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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 11/04/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 232/2024 RG promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. elettivamente Parte_2 C.F._2
S.N.C L studio dell'avv. CRAPULLI GIUSEPPE che li rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellanti contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA LUDOVICO ARIOSTO 14 LA MADDALENA presso lo studio dell'avv. MANCA CLAUDIO che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellato Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Tempio Controparte_1
Pausania e al fine di sentirli Parte_1 Parte_2 condann n sione subita ad opera degli stessi in data 22.5.2010, alle ore 20.30 circa, nei pressi della propria abitazione in La Maddalena. L'attore allegava, in particolare, che nella serata del 22.5.2010, alla presenza della moglie e degli amici e , Controparte_2 Persona_1 Persona_2 aveva ricevuto una telefonata da parte di , il quale Parte_2 lo aveva invitato ad uscire dalla propria ab nimento accaduto nel pomeriggio e che, una volta raggiunto, entrambi i convenuti lo avevano aggredito violentemente con calci e pugni cagionandogli un “politrauma con frattura XI costa e frattura lievemente scomposta delle ossa proprie del naso” nonché una “sindrome da stress post-traumatico”, e conseguenti cefalea, vertigini, ansia e disturbi del sonno.
, regolarmente citato, rimaneva contumace. Parte_2
i costituiva in data 9.6.2020 dopo il deposito delle Parte_1 memorie ex art. 183 c.p.c. ad istruzione probatoria già conclusa, chiedendo il rigetto della domanda alla luce della inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio, perché diametralmente opposte a quelle rese dai medesimi in sede di sommarie informazioni nel procedimento penale. A sostegno di tale assunto, depositava i relativi verbali. Il Tribunale di Tempio Pausania, istruita la causa documentalmente e mediante prova orale, con sentenza n. 370/2024, pubblicata il 15.5.2024, accoglieva la domanda di parte attrice e condannava e Parte_1 [...] a corrispondere a titolo di risarcimento del danno non Parte_2 patrimoniale la somma di euro 19.386,75, oltre interessi dalla domanda al saldo, regolando le spese di lite secondo soccombenza. Il primo giudice - dichiarate inammissibili le produzioni effettuate dall' in Pt_2 quanto avvenute oltre il termine processuale decadenziale previsto dall'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. ed in specie i verbali di sommarie informazioni allegati al procedimento penale - accoglieva la domanda di risarcimento del danno, ritenendo raggiunta la prova della responsabilità diretta dei convenuti in ordine alle lesioni subite dall'attore, alla luce della documentazione allegata e delle risultanze della prova orale. In ordine al quantum debeatur, esaminata la documentazione medica, il tribunale quantificava il danno permanente subito dal nella misura del P_
7%, liquidando le somme sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano.
e hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 lamentando, con un unico articolato motivo, la violazione da parte del primo giudice dell'art. 257 comma 2 c.p.c., non avendo lo stesso disposto ex officio e senza motivazione alcuna una nuova audizione dei testimoni già escussi nel corso del giudizio al fine di chiarire l'esatta ricostruzione dei fatti per cui è causa e, ciò, alla luce delle differenti dichiarazioni fornite dai medesimi testi in sede penale. Per tali ragioni, gli appellanti hanno chiesto la riforma integrale della sentenza previa nuova audizione dei testimoni già escussi ai sensi degli artt. 257 e 359 c.p.c. Si è costituito resistendo all'appello di cui ha chiesto Controparte_1 il rigetto perc ondanna ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c. La causa, rigettate le istanze