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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N . 3 3 0 4 / 2 0 1 9 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3304 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2019,
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , ivi Parte_1 C.F._1
residente nella via G. Traina n. 64 ed elettivamente domiciliata in Belmonte Mezzagno (PA), piazza
Anime Sante n. 22, presso lo studio dell'avv. Valentina Bernardini che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti.
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. AR C.F._2
RESISTENTE NON COSTITUITO
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da verbale del 05.12.2024
n. 3304/2019 r.g.a.c. Pag. 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.10.2019, adiva l'intestato Tribunale esponendo: Parte_1
a) di aver contratto matrimonio con il 05.12.1979; AR
b) che dall'unione coniugale nascevano due figli, entrambi maggiorenni alla data di proposizione del ricorso, di cui uno, (nato a [...] il Persona_1
06.01.1981) però ancora non economicamente autosufficiente poiché affetto da grave schizofrenia paranoide;
c) che il rapporto coniugale si era con il tempo deteriorato a cagione delle reciproche incomprensioni al punto da indurla a chiedere la separazione personale dal coniuge;
d) di non aver mai svolto alcuna attività lavorativa e di non possedere alcun titolo di studio o attestato idoneo a permetterle di inserirsi nel mondo del lavoro;
e) di assistere e supportare, sia finanziariamente che nello svolgimento delle quotidiane attività, il figlio;
Persona_1
f) di vivere con il suddetto figlio presso la casa coniugale sita a Misilmeri (PA), in via G.
Traina n. 64, di proprietà di suo padre.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito:
a) di pronunciare la separazione personale tra i coniugi;
b) di disporre, a carico di , l'obbligo di corrisponderle la complessiva AR somma mensile di € 600,00, per il proprio mantenimento e per quello di PE
(€ 300,00 cadauno), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT,
[...]
nonché la corresponsione delle spese di natura straordinaria per il figlio nella misura del 50%;
c) l'assegnazione della casa coniugale, sita a Misilmeri (PA), in via G. Traina n. 64.
Con ordinanza del 16.11.2020, il Presidente, preso atto della mancata comparizione del resistente, e della volontà della ricorrente di separarsi dal coniuge, autorizzava i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto e con quello di comunicarsi gli eventuali mutamenti di dimora, domicilio o residenza;
assegnava, inoltre, la casa coniugale a e disponeva Parte_1
n. 3304/2019 r.g.a.c. Pag. 2 a carico di l'obbligo di versare alla moglie la somma di € 250,00 per il mantenimento AR del figlio, nonché l'importo di € 150,00 per il sostentamento della stessa.
Veniva, altresì, posto l'obbligo, in capo ad entrambi i genitori, di concorrere, in misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie necessarie per il soddisfacimento dei bisogni del figlio, PE
.
[...]
La causa veniva, quindi, rimessa davanti al giudice istruttore nominato.
Nel cprocedimento non si costituiva . AR
Precisate le conclusioni, all'udienza del 05.12.2024 la causa veniva assegnata in decisione e venivano concessi i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali.
*****
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la volontà di separarsi della ricorrente, ribadita anche all'udienza presidenziale del
09.11.2020, tenuto conto anche della mancata costituzione in giudizio del resistente, porta a ritenere il venir meno, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Sulla domanda di mantenimento della prole
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con riferimento all'art. 337 septies co. 2 c.c.: “ che- al di là della lettera della norma, che fa riferimento ad un'applicazione integrale ai figli maggiorenni portatori di handicap delle norme in favore dei figli minori- trovano applicazione, ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della legge n. 104 del 1992, le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento […] da parte dei genitori non conviventi
e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo. In caso contrario, si dovrebbe, invero, concludere che il figlio portatore di handicap, ancorché maggiorenne, sia da considerarsi automaticamente privo della capacità di agire, mentre ciò potrà essere accertato eventualmente, in via parziale o totale, nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno” (Cass. n.
