sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento prodotto da controparte, senza contestazione sulle modalità del deposito in copia digitale, di guisa che la censura-eccezione mossa in questa sede (sul mancato deposito del contratto in originale) si appalesa tardiva.
La Suprema Corte, pronunciandosi di recente sul tema del rapporto originale-copia, ha peraltro affermato che “L'identità del valore tra l'originale e la copia con cui questo è ricostruito si riferisce, invero, al contenuto del documento ed alla sua idoneità probatoria
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 o rappresentativa, ma non anche al suo supporto fisico ed alle caratteristiche strutturali di questo, quando l'uno e le altre siano oggetto diretto delle indagini da compiersi nel corso del giudizio…” e che “può anche essere disposta una eventuale consulenza tecnica sulla copia fotostatica del documento disponibile, purché il suo oggetto sia limitato alle sole indagini scientificamente compatibili con l'esame di siffatta copia fotostatica, e le relative risultanze, con riguardo a tale limitato oggetto, pur non potendo di per sé sole fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, potranno essere eventualmente oggetto di valutazione da parte del giudice, anche quali elementi indiziari, ma unitamente agli altri elementi istruttori disponibili” (Cassazione civile sez. III
4/0/2025 n. 2777).
Quanto al disconoscimento delle firme, sul punto il gravame di non offre spunti Pt_2
idonei a superare la statuizione di prime cure.
Il procedimento di disconoscimento ex art. 214 c.c. comporta un'inversione dell'onere della prova a carico di chi intende avvalersi dello scritto (la banca-finanziaria), che è onerato a chiederne la verificazione. Ora, la banca aveva prodotto il documento in sede di costituzione in giudizio e, a seguito del disconoscimento avanzato da controparte, aveva prontamente formulato istanza di verificazione all'udienza del 21.12.2015 (cfr. relativo verbale di udienza).
Deve considerarsi, poi, che per effettuare la verifica non obbligatoriamente deve farsi ricorso a perizia grafologica: “Allorché sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata il giudice non è tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per accertare l'autenticità della scrittura qualora possa desumere la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo…” (Cass. civ. n.
25508/2021). Peraltro, “la consulenza tecnica sull'autografia di una scrittura privata disconosciuta, da un lato, non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, come si desume dalla formulazione dell'art. 217 cod. proc. civ., mentre, dall'altro, non è suscettibile di conclusioni obiettivamente certe, tenuto
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 conto del carattere irripetibile della forma della scrittura umana” (Cass. Civ.
15686/2015).
Nel caso di specie, il Tribunale ha effettuato un raffronto tra le firme presenti nella documentazione prodotta dalle parti, e tenuto conto di tutti gli elementi emersi per disattendere il disconoscimento. Segnatamente, il primo giudice, a supporto della pretesa della banca, ha valorizzato la condotta assunta in sede extragiudiziale dalla appellante, coerente con la piena conoscenza quantomeno dell'esistenza del contratto di finanziamento, consegnando in sede di stipula del contratto di finanziamento il proprio documento di identità (su cui si dirà oltre) e la certificazione reddituale. D'altronde, anche in questa sede si limita a contestare la valenza probatoria della documentazione Pt_2
versata da ma solo genericamente contesta il rapporto negoziale collegato CP_1
(l'acquisto del mobilio, laddove sostiene che “il libro giornale è un atto di formazione unilaterale che nessun valore ha nei confronti della convenuta, da tale circostanza non può certo inferirsi la autenticità della sottoscrizione apposta sul contratto. Nè essa dimostra che effettivamente la US si sia recata presso la ad CP_2
acquisire alcunchè”).
Risulta quindi infondata la censura di aver ignorato, il Tribunale, le firme contrattuali nel corso della verifica: vero è che in motivazione il giudice afferma testualmente che
“confrontando ad occhio nudo la firma apposta sulla carta di identità e quella apposta sulla procura alle liti, risulta un'assoluta omogeneità del tratto grafico”, ma ciò non può che leggersi nel senso che non abbia confrontato queste firme con quelle apposte in contratto;
dal contenuto complessivo della motivazione è chiaro il riferimento al raffronto tra le due firme (su carta di identità e procura) con quelle apposte nel contratto di finanziamento.
