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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 08/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 459 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Debora Ciaramitaro e
C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rita Ornella Costa e
, C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Greco.
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso l'intimazione di CP_3 pagamento n. 29920249004702341000, notificata il 30.01.2024, con la quale le è stato intimato il pagamento delle somme di cui a n. 8 cartelle di pagamento. In particolare, l'opponente si duole della mancata notificazione delle cartelle presupposte, nonché della prescrizione dei crediti ivi menzionati.
Cont Si è costituita in giudizio la la quale chiesto il rigetto del ricorso e ha chiesto, in via riconvenzionale, “l'accertamento del credito della e la condanna della CP_1 ricorrente al pagamento diretto alla Cassa delle somme iscritte nei ruoli in contestazione, oltre interessi, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80 (nella misura del 2,75% annuo), dalla data del dovuto al saldo”, che quantifica in € 56.978,04. Ha altresì domandato, nell'ipotesi di accoglimento dell'eccezione di prescrizione articolata in opposizione, la condanna dell al risarcimento del danno. CP_5
Anche l' si è costituita in giudizio eccependo la Controparte_6 decadenza dal termine di 20 gg. di cui all'art. 617 cpc. e chiedendo il rigetto del ricorso.
1 Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
Va premesso che sono infondate le eccezioni preliminari articolate dall . CP_5
Per quanto concerne la decadenza dal termine di cui all'art. 617 cpc., va detto che l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente impone di inquadrare l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, in quanto viene contestata la permanenza in vita dei crediti (e, quindi, il diritto di agire in via esecutiva), non la mera regolarità formale di singoli atti della procedura esecutiva. Quindi, non trova applicazione il termine di 20 gg. di cui all'art 617 cpc.
Va poi respinta l'argomentazione spesa dall per dolersi della inammissibilità CP_5 dell'opposizione, secondo la quale “l'intimazione di pagamento emessa dall'Agente della Riscossione può essere impugnate solo per vizi propri dell'atto e non allo scopo di contestare la pretesa tributaria”. Piuttosto: se la cartella di pagamento non è stata notificata, il contribuente la può contestare in ogni momento, non potendosi applicare il termine decadenziale di 40 gg. Se, invece, la cartella è stata notificata e non opposta nei 40 giorni, sono precluse le doglianze inerenti alla formazione del titolo e alla genesi del diritto di credito, mentre può essere sempre eccepita la prescrizione maturata successivamente alla notificazione.
Ciò detto, venendo la merito:
1) La Cartella n. 29920120001678855000 risulta notificata a mani proprie del destinatario in data 20.09.2012. Ogni questione inerente a vicende anteriori alla formazione del titolo è quindi tardiva. In ordine alla prescrizione del credito maturata dopo la detta data di notificazione, va detto che il primo atto interruttivo del termine risale al 19.6.2018, data di notificazione dell'intimazione di pagamento n. 29920189000075907, che espressamente menzionava la cartella in questione. La circostanza che, fra i due atti interruttivi, sia decorso più di un quinquennio impone di accogliere l'eccezione di prescrizione articolata dall'opponente.
2) Della Cartella n. 29920130001866959000 è stata tentata la notificazione in data 30.9.2016 e, non reperendo alcuno presso l'indirizzo di residenza del destinatario, ne è stato effettuato il deposito presso la casa Comunale con invio della raccomandata informativa il 4.10.2016 e perfezionamento dell'iter per compiuta giacenza il 14.10.2016. In ordine alla prescrizione del credito maturata dopo la detta data di notificazione, va detto che il primo atto interruttivo del termine risale al 19.6.2018, data di tempestiva notificazione dell'intimazione di pagamento n. 29920189000075907, che espressamente menzionava la cartella in questione.
2 Successivamente, la prescrizione è stata tempestivamente interrotta in data 8.6.2022, mediante notificazione a mezzo PEC dell'intimazione n. 29920229003272001. Da ultimo, è stata notificata a mezzo PEC, in data 30.1.2024 l'intimazione foriera dell'odierna opposizione. Anche tale notifica è avvenuta prima dell'estinzione del diritto per prescrizione. L'opposizione è quindi infondata, avuto riguardo al credito in questione.
