TRIB
Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 29/11/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA TALINA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dott.ssa Alberta Balloni ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4844 del Ruolo Generale degli affari civili dell' anno 2023 promossa da:
Parte 1 (C.F./P.I. P.IVA 1 in persona dell'Amministratore p.t., sig. Controparte_1
), nato a [...] il [...], sede legale alla via Toledo 265, 80134- (C.F. C.F. 1
PO (NA), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all' dall'avv. Carla Maruzzelli (C.F. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
C.F. 2 1) e dall'avv. EL EO (C.F. C.F. 3
) e presso il loro studio domiciliata in PO, alla Galleria Umberto I n. 83.che dichiaravano di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni relative alla presente procedura al numero di fax 0810097999 ovvero ai seguenti indirizzi PEC: Email_2 Email_1
rinuncianti al mandato difensivo con dichiarazione depositata in data
[...]
30.1.2025,parte non costituita con altro difensore da tale data
ATTRICE - OPPONENTE
CONTRO
Controparte_2 In persona del legale rappresentante pro-tempore Dott. Controparte_3 con sede legale in Perugia alla Via A. Volta 88, P. Iva P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso
,
e nello studio dell'Avv. Vincenzo Longo, in Perugia alla Via Campo di Marte n° 10 (C.F.
[...]
C.F._4 fax: 0755004198, e-mail: Email_3 _; pec: Email_4
), che la rappresenta e difende, in virtù di delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
CONVENUTA-OPPOSTA OGGETTO: Opposizione avverso D.I. n. n. 1413/2023
esecutivo ex art.648 c.p.c.
CONCLUSIONI: Come all'udienza del 26.11.2025
denti detta udienza ex art. 189 c.p.c.
del 20.10.2023 dichiarato provvisoriamente con termini per memorie e repliche antece- FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 29.11.2023 la Parte 1 (C.F./P.I. P.IVA 1 ), in persona dell'Amministratore
p.t., sig. (), nato a [...] il [...], sede legale alla via Controparte_1 (C.F. C.F. 1
Toledo 265, 80134-PO (NA), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in
C.F. 2 ) e dall'avv. EL EO calce al detto atto dall'avv. Carla Maruzzelli (C.F.
) e presso il loro studio domiciliata in PO, alla Galleria Umberto I n. 83.che (C.F. C.F. 3
dichiaravano di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni relative alla presente procedura al numero di fax 0810097999 ovvero ai seguenti indirizzi PEC: Email_1 e
Email_5 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1413/2023 del 20.10.2023, emesso nei suoi confronti dal Giudice Unico di questo Tribunale ed in favore di
Controparte_2 er il pagamento della somma di Euro 13255,30 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi al tasso come da domanda, nonché le spese della procedura che si liquidavano in euro 145,50 per spese ed euro 567,00 per compenso, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge, chiedendo la revoca del detto decreto ingiuntivo per essere stato lo stesso richiesto in assenza di idonea prova scritta ex art. 634 c.p.c. e il rigetto della domanda di pagamento di controparte per la mancata esecuzione delle prestazioni fatte oggetto delle fatture nn. 7/2022, 940/2022,1165/2023, 1211/2022, 1241/2022,il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione alle procuratrici che se ne dichiaravano antistatarie.
A motivo dell'opposizione l'esponente asseriva che l'ingiungente, con il ricorso monitorio, si era si era limitata a depositare delle fatture in pdf senza allegare le scritture contabili ove le stesse avrebbero dovuto essere annotate né tanto meno l'autentica notarile che attestava l'iscrizione del documento e la regolare e che la suddetta non aveva adempiuto all'obbligazione posta a suo cario in quanto le prestazioni per le quali la società opposta chiedeva il pagamento non erano mai state dalla stessa eseguite. Infine l'opponente asseriva di disconoscere, ai sensi dell'art. 2719 c.c., espressamente e formalmente tutta la documentazione ex adverso depositata, sostenendo che le fatture allegate da controparte si riferivano a prestazioni mai eseguite dalla so- cietà opposta né tanto meno richieste dall'odierna opponente.