Ed invero, è evidente l'omogeneità del tratto grafico tra la firma presente nella carta di identità in atti, quella in calce alla procura di primo grado e quelle apposte in contratto, che sono cinque e tutte tra loro praticamente identiche.
L'infondatezza delle censure sulle sottoscrizioni, poi, deriva anche dagli altri elementi
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 emersi in giudizio: non risulta aver sporto denuncia in merito all'asserito 'furto di CP_3
identità', limitandosi a disconoscere nel presente giudizio la propria sottoscrizione in contratto;
i dati identificativi contenuti nel contratto coincidono con quelli indicati nella carta di identità della n. effettivamente a lei intestata;
priva di pregio Pt_2 Numero_1
risulta la deduzione in ordine alla indicazione, nel testo negoziale, del comune emittente, risultando palese che l'indicazione Palermo è frutto di errore materiale (la carta risulta emessa dal comune di Misilmeri, come agevolmente evincibile dalla copia e dalla attestazione di rilascio dello stesso ente territoriale, che conferma che titolare era la
); e Misilmeri era il luogo di residenza di all'epoca, come risulta dalla già Pt_2 Pt_2
richiamata certificazione reddituale.
In definitiva, il percorso argomentativo che si rinviene nella sentenza appellata non risulta scalfito dalle censure mosse col primo motivo di gravame, risultando invece coerente con le emergenze processuali complessive.
Col secondo motivo (“riforma del capo di sentenza che ha accolto la domanda di condanna della a pagare le rate residue e gli altri emolumenti nullità del Pt_2
contratto violazione art. 2697 c.c. - 115 c.p.c”), l'appellante censura l'accoglimento della domanda riconvenzionale, evidenziando che dalla nullità del contratto – per come specificato nel primo motivo – deriva l'inesistenza del credito e, dunque, di un titolo valido in base al quale condannare al pagamento delle rate residue la . Aggiunge, poi, Pt_2
l'appellante di non aver mai ricevuto somme a titolo di finanziamento: sul punto precisa che dal libro giornale prodotto dalla Banca risulterebbe l'accredito di una somma finanziata in favore della e che tale documento contabile “non costituisce CP_2
prova alcuna, nei confronti della US, che è consumatrice e non imprenditrice, dell'avvenuto pagamento delle somme (…) nessuna prova è stata data dell'effettiva erogazione del finanziamento” (v. atto di appello, p. 21).
Anche tale censura non merita accoglimento.
La prova documentale del titolo e del credito è stata fornita dalla non solo tramite CP_1
estratto del libro giornale, da cui, peraltro risulta che la somma è stata accreditata a
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 “US R.” (cfr. all. 2 depositato dalla banca in data 30.11.2020), ma anche dal piano d'ammortamento (all. 5, deposito del 30.11.2020) e dall'estratto conto (all. 4, deposito del
30.11.2020), documenti questi ultimi due ben più dettagliati e puntuali del libro giornale.
Si osserva, inoltre, che l'odierna appellante ha ammesso di non aver pagato le rate del finanziamento e prima di rispondere ai solleciti di (la missiva del difensore è CP_1
del 26.5.2015), ha atteso oltre un anno dalla ricezione delle lettere della finanziaria (cfr. comunicazione di decadenza dal beneficio del termine 5/12/2013, e lettera di costituzione in mora dell'8.4.2014), la cui ricezione non è stata oggetto di contestazione. In ultimo, in merito ai documenti attestanti il credito (estratto conto, piano di ammortamento, lettera di messa in mora) si è limitata a contestare la validità dell'estratto del libro giornale. Pt_2
Risultando, in definitiva, infondato il gravame, la statuizione va conclusivamente confermata, anche nel capo sulle spese di lite del primo grado, essendo correttamente applicato il criterio della soccombenza dell'attrice.
Quanto alle spese processuali del presente giudizio, pure qui l'esito della lite - che vede la banca appellata vittoriosa – impone di porle a carico dell'appellante soccombente;
la liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da , con atto di citazione del 3.8.2020, avverso Parte_2
la sentenza n. 481/2020 resa dal Tribunale di Termini Imerese il 20/7/2020.
Condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da Parte_2
liquidate in complessivi € 1.200,00, per compensi, oltre esborsi Controparte_1
anticipati, rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 27 novembre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
SE De GO NT IB OL
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. NT IB OL Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. SE De GO Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1099/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PP AN appellante contro
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti BINI FEDERICA e
IG RG appellata
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 481/2020 del 20/7/2020, il Tribunale di Termini Imerese ha disatteso le pretese avanzate da nei confronti di relative al Parte_2 Controparte_1
contratto di finanziamento n. 20166103216111 dell'11.2.2013, accogliendo la domanda riconvenzionale della con condanna di al pagamento del saldo CP_1 Pt_2
finanziamento, oltre delle spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto gravame, con atto di citazione del 3.8.2020, Parte_2 , contestando la statuizione per diverse ragioni.
[...]
Costituendosi, la società appellata ha contestato il gravame, chiedendone il rigetto.
Accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza avanzata dall'appellante, senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter
c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno così concluso: appellante: “Si insiste in tutte le richieste formulate in atto di appello”; appellata: “affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo Voglia preliminarmente, dichiarare la carenza di interesse ad appellare in capo a;
Parte_2
preliminarmente, dichiarare inammissibile l'appello promosso da per le Parte_2
ragioni eccepite e dedotte in comparsa;
respingere l'appello proposto da Parte_2
per i motivi articolati nella narrativa del presente atto, e respingere in ogni caso tutte le domande avanzate dall'attrice nei riguardi della comparente, anche in via istruttoria, confermando la sentenza impugnata” .
Indi, con ordinanza del 27.6.2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini per lo scambio degli atti difensivi conclusionali ex art. 190 c.p.c.
***
Così riassunti i principali fatti di causa, il gravame risulta infondato, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Preliminarmente, con riguardo alla questione dell'inammissibilità del gravame ex art. 342
c.p.c., sollevata dalla la stessa non può accogliersi, giacché l'impugnazione CP_1
contiene (come richiesto dalla Cassazione nell'interpretazione dello stesso art. 342, sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012; si vedano le pronunce 8926/2004, 9244/2007, 1832/2016 e 27199/2017) tanto il profilo argomentativo
(e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il Tribunale avrebbe dovuto procedere ad una diversa valutazione delle sottoscrizioni del finanziamento e non pervenire a una pronuncia di condanna dell'attrice-oggi appellante) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 Nel merito, con il primo motivo di gravame (“Impugnazione del capo di sentenza che rigettato la domanda di inesistenza - nullità del contratto. Violazione art. 1418 - 1325 c.c.
- 117 - 124 TUB - art. 214 - 215 c.p.c. - 2697 - 115 c.p.c.”), l'appellante lamenta la “nullità
o inesistenza” del contratto di finanziamento prodotto in prime cure da controparte, disconoscendo la paternità delle firme ivi apposte, ed eccepisce l'illegittimità dell'accertamento condotto dal primo giudice sul punto.
In particolare, l'appellante sostiene che “la firma apposta sul contratto è frutto di una evidente falsificazione (l'autore ha dovuto scrivere lettera per lettera, come si vede dalle pause) e non appartiene alla ” (v. atto di appello, p. 18). Pt_2
La censura è infondata.
In primo luogo, vale evidenziare che ancorché non esplicitata con formula specifica, è evidente, diversamente da quanto eccepito dall'appellata, che col gravame ha Pt_2
inteso riproporre la questione del disconoscimento della propria firma, innestandola nel complessivo motivo di appello.
Ciò posto, innanzitutto l'asserita “inesistenza” del contratto, siccome non prodotto in originale, è smentita dalla documentazione versata in atti: in particolare, il testo negoziale del finanziamento di cui è causa risulta essere stato prodotto già nel corso del giudizio di primo grado dalla banca (cfr. all. 4, depositato il 27.11.2015 in primo grado), nelle forme del deposito telematico, con la copia digitale prescritta dalle regole del PCT che fa luogo dell'originale rispetto cui nessuna osservazione è stata mossa dall'appellante. Difatti, all'udienza di prima comparizione in prime cure il difensore di quest'ultima aveva preliminarmente disconosciuto le sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento prodotto da controparte, senza contestazione sulle modalità del deposito in copia digitale, di guisa che la censura-eccezione mossa in questa sede (sul mancato deposito del contratto in originale) si appalesa tardiva.
La Suprema Corte, pronunciandosi di recente sul tema del rapporto originale-copia, ha peraltro affermato che “L'identità del valore tra l'originale e la copia con cui questo è ricostruito si riferisce, invero, al contenuto del documento ed alla sua idoneità probatoria
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 o rappresentativa, ma non anche al suo supporto fisico ed alle caratteristiche strutturali di questo, quando l'uno e le altre siano oggetto diretto delle indagini da compiersi nel corso del giudizio…” e che “può anche essere disposta una eventuale consulenza tecnica sulla copia fotostatica del documento disponibile, purché il suo oggetto sia limitato alle sole indagini scientificamente compatibili con l'esame di siffatta copia fotostatica, e le relative risultanze, con riguardo a tale limitato oggetto, pur non potendo di per sé sole fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, potranno essere eventualmente oggetto di valutazione da parte del giudice, anche quali elementi indiziari, ma unitamente agli altri elementi istruttori disponibili” (Cassazione civile sez. III
4/0/2025 n. 2777).
Quanto al disconoscimento delle firme, sul punto il gravame di non offre spunti Pt_2
idonei a superare la statuizione di prime cure.
Il procedimento di disconoscimento ex art. 214 c.c. comporta un'inversione dell'onere della prova a carico di chi intende avvalersi dello scritto (la banca-finanziaria), che è onerato a chiederne la verificazione. Ora, la banca aveva prodotto il documento in sede di costituzione in giudizio e, a seguito del disconoscimento avanzato da controparte, aveva prontamente formulato istanza di verificazione all'udienza del 21.12.2015 (cfr. relativo verbale di udienza).
Deve considerarsi, poi, che per effettuare la verifica non obbligatoriamente deve farsi ricorso a perizia grafologica: “Allorché sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata il giudice non è tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per accertare l'autenticità della scrittura qualora possa desumere la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo…” (Cass. civ. n.
25508/2021). Peraltro, “la consulenza tecnica sull'autografia di una scrittura privata disconosciuta, da un lato, non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, come si desume dalla formulazione dell'art. 217 cod. proc. civ., mentre, dall'altro, non è suscettibile di conclusioni obiettivamente certe, tenuto
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 conto del carattere irripetibile della forma della scrittura umana” (Cass. Civ.
15686/2015).
Nel caso di specie, il Tribunale ha effettuato un raffronto tra le firme presenti nella documentazione prodotta dalle parti, e tenuto conto di tutti gli elementi emersi per disattendere il disconoscimento. Segnatamente, il primo giudice, a supporto della pretesa della banca, ha valorizzato la condotta assunta in sede extragiudiziale dalla appellante, coerente con la piena conoscenza quantomeno dell'esistenza del contratto di finanziamento, consegnando in sede di stipula del contratto di finanziamento il proprio documento di identità (su cui si dirà oltre) e la certificazione reddituale. D'altronde, anche in questa sede si limita a contestare la valenza probatoria della documentazione Pt_2
versata da ma solo genericamente contesta il rapporto negoziale collegato CP_1
(l'acquisto del mobilio, laddove sostiene che “il libro giornale è un atto di formazione unilaterale che nessun valore ha nei confronti della convenuta, da tale circostanza non può certo inferirsi la autenticità della sottoscrizione apposta sul contratto. Nè essa dimostra che effettivamente la US si sia recata presso la ad CP_2
acquisire alcunchè”).
Risulta quindi infondata la censura di aver ignorato, il Tribunale, le firme contrattuali nel corso della verifica: vero è che in motivazione il giudice afferma testualmente che
“confrontando ad occhio nudo la firma apposta sulla carta di identità e quella apposta sulla procura alle liti, risulta un'assoluta omogeneità del tratto grafico”, ma ciò non può che leggersi nel senso che non abbia confrontato queste firme con quelle apposte in contratto;
dal contenuto complessivo della motivazione è chiaro il riferimento al raffronto tra le due firme (su carta di identità e procura) con quelle apposte nel contratto di finanziamento.
Ed invero, è evidente l'omogeneità del tratto grafico tra la firma presente nella carta di identità in atti, quella in calce alla procura di primo grado e quelle apposte in contratto, che sono cinque e tutte tra loro praticamente identiche.
L'infondatezza delle censure sulle sottoscrizioni, poi, deriva anche dagli altri elementi
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 emersi in giudizio: non risulta aver sporto denuncia in merito all'asserito 'furto di CP_3
identità', limitandosi a disconoscere nel presente giudizio la propria sottoscrizione in contratto;
i dati identificativi contenuti nel contratto coincidono con quelli indicati nella carta di identità della n. effettivamente a lei intestata;
priva di pregio Pt_2 Numero_1
risulta la deduzione in ordine alla indicazione, nel testo negoziale, del comune emittente, risultando palese che l'indicazione Palermo è frutto di errore materiale (la carta risulta emessa dal comune di Misilmeri, come agevolmente evincibile dalla copia e dalla attestazione di rilascio dello stesso ente territoriale, che conferma che titolare era la
); e Misilmeri era il luogo di residenza di all'epoca, come risulta dalla già Pt_2 Pt_2
richiamata certificazione reddituale.
In definitiva, il percorso argomentativo che si rinviene nella sentenza appellata non risulta scalfito dalle censure mosse col primo motivo di gravame, risultando invece coerente con le emergenze processuali complessive.
Col secondo motivo (“riforma del capo di sentenza che ha accolto la domanda di condanna della a pagare le rate residue e gli altri emolumenti nullità del Pt_2
contratto violazione art. 2697 c.c. - 115 c.p.c”), l'appellante censura l'accoglimento della domanda riconvenzionale, evidenziando che dalla nullità del contratto – per come specificato nel primo motivo – deriva l'inesistenza del credito e, dunque, di un titolo valido in base al quale condannare al pagamento delle rate residue la . Aggiunge, poi, Pt_2
l'appellante di non aver mai ricevuto somme a titolo di finanziamento: sul punto precisa che dal libro giornale prodotto dalla Banca risulterebbe l'accredito di una somma finanziata in favore della e che tale documento contabile “non costituisce CP_2
prova alcuna, nei confronti della US, che è consumatrice e non imprenditrice, dell'avvenuto pagamento delle somme (…) nessuna prova è stata data dell'effettiva erogazione del finanziamento” (v. atto di appello, p. 21).
Anche tale censura non merita accoglimento.
La prova documentale del titolo e del credito è stata fornita dalla non solo tramite CP_1
estratto del libro giornale, da cui, peraltro risulta che la somma è stata accreditata a
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 “US R.” (cfr. all. 2 depositato dalla banca in data 30.11.2020), ma anche dal piano d'ammortamento (all. 5, deposito del 30.11.2020) e dall'estratto conto (all. 4, deposito del
30.11.2020), documenti questi ultimi due ben più dettagliati e puntuali del libro giornale.
Si osserva, inoltre, che l'odierna appellante ha ammesso di non aver pagato le rate del finanziamento e prima di rispondere ai solleciti di (la missiva del difensore è CP_1
del 26.5.2015), ha atteso oltre un anno dalla ricezione delle lettere della finanziaria (cfr. comunicazione di decadenza dal beneficio del termine 5/12/2013, e lettera di costituzione in mora dell'8.4.2014), la cui ricezione non è stata oggetto di contestazione. In ultimo, in merito ai documenti attestanti il credito (estratto conto, piano di ammortamento, lettera di messa in mora) si è limitata a contestare la validità dell'estratto del libro giornale. Pt_2
Risultando, in definitiva, infondato il gravame, la statuizione va conclusivamente confermata, anche nel capo sulle spese di lite del primo grado, essendo correttamente applicato il criterio della soccombenza dell'attrice.
Quanto alle spese processuali del presente giudizio, pure qui l'esito della lite - che vede la banca appellata vittoriosa – impone di porle a carico dell'appellante soccombente;
la liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da , con atto di citazione del 3.8.2020, avverso Parte_2
la sentenza n. 481/2020 resa dal Tribunale di Termini Imerese il 20/7/2020.
Condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da Parte_2
liquidate in complessivi € 1.200,00, per compensi, oltre esborsi Controparte_1
anticipati, rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 27 novembre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
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Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8