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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2579 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dott. Alberto CELESTE Presidente dott.ssa Eliana ROMEO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 15.7.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2180/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, n. 1066/2024, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Pica ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Colleferro, Viale XXV Aprile n. 38;
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
, (già denominata Controparte_1
sino al 1/1/2024), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Pieri-Nerli Controparte_2 ed elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Gracchi, 81. APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Pierfrancesco Damasco ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle V Giornate n. 3; APPELLATO - APPELLATO INCIDENTALE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Annunziata Controparte_4 D'Andrea ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA - APPELLATA INCIDENTALE ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Così il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, con la gravata sentenza:
“Con ricorso depositato in data 24.04.2022, ritualmente notificato, l esperisce azione CP_3 di rivalsa, ex artt. 10 e 11 D.P.R. 30.06.1965 n° 1124, nei confronti delle società Parte_1
-appaltatrice ed ex datrice di lavoro di e
[...] Controparte_5 Controparte_4
-committente lavori di manutenzione presso la sede di Labico via Agro
[...]
Latino 1-, chiedendo al Tribunale di Velletri di accertare, in via incidentale, la penale responsabilità del datore di lavoro e del committente e di condannare le società convenute, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, a pagare all la somma di € CP_3
152.778,83, oltre rivalutazione e interessi compensativi. L'Istituto attore deduce in particolare che: Il 7.10.2010 , dipendente della con le Controparte_5 Parte_1 mansioni di operaio specializzato - carpentiere edile, si recava presso lo stabilimento della sito in Labico via Agro Latino 1, per eseguire un Controparte_4 sopralluogo finalizzato a verificare le cause dell'ostruzione di un discendete e le conseguenti infiltrazioni di acqua;
– Il aliva, sul tetto del capannone insieme al CP_5 collega , e, giunto nei pressi dei comignoli, spaventato dalla presenza di un vespaio, Pt_2 si allontanava precipitosamente. Dopo pochi metri appoggiava un piede su di un lucernaio in plexiglass, che a causa del peso si infrangeva, e precipitava al suolo da circa 9 metri di altezza;
– Il lavoratore riportava lesioni gravissime in particolare: politrauma fratturativo, contusioni polmonari bilaterali e la rottura traumatica della milza, da cui derivava una prognosi clinica di 90 giorni, oltre ad un ulteriore periodo di 45 giorni di incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni, nonché la perdita permanente della milza;
– Lo stesso lavoratore, sia nel corso delle indagini preliminari sia del processo penale, precisava che la struttura del tetto del capannone era formata da una parte in cemento e da una serie di lucernari in plexiglas, non delimitati né adeguatamente segnalati, separati da camminamenti intermedi in cemento. Riferiva, inoltre, che il datore di lavoro non lo aveva informato della presenza di lucernari ed aveva omesso di fornirgli istruzioni specifiche in proposito, se non un generico avvertimento di prestare attenzione. Riferiva ancora che, nell'occasione, indossava i guanti e gli scarponi antinfortunistici e che, considerato che l'attività da svolgere si risolveva al momento nel solo sopralluogo conoscitivo, non aveva portato con sé nessun'altra attrezzatura specifica. Riferiva, infine, che la conformazione del tetto del capannone non richiedeva all'apparenza l'utilizzo dell'imbragatura e del casco di protezione. Con riferimento alla posizione della società committente, dichiarava che nessuno gli aveva fornito particolari indicazioni sullo stato dei luoghi;
– Le dichiarazioni rese dal venivano confermate nel corso del processo dal collega il quale CP_5 Pt_2 precisava che l'imbragatura anticaduta che non era stata utilizzata in quanto sul tetto non era presente alcun punto a cui poteva essere ancorata. Confermava, inoltre, che non era stato predisposto alcun piano di sicurezza né avevano ricevuto specifiche indicazioni dal datore di lavoro e/o dal committente;
– L'Ispettore Basilico del Dipartimento di Prevenzione Igiene e Sicurezza sul lavoro della dichiarava nel corso del processo penale di Parte_3 essersi recato sul luogo dell'infortunio e di avere riscontrato una serie di violazioni della normativa antinfortunistica che aveva posto a carico di entrambe le società odierne convenute. In particolare, riferiva di avere contestato alla società datrice di lavoro dell'assicurato l'omessa valutazione del rischio specifico rappresentato dalla presenza sulla copertura del capannone di lucernari in plexiglas, facilmente accessibili e calpestabili, quindi soggetti a sfondamento (art. 148 comma 1 D.lgs. 81/2008); alla società committente di non avere adeguatamente valutato nel DVR il medesimo rischio e, quindi, di non avere predisposto in prossimità dei lucernari dei dispositivi anticaduta -punti di ancoraggio- (art. 26 comma 1 D.lgs. 81/2008); – Pertanto, ove la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro fosse stata rispettata, l'infortunio non si sarebbe verificato;
– Ricevuta la denuncia di infortunio erogava all'assicurato le prestazioni economiche di legge di cui all'art. 66 del TU n. 1124/1965; – Con sentenza n. 782/2017 il Tribunale di Velletri giudicava i legali rappresentanti delle società convenute, e , colpevoli Controparte_6 Controparte_7 delle imputazioni a loro ascritte e li condannava a due mesi di reclusione oltre che al pagamento delle spese processuali;
– La pronuncia di primo grado veniva appellata dagli imputati ed il processo di appello si concludeva con la sentenza della Corte territoriale n. 2555/2020 dell'11.02.2020 che dichiarava di non doversi procedere per prescrizione dei reati. Allega documentazione. La società (da qui in poi anche Parte_1 Parte solo si costituisce in giudizio e chiede al Tribunale di Velletri di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Evidenzia che, al momento del dell'infortunio, non era stato sottoscritto alcun contratto di appalto e/o di manutenzione con la società e che il sopralluogo era destinato ad una mera verifica Controparte_4 dello stato dei luoghi preordinata all'eventuale svolgimento dell'incarico. Evidenzia, ancora, che la società committente, all'atto di assegnare l'incarico, non aveva riferito nulla circa la potenziale pericolosità del tetto che, dall'esterno, non presentava alcun apparente rischio specifico essendo pianeggiante e circondato da apposita ringhiera. In ogni caso, chiede di essere autorizzata a chiamare in causa la società
[...] per essere dalla stessa manlevata nella denegata ipotesi di Controparte_8 soccombenza nel presente giudizio. Allega documentazione. La società Controparte_4 si costituisce in giudizio e contesta la ricostruzione dei fatti prospettata
[...] dall per essere parziale, lacunosa e del tutto strumentale. Evidenzia che il legale CP_3 rappresentante della forniva rassicurazioni in Parte_1 Controparte_6 merito all'intervento e, soprattutto, non ne specificava né l'orario né la tipologia. Sostiene, quindi, che il lavoratore infortunato si è recato in azienda ed è salito sul tetto del capannone, insieme ad un collega, senza darne preventiva comunicazione e senza avere ricevuto alcuna autorizzazione. Diversamente, in occasione di precedenti sopralluoghi, era sempre stata tempestivamente avvisata dalla società appaltatrice dell'ora dell'accesso e Parte della natura dell'intervento, e che i dipendenti al momento dell'ingresso nello stabilimento, avevano sempre comunicato al personale presente negli uffici la tipologia e il luogo dell'intervento, chiedendo di potervi accedere, così come previsto nel DUVRI sottoscritto il 27.07.2010. Sostiene, inoltre, che il sopralluogo riguardava soprattutto l'interno del capannone (e non l'esterno e/o il tetto) dal momento che le infiltrazioni erano presenti nella parte del laboratorio. Con memoria integrativa depositata il 5.12.2022 chiede di essere autorizzata a chiamare in causa la società Controparte_9 per essere dalla stessa manlevata nel caso di soccombenza nel presente giudizio. Allega documentazione. Con ordinanza del 15.12.2022 il giudice originario assegnatario del procedimento autorizzava la chiamata in causa in garanzia delle compagnie di assicurazioni delle società convenute. La società Controparte_9 si costituisce in giudizio sollevando eccezioni pregiudiziali e preliminari. Nel merito chiede di accertare che la è completamente estranea alla Controparte_4 responsabilità ascrittale e, quindi, di rigettare le domande dell in quanto infondate in CP_3 fatto ed in diritto nonché sfornite di prova. In via riconvenzionale chiede al Tribunale di accertare e dichiarare che sussistono i presupposti per esercitare il diritto di regresso, ex art. 1199- 2055 c.c., nei confronti della Con ordinanza del 10.02.2023 Parte_1 il giudicante, premesso che la domanda proposta dal convenuto nei confronti di altro convenuto non soggiace ad altri oneri di forma che la formulazione entro il medesimo termine stabilito per la formulazione di una domanda riconvenzionale in senso stretto, essendo fuori luogo discorrere di chiamata in causa rispetto ad un soggetto che è già parte Parte del giudizio, assegnava alla convenuta termine per il deposito di eventuali note di replica sulla domanda riconvenzionale. La invece, non dava Parte_1 corso alla chiamata in causa della società che è, quindi, Controparte_8 rimasta estranea al giudizio”. Il Tribunale, preliminarmente, rammentava “che il presupposto per l'esperimento dell'azione di rivalsa da parte dell è la sussistenza della responsabilità penale del CP_3 datore di lavoro (accertata nel corso di un processo penale o incidenter tantum nel corso di una controversia civile) in relazione al decesso del lavoratore, o alle lesioni da questi subite in occasione di un infortunio sul lavoro”. Dava atto che “Nel caso in esame la responsabilità penale di e , rispettivamente l.r.p.t. delle Controparte_6 Controparte_7 società e è stata accertata dal Parte_1 Controparte_4
Tribunale di Velletri che, con la sentenza n. 782/2017 li ha giudicati colpevoli delle imputazioni a loro ascritte (art. 590 commi 1, 2 e 3 con rif. all'art. 583 comma 1 n. 1 e comma 2 n. 3 c.p.), purtuttavia il giudizio di Appello promosso dagli imputati si è concluso con la sentenza n. 2555/2020 con cui la Corte d'Appello di Roma ha dichiarato di non doversi procedere per prescrizione dei reati”. Riteneva, pertanto, che “la sentenza irrevocabile del giudice penale non può avere autorità di cosa giudicata nel giudizio civile promosso dall nei confronti del datore di lavoro” e che “il giudice civile, adito dall con CP_3 CP_3 azione di regresso nei confronti del datore di lavoro del soggetto infortunato, può valutare liberamente i fatti già esaminati dal giudice penale ...” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 23 febbraio 1995 n. 2028).” Rilevava, poi, che “Ciò posto va opportunamente evidenziato che la Corte di Appello di Roma, con la sentenza versata in atti, pur dichiarando estinto per prescrizione il reato colposo ascritto ai l.r. delle società odierne convenute, afferma il principio di diritto secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione, ai sensi dell'art. 129 comma 2 c.p.p., solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice è chiamato a compiere appartenga più al concetto di percezione ictu oculi che di “apprezzamento” (Cass. SS.UU. 35490/2009)” e che “Il Tribunale di Velletri, infatti, afferma la responsabilità penale di entrambi gli imputati in virtù delle seguenti argomentazioni: Prima del sinistro, le due società avevano sottoscritto un contratto di manutenzione;
Considerato che
si rendeva necessario salire sul tetto del capannone, il datore di lavoro del avrebbe dovuto CP_5 dare corso ad un'ispezione preventiva così da valutare, in particolare, la presenza di punti di ancoraggio che consentissero di operare utilizzando le apposite cinture di sicurezza;
Il l.r. della non aveva informato né il né i dipendenti Controparte_4 CP_6 Parte della del rischio di sfondamento dei lucernari presenti sul tetto, accessibili, calpestabili e non segnalati, né aveva inserito la valutazione di tale rischio all'interno del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (cd DUVRI); Il l.r. della Controparte_4
non aveva predisposto sul tetto del capannone alcun dispositivo di sicurezza
[...]
(punti di ancoraggio) che consentisse agli operai del di lavorare utilizzando le CP_6 cinte anticaduta in loro dotazione. La ricostruzione dei fatti operata in sede penale è stata in ogni caso confermata dall'istruttoria condotta nel presente giudizio, nel corso della quale i testimoni dell , e , hanno reso CP_3 Testimone_1 Controparte_5 Testimone_2 dichiarazioni testimoniali pressoché sovrapponibili a quelle rese nel corso del dibattimento penale.”. Teneva conto altresì dei “testi della società resistente , Controparte_4
e , esaminati per la prima volta nel corso del presente Controparte_10 Testimone_3 giudizio”. Osservava, inoltre, che “tra le due società era stato stipulato un contratto di appalto, che come è noto è a forma libera, avente ad oggetto lavori di manutenzione edile dello stabilimento industriale della società Ne Controparte_4 deriva, altresì, stante la genericità dell'oggetto dell'appalto, che la manutenzione poteva anche riguardare interventi da eseguire sul tetto del capannone, del tutto trascurati nel DUVRI. Ma anche a voler diversamente ritenere, è fuor di dubbio, tenuto contro della problematica che si era manifestata in concreto (ostruzione di un discendente ed Parte infiltrazioni di acqua), che gli operatori della per verificare le cause dell'ostruzione, dovevano necessariamente salire sul tetto del capannone e recarsi in prossimità dei comignoli. Pertanto, il l.r. della quanto meno al momento della richiesta di CP_4 intervento che ha preceduto il sopralluogo, avrebbe dovuto informare il l.r. della PGL della presenza sul tetto di aree in plexiglas accessibili e calpestabili, e del conseguente rischio di sfondamento, nonché dell'assenza di punti di ancoraggio a cui agganciare le imbracature anticaduta. Né è possibile pervenire a diverse conclusioni sull'assunto che il 7.10.2010 il l.r. Parte della committente non era a conoscenza della presenza in azienda degli operai della e dell'attività che dovevano eseguire. Per quanto detto, infatti, nel rischio da interferenze andava senza dubbio incluso quello specifico dato dalla presenza dei lucernari in plexiglas sul tetto del capannone. Ma soprattutto, il predetto assunto difensivo della committente, è stato smentito dalle dichiarazioni rese dal teste , sulla cui attendibilità oggettiva e Pt_2 soggettiva non sussistono motivi di sospetto, il quale ha riferito di avere comunicato al personale della che: era giunto sul posto;
gli veniva detto di recarsi in una CP_4 determinata parte dell'area; una persona gli indicava il tetto su cui salire”. Ritenuta la responsabilità della committente e dell'appaltatrice per entrambe nella misura del 50% e rigettata la domanda di manleva della società appaltatrice così decideva: “1. Accoglie la domanda di regresso formulata dall nei confronti delle società CP_3 Parte_1
e e, per l'effetto, condanna le medesime società, in
[...] Controparte_4 persona dei l.r.p.t., in solido tra loro e nelle rispettive qualità (la prima quale appaltatrice ed ex datrice di lavoro di e la seconda quale committente), al pagamento in Controparte_5 favore dell della somma di € 151.620,77, oltre interessi legali dal dì della maturazione CP_3 al saldo.
2. Rigetta la domanda di garanzia e manleva proposta dalla società
[...] nei confronti della Zurich Insurance Public Limited Company - Controparte_4
Rappresentanza Generale per l'Italia-.
3. Condanna le società e Parte_1 Co
in persona dei lr.p.t., in solido tra , a rimborsare all Controparte_4 CP_3 le spese processuali, liquidate in complessivi € 6.000,00 oltre oneri riflessi e spese generali se dovute.
4. Condanna la società in persona del l.r.p.t., a Controparte_4 rimborsare al terzo chiamato le spese processuali, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge”.
Avverso la detta sentenza del Tribunale di Velletri ha proposto appello principale la con ricorso depositato il 29.7.2024 e con ricorso depositato il Parte_1
3.12.2024 si è costituto l chiedendo il rigetto del gravame. Con ricorso depositato il CP_3
6.12.2024 si è costituta altresì la Controparte_1
, (già denominata sino al 1/1/2024), che ha spiegato a sua volta
[...] Controparte_2 appello incidentale condizionato “Nella lontana e allo stato non predittabile ipotesi che dovesse impugnare la statuizione che ha dichiarato la Controparte_4 prescrizione dell'azione ex art. 2952 c.c., diversamente non essendovene interesse per
, e sempre che l'appello sia ritenuto tempestivo e/o ammissibile e sia riproposta nel CP_2 contempo la domanda di garanzia nei confronti di , la Compagnia scrivente si vede CP_2 costretta, per scrupolo difensivo, a proporre appello incidentale condizionato nei confronti della la sentenza n. 1066/2024, pubblicata 8.7.2024, emessa dal Tribunale di Velletri in funzione di Giudice del lavoro, G.U.L. Dott.ssa Raffaella Falcione, nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza di una responsabilità penale in capo ad CP_4 [...]