Con ordinanza del 28.11.2024 il Giudice, accertata la regolare evocazione in giudizio della parte opposta da parte opponente e la mancata costituzione della prima nei termini di legge, ne dichiarava la contumacia e fissava l'udienza di prima comparizione per il giorno 26.3.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.per il deposito di memorie integrative.
Con comparsa del 27.11.2024 si costituiva in giudizio la Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore Dott. Controparte_3 con sede legale in Perugia alla Via A. Volta 88, P. Iva P.IVA_2 و
elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Vincenzo Longo, in Perugia alla Via Campo di Marte
n° 10 (C.F. Codice Fiscale_4 fax: 0755004198, e-mail: Email_3 _; pec: avv. [...]
), che la rappresenta e difende, in virtù di delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, Email_6
asserendo di aver depositato, unitamente al ricorso monitorio, oltre alle fatture contabili emesse e l'estratto contabile in formato PDF, i duplicati delle fatture elettroniche emesse ed estratte dallo SDI nonché tutte le ricevute di consegna della fatture elettroniche emesse all'opponente all'esito dell'invio al sistema di interscam- bio recanti il "numero di notifica" e l' "identificativo SDI". In considerazione delle caratteristiche della fattura elettronica, asseriva parte opposta, l'art. 1, comma 3 ter del D.Lgs. n. 127/2015 prevedeva che i soggetti ob- bligati ad emettere in via esclusiva fatture elettroniche trasmesse mediante lo SdI “sono esonerati dall'obbligo di annotazione nei registri contabili di cui agli art. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972.". Ed infatti, come confer- mato dalla circolare n. 89757/2018 dell'Agenzia delle Entrate, le caratteristiche della fattura elettronica erano le seguenti: era un documento fiscale elettronico munito di firma digitale, come tale immodificabile;
compro- vava con certezza la sua avvenuta emissione;
era nota all'autorità fiscale dato che transita attraverso il Sistema di Interscambio (SDI); si poteva dimostrare con certezza la sua emissione e la sua avvenuta ricezione attraverso il deposito dei duplicati informatici della fattura e di tutte le ricevute di posta elettronica certificata di consegna.
Nel merito, l'opposta asseriva che la società opponente aveva esercitato l'attività di ristorante/bar presso l'e- sercizio commerciale sito in Perugia alla via G. Mazzini n° 10/14 sin dall'anno 2020, dapprima condotto sotto l'insegna ed il nome “Shinto" per poi, successivamente, essere modificato il nome in “Mutà" a decorrere da maggio 2022.; che i rapporti commerciali con la società opposta erano sorti sin dall'apertura iniziale con il nome "Shinto" e proseguiti successivamente a seguito del mutamento del nome in "Mutà"; che il giro d'affari tra le odierne parti in causa ammontava ad € 124.336,46 corrispondenti ad una vasta serie di servizi pubblicitari offerti alla opponente e mai contestati,; che diversamente, le ultime fatture emesse dalla CP 2 n. 7 del
5/1/2022, n. 940, del 30/4/2022, n. 1211, del 7/6/2022, n. 1241 del 29/6/2022, n. 1165 del 15/5/2023, oggetto del monitorio, non erano state saldate probabilmente perché il ristorante avrebbe chiuso l'attività dal mese di settembre 2023. Continuava l'opposta asserendo che, ad occuparsi della gestione delle campagne promozionali era stata, sin dall'inizio, la Dr. Persona_1 , dipendente della CP_2 nonché, direttamente, dall'am-
ministratore della società opposta Dr. Controparte_3 che i rapporti commerciali tra le due società erano sempre intercorsi tra i predetti dipendenti dell'opposta ed i signori Persona_2 e que- Persona_3 "
st'ultimo sempre presentatosi quale il reale amministratore della società o almeno del ristorante di Perugia, che i documenti che controparte vorrebbe disconoscere erano stati prodotti dall'opposta al fine di dimostrare l'esatta esecuzione delle obbligazioni dedotte nelle fatture contestate e nessuna eccezione di inadempimento era stata formulata dalla opponente all'esito delle prestazioni eseguite dalla CP_2 così che, quando la ricorrente pretendeva il pagamento delle proprie spettanze a mezzo del proprio procuratore, era stata formulata contesta- zione ex art 1460 c.c. da parte del procuratore dell'opponente con p.e.c del 1/8/2023, ma le obbligazioni erano già state tutte correttamente eseguite e il ristorante aveva cessato la propria attività a Perugia a settembre 2023.
