Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/03/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Roberto Pascarelli Consigliere Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 668/2023 RGA promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. Giulio ZANFANTI e dell'avv. Daniela DAL BO appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Filippo TOMASSOLI e dell'avv. Controparte_1 Gianfrancesco GARATTONI appellato
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 20/2/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Nella sentenza qui appellata, il Tribunale di Rimini ha accolto, con il favore delle spese, “il ricorso proposto da , dottore commercialista Controparte_1 titolare di pensione di vecchiaia con decorrenza dal 01.12.2005, finalizzato all'accertamento della natura illegittima del prelievo operato dalla sulla Pt_1 pensione in godimento a titolo di contributo di solidarietà ai sensi dell'art.22 del
Regolamento della approvato con decreto interministeriale del 14.07.2004 , Pt_1 della delibera della C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre 2008 dall'Assemblea del delegati della e della Delibera dell'Assemblea dei CP_2
Delegati 27.06.2013 approvata dai Ministri Vigilanti il 21.10.2013 ed alla conseguente restituzione delle somme di denaro trattenute a tale titolo”.
pag. 1 di 11
2021 , n 31527 del 25.10.2022 , n.8799 del 04.10.2022, n.8798 del 04.10.2022 ,
n.8795 del 04.10.2022 , n.3825 del 07.12.2022 , n.3822 del 07.12.2022 , n.36563 del
14.12.2022 , n.37957 del 28.12.2022 , n.66 del 03.01.2023 , n.3093 del 01.02.2023 e n.3083 del 01.02.2023 ) è infatti concorde nel ritenere che :
− in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la non Parte_1 possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta
(nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel
"genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore ”;
− l'azione di restituzione delle trattenute operate sulla pensione dalla
[...]
a favore dei dottori commercialisti a titolo di Parte_2 contributo di solidarietà deve essere assoggettata al termine di prescrizione decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili;
nella materia della previdenza obbligatoria - quale è quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 - la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948,
n. 4, c.c. (così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935) richiede, infatti, la liquidità ed esigibilità del credito che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove, come nel caso in esame, sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. “
2. Ha proposto appello la , sulla scorta di tre motivi, così Parte_3 rubricati:
I. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 509/1994, dell'art. 3 L. n.
335/1995, così come modificato dall'art. 1, co. 763, L. n. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall'art. 1, co. 488, L. n. 147/2013, dell'art. 24, co. 24,
D.L. n. 201/2011, conv. in L. 214/2011, dell'art. 115 c.p.c., degli artt. 2, 3 e 23 Cost. e degli artt. 2, 9 e 32 dello Statuto della laddove la sentenza Parte_1 impugnata ha ritenuto illegittimo il prelievo operato a titolo di contributo di pag. 2 di 11 solidarietà sulla pensione del Dott. in virtù delle delibere nn. 4/2008, CP_1
3/2013 e 10/2017
II. in via di subordine, omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c. nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 24, co. 24, lett. b), D.L. n. 201/2011 ove la sentenza non ha ritenuto applicabile il contributo di solidarietà ivi previsto per il biennio 2012-2013
III. Sempre in subordine. Violazione dell'art. 19, co. 3, L. n. 21/1986, dell'art. 2948, n.
4, c.c., dell'art. 47bis D.P.R. n. 639/1947, degli artt. 3 e 38 Cost. ove la sentenza impugnata ha rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale delle somme trattenute.
Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellato, che ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
La controversia si inserisce in un contenzioso ben noto a questa Corte territoriale, che da tempo ha adottato, delle norme di rilievo, l'esegesi confermata dal Supremo
Collegio con ripetute pronunce (tra le più recenti si vedano ord. sez, lav. n. 20684 del
25/7/20241 e n. 23257 del 28/8/20242).
Appare dunque sufficiente richiamare uno dei molteplici precedenti, ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c., e precisamente la sentenza n. 55/2024 dell'11/10/2024, che ha trattato esattamente dei medesimi motivi di gravame qui sollevati.