e ha contemporaneamente denegato la sussistenza del rischio elettivo in Controparte_4 capo al lavoratore danneggiato, o quantomeno del concorso dello stesso nella causazione del fatto, così riconoscendo la fondatezza dell'azione di regresso di . CP_3
Preliminarmente, “rileva ed eccepisce che non ha notificato a il Parte_1 CP_2 decreto di fissazione dell'udienza del 17.12.2024; si chiede che la Corte si pronunci sul punto, dichiarando l'inammisisbilità/improcedibilità del ricorso, ovvero adottando ogni opportuno provvedimento”. In particolare, con il detto appello incidentale condizionato la deduce che: “appare il difetto di qualunque profilo di responsabilità in concreto CP_2 ascrivibile ad per l'infortunio accaduto al che si ritiene Controparte_4 CP_5 debba essere ascritto esclusivamente al comportamento tenuto dallo stesso lavoratore infortunato e dal suo datore di lavoro, i quali hanno agito con superficialità e in modo non Parte avveduto. In particolare, se i dipendenti di avessero manifestato la loro presenza all'interno dello stabilimento, sarebbe stato loro impedito di salire sul tetto da soli, senza essere accompagnati da un addetto del committente o, quantomeno, sarebbero stati istruiti sulla situazione che avrebbero trovato una volta arrivati in cima. Non appare condivisibile, in questo senso, la deduzione del Giudice di primo grado, il quale ha semplicemente presunto sia che l'autorizzazione a salire sul tetto fosse stata implicitamente Parte data ai dipendenti di nel momento in cui ne era stato chiesto l'intervento, sia che, almeno nel momento in cui l'intervento di manutenzione era stato richiesto, CP_4 avrebbe dovuto fornire le opportune indicazioni sullo stato deI luoghi di intervento. Appare Parte invece probabile che la società committente attendesse l'arrivo degli operai di per spiegare loro la situazione, tanto più che la ditta appaltatrice era stata debitamente informata, tramite il DUVRI, che l'accesso al tetto del fabbricato era riservato alle sole persone autorizzate. Il venire meno della responsabilità per il reato di lesioni gravissime comporterebbe, per la caducazione della pretesa di INPS Controparte_4 di recuperare le somme versate al sig. in conseguenza dell'infortunio subito. CP_5
Secondo motivo incidentale condizionato. Si impugna il capo della sentenza in cui il Tribunale, a pag. 11, ultimo capoverso, esclude la sussistenza del cd rischio elettivo in capo al sig. Il Tribunale ritiene che non abbia provato, nello specifico, che i CP_5 CP_4 sig.ri e siano saliti arbitrariamente sul tetto senza avere ottenuto le CP_5 Pt_2 preventive autorizzazioni e senza indossare i necessari dispositivi di protezione individuale. In realtà, proprio gli elementi acquisiti nel corso del procedimento penale e del dibattimento innanzi al Giudice del lavoro di Velletri, permettevano di affermare il contrario. Il che aveva accompagnato presso la sede della i suoi dipendenti, CP_6 CP_4 aveva omesso di prescrivere loro l'utilizzo dell'imbracatura anticaduta, né il pur CP_5 disponendo di tale attrezzatura, aveva ritenuto di doverla indossare, perché l'intervento, a suo giudizio, doveva essere meramente esplorativo. Circostanza confermata dai testi
.” CP_5 Pt_2
Si è costituita , con ricorso depositato il 4.7.2025, Controparte_12 senza invero spiegare alcun tipo di appello, così concludendo: “Piaccia all'Ecc.ma Corte, sezione Lavoro, ogni contraria difesa, domanda e istanza anche istruttoria disattese, in parziale riforma della sentenza emanata dal Tribunale di Velletri, l'8/3/2022 e pubblicata il 9/3/2022 col n. 522/2022, e ritualmente notificata, per i motivi dedotti nella parte espositiva;
nel merito accertare e dichiarare la illegittimità della sentenza nel capo che, decidendo la domanda di rivalsa/regresso dell riconoscendo la responsabilità solidale dell CP_3 [...]
nella causazione dell'infortunio occorso al Sig. il Controparte_4 CP_13
7.10.2010, come riportato nei motivi di appello incidentale formulato dall CP_14
a cui la derisce, e, respingere la richiesta di assenza di responsabilità della
[...] CP_4 Parte in merito a detto evento per i motivi sopra esposti, e in parziale adesione al primo Parte motivo di appello e al secondo motivo (rischio elettivo) proposto dalla medesima riformarla sul punto;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la illegittimità della sentenza nel capo che, discostandosi immotivatamente dalle prove testimoniali acquisite sia in sede penale e che civile e dall'effettiva situazione fattuale (l'assenza di comunicazione e\o Parte identificazione all della presenza della e dei suoi operai sul tetto dello CP_4 stabilimento, e quindi totale assenza di autorizzazione da parte della Committente, come riportato nel Duvri del luglio 2010), si è espressa in termini responsabilità dell in CP_4 Parte solido con la per l'infortunio occorso al Sig. il 7.10.10. -In ogni caso CP_13 Parte respingere il terzo e quarto motivo di appello proposto dalla per tutti i motivi sopra riportati;
Nella negata e non creduta ipotesi di riconoscimento di qualsivoglia profilo di responsabilità dell per l'infortunio occorso il 7.10.10 al Sig. ridurla CP_4 CP_13 sensibilmente, ossia non superiore al 10/15% come dedotto in narrativa. -Quanto al rapporto assicurativo con la , in ipotesi di conferma della Controparte_1 sentenza di primo grado sul punto, si chiede la compensazione delle spese per i motivi dedotti in narrativa”.
Con l'atto d'appello principale la censura la decisione del Parte_1
Tribunale 1. nel capo di cui alla pagina 8 primi 5 righi, in cui afferma di condividere il procedimento logico svolto dal giudice penale e, pertanto, afferma la sussistenza del presupposto essenziale dell'azione di regresso dell e cioè l'avvenuta commissione di un reato da CP_3 parte del datore di lavoro. Dice l'appellante: “Alla società appellante è stata imputata la violazione dell'art. 148 dlgs 81/2008 (che avrebbe causato infortunio al lesioni CP_5 Part gravissime allo stesso), più specificamente il teste (ispettore Testimone_1 Pt_4 afferma che la società appellante è responsabile di aver “omesso di valutare il rischio di sfondamento del plexiglass quindi di aver omesso di adottare le misure idonee ad evitare tale rischio”, di qui l'imputabilità di responsabilità ex art.148 d. lgs 81/2008. Bisogna tener presente innanzitutto che stavano effettuando un sopralluogo proprio al CP_5 Pt_2 fine di valutare l'eventuale sussistenza di rischi e vedere quali mezzi e sistemi adottare per evitarli, non stavano eseguendo lavori! Il teste afferma che la società Testimone_2 [...] aveva detto a lui e a i usare tutti i dispositivi di sicurezza di cui Parte_1 CP_5 essi disponevano al completo per il sopralluogo. Ovviamente la società appellante avrebbe dovuto conoscere la sussistenza dei lucernai in plexiglass sul tetto per valutare il rischio di sfondamento e adottare le misure necessarie ad evitarlo. Prima del sopralluogo l'appellante non conosceva alcunché del tetto, non sapeva come era fatto e quindi non poteva effettuare alcuna valutazione, poteva solo raccomandare ai lavoratori inviati di adottare tutte le misure di sicurezza e di valutare adeguatamente, in concreto i rischi, prima di iniziare i lavori. D'altronde dalla società committente non aveva ricevuto alcuna comunicazione circa tale rischio. Il teste afferma anche che la società committente Tes_1 era responsabile perché “aveva omesso di informare, mediante DUVRI, la Parte_1 ei rischi esistenti sul tetto e aveva omesso di predisporre dispositivi anticaduta vicini
[...] ai lucernai”. Infatti nel primo DUVRI non c'era il rischio di sfondamento dei lucernai in plexiglass, c'era invece nel secondo DUVRI dopo l'infortunio! Non si può allora imputare alla società appellante la violazione dell'art. 148 d.lgs 81/08, sia perché, prima del sopralluogo, non era a conoscenza della presenza dei lucernai in plexiglass sul tetto per omissione di tali previsioni di rischio nel DUVRI della committente, sia perché il sopralluogo serviva proprio a valutare ed accertare tutti i rischi prima di iniziare i lavori. Ne consegue l'insussistenza della responsabilità dell'appellante e la carenza del presupposto essenziale per l'azione di regresso dell che va quindi rigettata nei confronti della erché CP_3 Parte_1 quest'ultima non ha commesso alcun fatto reato tramite omissione, per carenza ed erronea rappresentazione dello stato dei luoghi e della realtà, imputabile all'assenza di rischio nel DUVRI”;
2. nel capo della sentenza di cui a pagina 11 ultimo capoverso, in cui il Tribunale di Velletri afferma l'assenza del cd “rischio elettivo”. Sostiene l'appellante: “La condotta del CP_5 impaurito dalle api, è senza dubbio atipica, eccezionale, abnorme e avulsa dalla prestazione lavorativa, tale da aver creato il rischio e aver determinato il verificarsi dell'infortunio. Non si può negare la sussistenza del rischio elettivo! tesso afferma CP_5 che sul tetto c'erano dei camminamenti su cui si poteva transitare in piena sicurezza, ma lui, preso dal panico per lo sciame di api, ha iniziato a correre irrazionalmente e imprudentemente, fuori dai camminamenti, senza guardare dove metteva i piedi e con la testa rivolta all'indietro … Da un'attenta valutazione delle risultanze istruttorie, quindi, deve assolutamente riconoscersi la sussistenza del cd “rischio elettivo”, l'infortunio non si sarebbe verificato se on si fosse lasciato prendere dal panico e avesse continuato a CP_5 percorrere i camminamenti come ha fatto ”; Pt_2
3. nel capo della sentenza di cui alla pagina 12 ultimi 2 capoversi, in cui il Tribunale riconosce la sussistenza in capo alla ia dell'elemento materiale del Parte_1 reato di lesioni gravissime, sia dell'elemento soggettivo per condotta imprudente, negligente e violativa di norme, nonché del nesso di causalità tra le condotte colpose e l'evento lesivo. Deduce l'appellante: “l'appellante non ha commesso reato, non ha avuto condotta penalmente rilevante poiché non conosceva i luoghi, non era stata informata dei rischi e proprio col sopralluogo intendeva valutare, non poteva comportarsi diversamente, anzi potremmo addirittura parlare di errore di fatto ex art. 47 c.p.”;
4. nel capo della sentenza di cui a pagina 13 ultimo capoverso, in cui il Tribunale riconosce la responsabilità solidale di entrambe le società nella misura del 50% ciascuna. Osserva l'appellante: “Ribadendo che per le motivazioni suddette la società appellante non ha alcuna responsabilità nell'infortunio, purtuttavia, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere dichiarata anche l'appellante responsabile, va ridotto al di sotto del 50% il suo apporto, poiché per la condotta tenuta, non può ritenersi superiore al 10%, anche se comunque insistiamo nel ribadire che l'istruttoria di primo grado ha provato ampiamente l'insussistenza della responsabilità dell'appellante nell'infortunio, riconducibile piuttosto alla condotta della committente ( che deve individuare e valutare i rischi presenti nei luoghi di lavoro, rischi che spesso non sono noti all'impresa appaltatrice) e dello stesso . CP_5
Invero, da subito occorre precisare che tutte le parti risultano costituite, sì che alcun rilevo assume la pure sollevata eccezione di omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza di discussione. Da subito va anche osservato che “La circostanza che l'esecuzione di un'opera abbia formato oggetto di subappalto non esclude, di per sé, l'affermazione di una concorrente responsabilità di appaltatore e subappaltatore per i danni causati dal cantiere a terzi, dovendosi avere riguardo alla specificità dei singoli episodi ed alle modalità con le quali si è verificato l'evento dannoso. (Nel caso di specie, la S.C. - in relazione ai danni subiti da un artigiano a causa della caduta da un'impalcatura alta dodici metri, ove si era arrampicato, privo di cinture di sicurezza e di altri dispositivi di protezione, per eseguire su incarico della società subappaltatrice un intervento all'interno di un cantiere edile della società appaltatrice - ha riconosciuto un concorso di colpa delle due società, sul presupposto che la vittima del sinistro, abilitato ad accedere al cantiere, avrebbe dovuto trovare "in loco" tutte le provvidenze necessarie a garantirgli di lavorare in condizioni di sicurezza, non essendo stato provato che l'onere dell'apprestamento delle necessarie cautele gravasse, in via esclusiva, sulla società subappaltatrice)”, così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25758 del 15/11/2013: v. altresì Cass, Ordinanza n. 375 del 10/01/2023.
