Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/03/2026, n. 1844
CGT1
Sentenza 15 settembre 2022
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CS
Ordinanza collegiale 15 maggio 2025
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CS
Ordinanza collegiale 17 luglio 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 9 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 19, 21 nonies della l. n. 241/90 e ss.mm.ii. – Travisamento dei presupposti – Carenza e perplessità della motivazione

    Il provvedimento impugnato è stato adottato in esecuzione della sentenza n. 2334/2021 che ha annullato il precedente diniego di autotutela per difetto di motivazione, ordinando al Comune di fornire un motivato riscontro alle criticità illustrate dall'appellante. Il Comune ha fornito motivato riscontro escludendo i profili di illegittimità segnalati. Ulteriori profili di illegittimità, non indicati nell'istanza del 2016, sono preclusi all'amministrazione per decorso del termine decadenziale di diciotto mesi dalla presentazione della SCIA.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 31 d.p.r. n. 380/2001 – Difetto di istruttoria

    Le conclusioni del verificatore, che escludono il cambio di destinazione d'uso e l'abuso, non sono scalfite dalle osservazioni tecniche del perito di parte. La trasformazione di parte del tetto, inoltre, non modifica la destinazione d'uso del sottotetto e costituisce un profilo non segnalato con la diffida del 2016, il cui rilievo solo successivamente non consente l'annullamento in autotutela della SCIA per decorso del termine di 18 mesi.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 4 N.T.A. del PRG del comune di -OMISSIS- vigente all’epoca della SCIA – Violazione per disapplicazione degli artt. 3 e 10 del d.p.r. n. 380/2001 - Eccesso di potere per contraddittorietà

    Le conclusioni del verificatore, che escludono il cambio di destinazione d'uso e l'abuso, non sono scalfite dalle osservazioni tecniche del perito di parte. La trasformazione di parte del tetto, inoltre, non modifica la destinazione d'uso del sottotetto e costituisce un profilo non segnalato con la diffida del 2016, il cui rilievo solo successivamente non consente l'annullamento in autotutela della SCIA per decorso del termine di 18 mesi.

  • Rigettato
    Violazione del principio di adeguatezza dell’istruttoria – Violazione artt. 111 e 113 cost. – Violazione art. 6 CEDU

    La verificazione disposta nel corso del giudizio ha evidenziato il mantenimento della destinazione d'uso non residenziale del sottotetto e l'assenza di modifiche rispetto allo stato di fatto oggetto del condono del 1998. Le conclusioni del verificatore non sono scalfite dalle osservazioni tecniche del perito di parte.

  • Inammissibile
    Domanda di annullamento del diniego di autotutela

    Il TAR ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di annullamento degli atti gravati in quanto già impugnati con precedente ricorso deciso con declaratoria di inammissibilità. Ha disposto il trasferimento della causa sul ruolo di merito per la parte relativa alla domanda di annullamento del provvedimento n. 526 del 20 gennaio 2017.

  • Inammissibile
    Impugnazione di atti presupposti alla SCIA

    Il TAR ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di annullamento degli atti gravati in quanto già impugnati con precedente ricorso deciso con declaratoria di inammissibilità.

  • Accolto
    Silenzio-rifiuto dell'amministrazione

    Il TAR accoglieva la domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio, ordinando al Comune di fornire riscontro all'istanza della ricorrente entro il termine perentorio indicato in sentenza.

  • Accolto
    Annullamento del diniego di autotutela per difetto di istruttoria e motivazione

    Il TAR accoglieva la domanda di annullamento del diniego di autotutela, rilevando che il Comune non aveva motivato circa i profili di illegittimità prospettati dalla ricorrente, limitandosi a ribadire la conformità dei lavori realizzati rispetto alla SCIA. Sanciva il conseguente obbligo conformativo della P.A. di rinnovare l'istruttoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/03/2026, n. 1844
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1844
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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