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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 19/12/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.941/2022 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv.ti Sara Chelli e Raffaele Ladaga ed elettivamente domiciliata come in atti
opponente
CONTRO
(CF/P.IVA , in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Antonia Sorace ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 220/2022 reso dal
Tribunale di Lagonegro in data 19 maggio 2022 con il quale le veniva ingiunto di pagare la somma di €.14.412,13 oltre interessi ed accessori in favore di a titolo di riparazioni condominiali. CP_1
Pag. 1 A sostegno della domanda eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e carenza di titolarità passiva, in quanto i lavori per i quali è stato ottenuto il monitorio sono riferibili e sono andati a vantaggio degli immobili intestati a e CP_2 CP_3 facenti parte del Condominio UMI 1.19.
Sottolineava, altresì, che “Trattasi precisamente delle voci di spesa (IVA sui lavori, IVA sulle spese tecniche, Cassa di Previdenza dei tecnici, accollo spese) non coperte dalla contribuzione statale per il sisma ex
Lege 222/96, che i condòmini sigg. e al CP_2 CP_3 pari degli altri condòmini ciascuno per la propria quota millesimale, Contr avrebbero dovuto versare ma che anno corrisposto al Condominio
UMI 1.19”.
Specificava, inoltre, di essere, come ben noto alla opposta, esclusivamente “Capo Condomino” al quale era stato conferito la
“rappresentanza degli atti per l'ordinaria amministrazione” al fine di ottenere il contributo economico nonché l'autorizzazione per la riparazione e il miglioramento sismico dei fabbricati. Sottolineava, ancora, che “L'esponente riceveva altresì l'incarico di gestire la contabilità pagamenti;
nel dettaglio, la stessa doveva provvedere all'incasso dei contributi da parte del su c/c condominiale CP_5 dedicato, nonché all'incasso delle “quote” dei singoli condòmini non coperte dalla contribuzione, sempre su c/c condominiale dedicato”.
Evidenziava, infine, come la opposta conoscesse nello specifico che la somma ingiunta afferisse ai lavori in accollo spese dei condomini CP_2
e CP_3
Nel merito, contestava la domanda non essendo fornita di idonea prova e, comunque, infondata.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Lagonegro, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare. Nel merito, in preliminare:
Pag. 2 a) accertato e dichiarato, per i motivi di cui in narrativa, la carenza di prova scritta ex art. 634 comma 2 c.p.c del D.I. del Tribunale di
Lagonegro n. 220/2022 R.G. 572/2022 del 19/05/2022, dichiarare nullo, illegittimo e/o comunque privo di efficacia il citato decreto e, per
l'effetto, revocarlo;
b) accertato e dichiarato, per i motivi di cui in narrativa, il difetto di legittimazione passiva e la carenza di titolarità passiva in capo alla sig.ra con riguardo alla pretesa creditoria fatta Parte_1 valere da in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con D.I. del Tribunale di Lagonegro n. 220/2022 R.G. 572/2022, dichiarare nullo, illegittimo, inammissibile e comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocarlo;
c) sempre in via preliminare, accertato e dichiarato che l'opposizione risulta fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, si chiede sin
d'ora che venga rigettata l'eventuale domanda avversaria di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto;
in via principale,
d) per i motivi di cui in narrativa, previe le declaratorie di cui al presente atto, dichiarare nullo, illegittimo, inammissibile e comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocarlo;
in ogni caso, estromettere la sig.ra e dichiarare dalla Parte_1 stessa non dovuto l'importo di € 14.412,13 = oltre interessi e spese, richiesto in via monitoria da in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore”.
Si costituiva ritualmente in giudizio la opposta che riteneva infondate le eccezioni preliminari, essendo l'opponente l'unica obbligata e nel merito, l'infondatezza delle doglianze.
In via subordinata, chiedeva, “nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, accertare e dichiarare debitore e quindi obbligato al pagamento della somma di euro 14.412,12, in favore della CP_6
Pag. 3 CF/P.IVA , per i motivi di cui in atto, in via solidale tra P.IVA_1 loro i terzi chiamati – Condominio UMI 1.19 Sisma 9.9.98 – Legge
226/99 C.F./P.Iva ; e o chi P.IVA_2 CP_2 CP_3 tra essi risulterà unico debitore della intera somma ancora dovuta o anche solo pro quota, e per l'effetto, condannare in via solidale i convenuti tra loro o chi di essi risulterà responsabile, al pagamento dell'intero importo o, anche solo della propria quota, in favore dell'odierna opposta CF/P.IVA ” ed ancora in via CP_1 P.IVA_1 subordinata “accertare e dichiarare debitori e quindi obbligati al pagamento della somma di euro 14.412,12, in favore della CP_6
CF/P.IVA , per i motivi di cui in atto, in via solidale tra P.IVA_1 loro i terzi chiamati con la sig.ra e per l'effetto Parte_1 condannarli al relativo pagamento”.