Nel caso di specie, parte appellante principale si lamenta che la società committente non le avrebbe comunicato il rischio di sfondamento del plexiglass poi rotto dal lavoratore nel noto e certificato infortunio ed avrebbe “omesso di informare, mediante DUVRI, la dei rischi esistenti sul tetto e aveva omesso di predisporre Parte_1 dispositivi anticaduta vicini ai lucernai. Infatti, nel primo DUVRI non c'era il rischio di sfondamento dei lucernai in plexiglass, c'era invece nel secondo DUVRI dopo l'infortunio!”. Orbene, è noto che nell'ambito della sicurezza sul Lavoro, la redazione DUVRI, acronimo di “Documento di valutazione dei rischi da interferenza“, è un obbligo sancito dall'articolo 26 del D.lgs. 81 del 2008 e relativo agli appalti che comprendono servizi e forniture quando una impresa svolge dei lavori di manutenzione nell'area del committente. Il DUVRI, come tutti i documenti che riguardano la sicurezza sul lavoro, non è un documento “statico”, ma deve essere aggiornato quando il committente o la ditta appaltatrice individuino durante l'esecuzione delle opere di nuovi rischi da interferenza. Essendo un documento da allegare obbligatoriamente al contratto di appalto, ad ogni sua variazione deve essere effettuata una nuova consegna.
L'elaborazione di questo documento è responsabilità dell'azienda committente, sia nel caso si tratti di un privato che di una azienda pubblica. Una volta elaborato, il DUVRI deve essere consegnato alla ditta appaltatrice che è tenuta ad analizzare il suo contenuto e prendere visione dei rischi che sono segnalati, oltre che restituirlo all'azienda committente con il proprio visto di accettazione. In questo modo il committente ottempera a quanto richiesto dall'art. 26, fornendo anche l'elenco delle misure adottate in seguito alla valutazione stessa. L'elaborazione del DUVRI non è richiesta quando sia presente il piano di sicurezza e coordinamento. In accordo al D.lgs. 81, le finalità del DUVRI sono quelle di valutare attentamente i rischi che possono presentarsi sul cantiere a causa di interferenze reciproche delle attività che si svolgono contemporaneamente, tra le quali si segnalano la presenza di un rischio chimico, di carichi sospesi, di formazione di scintille, di intralcio delle vie di fuga segnalate,
o di uso di sostanze pericolose. Oltre a questo, nel DUVRI devono essere indicate le misure che si devono adottare per eliminare questi rischi, o per ridurli al minimo quando non sia possibile l'eliminazione totale. Il documento serve per verificare che tutti i lavoratori che operano all'interno del cantiere siano in possesso di adeguati requisiti tecnici per operare, che siano informati e formati e che ognuno sia in regola con l per quanto riguarda la CP_3 copertura assicurativa. Il DUVRI serve infine per individuare i costi relativi alla sicurezza. Tuttavia, Il mancato assolvimento dell'obbligo di redazione del DUVRI (documento di valutazione del rischio) da parte del committente non esonera gli appaltatori ed il subappaltatore degli oneri di coordinamento previsti dalla normativa che impongono di attuare tutte le misure di prevenzione di incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto. Al riguardo, la Corte di cassazione ha precisato che “In tema di responsabilità ex artt. 2087 c.c. e 7 del d.lgs. n. 626 del 1994, per i danni derivati al lavoratore dall'inosservanza delle misure di tutela delle condizioni di lavoro nel corso di attività concesse in appalto, le locuzioni normative di cui agli artt. 6, par. 4, della Direttiva 89/391/CEE (datori di lavoro), e 8 della Direttiva 92/57/CEE (realizzazione dell'opera) vanno interpretate nel senso che nella categoria dei "datori di lavoro" tenuti agli obblighi di protezione e di prevenzione dei rischi professionali, rientrano sia il sub-committente che il sub-appaltatore [committente e appaltatrice nel caso di specie n.d.r..] , qualora collaborino insieme nell'ambito del medesimo procedimento produttivo, finalizzato alla realizzazione di una "stessa opera", che si compia all'interno di un qualunque luogo a ciò funzionalmente destinato e che li coinvolga entrambi in attività, ancorché parziali e diverse, sinergicamente dirette al medesimo scopo produttivo, così rendendoli reciprocamente responsabili delle omissioni degli obblighi di sicurezza nei confronti dei lavoratori in essa impiegati”, così Cass. Sez. L - , Sentenza n. 2517 del 27/01/2023. Pertanto, deve ritenersi la corresponsabilità anche della odierna società appaltatrice al di là di ogni preventiva deduzione della stessa appellante.
Circa, poi, l'asserito rischio elettivo che sarebbe individuabile in un comportamento abnorme del lavoratore, giova rilevare che “In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l'incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto che l'imprevisto mutamento delle concrete modalità esecutive da parte del lavoratore, preposto alla sicurezza, fosse sufficiente a far ricadere l'evento dannoso nella sua esclusiva sfera di responsabilità”, così Cass. sez. 3 - , Sentenza n. 4980 del 16/02/2023. E non si vede, per quale motivo la corresponsabilità nell'infortunio occorso al lavoratore appellato della società appellante proprio in ragione dell'assenza di rischio elettivo dello stesso, certamente non configurabile nel rinvenimento dello sciame d'api a fronte di una non messa in sicurezza dei luoghi ove prestava attività lavorativa il medesimo lavoratore, debba ritenersi in misura inferiore a quella della società committente. Le sopra precisate conclusioni evidenziano l'infondatezza anche del terzo motivo di gravame e l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato spiegato dalla soc. . CP_2
Ne consegue l'appello principale deve essere rigettato con assorbimento di quello incidentale condizionato, non risultando spiegato alcun gravame da parte della soc.
nei riguardi della soc. . Controparte_4 CP_2
In considerazione della soccombenza la medesima società appellante principale deve essere condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, in favore dell CP_3
Le spese del presente grado devono essere compensate tra la società appellante, la nonché la Controparte_1 [...]
in quanto queste ultime, pure vittoriose per altri versi, sono rimaste Controparte_4 soccombenti come l'appellante principale nell'aderire alla richiesta della medesima di accertamento del rischio elettivo a carico del lavoratore. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico dell'appellante principale.
P.Q.M.