Quindi l'opposta chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione, la conferma dello stesso e la condanna dell'op- ponente al pagamento della somma oggetto di ingiunzione, oltre interessi legali fino all'effettivo saldo, ovvero della maggiore e/o minore somma che fosse stata determinata in corso di causa. Con vittoria di spese e com- pensi professionali, ex D.M. n. 55/2014, oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e successive occorrende, come per legge. Con nota depositata in data 31.1.2025 i procuratori di parte opponente dichiaravano di aver rinunciato al man- dato difensivo tempestivamente trasmessa al difensore di parte opposta con pec del 19.11.2024 così che, all'udienza del 26.3.2025 il Giudice, rilevato che nessuno era presente né si era costituito in prosecuzione per parte opponente, che "....l'Avv. Vincenzo Longo per l'opposta .....chiede che il Giudice, inaudita altera parte, conceda la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e rinvii ad altra udienza per l'eventuale prosecuzione o estinzione del giudizio ex art.309 c.p.c." decideva come segue: "Rilevato che l'opposizione non risulta fondata su priva scritta né è di pronta soluzione attesa anche la mancata prosecuzione della domanda da parte dell'opponente il cui difensore ha rinunciato al mandato e che non si è costituita con altro patrocina- tore, Visto l'art.648 c.p.c. CONCEDE la provvisoria esecutività del D.I.n.1413/2023 del 20.10.2023 emesso in favore di parte opposta e nei confronti di parte opponente e rinvia per l'ulteriore corso del processo all'udienza del 21.5.2025 alle ore 10,15".udienza che veniva differita alla successiva del 17.9.2025, alla quale presenziava il solo procuratore di parte opposta che chiedeva fissarsi udienza di discussione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. da svolgersi in trattazione scritta.
All'udienza del 26.11.2025 cui il giudizio veniva rinviato per l'incombente richiesto, avendo depositato me- morie in sostituzione dell'udienza unicamente parte opposta mentre nessuno aveva ottemperato né si era co- stituito per l'opponente, il Giudice riservava la decisione.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato munito di provvisoria esecutività, ai sensi dell'art.648 c.p.c.,all'udienza del 26.3.2025, dopo che procuratori dell'opponente formalizzavano la rinuncia al mandato difensivo con dichiarazione depositata in data 30.1.2025, omettevano qualsiasi altra attività difensiva in nome e per conto della propria patrocinata la quale, dal canto suo, ometteva di costituirsi in giudizio e di proseguire e sostenere le proprie istanze, di fatto e processuali.
Nel ricordare a noi stessi che l'opponente a decreto ingiuntivo è colui che promuove l'azione, pur avendo veste di convenuto in senso sostanziale, che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la no- tifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova, essendo oggetto dell'accertamento giudiziale la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso,cos' che il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore in- giunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore. (Tribunale - Vicenza, 28/02/2025, n. 343), che in caso di mancata opposizione o di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, così come nei casi di mancata costituzione o di tardiva costituzione del debitore opponente, il decreto ingiuntivo diventa esecutivo, ove non sia stata già con- cessa la provvisoria esecuzione ed acquista autorità di cosa giudicata. (Tribunale sez. I - Massa, 12/01/2024,
n. 34),rilevato che parte opponente, nel presente giudizio, non ha fornito, con il solo atto di opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, adeguata ed esaustiva dimostrazione della sussistenza di fatti modificativi o estintivi del credito fatto valere dall'opposta nei suoi confronti, omettendo ogni attività istrut- toria e difensiva al riguardo, va dichiarata l'infondatezza dell'opposizione e dichiarata l'esecutorietà, ai sensi dell'art.654 c.p.c., del Decreto ingiuntivo n. 1413/2023 del 20.10.2023, emesso dal Giudice Unico di questo Tribunale in favore di parte opposta e nei confronti di parte opponente, dichiarato provvisoriamente esecutivo i seni dell'art.648 c.p.c. con conseguente condanna di parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta, come determinate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dr. Alberta Balloni, definitivamente pronunciando sull'opposi- zione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1413/2023 del 20.10.2023, provvisoriamente esecutivo ex art.648 c.p.c. proposta da Parte_1 (C.F./P.I. P.IVA_1 in persona dell'Amministratore p.t., sig. Controparte_1 "
), nato a [...] il [...], sede legale alla via Toledo 265, 80134-PO (C.F. C.F. 1
(NA), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all' atto di citazione in opposizione a decreto ingiu ntivo dall'avv. Carla Maruzzelli (C.F. ) e dall'avv. C.F. 2
) e presso il loro studio domiciliata in PO, alla Galleria EL EO (C.F. C.F._3
Umberto I n. 83.che dichiaravano di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni relative alla presente procedura al numero di fax 0810097999 ovvero ai seguenti indirizzi PEC: Email_7
Email_5 rinuncianti al mandato difensivo con dichiara-
[...]
zione depositata in data 30.1.2025, parte non costituita con altro difensore da tale data contro CP_2
[...] in persona del legale rappresentante pro-tempore Dott. Controparte_3 con sede legale in Peru- gia alla Via A. Volta 88, P. Iva P.IVA_2 , elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Vin-
,
cenzo Longo, in Perugia alla Via Campo di Marte n° 10 (C.F. Codice Fiscale_4 ; fax: 0755004198,
), che la rappresenta e difende, in virtù die-mail: Email_3 ; pec: Email_4
delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo:
Rigetta l'opposizione, ritenutane l'infondatezza e, per l'effetto, conferma integralmente il Decreto Ingiuntivo opposto n.1413/2023 del 20.10.2023,dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art.648 c.p.c. emesso nei confronti di parte opponente ed in favore di parte opposta, del quale dichiara l'esecutorietà, ai sensi dell'art.654
c.p.c.;
Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta, liquidate come segue:
€.5.077,00 per compenso professionale, oltre IV,CAP e Rimborso Forfetario come per legge.
Perugia 29.11.2025 Il Giudice Onorario
Dr. Alberta Balloi
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dott.ssa Alberta Balloni ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4844 del Ruolo Generale degli affari civili dell' anno 2023 promossa da:
Parte 1 (C.F./P.I. P.IVA 1 in persona dell'Amministratore p.t., sig. Controparte_1
), nato a [...] il [...], sede legale alla via Toledo 265, 80134- (C.F. C.F. 1
PO (NA), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all' dall'avv. Carla Maruzzelli (C.F. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
C.F. 2 1) e dall'avv. EL EO (C.F. C.F. 3
) e presso il loro studio domiciliata in PO, alla Galleria Umberto I n. 83.che dichiaravano di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni relative alla presente procedura al numero di fax 0810097999 ovvero ai seguenti indirizzi PEC: Email_2 Email_1
rinuncianti al mandato difensivo con dichiarazione depositata in data
[...]
30.1.2025,parte non costituita con altro difensore da tale data
ATTRICE - OPPONENTE
CONTRO
Controparte_2 In persona del legale rappresentante pro-tempore Dott. Controparte_3 con sede legale in Perugia alla Via A. Volta 88, P. Iva P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso
,
e nello studio dell'Avv. Vincenzo Longo, in Perugia alla Via Campo di Marte n° 10 (C.F.
[...]
C.F._4 fax: 0755004198, e-mail: Email_3 _; pec: Email_4
), che la rappresenta e difende, in virtù di delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
CONVENUTA-OPPOSTA OGGETTO: Opposizione avverso D.I. n. n. 1413/2023
esecutivo ex art.648 c.p.c.
CONCLUSIONI: Come all'udienza del 26.11.2025
denti detta udienza ex art. 189 c.p.c.
del 20.10.2023 dichiarato provvisoriamente con termini per memorie e repliche antece- FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 29.11.2023 la Parte 1 (C.F./P.I. P.IVA 1 ), in persona dell'Amministratore
p.t., sig. (), nato a [...] il [...], sede legale alla via Controparte_1 (C.F. C.F. 1
Toledo 265, 80134-PO (NA), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in
C.F. 2 ) e dall'avv. EL EO calce al detto atto dall'avv. Carla Maruzzelli (C.F.
) e presso il loro studio domiciliata in PO, alla Galleria Umberto I n. 83.che (C.F. C.F. 3
dichiaravano di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni relative alla presente procedura al numero di fax 0810097999 ovvero ai seguenti indirizzi PEC: Email_1 e
Email_5 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1413/2023 del 20.10.2023, emesso nei suoi confronti dal Giudice Unico di questo Tribunale ed in favore di
Controparte_2 er il pagamento della somma di Euro 13255,30 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi al tasso come da domanda, nonché le spese della procedura che si liquidavano in euro 145,50 per spese ed euro 567,00 per compenso, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge, chiedendo la revoca del detto decreto ingiuntivo per essere stato lo stesso richiesto in assenza di idonea prova scritta ex art. 634 c.p.c. e il rigetto della domanda di pagamento di controparte per la mancata esecuzione delle prestazioni fatte oggetto delle fatture nn. 7/2022, 940/2022,1165/2023, 1211/2022, 1241/2022,il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione alle procuratrici che se ne dichiaravano antistatarie.
A motivo dell'opposizione l'esponente asseriva che l'ingiungente, con il ricorso monitorio, si era si era limitata a depositare delle fatture in pdf senza allegare le scritture contabili ove le stesse avrebbero dovuto essere annotate né tanto meno l'autentica notarile che attestava l'iscrizione del documento e la regolare e che la suddetta non aveva adempiuto all'obbligazione posta a suo cario in quanto le prestazioni per le quali la società opposta chiedeva il pagamento non erano mai state dalla stessa eseguite. Infine l'opponente asseriva di disconoscere, ai sensi dell'art. 2719 c.c., espressamente e formalmente tutta la documentazione ex adverso depositata, sostenendo che le fatture allegate da controparte si riferivano a prestazioni mai eseguite dalla so- cietà opposta né tanto meno richieste dall'odierna opponente.
Con ordinanza del 28.11.2024 il Giudice, accertata la regolare evocazione in giudizio della parte opposta da parte opponente e la mancata costituzione della prima nei termini di legge, ne dichiarava la contumacia e fissava l'udienza di prima comparizione per il giorno 26.3.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.per il deposito di memorie integrative.
Con comparsa del 27.11.2024 si costituiva in giudizio la Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore Dott. Controparte_3 con sede legale in Perugia alla Via A. Volta 88, P. Iva P.IVA_2 و
elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Vincenzo Longo, in Perugia alla Via Campo di Marte
n° 10 (C.F. Codice Fiscale_4 fax: 0755004198, e-mail: Email_3 _; pec: avv. [...]
), che la rappresenta e difende, in virtù di delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, Email_6
asserendo di aver depositato, unitamente al ricorso monitorio, oltre alle fatture contabili emesse e l'estratto contabile in formato PDF, i duplicati delle fatture elettroniche emesse ed estratte dallo SDI nonché tutte le ricevute di consegna della fatture elettroniche emesse all'opponente all'esito dell'invio al sistema di interscam- bio recanti il "numero di notifica" e l' "identificativo SDI". In considerazione delle caratteristiche della fattura elettronica, asseriva parte opposta, l'art. 1, comma 3 ter del D.Lgs. n. 127/2015 prevedeva che i soggetti ob- bligati ad emettere in via esclusiva fatture elettroniche trasmesse mediante lo SdI “sono esonerati dall'obbligo di annotazione nei registri contabili di cui agli art. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972.". Ed infatti, come confer- mato dalla circolare n. 89757/2018 dell'Agenzia delle Entrate, le caratteristiche della fattura elettronica erano le seguenti: era un documento fiscale elettronico munito di firma digitale, come tale immodificabile;
compro- vava con certezza la sua avvenuta emissione;
era nota all'autorità fiscale dato che transita attraverso il Sistema di Interscambio (SDI); si poteva dimostrare con certezza la sua emissione e la sua avvenuta ricezione attraverso il deposito dei duplicati informatici della fattura e di tutte le ricevute di posta elettronica certificata di consegna.
