Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 28/02/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 551 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. ROSSI GISELLA
nei confronti di
) con il patrocinio dell'Avv. CANELLA Controparte_1 C.F._2
LUCA
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: separazione-divorzio giudiziale
All'udienza del 25 febbraio 2025 la causa è stata rimessa in decisione di fronte al Collegio sulle seguenti conclusioni:
la ricorrente:
1. Pronunciare la separazione personale, tra i signori e Parte_1
ordinando al competente ufficiale di stato civile del Comune di Ferrara Controparte_1 l'annotazione del provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio, con addebito a carico del resistente.
2. Assegnare alla signora l'immobile in Parte_1 comproprietà ai coniugi sito in Ferrara Via Della Viola 21, ove la stessa si è già trasferita stabilmente con la figlia minore .
3. Affidare ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con il quale la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Disporre che sarà collocata prevalentemente presso la dimora materna e Per_1 che il padre potrà vedere la figlia quando vuole, compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago della stessa;
in ogni caso, il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 4/a) un fine settimana alternato con la madre, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora pagina 1 di 6
un pomeriggio alla settimana, anche con pernottamento. 4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
5. Disporre che il sig. corrisponda alla CP_1 signora tramite accredito nel c/c che verrà indicato, entro e non oltre il giorno Parte_1 cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 500,00 (cinquecento), assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla pronuncia della separazione;
tenuto conto che Lo CP_1 percepisce la 13ma mensilità, disporre che per il solo mese di dicembre detto assegno sarà di
€ 900,00. 6. Disporre che le spese straordinarie nell'interesse della figlia siano poste a carico esclusivo del sig. fintanto che la ricorrente non abbia reperito una idonea CP_1 occupazione;
per la tipologia di spese si rimanda al Protocollo adottato dal Tribunale di
Ferrara.
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali della ricorrente, disporre che verserà alla medesima tramite accredito nel c/c che verrà indicato, entro e non CP_1 oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 1.300 (milletrecento), che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dalla pronuncia della separazione, e così fin tanto che la stessa non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico;
tenuto conto che percepisce la 13ma mensilità, CP_1 disporre che per il solo mese di dicembre detto assegno sarà di € 2.500,00. 8. Disporre che il sig. provvederà al pagamento della rata del mutuo acceso per l'acquisto CP_1 dell'immobile in comproprietà ai coniugi in via esclusiva, nonché della rata del finanziamento ancora in corso.
9. Condannare il resistente al risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla ricorrente nella misura di € 5.000, o in quella diversa ritenuta di giustizia. 10. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
il resistente: “Ferma restando la volontà del Sig. nell' interesse reciproco dei CP_1 coniugi, di addivenire comunque ad una soluzione consensuale, Voglia l' Ecc.mo Tribunale di
Ferrara pronunciare la separazione dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
senza addebito, alle seguenti condizioni: i coniugi vivranno separati ed in particolare
[...] la Sig.ra presso la casa coniugale di via della Viola n. 21 a Ferrara, Parte_1 ed il Sig. presso l' unità abitativa condotta in locazione in Ferrara, Via Controparte_1
Carri n. 19, nella quale è residente;
fermo restando quanto precisato nel ricorso introduttivo in relazione all' affidamento ed alla collocazione della figlia minore , al diritto di visita Per_1 ed ai periodi di vacanza, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Controparte_1 [...] le seguenti somme mensili: Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della figlia minore , che potranno raddoppiare e quindi Per_1 divenire Euro 500,00 (cinquecento/00) nel mese di dicembre, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
Euro 650,00 (seicentocinquanta/00) a titolo di mantenimento della Sig.ra che potranno raddoppiare e quindi divenire Euro 1.300,00 Parte_1
(milletrecento/00) nel mese di dicembre, il tutto fino a quando la Sig.ra non Parte_1 avrà trovato idonea occupazione lavorativa;
con rimessione a quanto previsto dalla legge ed a quanto l' Ecc.mo Tribunale adito Vorrà disporre, in relazione alla percentuale di TFS
(trattamento di fine servizio) che verrà corrisposta al Sig. in n. 3 (tre) versamenti CP_1 annuali successivi al termine del suo servizio;
con rimessione a quanto avverrà nel corso del giudizio di separazione per quanto attiene alla richiesta pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
spese compensate.
pagina 2 di 6 il PM: visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11 marzo 2024 , premesso di aver contratto Parte_2
matrimonio con e che la prosecuzione della convivenza era divenuta Controparte_1
intollerabile a causa della condotta del marito, chiedeva la pronuncia di separazione con addebito e risarcimento del danno di Euro 5.000, l'affido condiviso della figlia con Per_1
assegnazione della casa coniugale ed un contributo di mantenimento di Euro 500 nonchè un assegno personale di Euro 1.300; la ricorrente chiedeva inoltre di pronunciare, una volta decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni di separazione ed attribuzione del 40% del TFR maturato dal marito.
