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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Terza Sezione Civile Sezione specializzata in materia di imprese
Il Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia di imprese, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Salvatore Di Lonardo Pres. rel. / est.
Caterina di Martino Giudice
Ilaria Grimaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12477/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: “impugnazione delibera societaria”, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], COD. FISC. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MARIO PASSARETTA;
C.F._1
E
COD. FISC. , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Casapulla (CE) alla Via Nazionale Appia n. 119, in persona del legale rappresentante pro tempore – contumace.
CONCLUSIONI
Con nota depositata in data 1° ottobre 2024, parte attrice ha così concluso:
<voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: - preliminarmente, pronunciarsi sulla cessata materia del contendere poiché la ha Controparte_1
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 1 deliberato nuovamente l'approvazione del bilancio d'esercizio 2021 in sostituzione della delibera di approvazione di bilancio impugnato nel presente giudizio;
- conseguentemente, condannare il convenuto contumace al pagamento delle spese del giudizio per via della soccombenza virtuale, dopo aver accertato l'inadempimento della per non aver Controparte_1
convocato il sig. ; accertato altresì la mancata partecipazione Parte_1
del sig. alla sopra indicata assemblea;
dichiarato la delibera Parte_1
del 7 aprile 2022 di approvazione del bilancio d'esercizio nulla ai sensi degli artt. 2379 e 2479 ter, comma 3, c.c. >>.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, premessa la propria qualità di socio della Parte_1 [...]
ha impugnato la delibera societaria assunta dall'assemblea in CP_1
data 7 aprile 2022 avente ad oggetto l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.
L'attore ha eccepito l'invalidità della delibera impugnata, lamentando che, nonostante nel verbale assembleare si dia atto della sua presenza, egli, in realtà non vi ha partecipato, né tantomeno era stato convocato;
così come neppure gli erano stati messi a disposizione i documenti costituenti il “fascicolo di bilancio”.
In citazione si legge testualmente:
<Nel dettaglio, dal verbale d'approvazione si legge, tra le altre cose, che: a) “la presente assemblea è stata ritualmente convocata”; b) “è presente il 100% del capitale sociale, rappresentato dai soci , 69, Parte_2 Parte_1 [...]
e 79”; c) “la documentazione del relativo bilancio è stata Pt_3 Parte_1
messa a disposizione dei soci nei modi di legge e distribuita a tutti i presenti”.
=Tutto quanto scritto nel verbale assembleare dall'amministratore unico CP_2
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 2 AR CI non corrisponde al vero, contravvenendo in modo palese ai principi partecipativi dei soci alla formazione della volontà dell'organo assembleare. Ed invero: (i) al sig. (79) mai è pervenuta alcuna convocazione Parte_1
dell'assemblea per l'approvazione del bilancio;
(ii) l'esponente sig. Parte_1
(79), contrariamente a quanto malamente riportato nel verbale circa la presenza del capitale sociale presente per il 100%, non era presente (né ha quindi partecipato) a tale assemblea;
(iii) non risulta, peraltro, la messa a disposizione dei documenti costituenti il fascicolo di bilancio presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti l'assemblea>>.
La società convenuta, pur ritualmente convenuta nel processo, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace con ordinanza emessa all'udienza del
30 aprile 2024.
Nel medesimo verbale di udienza, il procuratore di parte attrice ha reso la seguente dichiarazione: <rappresenta che è stato depositato il bilancio oggetto di nuova approvazione;
conseguentemente, dichiara che è venuto meno l'interesse alla decisione nel merito dell'originaria domanda e chiede dichiararsi la cessazione sopravvenuta della materia del contendere;
chiede valutarsi la fondatezza della domanda al solo scopo del regolamento delle spese di lite, con condanna della controparte al pagamento delle stesse per la riscontrata soccombenza virtuale>>.
A parere del Collegio l'istanza merita accoglimento, giacché, in forza della dichiarazione che precede, deve ritenersi che il bilancio sia stato approvato con la partecipazione dell'odierno attore e, pertanto, la nuova delibera si è formata senza i vizi denunciati in questa sede;
vizi che, laddove non fosse intervenuta la nuova delibera, avrebbero comportato l'accoglimento della domanda.
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 3 Ricorre, dunque, la fattispecie di cui all'art. 2377, comma 8, c.c.; per modo che, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti e l'interesse dell'impugnante alla pronuncia di annullamento
(essendo oramai rimossi gli effetti della disposizione censurata), determina la cessazione della materia del contendere. Permane da definire soltanto la regolamentazione finale sulle spese che, secondo il disposto di cui al citato comma 8 devono essere poste “di norma a carico della società”.
Ebbene, ritiene il Tribunale di non ravvisare ragioni per discostarsi dalla regola generale dettata dal legislatore e, pertanto, le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, devono essere poste a carico della convenuta, con attribuzione in favore dell'Avv. Mario Passaretta, dichiaratosi procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia di imprese, nella composizione di cui sopra, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
- a) dichiara cessata la materia del contendere;
- b) condanna la soc. , al pagamento delle spese di Controparte_1
lite che si liquidano in euro 1.063,00 per esborsi ed euro 4.000,00
(quattromila/00) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Mario Passaretta.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 7 gennaio 2025
Il Pres. estensore
Salvatore Di Lonardo
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 4