Il giudice riteneva non ammissibile la chiesta chiamata in causa e non concedeva la provvisoria esecuzione.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e depositate le conseguenziali memorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Successivamente, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare, occorre osservare che è orientamento consolidato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per la emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (ex plurimis,
Cass. 24/6/04, n. 11762).
Pag. 4 Inoltre, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione nel quale parte opposta è da considerarsi a tutti gli effetti attore, è bene evidenziare che deve essere l'attore a dare la prova dell'esistenza del credito reclamato.
Orbene, risulta in capo all'opposta l'onere di provare la sussistenza del credito come richiesto col monitorio e tanto a partire dalla sussistenza di un valido vincolo contrattuale o titolo (ex multis, Cass., 4.12.1997, n.
12311; Cass., 14.4.1999, n. 3671; Cass., 25.5.1999, n. 5055).
Orbene, nel caso di specie occorre in via preliminare esaminare la questione relativa alla carenza di legittimazione e titolarità passiva così come eccepito dalla opponente.
In particolare, nella fattispecie in esame, come specificato nell'ordinanza del 28 marzo 2024, alla opposta “era già noto il soggetto destinatario della prestazione”.
Invero, risulta per tabulas (cfr. dichiarazione sostitutiva accollo spesa depositata in atti) che e hanno formalizzato CP_3 CP_2 apposita dichiarazione con la quale si sono impegnati ad “accollarsi l'importo eventualmente eccedente il contributo necessario per l'esecuzione dei lavori”. Nello specifico, non poteva essere altrimenti, tenuto conto che il contributo copre esclusivamente i lavori per le parti comuni. Infatti, l'accollo spese, assunto dal condomino nei confronti dell'appaltatore dei lavori di ricostruzione del fabbricato a seguito di danni derivanti dal terremoto, non può essere estinto con il contributo concesso dallo Stato per i lavori alla proprietà individuale (ex multis, C.
App. Napoli, 26/06/2000).
Pertanto, l'obbligazione, attesa anche la natura di condominio di scopo rispetto alla specifica fattispecie (ex multis, C. App. Napoli, 19/02/2020,
n. 795), non poteva che far capo ai condomini e , unici CP_3 CP_2 fruitori degli interventi in accollo spesa e dei relativi oneri tecnici, previdenziali e fiscali.
Pag. 5 Detto aspetto, inoltre, era noto alla stessa parte opposta allorquando è stata introdotta la domanda monitoria. Invero, nel corpo del ricorso per decreto ingiuntivo si legge “per l'opera svolta la deve ancora CP_1 ricevere la somma di euro 14.412,13 a titolo di accollo spese, rimborso
IVA e Spese Tecniche come da contabilità allegata e riferita a parte dell'immobile intestato ai sigg. e ”. CP_2 CP_3
Nessun obbligo, pertanto, poteva derivare in capo alla opponente per lavori esulanti il contributo e per i quali vi è stato specifico accollo spese da parte dei signori e . CP_3 CP_2
Nessun valore, poi, riveste la circostanza, pure evidenziata da parte opposta, che l'opponente figurasse come “delegata alla totale gestione della pratica relativa al rifacimento delle opere edilizia ex lege 226/98”
e, alla “gestione del contributo erogato e di tutte le somme conferite dai singoli condomini per il pagamento degli oneri di propria spettanza legati alla realizzazione dei lavori”.
A fronte del mancato pagamento da parte dei soggetti interessati, che si erano assunti l'obbligo dell'accollo spese per i lavori esulanti quelli in contributo, l'opposta avrebbe potuto formalmente richiedere i nominativi dei soggetti morosi all'amministratore (nel caso di specie alla delegata alla gestione) e, quindi, procedere nei loro confronti.