- rigetta l'appello principale;
- condanna l'appellante principale al pagamento in favore dell delle spese del CP_3 presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 4.997,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- spese compensate tra parte appellante principale, la
[...]
e la Controparte_1 Controparte_4
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico dell'appellante principale. Roma, 15.7.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati
dott. Alberto CELESTE Presidente dott.ssa Eliana ROMEO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 15.7.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2180/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, n. 1066/2024, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Pica ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Colleferro, Viale XXV Aprile n. 38;
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
, (già denominata Controparte_1
sino al 1/1/2024), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Pieri-Nerli Controparte_2 ed elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Gracchi, 81. APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Pierfrancesco Damasco ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle V Giornate n. 3; APPELLATO - APPELLATO INCIDENTALE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Annunziata Controparte_4 D'Andrea ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA - APPELLATA INCIDENTALE ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Così il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, con la gravata sentenza:
“Con ricorso depositato in data 24.04.2022, ritualmente notificato, l esperisce azione CP_3 di rivalsa, ex artt. 10 e 11 D.P.R. 30.06.1965 n° 1124, nei confronti delle società Parte_1
-appaltatrice ed ex datrice di lavoro di e
[...] Controparte_5 Controparte_4
-committente lavori di manutenzione presso la sede di Labico via Agro
[...]
Latino 1-, chiedendo al Tribunale di Velletri di accertare, in via incidentale, la penale responsabilità del datore di lavoro e del committente e di condannare le società convenute, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, a pagare all la somma di € CP_3
152.778,83, oltre rivalutazione e interessi compensativi. L'Istituto attore deduce in particolare che: Il 7.10.2010 , dipendente della con le Controparte_5 Parte_1 mansioni di operaio specializzato - carpentiere edile, si recava presso lo stabilimento della sito in Labico via Agro Latino 1, per eseguire un Controparte_4 sopralluogo finalizzato a verificare le cause dell'ostruzione di un discendete e le conseguenti infiltrazioni di acqua;
– Il aliva, sul tetto del capannone insieme al CP_5 collega , e, giunto nei pressi dei comignoli, spaventato dalla presenza di un vespaio, Pt_2 si allontanava precipitosamente. Dopo pochi metri appoggiava un piede su di un lucernaio in plexiglass, che a causa del peso si infrangeva, e precipitava al suolo da circa 9 metri di altezza;
– Il lavoratore riportava lesioni gravissime in particolare: politrauma fratturativo, contusioni polmonari bilaterali e la rottura traumatica della milza, da cui derivava una prognosi clinica di 90 giorni, oltre ad un ulteriore periodo di 45 giorni di incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni, nonché la perdita permanente della milza;
– Lo stesso lavoratore, sia nel corso delle indagini preliminari sia del processo penale, precisava che la struttura del tetto del capannone era formata da una parte in cemento e da una serie di lucernari in plexiglas, non delimitati né adeguatamente segnalati, separati da camminamenti intermedi in cemento. Riferiva, inoltre, che il datore di lavoro non lo aveva informato della presenza di lucernari ed aveva omesso di fornirgli istruzioni specifiche in proposito, se non un generico avvertimento di prestare attenzione. Riferiva ancora che, nell'occasione, indossava i guanti e gli scarponi antinfortunistici e che, considerato che l'attività da svolgere si risolveva al momento nel solo sopralluogo conoscitivo, non aveva portato con sé nessun'altra attrezzatura specifica. Riferiva, infine, che la conformazione del tetto del capannone non richiedeva all'apparenza l'utilizzo dell'imbragatura e del casco di protezione. Con riferimento alla posizione della società committente, dichiarava che nessuno gli aveva fornito particolari indicazioni sullo stato dei luoghi;
– Le dichiarazioni rese dal venivano confermate nel corso del processo dal collega il quale CP_5 Pt_2 precisava che l'imbragatura anticaduta che non era stata utilizzata in quanto sul tetto non era presente alcun punto a cui poteva essere ancorata. Confermava, inoltre, che non era stato predisposto alcun piano di sicurezza né avevano ricevuto specifiche indicazioni dal datore di lavoro e/o dal committente;
– L'Ispettore Basilico del Dipartimento di Prevenzione Igiene e Sicurezza sul lavoro della dichiarava nel corso del processo penale di Parte_3 essersi recato sul luogo dell'infortunio e di avere riscontrato una serie di violazioni della normativa antinfortunistica che aveva posto a carico di entrambe le società odierne convenute. In particolare, riferiva di avere contestato alla società datrice di lavoro dell'assicurato l'omessa valutazione del rischio specifico rappresentato dalla presenza sulla copertura del capannone di lucernari in plexiglas, facilmente accessibili e calpestabili, quindi soggetti a sfondamento (art. 148 comma 1 D.lgs. 81/2008); alla società committente di non avere adeguatamente valutato nel DVR il medesimo rischio e, quindi, di non avere predisposto in prossimità dei lucernari dei dispositivi anticaduta -punti di ancoraggio- (art. 26 comma 1 D.lgs. 81/2008); – Pertanto, ove la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro fosse stata rispettata, l'infortunio non si sarebbe verificato;
– Ricevuta la denuncia di infortunio erogava all'assicurato le prestazioni economiche di legge di cui all'art. 66 del TU n. 1124/1965; – Con sentenza n. 782/2017 il Tribunale di Velletri giudicava i legali rappresentanti delle società convenute, e , colpevoli Controparte_6 Controparte_7 delle imputazioni a loro ascritte e li condannava a due mesi di reclusione oltre che al pagamento delle spese processuali;
– La pronuncia di primo grado veniva appellata dagli imputati ed il processo di appello si concludeva con la sentenza della Corte territoriale n. 2555/2020 dell'11.02.2020 che dichiarava di non doversi procedere per prescrizione dei reati. Allega documentazione. La società (da qui in poi anche Parte_1 Parte solo si costituisce in giudizio e chiede al Tribunale di Velletri di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Evidenzia che, al momento del dell'infortunio, non era stato sottoscritto alcun contratto di appalto e/o di manutenzione con la società e che il sopralluogo era destinato ad una mera verifica Controparte_4 dello stato dei luoghi preordinata all'eventuale svolgimento dell'incarico. Evidenzia, ancora, che la società committente, all'atto di assegnare l'incarico, non aveva riferito nulla circa la potenziale pericolosità del tetto che, dall'esterno, non presentava alcun apparente rischio specifico essendo pianeggiante e circondato da apposita ringhiera. In ogni caso, chiede di essere autorizzata a chiamare in causa la società
[...] per essere dalla stessa manlevata nella denegata ipotesi di Controparte_8 soccombenza nel presente giudizio. Allega documentazione. La società Controparte_4 si costituisce in giudizio e contesta la ricostruzione dei fatti prospettata
[...] dall per essere parziale, lacunosa e del tutto strumentale. Evidenzia che il legale CP_3 rappresentante della forniva rassicurazioni in Parte_1 Controparte_6 merito all'intervento e, soprattutto, non ne specificava né l'orario né la tipologia. Sostiene, quindi, che il lavoratore infortunato si è recato in azienda ed è salito sul tetto del capannone, insieme ad un collega, senza darne preventiva comunicazione e senza avere ricevuto alcuna autorizzazione. Diversamente, in occasione di precedenti sopralluoghi, era sempre stata tempestivamente avvisata dalla società appaltatrice dell'ora dell'accesso e Parte della natura dell'intervento, e che i dipendenti al momento dell'ingresso nello stabilimento, avevano sempre comunicato al personale presente negli uffici la tipologia e il luogo dell'intervento, chiedendo di potervi accedere, così come previsto nel DUVRI sottoscritto il 27.07.2010. Sostiene, inoltre, che il sopralluogo riguardava soprattutto l'interno del capannone (e non l'esterno e/o il tetto) dal momento che le infiltrazioni erano presenti nella parte del laboratorio. Con memoria integrativa depositata il 5.12.2022 chiede di essere autorizzata a chiamare in causa la società Controparte_9 per essere dalla stessa manlevata nel caso di soccombenza nel presente giudizio. Allega documentazione. Con ordinanza del 15.12.2022 il giudice originario assegnatario del procedimento autorizzava la chiamata in causa in garanzia delle compagnie di assicurazioni delle società convenute. La società Controparte_9 si costituisce in giudizio sollevando eccezioni pregiudiziali e preliminari. Nel merito chiede di accertare che la è completamente estranea alla Controparte_4 responsabilità ascrittale e, quindi, di rigettare le domande dell in quanto infondate in CP_3 fatto ed in diritto nonché sfornite di prova. In via riconvenzionale chiede al Tribunale di accertare e dichiarare che sussistono i presupposti per esercitare il diritto di regresso, ex art. 1199- 2055 c.c., nei confronti della Con ordinanza del 10.02.2023 Parte_1 il giudicante, premesso che la domanda proposta dal convenuto nei confronti di altro convenuto non soggiace ad altri oneri di forma che la formulazione entro il medesimo termine stabilito per la formulazione di una domanda riconvenzionale in senso stretto, essendo fuori luogo discorrere di chiamata in causa rispetto ad un soggetto che è già parte Parte del giudizio, assegnava alla convenuta termine per il deposito di eventuali note di replica sulla domanda riconvenzionale. La invece, non dava Parte_1 corso alla chiamata in causa della società che è, quindi, Controparte_8 rimasta estranea al giudizio”. Il Tribunale, preliminarmente, rammentava “che il presupposto per l'esperimento dell'azione di rivalsa da parte dell è la sussistenza della responsabilità penale del CP_3 datore di lavoro (accertata nel corso di un processo penale o incidenter tantum nel corso di una controversia civile) in relazione al decesso del lavoratore, o alle lesioni da questi subite in occasione di un infortunio sul lavoro”. Dava atto che “Nel caso in esame la responsabilità penale di e , rispettivamente l.r.p.t. delle Controparte_6 Controparte_7 società e è stata accertata dal Parte_1 Controparte_4
Tribunale di Velletri che, con la sentenza n. 782/2017 li ha giudicati colpevoli delle imputazioni a loro ascritte (art. 590 commi 1, 2 e 3 con rif. all'art. 583 comma 1 n. 1 e comma 2 n. 3 c.p.), purtuttavia il giudizio di Appello promosso dagli imputati si è concluso con la sentenza n. 2555/2020 con cui la Corte d'Appello di Roma ha dichiarato di non doversi procedere per prescrizione dei reati”. Riteneva, pertanto, che “la sentenza irrevocabile del giudice penale non può avere autorità di cosa giudicata nel giudizio civile promosso dall nei confronti del datore di lavoro” e che “il giudice civile, adito dall con CP_3 CP_3 azione di regresso nei confronti del datore di lavoro del soggetto infortunato, può valutare liberamente i fatti già esaminati dal giudice penale ...” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 23 febbraio 1995 n. 2028).” Rilevava, poi, che “Ciò posto va opportunamente evidenziato che la Corte di Appello di Roma, con la sentenza versata in atti, pur dichiarando estinto per prescrizione il reato colposo ascritto ai l.r. delle società odierne convenute, afferma il principio di diritto secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione, ai sensi dell'art. 129 comma 2 c.p.p., solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice è chiamato a compiere appartenga più al concetto di percezione ictu oculi che di “apprezzamento” (Cass. SS.UU. 35490/2009)” e che “Il Tribunale di Velletri, infatti, afferma la responsabilità penale di entrambi gli imputati in virtù delle seguenti argomentazioni: Prima del sinistro, le due società avevano sottoscritto un contratto di manutenzione;
Considerato che
si rendeva necessario salire sul tetto del capannone, il datore di lavoro del avrebbe dovuto CP_5 dare corso ad un'ispezione preventiva così da valutare, in particolare, la presenza di punti di ancoraggio che consentissero di operare utilizzando le apposite cinture di sicurezza;
Il l.r. della non aveva informato né il né i dipendenti Controparte_4 CP_6 Parte della del rischio di sfondamento dei lucernari presenti sul tetto, accessibili, calpestabili e non segnalati, né aveva inserito la valutazione di tale rischio all'interno del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (cd DUVRI); Il l.r. della Controparte_4
non aveva predisposto sul tetto del capannone alcun dispositivo di sicurezza
[...]
(punti di ancoraggio) che consentisse agli operai del di lavorare utilizzando le CP_6 cinte anticaduta in loro dotazione. La ricostruzione dei fatti operata in sede penale è stata in ogni caso confermata dall'istruttoria condotta nel presente giudizio, nel corso della quale i testimoni dell , e , hanno reso CP_3 Testimone_1 Controparte_5 Testimone_2 dichiarazioni testimoniali pressoché sovrapponibili a quelle rese nel corso del dibattimento penale.”. Teneva conto altresì dei “testi della società resistente , Controparte_4
e , esaminati per la prima volta nel corso del presente Controparte_10 Testimone_3 giudizio”. Osservava, inoltre, che “tra le due società era stato stipulato un contratto di appalto, che come è noto è a forma libera, avente ad oggetto lavori di manutenzione edile dello stabilimento industriale della società Ne Controparte_4 deriva, altresì, stante la genericità dell'oggetto dell'appalto, che la manutenzione poteva anche riguardare interventi da eseguire sul tetto del capannone, del tutto trascurati nel DUVRI. Ma anche a voler diversamente ritenere, è fuor di dubbio, tenuto contro della problematica che si era manifestata in concreto (ostruzione di un discendente ed Parte infiltrazioni di acqua), che gli operatori della per verificare le cause dell'ostruzione, dovevano necessariamente salire sul tetto del capannone e recarsi in prossimità dei comignoli. Pertanto, il l.r. della quanto meno al momento della richiesta di CP_4 intervento che ha preceduto il sopralluogo, avrebbe dovuto informare il l.r. della PGL della presenza sul tetto di aree in plexiglas accessibili e calpestabili, e del conseguente rischio di sfondamento, nonché dell'assenza di punti di ancoraggio a cui agganciare le imbracature anticaduta. Né è possibile pervenire a diverse conclusioni sull'assunto che il 7.10.2010 il l.r. Parte della committente non era a conoscenza della presenza in azienda degli operai della e dell'attività che dovevano eseguire. Per quanto detto, infatti, nel rischio da interferenze andava senza dubbio incluso quello specifico dato dalla presenza dei lucernari in plexiglas sul tetto del capannone. Ma soprattutto, il predetto assunto difensivo della committente, è stato smentito dalle dichiarazioni rese dal teste , sulla cui attendibilità oggettiva e Pt_2 soggettiva non sussistono motivi di sospetto, il quale ha riferito di avere comunicato al personale della che: era giunto sul posto;
gli veniva detto di recarsi in una CP_4 determinata parte dell'area; una persona gli indicava il tetto su cui salire”. Ritenuta la responsabilità della committente e dell'appaltatrice per entrambe nella misura del 50% e rigettata la domanda di manleva della società appaltatrice così decideva: “1. Accoglie la domanda di regresso formulata dall nei confronti delle società CP_3 Parte_1
e e, per l'effetto, condanna le medesime società, in
[...] Controparte_4 persona dei l.r.p.t., in solido tra loro e nelle rispettive qualità (la prima quale appaltatrice ed ex datrice di lavoro di e la seconda quale committente), al pagamento in Controparte_5 favore dell della somma di € 151.620,77, oltre interessi legali dal dì della maturazione CP_3 al saldo.
2. Rigetta la domanda di garanzia e manleva proposta dalla società
[...] nei confronti della Zurich Insurance Public Limited Company - Controparte_4
Rappresentanza Generale per l'Italia-.
3. Condanna le società e Parte_1 Co
in persona dei lr.p.t., in solido tra , a rimborsare all Controparte_4 CP_3 le spese processuali, liquidate in complessivi € 6.000,00 oltre oneri riflessi e spese generali se dovute.
4. Condanna la società in persona del l.r.p.t., a Controparte_4 rimborsare al terzo chiamato le spese processuali, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge”.
Avverso la detta sentenza del Tribunale di Velletri ha proposto appello principale la con ricorso depositato il 29.7.2024 e con ricorso depositato il Parte_1
3.12.2024 si è costituto l chiedendo il rigetto del gravame. Con ricorso depositato il CP_3
6.12.2024 si è costituta altresì la Controparte_1
, (già denominata sino al 1/1/2024), che ha spiegato a sua volta
[...] Controparte_2 appello incidentale condizionato “Nella lontana e allo stato non predittabile ipotesi che dovesse impugnare la statuizione che ha dichiarato la Controparte_4 prescrizione dell'azione ex art. 2952 c.c., diversamente non essendovene interesse per
, e sempre che l'appello sia ritenuto tempestivo e/o ammissibile e sia riproposta nel CP_2 contempo la domanda di garanzia nei confronti di , la Compagnia scrivente si vede CP_2 costretta, per scrupolo difensivo, a proporre appello incidentale condizionato nei confronti della la sentenza n. 1066/2024, pubblicata 8.7.2024, emessa dal Tribunale di Velletri in funzione di Giudice del lavoro, G.U.L. Dott.ssa Raffaella Falcione, nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza di una responsabilità penale in capo ad CP_4 [...]