istruttorie, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Ciò premesso, i motivi di gravame sono manifestamente infondati. Gli appellanti sostengono che il primo giudice violava l'art. 257 comma 2 c.p.c. non avendo disposto, senza alcuna motivazione, una nuova audizione dei testimoni già escussi nel giudizio a quo, alla luce delle differenti dichiarazioni fornite dai medesimi in sede penale ed, in specie, per aver “esaminato la questione solo dal punto di vista della costituzione del convenuto oltre i termini decadenziali previsti dal codice di procedura (cosa che non è in discussione), senza minimamente soffermarsi su quelli che erano i suoi poteri ex officio di
“disporre che siano nuovamente esaminati i testimoni già interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione”. Gli hanno, altresì, eccepito che “le deposizioni dei testi nell'ambito del Pt_2 relativo procedimento penale sono atti pubblici, conoscibili ex officio, conosciuti e citati dallo stesso attore sia pure per relationem nel suo atto introduttivo” e che, pertanto, nulla impediva al giudicante di riferirsi ad essi per motivare un provvedimento ex art. 257 comma 2 c.p.c, risultando del tutto irrilevante la tardività della produzione documentale. Orbene, incontestata la tardiva produzione dei verbali di sommarie informazioni oltre i termini decadenziali previsti dall'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., trattandosi, come specificatamente rilevato anche dal tribunale, di documentazione formatasi prima della scadenza dei termini stessi (cfr. produzioni documentali allegate alla comparsa di costituzione depositata in data 9.6.2020 a fronte della concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. resa all'udienza del 28.7.2015), del tutto correttamente il giudice a quo non disponeva il richiamo dei testi già sentiti, ai sensi dell'art. 257 comma 2 c.p.c., come preteso dagli appellanti, posto che le dichiarazioni rese nel corso del giudizio erano risultate univoche e concordanti e non erano emerse irregolarità o questioni da chiarire. I testimoni avevano, infatti, integralmente confermato i fatti dedotti dal P_
e cioè che la sera del 22.5.2010, alle ore 20.30 circa, Controparte_1 era stato violentemente e ripetutamente colpito co
[...]
e da (cfr. sentenza gravata pagg. Parte_2 Parte_1
ha confermato in pieno la Controparte_2 P_ tesi della odierna parte attrice e, in particolare, ha dichiarato di aver direttamente visto, per essersi affacciata dalla finestra della casa della
i due aggredire con calci e pugni il proprio marito (v. CP_3 Pt_2 dienza 019). Il teste vicino di casa Testimone_1 della ha riferito “Mentre guardavo la partita alla televisione il CP_3 giorn 2010, mia moglie mi ha chiamato urlando e dicendomi che stavano ammazzando qualcuno. Mi sono affacciato dal terrazzino e ho visto a terra il sig. e ho visto due persone davanti a lui e Controparte_1 una di queste gli ha sferrato un pugno in faccia. Ho riconosciuto queste persone che erano e ” (v. verbale Parte_2 Parte_1 dell'udienza ste vicina di casa Testimone_2 della a sua volta ha riferito “Io mi trovavo sul terrazzino Controparte_4 di ca persone che si fermavano con la macchina davanti al mio cancello. Di queste persone ho riconosciuto subito , Parte_2
l'altro ho capito chi fosse dopo….Ho visto che il sig. Controparte_1 veniva trattenuto dal sig. mentre il sig. Parte_2 Parte_1 lo picchiava sferr poi che il sig.
[...] P_
a perdere i sensi. Ho urlato e chiamato mio marito che si Parte_3 trovava a casa guardando la partita….I sigg.ri po che Pt_2 sono arrivate altre persone” (v. . verbale dell'udienza del 19.6.2019). Da ultimo, la testimone ha dichiarato: “ho sentito urlare poco dopo Controparte_4 che il sig. è uscito da casa mia. Siamo corsi fuori e ho visto P_ [...]
che lo picchiavano con calci e pu Parte_2 Parte_1 ho visto che tratteneva il mentre il sig. Parte_2 P_ [...]
