Sentenza 15 settembre 2022
Ordinanza collegiale 15 maggio 2025
Ordinanza collegiale 17 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/03/2026, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01844/2026REG.PROV.COLL.
N. 01859/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1859 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio
nei confronti
Signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Perongini e Brunella Merola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza, resa in forma semplificata, del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, Sez. II, 14 luglio 2022, n. 2001.
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS- e del Ministero della cultura;
Visti i motivi aggiunti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il consigliere ME SS e udito per la parte appellante l’avvocato Laura Clarizia;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dal difensore di parte appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è il provvedimento del Comune di -OMISSIS- prot. 2911 del 23 marzo 2022, recante il diniego di annullamento in autotutela della SCIA prot. n. 1996/2015, presentata dal signor -OMISSIS- per opere realizzate nel sottotetto di proprietà.
2. I fatti rilevanti al fine del decidere, come emergenti dagli scritti difensivi e dalla documentazione in atti, sono di seguito riassunti.
2.1. Con istanza prot. 6461 del 21 luglio 2018 la signora -OMISSIS-, proprietaria di un immobile residenziale fronteggiante quello di proprietà del signor -OMISSIS-, sollecitava il Comune ad eseguire le opportune verifiche e ad interdire ad horas , ai sensi degli artt. 19 e 21 nonies l. 241/1990, i lavori eseguiti dal controinteressato sulla base della SCIA presentata per interventi di manutenzione straordinaria n. 1996 del 21 marzo 2015.
2.2. In particolare, evidenziava:
a) che i lavori rientrano tra quelli assoggettati a permesso di costruire (e non a SCIA) perché consistenti nella demolizione e ricostruzione del tetto con realizzazione di una terrazza, incremento di volumetria, modifica dei prospetti e della destinazione d’uso;
b) che la SCIA presentata reca un’inesatta rappresentazione dello stato di fatto perché indica una quota di imposta di mt. 1,35, superiore a quella (mt. 1,10) indicata nel permesso di costruire in sanatoria n. 135/s del 17 giugno 1998;
c) che l’altezza media del piano sottotetto- riportata nella SCIA in mt. 1,75- è superiore a quella oggetto di sanatoria con il permesso di costruire n. 135/s/1998, pari ad appena mt. 1,65;
d) che le opere realizzate violano le distanze minime tra i fabbricati in quanto il rifacimento del tetto ha comportato un avanzamento di circa cm. 70 verso la proprietà della deducente, in violazione dell’art. 5 NTA del vigente PRG di -OMISSIS-;
e) che i volumi del sottotetto hanno perso l’originaria destinazione a volumi tecnici in quanto stabilmente collegati al piano inferiore con una scala;
f) che, in definitiva, la SCIA ha previsto opere e volumi abusivi.
2.3. Con ricorso r.g. 1489/2016 la signora -OMISSIS-chiedeva l’accertamento del silenzio -rifiuto serbato dall’amministrazione sull’istanza-diffida sopra indicata nonché l’annullamento dei seguenti provvedimenti intervenuti sulla SCIA n. 1996 del 2015: i) l’atto n. 688 del 26 gennaio 2016 con cui il Comune aveva espresso parere favorevole all’intervento; ii) l’autorizzazione paesaggistica n. 121/2015 del 18 dicembre 2015; iii) il parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica espresso dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino con nota prot. n. 21130 del 7 dicembre 2015; iv) il nulla - osta del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, n. 13772 del 29 settembre 2015.
2.4. Con sentenza 28 novembre 2016 n. 2578 il T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieva la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio, ordinando al Comune di fornire riscontro all’istanza della ricorrente entro il termine perentorio indicato in sentenza, mentre dichiarava inammissibile la domanda di annullamento degli atti impugnati.
2.5. A seguito dell’adozione del provvedimento n. 526 del 20 gennaio 2017, con cui il Comune respingeva l’istanza di autotutela della SCIA presentata dal signor -OMISSIS-, con ricorso r.g. 177/2017 la signora -OMISSIS-agiva per l’ottemperanza della sentenza n. 2578/2016 nonché per l’annullamento del diniego di autotutela, oltre che degli ulteriori atti già impugnati con ricorso r.g. 1489/2016.