e ha contemporaneamente denegato la sussistenza del rischio elettivo in Controparte_4 capo al lavoratore danneggiato, o quantomeno del concorso dello stesso nella causazione del fatto, così riconoscendo la fondatezza dell'azione di regresso di . CP_3
Preliminarmente, “rileva ed eccepisce che non ha notificato a il Parte_1 CP_2 decreto di fissazione dell'udienza del 17.12.2024; si chiede che la Corte si pronunci sul punto, dichiarando l'inammisisbilità/improcedibilità del ricorso, ovvero adottando ogni opportuno provvedimento”. In particolare, con il detto appello incidentale condizionato la deduce che: “appare il difetto di qualunque profilo di responsabilità in concreto CP_2 ascrivibile ad per l'infortunio accaduto al che si ritiene Controparte_4 CP_5 debba essere ascritto esclusivamente al comportamento tenuto dallo stesso lavoratore infortunato e dal suo datore di lavoro, i quali hanno agito con superficialità e in modo non Parte avveduto. In particolare, se i dipendenti di avessero manifestato la loro presenza all'interno dello stabilimento, sarebbe stato loro impedito di salire sul tetto da soli, senza essere accompagnati da un addetto del committente o, quantomeno, sarebbero stati istruiti sulla situazione che avrebbero trovato una volta arrivati in cima. Non appare condivisibile, in questo senso, la deduzione del Giudice di primo grado, il quale ha semplicemente presunto sia che l'autorizzazione a salire sul tetto fosse stata implicitamente Parte data ai dipendenti di nel momento in cui ne era stato chiesto l'intervento, sia che, almeno nel momento in cui l'intervento di manutenzione era stato richiesto, CP_4 avrebbe dovuto fornire le opportune indicazioni sullo stato deI luoghi di intervento. Appare Parte invece probabile che la società committente attendesse l'arrivo degli operai di per spiegare loro la situazione, tanto più che la ditta appaltatrice era stata debitamente informata, tramite il DUVRI, che l'accesso al tetto del fabbricato era riservato alle sole persone autorizzate. Il venire meno della responsabilità per il reato di lesioni gravissime comporterebbe, per la caducazione della pretesa di INPS Controparte_4 di recuperare le somme versate al sig. in conseguenza dell'infortunio subito. CP_5
Secondo motivo incidentale condizionato. Si impugna il capo della sentenza in cui il Tribunale, a pag. 11, ultimo capoverso, esclude la sussistenza del cd rischio elettivo in capo al sig. Il Tribunale ritiene che non abbia provato, nello specifico, che i CP_5 CP_4 sig.ri e siano saliti arbitrariamente sul tetto senza avere ottenuto le CP_5 Pt_2 preventive autorizzazioni e senza indossare i necessari dispositivi di protezione individuale. In realtà, proprio gli elementi acquisiti nel corso del procedimento penale e del dibattimento innanzi al Giudice del lavoro di Velletri, permettevano di affermare il contrario. Il che aveva accompagnato presso la sede della i suoi dipendenti, CP_6 CP_4 aveva omesso di prescrivere loro l'utilizzo dell'imbracatura anticaduta, né il pur CP_5 disponendo di tale attrezzatura, aveva ritenuto di doverla indossare, perché l'intervento, a suo giudizio, doveva essere meramente esplorativo. Circostanza confermata dai testi
.” CP_5 Pt_2
Si è costituita , con ricorso depositato il 4.7.2025, Controparte_12 senza invero spiegare alcun tipo di appello, così concludendo: “Piaccia all'Ecc.ma Corte, sezione Lavoro, ogni contraria difesa, domanda e istanza anche istruttoria disattese, in parziale riforma della sentenza emanata dal Tribunale di Velletri, l'8/3/2022 e pubblicata il 9/3/2022 col n. 522/2022, e ritualmente notificata, per i motivi dedotti nella parte espositiva;
nel merito accertare e dichiarare la illegittimità della sentenza nel capo che, decidendo la domanda di rivalsa/regresso dell riconoscendo la responsabilità solidale dell CP_3 [...]
nella causazione dell'infortunio occorso al Sig. il Controparte_4 CP_13
7.10.2010, come riportato nei motivi di appello incidentale formulato dall CP_14
a cui la derisce, e, respingere la richiesta di assenza di responsabilità della
[...] CP_4 Parte in merito a detto evento per i motivi sopra esposti, e in parziale adesione al primo Parte motivo di appello e al secondo motivo (rischio elettivo) proposto dalla medesima riformarla sul punto;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la illegittimità della sentenza nel capo che, discostandosi immotivatamente dalle prove testimoniali acquisite sia in sede penale e che civile e dall'effettiva situazione fattuale (l'assenza di comunicazione e\o Parte identificazione all della presenza della e dei suoi operai sul tetto dello CP_4 stabilimento, e quindi totale assenza di autorizzazione da parte della Committente, come riportato nel Duvri del luglio 2010), si è espressa in termini responsabilità dell in CP_4 Parte solido con la per l'infortunio occorso al Sig. il 7.10.10. -In ogni caso CP_13 Parte respingere il terzo e quarto motivo di appello proposto dalla per tutti i motivi sopra riportati;
Nella negata e non creduta ipotesi di riconoscimento di qualsivoglia profilo di responsabilità dell per l'infortunio occorso il 7.10.10 al Sig. ridurla CP_4 CP_13 sensibilmente, ossia non superiore al 10/15% come dedotto in narrativa. -Quanto al rapporto assicurativo con la , in ipotesi di conferma della Controparte_1 sentenza di primo grado sul punto, si chiede la compensazione delle spese per i motivi dedotti in narrativa”.
Con l'atto d'appello principale la censura la decisione del Parte_1
Tribunale 1. nel capo di cui alla pagina 8 primi 5 righi, in cui afferma di condividere il procedimento logico svolto dal giudice penale e, pertanto, afferma la sussistenza del presupposto essenziale dell'azione di regresso dell e cioè l'avvenuta commissione di un reato da CP_3 parte del datore di lavoro. Dice l'appellante: “Alla società appellante è stata imputata la violazione dell'art. 148 dlgs 81/2008 (che avrebbe causato infortunio al lesioni CP_5 Part gravissime allo stesso), più specificamente il teste (ispettore Testimone_1 Pt_4 afferma che la società appellante è responsabile di aver “omesso di valutare il rischio di sfondamento del plexiglass quindi di aver omesso di adottare le misure idonee ad evitare tale rischio”, di qui l'imputabilità di responsabilità ex art.148 d. lgs 81/2008. Bisogna tener presente innanzitutto che stavano effettuando un sopralluogo proprio al CP_5 Pt_2 fine di valutare l'eventuale sussistenza di rischi e vedere quali mezzi e sistemi adottare per evitarli, non stavano eseguendo lavori! Il teste afferma che la società Testimone_2 [...] aveva detto a lui e a i usare tutti i dispositivi di sicurezza di cui Parte_1 CP_5 essi disponevano al completo per il sopralluogo. Ovviamente la società appellante avrebbe dovuto conoscere la sussistenza dei lucernai in plexiglass sul tetto per valutare il rischio di sfondamento e adottare le misure necessarie ad evitarlo. Prima del sopralluogo l'appellante non conosceva alcunché del tetto, non sapeva come era fatto e quindi non poteva effettuare alcuna valutazione, poteva solo raccomandare ai lavoratori inviati di adottare tutte le misure di sicurezza e di valutare adeguatamente, in concreto i rischi, prima di iniziare i lavori. D'altronde dalla società committente non aveva ricevuto alcuna comunicazione circa tale rischio. Il teste afferma anche che la società committente Tes_1 era responsabile perché “aveva omesso di informare, mediante DUVRI, la Parte_1 ei rischi esistenti sul tetto e aveva omesso di predisporre dispositivi anticaduta vicini
[...] ai lucernai”. Infatti nel primo DUVRI non c'era il rischio di sfondamento dei lucernai in plexiglass, c'era invece nel secondo DUVRI dopo l'infortunio! Non si può allora imputare alla società appellante la violazione dell'art. 148 d.lgs 81/08, sia perché, prima del sopralluogo, non era a conoscenza della presenza dei lucernai in plexiglass sul tetto per omissione di tali previsioni di rischio nel DUVRI della committente, sia perché il sopralluogo serviva proprio a valutare ed accertare tutti i rischi prima di iniziare i lavori. Ne consegue l'insussistenza della responsabilità dell'appellante e la carenza del presupposto essenziale per l'azione di regresso dell che va quindi rigettata nei confronti della erché CP_3 Parte_1 quest'ultima non ha commesso alcun fatto reato tramite omissione, per carenza ed erronea rappresentazione dello stato dei luoghi e della realtà, imputabile all'assenza di rischio nel DUVRI”;
2. nel capo della sentenza di cui a pagina 11 ultimo capoverso, in cui il Tribunale di Velletri afferma l'assenza del cd “rischio elettivo”. Sostiene l'appellante: “La condotta del CP_5 impaurito dalle api, è senza dubbio atipica, eccezionale, abnorme e avulsa dalla prestazione lavorativa, tale da aver creato il rischio e aver determinato il verificarsi dell'infortunio. Non si può negare la sussistenza del rischio elettivo! tesso afferma CP_5 che sul tetto c'erano dei camminamenti su cui si poteva transitare in piena sicurezza, ma lui, preso dal panico per lo sciame di api, ha iniziato a correre irrazionalmente e imprudentemente, fuori dai camminamenti, senza guardare dove metteva i piedi e con la testa rivolta all'indietro … Da un'attenta valutazione delle risultanze istruttorie, quindi, deve assolutamente riconoscersi la sussistenza del cd “rischio elettivo”, l'infortunio non si sarebbe verificato se on si fosse lasciato prendere dal panico e avesse continuato a CP_5 percorrere i camminamenti come ha fatto ”; Pt_2
3. nel capo della sentenza di cui alla pagina 12 ultimi 2 capoversi, in cui il Tribunale riconosce la sussistenza in capo alla ia dell'elemento materiale del Parte_1 reato di lesioni gravissime, sia dell'elemento soggettivo per condotta imprudente, negligente e violativa di norme, nonché del nesso di causalità tra le condotte colpose e l'evento lesivo. Deduce l'appellante: “l'appellante non ha commesso reato, non ha avuto condotta penalmente rilevante poiché non conosceva i luoghi, non era stata informata dei rischi e proprio col sopralluogo intendeva valutare, non poteva comportarsi diversamente, anzi potremmo addirittura parlare di errore di fatto ex art. 47 c.p.”;
4. nel capo della sentenza di cui a pagina 13 ultimo capoverso, in cui il Tribunale riconosce la responsabilità solidale di entrambe le società nella misura del 50% ciascuna. Osserva l'appellante: “Ribadendo che per le motivazioni suddette la società appellante non ha alcuna responsabilità nell'infortunio, purtuttavia, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere dichiarata anche l'appellante responsabile, va ridotto al di sotto del 50% il suo apporto, poiché per la condotta tenuta, non può ritenersi superiore al 10%, anche se comunque insistiamo nel ribadire che l'istruttoria di primo grado ha provato ampiamente l'insussistenza della responsabilità dell'appellante nell'infortunio, riconducibile piuttosto alla condotta della committente ( che deve individuare e valutare i rischi presenti nei luoghi di lavoro, rischi che spesso non sono noti all'impresa appaltatrice) e dello stesso . CP_5
Invero, da subito occorre precisare che tutte le parti risultano costituite, sì che alcun rilevo assume la pure sollevata eccezione di omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza di discussione. Da subito va anche osservato che “La circostanza che l'esecuzione di un'opera abbia formato oggetto di subappalto non esclude, di per sé, l'affermazione di una concorrente responsabilità di appaltatore e subappaltatore per i danni causati dal cantiere a terzi, dovendosi avere riguardo alla specificità dei singoli episodi ed alle modalità con le quali si è verificato l'evento dannoso. (Nel caso di specie, la S.C. - in relazione ai danni subiti da un artigiano a causa della caduta da un'impalcatura alta dodici metri, ove si era arrampicato, privo di cinture di sicurezza e di altri dispositivi di protezione, per eseguire su incarico della società subappaltatrice un intervento all'interno di un cantiere edile della società appaltatrice - ha riconosciuto un concorso di colpa delle due società, sul presupposto che la vittima del sinistro, abilitato ad accedere al cantiere, avrebbe dovuto trovare "in loco" tutte le provvidenze necessarie a garantirgli di lavorare in condizioni di sicurezza, non essendo stato provato che l'onere dell'apprestamento delle necessarie cautele gravasse, in via esclusiva, sulla società subappaltatrice)”, così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25758 del 15/11/2013: v. altresì Cass, Ordinanza n. 375 del 10/01/2023.
