Versione
24 ottobre 1989
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2 gennaio 2000
2 gennaio 2000
Art. 557. (( (Procedimento per decreto) )) (( 1. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o presenta domanda di oblazione.
2. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non puo' chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, ne' presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.
3. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili. ))
2. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non puo' chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, ne' presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.
3. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili. ))
Commentari • 17
- 1. Cassazione penale n. 3993/2003https://www.brocardi.it/ · 206.69098
[…] infatti, a seguito dell'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, il riferimento alla suddetta disciplina contenuto nell'art. 557 c.p.p. è stato contemplato in quanto applicabile; tale giudizio, infatti, esclude strutturalmente il rito immediato, […]
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Giurisprudenza • 69
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2007, n. 6377Provvedimento: […] Detto orientamento ritiene applicabile al decreto di citazione a giudizio che viene emesso ai sensi dell'art. 557 c.p.p. quanto previsto dall'art. 464 c.p.p., comma 1, che disciplina in via generale il giudizio conseguente all'opposizione al decreto penale di condanna e prevede in particolare che "se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell'art. 456 c.p.p., commi 2, 3 e 5". […]Leggi di più...
- termine per la comparizione·
- individuazione·
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- procedimenti speciali