21819/2021 che richiama Cass. n. 12977/2012).
n. 3304/2019 r.g.a.c. Pag. 3 La Suprema Corte ha, altresì, precisato che: “ - una volta assodato che il contributo a favore del figlio maggiorenne portatore di handicap grave sia dovuto dal genitore al pari di quello dovuto al figlio minore- va osservato che, ai fini del riconoscimento di detto contributo, non è sufficiente che il figlio da mantenere sia portatore di handicap, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n.
104 del 1992, occorrendo – stante l'inequivoca previsione dell'art. 337- septies, secondo comma, cod. civ.- che il medesimo sia potatore di <>, a norma del comma 3 della medesima disposizione. Ne discende che il giudice di merito è tenuto ad accertare in fatto, ai fini di decidere circa la spettanza, o meno, di tale contributo, se il figlio che richieda la contribuzione sia portatore di un handicap grave, ai sensi della norma succitata, ossia se <<la minorazione singola o plurima abbia ridotto l personale correlata all in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale>
o in quella di relazione>>, ai sensi dell'art. 3 comma 3, della legge n. 104 del 1992. In caso contrario, la condizione giuridica del figlio – non assimilabile a quella del minore- sarà rapportabile allo status del figlio maggiorenne” (Cass. n. 21819/2021).
Alla luce del superiore dato normativo, e della citata e costante giurisprudenza intervenuta in materia, la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente, nell'interesse e per conto del figlio, deve essere accolta.
E, invero, dalla documentazione in atti (cfr. All. 5) può evincersi la sussistenza di una “grave schizofrenia paranoide” da cui è affetto sin da quando lo stesso aveva (almeno) Persona_1
diciannove anni (la visita è stata eseguita il 27.11.2000).
Tra l'altro, sulla base di quanto accertato, la commissione medica lo riconosceva invalido totale e permanente.
Tale quadro probatorio, ad avviso del Collegio, in mancanza di riscontri contrari, deve ritenersi idoneo a considerare portatore di una minorazione tale da far assimilare la sua Persona_1
condizione giuridica a quella di un figlio minorenne.
Per quanto concerne, allora, la quantificazione dell'assegno di mantenimento, l'art. 337 ter, IV comma, c.c. fornisce i parametri per la commisurazione del contributo in oggetto, e cioè: “1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Nel caso di specie, deve considerarsi ai fini della quantificazione dell'emolumento, innanzitutto, proprio la condizione di grave disabilità da cui è affetto , Persona_1 rapportata anche all'età attuale dello stesso (44 anni).
n. 3304/2019 r.g.a.c. Pag. 4 In merito, si precisa che nonostante, per stessa deduzione della ricorrente (cfr. verbale d'udienza presidenziale del 09.11.2020), risulta essere beneficiario di una Persona_1 pensione per l'importo di € 290,00 mensile, tale somma non può dirsi sufficiente al soddisfacimento dei bisogni che verosimilmente gravitano nella sua vita;
tra l'altro, la fruizione di una misura assistenziale di natura pubblicistica non può mai esonerare “ex se” i genitori dall'adempimento degli obblighi economici nei confronti della prole.
Quanto alla capacità reddituale del resistente si rileva che nessuna deduzione e prova specifica
è stata fornita sul punto dalla ricorrente, che si è limitata ad asserire che AR svolgerebbe “lavori saltuari in nero” (cfr. verbale udienza presidenziale del 09.11.2020).
Orbene, considerate tutte le circostanze sopra esposte, all'esito di un bilanciamento tra le stesse, ritiene il Collegio di confermare, così come disposto con ordinanza presidenziale, l'importo mensile di € 250,00 a titolo di assegno per il mantenimento di , da porsi in capo Persona_1
a , il quale sarà obbligato a corrisponderlo a entro, e non oltre, AR Parte_1
il giorno cinque di ogni mese, con obbligo, altresì, dello stesso di concorrere al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
In ordine alla richiesta assegnazione della casa coniugale
In merito alla richiesta assegnazione della casa coniugale, tenuto conto che il figlio maggiorenne, ma non economicamente indipendente, a causa della sua disabilità continuerà a vivere con la madre, si conferma quanto previsto con l'ordinanza presidenziale e, conseguentemente, si assegna a la casa familiare sita a Misilmeri (PA) in via G. Parte_1
Traina n. 64.
