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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/09/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2246/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale
nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2246/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LUPPI Parte_1 C.F._1
CRISTINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LUPPI Controparte_1 C.F._2
CRISTINA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 3 “a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
b) Disporre l'affidamento condiviso del figlio e ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale vivranno insieme nella casa coniugale:
c) Prevedersi in capo al genitore non collocatario, l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario del figlio nella misura di euro 300,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da Per_1 corrispondersi entro il giorno 15 del mese a favore della signora a mezzo bonifico, oltre il Parte_1
50 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Modena;
d) Assegnare la casa coniugale, sita in Carpi via Lelio Rossi 5-a insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, alla moglie affinché la stessa possa viverci insieme ai figli;
e) Disciplinare il diritto di vista del padre nei seguenti termini: il padre potrà stare con nei Per_1 week end alternati nel mese partendo dal ven con riconsegna di la domenica sera, e in tale Per_1 settimana il padre potrà tenere il minore un giorno alla settimana (mercoledì), nella settimana senza il week end il padre potrà stare con il minore due giorni (mercoledì e giovedì) con il pernotto, ovviamente il signor si impegna a reperire un alloggio che permetta la gestione anche del CP_1 figlio quanto a spazi consoni. Per_1
f) Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento
g) Il signor si impegna a trasferirsi dalla casa coniugale entro un mese dalla data della CP_1 separazione. Fino a che il signor vivrà presso il domicilio coniugale dovrà contribuire alle Pt_2 spese quotidiane oltre che alle utenze.
h) Per il periodo festivo il padre potrà stare con il figlio 15 giorni durante il periodo estivo anche non consecutivo, con comunicazione delle vacanze almeno due mesi in anticipo, e durante il periodo delle vacanze invernali il padre trascorrerà con il figlio una settimana dal 25 al 30 di dicembre e Per_1
l'anno successivo dal 31 al 6 di gennaio, alternando sempre di anno in anno con la madre le principali festività anche i compleanni. Per le vacanze Pasquali vale il medesimo principio, ossia ad anni alterni
starà con il padre 2-3 giorni in coincidenza delle festività della Pasqua e l'anno successivo Per_1 della Pasquetta.
i) Viene rilasciato il rilascio rinnovo reciproco da parte dei genitori per il passaporto di . Per_1
j) Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto
e di legge per la richiesta di separazione, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni”. pagina 2 di 3 - rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 23/10/2000 ed in data Per_2 Per_1
14/09/2016;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...] si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 15/09/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NOVELLARA (RE) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2007
- Atto n. 31 - Parte II Serie A;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale
nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2246/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LUPPI Parte_1 C.F._1
CRISTINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LUPPI Controparte_1 C.F._2
CRISTINA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 3 “a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
b) Disporre l'affidamento condiviso del figlio e ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale vivranno insieme nella casa coniugale:
c) Prevedersi in capo al genitore non collocatario, l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario del figlio nella misura di euro 300,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da Per_1 corrispondersi entro il giorno 15 del mese a favore della signora a mezzo bonifico, oltre il Parte_1
50 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Modena;
d) Assegnare la casa coniugale, sita in Carpi via Lelio Rossi 5-a insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, alla moglie affinché la stessa possa viverci insieme ai figli;
e) Disciplinare il diritto di vista del padre nei seguenti termini: il padre potrà stare con nei Per_1 week end alternati nel mese partendo dal ven con riconsegna di la domenica sera, e in tale Per_1 settimana il padre potrà tenere il minore un giorno alla settimana (mercoledì), nella settimana senza il week end il padre potrà stare con il minore due giorni (mercoledì e giovedì) con il pernotto, ovviamente il signor si impegna a reperire un alloggio che permetta la gestione anche del CP_1 figlio quanto a spazi consoni. Per_1
f) Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento
g) Il signor si impegna a trasferirsi dalla casa coniugale entro un mese dalla data della CP_1 separazione. Fino a che il signor vivrà presso il domicilio coniugale dovrà contribuire alle Pt_2 spese quotidiane oltre che alle utenze.
h) Per il periodo festivo il padre potrà stare con il figlio 15 giorni durante il periodo estivo anche non consecutivo, con comunicazione delle vacanze almeno due mesi in anticipo, e durante il periodo delle vacanze invernali il padre trascorrerà con il figlio una settimana dal 25 al 30 di dicembre e Per_1
l'anno successivo dal 31 al 6 di gennaio, alternando sempre di anno in anno con la madre le principali festività anche i compleanni. Per le vacanze Pasquali vale il medesimo principio, ossia ad anni alterni
starà con il padre 2-3 giorni in coincidenza delle festività della Pasqua e l'anno successivo Per_1 della Pasquetta.
i) Viene rilasciato il rilascio rinnovo reciproco da parte dei genitori per il passaporto di . Per_1
j) Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto
e di legge per la richiesta di separazione, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni”. pagina 2 di 3 - rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 23/10/2000 ed in data Per_2 Per_1
14/09/2016;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...] si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 15/09/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NOVELLARA (RE) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2007
- Atto n. 31 - Parte II Serie A;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3