Nel caso di specie, parte appellante principale si lamenta che la società committente non le avrebbe comunicato il rischio di sfondamento del plexiglass poi rotto dal lavoratore nel noto e certificato infortunio ed avrebbe “omesso di informare, mediante DUVRI, la dei rischi esistenti sul tetto e aveva omesso di predisporre Parte_1 dispositivi anticaduta vicini ai lucernai. Infatti, nel primo DUVRI non c'era il rischio di sfondamento dei lucernai in plexiglass, c'era invece nel secondo DUVRI dopo l'infortunio!”. Orbene, è noto che nell'ambito della sicurezza sul Lavoro, la redazione DUVRI, acronimo di “Documento di valutazione dei rischi da interferenza“, è un obbligo sancito dall'articolo 26 del D.lgs. 81 del 2008 e relativo agli appalti che comprendono servizi e forniture quando una impresa svolge dei lavori di manutenzione nell'area del committente. Il DUVRI, come tutti i documenti che riguardano la sicurezza sul lavoro, non è un documento “statico”, ma deve essere aggiornato quando il committente o la ditta appaltatrice individuino durante l'esecuzione delle opere di nuovi rischi da interferenza. Essendo un documento da allegare obbligatoriamente al contratto di appalto, ad ogni sua variazione deve essere effettuata una nuova consegna.
L'elaborazione di questo documento è responsabilità dell'azienda committente, sia nel caso si tratti di un privato che di una azienda pubblica. Una volta elaborato, il DUVRI deve essere consegnato alla ditta appaltatrice che è tenuta ad analizzare il suo contenuto e prendere visione dei rischi che sono segnalati, oltre che restituirlo all'azienda committente con il proprio visto di accettazione. In questo modo il committente ottempera a quanto richiesto dall'art. 26, fornendo anche l'elenco delle misure adottate in seguito alla valutazione stessa. L'elaborazione del DUVRI non è richiesta quando sia presente il piano di sicurezza e coordinamento. In accordo al D.lgs. 81, le finalità del DUVRI sono quelle di valutare attentamente i rischi che possono presentarsi sul cantiere a causa di interferenze reciproche delle attività che si svolgono contemporaneamente, tra le quali si segnalano la presenza di un rischio chimico, di carichi sospesi, di formazione di scintille, di intralcio delle vie di fuga segnalate,
o di uso di sostanze pericolose. Oltre a questo, nel DUVRI devono essere indicate le misure che si devono adottare per eliminare questi rischi, o per ridurli al minimo quando non sia possibile l'eliminazione totale. Il documento serve per verificare che tutti i lavoratori che operano all'interno del cantiere siano in possesso di adeguati requisiti tecnici per operare, che siano informati e formati e che ognuno sia in regola con l per quanto riguarda la CP_3 copertura assicurativa. Il DUVRI serve infine per individuare i costi relativi alla sicurezza. Tuttavia, Il mancato assolvimento dell'obbligo di redazione del DUVRI (documento di valutazione del rischio) da parte del committente non esonera gli appaltatori ed il subappaltatore degli oneri di coordinamento previsti dalla normativa che impongono di attuare tutte le misure di prevenzione di incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto. Al riguardo, la Corte di cassazione ha precisato che “In tema di responsabilità ex artt. 2087 c.c. e 7 del d.lgs. n. 626 del 1994, per i danni derivati al lavoratore dall'inosservanza delle misure di tutela delle condizioni di lavoro nel corso di attività concesse in appalto, le locuzioni normative di cui agli artt. 6, par. 4, della Direttiva 89/391/CEE (datori di lavoro), e 8 della Direttiva 92/57/CEE (realizzazione dell'opera) vanno interpretate nel senso che nella categoria dei "datori di lavoro" tenuti agli obblighi di protezione e di prevenzione dei rischi professionali, rientrano sia il sub-committente che il sub-appaltatore [committente e appaltatrice nel caso di specie n.d.r..] , qualora collaborino insieme nell'ambito del medesimo procedimento produttivo, finalizzato alla realizzazione di una "stessa opera", che si compia all'interno di un qualunque luogo a ciò funzionalmente destinato e che li coinvolga entrambi in attività, ancorché parziali e diverse, sinergicamente dirette al medesimo scopo produttivo, così rendendoli reciprocamente responsabili delle omissioni degli obblighi di sicurezza nei confronti dei lavoratori in essa impiegati”, così Cass. Sez. L - , Sentenza n. 2517 del 27/01/2023. Pertanto, deve ritenersi la corresponsabilità anche della odierna società appaltatrice al di là di ogni preventiva deduzione della stessa appellante.
Circa, poi, l'asserito rischio elettivo che sarebbe individuabile in un comportamento abnorme del lavoratore, giova rilevare che “In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l'incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto che l'imprevisto mutamento delle concrete modalità esecutive da parte del lavoratore, preposto alla sicurezza, fosse sufficiente a far ricadere l'evento dannoso nella sua esclusiva sfera di responsabilità”, così Cass. sez. 3 - , Sentenza n. 4980 del 16/02/2023. E non si vede, per quale motivo la corresponsabilità nell'infortunio occorso al lavoratore appellato della società appellante proprio in ragione dell'assenza di rischio elettivo dello stesso, certamente non configurabile nel rinvenimento dello sciame d'api a fronte di una non messa in sicurezza dei luoghi ove prestava attività lavorativa il medesimo lavoratore, debba ritenersi in misura inferiore a quella della società committente. Le sopra precisate conclusioni evidenziano l'infondatezza anche del terzo motivo di gravame e l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato spiegato dalla soc. . CP_2
Ne consegue l'appello principale deve essere rigettato con assorbimento di quello incidentale condizionato, non risultando spiegato alcun gravame da parte della soc.
nei riguardi della soc. . Controparte_4 CP_2
In considerazione della soccombenza la medesima società appellante principale deve essere condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, in favore dell CP_3
Le spese del presente grado devono essere compensate tra la società appellante, la nonché la Controparte_1 [...]
in quanto queste ultime, pure vittoriose per altri versi, sono rimaste Controparte_4 soccombenti come l'appellante principale nell'aderire alla richiesta della medesima di accertamento del rischio elettivo a carico del lavoratore. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico dell'appellante principale.
P.Q.M.
- rigetta l'appello principale;
- condanna l'appellante principale al pagamento in favore dell delle spese del CP_3 presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 4.997,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- spese compensate tra parte appellante principale, la
[...]
e la Controparte_1 Controparte_4
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico dell'appellante principale. Roma, 15.7.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste