Decreto cautelare 12 ottobre 2018
Sentenza 23 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 23/10/2023, n. 2356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2356 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/10/2023
N. 02356/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01488/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1488 del 2018, proposto da Market Ok Price di BI IO & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Battipaglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a – dell'ordinanza n. 349 del 21.09.2018 (prot. n. 74564 del 21.09.2018), successivamente conosciuta, con la quale la Sindaca del Comune di Battipaglia ha ordinato alla ricorrente “la chiusura dell'attività di commercio al dettaglio in esercizio di vicinato…per giorni 5 (cinque) dal 09/10/2018 al 13/10/2018, quale sanzione ai sensi dell'art. 3 comma 16, Legge 94/2009”;
b – ove e per quanto occorra, del “verbale di contestazione n. 83978 – registro verbali n. 4516 – elevato in data 07/09/2018” richiamato nel provvedimento sub a);
c - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 71095 del 12.09.2018, con la quale “il Comandante della Polizia Locale ha trasmesso il verbale” di cui al sub b);
d – ove e per quanto occorra, della deliberazione di Giunta Comunale, n. 122 del 04.07.2018, richiamata nel provvedimento sub a);
e - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Battipaglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 ottobre 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con memoria depositata in giudizio in data 19.9.2023, la ricorrente ha dato atto, tramite il proprio difensore, la “sopravvenuta carenza di interesse” alla decisione del ricorso proposto.
Viene richiesta infine la compensazione delle spese di giudizio.
All’udienza del 20 ottobre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il processo amministrativo è retto sostanzialmente dal principio dispositivo che lo governa dalla sua instaurazione fino alla sua conclusione (cfr., in particolare, art. 34, comma 1, 40 e 84, c.p.a.).
Ne consegue che la parte è libera di disporre degli interessi sostanziali di cui chiede tutela nel processo per il tramite dell’azione svolta.
Il giudice, difronte alla dichiarazione della parte che manifesta ritualmente la volontà di non avere più interesse alla tutela della posizione giuridica soggettiva azionata in giudizio, anche per il tramite del difensore, non può che prendere atto della volontà così manifestata.
Sotto il profilo processuale, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comunicata dalla parte va dichiarata mediante la pronuncia di rito, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della domanda ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. (secondo cui “Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.”), e ciò anche laddove la controparte contesti o si opponga alla manifestazione di interesse della parte oppure alle conseguenze che, sotto il profilo processuale, derivano da siffatta manifestazione.
Alla luce delle considerazioni su esposte, il Collegio, nel prendere atto della dichiarazione di parte ricorrente, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione concernente l’istanza in materia di accesso ai documenti amministrativi, proposta mediante il ricorso introduttivo del giudizio.
In considerazione dell’adesione manifestata in udienza dell’amministrazione resistente alla richiesta di compensazione, sussistono quindi giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Luca Iera, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Iera | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO