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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/02/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10428/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- Sezione Nona Civile -
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25 settembre 2024 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana codice fiscale: C.F._1
residente a [...] con l'avv. Anna Marchi ( ), con Studio a Gorgonzola (MI), via Piemonte n. 9, C.F._2
ove è domiciliata e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: italiano codice fiscale: C.F._3
residente a [...] con l'avv. Elisa Sommaruga ( ), con Studio a Milano in Via Bandello n. 5, ove è C.F._4
domiciliato;
pagina 1 di 6 - i quali non sono uniti in matrimonio e tra i medesimi è intercorsa una convivenza more uxorio;
- con un figlio, , nato a [...] in data [...]. Per_1
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
25.9.2024 ed integrato in data 3.2.2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Il minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 paritario, con residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, sita in Gessate (MI), Via Aldo
Moro n. 30, ai fini della residenza anagrafica;
2) In merito al collocamento paritario di e alle conseguenti frequentazioni genitori/figlio, si Per_1
rende doveroso rappresentare gli impegni lavorativi delle Parti.
Come anticipato, i SIg.ri e lavorano presso la stessa Società su turnazione;
nello Parte_1 Pt_2
specifico la madre lavora tre primi turni seguiti da due riposi e tre secondi turni;
il padre lavora su tre turni la mattina, seguiti da un turno di riposo;
tre turni di notte, seguiti da tre turni di riposo, di cui due contestuali alla madre;
e tre secondi turni, seguiti da due di riposo.
Al fine di non destabilizzare , che sino ad oggi ha seguito il collocamento di cui alla spiegazione Per_1
seguente, i genitori ritengono di dover mantenere lo stesso tipo di turnazione, prevedendo una frequentazione con il figlio, che rispetti la consuetudine ormai consolidata.
Nello specifico, starà con la mamma per due giorni consecutivi (lunedì e martedì) quando il Per_1
padre ha il primo turno, sino al mercoledì dopo scuola, quando il padre lo andrà a riprendere e lo terrà sino al venerdì sera;
venerdì, sabato e domenica, quando il padre farà il turno di notte, AT pernotterà presso la madre e sarà ripreso all'uscita da scuola dal padre, che lo terrà con sé sino a dopo cena della domenica, quando lo riaccompagnerà presso la madre dopo cena;
il lunedì, starà Per_1
anche per il pernottamento presso la mamma, che lo accompagnerà a scuola il martedì mattina quando il padre lo andrà a prendere fuori da scuola;
pernotterà con il padre sino al giovedì, quando la Per_1
madre lo andrà a riprendere a scuola;
il giovedì, venerdì e sabato (secondo turno del padre), Per_1
starà con la madre per poi essere prelevato dal padre la domenica (pernottamento compreso), fino al lunedì sera, quando sarà ripreso dalla madre alle 22.30, al termine del lavoro (secondo turno della madre); il martedì pomeriggio, sarà prelevato dal padre all'uscita dell'asilo e starà con il padre Per_1
fino alle 22.30, quando verrà prelevato dalla madre al termine del lavoro (ultimo secondo turno della madre). rimarrà con la madre fino al giovedì pomeriggio, quando sarà prelevato dal padre Per_1
pagina 2 di 6 all'uscita dell'asilo. Il tutto, come meglio specificato e dettagliato nella tabella allegata sub doc. 4 che fotografa la turnazione lavorativa dei genitori.
In merito alle vacanze invernali, trascorrerà metà delle vacanze scolastiche natalizie (dal Per_1
termine delle lezioni al 31.12 e dal 31.12 sino alla ripresa delle lezioni), seguendo il principio dell'alternanza, con la madre e metà con il padre;
Le Parti concordano che, in ogni caso, Per_1
trascorrerà il 24 dicembre con la mamma ed il 25 dicembre con il papà.
Le vacanze Pasquali seguiranno il principio dell'alternanza. Le parti concordano che le vacanze pasquali 2025 saranno di spettanza paterna.
I genitori concordano che il SI. potrà trascorrere, come di consuetudine, la settimana bianca con Pt_2
durante il periodo delle vacanze di Natale, senza perdere giorni di scuola. Per_1
Quanto alle vacanze estive, trascorrerà tre settimane, anche non consecutive, con il padre per un Per_1
periodo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Resta inteso che, fatto salvo il periodo di vacanza materno, nel restante tempo il padre potrà tenere con sé secondo le modalità Per_1
concordate.
- i ponti infrannuali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 7-8 dicembre), verranno trascorsi dal figlio minore con il genitore cui spetta il fine settimana immediatamente successivo o precedente, e dunque adiacente, al ponte stesso.