Nel caso in esame, però, per stessa ammissione di parte opposta non vi era necessità dell'adempimento sopra richiamato, in quanto l'opposta era a piena conoscenza, come documentato in atti, dei soggetti morosi per l'accollo spese, soggetti richiamati anche all'interno della richiesta monitoria.
La stessa giurisprudenza ha più volte sottolineato che ove l'appaltatore, per ottenere il pagamento del corrispettivo dell'esecuzione di lavori in un immobile, convenga in causa chi non risulta esserne il proprietario, deducendo di aver ricevuto espresso incarico dal terzo, convenuto in lite, deve dimostrare, quale elemento preliminare ed assorbente, che il
Pag. 6 convenuto abbia effettivamente contratto un'obbligazione diretta e personale con l'attore per i lavori in questione (ex multis, Cass. n. 915/72, richiamata da Cass. n. 2303/2017; C. App. Napoli, 19/02/2020, n. 795).
In definitiva, l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l'onere di dar prova dell'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto, anche in relazione agli obblighi relativi alle obbligazioni assunte, elemento non provato dalla società opposta riguardo alla ingiunta Parte_1
Alla luce di tanto, sussiste l'eccepito difetto di legittimazione passiva e carenza di titolarità passiva, con l'effetto che l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Infine, quanto alla richiesta avanzata da parte opponente in relazione alla temerarietà della lite, la stessa non può essere accolta in quanto, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, non ricorre un'ipotesi di responsabilità per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per il solo fatto della mera infondatezza dell'azione (ex multis, Cass., 20/07/2023, n. 21667).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta con esclusione della fase istruttoria e con riduzione del 50% tenuto conto della non complessità delle questioni di fatto e di diritto sottese alla controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 941/2022, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n.220/2022 reso dal Tribunale di Lagonegro in data
19 maggio 2022 con il quale le veniva ingiunto di pagare la somma di
€.14.412,13 in favore di dichiarandolo nullo e privo di effetti;
CP_1
Pag.
7 - condanna in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore CP_1 di le spese di lite, che si liquidano in €.118,50 per Parte_1 esborsi e, già dimidiate, in €.1.698,50 oltre spese generali 15%, CNPA e
IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M.
55/2014 e ss.mm.ii.
Così deciso in Lagonegro 19 dicembre 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.941/2022 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv.ti Sara Chelli e Raffaele Ladaga ed elettivamente domiciliata come in atti
opponente
CONTRO
(CF/P.IVA , in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Antonia Sorace ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 220/2022 reso dal
Tribunale di Lagonegro in data 19 maggio 2022 con il quale le veniva ingiunto di pagare la somma di €.14.412,13 oltre interessi ed accessori in favore di a titolo di riparazioni condominiali. CP_1
Pag. 1 A sostegno della domanda eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e carenza di titolarità passiva, in quanto i lavori per i quali è stato ottenuto il monitorio sono riferibili e sono andati a vantaggio degli immobili intestati a e CP_2 CP_3 facenti parte del Condominio UMI 1.19.
Sottolineava, altresì, che “Trattasi precisamente delle voci di spesa (IVA sui lavori, IVA sulle spese tecniche, Cassa di Previdenza dei tecnici, accollo spese) non coperte dalla contribuzione statale per il sisma ex
Lege 222/96, che i condòmini sigg. e al CP_2 CP_3 pari degli altri condòmini ciascuno per la propria quota millesimale, Contr avrebbero dovuto versare ma che anno corrisposto al Condominio
UMI 1.19”.
Specificava, inoltre, di essere, come ben noto alla opposta, esclusivamente “Capo Condomino” al quale era stato conferito la
“rappresentanza degli atti per l'ordinaria amministrazione” al fine di ottenere il contributo economico nonché l'autorizzazione per la riparazione e il miglioramento sismico dei fabbricati. Sottolineava, ancora, che “L'esponente riceveva altresì l'incarico di gestire la contabilità pagamenti;
nel dettaglio, la stessa doveva provvedere all'incasso dei contributi da parte del su c/c condominiale CP_5 dedicato, nonché all'incasso delle “quote” dei singoli condòmini non coperte dalla contribuzione, sempre su c/c condominiale dedicato”.