In ordine al regime di incontri del padre con il figlio
In relazione al regime di incontri con il genitore non convivente, si ritiene opportuno disporre che il padre:
− potrà tenere con sé il figlio almeno per due giorni alla settimana, secondo quanto sarà liberamente concordato tra le parti e tenendo conto delle esigenze del figlio stesso;
− in caso di disaccordo, il martedì ed il giovedì, dalle ore 18:00 alle ore 21:00, e nei weekend a settimane alterne dalle ore 15:00 del sabato fino alle ore 21:00 della domenica;
durante le festività natalizie, di fine anno e pasquali (o i giorni 24 e 25 dicembre oppure il 31 dicembre n. 3304/2019 r.g.a.c. Pag. 5 e l'1gennaio; o Pasqua o Pasquetta); nel periodo estivo il padre potrà tenere il figlio con sé per 15 giorni secondo accordi liberamente raggiunti tra le parti.
Sulla domanda di mantenimento “iure proprio” proposta dalla ricorrente
Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente, va premesso che, secondo l'orientamento maggioritario in giurisprudenza, che si ritiene di condividere (cfr.
Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. n. 26835/2006), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione.
I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. n.
17134/2004).
Ebbene, anche richiamando tutto quanto sopra argomentato in merito alle condizioni economico- patrimoniale di , questo collegio ritiene che non sia stata raggiunta sulla AR scorta del canone del c.d. “più probabile che non”, la prova di una effettiva situazione di disparità economica tra le parti.
E, invero, con il ricorso introduttivo, ha affermato di avere cinquantotto anni, Parte_1
di non aver mai svolto alcuna attività lavorativa e non di possedere alcun titolo di studio o attestato che potesse permetterle di inserirsi nel mondo del lavoro (cfr. p. 2).
La ricorrente, tuttavia, non ha fornito all'organo giudicante alcun elemento da cui poter desumere informazioni rilevanti per l'accertamento dello stato di occupazione lavorativa del resistente (anche di natura sommersa), dell'entità dei redditi dallo stesso percepiti, anche per via presuntiva, né, infine, con riferimento all'eventuale titolarità, da parte di quest'ultimo, di diritti n. 3304/2019 r.g.a.c. Pag. 6 reali di natura mobiliare e/o immobiliare, essendosi, di converso, la stessa limitata a dedurre, in sede di udienza presidenziale, lo svolgimento, da parte del marito, di taluni lavori saltuari in nero;
circostanza, quest'ultima, tra l'altro, non provata.
Né, altresì, si è fatto riferimento al precedente tenore di vita matrimoniale, elemento questo necessario sia per la valutazione del diritto a ricevere l'assegno di mantenimento in sede di separazione che ai fini della quantificazione dell'emolumento in rassegna.
In definitiva, alla luce dell'istruttoria svolta, il Collegio ritiene non provata l'esistenza di una effettiva situazione di sproporzione economica tra le parti tale da giustificare la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, con conseguente rigetto della domanda di mantenimento avanzata.
Sulla regolamentazione delle spese processuali
Quanto alle spese processuali, considerato l'accoglimento solo parziale delle pretese avanzate, nonché la particolare natura del presente giudizio, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per una compensazione delle stesse.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale tra i coniugi;
b) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a AR Parte_1
, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile
[...] di € 250,00 a titolo di assegno per il mantenimento del loro figlio, PE
. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata,
[...]
secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
c) pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del AR
50%, al pagamento delle spese straordinarie del figlio, ; Persona_1
d) assegna la casa coniugale, sita in Misilmeri (PA), in via G. Traina n. 64, a dove la stessa abiterà con il figlio;
Parte_1
n. 3304/2019 r.g.a.c. Pag. 7 e) regola il diritto di visita tra e il figlio, , AR Persona_1
secondo quanto previsto in parte motiva.
f) rigetta la richiesta di mantenimento avanzata, per sé stessa, da Parte_1
;
[...]
g) dispone che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Misilmeri (PA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 89, registro degli atti di matrimonio dell'anno 1979);
h) compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 07.01.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Quintavalle Dott. Giuseppe Rini
n. 3304/2019 r.g.a.c. Pag. 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3304 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2019,
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , ivi Parte_1 C.F._1
residente nella via G. Traina n. 64 ed elettivamente domiciliata in Belmonte Mezzagno (PA), piazza
Anime Sante n. 22, presso lo studio dell'avv. Valentina Bernardini che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti.
