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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 15139/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15139/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in via Avogadro 11, Torino presso lo studio dell'avv.
BELMONTE GIUSEPPE che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in COLLEGNO il 05/06/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO (atto n. 49 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 4.6.2006 e l 19.4.2012. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
17.01.2018.
Con ricorso depositato il 19/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore affidata ad entrambi i genitori, disponendo Persona_3 che la medesima minore, unitamente all'altra figlia, ora maggiorenne, Persona_4 mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
DISPONE che il padre possa incontrarla e tenerla con sé con le seguenti modalità: - durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino alla mattina del lunedì, quando l'accompagnerà alla sede della scuola;
- due pomeriggi nella settimana in cui la minore trascorrerà il weekend con il padre, dall'uscita di scuola al dopo cena;
- tre pomeriggi nell'altra settimana, dall'uscita di scuola al dopo cena;
- nella settimana del turno pomeridiano di lavoro del padre questi potrà tenere con sé la minore un pomeriggio dall'uscita di scuola, con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno dopo;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); - per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- durante le vacanze estive la figlia trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con sospensione durante tale periodo degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo la minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari);
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie quando le ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il Parte_1 mantenimento delle figlie, l'assegno periodico di € 450,00 per entrambe le figlie, da versare entro il 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese extra sono a carico di ciascun genitore nella misura del 50 % e sono regolamentate come da Protocollo del 15.3.2016. DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento della moglie versando alla Parte_1 stessa, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, di € 80,00.
PRENDE ATTO che, in ordine alla regolamentazione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali, i ricorrenti, fuori del riconoscimento del summenzionato assegno divorzile in favore della Signora dichiarano di non avere null'altro a pretendere nonché di Parte_2 regolamentare secondo la normativa sottesa alla comunione ordinaria ex artt. 1100 ss. c.c. i seguenti cespiti immobiliari: - fabbricato sito in Fenestrelle (TO), Via Carlo Alberto n. 23, Fg. ME/27
Particella 195, Subparticella 3, Tipo Castasto F, Cat. A/4, Classe 01, Consistenza 2,5, rendita 58,10, eletto come residenza dal sig. - terreno pertinenziale, sito in Fenestrelle (TO), Parte_1
Via Carlo Alberto n. 23, Fg. 27, Particella 197, Partita 2037, Tipo Catasto T, Classe 01, Consostenza 15, Rendita € 0,05.
PRENDE ATTO che i coniugi sin d'ora si concedono reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo di documento valido per il loro espatrio e della figlia minore Persona_3
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15139/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in via Avogadro 11, Torino presso lo studio dell'avv.
BELMONTE GIUSEPPE che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in COLLEGNO il 05/06/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO (atto n. 49 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 4.6.2006 e l 19.4.2012. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
17.01.2018.
Con ricorso depositato il 19/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore affidata ad entrambi i genitori, disponendo Persona_3 che la medesima minore, unitamente all'altra figlia, ora maggiorenne, Persona_4 mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
DISPONE che il padre possa incontrarla e tenerla con sé con le seguenti modalità: - durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino alla mattina del lunedì, quando l'accompagnerà alla sede della scuola;
- due pomeriggi nella settimana in cui la minore trascorrerà il weekend con il padre, dall'uscita di scuola al dopo cena;
- tre pomeriggi nell'altra settimana, dall'uscita di scuola al dopo cena;
- nella settimana del turno pomeridiano di lavoro del padre questi potrà tenere con sé la minore un pomeriggio dall'uscita di scuola, con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno dopo;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); - per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- durante le vacanze estive la figlia trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con sospensione durante tale periodo degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo la minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari);
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie quando le ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il Parte_1 mantenimento delle figlie, l'assegno periodico di € 450,00 per entrambe le figlie, da versare entro il 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese extra sono a carico di ciascun genitore nella misura del 50 % e sono regolamentate come da Protocollo del 15.3.2016. DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento della moglie versando alla Parte_1 stessa, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, di € 80,00.
PRENDE ATTO che, in ordine alla regolamentazione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali, i ricorrenti, fuori del riconoscimento del summenzionato assegno divorzile in favore della Signora dichiarano di non avere null'altro a pretendere nonché di Parte_2 regolamentare secondo la normativa sottesa alla comunione ordinaria ex artt. 1100 ss. c.c. i seguenti cespiti immobiliari: - fabbricato sito in Fenestrelle (TO), Via Carlo Alberto n. 23, Fg. ME/27
Particella 195, Subparticella 3, Tipo Castasto F, Cat. A/4, Classe 01, Consistenza 2,5, rendita 58,10, eletto come residenza dal sig. - terreno pertinenziale, sito in Fenestrelle (TO), Parte_1
Via Carlo Alberto n. 23, Fg. 27, Particella 197, Partita 2037, Tipo Catasto T, Classe 01, Consostenza 15, Rendita € 0,05.
PRENDE ATTO che i coniugi sin d'ora si concedono reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo di documento valido per il loro espatrio e della figlia minore Persona_3
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.