Evidenziava, infine, come la opposta conoscesse nello specifico che la somma ingiunta afferisse ai lavori in accollo spese dei condomini CP_2
e CP_3
Nel merito, contestava la domanda non essendo fornita di idonea prova e, comunque, infondata.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Lagonegro, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare. Nel merito, in preliminare:
Pag. 2 a) accertato e dichiarato, per i motivi di cui in narrativa, la carenza di prova scritta ex art. 634 comma 2 c.p.c del D.I. del Tribunale di
Lagonegro n. 220/2022 R.G. 572/2022 del 19/05/2022, dichiarare nullo, illegittimo e/o comunque privo di efficacia il citato decreto e, per
l'effetto, revocarlo;
b) accertato e dichiarato, per i motivi di cui in narrativa, il difetto di legittimazione passiva e la carenza di titolarità passiva in capo alla sig.ra con riguardo alla pretesa creditoria fatta Parte_1 valere da in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con D.I. del Tribunale di Lagonegro n. 220/2022 R.G. 572/2022, dichiarare nullo, illegittimo, inammissibile e comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocarlo;
c) sempre in via preliminare, accertato e dichiarato che l'opposizione risulta fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, si chiede sin
d'ora che venga rigettata l'eventuale domanda avversaria di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto;
in via principale,
d) per i motivi di cui in narrativa, previe le declaratorie di cui al presente atto, dichiarare nullo, illegittimo, inammissibile e comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocarlo;
in ogni caso, estromettere la sig.ra e dichiarare dalla Parte_1 stessa non dovuto l'importo di € 14.412,13 = oltre interessi e spese, richiesto in via monitoria da in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore”.
Si costituiva ritualmente in giudizio la opposta che riteneva infondate le eccezioni preliminari, essendo l'opponente l'unica obbligata e nel merito, l'infondatezza delle doglianze.
In via subordinata, chiedeva, “nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, accertare e dichiarare debitore e quindi obbligato al pagamento della somma di euro 14.412,12, in favore della CP_6
Pag. 3 CF/P.IVA , per i motivi di cui in atto, in via solidale tra P.IVA_1 loro i terzi chiamati – Condominio UMI 1.19 Sisma 9.9.98 – Legge
226/99 C.F./P.Iva ; e o chi P.IVA_2 CP_2 CP_3 tra essi risulterà unico debitore della intera somma ancora dovuta o anche solo pro quota, e per l'effetto, condannare in via solidale i convenuti tra loro o chi di essi risulterà responsabile, al pagamento dell'intero importo o, anche solo della propria quota, in favore dell'odierna opposta CF/P.IVA ” ed ancora in via CP_1 P.IVA_1 subordinata “accertare e dichiarare debitori e quindi obbligati al pagamento della somma di euro 14.412,12, in favore della CP_6
CF/P.IVA , per i motivi di cui in atto, in via solidale tra P.IVA_1 loro i terzi chiamati con la sig.ra e per l'effetto Parte_1 condannarli al relativo pagamento”.
Il giudice riteneva non ammissibile la chiesta chiamata in causa e non concedeva la provvisoria esecuzione.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e depositate le conseguenziali memorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Successivamente, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare, occorre osservare che è orientamento consolidato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per la emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (ex plurimis,
Cass. 24/6/04, n. 11762).
Pag. 4 Inoltre, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione nel quale parte opposta è da considerarsi a tutti gli effetti attore, è bene evidenziare che deve essere l'attore a dare la prova dell'esistenza del credito reclamato.
Orbene, risulta in capo all'opposta l'onere di provare la sussistenza del credito come richiesto col monitorio e tanto a partire dalla sussistenza di un valido vincolo contrattuale o titolo (ex multis, Cass., 4.12.1997, n.
12311; Cass., 14.4.1999, n. 3671; Cass., 25.5.1999, n. 5055).
Orbene, nel caso di specie occorre in via preliminare esaminare la questione relativa alla carenza di legittimazione e titolarità passiva così come eccepito dalla opponente.
In particolare, nella fattispecie in esame, come specificato nell'ordinanza del 28 marzo 2024, alla opposta “era già noto il soggetto destinatario della prestazione”.
Invero, risulta per tabulas (cfr. dichiarazione sostitutiva accollo spesa depositata in atti) che e hanno formalizzato CP_3 CP_2 apposita dichiarazione con la quale si sono impegnati ad “accollarsi l'importo eventualmente eccedente il contributo necessario per l'esecuzione dei lavori”. Nello specifico, non poteva essere altrimenti, tenuto conto che il contributo copre esclusivamente i lavori per le parti comuni. Infatti, l'accollo spese, assunto dal condomino nei confronti dell'appaltatore dei lavori di ricostruzione del fabbricato a seguito di danni derivanti dal terremoto, non può essere estinto con il contributo concesso dallo Stato per i lavori alla proprietà individuale (ex multis, C.