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. AR C.F._2
RESISTENTE NON COSTITUITO
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da verbale del 05.12.2024
n. 3304/2019 r.g.a.c. Pag. 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.10.2019, adiva l'intestato Tribunale esponendo: Parte_1
a) di aver contratto matrimonio con il 05.12.1979; AR
b) che dall'unione coniugale nascevano due figli, entrambi maggiorenni alla data di proposizione del ricorso, di cui uno, (nato a [...] il Persona_1
06.01.1981) però ancora non economicamente autosufficiente poiché affetto da grave schizofrenia paranoide;
c) che il rapporto coniugale si era con il tempo deteriorato a cagione delle reciproche incomprensioni al punto da indurla a chiedere la separazione personale dal coniuge;
d) di non aver mai svolto alcuna attività lavorativa e di non possedere alcun titolo di studio o attestato idoneo a permetterle di inserirsi nel mondo del lavoro;
e) di assistere e supportare, sia finanziariamente che nello svolgimento delle quotidiane attività, il figlio;
Persona_1
f) di vivere con il suddetto figlio presso la casa coniugale sita a Misilmeri (PA), in via G.
Traina n. 64, di proprietà di suo padre.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito:
a) di pronunciare la separazione personale tra i coniugi;
b) di disporre, a carico di , l'obbligo di corrisponderle la complessiva AR somma mensile di € 600,00, per il proprio mantenimento e per quello di PE
(€ 300,00 cadauno), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT,
[...]
nonché la corresponsione delle spese di natura straordinaria per il figlio nella misura del 50%;
c) l'assegnazione della casa coniugale, sita a Misilmeri (PA), in via G. Traina n. 64.
Con ordinanza del 16.11.2020, il Presidente, preso atto della mancata comparizione del resistente, e della volontà della ricorrente di separarsi dal coniuge, autorizzava i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto e con quello di comunicarsi gli eventuali mutamenti di dimora, domicilio o residenza;
assegnava, inoltre, la casa coniugale a e disponeva Parte_1
n. 3304/2019 r.g.a.c. Pag. 2 a carico di l'obbligo di versare alla moglie la somma di € 250,00 per il mantenimento AR del figlio, nonché l'importo di € 150,00 per il sostentamento della stessa.
Veniva, altresì, posto l'obbligo, in capo ad entrambi i genitori, di concorrere, in misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie necessarie per il soddisfacimento dei bisogni del figlio, PE
.
[...]
La causa veniva, quindi, rimessa davanti al giudice istruttore nominato.
Nel cprocedimento non si costituiva . AR
Precisate le conclusioni, all'udienza del 05.12.2024 la causa veniva assegnata in decisione e venivano concessi i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali.
*****
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la volontà di separarsi della ricorrente, ribadita anche all'udienza presidenziale del
09.11.2020, tenuto conto anche della mancata costituzione in giudizio del resistente, porta a ritenere il venir meno, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Sulla domanda di mantenimento della prole
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con riferimento all'art. 337 septies co. 2 c.c.: “ che- al di là della lettera della norma, che fa riferimento ad un'applicazione integrale ai figli maggiorenni portatori di handicap delle norme in favore dei figli minori- trovano applicazione, ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della legge n. 104 del 1992, le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento […] da parte dei genitori non conviventi
e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo. In caso contrario, si dovrebbe, invero, concludere che il figlio portatore di handicap, ancorché maggiorenne, sia da considerarsi automaticamente privo della capacità di agire, mentre ciò potrà essere accertato eventualmente, in via parziale o totale, nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno” (Cass. n.