2.6. Il T.a.r. adito con sentenza 8 maggio 2017 n. 870: i) respingeva la domanda di ottemperanza, rilevando che “ il Comune di -OMISSIS- ha dato corretta esecuzione alla pronuncia giudiziale attraverso l’adozione del provvedimento n. 526 del 20.01.2017 sulla diffida della ricorrente, avendo questo determinato il venir meno del perdurante silenzio, in disparte ogni questione sulla legittimità dello stesso e dei lavori realizzati, che esorbita da questa sede afferente al giudizio di ottemperanza ”; ii) dichiarava l’inammissibilità della domanda di annullamento degli atti gravati (il parere favorevole del Comune n. 688 del 26 gennaio 2016; l’autorizzazione paesaggistica n. 121/2015 del 18 dicembre 2015; il parere favorevole della Soprintendenza del 7 dicembre 2015; il nulla - osta dell’Ente parco n. 13772 del 29 settembre 2015) in quanto già impugnati con il ricorso n.1489/2016, deciso con la sentenza n. 2578/2016 di declaratoria di inammissibilità; iii) disponeva il trasferimento della causa sul ruolo di merito per la parte relativa alla domanda di annullamento del provvedimento n. 526 del 20 gennaio 2017 ed alla declaratoria di illegittimità dei lavori realizzati.
2.7. Con sentenza 4 novembre 2021 n. 2334 il T.a.r. accoglieva la domanda di annullamento del diniego di autotutela n. 526 del 2017, rilevando che “ è fondata la censura di eccesso di potere per difetto di motivazione, giacché parte ricorrente, nella seconda censura dell’atto introduttivo del giudizio, ha contestato non già la difformità dei lavori rispetto alla SCIA prodotta dal controinteressato, bensì che gli stessi non fossero legittimabili a mezzo di detta SCI A” e che il Comune “ non ha affatto motivato, nel denegare l’esercizio dell’autotutela sollecitato dalla ricorrente, circa i suddetti profili, limitandosi a ribadire la conformità dei lavori realizzati, rispetto al contenuto della SCIA prodotta dal controinteressato ”.
Di conseguenza, il T.a.r. annullava il provvedimento per difetto di istruttoria e di motivazione sancendo il “ conseguente obbligo conformativo della P. A. di riprendere il procedimento, dal punto in cui si sono registrate le cennate criticità, rinnovando l’istruttoria e rendendo un provvedimento che sia conforme ai dettami della presente decisione ”.
2.8. In esecuzione del giudicato, il Comune adottava il provvedimento prot. n. 2911 del 23 marzo 2022 con cui respingeva l’istanza di autotutela prot. n. 6461/2016 presentata dall’interessata, evidenziando che i lavori erano legittimamente assentibili con SCIA.
2.9. Con riguardo alle criticità segnalate dalla signora AN, rilevava, in particolare, che:
a) l’intervento autorizzato non ha comportato alcun cambio di destinazione d’uso del sottotetto che rimane destinato a superficie utile non residenziale a servizio dell’unità abitativa sottostante;
b) non vi è stata una modifica della volumetria del sottotetto per effetto dell’innalzamento della copertura poiché, dall’esame dei grafici di progetto allegati alla concessione in sanatoria n. 135/s del 17 giugno 1998, non si apprezza una diversa quota originaria rispetto a quella indicata nei grafici allegati alla SCIA prot. 1996 del 13 marzo 2015;
c) non vi è stata alcuna violazione delle distanze poiché, per un verso, la strada che divide le due proprietà è una strada pubblica e, per tale ragione, non trovano applicazione le norme del codice civile sulle distanze tra fabbricati e, per altro verso, non può applicarsi l’art. 5 NTA al PRG del Comune di -OMISSIS-, in quanto il PRG è stato approvato nel 2005, ossia in epoca successiva al rilascio del provvedimento di condono del 1998;
d) gli elaborati grafici alla SCIA sono coerenti con quelli della concessione edilizia in sanatoria n. 135/5 e non evidenziano né un’inesatta rappresentazione grafica dei luoghi, né una modifica di destinazione d’uso del sottotetto, né un incremento volumetrico, né variazioni di sagoma e di prospetti.
