Articolo 8 della Legge 10 giugno 1982, n. 361
Articolo 7Articolo 9
Versione
18 giugno 1982
Art. 8.
Ai contributi di cui alla presente legge si applica la disposizione dell' articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 .
Entrata in vigore il 18 giugno 1982
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