TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/11/2025, n. 4892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4892 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 18036/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Torino Sezione specializzata in materia di imprese
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Luciana Dughetti Presidente dott.ssa Chiara Comune Giudice relatore dott. Stefano Demontis Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Erroi (C.F. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliata in Carmiano, via Veglie n. 195, presso il suo C.F._2 studio;
ATTRICE IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. e P.IVA: ), con sede in Gubbio (PG), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore dott.ssa , con il patrocinio dell'avv. Carlo Controparte_2
GE (C.F. ) del Foro di Perugia e dell'avv. Paolo Alessandro Lerede (C.F. C.F._3
) del Foro di Verbania, elettivamente domiciliata in Arona, piazza De Filippo n. C.F._4
9, presso lo studio dell'avv. Lerede;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI pagina 1 di 13 Per la parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
In via principale
A) Accertare e dichiarare che l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stato tempestivamente notificato, entro i termini di cui all'art. 641 cpc, e, per l'effetto, dichiarare la procedibilità dell'opposizione formulata, con ogni conseguenza di legge.
B) Accertare e dichiarare, conseguentemente, che nulla è dovuto, per la causale di cui al decreto ingiuntivo opposto, dalla opponente alla opposta e, per l'effetto, accogliere l'opposizione nei termini e modi formulata, per le ragioni in fatto e diritto esplicitate, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto
C) Accogliere, dunque, l'opposizione formulata e, segnatamente, le eccezioni e contestazioni come in sub 4) alla memoria ex art. 171-ter, n. 1, cpc, integrate e specificate.
D) Dichiarare, previo accertamento, che la signora ha subito un danno per via della condotta Pt_1 omissiva ascrivibile a e prima a quantificato in complessivi Euro CP_1 Controparte_3
10.000,00 o, comunque, alla somma maggiore o minore che l'Ecc.mo Tribunale riterrà dovuta.
E) Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via subordinata e nel merito
F) Riconoscere, previo accertamento, una responsabilità prevalente e/o concorrente della opposta per le causali in fatto e diritto e, per l'effetto, ridurre di ragione la somma di denaro Controparte_1 ingiunta e riportata nel decreto ingiuntivo opposto, con cogni conseguente statuizione in merito alle spese monitorie e del presente giudizio.
In via riconvenzionale, nel merito
G) Dichiarare, previo accertamento, che la signora è creditrice nei confronti della Parte_1 opposta per quanto riportato e pattuito al punto 12) del contratto di cessione di Controparte_1 quote sociali del 7.7.2003, della somma di Euro 22.493,87, oltre che della somma di euro 103.586,50, in ragione della mancata osservanza degli obblighi contrattuali tutti assunti come da contratto di cessione di quote sociali del 7.7.2003 ed, in particolare, per omessa osservanza degli obblighi contenuto all'art. 10) del prefato contratto, in uno della somma complessiva di euro 126.080,37, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto di credito sino all'effettivo soddisfo.
pagina 2 di 13 H) Condannare parte opposta al pagamento della complessiva somma di euro 126.080,37, oltre interessi e rivalutazione, in favore della signora , con conseguente condanna alle Parte_1 spese di giudizio.
In via estremamente subordinata
I) In caso di colpa concorrente tra la opposta e la opponente per quanto in premessa di fatto e di diritto esplicitato nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito porre in compensazione il credito maturato dalla signora nei confronti di Parte_1
in applicazione dell'art. 12 e dell'art. 10 del contratto di cessione di quote sociali, Controparte_1 nella misura ritenuta con l'eventuale debito che dovesse essere accertato in capo alla prima.
J) Porre sempre e comunque in compensazione il credito eventualmente accertato in favore della opponente.
K) Con conseguente statuizione sulle spese e competenze di lite”.
Per la parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in via processuale accertare e dichiarare che l'avversa opposizione a decreto ingiuntivo è stata introdotta oltre i termini di cui all'art. 641 c.p.c. e per l'effetto dichiarare l'avversa opposizione tardiva, inammissibile/improcedibile con formazione di giudicato avuto riguardo alle pretese formulate dalla in sede monitoria ed al contempo accertare e dichiarare la domanda riconvenzionale Controparte_1 formulata ex adverso inammissibile/improcedibile per le ragioni, in fatto e diritto, rassegnate nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.01.2024 confermare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandone l'esecutività ex art. 647 c.p.c.; nel merito, in ogni caso, respingere tutte le pretese avverse per le ragioni di cui alla narrativa della ridetta comparsa di costituzione e risposta siccome infondate in fatto ed in diritto mandando assolta la da Controparte_1 ogni avversa domanda.
Con il favore delle spese e dei compensi professionali come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3468/2023 emesso il 17.5.2023 dal
Tribunale di Torino, ha citato in giudizio per ottenere la revoca del Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 13 decreto e la condanna della convenuta in via riconvenzionale al pagamento della somma di €
126.080,37, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per violazione di obblighi contrattuali derivanti dal contratto di cessione di quote societarie, oltre ad € 10.000 a titolo di risarcimento del danno.
La controversia trae origine dal contratto concluso in data 7.7.2003 con cui le sig.re e Parte_1
(deceduta nel frattempo) hanno ceduto alla società (successivamente Persona_1 CP_3 incorporata dalla le loro quote della società prevedendo alcune reciproche CP_1 CP_4 garanzie, tra cui in particolare una garanzia da parte delle venditrici nell'ipotesi di sopravvenienze passive, collegata alla previsione di specifici obblighi di avviso e collaborazione da parte della parte acquirente nei confronti delle parti venditrici.
2. Parte attrice chiede dunque la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino per la somma di € 52.233,43 deducendo la violazione, da parte della convenuta, degli obblighi contrattuali previsti all'art.10 del contratto di cessione del 7.7.2003 (doc. 3 conv. opp.) con cui Controparte_3 ha acquistato le quote di F.LL ChineLL s.n.c.
[...]