Il nel costituirsi tardivamente in giudizio, offriva di corrispondere la somma di Euro CP_1
250 per il mantenimento della figlia (oltre la metà delle spese straordinarie) e quella di Euro
650 quale assegno di separazione contestando la sussistenza dei presupposti per l'addebito.
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., pronunciata il 19 giugno 2024, il presidente delegato affidava in forma condivisa la figlia minore con residenza presso la ricorrente cui assegnava la casa coniugale e poneva a carico del resistente un contributo per il mantenimento della prole di Euro 450 (con integrale accollo delle spese straordinarie) ed un assegno di separazione di Euro 750.
All'esito di istruttoria caratterizzata dall'assunzione di prove testimoniali, all'udienza del 25 febbraio 2025 la causa veniva rimessa in decisione di fronte al Collegio.
***
A sostegno della domanda di addebito la ricorrente ha dedotto che nell'anno 2023 il marito aveva intrecciato una relazione extraconiugale con tale e di essere stata Persona_2 percossa nel corso di un litigio verificatosi nei mesi immediatamente antecedenti l'avvio del presente procedimento.
Quanto al primo addebito, la teste ha riferito di essere al corrente della Tes_1 Tes_2
relazione adulterina sulla base di quanto appreso dalla ricorrente. Costei, dopo averle telefonato in pianto, le aveva detto di essere uscita di casa a tarda sera perché il marito non era ancora rientrato e, passando davanti a un bar, di averlo visto insieme a una donna con il viso appoggiato sul petto della stessa. Il teste ha dichiarato che il resistente, di Testimone_3
cui era collega di lavoro e vicino di casa, gli aveva riferito in stato di preoccupazione che la moglie lo aveva visto insieme ad una donna in un locale. La teste , moglie Testimone_4
pagina 3 di 6 del , ha dichiarato di aver appreso della relazione sia dalla ricorrente sia dal proprio Pt_3 marito cui il aveva confidato di essere stato “beccato” dalla propria moglie. CP_1
Quanto al secondo addebito, la teste ha dichiarato di aver appreso dalla ricorrente Tes_4
del litigio nel corso del quale era stata sbattuta con la testa contro il muro. La donna si era precipitata nell'appartamento soprastante perché rimasta fuori dalla propria abitazione senza telefono e senza chiavi;
appariva spaventata e diceva di essere stata picchiata. Scesa con la ricorrente al piano di sotto, la teste aveva notato che il era in stato di nervosismo, CP_1
negava di aver sbattuto la moglie contro il muro dicendo di averla solo strattonata. Il teste ha soggiunto che la ricorrente era salita molto scossa dicendo di essere stata sbattuta Pt_3 contro il muro;
era così agitata che le era stato dato un bicchiere d'acqua.
Ciò posto il collegio osserva quanto segue.
Secondo il prevalente orientamento di legittimità, anche la deposizione de relato ex parte actoris può assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità (cfr., da ultimo, Cass. 16262/2023). E questo principio
è tanto più applicabile nelle cause relative ai rapporti familiari in cui «l'indagine testimoniale, sia nel momento dell'acquisizione delle deposizioni, sia in quello finale della loro valutazione in un contesto globale, è particolarmente delicata e il giudice, pur tenendo in debito conto i rapporti di parentela, dipendenza o similari, che possono spingere i terzi a una scarsa obiettività, deve considerare le deposizioni di tutti e giudicare della scarsa attendibilità di un teste non apoditticamente, in base al solo rapporto che lo lega alla parte che lo ha indotto, ma secondo la verosimiglianza delle circostanze affermate e la conferma che queste possono trovare nelle deposizioni di altri testi” (cfr. Cass. 25663/2014).
Orbene, applicando tali principi al caso in esame si rileva che la deposizione resa da
[...]
in merito alla scoperta della relazione extraconiugale appare suffragata sia dallo Tes_5
stato di pianto della ricorrente (che la teste ha direttamente constatato) sia dalla deposizione del il quale ha raccolto dal resistente una sorta di confessione stragiudiziale. Pt_3
Le deposizioni della e del in merito all'alterco violento appaiono riscontrate Tes_4 Pt_3
dallo stato di agitazione e di nervosismo rispettivamente apprezzati in capo alla ricorrente e al resistente nonché dalla parziale ammissione di quest'ultimo relativa al mero strattonamento.