3. La signora -OMISSIS-impugnava anche il diniego di autotutela sopra indicato con ricorso al T.a.r. Salerno che, con sentenza 14 luglio 2022 n. 2001, resa in forma semplificata, lo dichiarava in parte inammissibile e in parte infondato, rilevando che: a) la ragione del contendere va circoscritta alla verifica dell’adempimento, ad opera del Comune di -OMISSIS-, a quanto disposto dalla sentenza definitiva n. 2334/2021, che ha sancito l’obbligo del Comune di dare riscontro alla questione, prospettata dall’interessata, di illegittimità della SCIA che avrebbe riguardato opere soggette invece a p.d.c. e, comunque, in contrasto con la vigente normativa edilizia; b) ogni altra questione è coperta dall’intervenuta decadenza del potere di autotutela d’ufficio, per inutile decorso il termine di diciotto mesi di cui all’art.21- nonies della legge n. 241/1990, nel testo all’epoca vigente, sicché non vi è interesse della ricorrente a contestare le conclusioni cui è giunta la P.A. sui punti diversi da quello sollevato dalla sentenza menzionata, in quanto il Comune, in sede di rinnovazione del provvedimento, non potrebbe superare la predetta decadenza; c) la SCIA non denuncia alcun mutamento di destinazione d’uso del bene; anche la realizzazione del terrazzo è motivata in funzione della localizzazione degli impianti di climatizzazione; d) l’eventuale mutamento della destinazione d’uso del bene (da locale tecnico a locale residenziale), nonché l’abbaino e la finestra sul prospetto-contestati dalla ricorrente- non costituiscono oggetto della SCIA, sicché quest’ultima è immune dal vizio prospettato.
4. La signora -OMISSIS-ha interposto appello con cui:
a) ritrascrive, al fine di sottoporli al Collegio, i motivi di ricorso di primo grado (pag. 6-12 dell’appello);
b) articola quattro motivi di gravame (pag. 16-22 dell’appello) con cui deduce:
I. Errores in procedendo et in iudicando – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 19, 21 nonies della l. n. 241/90 e ss.mm.ii. – Travisamento dei presupposti – Carenza e perplessità della motivazione . La sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto sussistente il limite temporale di diciotto mesi per l’esercizio dell’autotutela poiché il potere-dovere dell’amministrazione di verifica della legittimità dei lavori è fondato sull’ordine conformativo della sentenza del T.a.r. Salerno n. 2334/2021. In ogni caso, il termine non può dirsi spirato, tenuto conto che l’istanza di autotutela è stata presentata il 21 luglio 2016 quanto erano trascorsi solo tredici mesi dalla presentazione della SCIA n. 1996 del 21 marzo 2015.
II. Error in iudicando – Violazione dell’art. 31 d.p.r. n. 380/2001 – Difetto di istruttoria . La SCIA sarebbe inefficace perché non sono state adempiute le prescrizioni imposte con l’autorizzazione paesaggistica e perché è stata mutata abusivamente la destinazione d’uso del locale sottotetto, che nel p.d.c. in sanatoria aveva una specifica e vincolata destinazione a locale tecnico.
III. Error in iudicando – Violazione dell’art. 4 N.T.A. del PRG del comune di -OMISSIS- vigente all’epoca della SCIA – Violazione per disapplicazione degli artt. 3 e 10 del d.p.r. n. 380/2001 - Eccesso di potere per contraddittorietà . Il T.a.r. sarebbe incorso in un travisamento dei fatti poiché si è in presenza di un intervento che ha determinato un incremento di superfici utili lorde ai sensi dell’art. 4 delle N.T.A al PRG del Comune di -OMISSIS-, non rientrando tra le ipotesi derogatorie suscettibili di autorizzazione mediante semplice SCIA, la quale, comunque, non poteva assentire nemmeno la realizzazione del terrazzo attraverso il taglio del tetto. La SCIA sarebbe, inoltre, illegittima per aver autorizzato lavori su volumi abusivamente realizzati, attesa la diversità della quota di imposta e dell’altezza del piano sottotetto ivi rappresentate rispetto a quelle indicate nel permesso di costruire in sanatoria n. 135/s del 17.06.1998.
IV. Error in iudicando ed error in procedendo – Violazione del principio di adeguatezza dell’istruttoria – Violazione artt. 111 e 113 cost. – Violazione art. 6 CEDU . Il T.a.r. avrebbe errato nel non disporre una CTU per verificare e/o integrare le risultanze della CTP che non sarebbe stata in alcun modo presa in considerazione, con conseguente violazione degli artt. 111 e 113 Cost. e del principio del giusto processo (art. 6 C.E.D.U.).
5. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della cultura e il controinteressato -OMISSIS-.
