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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 3150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3150 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 11683/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Susanna Terni Giudice Rel dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 27/03/2024, rimessa al Collegio in data 22/2/2025 , discussa nella Camera di Consiglio del 26/03/2025 promossa
DA
( c.f. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(MI) il 15/03/1989, rappresentata e difesa dall' avv. presso il quale è Parte_2
elettivamente domiciliata, come da procura in atti ,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
11/11/1988 , rappresentato e difeso dall'avv. DIAFERIO STEFANO e dall'avv. BIONDI FABRIZIO presso i quali è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 8 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
4.4.2024
OGGETTO: Regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
RICORRENTE
1. disporre l'affido del minore ad entrambi i genitori;
2. assegnare la casa famigliare, in Rozzano (MI), Via Monviso 55, alla Parte_1
, ove vi dimorerà con il piccolo;
[...] Per_1
3. disporre il collocamento prevalente di presso la madre, con diritto-dovere del padre di vedere Per_1
e tenere con sé la prole a weekend alterni, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, nonché, nelle settimane che si concludono con il weekend di competenza materna, il martedì, prelevando il minore al termine delle attività scolastiche e riaccompagnandolo a scuola il mercoledì mattina;
sempre nelle settimane che si concludono con il weekend di competenza materna, dal mercoledì dopo pranzo al giovedì mattina;
4. durante le festività natalizie e pasquali, trascorrerà presso ciascun genitore la metà del periodo Per_1 di vacanza scolastica in modo che vengano ad alternarsi, di volta in volta, il giorno di Natale e Capodanno, nonché quello di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
5. trascorrerà il giorno di Natale con un genitore e la Vigilia con l'altro, secondo il principio Per_1 dell'alternanza;
6. durante le vacanze estive, trascorrerà un periodo di almeno 10 giorni consecutivi con ciascun Per_1 genitore, con date da concordarsi entro il giorno 05 maggio di ogni anno;
7. ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di nel periodo di permanenza presso di Per_1 sé, mentre le spese straordinarie, individuate come da linee guida del Tribunale di Milano, saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore.
8. con vittoria di spese del presente giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario del 15% e condanna ai sensi dell'Art. 96, comma 3, Cod. Proc. Civ..
RESISTENTE Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni per come rassegnate nei precedenti scritti difensivi e precisate da ultimo con memoria ex art. 473 bis 17c.p.c. co. 2, insistendo in particolar modo per l'accoglimento delle istanze istruttorie ivi formulate.
pagina 2 di 8 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e Parte_1 Controparte_1
hanno intrattenuto in relazione more uxorio, iniziata nel 2019, andando poi a vivere nell'appartamento di proprietà del a Rozzano via Monviso n 55; dalla relazione in data 21.8.2020 è nato il figlio _1
, Per_1
con ricorso depositato il 23.6.2024 la chiedeva che fosse disciplinata la Pt_1
responsabilità genitoriale del figlio con affido condiviso dello stesso ad entrambi i genitori, il collocamento prevalente presso di sé e l'assegnazione della casa coniugale di Rozzano, la regolamentazione delle visite secondo il calendario meglio indicato nel ricorso;
chiedeva altresì che ciascun genitore contribuisse al mantenimento del minore in via diretta ,
chiedeva che fosse disposta ctu psicodiagnostica al fine di accertare le competenze genitoriali di entrambi i genitori, lamentando che il rapporto con il fosse entrato in crisi a seguito dell'emergere _1 della personalità violenta da parte dello stesso e la propensione svolgere attività qualificate nel ricorso di
“dubbia legalità”,
con comparsa del 29.5.2024 si costituiva il , chiedendo l'affidamento esclusivo del minore, il _1
collocamento presso di sé e l' assegnazione della casa coniugale di sua proprietà.
deduceva che la ricorrente aveva iniziato una relazione sentimentale con altro uomo che aveva causato la fine del rapporto sentimentale;
che la ricorrente, nella convivenza poi inevitabilmente forzata, aveva iniziato a porre in essere, nei propri riguardi, un atteggiamento provocatorio anche aggredendolo alla presenza del minore;
che la ricorrente non era idonea ad esercitare una idonea responsabilità genitoriale,
allegando episodi relativi al rapporto madre/figlio, inoltre assumeva che la ricorrente aveva preso il figlio dall'asilo con il nuovo compagno per portarlo al parco,
le parti erano sentite all'udienza del 2.7.2024 avanti il G D insistendo ciascuna nelle proprie domande .
