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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/10/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione unica civile, in composizione collegiale in persona dei giudici: dott. ssa Gabriella Del Mastro Presidente dott. Vladimiro Gloria Giudice est. dott.ssa Roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 1030/2025 R.G. avente ad oggetto
“Divorzio congiunto - Cessazione degli effetti civili”
TRA
(C.F.: ) nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Monica CONIGLIO;
E
(C.F.: ) nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Paolo VADACCA;
con l'intervento del P.M.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 12/03/2025 i ricorrenti hanno premesso di aver contratto matrimonio in Ostuni in data 15/12/2003 secondo il rito concordatario (atto di matrimonio iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ostuni, anno 2003, parte II, Serie A, n.123); che dalla loro unione nasceva il figlio (n. 02.12.2005); che con decreto in data 13/01/2020 era stata omologata la Per_1 loro separazione. Sulla scorta di tali premesse hanno chiesto congiuntamente che sia pronunziata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Nelle note scritte depositate il 4/7/2025 per l'udienza con trattazione scritta dell'8/07/2025 le parti hanno confermato la domanda congiunta di divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, riportate in allegato alle predette note, e la causa è stata rimessa in decisione.
La richiesta di divorzio avanzata congiuntamente dai coniugi merita accoglimento, in quanto ricorrono tutti gli estremi dell'art.3 n.2 lett. B della L.898/1970 (e successive modificazioni):
a) il requisito della separazione è provato, nel suo dato iniziale dalla documentazione esibita (decreto di omologa della separazione in premessa indicato);
b) è altresì provato il protrarsi ininterrotto per il tempo di oltre sei mesi dello stato di separazione;
c) deve ritenersi definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi suddetti.
Infine, le pattuizioni concordate devono ritenersi valide perché frutto del libero accordo degli interessati, e non contrarie alla legge e agli interessi della prole. Di conseguenza si deve accogliere la domanda come congiuntamente proposta dalle parti e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alle suddette note congiunte, che si riportano in calce alla presente sentenza.
Spese interamente compensate atteso l'esito del giudizio.
Va altresì ordinato al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art.10 L.898/70.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente decidendo nel presente giudizio di primo grado, così provvede:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti - atto di matrimonio iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Ostuni, anno 2003, parte II, Serie A, n. 123 - alle condizioni indicate in ricorso e trascritte su apposito allegato alle note scritte depositate il 4/7/2025, che si riportano in calce alla presente sentenza.
Manda al Cancelliere affinché comunichi la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni di legge.
Spese interamente compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Brindisi del 17 ottobre 2025.
Il Presidente
dott.ssa Gabriella DEL MASTRO
Il Giudice est. Dott. Vladimiro Gloria
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Marianna Arpa addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi.
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