Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 17964/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17964/2021 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Ramondini (C.F. ); C.F._2
- OPPONENTE
E
Controparte_1
(P.Iva ), in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Fabrizio P.IVA_1
Florio (C.F. ); C.F._3
- OPPOSTA
Oggetto: rapporti bancari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha spiegato tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
4266/21, con il quale gli veniva ordinato di pagare, in favore della Controparte_1
l'importo di euro 7.167,61, a titolo di saldo debitore del contratto di finanziamento
[...] finalizzato all'acquisto di prodotti informatici stipulato con la cedente Banca 24/7 S.p.A.
Ha resistito all'opposizione la CP_2
L'opposizione è fondata.
L'opposizione spiegata dal si fonda, in primo luogo, sul disconoscimento Parte_1 dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento stipulato in data
Golden PC depositato in sede monitoria. Parte_2
Ebbene, com'è noto, se la persona contro cui è prodotto il documento è una persona giuridica, il disconoscimento va effettuato dal legale rappresentante.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “per essere valido, il disconoscimento di scrittura privata da parte di una persona giuridica necessita di un'articolata dichiarazione di difformità della firma risultante sul documento rispetto alle firme di tutti gli organi rappresentativi dell'ente giuridico, identificati od identificabili, posto che nel caso di persona giuridica la rappresentanza è attribuita a più organi con potere di firma e dunque sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie” dell'ente (Tribunale di Sciacca, sez. I, 04/09/2024, n. 431).
Se è vero che, in via generale, qualora il contratto sia imputato ad una società l'onere di disconoscimento della firma deve necessariamente comprendere anche l'indicazione di tutte le persone aventi il potere di firma per l'ente collettivo, consentendo così alla controparte di avanzare una idonea istanza di verificazione, è anche vero che, nel caso in esame, sin dalla comparsa di costituzione, la società opposta confermava che, all'epoca della stipula del contratto di finanziamento oggetto di causa, il fosse legale rappresentante della società in Parte_1
accomandita semplice Golden PC.
In particolare, parte opposta affermava che “In data 10/12/08 il sig. (cod. Parte_1 fisc. ), all'epoca socio accomandatario e legale rappresentante della C.F._1
GOLDEN PC (cod. fisc. (doc. n. 1), per conto Controparte_3 P.IVA_2
della società rappresentata stipulò un contratto di finanziamento con la Banca 24- 7 S.p.A. per un prestito finalizzato all'acquisto di prodotti informatici” (cfr. pag. 1 comparsa di costituzione e risposta).
Deve, pertanto, ritenersi sufficiente il disconoscimento operato dal legale rappresentante della società opponente.
Il procedimento incidentale di verificazione, istruito in ragione dell'istanza in tal senso tempestivamente formulata dall'opposta, ha condotto ad accertare la fondatezza dell'eccezione di parte opponente.
Per dare conto dell'affermazione premessa occorre passare in rassegna, sia pure brevemente, il contenuto della perizia espletata dal CTU nominato cui è stato demandato il compito di verificare la dedotta autenticità delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento in questione.
L'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio è stato necessario al fine di effettuare un'analisi comparativa con l'ausilio di un esperto e di raggiungere un elevato grado di certezza sulla riconducibilità o meno della sottoscrizione al che solo mediante lo strumento dell'analisi Pt_1
tecnica e comparativa delle scritture è possibile raggiungere.
Il CTU grafologo, dott. , nell'elaborato peritale in atti, alle cui Persona_1
conclusioni il Tribunale intende prestare adesione siccome immuni da vizi e congruamente motivate, concludeva affermando che “Le firme a nome apparente di apposte Parte_1
in calce alla seguente documentazione - richiesta di finanziamento n. 1346178 del 10.12.2008
(num. 1 firma); - prestampato Silfimpresa, modalità e condizioni del finanziamento, del 10.12.2008
(num. 7 firme); sono apocrife, in quanto non sono attribuibili al medesimo ”. Parte_1
La conclusione peritale appare correttamente tratta e logicamente motivata;
non sussistono quindi ragioni valide che possano indurre il Tribunale a discostarsene.
Ciò posto deve ritenersi, in base alla valutazione complessiva delle risultanze probatorie, che l'assunto attoreo in base al quale la sottoscrizione apparentemente riconducibile al Parte_1
in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della Golden PC di RA IO
IO & Co. s.a.s. di finanziamento per l'acquisto di prodotti informatici per Parte_3
cui è causa sia stato effettuato da diversa persona, ma non dalla parte opponente, debba trovare accoglimento.
Pertanto, ulteriori istanze istruttorie formulate dall'opposta, ed in particolare l'articolata prova per testimoni, non sono state ammesse perché superate dalle risultanze della CTU.
Deve, quindi, accogliersi l'opposizione proposta e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 4226/2021.
Alla soccombenza segue la condanna della parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opponente.
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del DM 147/22, avuto riguardo al valore della causa, alle questioni di fatto e di diritto trattate ed all'attività processuale svolta.
Le spese di CTU, liquidate con decreto dell'01/07/2024, sono poste definitivamente a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, SECONDA SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
4266/2021 di questo Tribunale e, per l'effetto, revoca il decreto stesso;
2) condanna parte opposta alla rifusione, in favore di , delle spese Parte_1
processuali del presente giudizio di opposizione, che liquida in euro 118,50 per spese ed euro
3.376,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato Francesco Ramondini dichiaratosi antistatario, oltre le spese di CTU come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Napoli, il 30/1/2025
Il giudice dott. Fabiana Ucchiello