lo picchiava con pugni” (v. verbale dell'udienza del 19.6.2019)” Parte_1
, ai limiti dell'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., nell'atto di Pt_2 gravame non hanno neppure indicato quali sarebbero le incongruenze rilevate nelle deposizioni testimoniali rilasciate nel corso del presente giudizio rispetto a quelle contenute nei verbali di sommarie informazioni, nei quali, peraltro, giova rilevare che era confermata l'aggressione degli ai danni del . Pt_2 P_
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, i verbali di sommarie informazioni non erano “citati per relationem” nell'atto introduttivo del giudizio, nel quale il si limitava a richiamare unicamente l'atto di querela P_ depositato p rocura competente a seguito dell'evento per cui è causa (cfr. atto di citazione pag. 3 “è stata depositata denuncia – querela a seguito della quale è tutt'oggi pendente presso il Tribunale di Tempio Pausania – Sezione Penale processo a carico dei Sig.ri e Parte_2 Parte_1
All. 11 atto di querela”
[...] Per tali ragioni l'appello va rigettato. Merita, invece, accoglimento la domanda di condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c. formulata dall'appellato e comunque pronunciabile d'ufficio, a fronte della manifesta infondatezza dei motivi di censura e, quindi, di una condotta oggettivamente valutabile come pretestuosa, posto che le censure riproposte in questo giudizio erano già state reputate manifestamente infondate dal primo giudice con specifico riguardo alla tardività dei verbali di sommarie informazioni (cfr. Cass. n. 34429/24 “La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. non può essere fondata sul mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio che l'introduzione della lite ha contribuito a determinare, essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione”; vedi anche Cass. n. 3830/2021 “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente”), con condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in euro 1.450,00, pari alla metà delle spese di lite, oltre al pagamento della somma di euro 500,00 a favore della cassa ammende ex art. 96 comma 4 cpc. Infine, è appena il caso di osservare che in assenza di specifici motivi di appello si è formato il giudicato sulla statuizione riguardante il quantum del risarcimento. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza degli appellanti e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, sulla base dello scaglione di valore della causa, valori minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. .5.
[...] di Tempio Pausania;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellato che liquida in complessivi euro Controparte_1
2.906,00, oltr sori di legge;
- condanna parte appellante ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. a corrispondere a l'importo di euro 1.450,00 nonché alla cassa Controparte_1
a ,00;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 11.4.25
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere est.
Dott. Cinzia Caleffi
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. elettivamente Parte_2 C.F._2
S.N.C L studio dell'avv. CRAPULLI GIUSEPPE che li rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellanti contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA LUDOVICO ARIOSTO 14 LA MADDALENA presso lo studio dell'avv. MANCA CLAUDIO che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellato Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Tempio Controparte_1
Pausania e al fine di sentirli Parte_1 Parte_2 condann n sione subita ad opera degli stessi in data 22.5.2010, alle ore 20.30 circa, nei pressi della propria abitazione in La Maddalena. L'attore allegava, in particolare, che nella serata del 22.5.2010, alla presenza della moglie e degli amici e , Controparte_2 Persona_1 Persona_2 aveva ricevuto una telefonata da parte di , il quale Parte_2 lo aveva invitato ad uscire dalla propria ab nimento accaduto nel pomeriggio e che, una volta raggiunto, entrambi i convenuti lo avevano aggredito violentemente con calci e pugni cagionandogli un “politrauma con frattura XI costa e frattura lievemente scomposta delle ossa proprie del naso” nonché una “sindrome da stress post-traumatico”, e conseguenti cefalea, vertigini, ansia e disturbi del sonno.
, regolarmente citato, rimaneva contumace. Parte_2
i costituiva in data 9.6.2020 dopo il deposito delle Parte_1 memorie ex art. 183 c.p.c. ad istruzione probatoria già conclusa, chiedendo il rigetto della domanda alla luce della inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio, perché diametralmente opposte a quelle rese dai medesimi in sede di sommarie informazioni nel procedimento penale. A sostegno di tale assunto, depositava i relativi verbali. Il Tribunale di Tempio Pausania, istruita la causa documentalmente e mediante prova orale, con sentenza n. 370/2024, pubblicata il 15.5.2024, accoglieva la domanda di parte attrice e condannava e Parte_1 [...] a corrispondere a titolo di risarcimento del danno non Parte_2 patrimoniale la somma di euro 19.386,75, oltre interessi dalla domanda al saldo, regolando le spese di lite secondo soccombenza. Il primo giudice - dichiarate inammissibili le produzioni effettuate dall' in Pt_2 quanto avvenute oltre il termine processuale decadenziale previsto dall'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. ed in specie i verbali di sommarie informazioni allegati al procedimento penale - accoglieva la domanda di risarcimento del danno, ritenendo raggiunta la prova della responsabilità diretta dei convenuti in ordine alle lesioni subite dall'attore, alla luce della documentazione allegata e delle risultanze della prova orale. In ordine al quantum debeatur, esaminata la documentazione medica, il tribunale quantificava il danno permanente subito dal nella misura del P_
7%, liquidando le somme sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano.
e hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 lamentando, con un unico articolato motivo, la violazione da parte del primo giudice dell'art. 257 comma 2 c.p.c., non avendo lo stesso disposto ex officio e senza motivazione alcuna una nuova audizione dei testimoni già escussi nel corso del giudizio al fine di chiarire l'esatta ricostruzione dei fatti per cui è causa e, ciò, alla luce delle differenti dichiarazioni fornite dai medesimi testi in sede penale. Per tali ragioni, gli appellanti hanno chiesto la riforma integrale della sentenza previa nuova audizione dei testimoni già escussi ai sensi degli artt. 257 e 359 c.p.c. Si è costituito resistendo all'appello di cui ha chiesto Controparte_1 il rigetto perc ondanna ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c. La causa, rigettate le istanze istruttorie, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Ciò premesso, i motivi di gravame sono manifestamente infondati. Gli appellanti sostengono che il primo giudice violava l'art. 257 comma 2 c.p.c. non avendo disposto, senza alcuna motivazione, una nuova audizione dei testimoni già escussi nel giudizio a quo, alla luce delle differenti dichiarazioni fornite dai medesimi in sede penale ed, in specie, per aver “esaminato la questione solo dal punto di vista della costituzione del convenuto oltre i termini decadenziali previsti dal codice di procedura (cosa che non è in discussione), senza minimamente soffermarsi su quelli che erano i suoi poteri ex officio di
“disporre che siano nuovamente esaminati i testimoni già interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione”. Gli hanno, altresì, eccepito che “le deposizioni dei testi nell'ambito del Pt_2 relativo procedimento penale sono atti pubblici, conoscibili ex officio, conosciuti e citati dallo stesso attore sia pure per relationem nel suo atto introduttivo” e che, pertanto, nulla impediva al giudicante di riferirsi ad essi per motivare un provvedimento ex art. 257 comma 2 c.p.c, risultando del tutto irrilevante la tardività della produzione documentale. Orbene, incontestata la tardiva produzione dei verbali di sommarie informazioni oltre i termini decadenziali previsti dall'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., trattandosi, come specificatamente rilevato anche dal tribunale, di documentazione formatasi prima della scadenza dei termini stessi (cfr. produzioni documentali allegate alla comparsa di costituzione depositata in data 9.6.2020 a fronte della concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. resa all'udienza del 28.7.2015), del tutto correttamente il giudice a quo non disponeva il richiamo dei testi già sentiti, ai sensi dell'art. 257 comma 2 c.p.c., come preteso dagli appellanti, posto che le dichiarazioni rese nel corso del giudizio erano risultate univoche e concordanti e non erano emerse irregolarità o questioni da chiarire. I testimoni avevano, infatti, integralmente confermato i fatti dedotti dal P_
e cioè che la sera del 22.5.2010, alle ore 20.30 circa, Controparte_1 era stato violentemente e ripetutamente colpito co
[...]