Resta inteso che il genitore non collocatario avrà la possibilità di sentire telefonicamente il figlio nel rispetto degli impegni di quest'ultimo oltre che del genitore al momento collocatario.
I genitori si impegnano a comunicarsi preventivamente i recapiti, anche telefonici, dei luoghi ove si recheranno con il figlio durante vacanze e week-end e i dettagli del viaggio, di modo che ciascun genitore sappia sempre dove si trovi . Per_1
Il tutto fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori.
3) Stante il collocamento paritario di presso i genitori, le Parti concordano che ciascun Per_1 genitore provvederà direttamente al mantenimento del figlio nei periodi in cui l'ha con sé e che, conseguentemente, nessun assegno a titolo di contributo al mantenimento sarà versato dai genitori;
le
Parti, in ogni caso, concordano di dividere nella misura del 50% le spese relative all'eventuale pre/post scuola;
refezione; trasporto pubblico.
4) In merito alle spese straordinarie le stesse saranno divise nella misura del 50% in base a quanto stabilito dalle Linee Guida della Corte d'Appello di Milano che si allegano al presente ricorso sub doc.
5.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro (mezzo fax e/o mail con prova di ricezione e/o WhatsApp), dovrà manifestare un motivato pagina 3 di 6 dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
5) In ogni caso il genitore anticipatario della spesa dovrà inviare all'altro genitore anche a mezzo fax e/o mail con prova di ricezione e/o WhatsApp la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro la fine di ogni mese. Le parti concordano che il rimborso dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario sul conto intestato al genitore anticipatario entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Il tutto, come meglio dettagliato e specificato nelle Linee Guida della Corte d'Appello di Milano sub doc. 5.
6) I genitori concordano di porre fiscalmente a carico di ciascuno nella misura del 50% e Per_1
che il SI. verserà alla SI.ra , a far data del deposito del presente ricorso, entro la fine Pt_2 Parte_1
del mese ed a mezzo bonifico bancario, il 50% di quanto percepito a titolo di assegno unico.
7) I genitori prestano il loro consenso reciproco e l'autorizzazione per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio propri e del figlio minore.
8) Spese di lite compensate.
*
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51, 3° comma, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 5.2.2025
pagina 4 di 6
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- Sezione Nona Civile -
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25 settembre 2024 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana codice fiscale: C.F._1
residente a [...] con l'avv. Anna Marchi ( ), con Studio a Gorgonzola (MI), via Piemonte n. 9, C.F._2
ove è domiciliata e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: italiano codice fiscale: C.F._3
residente a [...] con l'avv. Elisa Sommaruga ( ), con Studio a Milano in Via Bandello n. 5, ove è C.F._4
domiciliato;
pagina 1 di 6 - i quali non sono uniti in matrimonio e tra i medesimi è intercorsa una convivenza more uxorio;
- con un figlio, , nato a [...] in data [...]. Per_1
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
25.9.2024 ed integrato in data 3.2.2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Il minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 paritario, con residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, sita in Gessate (MI), Via Aldo
Moro n. 30, ai fini della residenza anagrafica;
2) In merito al collocamento paritario di e alle conseguenti frequentazioni genitori/figlio, si Per_1
rende doveroso rappresentare gli impegni lavorativi delle Parti.
Come anticipato, i SIg.ri e lavorano presso la stessa Società su turnazione;
nello Parte_1 Pt_2
specifico la madre lavora tre primi turni seguiti da due riposi e tre secondi turni;
il padre lavora su tre turni la mattina, seguiti da un turno di riposo;
tre turni di notte, seguiti da tre turni di riposo, di cui due contestuali alla madre;
e tre secondi turni, seguiti da due di riposo.
Al fine di non destabilizzare , che sino ad oggi ha seguito il collocamento di cui alla spiegazione Per_1
seguente, i genitori ritengono di dover mantenere lo stesso tipo di turnazione, prevedendo una frequentazione con il figlio, che rispetti la consuetudine ormai consolidata.