In particolare:
- l'art. 11 del preliminare di cessione dava atto della pendenza di un giudizio instaurato nell'anno 1998 dinanzi al Tribunale di VerceLL tra i due soci e amministratori della e un ex socio, mentre CP_4
l'art. 8 di detto preliminare stabiliva che sarebbero restate a carico dei cedenti le sopravvenienze passive dipendenti da fatti antecedenti alla sottoscrizione del contratto definitivo, a garanzia del pagamento delle quali era prevista la consegna di fideiussione bancaria per l'importo massimo di €
200.000;
- l'art. 10 del contratto definitivo prevedeva poi l'obbligo per la cessionaria di comunicare tempestivamente l'esistenza di pretese di terzi nei confronti della in modo tale da CP_4 consentire alle cedenti la predisposizione di un'adeguata difesa, pena la decadenza dal diritto di escutere le garanzie;
- il giudizio pendente avanti il Tribunale di VerceLL tra i soci della nel frattempo CP_4 sostituita in giudizio dalla è stato deciso in primo grado con la condanna dei Controparte_3 due amministratori e della società in solido al pagamento della somma complessiva di € 103.586,50 all'ex socio escluso, ma la sentenza non è stata comunicata dalla società cessionaria delle quote alle cedenti (doc.5 conv.);
pagina 4 di 13 - la sentenza di primo grado del Tribunale di VerceLL è stata impugnata da uno dei soci ma non da che, avendo nel frattempo pagato la somma di € 103.586,50 su richiesta della Controparte_3 parte vittoriosa in primo grado, ha escusso la garanzia prestata con fideiussione dall'odierna opponente;
- la Corte d'Appello di Torino nel giudizio di secondo grado ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di cui la sentenza non era stata notificata, e ha Controparte_3 ridotto l'importo della somma oggetto di condanna in primo grado ad € 36.240,46;
- da ultimo, la Corte di cassazione nel 2019 ha chiuso la vicenda stabilendo che la sentenza di primo grado del Tribunale di VerceLL era passata in giudicato nei confronti di l'1.11.2005 CP_3 limitatamente alla posizione della poiché questa non l'aveva impugnata né l'avevano fatto CP_4 la cessionaria delle sue quote e l'incorporante di quest'ultima, Controparte_3 Controparte_1
Parte attrice chiede l'accertamento della responsabilità di quale incorporante di Controparte_1 [...] per essere rimasta inadempiente all'obbligo di informarla dell'esito del giudizio di Controparte_3 primo grado, così impedendole la predisposizione di una difesa adeguata nel giudizio d'appello, e in ogni caso per non aver adottato la dovuta diligenza nell'impugnare la sentenza del Tribunale, che è poi diventata definitiva nei confronti della società stessa determinando l'insorgere della sopravvenienza passiva per la quale ha provveduto ad escutere la fideiussione prestata dall'attrice. CP_1
3. La convenuta opposta chiede il rigetto delle domande attoree e la conferma del decreto ingiuntivo per l'importo di € 52.233,43 a titolo di rimborso delle spese legali sostenute per resistere alla domanda giudiziale avanzata dall'ex socio della contro la società stessa, poi sostituita in giudizio CP_4 dalla e infine dalla in qualità di incorporante di Controparte_3 CP_1 CP_3
Parte convenuta eccepisce la tardività della notifica dell'atto di citazione in opposizione per l'inutile decorso del termine di quaranta giorni previsto per la presentazione dell'opposizione in quanto il perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo sarebbe intervenuto il 17.7.2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., cosicché il decreto sarebbe divenuto definitivo il 27.9.2023, al netto del computo della sospensione feriale dei termini, e l'atto di opposizione è stato notificato solo in data 9.10.2023, trascorsi cinquantadue giorni dalla notifica del provvedimento monitorio.
Nel merito, l'infondatezza delle domande dell'attrice deriverebbe dal fatto che, intanto, il sorgere della sopravvenienza passiva non è stato determinato dalla pubblicazione della sentenza, ma dalla richiesta di pagamento della somma di € 103.586,50 pervenuta alla dall'ex socio di Controparte_3 CP_4
e in ogni caso dall'essere il contenzioso in questione noto alle parti cedenti, tra cui l'attrice, dal pagina 5 di 13 momento che uno di essi, , padre dell'opponente, era convenuto sia in proprio che quale Persona_2 rappresentante di F.LL ChineLL s.n.c.
Parte opposta avrebbe poi comunicato immediatamente la richiesta di pagamento ricevuta dalla parte vittoriosa in giudizio dinanzi al Tribunale di VerceLL all'opponente, non essendo previsto nel contratto di cessione l'obbligo di procurarsi la sentenza ed emergendo, anzi, dal contenuto di una scrittura privata integrativa del contratto di cessione stipulata tra le parti il 7.7.2006, che l'attrice era a conoscenza del fatto che non avesse ricevuto la notifica della pubblicazione della Controparte_3 sentenza di primo grado e che non l'avesse impugnata.
La causa è stata istruita a mezzo documenti e viene ora a decisione avanti al Collegio previo scambio delle difese conclusive.
4. Premesso quanto richiamato relativamente allo svolgimento delle vicende che hanno coinvolto le parti in causa, dev'essere preliminarmente accolta l'eccezione di improcedibilità per tardività dell'opposizione sollevata dalla convenuta opposta. ha provveduto a notificare il ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo n. 3468/2023 Controparte_1 emesso dal Tribunale di Torino il 17.5.2023 per l'importo di € 52.233,43, come risulta dal doc. 2 prodotto dall'opposta.
La notificazione è avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per assenza della destinataria Parte_1 presso la propria abitazione.
Risulta dagli atti che la notifica è stata tentata in un primo momento il 31.5.2023 e, successivamente, a seguito della richiesta e dell'ottenimento del certificato di residenza dell'ingiunta il 5.7.2023 (doc. 10 opposta), nuovamente il 7.7.2023.
Poiché l'ufficiale giudiziario non ha reperito all'indirizzo indicato né l'opponente né altra persona cui per legge è consentita la consegna della copia dell'atto come previsto dall'art. 139, commi 2 e ss.,
c.p.c., egli ha dato atto, nella stessa data, di aver curato il deposito della copia da notificare nella casa comunale di Villamiroglio e di aver proceduto all'adempimento delle formalità prescritte affiggendo l'avviso del deposito e inviando raccomandata con avviso di ricevimento in busta chiusa. Detta raccomandata è stata spedita, dunque, il 7.7.2023.
Come noto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, la notifica dell'atto, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, si perfeziona, in conformità al principio di scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio, per il notificante al momento pagina 6 di 13 della consegna dell'atto da notificare, e per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata di cui al quarto comma dell'art. 8, l. n. 890/1982 in materia di notificazioni a mezzo posta, al cui regime la Corte ha equiparato il procedimento ex art. 140 c.p.c. in caso di assenza del destinatario.
5. Poiché la notifica della copia ai sensi dell'art. 140 c.p.c. deve considerarsi perfezionata, come precisato, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con cui l'ufficiale giudiziario dà avviso del deposito presso la casa comunale, la data correttamente individuata del perfezionamento è quella del 17.7.2023, non avendo la destinataria provveduto al ritiro della stessa in un momento antecedente.
Non è corretto quanto affermato dall'opponente in merito all'impossibilità di conoscere il contenuto dell'atto notificato, poiché ciò che rileva è il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata con cui l'ufficiale giudiziario ha dato notizia alla destinataria della reperibilità dell'atto presso la casa comunale, nell'ottica di un adeguato bilanciamento tra gli interessi del notificante e del destinatario che consenta di non addossare integralmente al notificante i rischi relativi al decorso del tempo per la consegna della raccomandata e allo stesso tempo consenta la fruizione di un termine congruo perché possa considerarsi garantito il diritto di difesa del destinatario.
Risulta documentalmente che la notifica dell'atto di citazione in opposizione è avvenuta il 9.10.2023 a mezzo pec (doc. “relata di notifica” opponente), come ribadito anche dall'opponente, data che eccede il termine di quaranta giorni previsto per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo computando i termini per la sospensione feriale dei termini processuali (1-31 agosto), termine che è dunque scaduto il 26.9.2023.