5.1. Quest’ultimo ha eccepito l’inammissibilità dell’appello nella parte in cui reca la mera trascrizione delle censure di primo grado, insistendo, nel merito, per la reiezione del gravame e chiedendo la condanna dell’appellante per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
6. Il Comune di -OMISSIS- non si è costituito in giudizio.
7. In data 10 febbraio 2025 l’appellante-premesso di aver preso visione, a seguito di accesso agli atti del 12 dicembre 2024, del contenuto della SCIA n. 1996 del 2015 e dei relativi elaborati progettuali nonché della concessione edilizia in sanatoria n. 1357s del 17 giugno 1998 con allegata documentazione tecnica, da cui sarebbero emersi ulteriori vizi del provvedimento impugnato- ha articolato, ai sensi dell’art. 104 c.p.a., i seguenti motivi aggiunti:
I. Violazione art. 19 l. n. 241/1990 in relazione artt. 10 comma 1 lett. c), 23, 19, 31 e 32 d.p.r. 380/2001 ed art. 146 d.lgs 42/2004 e artt. 3. 1 lett. b) e 4 l.r.c. 15/2001) – Violazione art. 21 nonies l. 241/1990 – Violazione artt. 3 e 10 d.p.r. 380/2001 – Violazione artt. 4 e 5 N.T.A. al P.R.G. comune di -OMISSIS- - Eccesso di potere per contraddittorietà - Travisamento dei presupposti - Difetto di istruttoria – Motivazione apparente e perplessa – Arbitrarietà - Sviamento - Perplessità . Dalla nuova documentazione acquisita sarebbe emerso che, con la SCIA in questione, sarebbe stato illegittimamente realizzato un intervento di ristrutturazione edilizia con trasformazione del sottotetto da locale tecnico in appartamento residenziale (composto da camera da letto, bagno e due terrazzi complanari), con conseguente modifica, non consentita, dell’altezza di colmo e di gronda e di inclinazione delle falde originarie. Nello stato di fatto del fabbricato, inoltre, verrebbe rappresentato il balcone che è stato espressamente escluso dal permesso di costruire in sanatoria n. 135/s/1998. Per tali ragioni, la SCIA sarebbe in contrasto con l’autorizzazione paesaggistica e con l’art. 4 delle NTA al PRG perché il sottotetto non integra un volume tecnico e violerebbe la normativa sulle distanze di cui all’art. 5 NTA del PRG che vieta interventi di ricostruzione a distanza inferiore di quella intercorrente tra i volumi edificati preesistenti.
8. Con memoria del 28 marzo 2025 l’appellato AP ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti perché fondati su documentazione già agli atti del fascicolo di primo grado e comunque già conosciuta dall’appellante e perché riproduttivi e ampliativi di quelli proposti con l’atto di appello, nonché la loro infondatezza nel merito.
9. Con ordinanza 15 maggio 2025 n. 4170 è stata disposta una verificazione, affidata al direttore della Direzione generale per il governo del territorio della Regione Campania, con facoltà di delega nell’ambito dell’ufficio, sulla base dei seguenti quesiti:
i) chiarire se le opere, come rappresentate e descritte nei progetti depositati presso l’amministrazione, integrino, nella loro conformazione complessiva, un cambio di destinazione d’uso del sottotetto in locale residenziale, se determino incrementi volumetrici e/o sopraelevazioni del fabbricato;
ii) verificare se le altezze dell’edificio rappresentate nei progetti allegati al permesso di costruire in sanatoria n. 135/s del 1998 differiscano da quelle indicate nello stato di fatto dell’immobile rappresentato in sede di presentazione della SCIA n. 1996 del 2015 e, di conseguenza, se le opere oggetto di SCIA si innestino su pregresse opere abusive in quanto non contemplate nel predetto permesso di costruire.
10. In data 29 ottobre 2025 il verificatore ha depositato la relazione.
11. In vista dell’udienza di trattazione, entrambe le parti hanno depositato memorie e documenti.
12. L’appellato ha, in particolare, depositato gli atti conclusivi del procedimento penale r.g. 2509/2019/21, avviato a seguito di esposto-denuncia dell’odierna appellante e concluso con l’ordinanza di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania del 30 settembre 2022.
13. L’appellante ha, in memoria di replica, contestato le conclusioni a cui è giunto il verificatore che non avrebbe tenuto in considerazione le osservazioni tecniche del perito di parte, ing. -OMISSIS-, insistendo per l’accoglimento dell’appello e chiedendo, in subordine, disporsi una nuova CTU.