Nello specifico, starà con la mamma per due giorni consecutivi (lunedì e martedì) quando il Per_1
padre ha il primo turno, sino al mercoledì dopo scuola, quando il padre lo andrà a riprendere e lo terrà sino al venerdì sera;
venerdì, sabato e domenica, quando il padre farà il turno di notte, AT pernotterà presso la madre e sarà ripreso all'uscita da scuola dal padre, che lo terrà con sé sino a dopo cena della domenica, quando lo riaccompagnerà presso la madre dopo cena;
il lunedì, starà Per_1
anche per il pernottamento presso la mamma, che lo accompagnerà a scuola il martedì mattina quando il padre lo andrà a prendere fuori da scuola;
pernotterà con il padre sino al giovedì, quando la Per_1
madre lo andrà a riprendere a scuola;
il giovedì, venerdì e sabato (secondo turno del padre), Per_1
starà con la madre per poi essere prelevato dal padre la domenica (pernottamento compreso), fino al lunedì sera, quando sarà ripreso dalla madre alle 22.30, al termine del lavoro (secondo turno della madre); il martedì pomeriggio, sarà prelevato dal padre all'uscita dell'asilo e starà con il padre Per_1
fino alle 22.30, quando verrà prelevato dalla madre al termine del lavoro (ultimo secondo turno della madre). rimarrà con la madre fino al giovedì pomeriggio, quando sarà prelevato dal padre Per_1
pagina 2 di 6 all'uscita dell'asilo. Il tutto, come meglio specificato e dettagliato nella tabella allegata sub doc. 4 che fotografa la turnazione lavorativa dei genitori.
In merito alle vacanze invernali, trascorrerà metà delle vacanze scolastiche natalizie (dal Per_1
termine delle lezioni al 31.12 e dal 31.12 sino alla ripresa delle lezioni), seguendo il principio dell'alternanza, con la madre e metà con il padre;
Le Parti concordano che, in ogni caso, Per_1
trascorrerà il 24 dicembre con la mamma ed il 25 dicembre con il papà.
Le vacanze Pasquali seguiranno il principio dell'alternanza. Le parti concordano che le vacanze pasquali 2025 saranno di spettanza paterna.
I genitori concordano che il SI. potrà trascorrere, come di consuetudine, la settimana bianca con Pt_2
durante il periodo delle vacanze di Natale, senza perdere giorni di scuola. Per_1
Quanto alle vacanze estive, trascorrerà tre settimane, anche non consecutive, con il padre per un Per_1
periodo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Resta inteso che, fatto salvo il periodo di vacanza materno, nel restante tempo il padre potrà tenere con sé secondo le modalità Per_1
concordate.
- i ponti infrannuali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 7-8 dicembre), verranno trascorsi dal figlio minore con il genitore cui spetta il fine settimana immediatamente successivo o precedente, e dunque adiacente, al ponte stesso.
Resta inteso che il genitore non collocatario avrà la possibilità di sentire telefonicamente il figlio nel rispetto degli impegni di quest'ultimo oltre che del genitore al momento collocatario.
I genitori si impegnano a comunicarsi preventivamente i recapiti, anche telefonici, dei luoghi ove si recheranno con il figlio durante vacanze e week-end e i dettagli del viaggio, di modo che ciascun genitore sappia sempre dove si trovi . Per_1
Il tutto fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori.
3) Stante il collocamento paritario di presso i genitori, le Parti concordano che ciascun Per_1 genitore provvederà direttamente al mantenimento del figlio nei periodi in cui l'ha con sé e che, conseguentemente, nessun assegno a titolo di contributo al mantenimento sarà versato dai genitori;
le
Parti, in ogni caso, concordano di dividere nella misura del 50% le spese relative all'eventuale pre/post scuola;
refezione; trasporto pubblico.
4) In merito alle spese straordinarie le stesse saranno divise nella misura del 50% in base a quanto stabilito dalle Linee Guida della Corte d'Appello di Milano che si allegano al presente ricorso sub doc.
5.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro (mezzo fax e/o mail con prova di ricezione e/o WhatsApp), dovrà manifestare un motivato pagina 3 di 6 dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
5) In ogni caso il genitore anticipatario della spesa dovrà inviare all'altro genitore anche a mezzo fax e/o mail con prova di ricezione e/o WhatsApp la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro la fine di ogni mese. Le parti concordano che il rimborso dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario sul conto intestato al genitore anticipatario entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Il tutto, come meglio dettagliato e specificato nelle Linee Guida della Corte d'Appello di Milano sub doc. 5.
6) I genitori concordano di porre fiscalmente a carico di ciascuno nella misura del 50% e Per_1
che il SI. verserà alla SI.ra , a far data del deposito del presente ricorso, entro la fine Pt_2 Parte_1
del mese ed a mezzo bonifico bancario, il 50% di quanto percepito a titolo di assegno unico.
7) I genitori prestano il loro consenso reciproco e l'autorizzazione per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio propri e del figlio minore.
8) Spese di lite compensate.
*
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51, 3° comma, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 5.2.2025
pagina 4 di 6
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
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