Articolo 557 del Codice di procedura penale
Articolo 501Articolo 558
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
2 gennaio 2000
Art. 557. (( (Procedimento per decreto) )) (( 1. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o presenta domanda di oblazione.
2. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non puo' chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, ne' presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.
3. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili. ))
Entrata in vigore il 2 gennaio 2000
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