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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/09/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto in data 27.06.2025 al n. 3206 dell'anno 2025 del Ruolo Genera- le degli Affari di Volontaria Giurisdizione congiuntamente promossa da Pt_1
(C.F. ) con l'avv. MARINA LANDONI e da
[...] C.F._1
(C.F. ) con l'avv. LUCA MAZZO- Parte_2 C.F._2
LA, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO SEDE.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate nel ricorso congiuntamente depo- sitato in data 27.06.2025, da ultimo, integrato in data 06.08/01.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I ricorrenti hanno allegato di avere intrattenuto una convivenza more uxorio dalla quale è nato il figlio minorenne (il 26.08.2015), che a seguito della cessazione della Per_1
convivenza il ha continuato ad abitare presso la casa familiare, sita in Lonate Pt_2
Pozzolo (VA), Via Monsignor Oscar Romero n. 6, scala A, int. 1, di sua esclusiva pro-
1 prietà1, mentre la madre si è trasferita con nell'immobile che conduce in lo- Per_1
cazione sito in Gallarate (VA), Via Palestro n. 162, che la è assunta con contrat- Pt_1
to a tempo determinato in forza del quale percepisce redditi mensili netti di circa €
1.373,00 (ricalcolati su 12 mensilità)3, oltre all'importo mensile di circa € 277,00 percepi- to a titolo di Assegno Unico per i figli4 e che il ricorrente percepisce redditi da lavoro au- tonomo e hanno congiuntamente chiesto disciplinare i loro rapporti rispetto alla prole come segue:
“1) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e manterrà la sua resi- Per_1
denza presso l'abitazione della madre.
2) Il sig. verserà alla Sig. a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma Pt_2 Pt_1
di €. 250,00, comprensiva della spesa buoni pasto, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
3) Per quanto riguarda le spese straordinarie del figlio verranno sostenute al 60% dal sig. Per_1
e il rimanente 40% dalla Sig.ra seguendo l'applicazione delle linee guida del Tribuna- Pt_2 Pt_1
le di Milano, naturalmente ogni voce di spesa dovrà essere previamente concordata, salvo l'urgenza, ed in ogni caso documentata ai fini del rimborso da parte dell'altro genitore, che dovrà corrispondere la propria quota entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo all'esborso.
4) Ciascun genitore provvederà in autonomia all'approvvigionamento del vestiario, ad eccezione di quello sportivo da considerarsi spesa straordinaria.
5) L'assegno unico universale verrà interamente percepito dalla sig. Le detrazioni fiscali ine- Pt_1
renti il figlio saranno invece per il 50% in capo a ciascun genitore.
6) Le decisioni di maggior interesse per (attinenti alla crescita, alla scuola, all'educazione, Per_1
alla salute e al tempo libero) saranno concordate dai genitori i quali si impegnano a condividere qualsiasi informazione relativa al minore.
7) Per quanto riguarda i tempi di frequentazione del minore da parte di ciascun genitore, salvo diverso accordo tra i genitori anche per le situazioni urgenti ed impreviste (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo i periodi di malattia):
a) nel fine settimana: rimarrà con ciascun genitore, a week end alternati, dal pomeriggio del Per_1
venerdì (oppure salvo accordo differente fra i genitori) sino al lunedì quando il genitore lo accompagnerà a scuola;
b) infrasettimanalmente: durante il fine settimana in cui rimarrà con il padre, il figlio starà Per_1
con il padre il mercoledì, dall'uscita da scuola (oppure salvo accordo differente fra i genitori), sino alla mattina del venerdì allorquando lo accompagnerà a scuola. Quindi starà con la mamma dal Per_1
lunedì pomeriggio, quando esce da scuola, fino al mercoledì mattina, che lo accompagnerà a scuola. Du- rante il fine settimana in cui rimarrà con la madre, vale lo stesso discorso sopra indicato (lu- Per_1
nedì e martedì con il papà, mercoledì e giovedì con la mamma). Le attività in corso, quali atletica (lunedì
– sabato) e catechismo (mercoledì) dovranno continuare ad essere attuate ed il genitore che avrà il figlio in quei giorni avrà l'impegno di rispettare le menzionate attività.
c) vacanze estive: ciascun genitore potrà stare con il figlio almeno due settimane anche non consecutive concordate entro il 30.04, impegnandosi entrambe i genitori a comunicare il luogo di vacanza, precisando però che durante le altre settimane del periodo estivo, allorquando non frequenterà la scuola Per_1
e/o il centro estivo, ciascun genitore si occuperà del figlio per l'intera giornata, sin dalla mattina, rispet- tando quanto stabilito negli accordi sul diritto di visita.
d) vacanze natalizie: dalla sera (ore 19.00) del 24 dicembre (vigilia) alla mattina del 26 dicembre con un genitore, invece s. con l'altro genitore;
dalla sera (ore 18.00) del 31 dicembre alla sera (ore Per_2
19.00) del 1 gennaio con un genitore e l'Epifania con l'altro;
e) vacanze pasquali: ciascun genitore terrà con sé alternativamente e ad anni alterni nei gior- Per_1
ni di Pasqua e Pasquetta;
f) compleanni e feste: resterà con la madre e con il padre nel giorno del rispettivo compleanno, Per_1
a prescindere dal calendario di visita. Allo stesso modo, resterà con il padre nel giorno della Per_1
"festa del papà" e con la madre nel giorno della "festa della mamma".
Per il compleanno di i genitori condivideranno le modalità di festeggiamento e di organizza- Per_1
3 zione della festa con gli amici di a cui potranno partecipare entrambe. In ogni caso il giorno Per_1
del compleanno di a prescindere dal calendario di visita, ciascun genitore avrà il diritto di Per_1
poter vedere il figlio, con modalità ed orari da concordarsi. Al fine di consentire ad di festeg- Per_1
giare il compleanno con i parenti dei rispettivi genitori, a parziale modifica di quanto previsto per i tempi di frequentazione, nel fine settimana immediatamente successivo alla data del compleanno, ciascun geni- tore potrà tenere con sé il figlio rispettivamente il sabato o la domenica, con modalità da concordarsi.
8) i genitori si danno assenso al rilascio dei passaporti anche con riferimento al minore;
9) chiedono l'omologa della sentenza;
10) compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
Il giudice relatore ha rimesso la causa in decisione dopo avere sollecitato la sanatoria di alcuni vizi formali rilevati e il deposito della documentazione reddituale/patrimoniale mancante.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni concordate dai ricorrenti non sono contrarie né al buon costume, né all'ordine pubblico e (ove rispettate) appaiono idonee a contenere i pregiudizi derivati ad dalla disgregazione del nucleo familiare. Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO delle condizioni concordate dai ricorrenti (innanzi integralmente ri- chiamate) e DISPONE in conformità.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 18.09.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Verosimilmente gravata da mutuo, con rate mensili di circa € 360,00, come si evince dall'esame degli estratti conto depositati in formato leggibile in data 06.08.2025. 2 Per il quale corrisponde un canone annuale di € 4.500,00 (v. contratto di locazione al doc. 10 di parte ricorrente allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 24.07.2025). 3 V. doc. 12 allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 24.07.2025. 4 Inoltre, dal doc. 8 allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 24.07.2025 si evince altresì che il figlio percepisce a titolo di pensione di invalidità l'importo mensile di circa € 344,00. Per_1
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