con ordinanza del 4.7.2025 il GD disponeva come di seguito;
1.Dispone l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento Persona_2 prevalente presso la madre cui è assegnata la casa familiare di Rozzano via Monviso n 55;
2. Assegna al resistente termine di gg 30 decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per rilasciare l'immobile;
pagina 3 di 8 3. Dispone che , salvi ulteriori e migliori accordi tra le parti, il padre starà il figlio a we alternati, dal venerdi pomeriggio fino al lunedì' mattina , con riaccompagnamento alla scuola materna, ovvero alla madre;
nelle settimane che si concludono con il fine settimana di competenza materna starà con il padre dal mercoledì dopo pranzo fino al giovedì mattina;
le vacanze natalizie saranno trascorse con i genitori, ad anni alternati, per il periodi 24/31- 1/7 gennaio, giorno di pasqua ad alterni con il genitore con cui il minore non ha trascorso il giorno di natale;
vacanze estive : 5/12-8- 2024 con il padre;
13/20 -8-2024 con la madre. Entrambi si impegnano a fare si che l'altro genitore possa sentire tramite Per_1 videochiamata
4. Dispone l'immediata presa del nucleo familiare, da parte dei Servizi Sociali del comune di Rozzano affinché svolgano un'indagine psicosociale facendo pervenire una relazione sulle condizioni psicofisiche dei genitori nell'attualità e sulle competenze genitoriali di entrambi i genitori;
sulle condizioni psicofisiche del figlio e sulla qualità della relazione tra il minore e ciascun genitore, sulle più idonee modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, sui più adeguati tempi di permanenza del minore con entrambi i genitori e sugli interventi eventualmente necessari, segnalando con urgenza a questa AG gravi situazioni di pregiudizio per i minori;
i servizi sono incaricati altresì di attivare un servizio di educativa domiciliare presso entrambi i nuclei familiari. Dispone la presa in carico presso il Sert territorialmente competente del resistente
5. Assegna ai servizi sociali termine fino al 30.10.2024 per depositare relazione;
6. Pone a carico del resistente l'obbligo di concorrere alla spese extra-assegno come indicato dalle linee- guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano;
7. Prescrive ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse del figlio, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali, avvertendo, sin da ora , che, nell'eventualità, potranno essere adottati provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;
8. Rinvia la causa ai sensi dell'art.473 bis n.21 cpc del 13.11.2024 ore 13:30
Detta udienza era poi differita al 15.1.2025 nelle forme di cui all'art 127 ter pc e con ordinanza del
22.2.2025 la causa era posta in decisione, discussa e decisa nella camera di Consiglio del 26.3.2025
Considerato in diritto
La responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene che debba disporsi l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nella casa di proprietà del resistente a Rozzano via Monviso n
55 casa per il cui acquisto il resistente medesimo ha acceso un mutuo che continua a pagare.
Nonostante la conflittualità, che emerge anche dagli scritti difensivi delle parti, ritiene il
Collegio che non vi sia ragione per discostarsi dal regime preferenziale di affido essendo le parti in grado di adottare una comunicazione finalizzata alle scelte importanti e determinanti per la serena crescita del figlio, sia pur con l'ausilio di un percorso di supporto alla genitorialità.
pagina 4 di 8 I Servizi sociali di Rozzano hanno evidenziato, nella relazione depositata il 6.11.2024, che le parti hanno accolto la proposta di effettuare colloqui congiunti sulla genitorialità che si sono svolti in un clima sufficientemente rispettoso ed adeguato; che entrambi i genitori riconoscono , seppure da punti di vista differenti la fatica emotiva del loro bambino inerente al tema separativo al clima conflittuale.
Il Collegio invita pertanto le parti a continuare i colloqui congiunti sulla genitorialità già avviato presso i Servizi sociali ovvero ad intraprendere un nuovo percorso di supporto alla genitorialità presso un centro privato , nell'interesse del minore, unitamente ad un supporto psicologico individuale come richiesto, sempre, dai Servizi.
Le stesse questioni sollevate dal nelle note scritte conclusive che evidenziano una _1
inadeguatezza genitoriale della ricorrente testimoniano quanto evidenziato in relazione alla difficoltà del dialogo tra genitori, che gli stessi devono imparare ad impostare avuto riguardo al preminente interesse del minore.