14. All’udienza di smaltimento dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
15. In via preliminare, deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 101 c.p.a, nella parte in cui (pag. 6-12) reca la mera trascrizione dei motivi di primo grado al fine sottoporli all’esame del Collegio, come eccepito dall’appellato AP.
16. Premesso quanto sopra, sia l’appello che i motivi aggiunti sono infondati, circostanza che consente di prescindere, sulla scorta della c.d. ragione più liquida, dalle ulteriori censure di inammissibilità formulate dall’appellato.
17. Giova premettere che, come osservato dal giudice di primo grado, il provvedimento impugnato è stato adottato in espressa esecuzione della sentenza n. 2334/2021 che ha annullato il precedente diniego di autotutela per difetto di motivazione, ordinando al Comune di fornire un motivato riscontro con riguardo alle criticità illustrate dalla signora -OMISSIS-nella diffida presentata in data 21 luglio 2016.
18. Con tale istanza l’odierna appellante ha sollecitato- come evidenziato sopra ai §§ 2.1 e 2.2.- le verifiche dell’amministrazione, ai sensi degli artt. 19 e 21 nonies l. 241/1990, con riguardo ai seguenti profili di potenziale illegittimità della SCIA: a) la modifica di destinazione d’uso del locale sottotetto che sarebbe stato trasformato da volume tecnico a vano residenziale; b) l’inesatta rappresentazione dello stato di fatto rispetto al permesso di costruire in sanatoria n. 135/s del 1998 e l’abusivo incremento volumetrico del sottotetto; c) il mancato rispetto delle distanze, determinato dal rifacimento del sottotetto che ne ha comportato una traslazione in avanti di circa 70 cm, in contrasto con l’art. 5 delle NTA del vigente PRG del Comune di -OMISSIS-.
19. Con il provvedimento impugnato il Comune ha fornito motivato riscontro alla sopra indicata diffida, escludendo tutti i profili di illegittimità segnalati dall’istante.
20. L’amministrazione ha, in particolare, evidenziato:
a) che il sottotetto ha mantenuto l’originaria destinazione d’uso non residenziale;
b) che la scala di collegamento con l’appartamento sottostante non è stata realizzata ex novo ma era già presente all’epoca della richiesta di condono (il che esclude anche la violazione dell’art. 4 NTA del PRG approvato nel 2005, dopo la realizzazione della scala in questione);
c) che la SCIA prevedeva la realizzazione del terrazzino per la sola localizzazione degli impianti di climatizzazione, in conformità con la destinazione non residenziale del sottotetto;
d) che dal confronto tra gli elaborati grafici allegati alla SCIA e quelli allegati al permesso di costruire in sanatoria non emerge alcuna inesatta rappresentazione dello stato di fatto né l’asserito incremento volumetrico;
e) che non sussiste la violazione delle distanze perché le due proprietà sono divise da una strada pubblica, circostanza ostativa all’applicazione delle norme del codice civile sulle distanze tra i fabbricati, e perché non trova applicazione l’art. 5 NTA del PRG del Comune di -OMISSIS-, in quanto approvato nel 2005, vale a dire in un’epoca successiva al rilascio del provvedimento di condono.
21. Il provvedimento impugnato ha, quindi, fornito motivato riscontro all’istanza della signora -OMISSIS-con riguardo a tutti i vizi di legittimità ivi segnalati, come disposto dal giudicato, e ha concluso per l’insussistenza dei presupposti per l’inibizione dell’attività assentita.
22. Con il ricorso di primo grado, l’interessata ha, tuttavia, prospettato vizi ulteriori rispetto a quelli indicati nell’istanza del 2016 e su cui il Comune aveva l’obbligo di pronunciarsi, consistenti nel contrasto della SCIA con l’autorizzazione paesaggistica n. 121/2015 (che prescriveva di non realizzare l’abbaino e la finestra di sottotetto sul prospetto B).
23. Si tratta di profili di illegittimità ulteriori il cui esame è precluso all’amministrazione per decorso del termine decadenziale di diciotto mesi dalla presentazione della SCIA, come correttamente rilevato dal T.a.r. Decorso tale termine, infatti, la situazione soggettiva del segnalante si consolida definitivamente nei confronti dell’amministrazione, ormai priva di poteri, e quindi anche del terzo (Cons. Stato, sez. IV, 2 maggio 2024 n. 3990).
24. L’insussistenza delle illegittimità segnalate nell’istanza del 2016 è stata, inoltre, confermata dalla verificazione disposta nel corso del giudizio, che ha evidenziato il mantenimento della destinazione d’uso non residenziale del sottotetto e l’assenza di modifiche rispetto allo stato di fatto oggetto del condono del 1998.
25. Sul punto, il verificatore ha rilevato che:
a) mentre nella prima stesura della SCIA, risalente all’anno 2014, erano riportati un bagno ed una camera da letto, nei grafici di progetto con variante, risalenti all’anno successivo 2015 e presentati al Comune con prot. n.1996 del 2015, non compaiono né la camera da letto e né il bagno;
b) i grafici della SCIA datati 2015 hanno recepito le prescrizioni della Soprintendenza, consistenti nell’eliminazione dell’abbaino dal tetto, lato mare, il quale avrebbe consentito un’uscita sul balconcino meno sacrificata, e della finestra sul lato ovest;
c) le altezze dell’edificio sono uguali sia nel permesso di costruire in sanatoria che nella SCIA e coincidono con le altezze dello stato attuale del fabbricato, il quale non si innesta su opere abusive poiché la parte abusiva dell’innalzamento del sottotetto, realizzata nel 1979, è stata regolarizzata con il permesso di costruire in sanatoria n.135/s del 1998;
d) la documentazione e i grafici di progetto relativi al permesso di costruire in sanatoria e quelli relativi alla SCIA non evidenziano un cambio di destinazione d’uso del sottotetto in locale residenziale, ma evidenziano che si tratta di uno spazio pertinente al piano sottostante; tutto ciò trova riscontro anche nelle ridotte altezze che non consentono l’abitabilità di tale spazio;
e) in conclusione, non c’è stato alcun cambio di destinazione d’uso del sottotetto in locale residenziale, neanche con la piccola trasformazione di una porzione di sottotetto in terrazzino poiché si tratta di una superficie scoperta, sebbene tali lavori abbiano modificato parzialmente la sagoma del tetto e del prospetto.
26. Le conclusioni a cui è pervenuto il verificatore non sono scalfite dalle osservazioni tecniche del perito di parte - richiamate dall’appellante anche in memoria di replica - le quali sono state espressamente esaminate nella relazione (pag 12 e ss.) e ritenute dal verificatore non suscettibili di accoglimento sulla scorta di argomentazioni (sopra sinteticamente richiamate) che non risultano manifestamente irragionevoli né viziate sotto il profilo tecnico.
27. Con riguardo alle operazioni peritali svolte presso l’appartamento del signor -OMISSIS-, si osserva che dal verbale del 7 agosto 2025 (allegato alla relazione di verificazione e sottoscritto dal verificatore e dai consulenti delle parti), risulta che, sebbene il proprietario non abbia consentito al legale della signora -OMISSIS-di presenziare, le misurazioni in loco sono avvenute comunque alla presenza dei consulenti di entrambe le parti, garantendo il necessario contraddittorio tecnico.
28. Le sopra esposte considerazioni conducono alla reiezione dell’appello e dei motivi aggiunti, nonché dell’istanza di rinnovazione della verificazione formulata in memoria di replica.
29. Con riguardo ai motivi aggiunti occorre, in ultimo, osservare che la trasformazione di parte del tetto, oltre a non modificare la destinazione d’uso del sottotetto, costituisce un profilo non segnalato con la diffida del 2016, sicché il suo rilievo solo successivamente alla sollecitata attività di verifica non consente l’annullamento in autotutela della SCIA, ostandovi il superamento del termine di 18 mesi, ai sensi degli art. 19, comma 3, e art. 21 nonies l. 241/1990, come rilevato dal T.a.r.
30. In conclusione l’appello e i motivi aggiunti devono essere respinti.
31. Sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità della controversia, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio, ad eccezione di quelle di verificazione, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (comprensivi di acconto), oltre accessori di legge se dovuti, che vanno poste a carico dell’appellante soccombente.
32. Va, in ultimo, respinta la domanda dell’appellato di condanna dell’appellante per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c. non ravvisandosi alcuna mala fede o colpa grave nell’esercizio dell’azione giudiziale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio, ad eccezione di quelle di verificazione, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge ove dovuti, da porsi a carico dell’appellante signora -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
IO ON, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
ME SS, Consigliere, Estensore
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ME SS | IO ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.