Dovendosi ritenere regolarmente avvenuta la notificazione del ricorso e del decreto monitorio,
l'opposizione è da considerarsi tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. ed è pertanto improcedibile, con la conseguenza che la statuizione ivi contenuta acquisisce efficacia di giudicato interno (Cass. civ., n.
2707/1990).
Il decreto ingiuntivo dev'essere perciò confermato con riguardo alla condanna al pagamento della somma indicata per le causali di cui al ricorso, e cioè al pagamento delle spese legali sostenute da nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 45/2003 del Tribunale di VerceLL e nei Controparte_1 successivi gradi, in forza di scrittura privata del 7.7.2006.
pagina 7 di 13 6. Con riguardo alla procedibilità della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente occorre, tuttavia, osservare quanto segue.
La Corte di cassazione si è espressa in merito statuendo, da ultimo, che «[…] ribadito che
l'improcedibilità della opposizione al decreto ingiuntivo non preclude sempre l'esame del merito delle domande riconvenzionali con essa spiegate: - "dalla improseguibilità del mezzo consegue invero soltanto il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel provvedimento monitorio. E tale effetto è idoneo a paralizzare lo scrutinio sul fondamento delle domande riconvenzionali spiegate con
l'atto di opposizione se e nella misura in cui esse siano incompatibili con l'accertamento divenuto incontestabile"; - la domanda riconvenzionale, atteso il suo carattere autonomo di controdomanda volta ad ottenere un provvedimento positivo favorevole nei confronti dell'attore e non il mero rigetto delle avverse pretese, come avviene nel caso di eccezione riconvenzionale, deve essere esaminata e decisa anche se sia dichiarata inammissibile la domanda principale;
- se la domanda riconvenzionale
è spiegata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'inammissibilità o l'improponibilità dell'opposizione non osta a che l'opposizione medesima produca gli effetti di un ordinario atto di citazione, nel concorso dei requisiti previsti dagli artt. 163 e 163 bis cod. proc. civ., con riguardo alle domande che essa contenga, autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto» (Cass. civ., n. 4131/2024 in motivazione).
Nel caso in esame la domanda riconvenzionale è fondata sul contratto di cessione di quote pur con le precisazione che si diranno, mentre il credito azionato in via monitoria deriva direttamente dalla scrittura integrativa datata 7.7.2006, e dunque si ritiene che la domanda spiegata in via riconvenzionale non sia incompatibile con l'accertamento divenuto definitivo contenuto nel decreto ingiuntivo opposto.
La domanda riconvenzionale deve dunque essere analizzata nel merito.
7. Nel merito l'inadempimento contestato alla convenuta riguarda la mancata comunicazione della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di VerceLL nei confronti della società e il non aver consentito, quindi, alla parte attrice di determinarsi in merito alla possibilità di impugnare la decisione di primo grado, con la conseguenza che essa è poi divenuta definitiva nei confronti della società, che ha quindi provveduto ad escutere, nei confronti di , la garanzia prestata con fideiussione Parte_1 per l'eventuale insorgenza di sopravvenienze passive dipendenti da fatti antecedenti alla cessione di quote da a con il contratto del 7.7.2003. Parte_2 Controparte_3
pagina 8 di 13 Parte attrice chiede a tale titolo il pagamento della somma di € 103.586,50 a titolo di restituzione dell'importo di cui alla fideiussione indebitamente escussa in ragione della decadenza dalla garanzia come previsto dall'art. 10 in caso di violazione degli obblighi contrattuali che avrebbero imposto a incorporata dall'odierna convenuta, la comunicazione di ogni pendenza giudiziale Controparte_3 relativa alla società ceduta Controparte_5
8. Occorre al proposito rilevare che le parti, e quali cessionarie
[...] Parte_1 Persona_1 delle quote di e fideiubenti, e hanno stipulato una scrittura privata CP_4 Controparte_3 il 7.7.2006 in cui veniva dato atto anzitutto dell'esistenza della sentenza di condanna del Tribunale di
VerceLL pronunciata nei confronti di e in proprio e quali soci Persona_2 Controparte_6 iLLmitatamente responsabili e legali rappresentanti di del fatto che della pendenza Parte_2 del giudizio così concluso era stato dato atto nel contratto di cessione di quote stipulato il 7.7.2003, che la sentenza del Tribunale di VerceLL non era mai stata comunicata da parte dei difensori di Per_2
e a che non l'aveva perciò impugnata, costituendosi in giudizio
[...] CP_6 Controparte_3 solo in secondo grado a seguito della disposizione dell'integrazione del contraddittorio da parte della
Corte d'Appello, e della richiesta, da parte dell'attore vittorioso in primo grado, del pagamento della somma di € 103.586,50 a Nella scrittura si dava inoltre atto che Controparte_3 Controparte_3 aveva contestato l'emergenza di una sopravvenienza passiva rilevante nei termini pattuiti con il contratto di cessione di quote con la conseguente escussione della garanzia prestata da Parte_1
e .
[...] Persona_1
All'art. 2 della scrittura privata l'attrice, assieme a , dichiarava di accollarsi la Persona_1 passività sorta in seguito alla condanna di con impegno alla consegna di un assegno Controparte_3 per la somma di € 103.586,50 per l'escussione della fideiussione. surrogava inoltre Controparte_3 le garanti nel proprio diritto di regresso nei confronti di e in quanto solidalmente Persona_2 CP_6 responsabili con la società come statuito nella sentenza di primo grado del Tribunale di VerceLL.
Dal contenuto della scrittura privata si evince dunque che parte attrice fosse a conoscenza del giudizio di primo grado pendente al momento della cessione, tanto che ne ha dato atto sia nel contratto preliminare che nel contratto definitivo del 7.7.2003, fosse inoltre a conoscenza del fatto che
[...] non aveva impugnato la decisione del Tribunale ma era parte in causa nel giudizio di CP_3 appello, fosse infine a conoscenza del pagamento effettuato nei confronti della parte vittoriosa in primo grado nella controversia in questione.
pagina 9 di 13 La scrittura privata prevede espressamente che «Il presente accordo costituisce integrazione ed esecuzione dell'atto di cessione in data 7.7.2003» (punto 2.5 scrittura privata) e prevede il diritto dell'attrice di surrogarsi nel credito della società nei confronti dei due ex soci., mentre non prevede che l'accollo sia sottoposto ad alcuna riserva o condizione.
Deve dunque riconoscersi che le parti con la scrittura privata in questione hanno regolato la sopravvenienza derivante dal giudizio del Tribunale di VerceLL e le relative contrapposte pretese in modo completo e definitivo.
L'invocata restituzione della somma escussa in garanzia e pagata in forza della scrittura in parola non può pertanto essere concessa.
9. Con riguardo alla domanda di pagamento della somma di € 22.493,87 per crediti maturati nei confronti dell'opposta si rileva che il contratto di cessione di quote espressamente prevede, all'art. 12, la corresponsione a titolo di integrazione del prezzo da parte della cessionaria degli importi menzionati dalla lettera a) alla lettera g) qualora questi venissero a costituire, a seguito del decorso del termine decennale di prescrizione, sopravvenienze attive.
In sostanza le parti hanno pattuito che eventuali debiti della non riscossi dai creditori CP_4 entro il termine di prescrizione del credito, costituendo sopravvenienze attive, dovessero essere rimborsati da alle cedenti. CP_1
La convenuta opposta si difende eccependo l'avvenuto pagamento di € 15.986,98, riconosciuto da parte attrice, e riportandosi al carteggio tra i legali prodotto dall'attrice sub docc. 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
Va quindi innanzitutto rilevato come il debito maturato da nei confronti di e CP_4 Pt_3
” di cui alla lett. a), art. 12 del contratto di cessione non può essere conteggiato tra le somme Pt_4 dovute in quanto oggetto della transazione intercorsa tra e e Controparte_3 Parte_1
l'1.12.2005 (doc. “copia atto di transazione” conv. opp.), in cui esso viene Persona_1 espressamente menzionato ai punti 2.2, 2.3 e 2.4 e corrisposto a titolo di incremento del prezzo di cessione, come peraltro stabilito all'art. 12 del contratto 7.7.2003, per l'importo di € 12.000 (punto 2.3:
«[…] accetta altresì, relativamente alla prescrizione del debito e Controparte_3 Pt_3 Pt_4
(partita A), di Euro 11.274 arrotondato – come concordato tra le Parti – ad Euro 12.000, di non considerare, per questo solo caso, gli effetti fiscali indicati a proprio favore a termini di contratto per casi analoghi, senza riconoscimento alcuno da parte di e della Persona_1 Parte_1 legittimità e della misura di tali effetti fiscali per eventuali successive sopravvenienze attive» e punto pagina 10 di 13 2.4: «In conseguenza di quanto sopra il prezzo non contestato di € 675.980,00 viene diminuito di €
20.000,00 per quanto richiesto da ed incrementato di € 12.000,00 per quanto Controparte_3 richiesto da e e viene quindi consensualmente e Persona_1 Parte_1 transattivamente determinato, alla data odierna, in € 667.980,00 […]»).
Tale posizione, oggetto di transazione, non può quindi essere conteggiata tra quanto dovuto ai sensi dell'art. 12 del contratto di cessione quale “sopravvenienza attiva”.
Parte convenuta opposta aveva allegato alla missiva del 26.6.2018 (doc. “copia comunicazione
26.6.2018 ed allegato (doc. 6 opp.)” e doc. 9 att. opp. senza allegato) il conteggio effettuato dal proprio legale al lordo e al netto delle imposte, che da previsione contrattuale devono essere dedotte da quanto eventualmente dovuto, dando atto della transazione del debito “ e ”. Pt_3 Pt_4
L'importo totale conteggiato e pagato con assegno (di cui è allegata copia alla comunicazione del
25.9.2018 da parte del legale di parte convenuta opposta all'opponente, doc. 10 att. opp.) è pari ad €
15.986,98.
Nel carteggio tra i legali delle parti sono oggetto di contestazione i pagamenti effettuati a e Parte_5
(lett. f) e g) art. 12 contratto di cessione) per gli importi rispettivamente di € 2.035 e € 1.048, Pt_6 che la convenuta opposta detrae dall'importo complessivo di quanto dovuto, come evidenziato nel prospetto allegato alla comunicazione del 26.6.2018 di cui sopra e che invece parte opponente ritiene dovuti.
Poiché non vi è prova di tale pagamento da parte di ai terzi creditori, questi due importi sono CP_1 gli unici a poter essere riconosciuti come dovuti all'attrice in virtù della pattuizione di cui all'art. 12 a titolo di integrazione del prezzo di cessione delle quote.
La somma da riconoscersi quale dovuta è, perciò, pari ad € 3.083.
10. In conclusione, le domande svolte in via principale dall'attrice non possono trovare accoglimento in quanto l'opposizione è tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., con la conseguenza che l'improcedibilità si estende alle domande incompatibili con la conferma del decreto ingiuntivo divenuto definitivo con efficacia di giudicato interno.
Le domande svolte in via riconvenzionale devono, invece, essere accolte limitatamente all'importo di €
3.083 di cui sopra, e per il resto devono essere rigettate per i motivi anzidetti.
pagina 11 di 13 Devono essere riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla costituzione in mora, non essendo stata allegata la debenza di interessi diversi, né dovendo essere riconosciuta la rivalutazione trattandosi di debiti di valuta.
11. Con riguardo alle spese di lite, deve in questa sede considerarsi che nel giudizio di merito introdotto con l'opposizione al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo l'attrice risulta integralmente soccombente in quanto l'opposizione spiegata è tardiva, mentre la domanda riconvenzionale autonoma viene accolta per una frazione minima di quanto richiesto.
In punto spese la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che «[l]a nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cass. 23/09/2013 n. 21684)» e che al riguardo «[d]all'art. 92 c.p.c., comma 2 si ricava de plano il principio per cui il giudice, potendo compensare in tutto o in parte le spese, anche in difetto di soccombenza reciproca, a fortiori non è tenuto a rispettare una proporzione esatta e diretta fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico della parte soccombente.
Rientra, infatti, nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione delle proporzioni della reciproca soccombenza e la determinazione delle proporzioni in cui le spese giudiziali debbono ripartirsi o compensarsi fra le parti, con esclusione, quindi, di ogni controllo in sede di legittimità»
(Cass. civ., n. 7961/2020).
Visto l'esito complessivo della lite e la soccombenza parziale reciproca tra le parti sulle due distinte domande riguardanti la sorte del provvedimento monitorio e la statuizione nel merito della domanda riconvenzionale, il cui importo è stato notevolmente ridotto all'esito della decisione, si ritiene di liquidare le spese in prossimità dei parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento in relazione al complessivo importo della riconvenzionale (€ 52.001 - € 260.000), con applicazione dei valori minimi per la fase istruttoria soltanto documentale, dichiarandole compensate nella misura del 20% e ponendole per il restante 80% a carico dell'attrice opponente.
PQM
pagina 12 di 13 Il Tribunale, definitivamente pronunziando respinta ogni diversa eccezione e deduzione;
dichiara l'improcedibilità dell'opposizione proposta da e, per l'effetto conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 3468/2023 emesso dal Tribunale di Torino il 17.5.2023 dichiarandolo esecutivo;
condanna a pagare a favore di la somma di € 3.083 oltre interessi al Controparte_1 Parte_1 tasso legale dalla data della costituzione in mora al saldo, rigettando per il resto la domanda riconvenzionale;
liquida le spese di lite in € 11.268 e le dichiara compensate tra le parti nella misura del 20% e per l'effetto condanna a corrispondere in favore di il restante 80% delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, oltre a i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, Sezione Specializzata in materia di impresa, nella Camera di Consiglio del 26.9.2025.
Giudice rel. dott.ssa Chiara Comune
Presidente
Dott.ssa Maria Luciana Dughetti
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Torino Sezione specializzata in materia di imprese
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Luciana Dughetti Presidente dott.ssa Chiara Comune Giudice relatore dott. Stefano Demontis Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Erroi (C.F. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliata in Carmiano, via Veglie n. 195, presso il suo C.F._2 studio;
ATTRICE IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. e P.IVA: ), con sede in Gubbio (PG), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore dott.ssa , con il patrocinio dell'avv. Carlo Controparte_2
GE (C.F. ) del Foro di Perugia e dell'avv. Paolo Alessandro Lerede (C.F. C.F._3
) del Foro di Verbania, elettivamente domiciliata in Arona, piazza De Filippo n. C.F._4
9, presso lo studio dell'avv. Lerede;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI pagina 1 di 13 Per la parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
In via principale
A) Accertare e dichiarare che l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stato tempestivamente notificato, entro i termini di cui all'art. 641 cpc, e, per l'effetto, dichiarare la procedibilità dell'opposizione formulata, con ogni conseguenza di legge.
B) Accertare e dichiarare, conseguentemente, che nulla è dovuto, per la causale di cui al decreto ingiuntivo opposto, dalla opponente alla opposta e, per l'effetto, accogliere l'opposizione nei termini e modi formulata, per le ragioni in fatto e diritto esplicitate, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto
C) Accogliere, dunque, l'opposizione formulata e, segnatamente, le eccezioni e contestazioni come in sub 4) alla memoria ex art. 171-ter, n. 1, cpc, integrate e specificate.
D) Dichiarare, previo accertamento, che la signora ha subito un danno per via della condotta Pt_1 omissiva ascrivibile a e prima a quantificato in complessivi Euro CP_1 Controparte_3
10.000,00 o, comunque, alla somma maggiore o minore che l'Ecc.mo Tribunale riterrà dovuta.
E) Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via subordinata e nel merito
F) Riconoscere, previo accertamento, una responsabilità prevalente e/o concorrente della opposta per le causali in fatto e diritto e, per l'effetto, ridurre di ragione la somma di denaro Controparte_1 ingiunta e riportata nel decreto ingiuntivo opposto, con cogni conseguente statuizione in merito alle spese monitorie e del presente giudizio.
In via riconvenzionale, nel merito
G) Dichiarare, previo accertamento, che la signora è creditrice nei confronti della Parte_1 opposta per quanto riportato e pattuito al punto 12) del contratto di cessione di Controparte_1 quote sociali del 7.7.2003, della somma di Euro 22.493,87, oltre che della somma di euro 103.586,50, in ragione della mancata osservanza degli obblighi contrattuali tutti assunti come da contratto di cessione di quote sociali del 7.7.2003 ed, in particolare, per omessa osservanza degli obblighi contenuto all'art. 10) del prefato contratto, in uno della somma complessiva di euro 126.080,37, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto di credito sino all'effettivo soddisfo.
pagina 2 di 13 H) Condannare parte opposta al pagamento della complessiva somma di euro 126.080,37, oltre interessi e rivalutazione, in favore della signora , con conseguente condanna alle Parte_1 spese di giudizio.
In via estremamente subordinata
I) In caso di colpa concorrente tra la opposta e la opponente per quanto in premessa di fatto e di diritto esplicitato nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito porre in compensazione il credito maturato dalla signora nei confronti di Parte_1
in applicazione dell'art. 12 e dell'art. 10 del contratto di cessione di quote sociali, Controparte_1 nella misura ritenuta con l'eventuale debito che dovesse essere accertato in capo alla prima.
J) Porre sempre e comunque in compensazione il credito eventualmente accertato in favore della opponente.
K) Con conseguente statuizione sulle spese e competenze di lite”.
Per la parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in via processuale accertare e dichiarare che l'avversa opposizione a decreto ingiuntivo è stata introdotta oltre i termini di cui all'art. 641 c.p.c. e per l'effetto dichiarare l'avversa opposizione tardiva, inammissibile/improcedibile con formazione di giudicato avuto riguardo alle pretese formulate dalla in sede monitoria ed al contempo accertare e dichiarare la domanda riconvenzionale Controparte_1 formulata ex adverso inammissibile/improcedibile per le ragioni, in fatto e diritto, rassegnate nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.01.2024 confermare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandone l'esecutività ex art. 647 c.p.c.; nel merito, in ogni caso, respingere tutte le pretese avverse per le ragioni di cui alla narrativa della ridetta comparsa di costituzione e risposta siccome infondate in fatto ed in diritto mandando assolta la da Controparte_1 ogni avversa domanda.
Con il favore delle spese e dei compensi professionali come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3468/2023 emesso il 17.5.2023 dal
Tribunale di Torino, ha citato in giudizio per ottenere la revoca del Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 13 decreto e la condanna della convenuta in via riconvenzionale al pagamento della somma di €
126.080,37, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per violazione di obblighi contrattuali derivanti dal contratto di cessione di quote societarie, oltre ad € 10.000 a titolo di risarcimento del danno.
La controversia trae origine dal contratto concluso in data 7.7.2003 con cui le sig.re e Parte_1
(deceduta nel frattempo) hanno ceduto alla società (successivamente Persona_1 CP_3 incorporata dalla le loro quote della società prevedendo alcune reciproche CP_1 CP_4 garanzie, tra cui in particolare una garanzia da parte delle venditrici nell'ipotesi di sopravvenienze passive, collegata alla previsione di specifici obblighi di avviso e collaborazione da parte della parte acquirente nei confronti delle parti venditrici.
2. Parte attrice chiede dunque la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino per la somma di € 52.233,43 deducendo la violazione, da parte della convenuta, degli obblighi contrattuali previsti all'art.10 del contratto di cessione del 7.7.2003 (doc. 3 conv. opp.) con cui Controparte_3 ha acquistato le quote di F.LL ChineLL s.n.c.
[...]