Deve osservarsi, peraltro, che l'ordinanza del 4.7.2024 è stata reclamata dal ressstente ed è stata confermata dalla Corte di Appello, ad eccezione del punto relativo all'inserimento del nuovo compagno della madre nella vita del minore.
La Corte ha disposto che l'introduzione stabile nell'habitat familiare di , di compagni Per_1
conviventi dei genitori, nei luoghi in cui egli dimora con ciascuno di loro, abbia luogo non prima del
compimento dei 5 anni di età, e avvenga secondo le indicazioni di cui alla parte motiva del presente
provvedimento ..cioè ,mediato attraverso il rassicurante supporto affettivo di entrambi i genitori, e avvenga in modo progressivo e senza ambiguità.
Il minore ha comunque raggiunto l'età prevista nella ordinanza
Il minore deve essere collocato presso la madre nella casa di proprietà del a Rozzano _1 via Monviso n 55, casa che è assegnata alla con l'arredo ivi presente. Pt_1
I tempi di permanenza con i genitori
Quanto alle frequentazioni del minore con il genitore non collocatario, visto il regime stabilito con l'ordinanza ex art 473 bis n 22 cpc e quanto evidenziato dai Servizi sociali di Rozzano in relazione alla volontà del minore di stare più tempo con il padre, considerata l'età dello stesso minore , che ad agosto compie 5 anni, che possa aggiungersi un giorno infrasettimanale con pernottamento ,anche nelle pagina 5 di 8 settimane che terminano con il we di spettanza paterna, sempre il mercoledì, fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti.
Le condizioni economiche
Ritiene il collegio che debbano essere confermate le condizioni previste in sede di ordinanza ex art 473 bis n 22 cpc e cioè disporre che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento diretto del minore, durante i periodi di convivenza con lo stesso .
Deve aversi riguardo al fatto che la ricorrente percepisce euro 1600 al mese , il resistente euro
1300 per 13 mensilità, continuando a pagare il mutuo per la casa di sua proprietà, con rate mensili di euro
400 circa, in tal modo il contribuisce a garantire il diritto abitativo del minore.Le spese straordinarie _1
sono poste al 50% a carico di ciascun genitore.
L'assegno unico per la famiglia è percepito da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno.
Le spese di lite
Atteso l'esito complessivo del giudizio sussisto giusti motivi per porre a carico del resistente nella misura di 1/3 le spese di lite che per la residua parte devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dispone l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con Persona_2
collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre cui è assegnata la casa familiare di Rozzano via Monviso n 55;
2. Dispone ch , salvi ulteriori e migliori accordi tra le parti, il padre starà il figlio a we alternati, dal venerdi pomeriggio fino al lunedì' mattina , con riaccompagnamento alla scuola materna, ovvero alla madre;
oltre a tutti i mercoledì dopo pranzo fino al giovedì mattina;
le vacanze natalizie saranno trascorse con i genitori, ad anni alternati, per il periodi 24/31- 1/7 gennaio, giorno di pasqua ad alterni con il genitore con cui il minore non ha trascorso il giorno di natale;
vacanze estive : 5/12-8- 2024 con il padre;
13/20 -8-2024 con la madre. Entrambi si impegnano a fare si che l'altro genitore possa sentire tramite videochiamata Per_1
pagina 6 di 8 3. Dispone che i Servizi sociali del comune di Rozzano mantengano il monitoraggio del nucleo familiare segnalando tempestivamente ogni situazione di pregiudizio per il minore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni;
4. Invita le parti a proseguire nel percorso di supporto alla genitorialità già intrapreso preso i servizi sociali e ad intraprendere un percorso di supporto psicologico individuale;
5. Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio;
6. Pone a carico del resistente l'obbligo di concorrere al 50% delle spese extra come di seguito indicate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pagina 7 di 8 pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7. Assegno unico al 50% alle parti;
8. Condanna il resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore della ricorrente nella misura di 1/3 che si liquidano, per tale frazione, in euro 3.510 oltre spese generali accessorie forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge
9. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite nella restante frazione di 2/3,
10. Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Milano 26/03/2025
Il giudice Relatore est.
Dott. Susanna Terni
Il Presidente dott. Laura Maria Cosmai
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Susanna Terni Giudice Rel dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 27/03/2024, rimessa al Collegio in data 22/2/2025 , discussa nella Camera di Consiglio del 26/03/2025 promossa
DA
( c.f. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(MI) il 15/03/1989, rappresentata e difesa dall' avv. presso il quale è Parte_2
elettivamente domiciliata, come da procura in atti ,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
11/11/1988 , rappresentato e difeso dall'avv. DIAFERIO STEFANO e dall'avv. BIONDI FABRIZIO presso i quali è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 8 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
4.4.2024
OGGETTO: Regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
RICORRENTE
1. disporre l'affido del minore ad entrambi i genitori;
2. assegnare la casa famigliare, in Rozzano (MI), Via Monviso 55, alla Parte_1
, ove vi dimorerà con il piccolo;
[...] Per_1
3. disporre il collocamento prevalente di presso la madre, con diritto-dovere del padre di vedere Per_1
e tenere con sé la prole a weekend alterni, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, nonché, nelle settimane che si concludono con il weekend di competenza materna, il martedì, prelevando il minore al termine delle attività scolastiche e riaccompagnandolo a scuola il mercoledì mattina;
sempre nelle settimane che si concludono con il weekend di competenza materna, dal mercoledì dopo pranzo al giovedì mattina;
4. durante le festività natalizie e pasquali, trascorrerà presso ciascun genitore la metà del periodo Per_1 di vacanza scolastica in modo che vengano ad alternarsi, di volta in volta, il giorno di Natale e Capodanno, nonché quello di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
5. trascorrerà il giorno di Natale con un genitore e la Vigilia con l'altro, secondo il principio Per_1 dell'alternanza;
6. durante le vacanze estive, trascorrerà un periodo di almeno 10 giorni consecutivi con ciascun Per_1 genitore, con date da concordarsi entro il giorno 05 maggio di ogni anno;
7. ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di nel periodo di permanenza presso di Per_1 sé, mentre le spese straordinarie, individuate come da linee guida del Tribunale di Milano, saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore.
8. con vittoria di spese del presente giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario del 15% e condanna ai sensi dell'Art. 96, comma 3, Cod. Proc. Civ..
RESISTENTE Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni per come rassegnate nei precedenti scritti difensivi e precisate da ultimo con memoria ex art. 473 bis 17c.p.c. co. 2, insistendo in particolar modo per l'accoglimento delle istanze istruttorie ivi formulate.
pagina 2 di 8 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e Parte_1 Controparte_1
hanno intrattenuto in relazione more uxorio, iniziata nel 2019, andando poi a vivere nell'appartamento di proprietà del a Rozzano via Monviso n 55; dalla relazione in data 21.8.2020 è nato il figlio _1
, Per_1
con ricorso depositato il 23.6.2024 la chiedeva che fosse disciplinata la Pt_1
responsabilità genitoriale del figlio con affido condiviso dello stesso ad entrambi i genitori, il collocamento prevalente presso di sé e l'assegnazione della casa coniugale di Rozzano, la regolamentazione delle visite secondo il calendario meglio indicato nel ricorso;
chiedeva altresì che ciascun genitore contribuisse al mantenimento del minore in via diretta ,
chiedeva che fosse disposta ctu psicodiagnostica al fine di accertare le competenze genitoriali di entrambi i genitori, lamentando che il rapporto con il fosse entrato in crisi a seguito dell'emergere _1 della personalità violenta da parte dello stesso e la propensione svolgere attività qualificate nel ricorso di
“dubbia legalità”,
con comparsa del 29.5.2024 si costituiva il , chiedendo l'affidamento esclusivo del minore, il _1
collocamento presso di sé e l' assegnazione della casa coniugale di sua proprietà.
deduceva che la ricorrente aveva iniziato una relazione sentimentale con altro uomo che aveva causato la fine del rapporto sentimentale;
che la ricorrente, nella convivenza poi inevitabilmente forzata, aveva iniziato a porre in essere, nei propri riguardi, un atteggiamento provocatorio anche aggredendolo alla presenza del minore;
che la ricorrente non era idonea ad esercitare una idonea responsabilità genitoriale,
allegando episodi relativi al rapporto madre/figlio, inoltre assumeva che la ricorrente aveva preso il figlio dall'asilo con il nuovo compagno per portarlo al parco,
le parti erano sentite all'udienza del 2.7.2024 avanti il G D insistendo ciascuna nelle proprie domande .
con ordinanza del 4.7.2025 il GD disponeva come di seguito;
1.Dispone l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento Persona_2 prevalente presso la madre cui è assegnata la casa familiare di Rozzano via Monviso n 55;
2. Assegna al resistente termine di gg 30 decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per rilasciare l'immobile;
pagina 3 di 8 3. Dispone che , salvi ulteriori e migliori accordi tra le parti, il padre starà il figlio a we alternati, dal venerdi pomeriggio fino al lunedì' mattina , con riaccompagnamento alla scuola materna, ovvero alla madre;
nelle settimane che si concludono con il fine settimana di competenza materna starà con il padre dal mercoledì dopo pranzo fino al giovedì mattina;
le vacanze natalizie saranno trascorse con i genitori, ad anni alternati, per il periodi 24/31- 1/7 gennaio, giorno di pasqua ad alterni con il genitore con cui il minore non ha trascorso il giorno di natale;
vacanze estive : 5/12-8- 2024 con il padre;
13/20 -8-2024 con la madre. Entrambi si impegnano a fare si che l'altro genitore possa sentire tramite Per_1 videochiamata
4. Dispone l'immediata presa del nucleo familiare, da parte dei Servizi Sociali del comune di Rozzano affinché svolgano un'indagine psicosociale facendo pervenire una relazione sulle condizioni psicofisiche dei genitori nell'attualità e sulle competenze genitoriali di entrambi i genitori;
sulle condizioni psicofisiche del figlio e sulla qualità della relazione tra il minore e ciascun genitore, sulle più idonee modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, sui più adeguati tempi di permanenza del minore con entrambi i genitori e sugli interventi eventualmente necessari, segnalando con urgenza a questa AG gravi situazioni di pregiudizio per i minori;
i servizi sono incaricati altresì di attivare un servizio di educativa domiciliare presso entrambi i nuclei familiari. Dispone la presa in carico presso il Sert territorialmente competente del resistente
5. Assegna ai servizi sociali termine fino al 30.10.2024 per depositare relazione;
6. Pone a carico del resistente l'obbligo di concorrere alla spese extra-assegno come indicato dalle linee- guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano;
7. Prescrive ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse del figlio, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali, avvertendo, sin da ora , che, nell'eventualità, potranno essere adottati provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;
8. Rinvia la causa ai sensi dell'art.473 bis n.21 cpc del 13.11.2024 ore 13:30
Detta udienza era poi differita al 15.1.2025 nelle forme di cui all'art 127 ter pc e con ordinanza del
22.2.2025 la causa era posta in decisione, discussa e decisa nella camera di Consiglio del 26.3.2025
Considerato in diritto
La responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene che debba disporsi l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nella casa di proprietà del resistente a Rozzano via Monviso n
55 casa per il cui acquisto il resistente medesimo ha acceso un mutuo che continua a pagare.
Nonostante la conflittualità, che emerge anche dagli scritti difensivi delle parti, ritiene il
Collegio che non vi sia ragione per discostarsi dal regime preferenziale di affido essendo le parti in grado di adottare una comunicazione finalizzata alle scelte importanti e determinanti per la serena crescita del figlio, sia pur con l'ausilio di un percorso di supporto alla genitorialità.
pagina 4 di 8 I Servizi sociali di Rozzano hanno evidenziato, nella relazione depositata il 6.11.2024, che le parti hanno accolto la proposta di effettuare colloqui congiunti sulla genitorialità che si sono svolti in un clima sufficientemente rispettoso ed adeguato; che entrambi i genitori riconoscono , seppure da punti di vista differenti la fatica emotiva del loro bambino inerente al tema separativo al clima conflittuale.
Il Collegio invita pertanto le parti a continuare i colloqui congiunti sulla genitorialità già avviato presso i Servizi sociali ovvero ad intraprendere un nuovo percorso di supporto alla genitorialità presso un centro privato , nell'interesse del minore, unitamente ad un supporto psicologico individuale come richiesto, sempre, dai Servizi.
Le stesse questioni sollevate dal nelle note scritte conclusive che evidenziano una _1
inadeguatezza genitoriale della ricorrente testimoniano quanto evidenziato in relazione alla difficoltà del dialogo tra genitori, che gli stessi devono imparare ad impostare avuto riguardo al preminente interesse del minore.