Nel merito, l'opposta asseriva che la società opponente aveva esercitato l'attività di ristorante/bar presso l'e- sercizio commerciale sito in Perugia alla via G. Mazzini n° 10/14 sin dall'anno 2020, dapprima condotto sotto l'insegna ed il nome “Shinto" per poi, successivamente, essere modificato il nome in “Mutà" a decorrere da maggio 2022.; che i rapporti commerciali con la società opposta erano sorti sin dall'apertura iniziale con il nome "Shinto" e proseguiti successivamente a seguito del mutamento del nome in "Mutà"; che il giro d'affari tra le odierne parti in causa ammontava ad € 124.336,46 corrispondenti ad una vasta serie di servizi pubblicitari offerti alla opponente e mai contestati,; che diversamente, le ultime fatture emesse dalla CP 2 n. 7 del
5/1/2022, n. 940, del 30/4/2022, n. 1211, del 7/6/2022, n. 1241 del 29/6/2022, n. 1165 del 15/5/2023, oggetto del monitorio, non erano state saldate probabilmente perché il ristorante avrebbe chiuso l'attività dal mese di settembre 2023. Continuava l'opposta asserendo che, ad occuparsi della gestione delle campagne promozionali era stata, sin dall'inizio, la Dr. Persona_1 , dipendente della CP_2 nonché, direttamente, dall'am-
ministratore della società opposta Dr. Controparte_3 che i rapporti commerciali tra le due società erano sempre intercorsi tra i predetti dipendenti dell'opposta ed i signori Persona_2 e que- Persona_3 "
st'ultimo sempre presentatosi quale il reale amministratore della società o almeno del ristorante di Perugia, che i documenti che controparte vorrebbe disconoscere erano stati prodotti dall'opposta al fine di dimostrare l'esatta esecuzione delle obbligazioni dedotte nelle fatture contestate e nessuna eccezione di inadempimento era stata formulata dalla opponente all'esito delle prestazioni eseguite dalla CP_2 così che, quando la ricorrente pretendeva il pagamento delle proprie spettanze a mezzo del proprio procuratore, era stata formulata contesta- zione ex art 1460 c.c. da parte del procuratore dell'opponente con p.e.c del 1/8/2023, ma le obbligazioni erano già state tutte correttamente eseguite e il ristorante aveva cessato la propria attività a Perugia a settembre 2023.
Quindi l'opposta chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione, la conferma dello stesso e la condanna dell'op- ponente al pagamento della somma oggetto di ingiunzione, oltre interessi legali fino all'effettivo saldo, ovvero della maggiore e/o minore somma che fosse stata determinata in corso di causa. Con vittoria di spese e com- pensi professionali, ex D.M. n. 55/2014, oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e successive occorrende, come per legge. Con nota depositata in data 31.1.2025 i procuratori di parte opponente dichiaravano di aver rinunciato al man- dato difensivo tempestivamente trasmessa al difensore di parte opposta con pec del 19.11.2024 così che, all'udienza del 26.3.2025 il Giudice, rilevato che nessuno era presente né si era costituito in prosecuzione per parte opponente, che "....l'Avv. Vincenzo Longo per l'opposta .....chiede che il Giudice, inaudita altera parte, conceda la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e rinvii ad altra udienza per l'eventuale prosecuzione o estinzione del giudizio ex art.309 c.p.c." decideva come segue: "Rilevato che l'opposizione non risulta fondata su priva scritta né è di pronta soluzione attesa anche la mancata prosecuzione della domanda da parte dell'opponente il cui difensore ha rinunciato al mandato e che non si è costituita con altro patrocina- tore, Visto l'art.648 c.p.c. CONCEDE la provvisoria esecutività del D.I.n.1413/2023 del 20.10.2023 emesso in favore di parte opposta e nei confronti di parte opponente e rinvia per l'ulteriore corso del processo all'udienza del 21.5.2025 alle ore 10,15".udienza che veniva differita alla successiva del 17.9.2025, alla quale presenziava il solo procuratore di parte opposta che chiedeva fissarsi udienza di discussione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. da svolgersi in trattazione scritta.
All'udienza del 26.11.2025 cui il giudizio veniva rinviato per l'incombente richiesto, avendo depositato me- morie in sostituzione dell'udienza unicamente parte opposta mentre nessuno aveva ottemperato né si era co- stituito per l'opponente, il Giudice riservava la decisione.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato munito di provvisoria esecutività, ai sensi dell'art.648 c.p.c.,all'udienza del 26.3.2025, dopo che procuratori dell'opponente formalizzavano la rinuncia al mandato difensivo con dichiarazione depositata in data 30.1.2025, omettevano qualsiasi altra attività difensiva in nome e per conto della propria patrocinata la quale, dal canto suo, ometteva di costituirsi in giudizio e di proseguire e sostenere le proprie istanze, di fatto e processuali.
Nel ricordare a noi stessi che l'opponente a decreto ingiuntivo è colui che promuove l'azione, pur avendo veste di convenuto in senso sostanziale, che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la no- tifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova, essendo oggetto dell'accertamento giudiziale la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso,cos' che il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore in- giunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore. (Tribunale - Vicenza, 28/02/2025, n. 343), che in caso di mancata opposizione o di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, così come nei casi di mancata costituzione o di tardiva costituzione del debitore opponente, il decreto ingiuntivo diventa esecutivo, ove non sia stata già con- cessa la provvisoria esecuzione ed acquista autorità di cosa giudicata. (Tribunale sez. I - Massa, 12/01/2024,
n. 34),rilevato che parte opponente, nel presente giudizio, non ha fornito, con il solo atto di opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, adeguata ed esaustiva dimostrazione della sussistenza di fatti modificativi o estintivi del credito fatto valere dall'opposta nei suoi confronti, omettendo ogni attività istrut- toria e difensiva al riguardo, va dichiarata l'infondatezza dell'opposizione e dichiarata l'esecutorietà, ai sensi dell'art.654 c.p.c., del Decreto ingiuntivo n. 1413/2023 del 20.10.2023, emesso dal Giudice Unico di questo Tribunale in favore di parte opposta e nei confronti di parte opponente, dichiarato provvisoriamente esecutivo i seni dell'art.648 c.p.c. con conseguente condanna di parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta, come determinate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dr. Alberta Balloni, definitivamente pronunciando sull'opposi- zione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1413/2023 del 20.10.2023, provvisoriamente esecutivo ex art.648 c.p.c. proposta da Parte_1 (C.F./P.I. P.IVA_1 in persona dell'Amministratore p.t., sig. Controparte_1 "
), nato a [...] il [...], sede legale alla via Toledo 265, 80134-PO (C.F. C.F. 1
(NA), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all' atto di citazione in opposizione a decreto ingiu ntivo dall'avv. Carla Maruzzelli (C.F. ) e dall'avv. C.F. 2
) e presso il loro studio domiciliata in PO, alla Galleria EL EO (C.F. C.F._3
Umberto I n. 83.che dichiaravano di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni relative alla presente procedura al numero di fax 0810097999 ovvero ai seguenti indirizzi PEC: Email_7
Email_5 rinuncianti al mandato difensivo con dichiara-
[...]
zione depositata in data 30.1.2025, parte non costituita con altro difensore da tale data contro CP_2
[...] in persona del legale rappresentante pro-tempore Dott. Controparte_3 con sede legale in Peru- gia alla Via A. Volta 88, P. Iva P.IVA_2 , elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Vin-
,
cenzo Longo, in Perugia alla Via Campo di Marte n° 10 (C.F. Codice Fiscale_4 ; fax: 0755004198,
), che la rappresenta e difende, in virtù die-mail: Email_3 ; pec: Email_4
delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo:
Rigetta l'opposizione, ritenutane l'infondatezza e, per l'effetto, conferma integralmente il Decreto Ingiuntivo opposto n.1413/2023 del 20.10.2023,dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art.648 c.p.c. emesso nei confronti di parte opponente ed in favore di parte opposta, del quale dichiara l'esecutorietà, ai sensi dell'art.654
c.p.c.;
Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta, liquidate come segue:
€.5.077,00 per compenso professionale, oltre IV,CAP e Rimborso Forfetario come per legge.
Perugia 29.11.2025 Il Giudice Onorario
Dr. Alberta Balloi