3) Anche della Cartella n. 29920140001488773000, è stata tentata invano la notificazione in data 30.9.2016 ed è stato quindi seguito l'iter di cui al titolo precedente, con perfezionamento della notificazione per compiuta giacenza il 14.10.2016. In ordine alla prescrizione del credito maturata dopo la detta data di notificazione, va detto che il primo atto interruttivo del termine risale al 19.6.2018, data di tempestiva notificazione dell'intimazione di pagamento n. 29920189000075907, che espressamente menzionava la cartella in questione. Successivamente, la prescrizione è stata tempestivamente interrotta in data 8.6.2022, mediante notificazione a mezzo PEC dell'intimazione n. 29920229003272001. Da ultimo, è stata notificata a mezzo PEC, in data 30.1.2024 l'intimazione foriera dell'odierna opposizione. Anche tale notifica è avvenuta prima dell'estinzione del diritto per prescrizione. L'opposizione è quindi infondata, avuto riguardo al credito in questione.
4) La Cartella n. 29920170012959359000, è stata notificata a mezzo PEC il 19.12.2017. In ordine alla prescrizione del credito maturata dopo la detta data di notificazione, va detto che il primo atto interruttivo del termine risale all'8.6.2022, data di tempestiva notificazione a mezzo PEC dell'intimazione di pagamento n. 29920229003272001, che espressamente menzionava la cartella in questione. Da ultimo, è stata notificata a mezzo PEC, in data 30.1.2024 l'intimazione foriera dell'odierna opposizione. Anche tale notifica è avvenuta prima dell'estinzione del diritto per prescrizione. L'opposizione è quindi infondata, avuto riguardo al credito in questione
5) La Cartella n. 29920180012315521000, è stata notificata a mezzo PEC il 09.01.2019. In ordine alla prescrizione del credito maturata dopo la detta data di notificazione, va detto che il primo atto interruttivo della prescrizione risale al 30.1.2024, allorché è stata tempestivamente notificata, a mezzo PEC, l'intimazione foriera dell'odierna opposizione. Occorre infatti tenere presente che, durante il periodo pandemico, il termine di prescrizione è stato sospeso dalle disposizioni emergenziali per complessivi 311 giorni (art. 37 D.L. 18/20 e art. 11 D.L. 183/20). L'opposizione è quindi infondata, avuto riguardo al credito in questione.
3 6) La Cartella n. 29920200000390253000, è stata notificata a mezzo PEC il 24.02.2020. In ordine alla prescrizione del credito maturata dopo la detta data di notificazione, va detto che il primo atto interruttivo della prescrizione risale al 30.1.2024, allorché è stata tempestivamente notificata, a mezzo PEC, l'intimazione foriera dell'odierna opposizione. L'opposizione è quindi infondata, avuto riguardo al credito in questione.
7) La Cartella n. 29920210004355369000, è stata notificata a mezzo PEC il 15.07.2022. In ordine alla prescrizione del credito maturata dopo la detta data di notificazione, va detto che il primo atto interruttivo della prescrizione risale al 30.1.2024, allorché è stata tempestivamente notificata, a mezzo PEC, l'intimazione foriera dell'odierna opposizione. L'opposizione è quindi infondata, avuto riguardo al credito in questione.
8) La Cartella n. 29920220021035613000, è stata notificata a mezzo PEC il 13.01.2023. In ordine alla prescrizione del credito maturata dopo la detta data di notificazione, va detto che il primo atto interruttivo della prescrizione risale al 30.1.2024, allorché è stata tempestivamente notificata, a mezzo PEC, l'intimazione foriera dell'odierna opposizione. L'opposizione è quindi infondata, avuto riguardo al credito in questione.
In sostanza, l'opposizione può trovare accoglimento solo relativamente al credito di cui alla cartella n. 29920120001678855000, dovendo essere rigettata ogni altra doglianza.
Cont Venendo alla domanda risarcitoria spiegata dalla nei confronti dell , la CP_5 medesima va rigettata, dal momento che la prescrizione avrebbe potuto essere impedita anche dalla stessa Cassa creditrice mediante invio di una mera raccomandata, ovvero, di una PEC, contenente l'esternazione della propria volontà di conseguire le somme oggetto del credito.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'accoglimento solo parziale della domanda.
PQM
- Dichiara la prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento n. 29920120001678855000;
- Rigetta ogni altra domanda, anche riconvenzionale;
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 08/01/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Debora Ciaramitaro e
C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rita Ornella Costa e
, C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Greco.