Deve osservarsi, peraltro, che l'ordinanza del 4.7.2024 è stata reclamata dal ressstente ed è stata confermata dalla Corte di Appello, ad eccezione del punto relativo all'inserimento del nuovo compagno della madre nella vita del minore.
La Corte ha disposto che l'introduzione stabile nell'habitat familiare di , di compagni Per_1
conviventi dei genitori, nei luoghi in cui egli dimora con ciascuno di loro, abbia luogo non prima del
compimento dei 5 anni di età, e avvenga secondo le indicazioni di cui alla parte motiva del presente
provvedimento ..cioè ,mediato attraverso il rassicurante supporto affettivo di entrambi i genitori, e avvenga in modo progressivo e senza ambiguità.
Il minore ha comunque raggiunto l'età prevista nella ordinanza
Il minore deve essere collocato presso la madre nella casa di proprietà del a Rozzano _1 via Monviso n 55, casa che è assegnata alla con l'arredo ivi presente. Pt_1
I tempi di permanenza con i genitori
Quanto alle frequentazioni del minore con il genitore non collocatario, visto il regime stabilito con l'ordinanza ex art 473 bis n 22 cpc e quanto evidenziato dai Servizi sociali di Rozzano in relazione alla volontà del minore di stare più tempo con il padre, considerata l'età dello stesso minore , che ad agosto compie 5 anni, che possa aggiungersi un giorno infrasettimanale con pernottamento ,anche nelle pagina 5 di 8 settimane che terminano con il we di spettanza paterna, sempre il mercoledì, fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti.
Le condizioni economiche
Ritiene il collegio che debbano essere confermate le condizioni previste in sede di ordinanza ex art 473 bis n 22 cpc e cioè disporre che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento diretto del minore, durante i periodi di convivenza con lo stesso .
Deve aversi riguardo al fatto che la ricorrente percepisce euro 1600 al mese , il resistente euro
1300 per 13 mensilità, continuando a pagare il mutuo per la casa di sua proprietà, con rate mensili di euro
400 circa, in tal modo il contribuisce a garantire il diritto abitativo del minore.Le spese straordinarie _1
sono poste al 50% a carico di ciascun genitore.
L'assegno unico per la famiglia è percepito da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno.
Le spese di lite
Atteso l'esito complessivo del giudizio sussisto giusti motivi per porre a carico del resistente nella misura di 1/3 le spese di lite che per la residua parte devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dispone l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con Persona_2
collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre cui è assegnata la casa familiare di Rozzano via Monviso n 55;
2. Dispone ch , salvi ulteriori e migliori accordi tra le parti, il padre starà il figlio a we alternati, dal venerdi pomeriggio fino al lunedì' mattina , con riaccompagnamento alla scuola materna, ovvero alla madre;
oltre a tutti i mercoledì dopo pranzo fino al giovedì mattina;
le vacanze natalizie saranno trascorse con i genitori, ad anni alternati, per il periodi 24/31- 1/7 gennaio, giorno di pasqua ad alterni con il genitore con cui il minore non ha trascorso il giorno di natale;
vacanze estive : 5/12-8- 2024 con il padre;
13/20 -8-2024 con la madre. Entrambi si impegnano a fare si che l'altro genitore possa sentire tramite videochiamata Per_1
pagina 6 di 8 3. Dispone che i Servizi sociali del comune di Rozzano mantengano il monitoraggio del nucleo familiare segnalando tempestivamente ogni situazione di pregiudizio per il minore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni;
4. Invita le parti a proseguire nel percorso di supporto alla genitorialità già intrapreso preso i servizi sociali e ad intraprendere un percorso di supporto psicologico individuale;
5. Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio;
6. Pone a carico del resistente l'obbligo di concorrere al 50% delle spese extra come di seguito indicate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pagina 7 di 8 pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7. Assegno unico al 50% alle parti;
8. Condanna il resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore della ricorrente nella misura di 1/3 che si liquidano, per tale frazione, in euro 3.510 oltre spese generali accessorie forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge
9. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite nella restante frazione di 2/3,
10. Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Milano 26/03/2025
Il giudice Relatore est.
Dott. Susanna Terni
Il Presidente dott. Laura Maria Cosmai
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