Nella trattazione congiunta dei primi due motivi, si è premesso di dare continuità all'orientamento espresso da Cassazione civile sez. lav., 14/01/2019, n.603, di cui si sono riportati i passaggi motivazionali (enfasi aggiunta per quanto qui di maggiore interesse):
“1. Con il primo motivo, dopo aver rilevato che le sentenze di questa Corte di cassazione Cass. civ. n. 25029 del 2009 e Cass. civ. n. 25030 del 2009 e Cass. civ. n. 1 Sono illegittime le previsioni di trattenute, a titolo di contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti, stabilite dai regolamenti di disciplina degli enti previdenziali privatizzati (nella specie, dall'art. 22, ratione temporis vigente, del regolamento di disciplina del regime previdenziale della in Parte_4 quanto aventi natura di prestazioni patrimoniali sottoposte alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost
pag. 3 di 11 53 del 2015 relative al contributo di solidarietà previsto per il periodo 2009-2013 non possono condurre alla conferma del principio ivi espresso in quanto non coerenti con la successiva evoluzione normativa, la denuncia violazione del D.Lgs. n. 509 del Pt_1
1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della medesima;
della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma Pt_1
12, nel testo vigente L. n. 296 del 2006, ex art. 1, comma 763; della L. n. 147 del
2013, art. 1, comma 488; del D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 24, conv. in L. n.
214 del 2011; degli artt. 3 e dell'art. 38 Cost..
2. Con ulteriore motivo, la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 147 del
2013, art. 1, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2 in relazione all'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della , in ragione delle finalità di copertura Pt_1 assicurativa, di mutualità e solidarietà sottesa all'attività della stessa in favore degli iscritti che l'interpretazione criticata pregiudica.
In sostanza, con i motivi esposti, la ricorrente rileva che nella fattispecie non era in discussione il principio del pro rata inteso quale tendenziale corrispondenza tra contributi e prestazioni ovvero come severa protezione delle situazioni in via di maturazione. Il contributo di solidarietà rappresentava un prelievo su trattamenti pensionistici già maturati non incidendo, pertanto, sulle aspettative degli assicurati e sul loro affidamento.
Osserva che a seguito del processo di privatizzazione la legge aveva sempre riconosciuto alle tutti i poteri normativi e gestionali per porre in essere le misure Pt_5 idonee a prevenire situazioni di squilibrio finanziario nel rispetto del principio di solidarietà intercategoriale e intergenerazionale ed in applicazione di tali poteri la aveva introdotto un contributo di solidarietà, temporalmente limitato, volto a Pt_1 contrastare la crisi del sistema previdenziale e garantire l'equilibrio finanziario del sistema.
Il contributo aveva rappresentato un rimedio contro la crisi finanziaria del sistema pensionistico.
Nel 1991 la aveva introdotto il sistema di calcolo retributivo con la Pt_1 conseguenza che anche il controricorrente aveva potuto usufruire di un trattamento pensionistico di gran lunga superiore rispetto a quello che gli sarebbe spettato in base ai contributi versati. Con il regolamento del 2004 la aveva adottato il sistema Pt_1 contributivo, ma la necessità di continuare ad applicare fino al 2004 il sistema retributivo non aveva determinato l'auspicato riequilibrio finanziario con la conseguente necessità di introdurre il contributo fondato su una chiara ratio consistente nella necessità di superare la situazione di crisi finanziaria in cui versava la a fronte del riconoscimento ad alcuni iscritti di trattamenti pensionistici di Pt_1
pag. 4 di 11 gran lunga superiori ai contributi versati. Circa la natura del contributo ha sottolineato la natura temporanea del prelievo, la misura predeterminata dello stesso e l'assoggettamento al pagamento solo dei pensionati che avevano beneficiato del calcolo della pensione con il sistema retributivo.
Deduce che la svolge una funzione pubblica dovendo fornire i mezzi Pt_1 previdenziali ed assistenziali in regime di mutualità di categoria;
è tenuta alla stabilità di bilancio ed autofinanziamento e, per perseguire la funzione pubblica nel rispetto della stabilità di bilancio, è stata dotata di potere normativo che deve rispettare i limiti imposti dalla Costituzione.
Il principio di autonomia, la necessità di assicurare l'equilibrio di bilancio sono stati ribaditi anche nella L. n. 335 del 1995 che riconosce alle Casse tutti i poteri di adottare i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine ribadito nel testo attualmente in vigore della norma. Ne consegue che la ha legittimamente adottato il contributo di solidarietà quale intervento Pt_1 straordinario, limitato nel tempo, volto a contrastare la crisi del sistema previdenziale e garantire l'equilibrio di bilancio.