Risultando quindi comprovata sia la violazione dei doveri assunti con il matrimonio sia la loro incidenza causale sulla intollerrabilità della prosecuzione della convivenza, deve essere accolta la domanda di addebito della separazione. In difetto di allegazione e prova circa la pagina 4 di 6 violazione di diritti costituzionalmente protetti -quali, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale- va, per contro, rigettata la correlata richiesta di risarcimento del danno.
Sgombrato il campo da tali questioni, il fatto che la figlia (nata il [...]) Per_1
raggiungerà fra pochi giorni la maggiore età, non esonera dal confermare il regime di affido e di frequentazione disposto nei provvedimenti provvisori ed urgenti e l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale di comune proprietà ove vive attualmente insieme alla ragazza.
Quanto alle questioni economiche, occorre dire che la (nata nel 1967) ha Parte_1 esercitato in varie città l'attività di psicologa al seguito del marito (assoggettato a vari trasferimenti in quanto ufficiale dell'aeronautica militare) e versa ora in stato di disoccupazione.
Nell'anno di imposta 2023 il resistente, in qualità di tenente colonnello, ha percepito una retribuzione lorda di Euro 74.623 con applicazione di una imposta netta di Euro 24.895; suddividendo il reddito netto per 13 mensilità, si perviene alla somma mensile netta di Euro
3.825. Occorre poi dare atto che il è gravato dalla somma di Euro 450 quale canone CP_1 dell'attuale abitazione e di quella di Euro 835 pari all'importo della rata di mutuo sulla casa di comune proprietà che egli provvede pacificamente a rimborsare per intero. All'udienza del
19 giugno 2024 ha dichiarato di aver spontaneamente versato, durante il periodo di separazione di fatto, la somma di Euro 900 mensili
Ciò posto il Collegio osserva quanto segue.
Il resistente non ha provato che la propria retribuzione soggiace alla cessione di 1/5 dovendosi precisare che la voce “quinto cedibile” apposta sulle buste paga indica solo l'entità della somma astrattamente cedibile e non quella soggetta ad una effettiva trattenuta.
Ne deriva che, sottraendo alla retribuzione mensile percepita nell'anno 2023 i costi effettivamente sostenuti e giustificati dalla loro finalità, la somma a disposizione del nucleo familiare ammonta ad Euro 2.540 (Euro 3.825- Euro 450 - Euro 835). Ed anche a voler prestar credito all'assunto secondo il quale il sarebbe di recente andato in pensione, CP_1
tale circostanza può comportare solo una modesta riduzione del reddito che si riflette in termini altrettanto modesti sulla somma sulla quale possono contare il resistente stesso, la figlia e la ricorrente (il cui stato di involontaria disoccupazione non è stato contestato dal resistente ed appare comunque giustificato dall'età e dalla difficoltà di trovare una occupazione confacente all'essere moglie di un alto ufficiale).
pagina 5 di 6 Alla luce di quanto precede - tenuto conto, da un lato, dell'indubbia utilità economica derivante alla dall'assegnazione della casa coniugale e, dall'altro, Parte_4 dell'esigenza di garantire una somma adeguata a soddisfare i bisogni primari-, appare equo confermare l'assegno di separazione determinato in Euro 750 nei provvedimenti provvisori ed urgenti. Va altresì confermato il contributo per il mantenimento della figlia in Euro 450 con integrale accollo delle spese straordinarie tenuto conto che tale onere deve assolto in via esclusiva dal padre stante le precarie condizioni economiche della madre.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per la trattazione della fase divorzile all'esito della quale si provvederà sulle spese processuali e sulla liquidazione dell'onorario del difensore della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, parzialmente decidendo, così provvede: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 con addebito a carico di quest'ultimo.
[...]
Affida in forma condivisa la figlia minore con residenza privilegiata presso la madre Per_1
e facoltà per il padre di frequentarla nei termini indicati nei provvedimenti temporanei ed urgenti.
Assegna alla ricorrente la casa coniugale di comune proprietà.
Dispone che il resistente, con decorrenza dal mese successivo a quello di deposito del ricorso, versi alla ricorrente, entro il giorno 25 di ogni mese, un assegno personale di Euro 750 oltre rivalutazione su base Istat e contribuisca al mantenimento della figlia minore con la somma mensile di Euro 450 oltre rivalutazione su base Istat con integrale accollo delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore stessa.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza in data odierna.
Ferrara, 25 febbraio 2024
il presidente estensore
Stefano Scati
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