Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/06/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G.22460/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.22460/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. VINCENZI ROBERTO, elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso l'indirizzo pec dell'avv. Roberto Vincenzi Email_1
e
(c.f. , con l'avv. PAVONI ALBA, elettivamente domiciliata CP_1 C.F._2 presso lo studio del difensore in Vobarno, via Provinciale n. 19
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 1.4.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE:
«Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto, Per I figli della coppia sono entrambi maggiorenni. è attualmente assunta, con contratto a tempo determinato presso la ditta Vivai Santigaro di San Felice (BS) tuttavia è affetta da problemi di salute che non le consentono Per_ sempre una costante e piena capacità lavorativa, mentre il figlio ha concluso con esito positivo il percorso di studi presso l'istituto professionale INAPLI di Villanuova Sul Clisi (BS) nel giugno 2023, ed attualmente è assunto, con contratto a tempo indeterminato presso Fondital s.pa. corrente in Vobarno (BS) con una retribuzione di euro 1.500/ 1.600,00 mensili;
Il sig. a decorre dalla data di deposito del presente ricorso, verserà alla figlia entro il Pt_1 Per_3 giorno 05 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente della stessa, al ricorrente noto, la somma complessiva di € 300,00= (trecento/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di concorso Per_ nel suo mantenimento ordinario;
le spese straordinarie per verranno suddivise fra i ricorrenti nella
La casa coniugale, con gli arredi che la compongono, di esclusiva proprietà di - padre del Persona_4 signor resta assegnata alla signora sino a quando i figli non saranno entrambi Parte_1 CP_1 economicamente autonomi. Si allega all'uopo attestazione di adesione della presente clausola da parte del padre del ricorrente (doc. 4).
Al momento del rilascio dei locali, la signora lascerà tutti gli arredi e la mobilia nella disponibilità CP_1 dell'appartamento, portando con sé tutti i suoi beni personali, senza obbligo di tinteggiatura dei locali;
Si dà atto che le Parti sono attualmente soci della società con sede Controparte_2 legale in Vobarno (BS) Via San Martino n. 18, codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese
, partita I.V.A. , Numero REA BS – 462196, capitale sociale 10.000,00, nella P.IVA_1 P.IVA_1 misura del 32% (trentadue per cento) pari a nominali euro 3.200,00 il sig. e nella misura del 68% Pt_1
(sessantotto per cento) pari a nominali euro 6.800,00 la sig.ra e nell'ambito della più ampia CP_1 regolamentazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali di cui al presente ricorso la sig.ra
[...]
si impegna a cedere al sig. , il quale si obbliga di acquistare, la piena ed esclusiva proprietà CP_1 Parte_1 dell'intera sua quota pari al 68% (sessantotto per cento) del capitale della società Antica Bottega di XO
UD e C. s.n.c. L'atto notarile definitivo di cessione della predetta quota sociale verrà stipulato, alle condizioni qui indicate, entro il 15° giorno successivo al deposito in cancelleria della sentenza di omologa del
Tribunale di Brescia e, comunque, entro e non oltre il 15 dicembre 2024, a Rogito del Notaio Dott. Per_5 di Gavardo (BS). A seguito del predetto atto di cessione, la società
[...] Controparte_2 risulterà partecipata al 100% (cento per cento) - pari a nominali euro 10.000,00 - dal sig.
[...] Pt_1
. La sig.ra garantisce di essere l'unica, piena ed esclusiva proprietaria della quota sociale
[...] CP_1 oggetto della cessione e pertanto l'unica legittimata a disporne e che sulla stessa non gravano sequestri, pignoramenti o pesi o vincoli di sorta e garantisce altresì che dette condizioni sussisteranno anche al momento dell'atto definitivo notarile di cessione.
Il sig. in aggiunta a quanto precede si impegna a fare tutto quanto possibile, anche reperendo un Parte_1 nuovo garante o fornendo ipoteca del proprio immobile, affinché la Controparte_3 liberi la sig.ra dagli obblighi derivanti dalla fideiussione dalla stessa prestata a
[...] CP_1 garanzia del finanziamento ottenuto per l'acquisto del furgone di proprietà della società
[...]
e da ogni altra garanzia dalla stessa prestata in favore della società e, qualora ciò Controparte_2 non sarà consentito dalla Banca medesima, il sig. si impegna a tenere manlevata e indenne la Parte_1 sig.ra da ogni obbligo e responsabilità inerenti e conseguenti. CP_1
Il sig. i impegna, anche tramite i rispettivi consulenti, a tenere rigorosamente informata la sig.ra Pt_1 CP_1 dell'eventuale liberazione da parte della Banca o in caso di mancata liberazione – all'esito di ogni tentativo atto a sostituire il garante o a prestare ipoteca – comunque ad inoltrare documentazione alla stessa atta ad attestare il regolare pagamento dei ratei, sino alla scadenza, il giorno successivo ad ogni pagamento eseguendo, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso. I costi connessi alla cessione delle quote saranno sostenuti dalla società, nessuno escluso.Fra le Parti non viene riconosciuto alcun assegno a titolo di concorso nel mantenimento essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti;
Il signor si obbliga a restituire alla signora l'importo omnicomprensivo di Euro 4.000,00= Pt_1 CP_1
(quattromila/00), in due ratei ovvero Euro 2.700,00= (duemilasettecento/00) già versato a mezzo bonifico bancario in data 18.03.2024, che la sig.ra dichiara di aver ricevuto e per il quale rilascia quietanza, ed CP_1
Euro 1.300,00= (milletrecento/00) entro 3 (tre) giorni dalla pubblicazione della sentenza divorzile. Sempre nell'ambito della più ampia regolamentazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali di cui al presente ricorso, il sig. si impegna altresì a versare alla sig.ra in occasione del Parte_1 CP_1 rogito notarile la somma di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero), a saldo, stralcio e tacitazione di ogni pretesa anche in relazione ai rapporti sociali di cui sopra, dandosi atto che nella determinazione del predetto importo si è altresì tenuto conto del fatto che in data 04.12.2023, per far fronte ad imminenti esigenze di liquidità della società il sig. ha versato nelle casse della Controparte_2 Pt_1 società medesima, a titolo di finanziamento del socio, la somma di Euro 10.000,00 (diecimila/00);
Si dà atto altresì che i coniugi, salvo quanto sopra, hanno già definito tra di loro ogni reciproco rapporto patrimoniale e non avanzano reciprocamente – comunque rinunciandovi – più alcuna pretesa di natura economica e/o patrimoniale per nessun titolo e/o ragione, né alcuna pretesa risarcitoria per nessun titolo e/
o ragione, in relazione al rapporto di coniugio ed ai doveri da esso nascenti, nonché in relazione a qualsivoglia altro rapporto (anche societario) tra essi intercorso o intercorrente sino alla data odierna.
Per accordo tra le parti le condizioni di cui al presente ricorso avranno immediata operatività sin dalla sottoscrizione dello stesso, salvo ove diversamente previsto;
Tutte le spese legali connesse al presente atto vengono interamente compensate fra le parti.
I Procuratori delle parti si sottoscrivono anche per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 L.P.
PER IL DIVORZIO: all'esito del passaggio in giudicato del provvedimento che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 legge 898/70, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite in separazione, che sono state elencate con il presente atto, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile le dovute trascrizioni.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 05.6.1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di VOBARNO (anno 1999, parte II^, n. 9).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza. Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al
Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13.6.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti