Art. 8.
Ai contributi di cui alla presente legge si applica la disposizione dell' articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 .
Ai contributi di cui alla presente legge si applica la disposizione dell' articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 .