In particolare:
- l'art. 11 del preliminare di cessione dava atto della pendenza di un giudizio instaurato nell'anno 1998 dinanzi al Tribunale di VerceLL tra i due soci e amministratori della e un ex socio, mentre CP_4
l'art. 8 di detto preliminare stabiliva che sarebbero restate a carico dei cedenti le sopravvenienze passive dipendenti da fatti antecedenti alla sottoscrizione del contratto definitivo, a garanzia del pagamento delle quali era prevista la consegna di fideiussione bancaria per l'importo massimo di €
200.000;
- l'art. 10 del contratto definitivo prevedeva poi l'obbligo per la cessionaria di comunicare tempestivamente l'esistenza di pretese di terzi nei confronti della in modo tale da CP_4 consentire alle cedenti la predisposizione di un'adeguata difesa, pena la decadenza dal diritto di escutere le garanzie;
- il giudizio pendente avanti il Tribunale di VerceLL tra i soci della nel frattempo CP_4 sostituita in giudizio dalla è stato deciso in primo grado con la condanna dei Controparte_3 due amministratori e della società in solido al pagamento della somma complessiva di € 103.586,50 all'ex socio escluso, ma la sentenza non è stata comunicata dalla società cessionaria delle quote alle cedenti (doc.5 conv.);
pagina 4 di 13 - la sentenza di primo grado del Tribunale di VerceLL è stata impugnata da uno dei soci ma non da che, avendo nel frattempo pagato la somma di € 103.586,50 su richiesta della Controparte_3 parte vittoriosa in primo grado, ha escusso la garanzia prestata con fideiussione dall'odierna opponente;
- la Corte d'Appello di Torino nel giudizio di secondo grado ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di cui la sentenza non era stata notificata, e ha Controparte_3 ridotto l'importo della somma oggetto di condanna in primo grado ad € 36.240,46;
- da ultimo, la Corte di cassazione nel 2019 ha chiuso la vicenda stabilendo che la sentenza di primo grado del Tribunale di VerceLL era passata in giudicato nei confronti di l'1.11.2005 CP_3 limitatamente alla posizione della poiché questa non l'aveva impugnata né l'avevano fatto CP_4 la cessionaria delle sue quote e l'incorporante di quest'ultima, Controparte_3 Controparte_1
Parte attrice chiede l'accertamento della responsabilità di quale incorporante di Controparte_1 [...] per essere rimasta inadempiente all'obbligo di informarla dell'esito del giudizio di Controparte_3 primo grado, così impedendole la predisposizione di una difesa adeguata nel giudizio d'appello, e in ogni caso per non aver adottato la dovuta diligenza nell'impugnare la sentenza del Tribunale, che è poi diventata definitiva nei confronti della società stessa determinando l'insorgere della sopravvenienza passiva per la quale ha provveduto ad escutere la fideiussione prestata dall'attrice. CP_1
3. La convenuta opposta chiede il rigetto delle domande attoree e la conferma del decreto ingiuntivo per l'importo di € 52.233,43 a titolo di rimborso delle spese legali sostenute per resistere alla domanda giudiziale avanzata dall'ex socio della contro la società stessa, poi sostituita in giudizio CP_4 dalla e infine dalla in qualità di incorporante di Controparte_3 CP_1 CP_3
Parte convenuta eccepisce la tardività della notifica dell'atto di citazione in opposizione per l'inutile decorso del termine di quaranta giorni previsto per la presentazione dell'opposizione in quanto il perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo sarebbe intervenuto il 17.7.2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., cosicché il decreto sarebbe divenuto definitivo il 27.9.2023, al netto del computo della sospensione feriale dei termini, e l'atto di opposizione è stato notificato solo in data 9.10.2023, trascorsi cinquantadue giorni dalla notifica del provvedimento monitorio.
Nel merito, l'infondatezza delle domande dell'attrice deriverebbe dal fatto che, intanto, il sorgere della sopravvenienza passiva non è stato determinato dalla pubblicazione della sentenza, ma dalla richiesta di pagamento della somma di € 103.586,50 pervenuta alla dall'ex socio di Controparte_3 CP_4
e in ogni caso dall'essere il contenzioso in questione noto alle parti cedenti, tra cui l'attrice, dal pagina 5 di 13 momento che uno di essi, , padre dell'opponente, era convenuto sia in proprio che quale Persona_2 rappresentante di F.LL ChineLL s.n.c.
Parte opposta avrebbe poi comunicato immediatamente la richiesta di pagamento ricevuta dalla parte vittoriosa in giudizio dinanzi al Tribunale di VerceLL all'opponente, non essendo previsto nel contratto di cessione l'obbligo di procurarsi la sentenza ed emergendo, anzi, dal contenuto di una scrittura privata integrativa del contratto di cessione stipulata tra le parti il 7.7.2006, che l'attrice era a conoscenza del fatto che non avesse ricevuto la notifica della pubblicazione della Controparte_3 sentenza di primo grado e che non l'avesse impugnata.
La causa è stata istruita a mezzo documenti e viene ora a decisione avanti al Collegio previo scambio delle difese conclusive.
4. Premesso quanto richiamato relativamente allo svolgimento delle vicende che hanno coinvolto le parti in causa, dev'essere preliminarmente accolta l'eccezione di improcedibilità per tardività dell'opposizione sollevata dalla convenuta opposta. ha provveduto a notificare il ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo n. 3468/2023 Controparte_1 emesso dal Tribunale di Torino il 17.5.2023 per l'importo di € 52.233,43, come risulta dal doc. 2 prodotto dall'opposta.
La notificazione è avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per assenza della destinataria Parte_1 presso la propria abitazione.
Risulta dagli atti che la notifica è stata tentata in un primo momento il 31.5.2023 e, successivamente, a seguito della richiesta e dell'ottenimento del certificato di residenza dell'ingiunta il 5.7.2023 (doc. 10 opposta), nuovamente il 7.7.2023.
Poiché l'ufficiale giudiziario non ha reperito all'indirizzo indicato né l'opponente né altra persona cui per legge è consentita la consegna della copia dell'atto come previsto dall'art. 139, commi 2 e ss.,
c.p.c., egli ha dato atto, nella stessa data, di aver curato il deposito della copia da notificare nella casa comunale di Villamiroglio e di aver proceduto all'adempimento delle formalità prescritte affiggendo l'avviso del deposito e inviando raccomandata con avviso di ricevimento in busta chiusa. Detta raccomandata è stata spedita, dunque, il 7.7.2023.
Come noto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, la notifica dell'atto, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, si perfeziona, in conformità al principio di scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio, per il notificante al momento pagina 6 di 13 della consegna dell'atto da notificare, e per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata di cui al quarto comma dell'art. 8, l. n. 890/1982 in materia di notificazioni a mezzo posta, al cui regime la Corte ha equiparato il procedimento ex art. 140 c.p.c. in caso di assenza del destinatario.
5. Poiché la notifica della copia ai sensi dell'art. 140 c.p.c. deve considerarsi perfezionata, come precisato, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con cui l'ufficiale giudiziario dà avviso del deposito presso la casa comunale, la data correttamente individuata del perfezionamento è quella del 17.7.2023, non avendo la destinataria provveduto al ritiro della stessa in un momento antecedente.
Non è corretto quanto affermato dall'opponente in merito all'impossibilità di conoscere il contenuto dell'atto notificato, poiché ciò che rileva è il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata con cui l'ufficiale giudiziario ha dato notizia alla destinataria della reperibilità dell'atto presso la casa comunale, nell'ottica di un adeguato bilanciamento tra gli interessi del notificante e del destinatario che consenta di non addossare integralmente al notificante i rischi relativi al decorso del tempo per la consegna della raccomandata e allo stesso tempo consenta la fruizione di un termine congruo perché possa considerarsi garantito il diritto di difesa del destinatario.
Risulta documentalmente che la notifica dell'atto di citazione in opposizione è avvenuta il 9.10.2023 a mezzo pec (doc. “relata di notifica” opponente), come ribadito anche dall'opponente, data che eccede il termine di quaranta giorni previsto per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo computando i termini per la sospensione feriale dei termini processuali (1-31 agosto), termine che è dunque scaduto il 26.9.2023.