App. Napoli, 26/06/2000).
Pertanto, l'obbligazione, attesa anche la natura di condominio di scopo rispetto alla specifica fattispecie (ex multis, C. App. Napoli, 19/02/2020,
n. 795), non poteva che far capo ai condomini e , unici CP_3 CP_2 fruitori degli interventi in accollo spesa e dei relativi oneri tecnici, previdenziali e fiscali.
Pag. 5 Detto aspetto, inoltre, era noto alla stessa parte opposta allorquando è stata introdotta la domanda monitoria. Invero, nel corpo del ricorso per decreto ingiuntivo si legge “per l'opera svolta la deve ancora CP_1 ricevere la somma di euro 14.412,13 a titolo di accollo spese, rimborso
IVA e Spese Tecniche come da contabilità allegata e riferita a parte dell'immobile intestato ai sigg. e ”. CP_2 CP_3
Nessun obbligo, pertanto, poteva derivare in capo alla opponente per lavori esulanti il contributo e per i quali vi è stato specifico accollo spese da parte dei signori e . CP_3 CP_2
Nessun valore, poi, riveste la circostanza, pure evidenziata da parte opposta, che l'opponente figurasse come “delegata alla totale gestione della pratica relativa al rifacimento delle opere edilizia ex lege 226/98”
e, alla “gestione del contributo erogato e di tutte le somme conferite dai singoli condomini per il pagamento degli oneri di propria spettanza legati alla realizzazione dei lavori”.
A fronte del mancato pagamento da parte dei soggetti interessati, che si erano assunti l'obbligo dell'accollo spese per i lavori esulanti quelli in contributo, l'opposta avrebbe potuto formalmente richiedere i nominativi dei soggetti morosi all'amministratore (nel caso di specie alla delegata alla gestione) e, quindi, procedere nei loro confronti.
Nel caso in esame, però, per stessa ammissione di parte opposta non vi era necessità dell'adempimento sopra richiamato, in quanto l'opposta era a piena conoscenza, come documentato in atti, dei soggetti morosi per l'accollo spese, soggetti richiamati anche all'interno della richiesta monitoria.
La stessa giurisprudenza ha più volte sottolineato che ove l'appaltatore, per ottenere il pagamento del corrispettivo dell'esecuzione di lavori in un immobile, convenga in causa chi non risulta esserne il proprietario, deducendo di aver ricevuto espresso incarico dal terzo, convenuto in lite, deve dimostrare, quale elemento preliminare ed assorbente, che il
Pag. 6 convenuto abbia effettivamente contratto un'obbligazione diretta e personale con l'attore per i lavori in questione (ex multis, Cass. n. 915/72, richiamata da Cass. n. 2303/2017; C. App. Napoli, 19/02/2020, n. 795).
In definitiva, l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l'onere di dar prova dell'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto, anche in relazione agli obblighi relativi alle obbligazioni assunte, elemento non provato dalla società opposta riguardo alla ingiunta Parte_1
Alla luce di tanto, sussiste l'eccepito difetto di legittimazione passiva e carenza di titolarità passiva, con l'effetto che l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Infine, quanto alla richiesta avanzata da parte opponente in relazione alla temerarietà della lite, la stessa non può essere accolta in quanto, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, non ricorre un'ipotesi di responsabilità per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per il solo fatto della mera infondatezza dell'azione (ex multis, Cass., 20/07/2023, n. 21667).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta con esclusione della fase istruttoria e con riduzione del 50% tenuto conto della non complessità delle questioni di fatto e di diritto sottese alla controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 941/2022, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n.220/2022 reso dal Tribunale di Lagonegro in data
19 maggio 2022 con il quale le veniva ingiunto di pagare la somma di
€.14.412,13 in favore di dichiarandolo nullo e privo di effetti;
CP_1
Pag.
7 - condanna in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore CP_1 di le spese di lite, che si liquidano in €.118,50 per Parte_1 esborsi e, già dimidiate, in €.1.698,50 oltre spese generali 15%, CNPA e
IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M.
55/2014 e ss.mm.ii.
Così deciso in Lagonegro 19 dicembre 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
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