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso l'intimazione di CP_3 pagamento n. 29920249004702341000, notificata il 30.01.2024, con la quale le è stato intimato il pagamento delle somme di cui a n. 8 cartelle di pagamento. In particolare, l'opponente si duole della mancata notificazione delle cartelle presupposte, nonché della prescrizione dei crediti ivi menzionati.
Cont Si è costituita in giudizio la la quale chiesto il rigetto del ricorso e ha chiesto, in via riconvenzionale, “l'accertamento del credito della e la condanna della CP_1 ricorrente al pagamento diretto alla Cassa delle somme iscritte nei ruoli in contestazione, oltre interessi, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80 (nella misura del 2,75% annuo), dalla data del dovuto al saldo”, che quantifica in € 56.978,04. Ha altresì domandato, nell'ipotesi di accoglimento dell'eccezione di prescrizione articolata in opposizione, la condanna dell al risarcimento del danno. CP_5
Anche l' si è costituita in giudizio eccependo la Controparte_6 decadenza dal termine di 20 gg. di cui all'art. 617 cpc. e chiedendo il rigetto del ricorso.
1 Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
Va premesso che sono infondate le eccezioni preliminari articolate dall . CP_5
Per quanto concerne la decadenza dal termine di cui all'art. 617 cpc., va detto che l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente impone di inquadrare l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, in quanto viene contestata la permanenza in vita dei crediti (e, quindi, il diritto di agire in via esecutiva), non la mera regolarità formale di singoli atti della procedura esecutiva. Quindi, non trova applicazione il termine di 20 gg. di cui all'art 617 cpc.
Va poi respinta l'argomentazione spesa dall per dolersi della inammissibilità CP_5 dell'opposizione, secondo la quale “l'intimazione di pagamento emessa dall'Agente della Riscossione può essere impugnate solo per vizi propri dell'atto e non allo scopo di contestare la pretesa tributaria”. Piuttosto: se la cartella di pagamento non è stata notificata, il contribuente la può contestare in ogni momento, non potendosi applicare il termine decadenziale di 40 gg. Se, invece, la cartella è stata notificata e non opposta nei 40 giorni, sono precluse le doglianze inerenti alla formazione del titolo e alla genesi del diritto di credito, mentre può essere sempre eccepita la prescrizione maturata successivamente alla notificazione.
Ciò detto, venendo la merito:
1) La Cartella n. 29920120001678855000 risulta notificata a mani proprie del destinatario in data 20.09.2012. Ogni questione inerente a vicende anteriori alla formazione del titolo è quindi tardiva. In ordine alla prescrizione del credito maturata dopo la detta data di notificazione, va detto che il primo atto interruttivo del termine risale al 19.6.2018, data di notificazione dell'intimazione di pagamento n. 29920189000075907, che espressamente menzionava la cartella in questione. La circostanza che, fra i due atti interruttivi, sia decorso più di un quinquennio impone di accogliere l'eccezione di prescrizione articolata dall'opponente.
2) Della Cartella n. 29920130001866959000 è stata tentata la notificazione in data 30.9.2016 e, non reperendo alcuno presso l'indirizzo di residenza del destinatario, ne è stato effettuato il deposito presso la casa Comunale con invio della raccomandata informativa il 4.10.2016 e perfezionamento dell'iter per compiuta giacenza il 14.10.2016. In ordine alla prescrizione del credito maturata dopo la detta data di notificazione, va detto che il primo atto interruttivo del termine risale al 19.6.2018, data di tempestiva notificazione dell'intimazione di pagamento n. 29920189000075907, che espressamente menzionava la cartella in questione.
2 Successivamente, la prescrizione è stata tempestivamente interrotta in data 8.6.2022, mediante notificazione a mezzo PEC dell'intimazione n. 29920229003272001. Da ultimo, è stata notificata a mezzo PEC, in data 30.1.2024 l'intimazione foriera dell'odierna opposizione. Anche tale notifica è avvenuta prima dell'estinzione del diritto per prescrizione. L'opposizione è quindi infondata, avuto riguardo al credito in questione.