21819/2021 che richiama Cass. n. 12977/2012).
n. 3304/2019 r.g.a.c. Pag. 3 La Suprema Corte ha, altresì, precisato che: “ - una volta assodato che il contributo a favore del figlio maggiorenne portatore di handicap grave sia dovuto dal genitore al pari di quello dovuto al figlio minore- va osservato che, ai fini del riconoscimento di detto contributo, non è sufficiente che il figlio da mantenere sia portatore di handicap, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n.
104 del 1992, occorrendo – stante l'inequivoca previsione dell'art. 337- septies, secondo comma, cod. civ.- che il medesimo sia potatore di <
o in quella di relazione>>, ai sensi dell'art. 3 comma 3, della legge n. 104 del 1992. In caso contrario, la condizione giuridica del figlio – non assimilabile a quella del minore- sarà rapportabile allo status del figlio maggiorenne” (Cass. n. 21819/2021).
Alla luce del superiore dato normativo, e della citata e costante giurisprudenza intervenuta in materia, la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente, nell'interesse e per conto del figlio, deve essere accolta.
E, invero, dalla documentazione in atti (cfr. All. 5) può evincersi la sussistenza di una “grave schizofrenia paranoide” da cui è affetto sin da quando lo stesso aveva (almeno) Persona_1
diciannove anni (la visita è stata eseguita il 27.11.2000).
Tra l'altro, sulla base di quanto accertato, la commissione medica lo riconosceva invalido totale e permanente.
Tale quadro probatorio, ad avviso del Collegio, in mancanza di riscontri contrari, deve ritenersi idoneo a considerare portatore di una minorazione tale da far assimilare la sua Persona_1
condizione giuridica a quella di un figlio minorenne.
Per quanto concerne, allora, la quantificazione dell'assegno di mantenimento, l'art. 337 ter, IV comma, c.c. fornisce i parametri per la commisurazione del contributo in oggetto, e cioè: “1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Nel caso di specie, deve considerarsi ai fini della quantificazione dell'emolumento, innanzitutto, proprio la condizione di grave disabilità da cui è affetto , Persona_1 rapportata anche all'età attuale dello stesso (44 anni).
n. 3304/2019 r.g.a.c. Pag. 4 In merito, si precisa che nonostante, per stessa deduzione della ricorrente (cfr. verbale d'udienza presidenziale del 09.11.2020), risulta essere beneficiario di una Persona_1 pensione per l'importo di € 290,00 mensile, tale somma non può dirsi sufficiente al soddisfacimento dei bisogni che verosimilmente gravitano nella sua vita;
tra l'altro, la fruizione di una misura assistenziale di natura pubblicistica non può mai esonerare “ex se” i genitori dall'adempimento degli obblighi economici nei confronti della prole.
Quanto alla capacità reddituale del resistente si rileva che nessuna deduzione e prova specifica
è stata fornita sul punto dalla ricorrente, che si è limitata ad asserire che AR svolgerebbe “lavori saltuari in nero” (cfr. verbale udienza presidenziale del 09.11.2020).
Orbene, considerate tutte le circostanze sopra esposte, all'esito di un bilanciamento tra le stesse, ritiene il Collegio di confermare, così come disposto con ordinanza presidenziale, l'importo mensile di € 250,00 a titolo di assegno per il mantenimento di , da porsi in capo Persona_1
a , il quale sarà obbligato a corrisponderlo a entro, e non oltre, AR Parte_1
il giorno cinque di ogni mese, con obbligo, altresì, dello stesso di concorrere al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
In ordine alla richiesta assegnazione della casa coniugale
In merito alla richiesta assegnazione della casa coniugale, tenuto conto che il figlio maggiorenne, ma non economicamente indipendente, a causa della sua disabilità continuerà a vivere con la madre, si conferma quanto previsto con l'ordinanza presidenziale e, conseguentemente, si assegna a la casa familiare sita a Misilmeri (PA) in via G. Parte_1
Traina n. 64.
