Trib. Trapani, sentenza 08/01/2025, n. 33
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Sentenza 8 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Trapani dal Giudice del Lavoro dott. Mauro Petrusa, riguarda un'opposizione ad intimazione di pagamento. La parte ricorrente ha contestato la legittimità di otto cartelle di pagamento, lamentando la mancata notificazione delle stesse e l'intervenuta prescrizione dei crediti. La controparte ha chiesto il rigetto dell'opposizione e, in via riconvenzionale, l'accertamento del credito e la condanna al pagamento delle somme dovute, oltre a interessi e risarcimento danni in caso di accoglimento dell'eccezione di prescrizione.

Il Giudice ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando la prescrizione per la cartella n. 29920120001678855000, ritenendo infondate le eccezioni preliminari della controparte. Ha argomentato che l'opposizione, in quanto contestazione della permanenza dei crediti, non era soggetta al termine di decadenza di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. Inoltre, ha chiarito che la mancata notificazione delle cartelle consente al contribuente di contestarle in qualsiasi momento. Per le altre cartelle, ha stabilito che la prescrizione non era intervenuta, poiché gli atti interruttivi erano stati notificati tempestivamente. Infine, ha rigettato la domanda risarcitoria della parte resistente, compensando le spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Trapani, sentenza 08/01/2025, n. 33
    Giurisdizione : Trib. Trapani
    Numero : 33
    Data del deposito : 8 gennaio 2025

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