5. Il ricorso è infondato. I motivi, strettamente correlati, vanno esaminati congiuntamente.
Appare opportuno indicare la base giuridica ed il parametro di legittimità cui rapportare l'art. 22 del Regolamento, entrato in vigore dall'1/1/2004 e che ha introdotto il contributo di solidarietà, partendo dal processo di delegificazione, che ha presso le mosse dalla Legge Delega n. 537 del 1993, e dalla conseguente individuazione dei poteri regolamentari della . Pt_1
A riguardo va ricordato che:
a) il Governo è stato delegato (con la L. n. 537 del 1993, art. 1, comma 32 e comma
33, lett. a), punto 4, Interventi correttivi di finanza pubblica) - per quel che qui interessa - "ad emanare ( )uno o più decreti legislativi diretti a riordinare (o sopprimere) enti pubblici di previdenza e assistenza", attenendosi, tra l'altro, al principio e criterio direttivo seguente:
"privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti".
b) il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, ha ribadito che le Casse "privatizzate" "hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pag. 5 di 11 pubblica dell'attività svolta" e che "la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale". Per far ciò l'art. 1, comma 4, in combinato disposto con l'art. 2, comma 2 e art. 3, comma 2, predetto D.Lgs., ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria (il Regolamento della approvato con Pt_1 decreto ministeriale) ad introdurre norme generali ed astratte ed a tal proposito si è parlato di "sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti (cfr, Cass. Civ. 16 novembre
2009, n. 24202) e si è aggiunto "anche in deroga a disposizioni di legge precedenti".
c) Tali disposizioni del D.Lgs. n. 509 cit., non hanno, peraltro, attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2, (che indica i regolamenti di delegificazione come quelli "destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in conformità a nuove norme generali regolatrici della materia stabilite con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni legislative sostituite) sicchè ad essi - e, quindi, anche all'emanando
Regolamento della Cassa di previdenza ragionieri - non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le
Casse "privatizzate", a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle Casse privatizzate.
d) Quest'ultima disposizione (L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) che, nella sua formulazione anteriore alla modifica introdotta dalla L. n. 296 del 2006, costituisce base giuridica e parametro di legittimità della norma regolamentare in esame - sancisce testualmente: "Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal D.Lgs. n. 509 del
1994, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione del coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti.
pag. 6 di 11 Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25
e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo art. 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge".
La norma, quindi, richiama le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 509 del 1994, art 2 cit., spec. commi 1 e 2), ribadendone i principi di autonomia e lo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio degli enti previdenziali privatizzati. In coerenza con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico (funzionali alla garanzia di stabilità delle gestioni, da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni), poi, gli stessi enti risultano contestualmente abilitati ad adottare - "nel rispetto del principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate" - provvedimenti di "variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione del coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico".
e) Da quanto sopra esposto l'o risulta, pertanto, una sostanziale delegificazione - affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti per la disciplina, tra l'altro, del rapporto contributivo e del rapporto previdenziale - concernente le prestazioni a carico degli stessi enti anche in deroga a disposizioni di legge precedenti.
Al pari delle disposizioni di legge nelle stesse materie gli atti di delegificazione - adottati dagli enti, entro i limiti della propria autonomia - sono soggetti, altresì, a limiti costituzionali.
Coerentemente, il sindacato giurisdizionale - su tali atti di delegificazione - ne investe il rispetto, da un lato, dei limiti imposti alla autonomia degli enti - dal quale dipende la loro idoneità a realizzare l'effetto perseguito, di abrogare, appunto, o derogare disposizioni di legge e, dall'altro, dei limiti costituzionali, in funzione della (eventuale) caducazione degli atti medesimi (art 1418 e 1324 cc), per contrasto con norme imperative.
Lo stesso sindacato giurisdizionale - circa il rispetto dei limiti imposti all'autonomia degli enti, appunto, e dei limiti costituzionali - investe (anche) gli atti di delegificazione, posti in essere dagli enti sulla base della legislazione successiva.
6. Ciò premesso va rilevato che questa Corte ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa la stessa (Cass. Civ. n. 25212/2009) che Parte_1
"L'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto D.Lgs. n. 509 del pag. 7 di 11 1994, art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti").
Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il "rispetto del principio del pro rata (...)" - qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti.
Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, nè una
"variazione delle aliquote contributive", nè una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento". Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad
"ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che - al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di "variazione delle aliquote contributive", appunto, e di "riparametrazione dei coefficienti di rendimento") - incidano su "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico".
Ne esula, quindi, qualsiasi provvedimento, che - lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura.