Dovendosi ritenere regolarmente avvenuta la notificazione del ricorso e del decreto monitorio,
l'opposizione è da considerarsi tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. ed è pertanto improcedibile, con la conseguenza che la statuizione ivi contenuta acquisisce efficacia di giudicato interno (Cass. civ., n.
2707/1990).
Il decreto ingiuntivo dev'essere perciò confermato con riguardo alla condanna al pagamento della somma indicata per le causali di cui al ricorso, e cioè al pagamento delle spese legali sostenute da nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 45/2003 del Tribunale di VerceLL e nei Controparte_1 successivi gradi, in forza di scrittura privata del 7.7.2006.
pagina 7 di 13 6. Con riguardo alla procedibilità della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente occorre, tuttavia, osservare quanto segue.
La Corte di cassazione si è espressa in merito statuendo, da ultimo, che «[…] ribadito che
l'improcedibilità della opposizione al decreto ingiuntivo non preclude sempre l'esame del merito delle domande riconvenzionali con essa spiegate: - "dalla improseguibilità del mezzo consegue invero soltanto il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel provvedimento monitorio. E tale effetto è idoneo a paralizzare lo scrutinio sul fondamento delle domande riconvenzionali spiegate con
l'atto di opposizione se e nella misura in cui esse siano incompatibili con l'accertamento divenuto incontestabile"; - la domanda riconvenzionale, atteso il suo carattere autonomo di controdomanda volta ad ottenere un provvedimento positivo favorevole nei confronti dell'attore e non il mero rigetto delle avverse pretese, come avviene nel caso di eccezione riconvenzionale, deve essere esaminata e decisa anche se sia dichiarata inammissibile la domanda principale;
- se la domanda riconvenzionale
è spiegata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'inammissibilità o l'improponibilità dell'opposizione non osta a che l'opposizione medesima produca gli effetti di un ordinario atto di citazione, nel concorso dei requisiti previsti dagli artt. 163 e 163 bis cod. proc. civ., con riguardo alle domande che essa contenga, autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto» (Cass. civ., n. 4131/2024 in motivazione).
Nel caso in esame la domanda riconvenzionale è fondata sul contratto di cessione di quote pur con le precisazione che si diranno, mentre il credito azionato in via monitoria deriva direttamente dalla scrittura integrativa datata 7.7.2006, e dunque si ritiene che la domanda spiegata in via riconvenzionale non sia incompatibile con l'accertamento divenuto definitivo contenuto nel decreto ingiuntivo opposto.
La domanda riconvenzionale deve dunque essere analizzata nel merito.
7. Nel merito l'inadempimento contestato alla convenuta riguarda la mancata comunicazione della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di VerceLL nei confronti della società e il non aver consentito, quindi, alla parte attrice di determinarsi in merito alla possibilità di impugnare la decisione di primo grado, con la conseguenza che essa è poi divenuta definitiva nei confronti della società, che ha quindi provveduto ad escutere, nei confronti di , la garanzia prestata con fideiussione Parte_1 per l'eventuale insorgenza di sopravvenienze passive dipendenti da fatti antecedenti alla cessione di quote da a con il contratto del 7.7.2003. Parte_2 Controparte_3
pagina 8 di 13 Parte attrice chiede a tale titolo il pagamento della somma di € 103.586,50 a titolo di restituzione dell'importo di cui alla fideiussione indebitamente escussa in ragione della decadenza dalla garanzia come previsto dall'art. 10 in caso di violazione degli obblighi contrattuali che avrebbero imposto a incorporata dall'odierna convenuta, la comunicazione di ogni pendenza giudiziale Controparte_3 relativa alla società ceduta Controparte_5
8. Occorre al proposito rilevare che le parti, e quali cessionarie
[...] Parte_1 Persona_1 delle quote di e fideiubenti, e hanno stipulato una scrittura privata CP_4 Controparte_3 il 7.7.2006 in cui veniva dato atto anzitutto dell'esistenza della sentenza di condanna del Tribunale di
VerceLL pronunciata nei confronti di e in proprio e quali soci Persona_2 Controparte_6 iLLmitatamente responsabili e legali rappresentanti di del fatto che della pendenza Parte_2 del giudizio così concluso era stato dato atto nel contratto di cessione di quote stipulato il 7.7.2003, che la sentenza del Tribunale di VerceLL non era mai stata comunicata da parte dei difensori di Per_2
e a che non l'aveva perciò impugnata, costituendosi in giudizio
[...] CP_6 Controparte_3 solo in secondo grado a seguito della disposizione dell'integrazione del contraddittorio da parte della
Corte d'Appello, e della richiesta, da parte dell'attore vittorioso in primo grado, del pagamento della somma di € 103.586,50 a Nella scrittura si dava inoltre atto che Controparte_3 Controparte_3 aveva contestato l'emergenza di una sopravvenienza passiva rilevante nei termini pattuiti con il contratto di cessione di quote con la conseguente escussione della garanzia prestata da Parte_1
e .
[...] Persona_1
All'art. 2 della scrittura privata l'attrice, assieme a , dichiarava di accollarsi la Persona_1 passività sorta in seguito alla condanna di con impegno alla consegna di un assegno Controparte_3 per la somma di € 103.586,50 per l'escussione della fideiussione. surrogava inoltre Controparte_3 le garanti nel proprio diritto di regresso nei confronti di e in quanto solidalmente Persona_2 CP_6 responsabili con la società come statuito nella sentenza di primo grado del Tribunale di VerceLL.
Dal contenuto della scrittura privata si evince dunque che parte attrice fosse a conoscenza del giudizio di primo grado pendente al momento della cessione, tanto che ne ha dato atto sia nel contratto preliminare che nel contratto definitivo del 7.7.2003, fosse inoltre a conoscenza del fatto che
[...] non aveva impugnato la decisione del Tribunale ma era parte in causa nel giudizio di CP_3 appello, fosse infine a conoscenza del pagamento effettuato nei confronti della parte vittoriosa in primo grado nella controversia in questione.
pagina 9 di 13 La scrittura privata prevede espressamente che «Il presente accordo costituisce integrazione ed esecuzione dell'atto di cessione in data 7.7.2003» (punto 2.5 scrittura privata) e prevede il diritto dell'attrice di surrogarsi nel credito della società nei confronti dei due ex soci., mentre non prevede che l'accollo sia sottoposto ad alcuna riserva o condizione.
Deve dunque riconoscersi che le parti con la scrittura privata in questione hanno regolato la sopravvenienza derivante dal giudizio del Tribunale di VerceLL e le relative contrapposte pretese in modo completo e definitivo.
L'invocata restituzione della somma escussa in garanzia e pagata in forza della scrittura in parola non può pertanto essere concessa.
9. Con riguardo alla domanda di pagamento della somma di € 22.493,87 per crediti maturati nei confronti dell'opposta si rileva che il contratto di cessione di quote espressamente prevede, all'art. 12, la corresponsione a titolo di integrazione del prezzo da parte della cessionaria degli importi menzionati dalla lettera a) alla lettera g) qualora questi venissero a costituire, a seguito del decorso del termine decennale di prescrizione, sopravvenienze attive.
In sostanza le parti hanno pattuito che eventuali debiti della non riscossi dai creditori CP_4 entro il termine di prescrizione del credito, costituendo sopravvenienze attive, dovessero essere rimborsati da alle cedenti. CP_1
La convenuta opposta si difende eccependo l'avvenuto pagamento di € 15.986,98, riconosciuto da parte attrice, e riportandosi al carteggio tra i legali prodotto dall'attrice sub docc. 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
Va quindi innanzitutto rilevato come il debito maturato da nei confronti di e CP_4 Pt_3
” di cui alla lett. a), art. 12 del contratto di cessione non può essere conteggiato tra le somme Pt_4 dovute in quanto oggetto della transazione intercorsa tra e e Controparte_3 Parte_1
l'1.12.2005 (doc. “copia atto di transazione” conv. opp.), in cui esso viene Persona_1 espressamente menzionato ai punti 2.2, 2.3 e 2.4 e corrisposto a titolo di incremento del prezzo di cessione, come peraltro stabilito all'art. 12 del contratto 7.7.2003, per l'importo di € 12.000 (punto 2.3:
«[…] accetta altresì, relativamente alla prescrizione del debito e Controparte_3 Pt_3 Pt_4
(partita A), di Euro 11.274 arrotondato – come concordato tra le Parti – ad Euro 12.000, di non considerare, per questo solo caso, gli effetti fiscali indicati a proprio favore a termini di contratto per casi analoghi, senza riconoscimento alcuno da parte di e della Persona_1 Parte_1 legittimità e della misura di tali effetti fiscali per eventuali successive sopravvenienze attive» e punto pagina 10 di 13 2.4: «In conseguenza di quanto sopra il prezzo non contestato di € 675.980,00 viene diminuito di €
20.000,00 per quanto richiesto da ed incrementato di € 12.000,00 per quanto Controparte_3 richiesto da e e viene quindi consensualmente e Persona_1 Parte_1 transattivamente determinato, alla data odierna, in € 667.980,00 […]»).
Tale posizione, oggetto di transazione, non può quindi essere conteggiata tra quanto dovuto ai sensi dell'art. 12 del contratto di cessione quale “sopravvenienza attiva”.
Parte convenuta opposta aveva allegato alla missiva del 26.6.2018 (doc. “copia comunicazione
26.6.2018 ed allegato (doc. 6 opp.)” e doc. 9 att. opp. senza allegato) il conteggio effettuato dal proprio legale al lordo e al netto delle imposte, che da previsione contrattuale devono essere dedotte da quanto eventualmente dovuto, dando atto della transazione del debito “ e ”. Pt_3 Pt_4
L'importo totale conteggiato e pagato con assegno (di cui è allegata copia alla comunicazione del
25.9.2018 da parte del legale di parte convenuta opposta all'opponente, doc. 10 att. opp.) è pari ad €
15.986,98.
Nel carteggio tra i legali delle parti sono oggetto di contestazione i pagamenti effettuati a e Parte_5
(lett. f) e g) art. 12 contratto di cessione) per gli importi rispettivamente di € 2.035 e € 1.048, Pt_6 che la convenuta opposta detrae dall'importo complessivo di quanto dovuto, come evidenziato nel prospetto allegato alla comunicazione del 26.6.2018 di cui sopra e che invece parte opponente ritiene dovuti.
Poiché non vi è prova di tale pagamento da parte di ai terzi creditori, questi due importi sono CP_1 gli unici a poter essere riconosciuti come dovuti all'attrice in virtù della pattuizione di cui all'art. 12 a titolo di integrazione del prezzo di cessione delle quote.
La somma da riconoscersi quale dovuta è, perciò, pari ad € 3.083.
10. In conclusione, le domande svolte in via principale dall'attrice non possono trovare accoglimento in quanto l'opposizione è tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., con la conseguenza che l'improcedibilità si estende alle domande incompatibili con la conferma del decreto ingiuntivo divenuto definitivo con efficacia di giudicato interno.
Le domande svolte in via riconvenzionale devono, invece, essere accolte limitatamente all'importo di €
3.083 di cui sopra, e per il resto devono essere rigettate per i motivi anzidetti.
pagina 11 di 13 Devono essere riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla costituzione in mora, non essendo stata allegata la debenza di interessi diversi, né dovendo essere riconosciuta la rivalutazione trattandosi di debiti di valuta.
11. Con riguardo alle spese di lite, deve in questa sede considerarsi che nel giudizio di merito introdotto con l'opposizione al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo l'attrice risulta integralmente soccombente in quanto l'opposizione spiegata è tardiva, mentre la domanda riconvenzionale autonoma viene accolta per una frazione minima di quanto richiesto.
In punto spese la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che «[l]a nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cass. 23/09/2013 n. 21684)» e che al riguardo «[d]all'art. 92 c.p.c., comma 2 si ricava de plano il principio per cui il giudice, potendo compensare in tutto o in parte le spese, anche in difetto di soccombenza reciproca, a fortiori non è tenuto a rispettare una proporzione esatta e diretta fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico della parte soccombente.
Rientra, infatti, nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione delle proporzioni della reciproca soccombenza e la determinazione delle proporzioni in cui le spese giudiziali debbono ripartirsi o compensarsi fra le parti, con esclusione, quindi, di ogni controllo in sede di legittimità»
(Cass. civ., n. 7961/2020).
Visto l'esito complessivo della lite e la soccombenza parziale reciproca tra le parti sulle due distinte domande riguardanti la sorte del provvedimento monitorio e la statuizione nel merito della domanda riconvenzionale, il cui importo è stato notevolmente ridotto all'esito della decisione, si ritiene di liquidare le spese in prossimità dei parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento in relazione al complessivo importo della riconvenzionale (€ 52.001 - € 260.000), con applicazione dei valori minimi per la fase istruttoria soltanto documentale, dichiarandole compensate nella misura del 20% e ponendole per il restante 80% a carico dell'attrice opponente.
PQM
pagina 12 di 13 Il Tribunale, definitivamente pronunziando respinta ogni diversa eccezione e deduzione;
dichiara l'improcedibilità dell'opposizione proposta da e, per l'effetto conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 3468/2023 emesso dal Tribunale di Torino il 17.5.2023 dichiarandolo esecutivo;
condanna a pagare a favore di la somma di € 3.083 oltre interessi al Controparte_1 Parte_1 tasso legale dalla data della costituzione in mora al saldo, rigettando per il resto la domanda riconvenzionale;
liquida le spese di lite in € 11.268 e le dichiara compensate tra le parti nella misura del 20% e per l'effetto condanna a corrispondere in favore di il restante 80% delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, oltre a i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, Sezione Specializzata in materia di impresa, nella Camera di Consiglio del 26.9.2025.
Giudice rel. dott.ssa Chiara Comune
Presidente
Dott.ssa Maria Luciana Dughetti
pagina 13 di 13