3) Anche della Cartella n. 29920140001488773000, è stata tentata invano la notificazione in data 30.9.2016 ed è stato quindi seguito l'iter di cui al titolo precedente, con perfezionamento della notificazione per compiuta giacenza il 14.10.2016. In ordine alla prescrizione del credito maturata dopo la detta data di notificazione, va detto che il primo atto interruttivo del termine risale al 19.6.2018, data di tempestiva notificazione dell'intimazione di pagamento n. 29920189000075907, che espressamente menzionava la cartella in questione. Successivamente, la prescrizione è stata tempestivamente interrotta in data 8.6.2022, mediante notificazione a mezzo PEC dell'intimazione n. 29920229003272001. Da ultimo, è stata notificata a mezzo PEC, in data 30.1.2024 l'intimazione foriera dell'odierna opposizione. Anche tale notifica è avvenuta prima dell'estinzione del diritto per prescrizione. L'opposizione è quindi infondata, avuto riguardo al credito in questione.
4) La Cartella n. 29920170012959359000, è stata notificata a mezzo PEC il 19.12.2017. In ordine alla prescrizione del credito maturata dopo la detta data di notificazione, va detto che il primo atto interruttivo del termine risale all'8.6.2022, data di tempestiva notificazione a mezzo PEC dell'intimazione di pagamento n. 29920229003272001, che espressamente menzionava la cartella in questione. Da ultimo, è stata notificata a mezzo PEC, in data 30.1.2024 l'intimazione foriera dell'odierna opposizione. Anche tale notifica è avvenuta prima dell'estinzione del diritto per prescrizione. L'opposizione è quindi infondata, avuto riguardo al credito in questione
5) La Cartella n. 29920180012315521000, è stata notificata a mezzo PEC il 09.01.2019. In ordine alla prescrizione del credito maturata dopo la detta data di notificazione, va detto che il primo atto interruttivo della prescrizione risale al 30.1.2024, allorché è stata tempestivamente notificata, a mezzo PEC, l'intimazione foriera dell'odierna opposizione. Occorre infatti tenere presente che, durante il periodo pandemico, il termine di prescrizione è stato sospeso dalle disposizioni emergenziali per complessivi 311 giorni (art. 37 D.L. 18/20 e art. 11 D.L. 183/20). L'opposizione è quindi infondata, avuto riguardo al credito in questione.
3 6) La Cartella n. 29920200000390253000, è stata notificata a mezzo PEC il 24.02.2020. In ordine alla prescrizione del credito maturata dopo la detta data di notificazione, va detto che il primo atto interruttivo della prescrizione risale al 30.1.2024, allorché è stata tempestivamente notificata, a mezzo PEC, l'intimazione foriera dell'odierna opposizione. L'opposizione è quindi infondata, avuto riguardo al credito in questione.
7) La Cartella n. 29920210004355369000, è stata notificata a mezzo PEC il 15.07.2022. In ordine alla prescrizione del credito maturata dopo la detta data di notificazione, va detto che il primo atto interruttivo della prescrizione risale al 30.1.2024, allorché è stata tempestivamente notificata, a mezzo PEC, l'intimazione foriera dell'odierna opposizione. L'opposizione è quindi infondata, avuto riguardo al credito in questione.
8) La Cartella n. 29920220021035613000, è stata notificata a mezzo PEC il 13.01.2023. In ordine alla prescrizione del credito maturata dopo la detta data di notificazione, va detto che il primo atto interruttivo della prescrizione risale al 30.1.2024, allorché è stata tempestivamente notificata, a mezzo PEC, l'intimazione foriera dell'odierna opposizione. L'opposizione è quindi infondata, avuto riguardo al credito in questione.
In sostanza, l'opposizione può trovare accoglimento solo relativamente al credito di cui alla cartella n. 29920120001678855000, dovendo essere rigettata ogni altra doglianza.
Cont Venendo alla domanda risarcitoria spiegata dalla nei confronti dell , la CP_5 medesima va rigettata, dal momento che la prescrizione avrebbe potuto essere impedita anche dalla stessa Cassa creditrice mediante invio di una mera raccomandata, ovvero, di una PEC, contenente l'esternazione della propria volontà di conseguire le somme oggetto del credito.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'accoglimento solo parziale della domanda.
PQM
- Dichiara la prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento n. 29920120001678855000;
- Rigetta ogni altra domanda, anche riconvenzionale;
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 08/01/2025 Il giudice
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