7. Nè a diverse conclusioni e dunque alla legittimità della trattenuta, si può giungere attraverso il richiamo alla L. n. 296 del 2006 di modifica della L. n. 335 del
1995, art. 3, comma 12, in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che
è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà. La citata sopravvenuta normativa non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte Pt_1 del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà.
Quanto alla disposizione di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488 qualificata come di interpretazione autentica, - secondo cui: "L'ultimo periodo della L. 27
pag. 8 di 11 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma
763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L.
27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine", va rilevato che questa Corte (cfr Cass. Civ. n. 6702/2016, Cass. Civ. ord. n. 7568/2017) ha già affermato che "quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perchè di carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente".
Va ulteriormente considerato che, comunque, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n.
296, art. 1, comma 763, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già la materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame. Pt_1
8. Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un
"prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (Corte Cost. sentenza n. 178 del 2000; Corte Cost. ordinanza n. 22 del
2003)".
8. Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico", ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.
9. Le ragioni che hanno indotto questa Corte a ritenere che tra i poteri della Pt_1 non vi sia anche quello di applicare ai pensionati un contributo di solidarietà consente di escludere che la citata e recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha concluso per la legittimità costituzionale della Legge Finanziaria del 2014, art. 1, comma 486, (ritenendo sussistere "sia pur al limite", rispettate nel caso dell'intervento legislativo in esame" le condizioni dalla Corte enunciate per la pag. 9 di 11 legittimità dell'intervento quali operare all'interno del complessivo sistema della previdenza;
essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema;
incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile;
rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum") possa incidere sulle conclusioni qui assunte”.
Si è poi osservato che questo Collegio non ravvisa alcun motivo per discostarsi dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamata nel precedente appena riportato, che risponde puntualmente alle argomentazioni contenute nel gravame.
Si è soggiunto, “quanto alla portata dell'art. 24, co. 24, del D.l. n. 201 / 2011, che la norma invocata dall'appellante non può essere intesa – attesi gli imprescindibili riferimenti temporali della sua efficacia e le condizioni eccezionali dell'applicazione del prelievo sulle pensioni (inerzia delle Casse e non approvazione dei provvedimenti adottati da parte dei vigilanti) – come espressione di un principio generale CP_3 in grado di legittimare le contestate delibere oggetto di causa ovvero suscettibile di applicazione analogica in fattispecie di illegittimità dei provvedimenti adottati ovvero legittimante un minor prelievo fondato su titolo giuridico diverso rispetto a quello azionato.
Conclusivamente sul punto va rilevato con la Cassazione (ord. n. 18566 / 2022) che
“le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla .. non Pt_1 pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato ed i motivi devono, pertanto, essere rigettati e rimane assorbita ogni ulteriore censura”.
Quanto all'eccezione di prescrizione, oggetto del terzo motivo di gravame, sono stati richiamati “i principi fissati dalla Cassazione a Sezioni unite con la pronuncia n.
17742/2015 con riferimento agli enti previdenziali privatizzati, alla stregua di indirizzi interpretativi uniformi e successivamente consolidati (quanto alla prescrizione v. anche Cass. n. 36002 / 2022, 319, 688, 3091, 4263 e 9705 / 2023; quanto agli accessori v. anche Cass. n. 31642 / 2022) cui questa Corte intende dare seguito in ossequio al ruolo nomofilattico della Suprema Corte, come segue:
“3. allo stesso modo risulta infondato il quinto mezzo di gravame, con cui si lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale, per le ragioni recentemente esposte da questa Corte all'esito di una pubblica udienza (Cass. n.
31527 del 2022; Cass. n. 31641 del 2022; Cass. n. 31642 del 2022; Cass. n. 32812 del
2022); ragioni alle quali si rinvia integralmente ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., con la conclusione che la ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo Pt_1 che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi, per cui il termine di prescrizione pag. 10 di 11 dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale”
4. Le spese del grado – liquidate tenendo conto della ripetitività delle difese, ormai da riferire a contenzioso c.d. seriale, e da distrarre ex art. 93 c.p.c. – seguono la soccombenza. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 192/2023 del Tribunale di Rimini resa e pubblicata il giorno
15/6/2023, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta l'appello, confermando l'impugnata sentenza;
2. condanna la appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate Pt_1 in €.3.500,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge - da distrarre ex art. 93 c.p.c.;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Bologna, 20/2/2025
Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la
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non possono adottare, sia pure in Parte_1 funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.