In ordine al regime di incontri del padre con il figlio
In relazione al regime di incontri con il genitore non convivente, si ritiene opportuno disporre che il padre:
− potrà tenere con sé il figlio almeno per due giorni alla settimana, secondo quanto sarà liberamente concordato tra le parti e tenendo conto delle esigenze del figlio stesso;
− in caso di disaccordo, il martedì ed il giovedì, dalle ore 18:00 alle ore 21:00, e nei weekend a settimane alterne dalle ore 15:00 del sabato fino alle ore 21:00 della domenica;
durante le festività natalizie, di fine anno e pasquali (o i giorni 24 e 25 dicembre oppure il 31 dicembre n. 3304/2019 r.g.a.c. Pag. 5 e l'1gennaio; o Pasqua o Pasquetta); nel periodo estivo il padre potrà tenere il figlio con sé per 15 giorni secondo accordi liberamente raggiunti tra le parti.
Sulla domanda di mantenimento “iure proprio” proposta dalla ricorrente
Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente, va premesso che, secondo l'orientamento maggioritario in giurisprudenza, che si ritiene di condividere (cfr.
Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. n. 26835/2006), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione.
I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. n.
17134/2004).
Ebbene, anche richiamando tutto quanto sopra argomentato in merito alle condizioni economico- patrimoniale di , questo collegio ritiene che non sia stata raggiunta sulla AR scorta del canone del c.d. “più probabile che non”, la prova di una effettiva situazione di disparità economica tra le parti.
E, invero, con il ricorso introduttivo, ha affermato di avere cinquantotto anni, Parte_1
di non aver mai svolto alcuna attività lavorativa e non di possedere alcun titolo di studio o attestato che potesse permetterle di inserirsi nel mondo del lavoro (cfr. p. 2).
La ricorrente, tuttavia, non ha fornito all'organo giudicante alcun elemento da cui poter desumere informazioni rilevanti per l'accertamento dello stato di occupazione lavorativa del resistente (anche di natura sommersa), dell'entità dei redditi dallo stesso percepiti, anche per via presuntiva, né, infine, con riferimento all'eventuale titolarità, da parte di quest'ultimo, di diritti n. 3304/2019 r.g.a.c. Pag. 6 reali di natura mobiliare e/o immobiliare, essendosi, di converso, la stessa limitata a dedurre, in sede di udienza presidenziale, lo svolgimento, da parte del marito, di taluni lavori saltuari in nero;
circostanza, quest'ultima, tra l'altro, non provata.
Né, altresì, si è fatto riferimento al precedente tenore di vita matrimoniale, elemento questo necessario sia per la valutazione del diritto a ricevere l'assegno di mantenimento in sede di separazione che ai fini della quantificazione dell'emolumento in rassegna.
In definitiva, alla luce dell'istruttoria svolta, il Collegio ritiene non provata l'esistenza di una effettiva situazione di sproporzione economica tra le parti tale da giustificare la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, con conseguente rigetto della domanda di mantenimento avanzata.
Sulla regolamentazione delle spese processuali
Quanto alle spese processuali, considerato l'accoglimento solo parziale delle pretese avanzate, nonché la particolare natura del presente giudizio, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per una compensazione delle stesse.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale tra i coniugi;
b) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a AR Parte_1
, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile
[...] di € 250,00 a titolo di assegno per il mantenimento del loro figlio, PE
. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata,
[...]
secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
c) pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del AR
50%, al pagamento delle spese straordinarie del figlio, ; Persona_1
d) assegna la casa coniugale, sita in Misilmeri (PA), in via G. Traina n. 64, a dove la stessa abiterà con il figlio;
Parte_1
n. 3304/2019 r.g.a.c. Pag. 7 e) regola il diritto di visita tra e il figlio, , AR Persona_1
secondo quanto previsto in parte motiva.
f) rigetta la richiesta di mantenimento avanzata, per sé stessa, da Parte_1
;
[...]
g) dispone che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Misilmeri (PA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 89, registro degli atti di matrimonio dell'anno 1979);
h) compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 07.01.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Quintavalle Dott. Giuseppe Rini
n. 3304/2019 r.g.a.c. Pag. 8