e da (cfr. sentenza gravata pagg. Parte_2 Parte_1
ha confermato in pieno la Controparte_2 P_ tesi della odierna parte attrice e, in particolare, ha dichiarato di aver direttamente visto, per essersi affacciata dalla finestra della casa della
i due aggredire con calci e pugni il proprio marito (v. CP_3 Pt_2 dienza 019). Il teste vicino di casa Testimone_1 della ha riferito “Mentre guardavo la partita alla televisione il CP_3 giorn 2010, mia moglie mi ha chiamato urlando e dicendomi che stavano ammazzando qualcuno. Mi sono affacciato dal terrazzino e ho visto a terra il sig. e ho visto due persone davanti a lui e Controparte_1 una di queste gli ha sferrato un pugno in faccia. Ho riconosciuto queste persone che erano e ” (v. verbale Parte_2 Parte_1 dell'udienza ste vicina di casa Testimone_2 della a sua volta ha riferito “Io mi trovavo sul terrazzino Controparte_4 di ca persone che si fermavano con la macchina davanti al mio cancello. Di queste persone ho riconosciuto subito , Parte_2
l'altro ho capito chi fosse dopo….Ho visto che il sig. Controparte_1 veniva trattenuto dal sig. mentre il sig. Parte_2 Parte_1 lo picchiava sferr poi che il sig.
[...] P_
a perdere i sensi. Ho urlato e chiamato mio marito che si Parte_3 trovava a casa guardando la partita….I sigg.ri po che Pt_2 sono arrivate altre persone” (v. . verbale dell'udienza del 19.6.2019). Da ultimo, la testimone ha dichiarato: “ho sentito urlare poco dopo Controparte_4 che il sig. è uscito da casa mia. Siamo corsi fuori e ho visto P_ [...]
che lo picchiavano con calci e pu Parte_2 Parte_1 ho visto che tratteneva il mentre il sig. Parte_2 P_ [...]
lo picchiava con pugni” (v. verbale dell'udienza del 19.6.2019)” Parte_1
, ai limiti dell'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., nell'atto di Pt_2 gravame non hanno neppure indicato quali sarebbero le incongruenze rilevate nelle deposizioni testimoniali rilasciate nel corso del presente giudizio rispetto a quelle contenute nei verbali di sommarie informazioni, nei quali, peraltro, giova rilevare che era confermata l'aggressione degli ai danni del . Pt_2 P_
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, i verbali di sommarie informazioni non erano “citati per relationem” nell'atto introduttivo del giudizio, nel quale il si limitava a richiamare unicamente l'atto di querela P_ depositato p rocura competente a seguito dell'evento per cui è causa (cfr. atto di citazione pag. 3 “è stata depositata denuncia – querela a seguito della quale è tutt'oggi pendente presso il Tribunale di Tempio Pausania – Sezione Penale processo a carico dei Sig.ri e Parte_2 Parte_1
All. 11 atto di querela”
[...] Per tali ragioni l'appello va rigettato. Merita, invece, accoglimento la domanda di condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c. formulata dall'appellato e comunque pronunciabile d'ufficio, a fronte della manifesta infondatezza dei motivi di censura e, quindi, di una condotta oggettivamente valutabile come pretestuosa, posto che le censure riproposte in questo giudizio erano già state reputate manifestamente infondate dal primo giudice con specifico riguardo alla tardività dei verbali di sommarie informazioni (cfr. Cass. n. 34429/24 “La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. non può essere fondata sul mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio che l'introduzione della lite ha contribuito a determinare, essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione”; vedi anche Cass. n. 3830/2021 “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente”), con condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in euro 1.450,00, pari alla metà delle spese di lite, oltre al pagamento della somma di euro 500,00 a favore della cassa ammende ex art. 96 comma 4 cpc. Infine, è appena il caso di osservare che in assenza di specifici motivi di appello si è formato il giudicato sulla statuizione riguardante il quantum del risarcimento. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza degli appellanti e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, sulla base dello scaglione di valore della causa, valori minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. .5.
[...] di Tempio Pausania;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellato che liquida in complessivi euro Controparte_1
2.906,00, oltr sori di legge;
- condanna parte appellante ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. a corrispondere a l'importo di euro 1.450,00 nonché alla cassa Controparte_1
a ,00;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 11.4.25
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere est.
Dott. Cinzia Caleffi